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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoretato è ampiamente affermato in numerosedisposizioni normative nazionalie convenzioni di diritto internazionalecome si specifica di seguito;malgrado le indicazioni contenute nelledisposizioni e nelle decisioni giurisprudenziali,la questione relativa all’ascolto<strong>del</strong> minore, sia nel procedimentocivile che nel procedimento penale,è stata a lungo trascurata dal nostroordinamento tanto da creare unanormativa disorganica.L’introduzione e la valorizzazione <strong>del</strong>l’ascoltointeressano soprattutto i procedimenticivili minorili (in particolareadozione e potestà) e, con l’introduzione<strong>del</strong>la normativa sull’affidamentocondiviso, i casi di separazionesia di coppie coniugate che di fatto edi divorzio. Nei procedimenti di separazione<strong>per</strong>sonale il tema <strong>del</strong>l’ascoltoera fino a qualche anno fa inesistente.Di recente la legge 54/2006 ha introdottol’art. 155 sexies cc che qualifica“regola” l’audizione <strong>del</strong> minore nei procedimentidi separazione e di divorzio.La norma prevede che il giudice disponel’audizione <strong>del</strong> minore che abbiacompiuto i dodici anni e anche dietà inferiore ove capace di discernimento.Il legislatore sottolinea il termine“audizione” piuttosto che “ascolto”al fine di evidenziare l’aspetto processuale.È utile mettere a confrontoil significato dei verbi sentire e ascoltare:il verbo “sentire” implica che sianoraccolte informazioni, da parte dichi compie l’attività, utili <strong>per</strong> il procedimentoe utilizzabili in esso; l’attivitàcon cui si sente il minore costituisce<strong>per</strong>tanto un atto istruttorio con tuttele implicazioni in termini di rispetto <strong>del</strong>contraddittorio e di modalità di verbalizzazione(si porrebbe quindi il problema<strong>del</strong>le garanzie processuali ed anche<strong>del</strong>la rappresentanza processuale<strong>del</strong> minore in caso di conflitto di interessicon gli esercenti la potestà).Il verbo “ascoltare” mette in risaltola posizione <strong>del</strong> minore nei procedimentiche lo riguardano, nell’esercizio<strong>del</strong> proprio diritto ad essere informatoe ad esprimere liberamente la suaopinione.L’ascolto implica quindi che non sianoposte, da parte di chi compie questaattività, domande al minore direttea raccogliere informazioni utilizzabilinel procedimento quali mezzi diprova, ma che vengano fornite al minoreche sia capace di discernimento76tutte le informazioni necessarie <strong>per</strong>fargli comprendere quanto sta accadendo.Riferimenti normativi a fondamento<strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minoreIl diritto <strong>del</strong> minore ad essere ascoltatoè ampiamente e chiaramente affermatoin numerose convenzioni didiritto internazionale, di diritto internoed in numerose pronunzie giurisprudenziali.Il primo testo internazionale sono leRegole minime <strong>per</strong> l’amministrazione<strong>del</strong>la Giustizia Minorile (cd.Regole di Pechino), approvate a NewYork il 29 novembre 1985, le quali <strong>per</strong>le procedure penali prevedono:Art. 14: “La procedura seguita devetendere a proteggere al meglio gliinteressi <strong>del</strong> giovane che <strong>del</strong>inque edeve svolgersi in un clima di comprensione,<strong>per</strong>mettendogli di parteciparvie di esprimersi liberamente”.Art. 15: “Durante il procedimentoil minore ha diritto di essere rappresentatoda un suo consulente odi chiedere la no mina di un avvocatod’ufficio quando le disposizioni<strong>del</strong> singolo paese prevedono questaassistenza”.- La Convenzione di New York <strong>del</strong>20 novembre 1989, ratificata conlegge n. 176 <strong>del</strong> 27 maggio 1991, cheha riconosciuto al minore il diritto all’ascoltocon il richiamo espresso all’art.12 <strong>del</strong>la Convenzione medesima,dichiarata immediatamente precettivadalla sentenza <strong>del</strong>la Corte costituzionale16 gennaio 2002 n. 1: ha affermatola realizzazione <strong>del</strong> diritto dicompleta partecipazione <strong>del</strong> minore aiprocessi che lo riguardano a seconda<strong>del</strong>la capacità di discernimento <strong>del</strong>lostesso.Art. 12: 1. Gli Stati parti garantisconoal fanciullo capace di discernimentoil diritto di esprimere liberamentela sua opinione su ogni questione che lointeressa, le opinioni <strong>del</strong> fanciullo sarannodebitamente prese in considerazionetenendo conto <strong>del</strong>la suaetà e <strong>del</strong> suo grado di maturità.2. A tal fine, si darà in particolareal fanciullo la possibilità di essereascoltato in ogni procedura giudiziaria oamministrativa che lo concerne, sia direttamente,sia tramite un rappresentanteo un organo appropriato, inmaniera compatibile con le regoledi procedura <strong>del</strong>la legislazione nazionale.La Convenzione de l’Aja <strong>del</strong> 29maggio 1993 in materia di adozioneinternazionale, ratificata in Italia conlegge 31 dicembre 1988 n. 476, cheha modificato la legge 4 maggio1983 n. 184. Essa prevede all’art. 4:“Le adozioni contemplate dallaConvenzione possono aver luogo soltantose le autorità competenti <strong>del</strong>loStato d’origine si sono assicurate,tenuto conto <strong>del</strong>l’età e <strong>del</strong>la maturità<strong>del</strong> minore:1. che questi sia stato assistito medianteuna consulenza e che siastato debitamente informatosulle conseguenze <strong>del</strong>l’adozionee <strong>del</strong> suo consenso all’adozione,qualora tale consenso siarichiesto;2. che i desideri e le opinioni <strong>del</strong>minore siano stati presi in considerazione;3. che il consenso <strong>del</strong> minore all’adozione,quando è richiesto,sia stato prestato liberamente,nelle forme legalmente stabilite,e sia stato espresso o constatato<strong>per</strong> iscritto;4. che il consenso non sia stato ottenutomediante pagamento ocontropartita di alcun genere”.- La Convenzione di Strasburgo<strong>del</strong> 1996 (ora ratificata con legge 20marzo 2003 n. 77) che prevede unvero e proprio “ascolto informato”,con la specificazione dei noti criteriguida di esaustività <strong>del</strong>l’ascolto. LaConvenzione afferma infatti che al minorevanno riconosciuti una serie di diritti:a) il diritto di ricevere tutte le informazioni,ad essere consultato e adesprimere la propria opinione nelcorso <strong>del</strong>la procedura, nonché ildiritto di essere informato sullepossibili conseguenze <strong>del</strong>le aspirazionida lui manifestate e <strong>del</strong>lesue decisioni (art. 3);b) di chiedere la designazione di unrappresentante speciale nei procedimentiche lo riguardano, ogniqualvoltasussista un conflitto

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