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Minori, la cultura dell'ascolto a confronto - Ordine degli Psicologi del ...

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in primo piano: l’ascolto dei minoriMONTELEONE16“Auspicabileuna riforma legis<strong>la</strong>tivache regoli tempi e modalitàdi esame <strong>del</strong> minore”Maria Monteleone, Magistrato diCassazione, Sostituto Procuratore<strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica di RomaIn età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo da ciò,perché sono così importanti ilnon verbale, i comportamenti, isegni emotivi che il bambino trasmette,sempre in funzione <strong>del</strong>rendere testimonianza?Sono uno strumento che può fornireutili indicazioni ai fini <strong>del</strong>le indagini.Si pensi al<strong>la</strong> ipotesi in cui il bambinoassuma atteggiamenti e condottesessualmente significativi ma certo noncoerenti con le sue conoscenze e le sueesperienze. Avrebbero un valore indiziariodi fatti che necessariamente deveavere vissuto o ai quali deve avereassistito.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, ritieneche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Ritengo di sì.Quale importanza dà a tale analisi?Importanza non decisiva, ma utile e-lemento di valutazioni insieme agli altridati.Quali altri strumenti valutativiritiene opportuni?Molto utili sono: l’osservazione <strong>del</strong><strong>la</strong>sua condotta e dei comportamentiin genere ed anche le dichiarazioni rese,specialmente quelle spontanee aldi fuori di qualsiasi contesto dichiarativo.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo alcentro <strong>del</strong> dibattito tra gli espertiin psicologia giuridica. Ritieneche un bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia ingrado di testimoniare o ritieneche vada considerato non in gradodi rendere testimonianza equindi sempre non idoneo?Se per “testimonianza” si intende <strong>la</strong> i-doneità a rendere nel processo dichiarazioniche costituiscano prova ai fini<strong>del</strong><strong>la</strong> decisione, quindi ci si riferisce al<strong>la</strong>testimonianza in senso tecnico-giuridico,come mezzo di prova, riterrei diescludere che il bambino in età presco<strong>la</strong>repossa essere considerato un “testimone”.Se invece si intende <strong>la</strong> possibilitàche il minore renda dichiarazioni attendibilicirca fatti, avvenimenti, esperienzeche lo riguardano certamente: sì.Il problema sarà soltanto quello di stabiliretempi e modi di assunzione <strong>del</strong>lesue dichiarazioni ovvero <strong>del</strong>le sue “testimonianze”,e, poi, <strong>la</strong> valutazione diquanto riferito.È naturalmente acquisito che iricordi infantili, in riferimentosempre al<strong>la</strong> prima e seconda infanzia,non hanno le stesse caratteristichespazio-temporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbe valutarliil perito/consulente, comeparti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Per quanto possa comprendere io,in linea di massima come parti integrantie naturali <strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologico<strong>del</strong><strong>la</strong> persona.Secondo lei è corretto e necessariotenere distinti e separati iruoli <strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong>perito/consulente durante l’indagineperitale?Direi di sì. L’autonomia dei due diversiruoli e <strong>del</strong>le conseguenti valutazioninon può che essere positiva e favorireuna maggiore attendibilità deirisultati.Ritiene che il minore sospettavittima di un trauma vada curatoe che il diritto al<strong>la</strong> cura siaprioritario e possa essere svoltoparalle<strong>la</strong>mente al percorso giudiziarioda professionista diversoda quello che si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong>valutazione giuridica o pensache il trattamento terapeuticonon vada intrapreso fino al<strong>la</strong> conclusione<strong>del</strong>l’iter giudiziario?Non ho dubbi, dovrebbe essere sempreprioritario l’interesse al<strong>la</strong> salute -anche psicologica - <strong>del</strong> bambino, cheha diritto ad essere “curato” a prescinderedalle esigenze <strong>del</strong> processo. Tuttavialo stato <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra legis<strong>la</strong>zioneimpone di coordinare tempi e modalità<strong>del</strong>l’intervento con quelli <strong>del</strong><strong>la</strong> fase<strong>del</strong>le indagini preliminari. È, quindi,indispensabile coordinare - con saggezza- le due contrastanti esigenze, dimodo che le indagini non vadano a scapito<strong>del</strong><strong>la</strong> cura e viceversa. Sarebbe auspicabileuna riforma legis<strong>la</strong>tiva che regolitempi e modalità di esame <strong>del</strong> minorenelle indagini preliminari e consental’incidente probatorio senza l’obbligo<strong>del</strong> deposito di tutti gli atti di indagine.Ciò consentirebbe di assumere le dichiarazioni<strong>del</strong> minore nei tempi opportunicon le sue esigenze di curasenza compromettere le indagini.Secondo Lei quale formazionedovrebbe avere chi si occupa<strong>del</strong>l’ascolto dei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong>loro valutazione in sede giudiziaria?Ritiene necessaria, oltreal<strong>la</strong> competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, ingenerale e con i minori?Certamente dovrebbe trattarsi dipersona partico<strong>la</strong>rmente qualificata econsapevole <strong>del</strong><strong>la</strong> importanza <strong>del</strong>l’accertamentotecnico scientifico ma anchedei limiti <strong>del</strong>lo stesso. Soprattuttodeve avere <strong>la</strong> piena consapevolezza<strong>del</strong><strong>la</strong> diversità <strong>del</strong> ruolo, rispetto all’inquirenteed al giudice. Per tale ragionenon basta essere iscritti all’albo deiperiti.Essenziale <strong>la</strong> competenza clinica, inmodo speciale quel<strong>la</strong> con i minori.Secondo il suo parere è correttoaffermare che il perito/consulente,all’interno <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia /consulenza, dovrebbe occuparsiesclusivamente <strong>del</strong>l’attendibilitàclinica, <strong>la</strong>sciando al giuristadi svolgere l’indagine giudiziaria?Assolutamente sì. Fermo restando

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