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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorevità con finalità di comprensionepartecipe: lo psicologo non trasformeràl’incontro con il minorein un’occasione di colloquio tematicoa contestazione, come avviene<strong>per</strong> il colloquio con gli adulti(Fornari, 2005);b. Lo psicologo condurrà il colloquiocon l’obiettivo di ascoltare “l’opinione<strong>del</strong> minore” (Pazè, 2011) intesacome “espressione di aspirazionio di preferenze, di stati d’animo,di legami e di attaccamenti,di disagi e di affetti, ovvero deisentimenti, anche se il minore puòaccompagnare e spiegare la propriaopinione con il racconto difatti reali” (Pazè, 2011, 2);c. Lo psicologo ascolterà se e cosa ilminore si immagina rispetto a scenarifuturi, come si potrebbe modificarela sua vita sia in termini diabitudini, che di relazioni con i genitori,i fratelli e gli ambienti familiari;d. Lo psicologo non effettuerà diagnosinosografiche sul minore, potendotuttavia segnalare al giudiceeventuali difficoltà e/o disagi,oltre che indicare eventuali provvedimentidi tutela <strong>del</strong> benessere<strong>del</strong> minore (ad esempio di sostegnopsicologico);e. È opportuno che lo psicologo siaa conoscenza dei Protocolli attuativisulle modalità di ascolto previstedall’autorità giudiziaria competente;f. Lo psicologo relazionerà al giudice,qualora costui non fosse presenteal momento <strong>del</strong>l’ascolto riportandofe<strong>del</strong>mente la opinione<strong>del</strong> minore così come raccolta.InformazioneLo psicologo informerà il minore sullanatura <strong>del</strong> procedimento in cui vieneascoltato, sulle modalità e finalità<strong>del</strong>l’ascolto, spiegando il suo ruolo diausiliario <strong>del</strong> giudice, con un linguaggioadatto alla sua età. Verrà chiaritoaltresì che le informazioni dedotte dalsuo colloquio verranno riferite al giudicee saranno da costui prese in considerazione,ma non necessariamentedetermineranno in via esclusiva la decisionefinale, in quanto il giudice terràconto anche di altri elementi <strong>per</strong> emetterela decisione.MODALITÀ DI ASCOLTOIl minore può essere ascoltato secondodue modalità: ascolto direttoo ascolto indiretto. Per ascolto direttosi intende l’audizione da parte <strong>del</strong>giudice in udienza, eventualmente, ancheausiliario es<strong>per</strong>to. Per ascolto indirettosi intende l’ascolto <strong>del</strong>egato totalmentead un ausiliario anche nell’ambitodi un Consulenza tecnica d’ufficio(CTU) 11 .Lo psicologo dovrà seguire una metodologiache tenga conto <strong>del</strong>le differenticompetenze evolutive <strong>del</strong> minore.Si ritiene utile a tal proposito effettuareuna distinzione tra:• minori > dei 12 anni;• minori 8 - 11 anni;• minori < 8 anni 12 .Qualora uno dei genitori, al di fuoridi questi contesti di ascolto, voglia fareeffettuare una audizione o valutazionepsicologica di un minore da partedi uno psicologo, è bene ricordareche l’art. 31 <strong>del</strong> Codice Deontologicodegli Psicologi specifica che “Le prestazioniprofessionali a <strong>per</strong>sone minorennio interdette sono, generalmente,subordinate al consenso dichi esercita sulle medesime la potestàgenitoriale o la tutela. Lo psicologoche, in assenza <strong>del</strong> consenso dicui al precedente comma, giudichinecessario l’intervento professionalenonché l’assoluta riservatezza <strong>del</strong>lostesso, è tenuto ad informare l’AutoritàTutoria <strong>del</strong>l’instaurarsi <strong>del</strong>larelazione professionale. Sono fattisalvi i casi in cui tali prestazioniavvengano su ordine <strong>del</strong>l’autoritàlegalmente competente o in strutturelegislativamente preposte”.Dunque, lo psicologo è tenuto, in casodi coppia separata, ad avere il consensodi entrambi i genitori che esercitanola potestà genitoriale sul minorea prescindere dal tipo di affidamento,nel caso in cui volesse o gli venissechiesto di effettuare visite o incontriai fini valutativi o terapeutici.Indipendentemente dalle modalitàcon cui viene svolto l’ascolto si fornisconouna serie di raccomandazioni,che riprendono quello che Pazè (2003)ha chiamato l’alfabeto <strong>del</strong>la relazionecon il minore che il giudice, e a maggiorragione lo psicologo che lo coadiuva,deve rispettare <strong>per</strong> creare uncontesto adeguato all’ascolto diretto<strong>del</strong> minore:a. il minore deve essere informato inprecedenza (preferibilmente daigenitori o dal suo curatore/tutorese nominato) <strong>del</strong>l’incontro con ilgiudice e <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong> suosvolgimento;b. il minore non deve subire, quandoconvocato, lunghe attese;c. il minore non deve essere incontratoin luoghi s<strong>per</strong>sonalizzati o alui non adatti (o troppo affollati odesolati);d. il minore deve essere messo a proprioagio, <strong>per</strong>tanto è necessario lavorareaccuratamente sulla suaaccoglienza; chi effettua l’ascoltodeve presentarsi puntualmente eadeguatamente informandolo sullemotivazioni <strong>per</strong> cui è stato richiestol’incontro;e. il minore deve essere informato<strong>del</strong>la possibilità che il giudice o chi<strong>per</strong> lui effettua l’ascolto possa nonmantenere il segreto sul suo ascolto;f. il minore deve avere spazio/tempo<strong>per</strong> potere raccontare, e in tal sensochi effettua l’ascolto deve mettersiin posizione di “ascolto attivo”e formulare le sue domande solodopo aver instaurato con lui unrapporto empatico;g. il minore deve essere ascoltato attraversoun linguaggio semplice eil più possibile adeguato alla suaetà, evitando termini giuridici/psicologicida parte di chi lo ascolta;h. il minore non va in alcun modopressato, ossia non bisogna tentaredi far dire al bambino qualcosache possa confermare ciò chechi ascolta già crede, conosce odesidera.Ascolto dei minori che hannocompiuto gli anni 12Alcuni giudici evidenziano le difficoltà<strong>del</strong>l’ascolto diretto. Fadiga (2006)ha argomentato che l’ascolto <strong>del</strong> minoreda parte <strong>del</strong> giudice richiede competenzespecifiche di cui il giudice nonsempre dispone. In aggiunta, l’accesso<strong>del</strong> bambino all’interno <strong>del</strong> contestogiudiziario potrebbe costituire <strong>per</strong>lui motivo di turbamento, anche nel69

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