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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minored’interessi con i suoi genitori (art.4);c) di chiedere di essere assistito dauna <strong>per</strong>sona idonea di sua scelta,al fine di essere aiutato ad esprimerela propria opinione (art. 5);d) di chiedere, <strong>per</strong>sonalmente o <strong>per</strong>mezzo di altre <strong>per</strong>sone od organismi,la nomina di diverso rappresentantee, nei casi appropriati,di un avvocato (art. 5);e) di nominare il proprio rappresentante(art. 5).- Protocollo alla Convenzione deidiritti <strong>del</strong> fanciullo sulla vendita deibambini, la prostituzione dei bambinie la pornografia rappresentantei bambini stipulato il 6.9.2000 aNew York e ratificato in Italia con l. n.46/02, richiamato nella Carta di Noto,che prevede l’adozione di procedureche tengano conto dei particolari bisognidei bambini, in particolare “inquanto testimoni”. Articolo 8“Gli Stati parti adottano ad ognistadio <strong>del</strong>la procedura penale le misurenecessarie <strong>per</strong> proteggere i dirittie gli interessi dei bambini chesono vittime <strong>del</strong>le pratiche proscrittedal presente Protocollo, in particolare:a) Riconoscendo la vulnerabilità<strong>del</strong>le vittime ed adattando le procedurein modo da tenere debitamenteconto dei loro particolari bisogni,in particolare in quanto testimoni;b) Informando le vittime riguardoai loro diritti, al loro ruolo e allaportata <strong>del</strong>la procedura, nonchéalla programmazione e allo svolgimento<strong>del</strong>la stessa, e circa la decisionepronunciata <strong>per</strong> il loro caso;c) Permettendo che, quando gli interessi<strong>per</strong>sonali <strong>del</strong>le vittime sonostati coinvolti, le loro opinioni, i lorobisogni o le loro preoccupazionisiano presentate ed esaminate durantela procedura, in modo conformealle regole di procedura <strong>del</strong> dirittointerno”.Carta dei Diritti Fondamentali <strong>del</strong>l’UnioneEuropea di Nizza <strong>del</strong>7.12.2000Art. 24: “Diritti <strong>del</strong> bambino: Ibambini possono esprimere liberamentela propria opinione; questaviene presa in considerazione sullequestioni che li riguardano infunzione <strong>del</strong>la loro età e <strong>del</strong>la loromaturità”.- Il Regolamento CEE n. 2201/2003 <strong>del</strong> 27 novembre 2003 (cd. BruxellesII bis, relativo alla competenza,al riconoscimento ed alla esecuzione<strong>del</strong>le decisioni in materia matrimonialee di responsabilità genitoriale) applicabilein tutti i Paesi Membri dal1.3.2005. Il Regolamento Bruxelles IIbis n. 2201/2003 <strong>del</strong> 27.11.03 regola laprocedura di rimpatrio nei casi di sottrazioneinternazionale dei minori (ela sua efficacia è circoscritta a tutti ipaesi <strong>del</strong>la UE che lo hanno sottoscritto(ad eccezione <strong>del</strong>la Danimarca)al fine di garantire parità di condizionia tutti i minori; disciplina tutte ledecisioni in materia di responsabilitàgenitoriale sia quando essa è collegataad un procedimento di separazionee/o divorzio, sia quando non vi sia alcunnesso con tali procedure. Il regolamentostabilisce la esecutività automatica<strong>del</strong>le decisioni emesse dal Giudice<strong>del</strong>lo Stato di residenza abituale<strong>del</strong> minore nello Stato in cui il minoresi trova o <strong>per</strong> essere stato egli illegittimamentesottratto o <strong>per</strong>ché non èstato riportato presso il primo Stato.L’art. 23 di detto regolamento che disciplinaespressamente i motivi di nonriconoscimento <strong>del</strong>le decisioni relativealla responsabilità genitoriale, e lielenca, prevede che tali decisioni nonsiano riconosciute - testuale: “Se, salvoi casi di urgenza, la decisione è stata resasenza che il minore abbia avuto la possibilitàdi essere ascoltato, in violazione dei principifondamentali di procedura <strong>del</strong>lo Statomembro richiesto”.Inoltre all’art. 41 <strong>del</strong> Regolamento(diritto di visita) si prevede che la decisionecontenente il diritto di visita,emessa in uno Stato membro, diventaesecutiva in altro Stato membro senzache sia necessaria alcuna dichiarazionedi esecutività e senza che sia possibileopporsi al suo riconoscimento;ciò accade se la decisione è stata certificatanello Stato di origine. Orbene,il Giudice rilascia il certificato solo inalcuni casi, tra cui - testuale: “se il minoreha avuto la possibilità di essere ascoltato,salvo che l’audizione sia stata ritenutainopportuna in ragione <strong>del</strong>la sua età o <strong>del</strong>suo grado di maturità”.L’art. 42 <strong>del</strong> regolamento disciplinala procedura <strong>per</strong> il ritorno <strong>del</strong> minore;tale ritorno è ordinato con una decisioneesecutiva emessa in uno Statomembro ed è eseguibile in altro Statomembro senza che sia necessaria unadichiarazione di esecutività e senza checi si possa opporre se la decisione èstata certificata nello Stato di origine.Orbene, il Giudice di origine che haemanato la decisione rilascia tale certificatosolo se - testuale: “il minore haavuto la possibilità di essere ascoltato, salvoche l’audizione sia stata ritenuta inopportunain ragione <strong>del</strong>la sua età o <strong>del</strong> suo gradodi maturità”.Fonti normative interne all’ordinamentoitalianoL’ascolto <strong>del</strong> minore affonda le sueradici nei principi costituzionali espressinell’art. 2 <strong>del</strong>la Costituzione (valore<strong>del</strong> primato <strong>del</strong>la dignità <strong>del</strong>la <strong>per</strong>sona)ed in quelli in tema di relazioni familiarie tutela <strong>del</strong>la filiazione (art. 29e 30 <strong>del</strong>la Costituzione).In relazione al codice civile, il fondamento<strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> bambino allacomunicazione e all’ascolto è comunementerinvenuto nell’art 147 c.c.,che ai doveri tradizionali a carico deigenitori di mantenimento, istruzionee accadimento, ha aggiunto il doveredi “tenere conto <strong>del</strong>l’inclinazione naturalee <strong>del</strong>le aspirazioni dei figli”.Nell’art. 145 comma 1 cc nei casi didisaccordo tra i coniugi si prevede disentire le opinioni dei figli ultra-sedicenni;nell’art. 250 comma 4 cc si preve<strong>del</strong>’ascolto <strong>del</strong> minore nei casi di riconoscimento);e nell’art. 316 comma5 cc ascolto <strong>del</strong> minore maggiore diquattordici anni <strong>per</strong> i casi di contrastotra i genitori nell’esercizio <strong>del</strong>la potestà.Nel processo civile l’ordinamento inalcuni casi non solo esige l’ascolto <strong>del</strong>minore, ma considera vincolante la volontà<strong>del</strong> minore: il riconoscimento <strong>del</strong>figlio sedicenne non può avvenire senzail suo consenso (art. 250 c.c.); l’inserimento<strong>del</strong> figlio naturale nella famiglialegittima non può avvenire senzail consenso dei figli legittimi che abbianocompiuto i sedici anni (art. 252c.c.).In vari momenti <strong>del</strong>la procedura diadozione la volontà <strong>del</strong> minore quattordicenneè considerata decisiva, particolarmentein conseguenza <strong>del</strong>le mo-77

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