13.07.2015 Views

Testoi completo della sentenza n. 3/04 del 22/12/2004 - fondazione ...

Testoi completo della sentenza n. 3/04 del 22/12/2004 - fondazione ...

Testoi completo della sentenza n. 3/04 del 22/12/2004 - fondazione ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Contratti agrari - Affitto: indennità di miglioramento - Opposizione all'esecuzionedi rilascio - Ritenzione <strong>del</strong>l'affittuario - Indennità di miglioramento -Inadeguatezza <strong><strong>del</strong>la</strong> cauzione giudiziale - Inidoneità a costituire valido titolodi opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Diritto di ritenzione - Esclusione- Facoltà di accertamento <strong><strong>del</strong>la</strong> cauzione in altra sede - Contratti agrari - Affitto:indennità di miglioramento - Subentro di nuovi locatori - Obbligo di indennizzo<strong>del</strong>l'affituario alla scadenza <strong>del</strong> rapporto - Sussistenza -Rif.Leg.artt.16,17,20 L.203/82;Sentenza n. 3/20<strong>04</strong>Deciso il 09 giugno 20<strong>04</strong>Depositato il <strong>22</strong> dicembre 20<strong>04</strong>in persona dei signori:dott. Guido Stanzani - Presidentedott. Michele Cifarelli - Giudice rel.dott. Roberto Masoni - GiudiceAlberto Nozzi - EspertoGilberto Torricelli - Espertoha emesso la seguenteREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI MODENASezione Specializzata AgrariaSENTENZAnelle cause riunite sub n. 7/99 <strong>del</strong> Ruolo Generale <strong><strong>del</strong>la</strong> Sezione Agraria e vertentitraXX (avv. L.M. Verga e P.A. Muratori Casali)eattriceYY1 , YY2 e YY3(avv. A. Testi e M. Fontana)Oggetto:convenuti“Opposizione a rilascio, pagamento indennità, risarcimento danni, etc.”.


Riportate nello svolgimento <strong>del</strong> processo.Conclusioni <strong>del</strong>le parti:SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1) Con <strong>sentenza</strong> di questa Sezione n. 3/97, l'affittuaria XX veniva condannata alrilascio <strong>del</strong> fondo rustico casamentivo denominato "Noce Vecchia e Noce Nuova"sito in Piumazzo di Castelfranco Emilia, in favore dei comproprietari YY1 , YY2 e YY3, entro il 10 novembre 1998, per scadenza <strong>del</strong> contratto di affitto, condizionatamente alrilascio di cauzione di L. 50.000.000, da parte dei proprietari, a garanzia <strong>del</strong> pagamento<strong>del</strong>le indennità dovute ad essa affituaria ex art. 17 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82 per le migliorieapportate al fondo. I proprietari prestavano detta cauzione. Tale <strong>sentenza</strong> non venivagravata di appello.2) I proprietari notificavano a XX precetto di rilascio in data <strong>12</strong> dicembre 1998. XXopponeva tale precetto dinanzi a questa Sezione che, con <strong>sentenza</strong> 27 marzo 1999, rigettaval'opposizione. Tale <strong>sentenza</strong> veniva poi confermata negli ulteriori gradi di giudizio,con <strong>sentenza</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> Sezione d'Appello di Bologna n. 358/00 <strong>del</strong> 3 febbraio - 29 marzo2000 (che interveniva soltanto a correggere l'omessa indicazione degli esperti nell'intestazione)e successiva pronuncia <strong><strong>del</strong>la</strong> Cassazione n. 8775/03 <strong>del</strong>l'11 febbraio -30 maggio2003, di rigetto definitivo <strong>del</strong> ricorso proposto dalla XX.3) Nel frattempo, in data 4 gennaio 1999 veniva notificato alla XX preavviso di rilascio.Costei proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa. Il G.E. rimetteva le parti dinanzia questa Sezione per competenza. L'esecuzione - sospesa, riattivata ed ancora sospesa- veniva definitivamente riattivata a seguito <strong>del</strong> volontario rilascio, da parte dei proprietari,di ulteriore cauzione per l'importo di L. 100.000.000, dopo che il Servizio ProvincialeAgricoltura di Modena, su istanza <strong><strong>del</strong>la</strong> XX, aveva determinato l'indennità in questionein L. 146.832.000. Il rilascio <strong>del</strong> fondo si concludeva in data 5 aprile 2000.4) Con ricorso a questa Sezione depositato il 27 maggio 1999, XX riassumeval'opposizione di cui al punto 3), deducendo:- l'ineseguibilità <strong>del</strong> rilascio prima <strong><strong>del</strong>la</strong> scadenza <strong>del</strong>l'annata agraria in corso, avendoi comproprietari intentato l'esecuzione in epoca posteriore al 10 novembre1998;- l'insufficienza <strong><strong>del</strong>la</strong> garanzia ex adverso prestata in sede cognitiva rispetto alle migliorierimborsabili, quantificabili in L. 268.165.000 e comunque nel frattempoquantificate dal Servizio Provinciale Agricoltura di Modena in L. 146.832.000;


- la persistenza <strong>del</strong> proprio diritto di ritenzione <strong>del</strong> fondo ex art. 20 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n.203/82 fino al pagamento <strong>del</strong>l'indennità ed al regolamento in denaro <strong><strong>del</strong>la</strong> propriadotazione <strong>del</strong> fondo, costituita da scorte vive e scorte morte di valore pari a L.337.140.500, e quota latte di valore pari a L. 189.0<strong>22</strong>.680.A fronte di ciò, chiedeva che la Sezione:a) accertasse la persistenza <strong>del</strong> suo ius retentionis;b) accertasse l'inidoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> cauzione ex adverso prestata a garantire il pagamento<strong>del</strong>le indennità dovutele ex art.17 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82;c) dichiarasse nullo il precetto <strong>12</strong> dicembre 1998 ed i successivi atti esecutivi;d) condannasse i proprietari, in via solidale, al pagamento <strong>del</strong>l'indennità, nella misuraaccertanda in via definitiva dal Servizio Provinciale Agricoltura di Modena, nonchéal rimborso <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>le scorte morte non removibili, da accertarsi in corsodi causa;e) dichiarasse essa ricorrente tenuta al rilascio soltanto dopo l'integrale pagamento<strong>del</strong>l'indennità.5) In tale procedimento (n. 7/99 R.G.) si costituivano i proprietari che, negata la fondatezza<strong>del</strong>le altrui domande - in particolare, con specifica contestazione <strong><strong>del</strong>la</strong> spettanza<strong>del</strong>le indennità ex adverso rivendicate, salva quella relativa al ripristino <strong><strong>del</strong>la</strong> stalla per L.36.764.858, unico miglioramento effettuato nel rispetto <strong><strong>del</strong>la</strong> procedura <strong>del</strong>l'art. 16 <strong><strong>del</strong>la</strong>legge n. 203/82 - chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da perditadei frutti <strong>del</strong>l'annata agraria 1998-1999 per ritardato rilascio <strong>del</strong> fondo, pari a L.66.000.000, deducendo di aver sul punto inutilmente provocato il tentativo pregiudizialedi conciliazione ex art.46 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82.6) Con separato ricorso a questa Sezione, XX riproponeva, dopo rituale tentativo diconciliazione ex art. 46 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82, le domande di pagamento <strong>del</strong>le indennitàper miglioramenti, pari a L. 268.115.000, e per scorte morte non separabili, pari a L.66.978.000.In tale procedimento (n. 2/01 R.G.) i proprietari si costituivano resistendo a dette domandee proponendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni peromessa manutenzione degli stabili aziendali - oggetto di accertamento tecnico preventivononché di discussione in sede di tentativo di conciliazione ex adverso provocato -, inmisura pari a L. 51.450.000.Tale causa veniva riunita alla precedente.7) Le cause venivano istruite mediante produzioni documentali e svolgimento di varieindagini tecniche.8) All'odierna udienza:


- XX concludeva riproponendo le domande sub a), b) e c) <strong>del</strong> ricorso introduttivo<strong><strong>del</strong>la</strong> causa n. 7/99, nonché le domande di pagamento riproposte nella causa n.2/01, quantificando in L. 76.552,23 l'indennità ex art. 17 1.203/82 ed in L.7.001,14 quella ex artt. 1592-1593 c.c., come da CTU Pirazzoli, oltre a rivalutazioneIstat dall'epoca <strong>del</strong> rilascio ed interessi legali sulla somma rivalutata. Chiedevainoltre lo svincolo in suo favore <strong>del</strong>le cauzioni ex adverso prestate, ed il rigettointegrale <strong>del</strong>le avverse domande;- YY1 , YY2 e YY3 concludevano chiedendo l'accoglimento <strong>del</strong>le proprie duedomande risarcitorie riconvenzionali, nella misura accertata con CTU, ed il rigettodi ogni avversa domanda, tranne l'indennità relativa al ripristino <strong><strong>del</strong>la</strong> stalla, dacompensarsi con il proprio maggior controcredito risarcitorio. Chiedevano, infineanch'essi lo svincolo in proprio favore <strong>del</strong>le cauzioni a suo tempo prestate.La Sezione decideva la causa come da separato dispositivo, di cui veniva data lettura inudienza.MOTIVI DELLA DECISIONEA) L'avvenuto rilascio <strong>del</strong> fondo, a seguito di procedura completata il 5 aprile 2000, costituiscemotivo sopravvenuto di carenza d'interesse - cui processualmente corrispondepronuncia di cessazione <strong><strong>del</strong>la</strong> materia <strong>del</strong> contendere - alla decisione sulle domande diXX concernenti l'accertamento <strong><strong>del</strong>la</strong> persistenza <strong>del</strong> suo ius retentionis, <strong>del</strong>l'inidoneità <strong><strong>del</strong>la</strong>cauzione ex adverso prestata e <strong><strong>del</strong>la</strong> nullità <strong>del</strong> precetto <strong>12</strong> dicembre 1998 e dei successiviatti esecutivi, riproposte in sede di conclusioni definitive.È però il caso di precisare - sia ai fini <strong>del</strong>le spese di causa, che ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione difondatezza <strong>del</strong>l'altrui riconvenzionale risarcitoria collegata al ritardato rilascio - chel’attrice, rispetto a dette domande, deve considerarsi virtualmente soccombente, poiché,secondo quanto già affermato nella <strong>sentenza</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> Corte di Cassazione n. 8775/03, risolutiva<strong><strong>del</strong>la</strong> pregressa opposizione (proposta - a differenza che la presente - ad esecuzionenon ancora iniziata), lo ius retentionis assegnato dall'art. 20 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82 all'affittuarioche sia in credito <strong>del</strong>l'indennità per i miglioramenti può essere fatto valere sia insede di cognizione (mediante domanda principale o riconvenzionale, od in via d'eccezione)che di esecuzione (mediante opposizione all'esecuzione), e produce il temporaneoimpedimento all'esecuzione <strong>del</strong> titolo di rilascio, ma tale "effetto può essere evitato mediantela prestazione di una cauzione fissata dal giudice a richiesta", come è nella specieavvenuto. Tale cauzione "conserva la sua natura cautelare anche quando sia contenutanella <strong>sentenza</strong> che definisce il giudizio ... può essere modificata dal giudice <strong>del</strong> gravame... indipendentemente che la modifica sia stata dedotta come motivo di impugnazione ...senza che possa mai acquistare autorità di giudicato". È escluso, poi, che "costituisca validomotivo di opposizione all'esecuzione il fatto che nel passaggio dalla cognizione all'esecuzionela cauzione sia diventata inadeguata per una qualsiasi ragione ... in quanto talefatto non vale ad incidere direttamente sul titolo esecutivo e non è idoneo a spiegare effettineppure indiretti sul procedimento esecutivo, tanto più se, come nella specie, l'ina-


deguatezza è legata alla diversa valutazione <strong>del</strong>le circostanze esistenti al momento in cuiè stata fissata la cauzione e non alla sopravvenienza di circostanze nuove".Alla stregua di tali condivisibili affermazioni, deve pertanto ritenersi che, determinatagiudizialmente la cauzione su istanza di chi debba conseguire od eseguire titolo giudiziariodi rilascio agrario, il diritto di ritenzione <strong>del</strong>l'affittuario venga per ciò solo definitivamentemeno, residuando in capo a costui unicamente la possibilità di richiedere - in ognitempo, e senza vincoli procedimentali - la revisione <strong>del</strong>l'ammontare <strong><strong>del</strong>la</strong> cauzione giudizialmentefissata, senza che l'eventuale sua inadeguatezza possa spendersi quale validomotivo di opposizione all'esecuzione, stante l'assoluta inidoneità di detta misura cautelaread incidere sul titolo esecutivo di rilascio od anche solo ad avere effetti indiretti sul relativoprocedimento esecutivo.Ne consegue il rilievo di astratta infondatezza sia <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di accertamento <strong><strong>del</strong>la</strong>persistenza <strong>del</strong>lo ius retentionis - venuto definitivamente meno al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> fissazionegiudiziale <strong><strong>del</strong>la</strong> cauzione -, sia <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di accertamento <strong>del</strong>l'inadeguatezza <strong><strong>del</strong>la</strong>cauzione giudizialmente fissata - trattandosi di istanza in tale veste improponibile, vistala persistente possibilità di sua revisione giudiziale - sia, conseguentemente, <strong><strong>del</strong>la</strong> domandadi accertamento <strong><strong>del</strong>la</strong> nullità <strong>del</strong> precetto e dei conseguenziali atti di esecuzione,che su detti inammissibili motivi si fondava.B) Vanno invece decise nel merito le domande a contenuto economico proposte dalleparti, e cioè:- quanto a XX :1) la domanda di pagamento <strong>del</strong>l'indennità per miglioramenti;2) la domanda di pagamento <strong>del</strong>l'indennità per scorte morte non separabili. Tali domande,originariamente proposte nella causa n. 7/99 senza essere precedute dalrituale tentativo di conciliazione <strong>del</strong>l'art. 46 1.203/82, sono state poi ripropostenella causa n. 2/01 nel rispetto di detta condizione di procedibilità, e quindi vannodecise nel merito, senza alcuna necessità di separata pronuncia in rito in relazionealla loro originaria irregolare proposizione.- quanto a YY1 , YY2 e YY3 :1) la domanda di risarcimento per mancato godimento dei frutti <strong>del</strong> fondo per l'annataagraria 1998-1999, conseguenti al suo ritardato rilascio, proposta in via riconvenzionalenella causa n. 7/99 a seguito di rituale tentativo di conciliazione (indata settembre 1999);2) la domanda di risarcimento dei danni da mancata manutenzione <strong>del</strong>lo stabile a-ziendale, proposta in via riconvenzionale nella causa n. 2/01 dopo che la questioneera stata oggetto di discussione fra le parti nell'ambito <strong>del</strong> tentativo di conciliazionerichiesto da controparte in relazione alle proprie domande (che, per costan-


te giurisprudenza, soddisfa il requisito <strong><strong>del</strong>la</strong> procedibilità);3) la richiesta di compensazione fra le rispettive ragioni di credito.È il caso di premettere fin d'ora che entrambe le parti in causa hanno all'esito ridotto leproprie originarie pretese, accettando le quantificazioni operate dai CTU. Così, XXha richiesto l'altrui condanna al pagamento <strong>del</strong>le somme di € 76.552,23 in relazione alladomanda sub 1), per cui la richiesta originaria era di L. 268.115.000, e di € 7001,14 in relazionealla domanda sub 2), per cui la richiesta originaria era di L. 66.978.000, accettandola quantificazione <strong>del</strong> CTU Pirazzoli. I proprietari, dal canto loro, hanno accettato laquantificazione operata dal CTU Pirazzoli (€ 5.314,34) in relazione alla loro domandasub 4), per cui la richiesta originaria era di L. 51.450.000, e quella operata dal CTU Ferrari(circa € 7.500) in relazione alla loro domanda sub 3), per cui la richiesta originaria eradi circa L. 66.000.000.Ciò posto, si osserva analiticamente quanto segue:1) La quantificazione <strong>del</strong> CTU Pirazzoli <strong><strong>del</strong>la</strong> complessiva indennità spettante alla XXper miglioramenti riconoscibili in € 76.552,23 comprende la somma di € 7.311,<strong>04</strong> dovutaper parziale reinnesto di pomacee nei fìlari dei fruttiferi e quella di € 69.240,96 per riattamentostrutturale <strong>del</strong> fabbricato stalla <strong>del</strong> podere ''Noce Vecchia".a) Quanto al primo importo, premesso che il parziale reinnesto è stato effettuato dall'affittuariaXX su autorizzazione in data 14 settembre 1984 <strong><strong>del</strong>la</strong> proprietaria <strong>del</strong>l'epoca VignoliEva, e che il valore di tale miglioramento è stato determinato nell'importo suindicatodal Servizio Provinciale <strong>del</strong>l'Agricoltura di Modena e fatto proprio dal CTU senzaspecifiche contestazioni da parte degli attuali proprietari, costoro contestano in primoluogo di essere debitori di tale somma, ritenendo che l'indennità debba essere corrispostaesclusivamente dalla proprietaria <strong>del</strong>l'epoca, in considerazione <strong>del</strong> fatto che essi sonodivenuti proprietari <strong>del</strong> fondo a seguito di aggiudicazione in sede di proceduraespropriativa immobiliare, corrispondendo un prezzo che già ricomprendeva imiglioramenti in questione; e, su tale rilievo, censurano l'interpretazione resa dal CTU,secondo cui ai sensi <strong>del</strong>l'art. 17 co. 5° <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82 i nuovi proprietarisubentrano nell'obbligo di indennizzare l'affittuario ex artt. 16 e 17 co. 2° <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n.203/82.In realtà, l'art. 17 co. 5° citato si limita ad introdurre la possibilità, per il proprietario chevenda a terzi il fondo su cui l'affittuario abbia già effettuato migliorie indennizzabili manon ancora indennizzate, di dichiarare tale fatto all'atto <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita, liberandosi in questocaso <strong>del</strong>l'obbligazione. In tal modo, detta norma implicitamente riconosce la persistenteresponsabilità <strong>del</strong> proprietario venditore in relazione al pagamento <strong>del</strong>l'indennitàin questione, in assenza <strong><strong>del</strong>la</strong> dichiarazione suddetta; ma non esclude affatto l'insorgenza<strong>del</strong> medesimo obbligo in capo alla nuova proprietà, che va invece senz'altro in via generaleaffermata, ove si consideri che l'indennità in questione è dovuta dal locatore (art. 17co. 4 ed art. 20) al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> cessazione <strong>del</strong> rapporto di affitto (salvo patto contra-


io: art. 17 co. 2) e, quindi, da chi a detto momento sia tale, anche se in seguito a subentronella posizione di locatore in corso <strong>del</strong> rapporto, come avvenuto nel caso in esame.b) Sempre in relazione a detto importo, i convenuti hanno anche eccepito la prescrizione<strong>del</strong> credito, siccome richiesto oltre dieci anni dopo la realizzazione <strong>del</strong> miglioramento.Senonchè, prima ancora <strong>del</strong>l'infondatezza nel merito di tale eccezione (l'indennità,come detto, è dovuta normalmente al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> cessazione <strong>del</strong> rapporto, e la prescrizionecomincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere), valela considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> tardività <strong>del</strong>l'eccezione medesima, che non risulta essere stata daiconvenuti proposta prima <strong><strong>del</strong>la</strong> discussione finale <strong><strong>del</strong>la</strong> causa.c) In relazione al secondo importo, i proprietari contestano di dovere indennizzi per interventidiversi dalla copertura <strong><strong>del</strong>la</strong> stalla, trattandosi di interventi non autorizzati né daiproprietari né dal Servizio Provinciale Agricoltura.In realtà, il CTU ha considerato indennizzabile soltanto il "riattamento strutturale <strong>del</strong>fabbricato stalla nel podere Noce Vecchia", ovvero quell'intervento di "ripristino <strong><strong>del</strong>la</strong>copertura <strong>del</strong> fabbricato ad uso stalla e sovrastante fienile" avvenuto nel rispetto <strong><strong>del</strong>la</strong>procedura <strong>del</strong>l'art. 6 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 203/82, siccome autorizzato dal Servizio ProvincialeAgricoltura in data 17 settembre 1990; cioè proprio quell'intervento che i convenutihanno riconosciuto come indennizzabile.Il conflitto, quindi, non attiene all'individuazione dei miglioramenti indennizzabili, maalla determinazione <strong><strong>del</strong>la</strong> relativa indennità; e, in tal senso, la Sezione non può che farpropria la quantificazione <strong>del</strong> suo CTU, corrispondente a quella effettuata dal ServizioProvinciale Agricoltura, depurata <strong><strong>del</strong>la</strong> media fra speso e migliorato - estranea ai criteridi legge -, visto che l'importo quantificato dai proprietari (L. 36.764.858, oltre rivalutazione)corrisponde alla spesa sostenuta dall'affittuaria ed autorizzata dal Servizio ProvincialeAgricoltura in data 17 settembre 1990, laddove l'indennità è invece dovuta in misuracorrispondente "all'aumento <strong>del</strong> valore di mercato conseguito dal fondo a seguito deimiglioramenti ... con riferimento al valore attuale di mercato <strong>del</strong> fondo non trasformato"(art. 17 co. 2°), che può tra l'altro (si veda, in proposito, il parere metodologico allegatoalla CTU Pirazzoli col n. 17) determinarsi con il metodo adottato dal Servizio - comecorretto dal CTU - ma non anche utilizzando semplicemente il costo storico <strong>del</strong> miglioramento,come proposto dai proprietari.In definitiva, alla XX va riconosciuta l'indennità per miglioramenti nella misura comesopra determinata dal CTU.2) La quantificazione <strong>del</strong> CTU Pirazzoli <strong><strong>del</strong>la</strong> indennità spettante alla XX per scortemorte non asportabili - € 7.001,14 - è stata all'esito accettata anche dai proprietari,sicché in detta misura va riconosciuta alla XX.


3) In relazione alla domanda dei proprietari, di risarcimento per mancato godimento deifrutti <strong>del</strong> fondo per l'annata agraria 1998-1999 conseguenti al suo ritardato rilascio, XXne ha all'esito eccepito la totale infondatezza, sostenendo che la sua prolungata detenzionedeve considerarsi legittima, per il primo periodo, perché l'esecuzione era stata sospesadal G.E. e, per il secondo periodo, perché il ritardo era non imputabile, siccomedeterminato da esigenze obbiettive di liberazione <strong>del</strong> fondo.Tale assunto non può affatto essere condiviso.In presenza di un titolo giudiziale che disponeva il rilascio per il termine <strong>del</strong>l'annata agraria1997-1998, il fatto che l'opposizione all'esecuzione sia stata rigettata (effettivamente,quanto a quella proposta prima <strong>del</strong> suo inizio; virtualmente, quanto a quella per cui èoggi causa) conferma che la XX avrebbe dovuto spontaneamente rilasciare al 10 dicembre1998 il fondo libero da persone, cose ed animali, per cui la sua successiva detenzione,protrattasi fino al 5 aprile 2000, è da ritenersi priva di titolo e, quindi, integrativa diuna condotta tale da legittimare l'altrui richiesta risarcitoria.Quanto all'ammontare di tali danni, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare laquantificazione operata dal CTU Ferrari, che ha indicato due possibili valori, rapportatial normale guadagno che i proprietari avrebbero tratto dal fondo de qua nell'annata inquestione coltivandolo direttamente, ovvero cedendolo in affitto a terzi.Considerando il primo valore - che è di ammontare inferiore, posto che dagli atti di causanon emerge la volontà dei proprietari di procedere a nuovo affitto -, il risarcimentodovuto per tale titolo dalla XX ai proprietari è pari, quindi, a € 7.527,02.4) Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da mancata manutenzione <strong>del</strong>lo stabileaziendale, di cui la XX chiede il rigetto per difetto di prova <strong>del</strong>l'addebitabilità dei danni,si ritiene corretto e condivisibile il ragionamento operato dal CTU Pirazzoli che, inbase ai documenti ed alla diretta constatazione, ha affermato che i danni certamente presentinello stabile aziendale sono effetto <strong>del</strong> concorso di eventi calamitosi, di omessamanutenzione straordinaria da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> proprietà e di omessa manutenzione ordinariada parte <strong><strong>del</strong>la</strong> affittuaria, ed ha forfettariamente determinato la quota di danno a caricodi quest'ultima in ragione <strong>del</strong> 20% <strong>del</strong>l'intero - cioè € 5.314,34 -, considerando accettabilela stima complessiva dei danni operata dal geom. Trebbi per conto <strong><strong>del</strong>la</strong> proprietà indata 19 maggio 2001 (€ 26.571,71).Poiché, in sostanza, il CTU ha accertato l'esistenza dei danni (<strong>del</strong> resto evidenti nella descrizionefatta dal geom. Ognibene nell'accertamento tecnico preventivo che ha precedutola causa n. 2/01), il loro ammontare (mutuato da una stima che, pur se fatta su incarico<strong><strong>del</strong>la</strong> proprietà, non è stata direttamente sottoposta a critiche dall'affittuaria) ed ilconcorso nella loro causazione di fattori oggettivi e condotte colpevoli dei proprietari e<strong>del</strong>l'affittuaria, ne consegue:


- per un verso, che la responsabilità (sia pure concorrente) di quest'ultima nella causazionedei danni deve ritenersi provata;- per altro verso, che la forfettizzazione <strong>del</strong> danno a suo carico operata dal CTU sulrilievo <strong>del</strong>l'impossibilità di ripartire analiticamente i danni secondo l'incidenzacausale dei fattori eziologici concorrenti, è coerente con il procedimento di determinazioneequitativa <strong>del</strong> danno previsto dall'art. 1<strong>22</strong>6 c.c., che trova applicazioneanche nel caso in cui l'impossibilità di determinazione analitica riguardi nonil danno nella sua interezza, ma la frazione concretamente imputabile al responsabileevocato in causa per il risarcimento.In definitiva, la Sezione fa propria la determinazione equitativa <strong>del</strong> danno imputabile allaXX posta dal CTU e pertanto quantifica in € 5.314,34 il risarcimento da questa dovutoai proprietari per la causale che qui occupa.5) Operando la compensazione, richiesta dai convenuti, tra il complessivo credito <strong><strong>del</strong>la</strong>XX - € 83.553,37 - ed il complessivo controcredito dei proprietari - € <strong>12</strong>.841,36 -, questiultimi vanno in definitiva condannati al solidale pagamento, in favore <strong>del</strong>l'attrice, <strong><strong>del</strong>la</strong>complessiva somma capitale di € 70.7<strong>12</strong>,01, maggiorata degli interessi maturati e maturandial tasso legale via via vigente, fino al saldo:- a) sulla somma dovuta quale indennità per le scorte non rimovibili - € 7.001,14 -dal 3 giugno 1999, epoca di notifica <strong>del</strong>l'atto introduttivo <strong><strong>del</strong>la</strong> causa n. 7/99, costituenteprimo atto di messa in mora rispetto a detto credito, esposto in detto ricorsoma non nel precedente carteggio di cui al seguente punto b; con la precisazioneche detto credito è esposto per intero, poiché la compensazione, per regolegenerali, opera prioritariamente un altro credito, più oneroso per i debitori;- b) sulla residua somma capitale, dal 10 dicembre 1998, epoca in cui il legale <strong><strong>del</strong>la</strong>proprietà comunica alla controparte di aver girato ai propri clienti la richiesta <strong>del</strong>l'indennitàper miglioramenti, dando così certezza temporale alla messa in moracontenuta nell'altrui lettera 9 novembre 1998, di cui non risulta documentata l'epoca<strong><strong>del</strong>la</strong> ricezione.Su tali somme, non è invece dovuta alcuna rivalutazione, poiché i crediti indennitari dequa non costituiscono crediti di valore, e quindi gli interessi di mora esauriscono la funzionerisarcitoria condivisa con la rivalutazione (giurisprudenza costante a partire daCass. sez. I, sent. n. 1<strong>12</strong>75 <strong>del</strong> 15 ottobre 1992), poiché nel periodo in questione il tassolegale degli interessi si è mantenuto costantemente al di sopra <strong>del</strong> coevo tasso d'inflazione.C) Le contrapposte istanze di svincolo <strong>del</strong>le cauzioni a suo tempo costituite dai convenuti- che non costituiscono domande di merito, e quindi non necessitano di definizionein dispositivo - non meritano accoglimento, essendo entrambe intempestive, posto che:- la richiesta dei convenuti confligge col rilievo che tali cauzioni svolgono funzionedi garanzia <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le indennità spettanti all'affittuaria, e quindi vanno


mantenute fin tanto che detto pagamento, nella misura qui accertata, non avvenga;- la richiesta <strong>del</strong>l'attrice non tiene conto <strong>del</strong> fatto che la cauzione è chiamata a svolgerela sua ulteriore funzione – satisfattiva - solo in caso di altrui inadempimento,per cui la sua escussione potrà avvenire soltanto laddove le controparti, opportunamenterichieste, non adempiano spontaneamente all'ordine di pagamento contenutonella presente <strong>sentenza</strong>.D) Quanto alle spese legali <strong>del</strong>le cause riunite, la reciproca soccombenza (considerandoil complesso <strong>del</strong>le domande effettivamente e virtualmente decise) ne giustifica l'integralecompensazione. In tale ambito, anche tutte le spese di consulenza - ivi comprese quelle<strong>del</strong>l'ATP svolto prima <strong><strong>del</strong>la</strong> causa n. 2/01 - vengono definitivamente ripartite paritariamentefra attrice e convenuti, per cui:- il compenso <strong>del</strong> CTU Ferrari viene (liquidato e) in tal modo ripartito in dispositivo;- il compenso <strong>del</strong> CTU Pedrazzoli era già stato provvisoriamente posto a carico paritario<strong>del</strong>le parti, e quindi occorre semplicemente confermare detta ripartizione;- il compenso <strong>del</strong> CTU Ognibene - per ATP e CTU - è stato sopportato esclusivamentedai convenuti, cui va quindi assegnato il diritto di ripetere da controparte il50% dei relativi esborsi.P.Q.M.a) Condanna i convenuti al solidale pagamento, in favore di XX , quale saldo differenzialefra il credito per miglioramenti e l'indennità per scorte morte non separabili spettantialla XX ed il credito da risarcimento per mancato godimento <strong>del</strong> fondo e mancata manutenzione<strong>del</strong>lo stabile aziendale spettante ai primi, <strong><strong>del</strong>la</strong> complessiva somma di €70.7<strong>12</strong>,01, oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale via via vigente dal 3 giugno1999 su € 7.001,14 e sul residuo dal 10 dicembre 1998, al saldo.b) Dichiara cessata la materia <strong>del</strong> contendere su ogni altra domanda proposta dalle parti.c) Liquida in favore <strong>del</strong> consulente tecnico dott. Paolo Ferrari la somma di € 784 oltreaccessori di legge, di cui € 313 per spese ed € 471 per onorari, ordinandone il pagamentoalle parti in via solidale, con ripartizione interna al 50% a carico <strong>del</strong>l'attrice ed al 50% acarico solidale dei convenuti.d) Dichiara le altre spese di giudizio integralmente compensai fra le parti, assegnando aiconvenuti il diritto di ripetere il 50% <strong>del</strong> compenso <strong>del</strong> CTU Ognibene.Modena, 19 giugno 20<strong>04</strong>.Dep. in Cancelleria il <strong>22</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>04</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!