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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minore70senso ambientale (si pensi alle difficoltàlogistiche in cui si trovano variTribunali, alle aule destinate alle udienzeo al sovraffollamento dei tribunalistessi), o di aggravamento di responnellaconflittualità genitoriale. A ciò siaggiunge il problema <strong>del</strong>l’attendibilitào meno di ciò che viene riportato dalminore, alla possibilità di capire se equanto egli sia stato sottoposto a “pressioni”da parte di uno dei genitori o daparte di entrambi, alle difficoltà nell’individuarnela suggestionabilità.Quando il giudice ascolta direttamenteil minore, al fine di garantire ildiritto al contraddittorio e di evitarepossibili induzioni e/o condizionamenti,vi sono protocolli già definiti in moltesedi di Tribunale. Tali protocolli nonsono vincolanti ma precettivi di principiormai entrati nel quotidiano processualeriguardanti, <strong>per</strong> esempio, lapresenza o meno dei difensori, la presenzao meno dei genitori, la verbalizzazioneda parte <strong>del</strong> giudice o <strong>del</strong> cancelliere,la presenza in aula di uno psicologoche possa aiutare a decifrarepiù che le parole il comportamento <strong>del</strong>minore. Particolare attenzione vienedata alle modalità e al luogo di ascolto<strong>del</strong> minore.Anche in questa fascia di età il giudicepuò ricorrere all’ascolto indirettofacendosi coadiuvare dallo psicologo,secondo diverse modalità. Se motivatoad inserire l’ascolto <strong>del</strong> minore all’interno<strong>del</strong>le dinamiche familiari incui vuole conoscere la funzionalità/disfunzionalitàin base alle caratteristichedi <strong>per</strong>sonalità dei membri <strong>del</strong>la famigliaseparata, <strong>per</strong> capire se ha subitoparticolari influenze da uno o entrambii genitori, potrà nominare unCTU. In particolare questo avviene allorchéun minore dovesse mostrare difficoltàdi rapporto o ostilità nei confrontidi uno dei genitori. Lo psicologodovrà sa<strong>per</strong> distinguere se si è inpresenza di rifiuto/ostilità motivati onon motivativa di uno dei genitori 13 .Presso alcuni Tribunali <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nniil giudice prima di disporre eventualmenteuna CTU si avvale <strong>del</strong>lecompetenze tecniche degli psicologiche svolgono funzione di giudice onorario.Altrettanto può fare il giudice <strong>del</strong>Tribunale Ordinario, facendosi affiancarein udienza da uno psicologo qualeproprio ausiliario, prima di disporreuna CTU.In caso di ascolto all’interno <strong>del</strong> Tribunaleè opportuno che lo psicologoascolti il minore in un luogo accoglientee in assenza dei genitori. Eventualiconsulenti o avvocati dei genitoripotranno, se il giudice lo consente,essere ammessi ad assistere dietro lospecchio unidirezionale o tramite gliopportuni mezzi audiovisivi (vedasi, iprotocolli attuativi). In assenza di talimezzi audiovisivi lo psicologo effettueràun’accurata verbalizzazione.L’assenza dei genitori e dei difensoridovrà trovare fonte in un provvedimentodi esclusione motivato dalle ragionidi tutela <strong>del</strong>l’interesse <strong>del</strong> minore.In un ottica di bilanciamento degliinteressi, dovrà essere garantito comunqueil principio di difesa <strong>del</strong>le partied il contraddittorio, principio processualeed essenziale poiché il compimentodi qualunque atto processualenon può essere sottratto ai principipropri <strong>del</strong> giusto processo.Il contraddittorio può instaurarsi edessere garantito in un momento anterioreo successivo all’ascolto stesso 14.Lo psicologo che affianca il giudiceincontrerà il minore <strong>per</strong> almeno u-no/due incontri. Dopo l’accoglienza el’informazione, all’interno <strong>del</strong> colloquioesplorerà le aree di vita <strong>del</strong> minore:quotidianità, rapporti scolastici, rapportiamicali, rapporti con i genitori,fratelli, rapporto con le famiglie d’origine,rapporti con eventuali nuovi partnerdei genitori. Lo psicologo seguiràquindi le seguenti fasi:• Introduzione;• Costruzione <strong>del</strong> rapporto;• Indagine su un’area di vita <strong>del</strong> minoreche non siano i rapporti familiari;• Indagine sulla gestione/organizzazionedei rapporti familiari;• Chiusura rispetto alle questionicruciali <strong>del</strong> colloquio (si ringraziail minore e ci si mette a disposizione<strong>per</strong> eventuali domande);• Argomenti neutri.Lo psicologo utilizzerà un linguaggioappropriato al livello di comprensionee alle capacità di comunicazione <strong>del</strong>minore.Lo psicologo porrà le domande evitandogli errori di metodo (domandesuggestive, domande chiuse, domanderipetute, domande inducenti) potenzialmentefuorvianti, come da indicazioni<strong>del</strong>la letteratura specialistica.Dovrà usare il più possibile domandea<strong>per</strong>te, evitando accuratamente domandein cui si chiede al minore di sceglieretra due alternative dirette (“tipiacerebbe stare di più con mamma ocon papà?”), o di porre il minore in unconflitto di lealtà tra i genitori.Lo psicologo esaminerà attentamentele comunicazioni non verbali e icomportamenti ed anche su questo riferiràal magistrato e provvederà ad u-na verbalizzazione esaustiva.Ascolto dei figli minoridi anni 8-11La normativa nazionale e internazionale,ivi compresa la legge 54/2006,prevede che <strong>per</strong> i minori al di sotto dei12 anni l’ascolto venga effettuato dopoaverne valutato la capacità di discernimento.Lo psicologo che può coadiuvareil Giudice dunque procederàall’ascolto solo dopo aver verificato lacapacità di discernimento <strong>del</strong> minore15 .Dagli 8 agli 11 anni si ritiene consigliabileprocedere ad un “ascolto indiretto”da parte <strong>del</strong>lo psicologo, ovveroad un ascolto che verrà effettuatosenza la presenza <strong>del</strong> giudice e in ambienteidoneo.Esempio di Quesito relativoall’ascolto indirettoPrevia valutazione <strong>del</strong>la capacità didiscernimento, comprendere e valutarele opinioni, i vissuti emotivi e leesigenze <strong>del</strong> minore in merito alla vicendafamiliare in cui è coinvolto.A tal fine lo psicologo dovrà:• Comprendere quale sia, da parte<strong>del</strong> minore, la <strong>per</strong>cezione <strong>del</strong>l’attualesituazione familiare, sia a livellocognitivo che emotivo ed affettivo;valutare le spiegazioni <strong>del</strong>minore in proposito e cogliere e-ventuali sue domande inespresse;• Valutare se e cosa il minore si immaginirispetto a scenari futuri, comesi potrebbe modificare la suavita, sia in termini di abitudini chedi relazioni con i genitori e i fratellied offrirgli l’opportunità di esprimerei suoi desideri;• Comprendere e valutare come il

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