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Allegato 1A - ASL TO 1

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<strong>Allegato</strong> <strong>1A</strong>A.S.L. <strong>TO</strong> 1Disciplinare contrattualePROCEDURA NEGOZIATA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TVCC PRESSO ILPOLIAMBULA<strong>TO</strong>RIO DI VIA GORIZARedatto dalla S.C. Telecomunicazioni ed ImpiantisticaElettronica: Dr. Savino Cilla per la disciplina amministrativaIl DirettoreIng. Silvano Nieddu1


1 NATURA E OGGET<strong>TO</strong> DELL’APPAL<strong>TO</strong>1.1 Oggetto dell’appaltoIl presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la per larealizzazione dei impianti descritti del Disciplinare Tecnico, compreso il noleggio di tutti i mezzi dicantiere e le attrezzature necessarie all’esecuzione delle suddette opere, previste dai contratti nazionalie provinciali di lavoro delle categorie interessate all'appalto nonché le strutture per il ricovero delleattrezzature. Il posizionamento di tali strutture deve essere concordato con la D.L..L’affidamento si intende comprensivo di fornitura e posa e di tutte le prestazioni accessorie (es.tracce, fori, ripristini, anche di tinteggiature) necessarie a consegnare le opere finite.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatoredeve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.1.2 Durata ed ammontare dell’appaltoLa durata temporale dell’appalto sarà quella indicata dal concorrente aggiudicatario e decorrerà dalladata della firma del verbale di inizio dei lavori.L’importo a base d’asta dell’appalto è fissato in 16.000,00 € al netto dell’I.V.A. di legge dei quali 480,00 per oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso..2 DISCIPLINA CONTRATTUALEInterpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appaltoIn caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regolegenerali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentariovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattereordinario.L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato specialed'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delprogetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 delcodice civile.2.1 Documenti che fanno parte del contrattoFanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:il presente Disciplinare contrattuale;il Disciplinare Tecnico.la Lettera d’invitoil capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera b) punto 2. D.Lgs. 12.04.20064


n. 163e s.m.i. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 D.Lgs. n.494/1996 e s.m.i., eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs.;il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera c) punto 2. D.Lgs. 12.04.2004 n. 163 es.m.i. .Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e inparticolare:la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;il Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto applicabile;il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145il Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n. 131/B03/2007 del28/02/2007.2.2 Disposizioni particolari riguardanti l’appaltoLa sottoscrizione del presente Disciplinare da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfettaconoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti inmateria di appalti pubblici di lavori, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano ilpresente appalto.2.3 Successione e Fallimento dell’appaltatoreIn caso di morte dell’appaltatore, se persona fisica, l’<strong>ASL</strong> <strong>TO</strong>1 potrà risolvere il contratto od accordareagli eredi la continuazione.In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, a tutela dei propri interessi, diquanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente in materia nonché di quanto disposto alTI<strong>TO</strong>LO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICICapo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. . E’prevista altresì l’osservanza di quanto stabilito e disciplinato dall’art. 37 commi 18 e 19 del DecretoLegislativo suddetto.2.4 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiereL’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generaled’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni ditermini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generaled’appalto, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, aisensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con attopubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione delcantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsionidel capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione delladirezione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte leimprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegatoanche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.5


L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e laconduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore dicantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore èin tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonchédella malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deveessere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui alcomma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto dimandato.2.5 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzionePer quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali e dei ricambi, la loro provvista,il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamentegli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.3 TERMINI PER L’ESECUZIONE3.1 Consegna e inizio dei lavoriLa Stazione appaltante può procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle moredella stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della leggen. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore deilavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, ildirettore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10; itermini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmenteil termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare lacauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento deldanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta unanuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dallapartecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore devetrasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione diavvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza trimestrale, copia dei versamenticontributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dallacontrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.3.2 Termini per l'ultimazione dei lavoriI termini per l’ultimazione dei lavori saranno quelli definiti dal cronoprogramma proposto in sede diofferta della ditta aggiudicataria.La consegna avverrà, per ogni lavoro, mediante apposito “ORDINE DI SERVIZIO” a cura delDirettore dei Lavori, che potrà essere trasmesso all’appaltatore anche a mezzo fax, nel quale saràindicato il tempo utile di esecuzione, tenuto ragionevolmente conto della tipologia ed entità del singolointervento da svolgere.L’appaltatore dovrà comunque dare inizio al singolo lavoro, richiesto per iscritto, entro il termine citato6


nel verbale di consegna o nell’ordine e dovrà dotare il luogo di lavoro dei necessari mezzi d’opera e delleopportune misure di sicurezza, sia nei confronti degli addetti, sia nei confronti degli utenti e fruitori chepossono transitare presso l’area.Il soggetto aggiudicatario, nell’eseguire i lavori, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alleprescrizioni ed indicazioni comunicate per iscritto dalla D.L.. Tali ordini, numerati in ordineprogressivo, devono essere trasmessi con Raccomandata R.R. o Telegramma o a mezzo fax o presso ilcantiere di lavoro con Raccomandata a mano e il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 5(cinque) giorni solari, naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizionedella D.L..3.3 Sospensioni e prorogheQualora cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che ilavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazionedell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanzespeciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corsod’opera.Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generaled’appalto.L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei terminifissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concessedalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dalprogramma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte oimprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazioneappaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura delladirezione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamentodei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturalesuccessivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali sidanno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabiledel procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciutesospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cuimotivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.3.4 PenaliL’ammontare delle penali varia a seconda dell’inadempienza accertata tra cui: per mancato rispetto dei termini contrattuali, per ogni ritardo nell’intervento richiesto, per deficienze di servizio, nell’esecuzione dell’ordine di servizio, sia per l’avvio delle opere impreviste che per laloro ultimazione.Il soggetto aggiudicatario, per il tempo che impiegasse nella esecuzione dei lavori oltre il terminecontrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale pecuniariapari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella7


ultimazione dei lavori.A giustificazione dell'eventuale ritardo il soggetto aggiudicatario non può invocare eventuali ritardiche potessero essere causati da altre Ditte che provvedono per conto dell’A.S.L. <strong>TO</strong> 1 ad altri lavori,se essa non avrà denunciato in tempo e per iscritto alla Direzione Lavori l'effettivo ritardoeventualmente causatole, dovendo la Direzione stessa farne regolare contestazione in contraddittorio,presenti o no, le Ditte ed Imprese interessate.Per ogni ordine di lavoro, il soggetto aggiudicatario ha al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi periniziare i lavori richiesti. Allo scadere del quinto giorno lavorativo, qualora il soggetto aggiudicatarionon avesse ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato di Euro 500,00 per ogni giorno solare,successivo alla scadenza del termine precedentemente stabilito. Detta penalità viene applicata perogni ordine di lavoro non eseguito.Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di personale) il soggetto aggiudicatarioritardasse uno o più lavori, viene applicata una penalità di Euro 500,00 per ogni giorno solare,naturale, consecutivo in cui sia contestabile l’inconveniente. Detta penalità è applicata per ogni ordinedi lavoro il cui termine è stato ritardato.Il soggetto aggiudicatario non può sospendere in alcun modo i cantieri in corso e deve provvedereattentamente e puntualmente ad assicurare una disponibilità di operai specializzati e qualificati inrelazione alla necessita del cantiere in corso.Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di mezzi o di personale) il soggettoaggiudicatario sospendesse un cantiere, senza averne ricevuto la necessaria autorizzazione dallaDirezione Lavori, l’impresa stessa viene penalizzata di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensionedei lavori.La presentazione del campionario deve essere tempestiva e, dopo la richiesta della D.L., la Dittadovrà entro 5 (cinque) giorni solari, presentare la campionatura richiesta, in caso contrario la Dittaviene sottoposta ad una penalità di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamentoimmediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importosuperiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 18, in materia di risoluzione delcontratto.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventualidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.3.5 Inderogabilità dei termini di esecuzioneNon costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativaconduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suofunzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore deilavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per lasicurezza in fase di esecuzione, se nominato;l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzionedelle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione deilavori o espressamente approvati da questa;il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre proveassimilabili;il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previstidal capitolato speciale d’appalto;8


le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.3.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei terminiLa Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata conmessa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:frode nell'esecuzione dei lavori;inadempimento alle disposizioni della S.C. Telecomunicazioni riguardo ai tempi di esecuzione oquando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini impostidagli stessi provvedimenti;manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro ele assicurazioni obbligatorie del personale;sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificatomotivo;rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazionedi norme sostanziali regolanti il subappalto;non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'espletamentodei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari che inibiscono lacapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisioneassunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o dellaraccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avràluogo l'accertamento dello stato di esecuzione dell’intervento.In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittoriofra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario deimateriali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzioned’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano esseremantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione delrelativo costo.Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione delcontratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei lavori di manutenzione aterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturataa credito dall’appaltatore in ragione degli interventi eseguiti nonché rivalersi sulla garanziafideiussoria.La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dagli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipatoall’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delcompletamento dell’intervento.Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, esclusol’originario aggiudicatario.Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivoche pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, comedefinite dall’articolo 132, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., si rendano necessari lavorisuppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, procedutoall’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei9


materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo delcontratto.4 DISCIPLINA ECONOMICA4.1 Pagamenti in accontoI pagamenti avverranno per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamentocon cadenza mensile.A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e deiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’articolo 7,comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.Entro i 30 giorni del termine di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e ilresponsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamentoil quale deve recare la dicitura:" lavori a tutto il …………………." Con l'indicazione della data dichiusura.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendentidall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificatodi pagamento, prescindendo dal periodo di cui al comma 1.Non sono tenuti in nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini diservizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.All’atto dell’emissione dei certificati di pagamento, sia in acconto che a saldo, l’appaltatore devedove documentare la regolarità contributiva tramite la produzione di D.U.R.C. di data on anteriore atre mesi.4.2 Pagamenti a saldoIl conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione di tutti gli ordini diservizio, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso alresponsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifichedi collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile delprocedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni ; se l'appaltatore non firma il conto finale neltermine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, ilconto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula inogni caso una sua relazione al conto finale.La rata di saldo, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudoprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformitàed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che ilcertificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonchéimprontare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e idifetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.10


4.3 Ritardi nel pagamento delle rate in accontoNon sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e dellecircostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 19 e la sua effettivaemissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale terminesenza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per iprimi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gliinteressi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133,comma 1 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato dipagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che laStazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legaliper i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettanoall’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cuiall’articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamentodei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.4.4 Ritardi nel pagamento della rata a saldoPer il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 17, per causaimputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo siprotragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sonodovuti gli interessi di mora.4.5 Revisione prezziAi sensi dell’articolo 133 commi 2.. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasirevisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.4.6 Cessione del contratto e cessione dei creditiE’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istitutobancario od un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che ilcontratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima ocontestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI5.1 Lavori a corpo11


Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrenteper dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo itipi indicati e previsti negli atti progettuali. Saranno a carico della ditta aggiudicataria anche tutti ilivelli di progettazione necessari per consegnare l’opera compiuta e la produzione di tutte lecertificazioni di legge, la consegna degli as-built e delle relazioni tecniche su supporto informatico ele dichiarazioni di conformità.. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture eprestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati siano indispensabili alla funzionalità,completezza e correttezza dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.6 CAUZIONI E GARANZIE6.1 Cauzione definitivaAi sensi dell’articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una garanziafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale.In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentatadi tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribassosia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al20%.La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importodei lavori eseguiti – attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento - pari al50% dell’importo contrattuale.Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione èsvincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontareper ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senzanecessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istitutogarante da parte degli appaltatori, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, inoriginale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativavigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione.La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istitutoautorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spesedei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durantel’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessitàdi dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzil’autorità giudiziaria ordinaria.La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,parzialmente o totalmente dall’Amministrazione.In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanziapuò essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso diaumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per lespese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durantel’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitàdi dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto degli appaltatori di proporre azione innanzi12


l’autorità giudiziaria ordinaria.La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto disuccessivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degliimporti contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino allaconcorrenza di un quinto dell’importo originario.6.2 Riduzione delle cauzioniL'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazionedi qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione dellapresenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo n. 75 punto7. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori dellacategoria prevalente.In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sonoaccordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1.siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di impresemandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quellanecessaria per la qualificazione delle imprese singole.6.3 Assicurazione a carico delle impreseAi sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell’articolo129 delD.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione delcontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischidi esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzinell’esecuzione dei lavori.La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischiai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale polizzanon sarà depositata presso la S.C. Telecomunicazioni dell’A.S.L. <strong>TO</strong> 1.La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e cessaalla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di gara; lastessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed èefficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dipremio da parte degli esecutori.La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve copriretutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale oparziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche unagaranzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizzadeve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una sommaassicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso diesecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltantedestinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta euragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o diterzi,13


2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regoledell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, neilimiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, perl’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo1665 del codice civile.La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata secondoquanto previsto dall’art. 103 del Regolamento e deve:1. prevedere la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quale civilmenteresponsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti everso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonchéverso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti inconseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente delquale loro debbano rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a personedelle imprese, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente osaltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;2. prevedere la copertura dei danni biologici;3. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” siintendono compresi i rappresentantidella Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli appaltatori coprono senza alcuna riserva anche idanni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora gli appaltatori sianoun’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinatodall’articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandatariacapogruppo coprono senza alcuna riservaanche i danni causati dalle imprese mandanti.7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE7.1 Variazione dei lavoriLa Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quellevarianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatricepossa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o inmeno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolatogenerale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali diqualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentatoper iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Nonsono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, perqualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’operaoggetto di tali richieste.Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o indiminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che noncomportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanzesopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo atali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovarecopertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.14


8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA8.1 Norme di sicurezza generaliI lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia diprevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza eigiene.L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente RegolamentoLocale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositipiani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatorenon può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nelpresente articolo.8.2 Sicurezza sul luogo di lavoroL'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito alrispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decretolegislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazionipreviste nel cantiere.8.3 Piano di sicurezza sostitutivoE’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunqueprima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dicontrollo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operantinel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili traloro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservarescrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmentepredisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato dispostodegli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.8.4 Piano operativo di sicurezzaL’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, devepredisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nellafase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome erelative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativodi sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento divalutazione dei rischi di cui all’articolo 4, commi 1, 2, e 7 e gli adempimenti di cui all’articolo 7,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie dicui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deveessere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.15


Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezzasostitutivo, previsto dall’articolo 131, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. edeve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e coordinamentopredisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma4-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.8.5 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezzaL’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decretolegislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agliarticoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale direcepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindiperiodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratoridipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine direndere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con ilpiano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese dettoobbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabiledel rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante delcontratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunqueaccertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione delcontratto.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPAL<strong>TO</strong>9.1 SubappaltoTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoriaappartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente come di seguito specificato:a) è vietato il subappalto, in misura superiore al 30%, dei lavori costituenti strutture, impianti eopere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora ciascuno diessi sia di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoriaprevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo deilavori della stessa categoria prevalente;c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituentistrutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale,nel caso in cui non siano tutti di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori inappalto, purché in ogni caso di importo superiore al 10% dell’importo totale ovvero a150.000 Euro, e a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati,qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quellaprevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.16


L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazioneappaltante, alle seguenti condizioni:a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendesubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che ilricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso laStazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzionedelle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza omeno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codicecivile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazionetemporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata daciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazioneappaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante: la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescrittidalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione allacategoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 deld.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenzadelle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei Contratti,d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualoral’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deveprodurre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui allavigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenzaorganizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui alD.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stessoD.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazioneappaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giornidal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti glieffetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappaltoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultantidall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte leimprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati edell’importo dei medesimi;c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico enormativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e perla zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore,dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni resenell’ambito del subappalto;d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazioneappaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli entiprevidenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresìtrasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,17


assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazionecollettiva.Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societàanche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavoriscorporabili.Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitàovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e inoli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o diimporto superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personalesia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto ilsubappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto lefornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettrec), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999. in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera oil montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divietidi cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,servizio o fornitura affidati.9.2 Responsabilità in materia di subappaltoL'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzionedelle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa deisubappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzionedi lavori subappaltati.Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché, se previsto, il coordinatore perl’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, provvedono averificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e delsubappalto.Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale ancheai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante,di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previstedall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzodell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno);Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore rispondein solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi dilavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativiobbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto ilsubappaltatore;La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativadocumentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimento dicui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono staticorrettamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento delcorrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di quest’ultimo della predettadocumentazione.Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccederecomplessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.18


9.3 Pagamento dei subappaltatoriLa Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti el’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data diciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamentida esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenutedi garanzia effettuate.I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC delsubappaltatore ed all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delleritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali edassicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui ètenuto il subappaltatore.Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 , la Stazioneappaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e,in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione dellerate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda;Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatturequietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO10.1 Accordo bonarioQualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavoricomporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento diquest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la nonmanifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e puònominare la commissione di cui all’articolo 240 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..Il R.U.P. o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazioneriservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritengapalesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivatadi accordo bonario.La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamenteall’appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve:L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dellaproposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; lamancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura siapplica, a prescindere dall’importo , per le riserve non risolte al momento dell’emissione delcertificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legalecominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimentoesecutivo con il quale sono state risolte le controversie.La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazionedel contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioninon diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui alcomma 2 possono essere ridotti:19


Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare osospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.10.2 Definizione delle controversieOve non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 42 e l’appaltatore confermi le riserve,la definizione delle controversie è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi di quanto dispostonella Parte IV Contenzioso del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nonché dagli articoli 33 e 34 delcapitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. In relazione alla parziale disapplicazione deipredetti articoli, in quanto parzialmente annullati dal giudice amministrativo, il terzo arbitro confunzioni di presidente è nominato dai primi due arbitri ed, in caso di inerzia o mancato accordoentro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dal Presidente del Tribunale competenteper territorio ove ha sede la stazione appaltante; la sede del collegio arbitrale è quella della stazioneappaltante.L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle partidelle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.10.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperaL’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti inmateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbligaad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalleaziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, invigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazionistipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dallastruttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette daparte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi incui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto nonsia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio deglialtri diritti della Stazione appaltante;d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a unadetrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovveroalla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosìaccantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresaappaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gliobblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delleretribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entroquindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità dellarichiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anchein corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione delcontratto.20


11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE11.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzioneAl termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavoriredige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data delcertificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario dellaregolarità delle opere eseguite.In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati everbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare asue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo ilrisarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per iritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo dellaparte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino ecomunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con appositoverbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero neltermine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; taleperiodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da partedell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.11.2 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzioneIl certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavoried ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla datadell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’attoformale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato dicollaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesidall’ultimazione dei lavori.11.3 Presa in consegna dei lavori ultimatiLa Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltateanche subito dopo l’ultimazione dei lavori.Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore periscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi disorta.Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde esseregarantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dallastessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenzadell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopol’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuitamanutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.21


12 NORME FINALI12.1 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatoreOltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presentecapitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica deilavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti glieffetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendoal direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente nonrisultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatorenon deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensidell’articolo 1659 del codice civile;b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitàrisarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazionidell’impresa a termini di contratto;c) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalladirezione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinatedalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasialtra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligodi effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati oprevisti dal capitolato.e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolareesecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,adiacenti le opere da eseguire;f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondole disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e deimanufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per contodell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenzealla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati aimateriali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale sianoaffidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi diservizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamentoper tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguiredirettamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa nonpotrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impiantidi sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero deimateriali di rifiuto lasciati da altre ditte;b) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo siaprevisto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, perottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei puntiprescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonchél’illuminazione notturna del cantiere;d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,22


misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegnie le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e conformale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti inconsegna;e) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale oprecisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base alsolo costo del materiale;f) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasinatura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nelcaso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitaredeterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a caricodell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato odinsufficiente rispetto della presente norma;g) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie agarantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchéad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigentinorme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso diinfortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché ilpersonale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversidalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altrieventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tuttele disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle operee alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi naturadefinitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.12.2 Obblighi speciali a carico dell’appaltatoreL'appaltatore è obbligato:a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 6contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi, nell'ambito territoriale dell’A.S.L. <strong>TO</strong> 1.La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di dueunità. Pertanto la ditta dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenzadi più squadre su più cantieri contemporaneamente.b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di duetestimoni qualora egli, invitato non si presenti;c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostoglidal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni esomministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavoriche per la loro natura si giustificano mediante fattura;e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzid'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati ineconomia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.12.3 Custodia del cantiereE’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e deimateriali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi23


di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.12.4 Spese contrattuali, imposte, tasseSono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:a) le spese contrattuali;b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzionedei lavori e la messa in funzione degli impianti;c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente oindirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e allaregistrazione del contratto.Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dellavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolareesecuzione.Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli dellesomme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sonocomunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamentegravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dallalegge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.12.5 Presentazione del campionarioIl soggetto aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali cheintende utilizzare nella esecuzione dell'opera.Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice edella Ditta appaltante, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata alD.L. per ottenere la sua approvazione.Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzatisecondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitatoelettrotecnico italiano (C.E.I.), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnicavigente in materia (art. 7 Legge n. 46 del 05.03.1990).Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta presceltadall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni,non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano digradimento della D.L..12.6 Corrispondenza dei materiali e delle fornitureI materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presentecapitolato nonchè delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi.La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano irequisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasicausa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.24


Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutatie sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità edimmediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggettoaggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Aziendasanitaria può provvedere direttamente ed a spese del soggetto aggiudicatario, a carico del quale restaanche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi' eseguita.Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delleforniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dall'art. 23 del Capitolato Generaledi Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..12.7 Clausola finaleLa sottoscrizione del presente Disciplinare, unitamente alla Lettera d’invito e ad ogni altrodocumento allegato, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipuladel contratto per i lavori in oggetto si intende effettuata, per mezzo di corrispondenza commerciale exart. 17 del R.D. 2440/1923, con lettera di comunicazione di affidamento inviata dalla StazioneAppaltante all’Appaltatore.L’Appaltatore ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi diapprovarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque conviene che qualunque modifica delpresente Disciplinare non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e chel’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l’invalidità o l’inefficacia deimedesimi atti nel loro complesso.Con il presente Disciplinare si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, inconseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi ointegrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra leparti.Il sottoscritto……………………………..…………….Legale rappresentante dellaDitta…………………………………………….accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa,contenute nel presente C.S.A.Timbro e firma del legale rappresentante della ditta_______________________________25

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