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T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 maggio 2013, n ... - Ediltecnico

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T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, <strong>22</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2013</strong>, n. 2655Edilizia e urbanistica - Realizzazione di tettoia – Titolo abilitativo richiesto - Soggetta alpreventivo rilascio del permesso di costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenzialerispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong>(Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 5495 del 2011, integrato da motivi aggiunti, propostoda:Daniela Carratu', rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone, con domicilio eletto pressolo stesso in <strong>Napoli</strong>, via Riviera di Chiaia, 276;controComune di <strong>Napoli</strong>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges,Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna IvanaFurnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti edelettivamente domiciliato in <strong>Napoli</strong>, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocaturamunicipale;per l'annullamentoa) della disposizione dirigenziale n. 386 del 26.07.2011, notificata il successivo 25.08.2011,con la quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ed è stataordinata alla ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in essere al viale Raffaello n.14 (consistenti nella realizzazione di una tettoia posta a protezione di una porzione dell’area diparcheggio di proprietà della ricorrente); b) del parere contrario della Commissione edilizia del19.05.2011; c) della proposta di provvedimento del RUP del 20.07.2011; nonché di ogni altro


atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il verbale diaccertamento della polizia municipale;nonché, con motivi aggiunti depositati in data 18.01.2012, d) della scheda tecnica adottata indata 20.07.2011; e) del verbale dell’istruttoria della commissione edilizia del 19.05.2011, prot.N. 126/2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di <strong>Napoli</strong>;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile <strong>2013</strong> il dott. Guglielmo Passarelli Di <strong>Napoli</strong> euditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon ricorso iscritto al n. 5495 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimentiindicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:di esser proprietaria di due posti auto scoperti in viale Raffaello n. 14;che i due posti auto erano ubicati in prossimità di alberi di pino, e che pertanto, per evitare lacaduta di aghi, resine e pigne che potessero recare danni a persone o alle auto, si procedevaalla realizzazione di una tettoia;di aver presentato, per tale tettoia, regolare d.i.a. in data 06.03.2009;che, tuttavia, in seguito ad un sopralluogo, la polizia municipale contestava che tale interventofosse realizzabile mediante d.i.a., e che nei confronti della ricorrente veniva altresì aperto unprocedimento penale;di aver pertanto chiesto, per la tettoia in parola, un permesso di costruire in sanatoria ex art.36 d.P.R. 380/2001;


che, tuttavia, l’Amministrazione rigettava tale istanza ordinando altresì il ripristino dello statodei luoghi, perché l’intervento è stato realizzato in zona A (centro storico) e che gli artt. 2 e 3del regolamento edilizio vieta la realizzazione di opere non strettamente pertinenziali;di aver pertanto impugnato il predetto diniego del permesso di costruire, e chel’Amministrazione, in data 19.11.2011, depositava altri documenti in giudizio;di aver pertanto proposto motivi aggiunti.Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata,rigettare il ricorso.All’udienza del 10.04.<strong>2013</strong>, il ricorso è stato assunto in decisione.DIRITTOLa parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazionedell'art. 31 D.P.R. n. 380/01, atteso che per le opere in questione non è necessario il permessodi costruire, sicché non è legittimo ordinarne la demolizione; infatti, per gli interventipertinenziali non corrispondenti a quelli di cui alla lettera e.6 dell’art. 3 co. 1 d.P.R. 380/2001,non è necessario il permesso di costruire, non costituendo gli stessi interventi di nuovacostruzione; l’opera realizzata non costituisce nuovo volume; ai fini dell’esclusione della naturapertinenziale non rileva l’assenza di vicinanza rispetto all’abitazione principale; 2) carenza dimotivazione; 3) è illegittimo l’ordine di demolizione entro 15 giorni, atteso che le norme inmateria prevedono che debba essere concesso un termine di novanta giorni; 4) eccesso dipotere, attesa la mancanza di nuovi volumi;nonché per i seguenti motivi aggiunti: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso cheuna mera tettoia non è una costruzione e che comunque è una pertinenza dell’immobileprincipale; 2) l’intervento era soggetto a d.i.a., sicché l’Amministrazione avrebbe dovutoesercitare tempestivamente i propri poteri repressivi e di controllo, potendo – dopo la scadenzadel termine previsto dalla legge – esercitare solo il potere di autotutela, nel rispetto degli artt.


21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990; 3) irragionevolezza, atteso che non è stata aumentatala volumetria dell’immobile.L’Amministrazione eccepiva che, in primo luogo, la ricorrente ha realizzato un’opera diversa daquella oggetto di dia (una tettoia con struttura fissa, anziché amovibile, ancorata al suolo inacciaio e plastica di circa 37 mq e di mt. 2,65 di altezza), e che il permesso in sanatoria è statonegato perché ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoie e pensiline devono essere aservizio delle residenze, e nel caso di specie questo non accade: manca infatti un immobile alservizio del quale la tettoia sarebbe destinata, né il concetto di pertinenza può essere intesonel senso amplissimo auspicato da parte ricorrente (nel caso di specie, la presunta pertinenzasi trova a centinaia di metri di distanza dal bene principale).In memoria depositata in data 07.03.<strong>2013</strong>, l’Amministrazione evidenziava come la stessaricorrente riconoscesse di vivere in un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio che sitrova in una via diversa da quella del parcheggio a raso (via Michelangelo n. 33); e ribadivacome sia palese che la ricorrente abbia realizzato un’opera diversa da quella oggetto di dia(una tettoia con struttura fissa, anziché amovibile, ancorata al suolo in acciaio e plastica dicirca 37 mq e di mt. 2,65 di altezza); e come ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoiee pensiline debbano essere a servizio delle residenze, requisito che manca nel caso di specie.Eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto tardivo: esso è statonotificato in data 10.01.2012, mentre il provvedimento era stato notificato il 25.08.2011; e,comunque, l’infondatezza dello stesso nel merito, atteso che la tettoia realizzata è di rilevantidimensioni (38 mq) ed in nessun caso potrebbe essere considerata pertinenza del beneprincipale, atteso che si trova a centinaia di metri di distanza da esso. Una tettoia come quellarealizzata dalla ricorrente esige il permesso di costruire, tanto ciò vero che la stessa ricorrenteha presentato istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001; e, comunque, le opere realizzate sonodiverse da quelle indicate nella d.i.a., ciò che esclude l’obbligo di rispettare il termine previstodalla legge.Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.


Risulta infondata la censura incentrata sulla natura pertinenziale delle opere abusive inquestione. Infatti secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lombardia Milano,Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036) occorredistinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto dipertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quellecostruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativaprivatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, conconseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. Ne consegue che,tenuto conto delle cartteristiche dell’intervento abusivo realizzato dalla ricorrente risultantidalla motivazione dell’ordine di demolizione, il predetto intervento - non essendo coessenzialead un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo eseparato - non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso siasottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.Nel caso di specie, la ricorrente vive in un edificio sito in una via diversa da quella delparcheggio a raso (via Michelangelo n. 33) e cioè a centinaia di metri di distanzadall’abitazione. È evidente che il concetto di pertinenza non può essere inteso in senso cosìampio.In secondo luogo, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, la ricorrenteha realizzato un’opera diversa da quella oggetto di dia (una tettoia con struttura fissa, anzichéamovibile, ancorata al suolo in acciaio e plastica di circa 37 mq e di mt. 2,65 di altezza); ecome ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoie e pensiline debbano essere a serviziodelle residenze, requisito che manca nel caso di specie.Né si deve dimenticare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R.<strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, Sez. <strong>IV</strong>, 19 dicembre 2005, n. 20427; 29 luglio 2005, n. 10479; 2 dicembre2004, n. 18027), la realizzazione di una tettoia è soggetta al preventivo rilascio del permessodi costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede,


incide sull’assetto edilizio preesistente. Tale principio è certamente applicabile ad una tettoia dirilevanti dimensioni, come quella realizzata nel caso di specie.Ne consegue l’infondatezza anche dei motivi aggiuntiLe spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come indispositivo.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la <strong>Campania</strong>, quarta <strong>sez</strong>ione di <strong>Napoli</strong>,definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzioneed eccezione, così provvede:1. Respinge il ricorso n. 5495 dell’anno 2011;2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di <strong>Napoli</strong> le spese del presente giudizio,che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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