13.07.2015 Views

Fallimento - Ammissione al passivo: opposizione - fondazione ...

Fallimento - Ammissione al passivo: opposizione - fondazione ...

Fallimento - Ammissione al passivo: opposizione - fondazione ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>F<strong>al</strong>limento</strong> – <strong>Ammissione</strong> <strong>al</strong> <strong>passivo</strong>: <strong>opposizione</strong> – Domanda riconvenzion<strong>al</strong>e – Azione revocatoria in sede digiudizio di <strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong> – Medesimo titolo e rapporto giuridico dedotto in giudizio - Ammissibilità –<strong>F<strong>al</strong>limento</strong> – Effetti del f<strong>al</strong>limento sui creditori: compensazione – Natura cooperativa della banca creditrice in<strong>opposizione</strong> <strong>al</strong> <strong>passivo</strong> - Vendita di azioni proprie intestate <strong>al</strong> socio debitore da parte della banca creditrice in sede diconcordato preventivo del socio - Compensazione con lo scoperto in CC in sede di insinuazione <strong>al</strong> <strong>passivo</strong> delf<strong>al</strong>limento – Esclusione – Inefficacia della vendita delle quote – Revocatoria f<strong>al</strong>limentare - Sussistenza - Rif.Leg.artt.51,56,67,98 RD 267/42;artt.2531,2358,2744 cc;Sentenza n. 683/05Deciso il 04/03/2005Deciso il 13/04/2005Composto dai MagistratiDott. Emilia S<strong>al</strong>vatore - Presidente relDott. Ernestino Bruschetta - GiudiceDott. Adriana Gherardi - GiudiceHa pronunciato la seguentenella causa civile iscritta <strong>al</strong> n 2103 / 2002 RgREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI MODENASezione CivileSENTENZApromossa daBanca Popolare dell'Emilia Romagna soc coop. A rl , rappresentata e difesa d<strong>al</strong>l'AVV.Alberto Bregoli del foro di Modena, che la assiste e rappresenta;contro<strong>F<strong>al</strong>limento</strong> Simca spa in persona del curatore, costituito in giudizio, rappresentato edifeso d<strong>al</strong>l'avv. Marco Sandri del foro di Modena;Avente ad oggetto: apposizione a stato <strong>passivo</strong>Conclusioni:L'opponente conclude per la dichiarazione di inammissibilità delle domandericonvenzion<strong>al</strong>i revocatorie perché irritu<strong>al</strong>i ed incompatibili con il giudizio di<strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong>; nel merito, a modifica dello stato <strong>passivo</strong> dichiaratoesecutivo il 7-3-2002, previo accertamento della compensazione fino a concorrenza diE.6.080,00, ammettersi la ricorrente <strong>al</strong> <strong>passivo</strong> del f<strong>al</strong>limento per l'importo complessivo


pari a E.111.258,02 in via chirografaria, come da domanda di ammissione tempestiva,con ogni riserva istruttoria e con vittoria delle spese di giudizio;Il <strong>F<strong>al</strong>limento</strong> convenuto conclude in via princip<strong>al</strong>e per il rigetto della domanda avversain quanto infondata in fatto e in diritto,in via riconvenzion<strong>al</strong>e dichiarare inefficace e conseguentemente revocare ai sensi e pergli effetti dell'art 67 I co n. 2 L.F il mandato irrevocabile a vendere concesso d<strong>al</strong>la Simcaspa il 27-8-1999 <strong>al</strong>la Banca popolare dell'Emilia Romagna e condannare la Banca stessa,in persona del Presidente pro tempore, a pagare <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento Simca spa l'importo diE.46.080,00 o quello maggiore o minore che risulterà in sede di eventu<strong>al</strong>e ctu,corrispondente <strong>al</strong> v<strong>al</strong>ore di re<strong>al</strong>izzo derivante d<strong>al</strong>la vendita di n. 1300 azioni della Bancapopolare Emilia Romagna di proprietà di Simca spa, oltre interessi e riv<strong>al</strong>utazionemonetaria con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.Svolgimento del processo:Con ricorso ex art 98 del 22-3-2002 la Banca Popolare dell'Emilia Romagna proponeva<strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong> del f<strong>al</strong>limento Simca spa in quanto il G.D, in sede diformazione dello stato <strong>passivo</strong>, aveva ammesso l'intero credito insinuato <strong>al</strong> <strong>passivo</strong> delf<strong>al</strong>limento per E.157.332,02 in via chirografaria qu<strong>al</strong>e s<strong>al</strong>do debitore di c/c, escludendola decurtazione per E.46.080,00 esposta d<strong>al</strong>la Banca ex art 56 lf qu<strong>al</strong>e ricavato dellavendita di n. 1200 azioni BPER intestate a Simca spa, eccependo l'inefficacia el'inopponibilità <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento della vendita effettuata, con conseguente obbligo dellabanca di procedere <strong>al</strong>la restituzione della somma ricavata <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento, con laprecisazione che le azioni intestate <strong>al</strong>la società f<strong>al</strong>lita erano n. 1300 e non 1200.In sede di <strong>opposizione</strong> la Banca opponente chiedeva l'accertamento dell'intervenutacompensazione ed il riconoscimento del credito nella misura di E.111.258,02.Il f<strong>al</strong>limento costituitesi in giudizio eccepiva la nullità ed inefficacia del mandatoirrevocabile a vendere concesso da Simca spa <strong>al</strong>la Banca opponente il 27-8-1999 ai sensidell'art. 67 co I n. 2 LF con conseguente condanna <strong>al</strong>la restituzione in favore delf<strong>al</strong>limento del ricavato d<strong>al</strong>la vendita delle azioni, oltre interessi e riv<strong>al</strong>utazione monetaria.Nel corso delle udienze di trattazione della causa le parti precisavano le rispettive tesidifensive, provvedendo <strong>al</strong>l'istruzione della causa sia attraverso la produzione di provedocument<strong>al</strong>i che <strong>al</strong>l'assunzione di testi richiesta d<strong>al</strong>l'opponente .All'udienza del 9-11-2004 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa <strong>al</strong>Collegio per la decisione, previa concessione <strong>al</strong>le parti dei termini di cui <strong>al</strong>l'art 190 cpc.Motivi della decisioneLe risultanze probatorie importano il rigetto dell'<strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong> propostada Banca Popolare dell'Emilia Romagna e l'accoglimento della domanda in viariconvenzion<strong>al</strong>e proposta d<strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento per le ragioni di seguito evidenziate.In via preliminare l'opponente ha contestato la richiesta di inefficacia dell'accordocontrattu<strong>al</strong>e intercorso tra le part ex art 67 co I n. 2 LF sostenendo che la domandariconvenzion<strong>al</strong>e è da ritenersi inammissibile in questa sede oltre che infondata trattandosidi domanda formulata in sede di giudizio di <strong>opposizione</strong> e dunque incompatibile con laspeci<strong>al</strong>ità di t<strong>al</strong>e giudizio.


L'eccezione di inamissibilità non appare fondata sia in quanto trattasi di domandainerente <strong>al</strong> medesimo titolo e rapporto giuridico controverso oggetto del presentegiudizio, fattispecie nelle qu<strong>al</strong>i la Corte di cassazione ha in più occasioni ribaditol'ammissibilità della revocatoria, sia <strong>al</strong>la luce delle recente sentenza delle Sezioni Unitecivili della suprema Corte di Cassazione che amplia notevolmente le ipotesi in cui unadomanda riconvenzion<strong>al</strong>e può essere trattata in sede di <strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong> odi insinuazione tardiva di credito ( Cass. Sez unite 23-9, 10- 12-2004 n. 23077).Tanto premesso si rileva nel merito che la somma in contestazione è quella diE.46.080,00 ricavata d<strong>al</strong>la vendita di azioni della Banca Popolare dell'Emilia Romagnaintestate a Simca spa, vendita che veniva eseguita d<strong>al</strong>la Banca dopo l'11-6-2001 mentre laSimca si trovava sottoposta a concordato preventivo con cessione di beni, come dadecreto del Tribun<strong>al</strong>e di Modena del 29-30-5-2000.La Banca opponente, a seguito di richiesta del liquidatore giudizi<strong>al</strong>e di acquisizione delleazioni di proprietà della Simca spa, contestava la richiesta ai sensi dell'art 2531 cctrattandosi di azioni di società cooperativa non suscettibili di esecuzione individu<strong>al</strong>e exart 2531 cc nonché in virtù della norma statutaria di cui <strong>al</strong>l'art 19 ed in forza di mandatoirrevocabile a vendere conferitele d<strong>al</strong>la società in bonis, nonostante il nulla osta <strong>al</strong>lavendita negato dagli organi della procedura, provvedeva ugu<strong>al</strong>mente a vendere le azioniin suo possesso ed a trattenere il ricavato della vendita a deconto dell'esposizionedebitoria derivante da scoperto di conto corrente, richiedendo poi <strong>al</strong>l'attodell'insinuazione <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong>, essendo la Simca spa f<strong>al</strong>lita con sentenza delTribun<strong>al</strong>e di Modena del 25-10- 2001, il riconoscimento della compensazione ex art 56L.F.E' orientamento consolidato in giurisprudenza che dopo l'ammissione di una società <strong>al</strong>laprocedura di concordato preventivo non sono ammessi pagamenti lesivi della "parcondicio creditorum" neppure se operati attraverso l'istituto della compensazione didebiti anteriori <strong>al</strong>la procedura con crediti re<strong>al</strong>izzati in pendenza della proceduraconcordataria (vedi in t<strong>al</strong> senso Cass. Civ sez. I, 28-8-1995 n 9030. f<strong>al</strong>l. 1996,69; Cass.Civ 18-1-1990, 11988, f<strong>al</strong>l. 1991,467; Corte Appello Milano 2-3-2001, Banca, Borsa etitoli di credito 2002, II, 552; Trib. Brescia 15-6-1989, F<strong>al</strong>l 1989, 1256).Sul punto l'opponente ha citato un orientamento giurisprudenzi<strong>al</strong>e secondo il qu<strong>al</strong>e èammissibile la compensazione quando il debito-credito tragga origine da una situazioneantecedente <strong>al</strong>la procedura, anche se il credito diventa liquido ed esegibile nel corso dellaprocedura stessa.Nel caso in esame la liquidazione della quota di partecipazione del socio da parte dellaBanca società cooperativa a rl è intervenuta mentre era in corso la procedura concorsu<strong>al</strong>ema il fondamento caus<strong>al</strong>e della compensazione è costituito d<strong>al</strong>la clausola di garanziaprevista d<strong>al</strong>l'art 19 dello statuto ovvero nella costituzione del vincolo soci<strong>al</strong>e antecedente<strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento.In re<strong>al</strong>tà il riferimento <strong>al</strong> vincolo soci<strong>al</strong>e rispetto <strong>al</strong>la procedura concorsu<strong>al</strong>e fin<strong>al</strong>izzato adimostrare la compensazione nel credito non appare pertinente nel caso di specie: <strong>al</strong>l'attodell'ammissione della procedura concorsu<strong>al</strong>e non è stata deliberata <strong>al</strong>cuna esclusione delsocio o volontà di liquidazione delle azioni portatrici di un credito che per <strong>al</strong>tro sipresentava non liquido né esigibile ma <strong>al</strong> contrario l'opponente ha trattenuto in depositole azioni per circa un anno ed ha provveduto a dare esecuzione <strong>al</strong> mandato irrevocabile


<strong>al</strong>la vendita delle azioni in modo del tutto discrezion<strong>al</strong>e in pendenza di procedura, <strong>al</strong> solofine di rientrare in parte nell'esposizione debitoria maturata prima dell'inizio dellaprocedura stessa, a nulla rilevando pertanto la qu<strong>al</strong>ifica di socio della Simca e la suaesclusione non è stata determinata d<strong>al</strong>l'intervenuto f<strong>al</strong>limento ma solo d<strong>al</strong>l'esigenza dirientrare in parte d<strong>al</strong>l'esposizione debitoria.Il credito posto in compensazione non era pertanto né certo, né liquido né esegibile eper <strong>al</strong>tro riferito ad un soggetto diverso non <strong>al</strong>la società Simca spa ma la massa deicreditori dunque anche sotto t<strong>al</strong>e profilo non poteva trovare applicazione lacompensazione ex art 56 lf ( vedi in t<strong>al</strong> senso Cass. Sez Unite 26-7-1990 n. 7562)Deve inoltre osservarsi che secondo la tesi dell'opponente la natura di banca cooperativae la previsione di una clausola statutaria qu<strong>al</strong>e quella prevista d<strong>al</strong>l'art 19 Lf importerebbeil riconoscimento per l'opponente di liquidare la quota del socio a proprio favore, condivieto di azioni individu<strong>al</strong>i da parte di terzi, trattenendo le relative somme a garanzia diogni credito diretto o indiretto maturato d<strong>al</strong>la banca nei confronti del socio, con facoltàdi <strong>al</strong>ienare le relative azioni e porle a compensazione del proprio credito.Una t<strong>al</strong>e previsione contrattu<strong>al</strong>e secondo un orientamento giurisprudenzi<strong>al</strong>e che si ritienedi condividere è da ritenersi nulla in quanto contraria a norme imperative: in particolareil vincolo posto <strong>al</strong>le azioni in favore della Banca popolare a garanzia di ogni obbligazioneviola sia la disciplina gener<strong>al</strong>e del pegno, sia l'art 2358 cc che impone il divieto per lasocietà emittente di accettare azioni proprie nonché quanto previsto d<strong>al</strong>l'art 2744 cc.Inoltre si pone in contrasto con la legge f<strong>al</strong>limentare ed in particolare con l'art 51 lf chevieta in corso di procedura concorsu<strong>al</strong>e le azioni esecutive individu<strong>al</strong>i così come con l'art.56 lf consentendo in ogni caso la compensazione del credito <strong>al</strong> di fuori dei limiti impostid<strong>al</strong>la legge (in t<strong>al</strong> senso Trib. Milano del 6-12-2001 in Banca Borsa e titoli di Credito2003, II, 616).Da quanto detto deriva l'inefficacia nei confronti della procedura della vendita delleazioni intestate a Simca spa e la ravvisabilità nel caso di specie delle condizioni di cui<strong>al</strong>l'art 67 1 co n 2 lf.L'operazione concretamente posta in essere d<strong>al</strong>la Banca <strong>al</strong>l'atto della concessione di unulteriore affidamento nello scoperto di conto corrente pari a £.100.000.000, oltre aquello di £.200.000.000 già concesso in precedenza, è stato quello di ottenere da Simcaspa un mandato irrevocabile a vendere le azioni della stessa Banca di cui la società eratitolare, così da potere in qu<strong>al</strong>siasi momento procedere <strong>al</strong>la vendita delle azioni erientrare in tutto o in parte d<strong>al</strong>l'esposizione debitoria i maturata da parte di Simca spa.All'atto della predisposizione di t<strong>al</strong>e operazione la Banca opponente era per <strong>al</strong>tro benconsapevole dello stato di insolvenza della società posto che la Simca aveva già in corsoinsoluti superiori <strong>al</strong> 50% già d<strong>al</strong> 1998, non era in grado di adempiere regolarmente <strong>al</strong>leobbligazioni contratte con necessità di chiedere ai creditori pagamenti dilazionati (nelbilancio del 1999 in atti risulta una perdita di oltre 3 miliardi di lire), risultava segn<strong>al</strong>ata incentr<strong>al</strong>e rischi per E.6.572 milioni di euro, <strong>al</strong>l'atto del rilascio del fido lo stessofunzionario della Banca da parere favorevole tenuto conto della "pseduogaranzia"offerta rappresentata d<strong>al</strong>le azioni in contestazione.Ne discende la revocabilità della vendita delle azioni con conseguente restituzione <strong>al</strong>laprocedura del ricavato d<strong>al</strong>la vendita pari a E.46.080,00, oltre ad interessi leg<strong>al</strong>i eriv<strong>al</strong>utazione monetaria con decorrenza d<strong>al</strong>la domanda giudizi<strong>al</strong>e fino <strong>al</strong> s<strong>al</strong>do.


Inoltre il rigetto dell'<strong>opposizione</strong> importa la condanna dell'opponente <strong>al</strong>la rifusione dellespese di causa sostenute d<strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento nel presente giudizio liquidate come indispositivo.P.Q.M.Il Tribun<strong>al</strong>e definitivamente pronunciando sull'<strong>opposizione</strong> a stato <strong>passivo</strong> proposta daBanca Popolare dell'Emilia Romagna nei confronti del f<strong>al</strong>limento Simca spa cosìdispone:rigetta l'<strong>opposizione</strong> <strong>al</strong>lo stato <strong>passivo</strong> del f<strong>al</strong>limento Simca spa come sopra proposta;Dichiara l'inefficacia e la conseguente revoca ex art 67 Co I n 2 lf del mandatoirrevocabile a vendere concesso da Simca spa il 27-8-1999 e la restituzione in favore delf<strong>al</strong>limento dell'importo di E.46.080,00, oltre interessi e riv<strong>al</strong>utazione monetaria d<strong>al</strong>ladomanda giudizi<strong>al</strong>e <strong>al</strong> s<strong>al</strong>do.Condanna l'opponente <strong>al</strong>la rifusione delle spese di causa in favore del f<strong>al</strong>limento che siliquidano in E.9.700,00 di cui E.2.400,00 per spese e diritti ed E.7.300,00 per onorari,oltre iva e epa come per legge.Modena, 04/03/2005Il Presidente RelatoreDeposito in Cancelleria il 13/04/2005

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!