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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoredei genitori né di questi ultimi (chepotranno prendere poi visione deiverbali).Al minore verranno preventivamentefornite informazioni sul motivo e suipossibili esiti <strong>del</strong> procedimento.Il protocollo di Salerno (<strong>per</strong> i Tribunalidi Salerno, Vallo <strong>del</strong>la Lucania,Sala Consilina) all’interno di un protocollo<strong>per</strong> i procedimenti minorili e difamiglia, prevede l’ascolto <strong>del</strong> minoreunicamente nei procedimenti contenziosie nei casi in cui debbano essereassunti provvedimenti che riguardanol’affidamento e le modalità di frequentazione;il minore infradodicenne potràessere ascoltato alla presenza di unausiliario o all’interno di una CTU <strong>per</strong>valutare la capacità di discernimento;l’audizione avverrà ad udienza fissa edorario prestabilito, in ambiente adeguatoe a porte chiuse; avverrà allapresenza di un ausiliario da parte <strong>del</strong>Giudice e, dinanzi al T.M., potrà essere<strong>del</strong>egata ad un giudice onorario cheriferirà al Giudice relatore; vi sarà verbalizzazione<strong>del</strong>le dichiarazioni, anchein forma sommaria non è prevista lapresenza dei genitori e dei difensori, iquali prima <strong>del</strong>l’audizione potrannosottoporre al Giudice i temi e gli argomentisui quali ritengono opportunosentire il minore mentre, se nominato,è prevista la presenza <strong>del</strong> curatore speciale.È previsto che se il minore richiederàla presenza di un genitore o di entrambio di una <strong>per</strong>sona estranea al nucleo,tale richiesta dovrà comunque esserevalutata dal Giudice, anche in considerazione<strong>del</strong>l’età <strong>del</strong> minore.È previsto, un diritto all’informazioneda parte <strong>del</strong> minore; qualora l’ascoltovenga fatto all’interno di unaCTU, si auspica che avvenga senza lapresenza dei difensori e dei genitori eche esso venga videoregistrato.Il protocollo di Campobasso edIsernia (giugno 2010) prevede la elencazionedei procedimenti contenziosiin cui è ritenuta obbligatoria l’audizione<strong>del</strong> minore infradodicenne dinanziil T.O. ed il T.M.; in caso di minore infradodicennesi procederà, previa valutazionedi ricorrere ad un ausiliarioo ad un incarico <strong>per</strong>itale <strong>per</strong> l’accertamento<strong>del</strong>la “capacità di discernimento”e sempre ad o<strong>per</strong>a <strong>del</strong> Magistratotitolare <strong>del</strong>la procedura.L’ascolto sarà effettuato fuori dall’orarioscolastico, in ambiente adeguatoe a porte chiuse e dovrà essere garantitariservatezza e tranquillità al minore;se ritenuto opportuno si procederàcon mezzi di riproduzione videograficao audiovisiva; saranno assenti le partied i difensori che potranno preliminarmentesottoporre i temi sui qualiritengono opportuno sentire il minore;sarà data adeguata informazione alminore e se questi è ascoltato in sededi CTU si procederà alla sola presenzadei consulenti di parte che prima<strong>del</strong>la audizione potranno sottoporre alCTU i temi sui quali ritengono opportunosentire il minore.Due rilievi importanti: a) il Magistrato,prima di decidere in ordine alla audizione,chiederanno alle parti informazionicirca la eventuale pendenzadei procedimenti de potestate; b) quandoil minore è stato già ascoltato in altresedi giudiziarie l’audizione potrà essereesclusa se dalla acquisizione degliatti si rilevi che la ripetizione sarebbesu<strong>per</strong>flua o dannosa <strong>per</strong>ché l’opinionerispetto all’oggetto <strong>del</strong> procedimentoè già emersa; c) si prevede un doveredi astensione degli avvocati.Il protocollo di Varese prevede che,ove la capacità di discernimento nonsia desumibile o sia controversa la sussistenza<strong>del</strong> rischio di danni al minorein conseguenza <strong>del</strong>la audizione, il Giudiceprima <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong>ega il ServizioSociale, in <strong>per</strong>sona <strong>del</strong> Servizio tutelaminori, affinchè redigano relazionesul presunto, previo accenno ai luoghiin cui il minore svolge la propria vita.Qualora il minore sia stato già ascoltatoin altre sedi giudiziarie, l’audizionepuò essere esclusa qualora dalla acquisizionedegli atti si rileva che la opinione<strong>del</strong> minore rispetto all’oggetto<strong>del</strong> procedimento sia già emersa, l’audizionesarà effettuata in un aula <strong>del</strong>Tribunale apposita in ora pomeridianae dovranno essere ammessi solo i difensori<strong>del</strong>le parti ed il curatore, se nominato,che devono astenersi dall’interloquirecon il minore. I genitori nonpossono assistere, salvo che il Giudicenon lo ritenga opportuno.Rilievi importanti: a) l’ordinanza chedispone l’audizione contiene il riferimentoai fatti sui quali il Giudice intendeascoltare il minore, i difensori<strong>del</strong>le parti, entro un termine anteriorealla udienza e fissato dal Giudice,hanno facoltà di proporre ulteriori modalitàd’indagine. La ordinanza è comunicataal P.M. <strong>per</strong> consentirne l’intervento;nella ordinanza il Giudice può<strong>del</strong>egare i Servizi Sociali affinchè assistanoil minore fino alla udienza di audizionee diano a lui adeguata informazione;b) Il minore è ascoltato dalGiudice; l’audizione può essere diretta,assistita, indiretta o protetta.L’audizione protetta riguarda, in genere,la ipotesi in cui il minore abbiauna età compresa tra i 15 e i 17 anni;il Giudice può optare <strong>per</strong> l’audizioneindiretta, <strong>per</strong> i minori di età compresatra i 12 ed i 15 anni, nei luoghi predispostidal Servizio Sociale territorialmentecompetente che viene all’uopo<strong>del</strong>egato dal Giudice, il quale in tal casodeve indicare le modalità <strong>del</strong>l’ascoltoed i fatti sui quali il minore dovràessere sentito.In caso di audizione assistita, il minoreè ascoltato da un ausiliario <strong>del</strong>Giudice, in udienza ed alla presenza diquesto ultimo e degli avvocati (ciò riguardain genere i minori di età compresatra i 13 ed i 14 anni). Nei casi diparticolare gravità, l’audizione vienedisposta in forma protetta, con l’interventodi un consulente tecnico nominatoai sensi <strong>del</strong>l’art. 68 cpc e secondole modalità che le circostanze <strong>del</strong>caso concreto impongono.La verbalizzazione <strong>del</strong>l’audizione èintegrale e fe<strong>del</strong>e ed è letta e sottoscrittadal minore. Sono riportati ancheeventuali comportamenti e manifestazioninon verbali <strong>del</strong> minore; puòesserne disposta la audio-registrazionesu nastro o altro supporto, ancheinformatico.Alla fine <strong>del</strong>la audizione, quando siaintervenuto un ausiliario ex art. 68 cpc,il Giudice lo invita a rilasciare a verbaleuna dichiarazione sottoscritta concui questi si pronuncia, in base allapropria competenza professionale, inordine alla spontaneità <strong>del</strong> minore ovveroil suo condizionamento, ed in ordinealla genuinità <strong>del</strong>le sue dichiarazioni.Il protocollo di Verona <strong>per</strong> l’audizione<strong>del</strong> minore è inserito nel proto-83

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