13.07.2015 Views

estinzione dell'obbligazione tributaria e cessazione ... - Rivista S.S.E.F.

estinzione dell'obbligazione tributaria e cessazione ... - Rivista S.S.E.F.

estinzione dell'obbligazione tributaria e cessazione ... - Rivista S.S.E.F.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA DEFINIZIONE DEI RUOLI PREGRESSI: ESTINZIONEDELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E CESSAZIONE DELLA MATERIA DELCONTENDERESommario: 1. Premessa – 2. La natura giuridica dei ruoli – 3. La definizione dei ruoli pregressi – 4. Laposizione espressa dalla Cassazione: riflessi sostanziali – 5. Riflessi processuali: la <strong>cessazione</strong> dellamateria del contendere.1. PREMESSALa sentenza della Cassazione numero 14440 dell’8 luglio 2005 si è espressa in merito allemodalità di attuazione della definizione dei ruoli pregressi, prevista dall’art. 12 della L. 289 del 2002, piùcomunemente conosciuta come procedura di “rottamazione dei ruoli”.Come evidenziato dalla dottrina, la definizione dei ruoli pregressi “costituisce un condono daliquidazione fallimentare” 1 , che si è aggiunto alle tante sanatorie disciplinate dalla L. 289 del 2002.In base al dettato normativo è sufficiente il pagamento del 25% dell’imposta iscritta a ruolo perrealizzare l’effetto estintivo del debito.Attraverso l’interpretazione “agevolativa e generosa” della Cassazione, l’operatività di suddettatipologia di condono è pressochè automatica, senza necessità di alcuna attestazione da parte dell’Ufficiofinanziario. L’<strong>estinzione</strong> si verifica non appena il pagamento del tributo (debitamente scontato) siaeffettuato nei modi previsti, con conseguente <strong>cessazione</strong> della materia del contendere in caso digiudizio.Al di là delle semplificazioni sopraesposte, le questioni e gli istituti giuridico-tributari coinvoltimeritano comunque una riflessione, in un sistema tributario quale quello italiano, che in via generale,appare sempre più una “svendita totale” dei principi costituzionali in materia fiscale.2. LA NATURA GIURIDICA DEI RUOLILa tipologia di condono in esame incide sulla definizione del ruolo. Il dato letterale della normasi limita a parlare di “definizione dei carichi di ruolo” sottolineando soprattutto l’effetto estintivo deldebito tributario, cui il ruolo medesimo si riferisce. È dunque interessante accennare al rapportointercorrente tra le vicende dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> e il ruolo, soprattutto nel caso in esame, in cui siinnesta anche un’ atipica causa di <strong>estinzione</strong> quale il condono.La dottrina più avvalorata ha qualificato il ruolo come atto plurimo 2 o collettivo 3 attraverso ilquale si attua una delle possibili procedure di riscossione dei tributi.Il ruolo esplica i suoi effetti in relazione ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stessoComune per i debiti di imposta da ciascuno dovuti, e contiene una serie di dati (nomi, cognomi, codicifiscali, periodo di imposta, imponibile ecc.). È un atto dell’Amministrazione Finanziaria, che può esserecoadiuvata nell’attività di formazione, dal “Consorzio obbligatorio dei concessionari della Riscossione”.Solo successivamente è consegnato al Concessionario, il quale notifica al debitore o al coobbligato lacartella di pagamento recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.Il ruolo produce dunque un duplice effetto: da un lato sorge un obbligo di pagamento; dall’altro,se l’obbligo non è adempiuto, l’iscrizione a ruolo legittima l’esecuzione forzata”. Il primo di tali effetti,talora descritto in termini di “esigibilità”, rende eseguibile un’obbligazione <strong>tributaria</strong> preesistente, che1 U. Perrucci, Concordato di Massa e Condono Tombale al via in Boll. Trib. 10/2003, p. 13.2 G. Falsitta, Manuale di Diritto Tributario, Cedam, Padova, 2003, p. 501.3 F. Tesauro, Istituzioni di diritto Tributario, vol. 1, UTET, Torino, 1998, p. 243.1


può essere adempiuta, ( salvi i casi di iscrizioni a ruolo fondate su dichiarazione dei redditi), solo aseguito di iscrizione a ruolo 4 .L’iscrizione a ruolo dunque è una forma di riscossione necessaria delle somme nonspontaneamente versate, e per le quali è indispensabile un’attività amministrativa procedimentale,consistente nella formazione del titolo esecutivo 5 .In linea di massima si riconosce al ruolo un contenuto anche di accertamento (atto impositivo) enon solo di mero atto di riscossione, quando lo stesso non sia preceduto da un altro atto impositivo, oquando la legge non disponga una previa notifica di un atto impositivo 6 .Il ruolo può essere eseguito solo a seguito di sottoscrizione e consegna al Concessionario 7 ;dunque, anche per il procedimento amministrativo di formazione e per l’esplicazione degli effetti delmedesimo, è necessario che siano seguite precise procedure, che si innestano all’interno dell’iterformativo dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>.Il ruolo e l’obbligazione mantengono pertanto ciascuno la propria autonomia seppur tra lorostrettamente connessi 8 . Ciò emerge anche dalle elaborazioni dottrinali in materia di esigibilità del ruolo edell’obbligazione, quali fattispecie distinte ma consequenziali: “La consegna conferisce al ruolo la qualitàdi essere esigibile. L’esigibilità del ruolo tuttavia, non coincide con l’esigibilità dell’obbligazione<strong>tributaria</strong>. L’esigibilità di quello è solo un antecedente necessario perché si abbia l’esigibilità di questa.L’esigibilità dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> presuppone (…) la formazione e notificazione delle cartelle dipagamento (…). Per il codice civile l’esigibilità è, invece, un effetto- o una qualità- legale che si produceper il fatto della scadenza del termine posto a favore del debitore e, dunque, l’attuazionedell’obbligazione civile non conosce l’esigibilità come effetto di atti particolari del creditore (o disoggetti da questo autorizzati) ” 9 .In definitiva dunque le vicende del ruolo sono autonome rispetto a quelle dell’obbligazione<strong>tributaria</strong>, anche se collegate tra loro e talvolta coincidenti.3. LA DEFINIZIONE DEI RUOLI PREGRESSIL’arti. 12 della legge finanziaria per il 2003 ha consentito la possibilità di definire in manieraagevolata i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da ufficistatali, ed affidati al concessionario del servizio nazionale entro una certa data. Come già accennato,l’<strong>estinzione</strong> dei debiti iscritti a ruolo è stata condizionata al solo pagamento di una somma pari al 25%dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), e delle somme dovute al concessionario atitolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l’espletamento delle procedure esecutive (esclusigli interessi di mora).In merito all’ambito di applicazione del condono in esame , l’Amministrazione Finanziaria haevidenziato che erano definibili tutte le tipologie di ruolo (compresi quelli ex art. 36 bis e 36 ter delD.P.R. 660 del 1973 e quelli oggetto di controversie definibili ai sensi del successivo art. 16) 10 .4 F. Tesauro, op cit., p. 243. Come precisato dall’autore l’esigibilità preesiste al ruolo nel caso di iscrizioni fondate sudichiarazioni dei redditi, in tali fattispecie il ruolo reitera soltanto un’obbligazione già esistente, ed è solo un rimedio ad uninadempimento.5 M. Basilavecchia, Ruolo d’imposta in Enc. Del Diritto p. 178; v. anche G. Alemanno, La formazione dei ruoli e la cartella dipagamento dopo lo statuto del contribuente in Corr. Trib. 17/2001, p. 1241.6 Ciò avviene nei riguardi del ruolo formato per liquidare l’imposta dovuta ex art. 36 bis del D.P.R. 600 del 1973. Nei casi dispecie, il ruolo è anche impugnabile in modo pieno, sia per questioni di legittimità sia di merito.7 M. Villani, Il nuovo sistema di riscossione delle imposte e dei contributi in Corr. Trib. 44/1999, p. 3288.8 Per un approfondimento in materia di procedimenti connessi v. E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2004,p. 370.9 G. A. Micheli e G. Tremonti, Obbligazione Tributaria, in Enc. del Diritto, p. 447.10 Le circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate: Circ. 3 del 15/1/2003; Circ. 7 del 5/2/2003; Circ. 12 del21/2/2003;Comunicato Stampa del 28/2/2003; Circ. 22 del 28/4/2003; Circ. 28 del 12/5/2003, tutte reperibili in Doc. econ.e trib., http://dt.finanze.it.; V. G. Antico, Entro il 16 marzo atto di adesione e pagamento dell’80% del dovuto, in Fisco Oggi del 12febbraio 2004 e La rottamazione dei ruoli, in Fisco Oggi del 16 aprile 2004; v. anche V. Fusconi e G. Antico, La definizione deicarichi a ruolo e la chiusura delle liti pendenti, in Il Fisco, 16/2003, p. 2452.2


Sono stati esclusi dalla procedura di definizione, invece, i dazi comunitari e quelli i cui ruolierano stati emessi da uffici non statali in senso stretto 11 , come ad esempio quelli previdenziali (Inps oInail) o di Enti Locali.L’ipotesi della definizione dei ruoli pregressi prevista dall’art. 12 della L. 289 del 2002 esuccessive modifiche e integrazioni, è stata abbondantemente disciplinata dalla prassi, che ancherecentemente ha affrontato, con il Provvedimento del 27 giugno 2005, le modalità di rendicontazionedelle somme riscosse e il relativo rinvio dei flussi informativi.Come espresso dal dato normativo dell’art. 12 l’effetto estintivo dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> siverifica con il pagamento della somma indicata, anche in forma rateizzata (comma 2 dell’art. 2).La definizione dei ruoli ha rappresentato un indubbio vantaggio per i contribuenti, soprattuttoperché si trattava quasi sempre di somme interamente dovute, e sulle quali è stato applicato uno scontodel 75%.Inoltre, anche la cancellazione degli interessi moratori, ha rappresentato un ulterioredefalcazione.L’intera procedura è stata poi affidata ai concessionari della riscossione che hanno informato idebitori dell’esistenza dei carichi pendenti, invitandoli a chiederne la definizione, sottoscrivendol’apposita dichiarazione.Come affermato dalla Corte costituzionale l’istituto del condono costituisce una forma atipica didefinizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti dei redditi edesaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfetaria e immediata, nella prospettiva di recuperarerisorse finanziarie (Corte cost. 19 maggio 1988, n. 575) 12 . La definizione della Consulta sembracorrispondere perfettamente a quanto è stato disposto con la definizione dei ruoli pregressi, in cui undebito e i suoi accessori si estinguono generosamente, con un notevole abbattimento delle entrate delloStato.L’inosservanza ai doveri fiscali è stata dunque premiata e ciò in conformità alle sceltediscrezionali del nostro Legislatore, ma contro ogni possibile criterio di giusto riparto del fenomenofiscale 13 .4. LA POSIZIONE ESPRESSA DALLA CASSAZIONE: RIFLESSI SOSTANZIALICome già anticipato con la sentenza n. 14440 dell’8 luglio 2005 la Cassazione si è espressa sulruolo svolto dal pagamento nella procedura condonistica ex art. 12 L. 289 del 2004.Nel caso esaminato dal giudice di legittimità, la contribuente, già vittoriosa nei primi due gradi digiudizio, aveva depositato presso la Cancelleria della Cassazione la documentazione attestantel’avvenuto pagamento dell’imposta oggetto di controversia, essendosi avvalsa della procedura ex art. 12.Infatti il Concessionario, seguendo quanto previsto dalla disciplina in materia, aveva provveduto ainformare la contribuente della possibilità di ricorrere al condono ex art. 12 L. 289 del 2002. Lacontribuente aveva versato quanto richiesto e aveva sottoscritto l’apposito modulo.La Cassazione, accertata la corrispondenza tra il debito d’imposta oggetto del giudizio, e larichiesta del concessionario di pagarne a titolo definitivo un importo pari al 25%, con una succintamotivazione ha affermato che il pagamento della somma richiesta, estingue il giudizio per <strong>cessazione</strong>della materia del contendere.Pertanto, la verifica della corrispondenza tra debito d’imposta oggetto del giudizio, richiesta delconcessionario di pagarne un importo pari al 25%, e versamento effettuato, estingue l’obbligazione e facessare ogni controversia, senza che sia necessaria nessuna prodromica verifica o attestazione da partedell’Agenzia delle Entrate.La Cassazione, ancorandosi al dato letterale dell’art. 12, ha negato l’esigenza di una qualunque“attestazione di regolarità” della procedura di condono ai fini della definizione del giudizio.11 A riguardo v. quanto indicato nel comunicato stampa del 28/2/2003, in www.finanze.it.12 Per un commento generale sulle opinioni espresse in materia di condono si rinvia a P. Palermo, La “salvezza” costituzionaledel condono tombale:tra discrezionalita’ del legislatore e disparita’ di mero fatto, in Riv.Scuola Sup. Econ. e Fin. n. 5/2005.13 V. sull’argomento E. Grassi, Un Male necessario, in Il Fisco 16/2003 p. 2382.3


Il condono, dunque, non solo ha operato quale causa atipica di <strong>estinzione</strong> dell’obbligazione<strong>tributaria</strong>, per la cui definizione è sufficiente il versamento di una somma notevolmente inferiorerispetto a quella originariamente iscritta a ruolo, ma ha avuto anche una valenza processuale.Soffermandoci sul primo aspetto la Corte di Legittima esclude qualunque ruolodell’Amministrazione Finanziaria per il perfezionamento del condono, che opera automaticamente siasul piano sostanziale che su quello processuale.L’Agenzia delle Entrate non deve né accertare né attestare alcunché. È il giudice a verificare lacorrispondenza tra quanto richiesto dal Concessionario per l’<strong>estinzione</strong>, e il pagato da parte delcontribuente.Correttamente la Cassazione si ricollega a quanto espresso dal tenore letterale dell’art. 12 punto1, dove espressamente si parla di <strong>estinzione</strong> del debito tramite pagamento del 25% dell’importo iscrittoa ruolo e delle somme dovute al concessionario (punti a e b).Seguendo il ragionamento della Cassazione dunque, tutte le successive procedure di definizionedei rapporti contabili, previste dal successivo punto 3 dell’art. 12, non rilevano ai fini della definizionedella procedura di condono.In merito a suddette operazioni, il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27giugno 2005 ha fornito una serie di informazioni, dalle quali emerge un possibile ed interessanteconfronto con quanto espresso dalla Cassazione.Con il citato provvedimento l’Amministrazione ha completato l’attuazione dell’ art. 12stabilendo le modalità di rendicontazione delle somme riscosse dai concessionari, di trasmissione deirelativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili. Si è dunque giunti all’ultimo atto diquesta procedura condonistica.Nel punto 2.1 del provvedimento si prevede che le Amministrazioni, previa “verifica dellaregolarità” delle definizioni effettuate ai sensi dell’art. 12, adottino i conseguenti provvedimenti diannullamento dei relativi carichi di ruolo.Come indicato all’inizio, il ruolo è un atto dell’amministrazione finanziaria, pertanto anche il suoannullamento è di competenza dell’autorità che lo ha emanato. Al concessionario è stato dato solo ilcompito di riscuotere e dare esecuzione, nei modi previsti dalla legge, al ruolo, ma il suo annullamento èun atto amministrativo della pubblica amministrazione. Le vicende del ruolo sono distinte e talvoltaautonome rispetto a quelle dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>. Pertanto, seguendo il ragionamento dellaCassazione, l’<strong>estinzione</strong> dell’obbligazione, che avviene senza necessità di alcuna “attestazione diregolarità”, prescinde dalle attestazioni di regolarità e dal successivo annullamento del ruolo ad operadell’Agenzia.Il ragionamento sembrerebbe confermato anche da quanto espresso dal provvedimento inesame, se non fosse per una particolare affermazione ivi contenuta, che potrebbe far sorgere qualcheperplessità e fraintendimento: “in particolare, è prevista l’adozione, da parte delle amministrazionicompetenti, dei provvedimenti di annullamento dei carichi di ruolo interessati dalla definizioneagevolata, a seguito di apposita verifica della regolarità delle operazioni connesse a tale definizione. Infine,nello stesso punto 2, è stabilito che se le somme riscosse ai sensi dell’art. 12 della L. n. 289 non risultinoutili al perfezionamento della definizione agevolata, le stesse sono da imputarsi in acconto agli importicomplessivamente iscritti a ruolo”. L’Amministrazione esegue pertanto delle verifiche sulla regolaritàdelle “operazioni connesse alla definizione dei ruoli”. Un’interpretazione restrittiva di suddetta attivitàconsente alle Agenzie il controllo e il conseguente annullamento del solo ruolo, senza nessuna influenzain merito alle vicende dell’obbligazione, che, se perfettamente adempiuta, si estingue già con ilpagamento. Nel caso di pagamento parziale o tardivo la procedura di condono non si è perfezionata enemmeno l’effetto estintivo del debito, (pertanto la somma versata è considerata solo un accontodell’importo iscritto a ruolo). Le verifiche sulla regolarità della procedura, se intese in senso lato, invece,potrebbero essere considerate determinanti anche per l’<strong>estinzione</strong> dell’obbligazione e la conclusionedella procedura di condono; ma un controllo sull’effetto estintivo non vuol dire influire sull’<strong>estinzione</strong>medesima, che secondo il ragionamento della Cassazione, opera automaticamente e con conseguenzeanche sul piano processuale.4


L’annullamento del ruolo non è dunque causa di <strong>estinzione</strong> dell’obbligazione, ma, al contrario, èl’<strong>estinzione</strong>, che si verifica con il pagamento ridotto previsto dal condono, che porta alperfezionamento della procedura di definizione e al conseguente annullamento del ruolo da partedell’Amministrazione Finanziaria.La verifica ex post non incide né sull’<strong>estinzione</strong> dell’obbligazione né sul perfezionamento dellaprocedura di definizione (volutamente il legislatore ha usato detto termine per differenziarlodall’annullamento) e non è dotata pertanto di alcuna forza costitutiva in merito a questi due aspetti.Sembra dunque condivisibile l’interpretazione fornita dalla Cassazione, che reputa nonnecessaria alcuna attestazione di regolarità. Ciò riduce i tempi occorrenti per la definizione sostanzialedel rapporto e per la chiusura processuale della controversia.5. RIFLESSI PROCESSUALI: LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERENel processo tributario si ha <strong>cessazione</strong> della materia del contendere quando viene menol’oggetto del processo: ad esempio in caso di conciliazione; quando l’Amministrazione esercita il suopotere di autotutela ritirando l’atto impugnato, ovvero quando il contribuente si avvale di sanatorie ocondoni.Quest’ultimo è il caso che ha affrontato la Cassazione nella sentenza in esame, in cui, lacontribuente si è avvalsa della procedura di condono, fornendone debita prova, e facendo venire menol’oggetto della causa medesima.L’<strong>estinzione</strong> del processo per <strong>cessazione</strong> della materia del contendere si differenzia dalle altrecause di <strong>estinzione</strong> perché è una vicenda di diritto sostanziale, che incide (eliminandolo) l’oggetto dellacontroversia. Infatti, nel caso di <strong>estinzione</strong> per rinuncia o per inattività, il processo si estingue per unfatto di natura processuale, che si riflette sul diritto sostanziale. Invece, nel caso di <strong>cessazione</strong> dellamateria del contendere, vi è un fatto di diritto sostanziale, che interessando l’oggetto del giudizio (attoimpugnato), si proietta sul processo, privandolo della sua ragione di essere 14 .Come più volte affermato dalla dottrina, la <strong>cessazione</strong> della materia del contendere è il riflessoprocessuale di un fenomeno avente rilevanza sostanziale, che tende a raccordarsi alla rinunziadell’azione sulla base di un tipico rapporto causa-effetto che ontologicamente si differenzia dallasemplice <strong>estinzione</strong> del giudizio 15 .Il condono, quale causa atipica di <strong>estinzione</strong> dell’obbligazione <strong>tributaria</strong>, previsto e disciplinatodalla legge, estingue il debito, e si perfeziona indipendentemente dalle successive vicende del ruolo, edalle operazioni contabili necessarie richiamate dal comma 3 dell’ art. 12.Il diritto sostanziale dell’ Amministrazione, a vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria, èstato appagato mediante il versamento di quanto dovuto. L’oggetto della controversia è dunque venutomeno a seguito dell’ accertamento, eseguito dal giudice, della sussistenza della “corrispondenza traversamento effettuato dal contribuente e somma richiesta dal concessionario”; pertanto la materia delcontendere è cessata.La Cassazione riafferma l’effetto estintivo immediato del pagamento, riconoscendo che “la leggenon prescrive a carico dell’Agenzia delle Entrate alcuna attestazione di regolarità della procedura dicondono ai fini della dichiarazione della <strong>cessazione</strong> della materia del contendere”, che è, come giàprecisato, la proiezione processuale del “fatto di diritto sostanziale”.In un precedente giurisprudenziale una Corte di merito si era espressa diversamente. La Comm.trib. della reg. Lazio con la sentenza n. 38 del 28 gennaio 2004 16 , al fine di dichiarare la <strong>cessazione</strong> dellamateria del contendere, aveva verificato “l’adempimento delle reciproche obbligazioni” delle parti: ilcontribuente aveva pagato l’importo indicato nella cartella e l’Agenzia delle Entrate aveva comunicatol’avvenuta definizione agevolata, chiedendo alla Commissione la <strong>cessazione</strong> della materia del14 F. Tesauro, Compendio di diritto Tributario, Utet, Torino, 2002, p. 209.15 A. Benigni, Condanna alle spese e responsabilità aggravata nella <strong>cessazione</strong> della materia del contendere; in Riv. Dir. Trib. 2002, 5, p. 347cit. da L. Viola in Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese del giudizio, in <strong>Rivista</strong> della Scuola Superiore dell’ Economie edelle Finanze n. 7/2005.16 Pubblicata in Doc. econ. e trib. http://dt.finanze.it.5


contendere. In tale frangente dunque l’attestazione da parte dell’Agenzia era stata considerata come“adempimento ad un’obbligazione”, dunque necessaria al fine della <strong>cessazione</strong> processuale dellacontroversia.Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione è stata invece la sola contribuente a richiederel’<strong>estinzione</strong> del giudizio; l’istanza è stata accolta ugualmente dalla Suprema Corte, che ha provvedutoanche alla compensazione delle spese di lite per giusti motivi 17 .L’attesa di un’eventuale attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione avrebbeallungato i tempi della controversia, senza modificare una situazione sostanziale ormai definita (perespressa volontà del legislatore, che ha redatto il testo normativo del condono) e accertata in sedeprocessuale dal giudice.La posizione espressa dalla Cassazione è dunque, a modesto avviso di chi scrive, giuridicamentecondivisibile, anche se il ruolo rivestito dall’Agenzia delle Entrate ne esce ridimensionato. Tutto ciò va afavore di un contribuente, inizialmente inadempiente, ma infine premiato, che è stato sollecitato adaderire a quel “male necessario” 18 del nostro sistema tributario, che è uno strumento profondamenteoffensivo del dimenticato “prepotente, primordiale e sacro bisogno che è per l’appunto il bisogno digiustizia” 19 .Patrizia PalermoCancelliere della Procura Generale di Genova17 In materia di spese nel caso di dichiarazione della <strong>cessazione</strong> della materia del contendere, si rinvia a L. Viola in Cessazionedella materia del contendere e condanna alle spese del giudizio in <strong>Rivista</strong> della Scuola Superiore dell’ Economie e delle Finanze n. 7/2005, checommenta la decisione della Corte cost. 12 luglio 2005 n. 274.18 Il condono, soprattutto con riferimento all’ ipotesi ex art. 16, è stato definito in tali termini da Eduardo Grassi già citatonella nt. n. 13.19 L’ espressione mirabile è di L.V. Berliri, La giusta Imposta, Roma, 1945, edizione dell’ Istituto Italiano di studi legislativi,riportata in premessa nell’ articolo di G. Falsitta I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e violazioni comunitarie, in Il Fisco n.6/2003, fasc. 1 p. 794. Come molti Grandi hanno già fatto, vale sempre la pena di ricordare queste parole::”Starà nel senno deipolitici, e al loro stesso interesse, non dimenticare, come talvolta hanno pur fatto economist i ed esperti, che l’ uomo, sia pure quando si voglia homoeconomicus, sente e soffre non solo la fame e il freddo, l’ insicurezza e la malattia; ma anche ed in primissima linea l’ ingiustizia; sicchè sarebbeerrore imperdonabile quello di credere che la massima felicitazione dei governanti si raggiunga col renderne massimi i piaceri e minimi i dolori, sefra i primi non si comprenda appunto anche il piacere della giustizia e fra i secondi il dolore lancinante della ingiustizia. Se insomma si trascurifra i bisogni dell’ uomo quel prepotente, primordiale e sacro bisogno che è per l’ appunto il bisogno di giustizia”.6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!