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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoresenta” più il minore ma ne è un “sostitutoprocessuale” in quanto è contemporaneamente“titolare” <strong>del</strong>la funzioneche viene discussa e parte <strong>del</strong>processo nel quale la decisione deveessere assunta. Bisogna ricordare chese nel procedimento di separazione edivorzio c’è un accordo tra i genitorisulle modalità di affido, sui modi e sull’esercizio<strong>del</strong>la potestà, sui ruoli ecompiti che debbono svolgere, il giudicenon è chiamato a prendere decisioniche incida sull’esercizio <strong>del</strong>la funzionegenitoriale a meno che non ravvisiaccordi che possono essere di pregiudizio<strong>per</strong> il minore. Quando invecenon c’è accordo i genitori assumonouna posizione potenzialmente configgentee non sempre in grado di garantirel’interesse <strong>del</strong> figlio <strong>per</strong> cui la “conoscenza”<strong>del</strong>la volontà <strong>del</strong> minore deveessere attuata attraverso l’ascoltoin quanto il genitore non può più dirsi,<strong>per</strong> previsione di legge, il legittimosostituto processuale.Infatti, la rappresentazione <strong>del</strong>le esigenze<strong>del</strong> minore che ciascuno dei genitoridà nel corso <strong>del</strong> processo (speciein occasione <strong>del</strong>l’emanazione deiprovvedimenti d’urgenza in sede presidenziale)non può essere accolta dalgiudice, così come da essi espressa, soprattuttose le versioni proposte daidue genitori sono contrastanti e se siamoin presenza di una forte conflittualitàcome spesso accade. Le soluzionicontrapposte presentate al giudicepossono essere poco attendibili oin contrasto con l’interesse <strong>del</strong> minoree non idonee ad un suo corretto sviluppopsicofisico. Ad esempio, divisionedei fratelli, modalità di <strong>per</strong>manenza<strong>del</strong> figlio con l’uno o l’altro dei genitori,organizzazione residenziale eambientale, progetti educativi. Molteplicisono le norme <strong>del</strong> codice che prevedonol’ascolto <strong>del</strong> minore sia direttamenteda parte <strong>del</strong> giudice sia attraversoorgani ausiliari 3 .Nel caso <strong>del</strong>le separazioni coniugalici riferiamo all’art. 155 sexies <strong>del</strong> c.c.“il giudice dispone inoltre l’audizione<strong>del</strong> figlio minore che abbia compiutogli anni dodici e anche di età inferioreove capace di discernimento”. In meritoal termine “dispone” alcuni giuristihanno ritenuto che vi sia un autenticoobbligo da parte <strong>del</strong> Magistrato(Fadiga L., Cesaro G.), altri che l’audizionesia facoltativa e che la necessitàandrebbe di volta in volta valutatadal giudice alla luce <strong>del</strong> su<strong>per</strong>iore interesse<strong>del</strong> minore (Sangiovanni L.).Le fonti comunitarie e la giurisprudenzaitaliana di legittimità postulanoche quando si procede all’audizione comunqueil minore deve aver ricevutole informazioni <strong>per</strong>tinenti ed appropriatein relazione alla procedura giudiziariache lo riguarda ed al valore cheverrà conferito alle sue dichiarazioni.Il rilievo conferito alle modalità <strong>del</strong>l’ascoltoda realizzarsi senza ledere in alcunmodo il benessere <strong>del</strong> minore, nonha ancora oggi trovato una regolamentazioneunitaria ma l’attenzione ècrescente e si assiste al proliferare diprotocolli disposti dai rappresentanti<strong>del</strong>le Magistrature e dei componenti<strong>del</strong> ceto forense in diverse sedi giudiziarieitaliane. Tali protocolli hanno individuatoalcuni univoci criteri di riferimentoe sono stati presi in considerazionenello stendere le presenti lineeguida <strong>per</strong> gli psicologi, <strong>per</strong> avere unabase di partenza condivisa col mondogiuridico in quanto le incertezze <strong>del</strong>sa<strong>per</strong>e e <strong>del</strong> fare ci hanno spinto a approfondirela questione <strong>per</strong> i colleghiche possono essere impegnati comeo<strong>per</strong>atori o professionisti in situazioniin cui si richiede loro l’ascolto dei minoriin procedimenti di separazione edivorzio.Per fare ciò è stato necessario in primoluogo fare un salto logico: ovveropassare dall’ascolto <strong>del</strong> bambino/minoreall’ascolto <strong>del</strong> figlio. Riferirsi al figlioe non semplicemente al bambino/minore,infatti, costituisce un saltologico decisivo nell’indicare l’attenzioneall’aspetto relazionale, alla storia, alsenso di continuità <strong>del</strong>l’albero di relazioniin cui si inserisce ciascun figlio.(Significa inserire in un contesto piùampio, che copre più di una generazione,gli interessi e i diritti <strong>del</strong> figlio icui genitori si stanno separando). Almomento <strong>del</strong>la separazione il dirittodei figli alla continuità <strong>del</strong> rapporto conentrambi i genitori contrasta con quellodei genitori che non vogliono e nonriescono più ad avere rapporti coniugalima devono continuare ad esercitarela funzione genitoriale. Intervengonoallora il principio <strong>del</strong> maggior interesse<strong>del</strong> figlio minore e quello <strong>del</strong>laresponsabilità genitoriale come “mediazione”tra i diritti contrapposti.Per ascolto non si intende solo la comunicazioneverbale, ma tutto l’insiemeche caratterizza la relazione umanae in particolare la relazione primaria<strong>del</strong> bambino con il suo ambiente affettivo:ambiente indispensabile <strong>per</strong> lacrescita e <strong>per</strong> favorire e realizzare ilprocesso (che è circolare) di sviluppo<strong>del</strong> figlio nel raggiungere la sua <strong>per</strong>sonaleidentità.LINEE GUIDAQueste linee guida sono state redatteseguendo diverse fasi:a. Rassegna <strong>del</strong>la letteratura e <strong>del</strong>lees<strong>per</strong>ienze nazionali e internazionali,oltre che <strong>del</strong>le raccomandazionieuropee;b. Riunioni di équipe <strong>per</strong> la applicazione/revisionedi dette linee guidain coerenza con <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong><strong>per</strong> le <strong>per</strong>izie in caso di abuso suiminori <strong>del</strong>l’Ordine degli Psicologi<strong>del</strong> Lazio, con le <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong>lo Psicologo Giuridico in ambitocivile e penale <strong>del</strong>l’AIPG, con le<strong>Linee</strong> guida <strong>del</strong>l’APA (AmericanPsychology Association), con ilReport <strong>del</strong> CSM “L’ascolto dei minorenniin ambito giudiziario” econ il Protocollo di Milano “<strong>Linee</strong>guida <strong>per</strong> la consulenza tecnica inmateria di affidamento dei figli aseguito si separazione dei genitori:contributi psico-forensi”, a cura<strong>del</strong>la Fondazione Gulotta.Pertanto, in questo protocollo vengonofornite:1. Brevissime sintesi sulle competenzecognitive, emotive e relazionalidei soggetti in via di sviluppo conparticolare riguardo alla capacità didiscernimento, sintesi che possonoservire da punto di partenza <strong>per</strong> ulterioriapprofondimenti.2. Brevissima sintesi sulla capacità didiscernimento e la valutazione <strong>del</strong>lecompetenze genitoriali, tematichecorrelate alla questione <strong>del</strong>l’ascolto<strong>del</strong> figlio.3. Le indicazioni derivanti dal codicedeontologico <strong>del</strong>lo psicologo e inparticolare <strong>del</strong>lo psicologo forense.4. Modalità di ascolto: diretto e indiretto.5. Indicazioni metodologiche <strong>per</strong> i CTUchiamati ad ascoltare il minore.6. Indicazioni relative all’ascolto <strong>del</strong>minore nel processo civile.61

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