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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreArticolo 8Gli psicologi devono stabilirelo scopo <strong>del</strong>la valutazionetempestivamente e in linea con lanatura <strong>del</strong> relativo quesitoFondamento teorico. Lo scopo diuna valutazione sull’affidamento dei figlivaria in base alle necessità di ciascuncaso e alle questioni specifichesu cui gli psicologi devono focalizzarsi.I quesiti di riferimento possono variarenella misura in cui gli psicologispecificano i parametri desiderati <strong>per</strong>la valutazione. Il fatto di non assicurarsiprontamente che una valutazionesia stata correttamente progettatacompromette l’utilità e l’accettazionedei pareri e <strong>del</strong>le raccomandazioni finali.Applicazione. Prima di accettare dicondurre una valutazione sull’affidamentodei figli, gli psicologi dovranno,se necessario, chiarire il relativo quesitoe determinare se sono potenzialmentecapaci di fornire pareri o suggerimenti.Può essere opportuno accordarsicon il giudice rispetto i quesiti,oppure mediante un accordo suiquesiti stipulato da tutte le parti e dairispettivi rappresentanti legali.Articolo 10Gli psicologi devono usare varimetodi di raccolta dei datiFondamento teorico. L’uso di varimetodi di raccolta dei dati accrescel’affidabilità e la validità <strong>del</strong>le conclusioni,nonché i pareri e le raccomandazionidegli psicologi. Sia gli aspettispecifici, sia quelli sovrapponibili fra ivari metodi utilizzati, contribuirannoa <strong>del</strong>ineare un quadro più completo<strong>del</strong>le capacità, lacune e propensioni diciascun soggetto esaminato.Applicazione. Gli psicologi si impegnerannoad adottare metodi diversi eaccurati in modo ottimale <strong>per</strong> far frontealle questioni che emergono nellospecifico all’interno di una valutazionesull’affidamento dei figli. I metodidiretti di raccolta dei dati includonotra le metodologie utilizzate, i test psicologici,i colloqui clinici e l’osservazionecomportamentale. Gli psicologipotranno raccogliere informazioni davarie fonti (ad es. scuole, medici, assistentisociali, servizi e altri istituti) edentrare in contatto con familiari, amicie conoscenti o altre fonti correlate,qualora le informazioni raccolte possanorisultare rilevanti. Gli psicologipotranno confermare le informazioniraccolte da terzi e sono invitati a documentarele loro conclusioni.Articolo 12Gli psicologi devono effettuarela valutazione avvalendosi di unaintegrazione adeguata di esamiFondamento teorico. Gli psicologiforniranno un parere sulle caratteristichepsicologiche di un soggetto solodopo aver condotto un esame <strong>del</strong>l’individuoadeguato a sostenere leproprie affermazioni e conclusioni (Codiceetico 9.01(b)). L’unica eccezionea questa regola è ammessa nei casi particolaridi revisione di un documento,consultazione o su<strong>per</strong>visione in cui l’esame<strong>del</strong>l’individuo non è obbligatorioo necessario ai fini <strong>del</strong>la formulazionedi un parere <strong>del</strong>lo psicologo (Codiceetico 9.01(c)). Il tribunale si aspettain genere che gli psicologi esamininoentrambi i genitori e il figlio.Applicazione. Gli psicologi possonofar uso dei mezzi <strong>del</strong> tribunale <strong>per</strong>incoraggiare le parti principali a parteciparenel processo di valutazionesull’affidamento dei figli. Se non è possibileorganizzare la valutazione auspicata,gli psicologi documenterannoi loro tentativi e il risultato prodottoda essi e quindi spiegheranno il possibileimpatto <strong>del</strong>le informazioni limitatesull’affidabilità e la validità <strong>del</strong> proprioparere complessivo, limitando leconclusioni giuridiche e gli altri suggerimentidi conseguenza (Codice etico9.01(c)). Mentre il tribunale nonpotrà far altro che emettere una decisionesu <strong>per</strong>sone che non sono in gradoo non vogliono essere esaminate,gli psicologi non avranno obblighi derivanti.Gli psicologi hanno un’esigenzadi natura etica di basare i propri parerisu informazioni e tecniche adeguatea sostenere i propri risultati (Codiceetico 9.01(a)) e possono sottolinearequesto punto al tribunale se sonospinti a fornire pareri o raccomandazionisenza aver esaminato il soggettoin questione. Quando gli psicologinon conducono valutazioni sull’affidamentodei figli attraverso la metodologiacompleta, può essere accettabilevalutare solo un genitore, o soloil figlio, o solo la valutazione di unprofessionista, a condizione che gli psicologinon facciano confronti fra i genitori,o presentino pareri o raccomandazionisull’assegnazione di responsabilità,affidamento o frequentazione.Altri psicologi che non conduconola valutazione possono essereconsultati <strong>per</strong> condividere con il tribunalela propria competenza generale(su questioni relative all’affidamento(ad es. lo sviluppo <strong>del</strong> bambino, ledinamiche familiari) a condizione chenon espongano le loro conclusioni alleparti sul caso in questione.Articolo 13Gli psicologi dovranno basarei suggerimenti, qualora ci fossero,in riferimento al miglioreinteresse psicologico <strong>del</strong> figlioFondamento teorico. Non tutte levalutazione sull’affidamento dei figliporteranno a dei suggerimenti. Gli psicologipotrebbero concludere che sitratta di un ruolo non appropriato <strong>per</strong>un consulente tecnico, o che i dati disponibilinon sono sufficienti a tal fine.Se viene fornita un suggerimento,il tribunale si aspetta che sia supportatodalle valutazioni condotte.Applicazione. Se gli psicologi scelgonodi presentare dei suggerimentisull’affidamento dei figli, questi devonoderivare da dati psicologicamentefondati e concentrarsi sul migliore interessepsicologico <strong>per</strong> il figlio. Nell’elaborazionedei suggerimenti, gli psicologinon ricorreranno a pareri <strong>per</strong>sonali,limitati o a pregiudizi. I suggerimentidevono basarsi su presupposti,interpretazioni e inferenze fondateche soddisfino gli standard professionalie scientifici stabiliti. Anche senon c’è un accordo rispetto al fatto chei consulenti possano fornire suggerimential tribunale circa l’affidamento(ad es. il parere conclusivo), gli psicologiterranno presenti le argomentazioni<strong>del</strong>le due parti rispetto la questione(Bala, 2006; Erard, 2006; Grisso,2003; Heilbrun, 2001; Tippins andWittman, 2006) e saranno in grado diesporre la logica <strong>del</strong>la loro posizionein merito a ciò.93

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