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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoremite lettera raccomandata AR o conaltro sistema in grado di fornire la prova<strong>del</strong>l’avvenuta ricezione da parte <strong>del</strong>destinatario.L’obbligo di comunicazione sussistealtresì in capo al CTU qualora le indaginivengano rinviate ad una data nonfissata in esito alla prima riunione 24 oquando le o<strong>per</strong>azioni vengano sospesee poi riprese 25 , qualora vengano rinnovateo nel caso in cui, dopo che sianostate dichiarate chiuse le o<strong>per</strong>azioni<strong>per</strong>itali, il CTU decida di procederead altre indagini 26 . Se, invece, la datadi prosecuzione <strong>del</strong>le o<strong>per</strong>azioni vienefissata in esito alla precedente seduta,non va fatto alcun avviso alle parti 27 .Si raccomanda, anche <strong>per</strong> questi motivi,la redazione di un verbale adogni incontro in cui sarà specificatala data <strong>del</strong>l’incontro successivo.Nel caso in cui, a seguito di regolareconvocazione, compaiono alla data fissatasoltanto una <strong>del</strong>le parti, il CTU devecomunque iniziare le indagini.Quando non compare nessuno, il CTUdovrà fissare una nuova data <strong>per</strong> il prosieguoe darecomunicazionealleparti.Non viene meno l’obbligo <strong>del</strong> CTU didare l’avviso allorché si avvalga di unaltro es<strong>per</strong>to, al quale ritiene necessariorivolgersi <strong>per</strong> meglio rispondere aiquesiti posti dal magistrato o quandosi avvale di un testista. L’avviso di inizioo prosieguo <strong>del</strong>le o<strong>per</strong>azioni va comunicatosia ai difensori <strong>del</strong>le parti costituitesia ai consulenti di parte; nonè necessaria la comunicazione alla parte<strong>per</strong>sonalmente e il consulente nonè tenuto ad avvertire la parte contumace,cioè la parte che non si ècostituita nel procedimento 28 .2) Valutazione di atti e documentinon ritualmente prodotti in causa.Il CTU può esaminare solo i documentied atti ritualmente prodotti dalleparti e validamente acquisiti nel materialeprobatorio: documenti eventualmenteprodotti dalle parti al di fuoridi tali canali non possono essere utilizzatidal Giudice e, quindi, men chemeno dal CTU 29 .Deve <strong>per</strong>ciò ritenersi non corretta laprassi di alcuni CTU d’accettare, esaminaree porre a fondamento <strong>del</strong>la relazionela documentazione che l’avvocato,o talora la stessa parte sostanziale<strong>del</strong> processo, consegni loro brevimanu, al momento stesso cioè <strong>del</strong>leindagini <strong>per</strong>itali e che non faccia parte<strong>del</strong>la documentazione agli atti. Taleprassi impedisce la possibilità di uneffettivo contraddittorio nel documentoconsegnato al CTU. Medesimoproblema sussiste allorquando si invianomail o direttamente al CTU o aquest’ultimo <strong>per</strong> conoscenza: non è documentazioneprodotta con canali “tipici”e non deve essere consentito l’ingressotra i documenti già in possesso<strong>del</strong> CTU.Cassazione Civile Sezione Terza,sentenza <strong>del</strong> 10 maggio 2001 n.6502: “Il CTU non può fondare leproprie conclusioni su fatti o circostanzenon ritualmente dedotti eprovati nel giudizio: gli elementi difatto sui quali fonda il proprio giudiziodebbono essere i medesimi suiquali il giudice potrebbe fondare lapropria sentenza”3) Espletamento di indagini e, ingenerale, compiti esorbitanti i quesitiposti dal Giudice, ovvero nonconsentiti dai poteri che la leggeconferisce al consulente.L’assunzione di informazione da terzida parte <strong>del</strong> CTU è subordinata all’autorizzazione<strong>del</strong> Giudice 30 . La SupremaCorte ha spesso interpretatoestensivamente la norma (art. 194cpc), ammettendo che il CTU possaassumere informazioni da terzi anchesenza la preventiva autorizzazione <strong>del</strong>Giudice a condizione che:• le notizie acquisite da terzi debbonoconcernere fatti e situazioni relativiall’oggetto <strong>del</strong>la relazione;• l’acquisizione presso terzi deve esserenecessaria <strong>per</strong> espletare convenientementeil compito affidatoal CTU 31 ;• nella relazione il CTU deve indicarele fonti <strong>del</strong> proprio accertamento32 .Secondo la Cassazione Civile sez. III10.5.2001 n. 6502, il CTU può acquisireda terzi non già qualsiasi informazione,ma soltanto le informazioni “strettamentenecessarie <strong>per</strong> rispondereal quesito postogli dal giudice <strong>per</strong> lequali, <strong>per</strong>altro, parte <strong>del</strong>la giurisprudenzaritiene che non sia neppurenecessaria una espressa autorizzazione<strong>del</strong> giudice, dovendo dettaautorizzazione ritenersi ricompresaimplicitamente nel mandato”.Il CTU, sempre ai sensi <strong>del</strong>l’art. 194cpc, può assumere informazioni anchedalle parti stesse, pur se non potrà fondarele proprie conclusioni unicamentesu quanto dichiarato dalla parte.Il CTU, infine, non è tenuto ad e-seguire gli accertamenti sollecitatidal consulente di parte, in quantoegli è vincolato unicamente ai quesitiposti dal giudice 33 .Una questione a parte merita l’eventualepartecipazione dei difensorialle o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>itali. L’art. 194 c.p.c.(Attività <strong>del</strong> consulente) chiarisce, tral’altro, che “Anche quando il giudicedispone che il consulente compiaindagini da sé solo, le parti possonointervenire alle o<strong>per</strong>azioni in<strong>per</strong>sona e a mezzo dei propri consulentitecnici e dei difensori, e possonopresentare al consulente, <strong>per</strong>iscritto o a voce, osservazioni e i-stanze”. La partecipazione dei difensorideve essere dunque sempre ammessa,è bene, <strong>per</strong>ò, precisare che sidovrà manifestare al legale presente laopportunità che egli non intervenga direttamentenei colloqui clinici e anamnestici,individuali e di coppia, ma limitarsiall’osservazione.Nei colloqui con i minori, è preferibileuna partecipazione indiretta, siadei CTP che dei legali, ovvero attraversouno specchio unidirezionale oschermi posti in altra stanza.Per la somministrazione dei test psicologiciè ormai prassi consolidata lapartecipazione <strong>del</strong> solo specialista conla parte.L’ASCOLTO DEL MINORENEL PROCESSO CIVILEL’ascolto <strong>del</strong> minore è lo strumentoattraverso cui egli partecipa alla assunzione<strong>del</strong>le decisioni che lo riguardano.L’ascolto si differenzia dalla testimonianza,in quanto non è rivolto all’accertamentodei fatti, bensì alla <strong>per</strong>sona<strong>del</strong> minore, costituendo una manifestazionedi opinioni ed emozioni.Il termine “ascolto” è di recente introduzionenel mondo giuridico, essendovientrato a pieno titolo in virtù dialcune convenzioni internazionali, lacui ratifica considera la comunicazionee l’ascolto come diritto fondamentale<strong>del</strong> bambino in ogni procedura chelo riguarda.Il diritto <strong>del</strong> minore ad essere ascol-75

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