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Linee Guida per l'ascolto del Minore - Portale dell'infanzia e dell ...

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Dall’ascolto <strong>del</strong>bambino/minoreall’ascolto <strong>del</strong> figlioL’attenzione all’affettività,alla storia,al senso di continuità<strong>del</strong>l’albero di relazioniin cui si inserisceciascun figlioLINEE GUIDA/2L’ASCOLTODELMINORECoordinatore: Prof.ssa M. Malagoli TogliattiMembri: Prof. P. Capri, Avv. P. Rossi, Dr.ssa A. Lubrano Lavadera,Dr. M. CrescenziPRESENTAZIONELINEE GUIDALE COMPETENZE DEL MINOREINDICELA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALIDEONTOLOGIA DELLO PSICOLOGO FORENSEMODALITÀ DI ASCOLTOL’ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILELE MODALITÀ DI ASCOLTO DEL MINORE FISSATENEI PROTOCOLLI IN MATERIA CIVILEBIBLIOGRAFIAAPPENDICI59


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreLINEE GUIDAPER L’ASCOLTO DEI MINORINELLE SEPARAZIONIE NEI DIVORZI60PRESENTAZIONEIl <strong>per</strong>ché <strong>del</strong>le <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong>La legge n. 54/2006 ha introdottonell’ordinamento giuridico italiano ilprincipio <strong>del</strong>la bigenitorialità: il minoreha diritto ad avere rapporti continuativied equilibrati con ciascuno deigenitori e con i componenti <strong>del</strong> nucleofamiliare di appartenenza anche in casodi separazione e/o divorzio dei genitori;la normativa, tra l’altro, ha portatoalla ribalta la tematica relativa all’ascoltodei figli maggiori di anni 12 1o meno in caso di soggetti capaci di discernimentonei procedimenti giudiziariche riguardano la separazione oil divorzio dei suoi genitori 2 , affidandonela pratica ai magistrati con l’eventualeausilio di es<strong>per</strong>ti in ambitopsicologico, quando si renda necessariol’integrazione <strong>del</strong>le competenze <strong>del</strong>giurista con quelle <strong>del</strong>la psicologia clinica.Se da un lato le ricerche in ambitopsicologico parlano <strong>del</strong>l’ascolto comedi uno dei doveri <strong>del</strong>l’adulto neiconfronti dei “bisogni” <strong>del</strong> bambino,dall’altro l’ordinamento giuridico e laormai costante giurisprudenza di meritoe legittimità riconosce l’ascolto comeun “diritto <strong>del</strong> bambino”. Il puntodi convergenza tra le due discipline stanel fatto che in entrambe si afferma lanecessità che il bambino venga ascoltato.Questa assunzione fa riferimento inprimo luogo alle Convenzioni sui dirittidei minori, secondo cui i minori sonoconsiderati come soggetti che devonoessere partecipi nelle decisioniche possono influenzare la loro vita inquanto viene loro riconosciuto che sonoa pieno titolo portatori di diritti civili,economici, politici e sociali (Atwood,2003; Elrod, 2007). In secondoluogo, vi è accordo sul fatto che i bambinivogliono essere parte attiva nelledecisioni che influenzeranno la loro vitadopo la separazione dei genitori esono in grado di comprendere la differenzatra fornire un input nel processodecisionale e la decisione finale(Morrow, 1999).Terzo, è stato evidenziato come lapartecipazione dei minori ai procedimentidi separazione dei genitori, correlapositivamente con la loro capacitàdi adattarsi a nuove configurazioni familiari(Butler, Scanlon, Robinson,Douglas, Murch, 2003) e di riprendereil controllo su quello che durante esubito dopo la separazione può diventareil “tempo <strong>del</strong>la confusione” (ibidem).Quarto, l’inclusione dei minori<strong>per</strong>mette di focalizzarsi sui loro bisognie questo dovrebbe portare ad unariduzione <strong>del</strong>l’intensità e <strong>del</strong>la durata<strong>del</strong> conflitto genitoriale, attraverso unincremento <strong>del</strong>la collaborazione fra igenitori e <strong>del</strong>le competenze negoziali<strong>del</strong> minore stesso (McIntosh, Wells,Long, 2007). Quinto, la partecipazionecostruttiva <strong>del</strong> minore può essereconsiderato un fattore di protezionedurante la separazione genitoriale dalmomento che accresce quella che vienedefinita resilienza, come pure il sensodi autostima, di controllo sulla propriavita e la <strong>per</strong>cezione di miglioramento<strong>del</strong>la relazione con i genitori(Kelly, 2002; Pryor, Emery, 2004). SecondoWallerstein e Tanke (1996) “iTribunali dovrebbero ascoltare la vocedi un minore, amplificandola e anteponendolaal rumore <strong>del</strong> conflitto genitoriale,solo in questo modo è possibileassicurarsi il miglior interesse <strong>del</strong>minore” (p. 323).Questi studiosi ribadiscono che la voce<strong>del</strong> figlio porterà ad una più profondaconsapevolezza dei suoi bisogni, deisuoi sentimenti e <strong>del</strong>le sue preferenzee questa consapevolezza, a sua volta,guiderà gli interventi necessari <strong>per</strong> promuoverel’adattamento <strong>del</strong>la famigliaalla separazione. Un sesto elemento diriflessione fa riferimento al concettodi empowerment secondo cui, prenderein considerazione ed integrare leidee dei minori, aiutandoli a sentirsipiù potenti in un momento di grandesconvolgimento, ansia e cambiamento,può <strong>per</strong>mettere loro di affrontarein maniera più efficace l’es<strong>per</strong>ienza <strong>del</strong>laseparazione. Un ulteriore elementoè fornire ai genitori l’input che ancheloro possono e devono essere più attentiad “ascoltare” i propri figli.Nonostante questa convergenza dipensiero sono ancora molti i nodi irrisoltisoprattutto in relazione alle finalitàe alle modalità attraverso cui procedereall’ascolto, anche nel caso incui questo venga <strong>del</strong>egato ad uno psicologoall’interno di un Consulenza tecnicao come giudice onorario di un Tribunale<strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nni o come o<strong>per</strong>atore<strong>del</strong> Servizio Territoriale o semplicementecome ausiliario <strong>del</strong> Magistrato.Di fatto la carenza di procedurecondivise e una certa incertezza e diversitànei modi di procedere rischianodi rendere mera carta la partecipazioneattiva <strong>del</strong> figlio, o al contrariodi decontestualizzarla, svilendo di fattoil ruolo <strong>del</strong>l’ascolto e in molti casi lasciandoloirrealizzato. Probabilmentele difficoltà nascono dal fatto che ci sitrova in un terreno multidisciplinarein cui si intrecciano principi <strong>del</strong>le psicologia<strong>del</strong>lo sviluppo, <strong>del</strong>la psicologiaclinica e relazionale e principi <strong>del</strong> diritto,secondo una trama non semprechiara e definita. Nei procedimenti checoinvolgono il minore, il genitore lorappresenta nel giudizio (tranne nellesituazioni in cui vi è stato un provvedimentoesecutivo o limitativo <strong>del</strong>la potestàgenitoriale), ma quando ci sonodecisioni che riguardano il rapportogenitori/figli, il genitore non “rappre-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoresenta” più il minore ma ne è un “sostitutoprocessuale” in quanto è contemporaneamente“titolare” <strong>del</strong>la funzioneche viene discussa e parte <strong>del</strong>processo nel quale la decisione deveessere assunta. Bisogna ricordare chese nel procedimento di separazione edivorzio c’è un accordo tra i genitorisulle modalità di affido, sui modi e sull’esercizio<strong>del</strong>la potestà, sui ruoli ecompiti che debbono svolgere, il giudicenon è chiamato a prendere decisioniche incida sull’esercizio <strong>del</strong>la funzionegenitoriale a meno che non ravvisiaccordi che possono essere di pregiudizio<strong>per</strong> il minore. Quando invecenon c’è accordo i genitori assumonouna posizione potenzialmente configgentee non sempre in grado di garantirel’interesse <strong>del</strong> figlio <strong>per</strong> cui la “conoscenza”<strong>del</strong>la volontà <strong>del</strong> minore deveessere attuata attraverso l’ascoltoin quanto il genitore non può più dirsi,<strong>per</strong> previsione di legge, il legittimosostituto processuale.Infatti, la rappresentazione <strong>del</strong>le esigenze<strong>del</strong> minore che ciascuno dei genitoridà nel corso <strong>del</strong> processo (speciein occasione <strong>del</strong>l’emanazione deiprovvedimenti d’urgenza in sede presidenziale)non può essere accolta dalgiudice, così come da essi espressa, soprattuttose le versioni proposte daidue genitori sono contrastanti e se siamoin presenza di una forte conflittualitàcome spesso accade. Le soluzionicontrapposte presentate al giudicepossono essere poco attendibili oin contrasto con l’interesse <strong>del</strong> minoree non idonee ad un suo corretto sviluppopsicofisico. Ad esempio, divisionedei fratelli, modalità di <strong>per</strong>manenza<strong>del</strong> figlio con l’uno o l’altro dei genitori,organizzazione residenziale eambientale, progetti educativi. Molteplicisono le norme <strong>del</strong> codice che prevedonol’ascolto <strong>del</strong> minore sia direttamenteda parte <strong>del</strong> giudice sia attraversoorgani ausiliari 3 .Nel caso <strong>del</strong>le separazioni coniugalici riferiamo all’art. 155 sexies <strong>del</strong> c.c.“il giudice dispone inoltre l’audizione<strong>del</strong> figlio minore che abbia compiutogli anni dodici e anche di età inferioreove capace di discernimento”. In meritoal termine “dispone” alcuni giuristihanno ritenuto che vi sia un autenticoobbligo da parte <strong>del</strong> Magistrato(Fadiga L., Cesaro G.), altri che l’audizionesia facoltativa e che la necessitàandrebbe di volta in volta valutatadal giudice alla luce <strong>del</strong> su<strong>per</strong>iore interesse<strong>del</strong> minore (Sangiovanni L.).Le fonti comunitarie e la giurisprudenzaitaliana di legittimità postulanoche quando si procede all’audizione comunqueil minore deve aver ricevutole informazioni <strong>per</strong>tinenti ed appropriatein relazione alla procedura giudiziariache lo riguarda ed al valore cheverrà conferito alle sue dichiarazioni.Il rilievo conferito alle modalità <strong>del</strong>l’ascoltoda realizzarsi senza ledere in alcunmodo il benessere <strong>del</strong> minore, nonha ancora oggi trovato una regolamentazioneunitaria ma l’attenzione ècrescente e si assiste al proliferare diprotocolli disposti dai rappresentanti<strong>del</strong>le Magistrature e dei componenti<strong>del</strong> ceto forense in diverse sedi giudiziarieitaliane. Tali protocolli hanno individuatoalcuni univoci criteri di riferimentoe sono stati presi in considerazionenello stendere le presenti lineeguida <strong>per</strong> gli psicologi, <strong>per</strong> avere unabase di partenza condivisa col mondogiuridico in quanto le incertezze <strong>del</strong>sa<strong>per</strong>e e <strong>del</strong> fare ci hanno spinto a approfondirela questione <strong>per</strong> i colleghiche possono essere impegnati comeo<strong>per</strong>atori o professionisti in situazioniin cui si richiede loro l’ascolto dei minoriin procedimenti di separazione edivorzio.Per fare ciò è stato necessario in primoluogo fare un salto logico: ovveropassare dall’ascolto <strong>del</strong> bambino/minoreall’ascolto <strong>del</strong> figlio. Riferirsi al figlioe non semplicemente al bambino/minore,infatti, costituisce un saltologico decisivo nell’indicare l’attenzioneall’aspetto relazionale, alla storia, alsenso di continuità <strong>del</strong>l’albero di relazioniin cui si inserisce ciascun figlio.(Significa inserire in un contesto piùampio, che copre più di una generazione,gli interessi e i diritti <strong>del</strong> figlio icui genitori si stanno separando). Almomento <strong>del</strong>la separazione il dirittodei figli alla continuità <strong>del</strong> rapporto conentrambi i genitori contrasta con quellodei genitori che non vogliono e nonriescono più ad avere rapporti coniugalima devono continuare ad esercitarela funzione genitoriale. Intervengonoallora il principio <strong>del</strong> maggior interesse<strong>del</strong> figlio minore e quello <strong>del</strong>laresponsabilità genitoriale come “mediazione”tra i diritti contrapposti.Per ascolto non si intende solo la comunicazioneverbale, ma tutto l’insiemeche caratterizza la relazione umanae in particolare la relazione primaria<strong>del</strong> bambino con il suo ambiente affettivo:ambiente indispensabile <strong>per</strong> lacrescita e <strong>per</strong> favorire e realizzare ilprocesso (che è circolare) di sviluppo<strong>del</strong> figlio nel raggiungere la sua <strong>per</strong>sonaleidentità.LINEE GUIDAQueste linee guida sono state redatteseguendo diverse fasi:a. Rassegna <strong>del</strong>la letteratura e <strong>del</strong>lees<strong>per</strong>ienze nazionali e internazionali,oltre che <strong>del</strong>le raccomandazionieuropee;b. Riunioni di équipe <strong>per</strong> la applicazione/revisionedi dette linee guidain coerenza con <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong><strong>per</strong> le <strong>per</strong>izie in caso di abuso suiminori <strong>del</strong>l’Ordine degli Psicologi<strong>del</strong> Lazio, con le <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong>lo Psicologo Giuridico in ambitocivile e penale <strong>del</strong>l’AIPG, con le<strong>Linee</strong> guida <strong>del</strong>l’APA (AmericanPsychology Association), con ilReport <strong>del</strong> CSM “L’ascolto dei minorenniin ambito giudiziario” econ il Protocollo di Milano “<strong>Linee</strong>guida <strong>per</strong> la consulenza tecnica inmateria di affidamento dei figli aseguito si separazione dei genitori:contributi psico-forensi”, a cura<strong>del</strong>la Fondazione Gulotta.Pertanto, in questo protocollo vengonofornite:1. Brevissime sintesi sulle competenzecognitive, emotive e relazionalidei soggetti in via di sviluppo conparticolare riguardo alla capacità didiscernimento, sintesi che possonoservire da punto di partenza <strong>per</strong> ulterioriapprofondimenti.2. Brevissima sintesi sulla capacità didiscernimento e la valutazione <strong>del</strong>lecompetenze genitoriali, tematichecorrelate alla questione <strong>del</strong>l’ascolto<strong>del</strong> figlio.3. Le indicazioni derivanti dal codicedeontologico <strong>del</strong>lo psicologo e inparticolare <strong>del</strong>lo psicologo forense.4. Modalità di ascolto: diretto e indiretto.5. Indicazioni metodologiche <strong>per</strong> i CTUchiamati ad ascoltare il minore.6. Indicazioni relative all’ascolto <strong>del</strong>minore nel processo civile.61


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minore7. Modalità di ascolto attuate nei protocolli.8. Appendici:a. <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong> lo Psicologo Giuridicoin ambito civile e penaleAIPG;b. <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong> le <strong>per</strong>izie in casodi abuso sui minori <strong>del</strong>l’Ordinedegli Psicologi;c. <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> APA;d. Protocollo di Milano <strong>del</strong>la FondazioneGulotta;e. Esempi di quesiti al CTU.LE COMPETENZE DEL MINORE62Le competenze cognitiveLa comunicazione bambino-adulto èinizialmente legata in modo inscindibileai contesti quotidiani e prevalentementeintegrata nelle azioni in corso;è solo tra i 18 e i 24 mesi che le paroleiniziano a essere usate <strong>per</strong> riferirsia situazioni o oggetti non presenti almomento. Inizia così un uso simbolico<strong>del</strong> linguaggio che viene accompagnatodal parallelo emergere di altremanifestazioni <strong>del</strong> pensiero simbolico,come <strong>per</strong> esempio la comprensione<strong>del</strong> carattere <strong>per</strong>manente deglioggetti, che continuano a esistere anchequando non li si vede. Le parole<strong>del</strong> bambino, tuttavia, non sempre hannoil medesimo significato <strong>del</strong> linguaggioadulto, possono avere una sovraestensioneo una sottoestensione.La cautela nell’interpretare ciò che diceil bambino non deve essere abbandonatatroppo presto. Il fatto che unbambino parli, o addirittura che parlipiuttosto bene, non significa che pensicome un adulto in miniatura, ossiacome una creatura che differisce dagliadulti solo <strong>per</strong> la quantità di coseche sa. Come ci ha insegnato Piaget,con l’avvento <strong>del</strong>la funzione simbolicail bambino mostra con certezza la capacitàdi pensare, ma ciò non implicache anche le sue modalità di ragionamentoe tanto meno la sua visione <strong>del</strong>mondo siano simili a quelle <strong>del</strong>l’adulto.Secondo Piaget (1945) questo dipendeessenzialmente dal fatto che, almenofino a 4 anni, le rappresentazionimentali infantili non possiedono leproprietà peculiari dei concetti poichésono prive di un’organizzazione (gerarchicao <strong>per</strong> incrocio), e spesso nonsi riferiscono neppure a <strong>del</strong>le categoriebensì alla rappresentazione di unsingolo individuo (<strong>per</strong> esempio “cane”non è il rappresentante di una categoriadi animali con caratteristiche peculiarima può indicare ad esempio ilnome <strong>del</strong> cane posseduto dal bambino).Piaget ha dimostrato che ancoraa 4-5 anni, quando è presente la distinzionetra un individuo (Pluto) e lacategoria cui appartiene (i cani), i concetticontinuano a mancare di organizzazionegerarchica e incrociata; <strong>per</strong>questo, secondo l’autore ginevrino, ibambini di età prescolare non sono ancorain grado di effettuare ragionamenti,né deduttivi (ricavare una conclusionesu un individuo o su un casoparticolare a partire da certe premessegenerali e da certe condizioni iniziali),né induttivi (ricavare un principioo un concetto generale da una seriedi casi particolari). Quello che sannofare invece è passare dal particolareal particolare, un tipo di ragionamentoche Piaget chiama transduzione,e che somiglia un po’ ai discorsiche si fanno in treno, passando daun argomento all’altro <strong>per</strong> pura associazionedi idee. Peraltro durante laprima infanzia (3-6 anni) si assiste all’importantepassaggio tra un uso privato(egocentrico <strong>per</strong> dirla in terminipiagetiani) a un uso socializzato <strong>del</strong>linguaggio (Piaget, 1923). Nel corso diquesti anni, difatti, grazie alla diminuzione<strong>del</strong>l’egocentrismo intellettuale,i bambini usano sempre meno il linguaggio<strong>per</strong> parlare a se stessi, comein un monologo, e sempre più spessoadattano ciò che dicono alle caratteristichedei loro interlocutori o <strong>del</strong> contesto,ovvero si mettono nei panni <strong>del</strong>l’altrosforzandosi di rendere comprensibileciò di cui stanno parlando 4 .Più recentemente è stato dimostratoche i bambini di età prescolare possiedonocapacità cognitive maggiori diquanto prospettato da Piaget (Nelson,1986): le conoscenze <strong>del</strong> bambino, purnon seguendo la logica dei concetti,possiedono una peculiare forma di organizzazione,quella degli scripts (initaliano “copioni”). Uno script è un insiemedi informazioni generali, ricavatedall’es<strong>per</strong>ienza, sulla struttura sequenzialedi eventi ricorrenti (<strong>per</strong>esempio andare a scuola, parteciparea una festa di compleanno). In generegià intorno ai due anni e mezzo i bambiniiniziano a costruire gli script <strong>del</strong>leattività di routine, sanno come ci sicomporta in esse e possono descriverlein modo abbastanza accurato. Lo scriptpuò avere un duplice effetto sul modoin cui il bambino registra e racconta lesue es<strong>per</strong>ienze: da un lato ne facilital’interpretazione, la codifica e il ricordo(“ah, era una festa di compleanno!dunque c’era la torta, la festeggiata haspento le can<strong>del</strong>ine, abbiamo cantatoTanti auguri a te…”), dall’altro puòcreare <strong>del</strong>le distorsioni. I bambini, infatti,tendono a confondere le caratteristichedi uno specifico episodio conquelle <strong>del</strong>lo script a cui si riferisce, cheessi in genere ricordano meglio (Flavell,Miller, Miller, 1993): così, restandonel nostro esempio, possono affermarecon grande sicurezza di aver vistola torta, quando in realtà le can<strong>del</strong>ineerano insolitamente poste sopra<strong>del</strong>le fette di cocomero. Secondo alcuniautori (Ceci, Bruck, 1998), la prevalenza<strong>del</strong>lo script agisce in due modisul resoconto di eventi: da un latopuò portare i bambini più piccoli a nonriferire aspetti <strong>del</strong>l’evento che, pur essendosiverificati, non fanno parte <strong>del</strong>copione consueto (il cocomero), dall’altropuò indurli inconsapevolmentea incorporare nel proprio racconto dettagliappartenenti ad altri eventi oinformazioni ricevute da altre <strong>per</strong>sone(la torta vista in tante altre occasioni);Ceci e Bruck (1998) concludono quindiche la presenza di uno script, lungidal facilitare il resoconto di specificieventi, rende più elevato il rischio cheil bambino venga suggestionato. La capacitàdi distinguere il singolo eventodallo script cui fa riferimento senzaconfondere l’uno con l’altro si acquisisce(solo verso) in genere a partire dai6 anni, e si può notare che questa etàcoincide pressappoco con quella in cuisecondo Piaget il bambino inizia a costruireun autentico pensiero concettuale.Lo studio <strong>del</strong>le conoscenze “scripted”si intreccia quindi con le ricerchesulla memoria, e in particolare sullamemoria di eventi. La memoria esistesin dalla nascita, tuttavia, in ambitopsicologico è ben noto che la memoriaumana ha un carattere costruttivo. Lamemoria è una costruzione concettualeinterna <strong>del</strong>le informazioni (Flavell, Miller,Miller, 1993) soggetta a modifichea seconda <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> sistemacognitivo, incluse le trasformazionievolutive. Secondo alcuni studi,già a due anni i bambini sono in grado


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoredi ricordare eventi passati, ma il lororicordo risulta povero di informazioni,ed è spesso frammentario, contraddittorio,privo degli elementi centralidi una rievocazione (chi, dove, quando,cosa) e di uno schema di riferimento.Attorno ai tre anni invece, i bambinigeneralmente possiedono le capacitànecessarie <strong>per</strong> ricordare in modoaccurato un evento al quale hanno assistito,soprattutto se si tratta di un fattorilevante o <strong>per</strong>sonalmente significativoovvero anche <strong>per</strong> i soggetti adulti(Qin, Quas, Redlich, et al., 1997).Tuttavia bisogna tener presente che,a ogni età, le caratteristiche degli eventi(<strong>per</strong> esempio la frammentarietà o lavalenza emotiva) contribuiscono inmodo rilevante al processo di codificae di immagazzinamento <strong>del</strong>l’informazione,e dunque alla bontà <strong>del</strong>la suarievocazione (Ornstein, 1996).Anche il modo in cui viene condottal’intervista può interferire con una correttarievocazione (Lewis, Wilkins,Baker, et al., 1995) e le ricerche in etàevolutiva dimostrano che i bambini nonsempre sono in grado di discernere traun ricordo genuino e un’interpretazione<strong>del</strong>l’evento propostagli duranteuna o più interviste precedenti. Inoltre,nel corso di ripetuti colloqui ilbambino può acquisire sull’evento <strong>del</strong>leinformazioni che fino a quel momentonon aveva, iniziando così a forniredei resoconti dettagliati e apparentementepiù credibili, ma che in realtàpossono essere <strong>del</strong> tutto inattendibili<strong>per</strong>ché incorporano sia i dati originariche quelli appresi successivamente inseguito a informazioni ricevute daglialtri (Ceci, Bruck, 1998).Infine, nel valutare la credibilità diciò che riferisce un piccolo intervistato,bisogna tener conto che i bambiniin età prescolare sopravvalutano leproprie capacità di ricordare, e solonella media fanciullezza inizia a svilupparsila metamemoria, ossia l’insiemedi conoscenze sulla propria abilitàdi immagazzinare e recu<strong>per</strong>are leinformazioni, che ci <strong>per</strong>mette di autovalutarela bontà dei nostri resocontidi eventi passati (Berti, Bombi, 2008).La teoria <strong>del</strong>la mente (Premack,Woodruff, 1978; Camaioni, Di Blasio,2002), ovvero la comprensione che glialtri sono dotati di pensieri, convinzionie desideri, i quali possono esserediversi dai propri, è un altro concettoimportante <strong>per</strong> comprendere ilfunzionamento cognitivo <strong>del</strong> bambinocome interlocutore. Intorno ai due annila nascente teoria <strong>del</strong>la mente è im<strong>per</strong>niatasulla nozione di desiderio,mentre a tre anni si fonda sulla nozionedi credenza. Fino a 4 anni, tuttavia,pensare, sa<strong>per</strong>e, credere si riferisconoa credenze ritenute vere: <strong>per</strong> esempio,una bambina guardando un libroillustrato può dichiarare “Io so questastoria”. Anche ciò che le altre <strong>per</strong>sonecredono viene collegato a ciò che <strong>per</strong>cepiscono,mentre non viene colta l’esistenzae l’influenza dei processi mentali(attenzione, memoria, associazioni,inferenze) che possono, <strong>per</strong> esempio,spingere una <strong>per</strong>sona a cercare unoggetto dove essa crede erroneamenteche si trovi, anziché nel luogo in cuil’oggetto si trova realmente. Dopo i 4anni, invece, la maggior parte dei bambinidiventa capace di comprendereche alcune credenze si rivelano false.La consapevolezza che si possono averefalse credenze segna un cambiamentoimportante nella conoscenzapsicologica infantile, in quanto consentedi fornire spiegazioni più complessedei comportamenti e <strong>del</strong>le emozioni(collegate alla realizzazione o menodei desideri) e correla positivamentecon una maggiore resistenza allasuggestionabilità 5 (Templeton, Wilcox,2000). Gli studi sulla teoria <strong>del</strong>lamente considerano i quattro anni u-n’età chiave <strong>per</strong> comprendere che glialtri possono credere cose diverse dalvero e a questa età sono in genere sufficientementeequipaggiati sul versantecognitivo <strong>per</strong> dire <strong>del</strong>le bugie. Paradossalmente,sono proprio questi bugiardiinconsapevoli a porre i maggioriproblemi nell’intervista: essi infattipossono riferire <strong>del</strong>le falsità solo <strong>per</strong>chécorrispondono ai loro desideri, esenza alcuna cattiva intenzione. La richiestadi dire la verità diviene quindiaccessibile a mano a mano che si sviluppal’abilità nel mentire, e la comprensione<strong>del</strong>le conseguenze che questocomporta <strong>per</strong> sé e <strong>per</strong> gli altri. Inoltre,la concezione che i bambini hanno<strong>del</strong>la bugia si sviluppa più lentamente<strong>del</strong>la loro abilità a produrle. Allaluce <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>la mente i bambinidi 4-5 anni dovrebbero riconoscerele bugie almeno in situazioni concretee semplici da esaminare. Successivamentei bambini comprendonoche la bugia è un’affermazione falsa,ma considerano bugie anche gli erroriinvolontari. Infine, intorno ai 7 anni,essi riconoscono l’importanza <strong>del</strong>le intenzioni<strong>per</strong> distinguere la bugia dall’erroree dallo scherzo.Le competenze moraliLo sviluppo morale spiega quali sonole motivazioni che <strong>per</strong> i bambini sonoalla base <strong>del</strong>la necessità di nonmentire. In età prescolare il maggiordeterrente è la paura di essere puniti,mentre <strong>per</strong> i più grandi acquista importanzail timore di pregiudicare ilrapporto di fiducia con l’altro, nonchélo sviluppo di sentimenti morali, qualiil senso di colpa e la vergogna. Questeemozioni presuppongono la capacitàdi guardare dentro di sé e di confrontareil proprio comportamento con unostandard, capacità che si sviluppa dai6 anni in avanti (Bombi, Marotti,1998).Nel contesto giuridico, soprattuttonel caso di dispute genitoriali più o menoaccese, l’intervistatore deve tenerein considerazione la possibilità chealcune risposte fornite dal bambino durantel’audizione riflettano non tanti ivissuti o le idee <strong>del</strong>l’intervistato quantoquelli di uno o di entrambi i genitori(Hynan, 1998). Il condizionamentogenitoriale può avvenire a vari livellied essere o<strong>per</strong>ato in modo più o menointenzionale. È importante dunque <strong>per</strong>l’intervistatore capire il livello di autenticitàdi quanto raccolto, e più avantivedremo in che modo si può agire atal fine.Le ricerche sulla capacità infantiledi mentire devono essere messe in relazioneanche con le principali tappe<strong>del</strong>lo sviluppo <strong>del</strong>la moralità. SecondoPiaget (1932) la prima forma di moralitàinfantile è eteronoma, ossia consistesolo nel seguire le regole stabiliteda adulti autorevoli senza comprenderle.Tali regole sono assolute einflessibili, e devono essere seguite <strong>per</strong>evitare le punizioni. Il giudizio moraleformulato su un’azione si basa sulla valutazione<strong>del</strong>le sue conseguenze, e non<strong>del</strong>le intenzioni di chi l’ha compiuta:<strong>per</strong> esempio, i bambini considerano piùcattivo chi ha prodotto il danno piùgrosso, indipendentemente dalle circostanze<strong>del</strong>l’evento. Con l’avvento <strong>del</strong>lamoralità autonoma, il bambino diventainvece più flessibile nei suoi giudizimorali, valutando il punto di vista<strong>del</strong>la <strong>per</strong>sona, le sue intenzioni e le circostanzein cui l’azione si inserisce; ri-63


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorefiuta di obbedire ciecamente all’autorità,e la sua moralità inizia a fondarsisulla responsabilità <strong>per</strong>sonale più chesul controllo esterno. Studi successivia quelli piagetiani hanno d’altra partedimostrato che nel corso <strong>del</strong>l’età scolarei bambini comprendono sempremeglio la natura convenzionale di molteregole sociali, il che le rende modificabilicon il consenso degli interessati;questa comprensione rende menorigide le valutazioni dei bambini.Le competenze relazionaliGli argomenti di un’intervista in ambitogiuridico sono in genere attinentialla sfera <strong>per</strong>sonale <strong>del</strong> bambino e aisuoi rapporti con <strong>per</strong>sone <strong>per</strong> lui particolarmentesignificative. Selman(1976) ha proposto una concettualizzazione<strong>del</strong>le competenze relazionali basatasul progresso nelle capacità di role-taking,che consiste non solo nel sa<strong>per</strong>distinguere i punti di vista <strong>del</strong>le<strong>per</strong>sone ma anche nel coordinare le diverseprospettive. Secondo Selman solodopo i 6 anni i bambini su<strong>per</strong>ano laprospettiva egocentrica, in cui esisteun’unica verità (spesso, ma non necessariamente,basata sul proprio puntodi vista) e quindi non c’è bisogno diconciliare opposte visioni. A questa capacitàdialettica si giunge <strong>per</strong> gradi,passando <strong>per</strong> la fase soggettiva (versogli 8 anni) e autoriflessiva (versoi 9 anni) in cui il bambino comprendeche vi sono punti di vista diversi; inizialmentel’esistenza di tali diversitàviene attribuita solo alle diverse informazionidi cui ciascuno è in possesso,e in seguito anche al diverso modo diinterpretarle in base a valori e propositi<strong>per</strong>sonali. È solo nella fase autoriflessiva,secondo Selman, che il bambinoinizia a mettersi nei panni deglialtri, e a immaginare che gli altri possanomettersi nei suoi. Questo <strong>per</strong>ònon implica la possibilità di trovare soluzionea prospettive conflittuali, chesi forma secondo l’autore solo attornoagli 11 anni (fase <strong>del</strong>la reciprocità) <strong>per</strong>consolidarsi dopo i 12 anni, con la fasesociale e convenzionale. I ragazzi diqueste età comprendono in primis chesi possono tener presenti simultaneamentedue punti di vista contrastanti,e cercare una posizione imparziale rispettoa essi, e infine che esistono puntidi riferimento condivisi da interigruppi (come le regole, o le leggi) che64facilitano il coordinamento tra le prospettiveindividuali. La rilevanza diqueste osservazioni di Selman ai fini<strong>del</strong>l’intervista in ambito giuridico cisembra piuttosto evidente. Un bambinoche in casa assiste a situazioni diconflitto tra i genitori può elaborare inmodi molto diversi quello che osserva,a seconda <strong>del</strong>le sue capacità di roletaking.Un piccolo nella fase egocentricapotrebbe passare da un’adesioneincondizionata all’opinione <strong>del</strong> padre,a un’altrettanto decisa adesione all’opinionematerna, oscillando tra questeprospettive, e senza cercare alcuna sintesio presa di distacco; nel corso diun’intervista potrebbe dare ragione siaall’uno che all’altra in rapida sequenza,senza cogliere le contraddizioni orestandovi imprigionato qualora le colga.Un bambino più grande potrebbespostare la sua valutazione <strong>del</strong>la situazionedai meri fatti alle dinamichesoggiacenti, sia circostanziali (“la mammaera stanca <strong>per</strong>ché aveva cucinatotanto” “papà si è dimenticato di venirmia prendere”) sia psicologiche (“amamma piace la casa in ordine” “papàè triste quando non ci vediamo”); tuttaviala capacità di entrare in questomodo nelle prospettive <strong>per</strong>sonali, edanche di giustapporle, non implica di<strong>per</strong> sé la possibilità di conciliarle. Unasimile capacità potrebbe esservi in ragazzipiù grandi, ma non deve sfuggireil fatto che un intenso coinvolgimentoemotivo può rendere assai arduoesercitare un livello di role-takingelevato sia <strong>per</strong> gli adulti sia, a maggiorragione, <strong>per</strong> i bambini.La sequenza descritta da Selman risultautile indipendentemente dal fattoche si tratti proprio di stadi oppureno, poiché <strong>per</strong>mette di comprenderequanto sia difficile parlare <strong>del</strong>le relazioniinter<strong>per</strong>sonali, soprattutto quandoqueste presentano degli elementidi conflittualità. I singoli bambini, tuttavia,possono trovarsi in anticipo o inritardo sulle età indicate da Selman,anche in riferimento alla loro es<strong>per</strong>ienzasociale, come ha mostrato inmodo convincente Siegal (1997). Cipreme d’altronde sottolineare che, <strong>per</strong>quanto difficile, riferire su di sé e suipropri rapporti con gli altri non è impossibile<strong>per</strong> i bambini più piccoli, iquali sono in grado di fare anche ragionamenticomplessi (come quelli richiestidall’individuazione di false credenzedi secondo ordine), purché sitengano presenti alcune peculiarità<strong>del</strong>la loro organizzazione mentale, e sicerchi di facilitare la loro prestazione.Per un bambino piccolo è più facileparlare degli altri che di sé. A 5 anni ècome se il bambino avesse bisogno diguardare fuori di sé <strong>per</strong> poter renderein qualche modo “oggettiva” e riferibileagli altri la sua stessa es<strong>per</strong>ienza.Domande <strong>del</strong> tipo “Come ti sei sentito?”o “Tu che cosa hai fatto?” possonogenerare risposte molto povere daparte dei bambini di età prescolare,non necessariamente <strong>per</strong> una resistenzaa rispondere, ma almeno in parteanche <strong>per</strong> il modo in cui l’es<strong>per</strong>ienzaè stata registrata nella mente <strong>del</strong>bambino: come una situazione osservata,non come il frutto di una introspezione.Inoltre, <strong>per</strong> i prescolari è piùfacile parlare <strong>del</strong>le relazioni in terminiconcreti, utilizzando riferimenti acaratteristiche fisiche (come “papà èmolto alto” “mamma è molto elegante”),comportamenti osservabili (<strong>per</strong>esempio “mi piace <strong>per</strong>ché mi dà le caramelle”)fatti o azioni in qualche modoesemplificativi.I primi rudimenti nella comprensionedi concetti disposizionali sono tuttaviapresenti fin dai tre-quattro anni,quando i bambini iniziano a distinguerealcune proprietà <strong>per</strong>manenti deglioggetti dalle proprietà transitorie e,nell’ambito <strong>del</strong>la loro nascente “psicologiaingenua”, cominciano a capire checerti comportamenti abituali caratterizzanole <strong>per</strong>sone (Yuill, 1997). È quindiprecocemente presente il nocciolodi una teoria <strong>del</strong>la <strong>per</strong>sonalità cheincluderà a un certo punto il riferimentoai tratti (mediante aggettivi),ma che inizialmente viene più facilmenteespressa aggiungendo un qualificatoredi ricorrenza alle azioni: “tuttii giorni mi dà i suoi giochi”, “fasempre dispetti”.Le qualificazioni <strong>per</strong>sonali, oltre chepiù rare nei discorsi dei prescolari, sonopoi abbastanza generiche, ed esprimonobene le polarità tra valenze positivee negative (buono-cattivo, bello-bruttoe, sebbene più raramente,bravo-stupido), piuttosto che qualitàpiù sottili (Bombi, Di Norcia, Gangemi,2008). Questo significa che i piccoliesprimono le proprie valutazionicon più facilità mediante esempi concreti.Le concezioni infantili risultano spessorigide e assolute, <strong>per</strong> cui i bambini


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorenon riescono a concepire la coesistenzain un’unica <strong>per</strong>sona di caratteristicheopposte (<strong>per</strong> esempio il proprioidolo sportivo non può essere un cattivopapà). La concettualizzazione <strong>del</strong>lerelazioni in età prescolare, dunquerisulta solitamente semplice e lineare(Livesley, Bromley, 1973).Nel corso <strong>del</strong>la media fanciullezza(6-11 anni), in virtù dei cambiamentinelle abilità cognitive infantili, il concettodi sé e degli altri diventa piùcomplesso e multidimensionale. I bambininon solo sono in grado di descriverele <strong>per</strong>sone in termini maggiormentepsicologici, ma diventano anchepiù abili nel compiere valutazioni comparative(“mi piace di più fare i compitidi matematica con papà <strong>per</strong>ché mispiega meglio i problemi, mamma è piùbrava a fare i temi”); essi inoltre sannoprevedere il comportamento altruianticipandone le intenzioni, iniziano abasarsi sugli indizi disposizionali piuttostoche su quelli situazionali, e moltoimportante <strong>per</strong> la valutazione in ambitogiuridico, cominciano a considerarela complessità e le sfaccettature<strong>del</strong>le <strong>per</strong>sone, tollerando le contraddizioni(“a scuola sono molto tranquillo,ma a casa mi scateno!”).Il processo di concettualizzazione disé e degli altri si completa nel corso<strong>del</strong>l’adolescenza quando, grazie allosviluppo <strong>del</strong> pensiero astratto, i ragazzipossono considerare <strong>per</strong>sone e situazionitenendo contemporaneamenteconto di molteplici punti di vista e ragionarein termini ipotetici sulle variesituazioni (Welsh, Bierman, 2003). Inquesto <strong>per</strong>iodo, tuttavia, la crisi cheinevitabilmente investe il concetto disé ha <strong>del</strong>le ri<strong>per</strong>cussioni anche nellaconcettualizzazione <strong>del</strong>le relazioni inter<strong>per</strong>sonaliche possono essere “lette”nuovamente in termini egocentrici,ovvero alla luce <strong>del</strong>le proprie esigenzee dei propri vissuti, non riuscendo spessoa mettere in pratica le sofisticatecompetenze ormai acquisite.La competenza emotivaIntorno ai 3-4 anni, in parallelo conl’emergere <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>la mente, ibambini sanno usare le proprie manifestazioniemotive <strong>per</strong> “ingannare”qualcuno: possono <strong>per</strong> esempio piagnucolaree <strong>per</strong>fino piangere a squarciagola,mostrandosi dis<strong>per</strong>ati davantia un rifiuto, nella s<strong>per</strong>anza di modificarel’atteggiamento <strong>del</strong>l’adulto (Saarni,1998). Occorre attendere l’età scolare<strong>per</strong>ché i bambini possano decentrarsicirca gli stati emotivi indotti dall’esibizionedi emozioni fittizie. A partiredal terzo anno di vita, i bambini sonocapaci di parlare <strong>del</strong>le emozioni oltreche di regolarne l’esibizione. Essiconoscono parole come contento, triste,arrabbiato, spaventato, anche sea volte possono confondere emozionimeno contrapponibili (<strong>per</strong> esempio tristecon arrabbiato o spaventato, unadifficoltà che in una certa misura <strong>per</strong>maneanche all’inizio <strong>del</strong>la media fanciullezza).Inoltre, inizialmente, i bambinitendono a parlare di emozioni fortementecontestualizzate, ovvero relativea stati corporei o a situazioni particolari(come essere puniti o premiati,stare bene o male).Intorno ai 4 anni, grazie al progressivosviluppo evolutivo <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>lamente, i bambini riescono a collegarele emozioni a credenze e desideri(Harris, 1989) e non solo a fatti concretamenteosservabili. A 4 anni quindiè possibile capire sentimenti comeil dispiacere <strong>per</strong> una promessa nonmantenuta da un adulto, o rendersiconto che, se un bambino crede che u-na <strong>per</strong>sona non torni più, sarà moltotriste anche se ciò che crede non è vero.Per quanto queste competenze e-motive siano già piuttosto sofisticate,bisogna tener presente che i bambinidi età prescolare non sono ancora ingrado di valutare correttamente indizicontrastanti.Durante l’età scolare, la conoscenza<strong>del</strong>le emozioni si affina e si precisa. Nelcorso <strong>del</strong>la media fanciullezza, aumentala comprensione <strong>del</strong>la compresenzadi emozioni conflittuali che possonoessere s<strong>per</strong>imentate dalla stessa<strong>per</strong>sona in sequenza (<strong>per</strong> esempio possoessere triste <strong>per</strong> aver <strong>per</strong>so una garae felice <strong>per</strong>ché l’ha vinta il mio miglioreamico) o addirittura, secondo alcuniautori, contemporaneamente sebbenesenza risolvere la contraddizionegenerata dalla loro compresenza (Gnepp,1983). Lo sviluppo <strong>del</strong>la competenzaemotiva raggiunge il suo compimentoin adolescenza, quando i ragazziarrivano a possedere un vocabolarioemotivo-affettivo molto esteso e bendifferenziato e sono in grado di riconoscerela compresenza di vissuti emotivicontrastanti integrandoli in qualchemodo.I racconti dei bambiniPer quanto riguarda il ricordo e lanarrazioni di eventi e la capacità <strong>del</strong>minore di fornire informazioni attendibilisi è evidenziato che i minori costruisconoil ricordo attraverso la suanarrazione. Questa capacità nel corso<strong>del</strong>lo sviluppo si modifica ed è possibileindividuare alcune tappe principali:• 4-5 anni: i bambini di 4-5 anni possonoavere ricordi, <strong>del</strong>l’anno precedentead esempio, che sono abitualmentelimitati a qualche immaginevisiva o conoscenza concettuale.I ricordi, se presenti, sonomeno dettagliati e meno organizzatirispetto a quelli di bambinipiù grandi;• 5-7 anni: i ricordi iniziano ad avereuna prima strutturazione;• 8-10 anni: è a partire da questa etàche i ricordi cominciano a presentarestrutturazione, contenuto eorganizzazione simili all’adulto.I racconti dei bambini devono esserecongrui con la loro capacità di comprensionee di codifica linguistica.Quando ciò non accade è possibile chedeterminate conoscenze siano stateaggiunte. Nell’interloquire con l’adultoaltri punti da tenere presenti sonoil fatto che:• I bambini spesso non focalizzanol’attenzione sugli stessi eventi degliadulti;• Il livello di suggestionabilità è inversamenteproporzionale all’età.Pur in presenza di suggestionabilitàse le domande sono poste correttamenteanche il bambino piccolopuò fornire risposte coerenti.• Prima dei 7 anni è più frequente ilrischio di false memorie, data ladifficoltà dei bambini a quell’età didiscriminare tra eventi interni (es.immaginazione) ed esterni (ciò cheè stato visto, sentito).• È pur vero, <strong>per</strong>ò, che come riportanoin una recente rassegna bibliograficaGiannini e Giusberti(2011) 6 i bambini fin da un’etàmolto precoce possono (riferire eraccontare) una gran quantità d’informazioniriguardo a molte <strong>del</strong>leloro es<strong>per</strong>ienze, sia dopo un breveintervallo di tempo che dopo intervallipiù estesi 7 . Perfino prima<strong>del</strong>l’acquisizione <strong>del</strong> linguaggio,65


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorebambini molto piccoli mostranoprove di ricordo, talvolta anche dopolunghi <strong>per</strong>iodi di tempo 8 . Perquanto riguarda i bambini valequanto succede anche agli adulti,ovvero una variabile che rende letracce di memoria più forti e/o piùaccessibili è la partecipazione direttaad un evento: questo fa sì chesi ricordino più precisamente glielementi centrali di un episodio 9 .66La capacità di discernimentoDisposizioni normative nazionali einternazionali, tra cui la legge 54/2006,prevedono che <strong>per</strong> ascoltare i minorial di sotto dei 12 anni sia valutata la lorocapacità di discernimento intesa come“capacità di elaborare autonomamenteconcetti ed idee, di avere opinioniproprie e di comprendere glieventi, e prendere decisioni autonome”.La capacità di discernimento andràvalutata altresì <strong>per</strong> i minori al disopra dei 12 anni laddove siano ravvisateproblematiche di ordine emotivoaffettivosignificative e tali da comprometternele capacità di valutazione.Il concetto di “capacità di discernimento”è stato mutuato nella legislazioneitaliana dal testo francese <strong>del</strong>laConvenzione ONU sui diritti <strong>del</strong> fanciullo.Il testo inglese di tale convenzionenon parla di discernement madi “child who is capable of forminghis or her own views” facendo riferimento,dunque, alla capacità <strong>del</strong> minoredi formarsi una propria visione eopinione <strong>del</strong>le cose (Fadiga, 2006). IlRapporto esplicativo <strong>del</strong>la Convenzionesui diritti <strong>del</strong> fanciullo rimette agliStati il compito di stabilire liberamentei criteri in base ai quali poter valutarese il minore è capace di esprimeree fornire la sua opinione. A differenza<strong>del</strong>la giurisprudenza penale minorile,la giurisprudenza civile <strong>per</strong>altronon ha ancora elaborato la capacitàdi discernimento quale categoriagiuridica di riferimento <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori<strong>del</strong> diritto (Cesaro, 2006). SecondoCesaro ogni bambino acquisiscecompetenze di autonomia di pensieroe di discernimento in tempi e modi differenti<strong>per</strong> cui essa dovrebbe esserevalutata facendo riferimento alla specificavicenda umana e processuale etenendo conto dei condizionamenti cuiil minore può essere esposto. Altro interrogativoche viene posto riguarda iltiming <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>la capacitàdi discernimento, ovvero se debbaessere presa in considerazione exante oppure ex post l’ascolto <strong>del</strong> minore(ibidem). Secondo Pazé (2003)<strong>per</strong> attribuire un contenuto all’espressioneoccorre riferirsi al suo significatostorico e psicologico. Sotto il profilostorico nella nostra cultura la capacitàdi discernimento veniva ritenutaacquisita intorno ai sei/sette anni. Aquest’età, secondo la Chiesa cattolica,il bambino inizia a comprendere il significatodi scelte di fede e di condotta,dunque è capace di peccato mortalee può essere ammesso alla confessionee alla comunione. In paralleloanche la scuola inizia ai sei anni. Laletteratura nell’ambito <strong>del</strong>la psicologiaconcorda nel sostenere che il bambinopossiede <strong>del</strong>le competenze fin dallanascita e ciò sia a livello sociocognitivoche a livello emotivo e relazionale,competenze che gradualmente evolvonoe si affinano grazie alle stimolazionidal contesto familiare e sociale.È importante citare, a questo punto,gli studi <strong>del</strong>la psicologia <strong>del</strong>lo sviluppo,attraverso teorici come Piaget(1966), Vygotskij (1934) che convalidanola concezione <strong>per</strong> cui nell’arcoche va dai sei agli otto anni il bambinonormalmente acquisisce certe categoriedi pensiero logico, il principio direaltà e il senso morale. Come si dicevaa partire dagli otto anni un bambinosviluppa <strong>del</strong>le competenze concettualiche accresce <strong>per</strong> livelli successivifino al raggiungimento, a partire daidodici anni, <strong>del</strong>le capacità logico formali.Si pongono così le basi <strong>per</strong> lastrutturazione di una capacità di pensieropiù astratto, non strettamente legataal piano pratico.Nell’ottica giuridica la capacità di discernimentosembrerebbe indicare dueaspetti differenti: la capacità <strong>del</strong> bambinodi capire ciò che è più utile <strong>per</strong>lui e la capacità di prendere decisioniautonome. Tuttavia, in ambito psicologico,sappiamo che questi due aspettisono molto differenti tra loro, comelo sono i relativi livelli maturativi necessari:il primo implica una semplicevalutazione dei propri bisogni e l’elaborazionedi strategie volte a soddisfarli,ma bisogna capire se il bambinoè in grado di posporre i “vantaggi secondari”(utili nell’immediato) alla soddisfazionedi quelli primari (utili in prospettiva);il secondo, invece, implicala capacità di formulare opinioni e scelte<strong>per</strong>sonali, dunque presuppone una<strong>per</strong>sonalità già abbastanza strutturatae matura. Per quanto riguarda la primacapacità, ovvero “capire ciò che èutile”, essa può essere considerata giàacquisita nel primo anno di vita, momentoin cui il bambino tende a ripetereazioni agite inconsapevolmente eche gli hanno procurato piacere e soddisfazione,e ad evitare la ripetizionedi quelle che gli hanno procurato doloree frustrazione. Già al primo annodi vita, dunque, il bambino è in gradodi attuare strategie <strong>per</strong> soddisfare isuoi bisogni ed anche <strong>per</strong> controllarela situazione e prevederne gli esiti. Isuoi comportamenti, all’inizio, sono agitiprincipalmente <strong>per</strong> soddisfare l’istintodi preservare al meglio la vita siadal punto di vista materiale che affettivo.Rientra tra questi comportamentiquello che Bowlby ha definito, all’interno<strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>l’attaccamento,la continua ricerca e vicinanza <strong>del</strong>caregiver. Negli anni successivi, l’istintovitale si estende sempre più in quantoil soggetto in via di sviluppo necessita<strong>del</strong>l’approvazione e <strong>del</strong>l’appoggio <strong>del</strong>lefigure significative <strong>per</strong> poter successivamentesviluppare un’immaginepositiva di sé, fiducia in se stesso equindi approdare ad una possibile autonomia.Fin dai primi anni di vita ilbambino si costruisce una capacità dicomprensione <strong>del</strong>le capacità affettivedei suoi genitori e <strong>del</strong>le dinamiche relazionali<strong>del</strong>la propria famiglia: tra le<strong>per</strong>sone che lo circondano sarà, infatti,in grado di capire quali sono le piùattente e disponibili a prendersi curadi lui (Dell’Antonio, 1990).È necessario, comunque, tener presentel’importanza che le figure genitorialihanno nello sviluppo e nell’acquisizione<strong>del</strong>la capacità di discernimento:l’autonomia che un bambinoriesce a raggiungere è determinata, infatti,anche dalle dinamiche familiaried in particolare da quelle che coinvolgonola coppia genitoriale. I genitori,in particolare quelli che si separano,spesso si trovano a mantenere ilfocus attentivo sulle proprie emozioni,sui propri pensieri e bisogni e a gestirecambiamenti a livello sia praticoche emotivo rispondenti soprattutto alproprio <strong>per</strong>sonale interesse. Ne consegueun declino <strong>del</strong>la capacità genitoriale(Cigoli, 1998) e spesso i geni-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minore• Storia evolutiva <strong>per</strong>sonale (comprendeanche l’attaccamento e lerelazioni affettive precoci).• Qualità <strong>del</strong>l’attaccamento <strong>per</strong>sonale:nella transizione alla genitorialitàsi riattivano attraverso la cura<strong>del</strong> bambino mo<strong>del</strong>li interattivie relazionali s<strong>per</strong>imentati durantel’infanzia. Mediatore principalesembra l’efficacia <strong>del</strong>la mentalizzazione.• Tem<strong>per</strong>amento <strong>del</strong> bambino;• Relazione di coppia (studi longitudinalihanno mostrato che dopola nascita <strong>del</strong> primo figlio diminuisce,soprattutto dopo il 4° - 5° mese,bruscamente la soddisfazioneconiugale, in particolare nelle madri):In alcune coppie tuttavia lasoddisfazione coniugale aumentadopo la nascita <strong>del</strong> figlio, sonoquelle coppie soprattutto con unastoria di lunga durata, in cui la passioneè stata integrata da altri sentimenti(affettività e complicità, sostegnoe comprensione) più duraturi.• Relazioni trigenerazionali irrisolte:passaggio da figlio a genitore;• Supporto sociale e norme culturalie sociali (es. importanza data allacarriera, disaccordo sui compitidi gestione <strong>del</strong> menage), occupazione.In sintesi, la genitorialità è un costruttoche può essere indagato secondotre aree principali: - area <strong>del</strong>lecompetenze (adattabilità, <strong>per</strong>cettività,responsività, flessibilità); - Area <strong>del</strong>lerappresentazioni; Area <strong>del</strong>le pratiche.Sono state individuate <strong>del</strong>le condizioniche mettono a rischio la genitorialità<strong>del</strong>l’individuo e sulla cui presenzalo psicologo dovrà soffermarsinella sua indagine:• gravidanza in adolescenza;• conflittualità, separazione e divorzio;• tossicodipendenza;• psicopatologia (depressione materna;psicosi);• maltrattamento e abuso.La valutazione <strong>del</strong>le competenzegenitorialiLa valutazione <strong>del</strong>le competenze genitorialipuò essere definita come “il68processo pianificato di identificazione<strong>del</strong>le questioni rilevanti <strong>per</strong> il benessere<strong>del</strong> minore, di elicitazione di informazionisul modo di funzionare dei genitorie <strong>del</strong> minore, e di formulazionedi un parere sulla misura in cui i bisognidi quest’ultimo sono soddisfatti”(Reder, Duncan, Lucey, 2003).Riprendendo il contenuto <strong>del</strong>l’art. 10<strong>del</strong>le linee guida <strong>del</strong>l’APA (vedasi, Appendice3):“Gli psicologi si impegneranno adadottare metodi diversi e accuratiin modo ottimale <strong>per</strong> far frontealle questioni che emergono nellospecifico all’interno di una valutazionesull’affidamento dei figli.I metodi diretti di raccolta deidati includono tra le metodologieutilizzate, i test psicologici, i colloquiclinici e l’osservazione comportamentale.Gli psicologi potrannoraccogliere informazionida varie fonti (<strong>per</strong> esempio, scuole,medici, assistenti sociali, servizie altri istituti) ed entrare incontatto con familiari, amici e conoscentio altre fonti correlate,qualora le informazioni raccoltepossano risultare rilevanti. Gli psicologipotranno confermare leinformazioni raccolte da terzi esono invitati a documentare le loroconclusioni”.Il Fondamento teorico di tale articoloè incentrato sul fatto che “l’uso divari metodi di raccolta dei dati accrescel’affidabilità e la validità <strong>del</strong>le conclusioni,nonché i pareri e le raccomandazionidegli psicologi. Sia gli a-spetti specifici, sia quelli sovrapponibilifra i vari metodi utilizzati, contribuirannoa <strong>del</strong>ineare un quadro piùcompleto <strong>del</strong>le capacità, lacune e propensionidi ciascun soggetto esaminato”(<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> APA).È <strong>per</strong> tale motivo che le indagini sullavalutazione <strong>del</strong>la genitorialità devonoessere multi metodo e prevederel’associazione di diverse tecniche cliniche:colloqui clinici individuali e dicoppia, indagini psicodiagnostiche, osservazioni<strong>del</strong>le relazioni tra genitoree figlio e tra genitori e figli insieme,nonché eventuali altri approfondimenti<strong>per</strong> i casi particolari: quali indagini ambientalie relazionali e eventuali approfondimentispecialistici (ad esempio,esame tossicologico).Nel caso specifico <strong>del</strong>le separazionie dei divorzi, la valutazione <strong>del</strong>la genitorialitàverterà in maniera specificasulle capacità di ciascun genitore disalvaguardare la relazione <strong>del</strong> figlio conl’altro genitore, la capacità di garantireal figlio una continuità affettiva e relazionale,nonché la capacità di salvaguardareil figlio stesso dal confitto conl’altro genitore (coinvolgimento in dinamichetriangolari disfunzionali, squalifiche<strong>del</strong>l’altro genitore, conflitti dilealtà, ecc.).Per una trattazione più ampia <strong>del</strong>l’argomentoche esula dal presente lavorosi vedano le: <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong> lavalutazione <strong>del</strong>le competenze genitoriali,Ordine <strong>del</strong>l’Emilia Romagna(2009) e <strong>del</strong>la Fondazione Gulotta, dicui un estratto in appendice 4.DEONTOLOGIADELLO PSICOLOGO FORENSEa. Lo psicologo che effettua l’ascoltodovrà avere una formazione psicoterapeutica.b. Lo psicologo che effettua l’ascoltonon dovrà aver svolto (né svolgeràin seguito) attività psicoterapicao di sostegno psicologico alminore che andrà ad ascoltare.c. Lo psicologo che effettua l’ascoltoin ambito forense non dovràaver svolto, né svolgerà in seguito,colloqui, attività psicoterapicao di sostegno psicologico ai genitori,nonché incarico di CTP <strong>per</strong> igenitori.In proposito e nello specifico, si raccomandadi fare riferimento ad alcuniarticoli <strong>del</strong>le <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong> lo PsicologoGiuridico in ambito civile epenale AIPG, alle <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong>le <strong>per</strong>izie in caso di abuso sui minori<strong>del</strong>l’Ordine degli Psicologi <strong>del</strong>Lazio e alle <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>del</strong>l’APAche richiamano le raccomandazioni/indicazioniche stiamo trattando e che siriportano in appendice.Finalitàa. L’ascolto <strong>del</strong> minore in caso di separazionetra i suoi genitori condottodalla psicologo quale ausiliario<strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> Tribunale Ordinarioo <strong>del</strong> Tribunale <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nninon è una testimonianza,né un interrogatorio, ma un’atti-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorevità con finalità di comprensionepartecipe: lo psicologo non trasformeràl’incontro con il minorein un’occasione di colloquio tematicoa contestazione, come avviene<strong>per</strong> il colloquio con gli adulti(Fornari, 2005);b. Lo psicologo condurrà il colloquiocon l’obiettivo di ascoltare “l’opinione<strong>del</strong> minore” (Pazè, 2011) intesacome “espressione di aspirazionio di preferenze, di stati d’animo,di legami e di attaccamenti,di disagi e di affetti, ovvero deisentimenti, anche se il minore puòaccompagnare e spiegare la propriaopinione con il racconto difatti reali” (Pazè, 2011, 2);c. Lo psicologo ascolterà se e cosa ilminore si immagina rispetto a scenarifuturi, come si potrebbe modificarela sua vita sia in termini diabitudini, che di relazioni con i genitori,i fratelli e gli ambienti familiari;d. Lo psicologo non effettuerà diagnosinosografiche sul minore, potendotuttavia segnalare al giudiceeventuali difficoltà e/o disagi,oltre che indicare eventuali provvedimentidi tutela <strong>del</strong> benessere<strong>del</strong> minore (ad esempio di sostegnopsicologico);e. È opportuno che lo psicologo siaa conoscenza dei Protocolli attuativisulle modalità di ascolto previstedall’autorità giudiziaria competente;f. Lo psicologo relazionerà al giudice,qualora costui non fosse presenteal momento <strong>del</strong>l’ascolto riportandofe<strong>del</strong>mente la opinione<strong>del</strong> minore così come raccolta.InformazioneLo psicologo informerà il minore sullanatura <strong>del</strong> procedimento in cui vieneascoltato, sulle modalità e finalità<strong>del</strong>l’ascolto, spiegando il suo ruolo diausiliario <strong>del</strong> giudice, con un linguaggioadatto alla sua età. Verrà chiaritoaltresì che le informazioni dedotte dalsuo colloquio verranno riferite al giudicee saranno da costui prese in considerazione,ma non necessariamentedetermineranno in via esclusiva la decisionefinale, in quanto il giudice terràconto anche di altri elementi <strong>per</strong> emetterela decisione.MODALITÀ DI ASCOLTOIl minore può essere ascoltato secondodue modalità: ascolto direttoo ascolto indiretto. Per ascolto direttosi intende l’audizione da parte <strong>del</strong>giudice in udienza, eventualmente, ancheausiliario es<strong>per</strong>to. Per ascolto indirettosi intende l’ascolto <strong>del</strong>egato totalmentead un ausiliario anche nell’ambitodi un Consulenza tecnica d’ufficio(CTU) 11 .Lo psicologo dovrà seguire una metodologiache tenga conto <strong>del</strong>le differenticompetenze evolutive <strong>del</strong> minore.Si ritiene utile a tal proposito effettuareuna distinzione tra:• minori > dei 12 anni;• minori 8 - 11 anni;• minori < 8 anni 12 .Qualora uno dei genitori, al di fuoridi questi contesti di ascolto, voglia fareeffettuare una audizione o valutazionepsicologica di un minore da partedi uno psicologo, è bene ricordareche l’art. 31 <strong>del</strong> Codice Deontologicodegli Psicologi specifica che “Le prestazioniprofessionali a <strong>per</strong>sone minorennio interdette sono, generalmente,subordinate al consenso dichi esercita sulle medesime la potestàgenitoriale o la tutela. Lo psicologoche, in assenza <strong>del</strong> consenso dicui al precedente comma, giudichinecessario l’intervento professionalenonché l’assoluta riservatezza <strong>del</strong>lostesso, è tenuto ad informare l’AutoritàTutoria <strong>del</strong>l’instaurarsi <strong>del</strong>larelazione professionale. Sono fattisalvi i casi in cui tali prestazioniavvengano su ordine <strong>del</strong>l’autoritàlegalmente competente o in strutturelegislativamente preposte”.Dunque, lo psicologo è tenuto, in casodi coppia separata, ad avere il consensodi entrambi i genitori che esercitanola potestà genitoriale sul minorea prescindere dal tipo di affidamento,nel caso in cui volesse o gli venissechiesto di effettuare visite o incontriai fini valutativi o terapeutici.Indipendentemente dalle modalitàcon cui viene svolto l’ascolto si fornisconouna serie di raccomandazioni,che riprendono quello che Pazè (2003)ha chiamato l’alfabeto <strong>del</strong>la relazionecon il minore che il giudice, e a maggiorragione lo psicologo che lo coadiuva,deve rispettare <strong>per</strong> creare uncontesto adeguato all’ascolto diretto<strong>del</strong> minore:a. il minore deve essere informato inprecedenza (preferibilmente daigenitori o dal suo curatore/tutorese nominato) <strong>del</strong>l’incontro con ilgiudice e <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong> suosvolgimento;b. il minore non deve subire, quandoconvocato, lunghe attese;c. il minore non deve essere incontratoin luoghi s<strong>per</strong>sonalizzati o alui non adatti (o troppo affollati odesolati);d. il minore deve essere messo a proprioagio, <strong>per</strong>tanto è necessario lavorareaccuratamente sulla suaaccoglienza; chi effettua l’ascoltodeve presentarsi puntualmente eadeguatamente informandolo sullemotivazioni <strong>per</strong> cui è stato richiestol’incontro;e. il minore deve essere informato<strong>del</strong>la possibilità che il giudice o chi<strong>per</strong> lui effettua l’ascolto possa nonmantenere il segreto sul suo ascolto;f. il minore deve avere spazio/tempo<strong>per</strong> potere raccontare, e in tal sensochi effettua l’ascolto deve mettersiin posizione di “ascolto attivo”e formulare le sue domande solodopo aver instaurato con lui unrapporto empatico;g. il minore deve essere ascoltato attraversoun linguaggio semplice eil più possibile adeguato alla suaetà, evitando termini giuridici/psicologicida parte di chi lo ascolta;h. il minore non va in alcun modopressato, ossia non bisogna tentaredi far dire al bambino qualcosache possa confermare ciò chechi ascolta già crede, conosce odesidera.Ascolto dei minori che hannocompiuto gli anni 12Alcuni giudici evidenziano le difficoltà<strong>del</strong>l’ascolto diretto. Fadiga (2006)ha argomentato che l’ascolto <strong>del</strong> minoreda parte <strong>del</strong> giudice richiede competenzespecifiche di cui il giudice nonsempre dispone. In aggiunta, l’accesso<strong>del</strong> bambino all’interno <strong>del</strong> contestogiudiziario potrebbe costituire <strong>per</strong>lui motivo di turbamento, anche nel69


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minore70senso ambientale (si pensi alle difficoltàlogistiche in cui si trovano variTribunali, alle aule destinate alle udienzeo al sovraffollamento dei tribunalistessi), o di aggravamento di responnellaconflittualità genitoriale. A ciò siaggiunge il problema <strong>del</strong>l’attendibilitào meno di ciò che viene riportato dalminore, alla possibilità di capire se equanto egli sia stato sottoposto a “pressioni”da parte di uno dei genitori o daparte di entrambi, alle difficoltà nell’individuarnela suggestionabilità.Quando il giudice ascolta direttamenteil minore, al fine di garantire ildiritto al contraddittorio e di evitarepossibili induzioni e/o condizionamenti,vi sono protocolli già definiti in moltesedi di Tribunale. Tali protocolli nonsono vincolanti ma precettivi di principiormai entrati nel quotidiano processualeriguardanti, <strong>per</strong> esempio, lapresenza o meno dei difensori, la presenzao meno dei genitori, la verbalizzazioneda parte <strong>del</strong> giudice o <strong>del</strong> cancelliere,la presenza in aula di uno psicologoche possa aiutare a decifrarepiù che le parole il comportamento <strong>del</strong>minore. Particolare attenzione vienedata alle modalità e al luogo di ascolto<strong>del</strong> minore.Anche in questa fascia di età il giudicepuò ricorrere all’ascolto indirettofacendosi coadiuvare dallo psicologo,secondo diverse modalità. Se motivatoad inserire l’ascolto <strong>del</strong> minore all’interno<strong>del</strong>le dinamiche familiari incui vuole conoscere la funzionalità/disfunzionalitàin base alle caratteristichedi <strong>per</strong>sonalità dei membri <strong>del</strong>la famigliaseparata, <strong>per</strong> capire se ha subitoparticolari influenze da uno o entrambii genitori, potrà nominare unCTU. In particolare questo avviene allorchéun minore dovesse mostrare difficoltàdi rapporto o ostilità nei confrontidi uno dei genitori. Lo psicologodovrà sa<strong>per</strong> distinguere se si è inpresenza di rifiuto/ostilità motivati onon motivativa di uno dei genitori 13 .Presso alcuni Tribunali <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nniil giudice prima di disporre eventualmenteuna CTU si avvale <strong>del</strong>lecompetenze tecniche degli psicologiche svolgono funzione di giudice onorario.Altrettanto può fare il giudice <strong>del</strong>Tribunale Ordinario, facendosi affiancarein udienza da uno psicologo qualeproprio ausiliario, prima di disporreuna CTU.In caso di ascolto all’interno <strong>del</strong> Tribunaleè opportuno che lo psicologoascolti il minore in un luogo accoglientee in assenza dei genitori. Eventualiconsulenti o avvocati dei genitoripotranno, se il giudice lo consente,essere ammessi ad assistere dietro lospecchio unidirezionale o tramite gliopportuni mezzi audiovisivi (vedasi, iprotocolli attuativi). In assenza di talimezzi audiovisivi lo psicologo effettueràun’accurata verbalizzazione.L’assenza dei genitori e dei difensoridovrà trovare fonte in un provvedimentodi esclusione motivato dalle ragionidi tutela <strong>del</strong>l’interesse <strong>del</strong> minore.In un ottica di bilanciamento degliinteressi, dovrà essere garantito comunqueil principio di difesa <strong>del</strong>le partied il contraddittorio, principio processualeed essenziale poiché il compimentodi qualunque atto processualenon può essere sottratto ai principipropri <strong>del</strong> giusto processo.Il contraddittorio può instaurarsi edessere garantito in un momento anterioreo successivo all’ascolto stesso 14.Lo psicologo che affianca il giudiceincontrerà il minore <strong>per</strong> almeno u-no/due incontri. Dopo l’accoglienza el’informazione, all’interno <strong>del</strong> colloquioesplorerà le aree di vita <strong>del</strong> minore:quotidianità, rapporti scolastici, rapportiamicali, rapporti con i genitori,fratelli, rapporto con le famiglie d’origine,rapporti con eventuali nuovi partnerdei genitori. Lo psicologo seguiràquindi le seguenti fasi:• Introduzione;• Costruzione <strong>del</strong> rapporto;• Indagine su un’area di vita <strong>del</strong> minoreche non siano i rapporti familiari;• Indagine sulla gestione/organizzazionedei rapporti familiari;• Chiusura rispetto alle questionicruciali <strong>del</strong> colloquio (si ringraziail minore e ci si mette a disposizione<strong>per</strong> eventuali domande);• Argomenti neutri.Lo psicologo utilizzerà un linguaggioappropriato al livello di comprensionee alle capacità di comunicazione <strong>del</strong>minore.Lo psicologo porrà le domande evitandogli errori di metodo (domandesuggestive, domande chiuse, domanderipetute, domande inducenti) potenzialmentefuorvianti, come da indicazioni<strong>del</strong>la letteratura specialistica.Dovrà usare il più possibile domandea<strong>per</strong>te, evitando accuratamente domandein cui si chiede al minore di sceglieretra due alternative dirette (“tipiacerebbe stare di più con mamma ocon papà?”), o di porre il minore in unconflitto di lealtà tra i genitori.Lo psicologo esaminerà attentamentele comunicazioni non verbali e icomportamenti ed anche su questo riferiràal magistrato e provvederà ad u-na verbalizzazione esaustiva.Ascolto dei figli minoridi anni 8-11La normativa nazionale e internazionale,ivi compresa la legge 54/2006,prevede che <strong>per</strong> i minori al di sotto dei12 anni l’ascolto venga effettuato dopoaverne valutato la capacità di discernimento.Lo psicologo che può coadiuvareil Giudice dunque procederàall’ascolto solo dopo aver verificato lacapacità di discernimento <strong>del</strong> minore15 .Dagli 8 agli 11 anni si ritiene consigliabileprocedere ad un “ascolto indiretto”da parte <strong>del</strong>lo psicologo, ovveroad un ascolto che verrà effettuatosenza la presenza <strong>del</strong> giudice e in ambienteidoneo.Esempio di Quesito relativoall’ascolto indirettoPrevia valutazione <strong>del</strong>la capacità didiscernimento, comprendere e valutarele opinioni, i vissuti emotivi e leesigenze <strong>del</strong> minore in merito alla vicendafamiliare in cui è coinvolto.A tal fine lo psicologo dovrà:• Comprendere quale sia, da parte<strong>del</strong> minore, la <strong>per</strong>cezione <strong>del</strong>l’attualesituazione familiare, sia a livellocognitivo che emotivo ed affettivo;valutare le spiegazioni <strong>del</strong>minore in proposito e cogliere e-ventuali sue domande inespresse;• Valutare se e cosa il minore si immaginirispetto a scenari futuri, comesi potrebbe modificare la suavita, sia in termini di abitudini chedi relazioni con i genitori e i fratellied offrirgli l’opportunità di esprimerei suoi desideri;• Comprendere e valutare come il


L’ascolto <strong>del</strong> minore all’interno<strong>del</strong>la CTUNon esistono procedure codificate,ma esistono “prassi virtuose”, in quantorispondono sia all’obiettivo <strong>del</strong> contestogiuridico-valutativo, che a quelloclinico-trasformativo.Lo psicologo <strong>del</strong>egato nell’espletarela CTU concorderà i tempi e la metodologiacon i consulenti tecnici di parte(CCTTPP), ove nominati. È doverosoche in ogni seduta <strong>per</strong>itale vengaredatto un verbale (vedasi Appendice).Si ricorda che all’interno <strong>del</strong>la CTUsono valutate anche le competenze genitoriali,<strong>per</strong> cui l’ascolto <strong>del</strong> figlio milineeguida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorebambino viva le relazioni con la famigliaallargata, materna e paternae in particolare il rapporto congli eventuali nuovi partner.Il giudice inoltre solitamente informalo psicologo ausiliario <strong>del</strong>le tematicheda trattare nel colloquio anchein relazione alle richieste degli avvocati(vedasi Contraddittorio anticipatoe posticipato).Nella relazione lo psicologo dovrà riportarela propria valutazione in meritoalla capacità di discernimento <strong>del</strong>minore, al suo livello di sviluppo, allacapacità di esprimere la propria volontàe il grado di autonomia e individuazioneraggiunto.Valutazione <strong>del</strong>la capacitàdi discernimento1. Lo psicologo valuterà la capacitàdi discernimento <strong>del</strong> bambino, intesacome capacità di elaborareautonomamente concetti ed idee,di avere opinioni proprie e di comprenderegli eventi, attraverso unaserie di indicatori ottenuti con unoo due colloqui clinico/valutativi(vedasi paragrafo sulla capacità didiscernimento);2. Tenendo conto <strong>del</strong>l’età cronologica,lo psicologo dovrà prevederela coerenza tra età cronologica <strong>del</strong>fanciullo e l’esame di:• Capacità cognitive di base;• Capacità di attenzione e concentrazione;• Capacità mnestiche;• Capacità di comprensione ed -espressione linguistica;• Capacità di discriminare realtà efantasia, valutando se dal raccontoemergono rappresentazioniirreali o incoerenti <strong>del</strong>la vitaquotidiana;• Capacità di discriminare e interpretarestati d’animo propri e altri;• Livelli di suggestionabilità e/o presenzadi eventuali influenze suggestive;• Sviluppo emotivo e affettivo;• Analisi <strong>del</strong> contesto e <strong>del</strong>le dinamicherelazionali in cui è inseritoil minore.Per valutare gli ultimi tre punti nelcaso in cui lo psicologo non fosse ingrado a causa <strong>del</strong>la limitatezza <strong>del</strong> tempoe <strong>del</strong>lo spazio <strong>del</strong> lavoro, indicheràal giudice la necessità di procedere adulteriori approfondimenti anche tramiteulteriori colloqui o ipotizzando unincarico <strong>per</strong>itale.Se viene riscontrata la capacità di discernimentolo psicologo procederà all’ascolto- diretto o indiretto secondole modalità già indicate <strong>per</strong> i maggioridi 12 anni.Per questa fascia di età se risultadubbia la capacità di discernimento ose il giudice è motivato ad inserire l’ascolto<strong>del</strong> minore all’interno <strong>del</strong>le dinamichefamiliari, <strong>per</strong> capire se le capacitàeducative dei genitori sono adeguateo almeno sufficienti, o individuarese il minore subisce condizionamentida uno o entrambi i genitori,disporrà una CTU. In particolare questoavviene quando un figlio si mostria disagio, oppure ostile nei confrontidi uno dei genitori.L’ausiliario <strong>del</strong> giudice, inoltre, richiestasuggerirà al giudice di disporreuna CTU, qualora ritenga opportuniulteriori approfondimenti in ordinealla relazione <strong>del</strong> bambino con ciascunodei genitori o altre figure significativenonché, eventualmente, in ordinealla <strong>per</strong>sonalità dei genitori e alle lorocapacità genitoriali.Ascolto indiretto dei figli minoridi età inferiore a 8 anniPer i minori di età inferiore agli 8 annil’ascolto <strong>del</strong> figli è importante finalizzatoad indagare i suoi rapporti coni genitori e valutare la loro capacitàeducativa, oltre che approfondire lostato psicologico dei componenti ilgruppo familiare, Secondo Russo(2012), <strong>per</strong> il minore in età prescolarenon si può parlare di ascolto in sensotecnico, né di capacità di esprimereuna vera e propria opinione, e l’attenzioneai suoi bisogni e desideri sieffettuerà tramite una CTU: in questicasi l’ascolto - ovvero l’osservazione<strong>del</strong> minore - si rende necessario soprattuttoquando dagli atti emergonoproblematiche nella funzione genitoriale.Esempio di Quesito relativoall’ascolto indirettoPrevia valutazione <strong>del</strong>la capacità didiscernimento, comprendere e valutarele opinioni, i vissuti emotivi e leesigenze <strong>del</strong> minore in merito alla vicendafamiliare in cui è coinvolto.A tal fine lo psicologo dovrà:• Comprendere quale sia, da parte<strong>del</strong> minore, la <strong>per</strong>cezione <strong>del</strong>l’attualesituazione familiare, sia a livellocognitivo che emotivo ed affettivo;valutare le spiegazioni <strong>del</strong>minore in proposito e cogliere e-ventuali sue domande inespresse;• Valutare se e cosa il minore si immaginirispetto a scenari futuri, comesi potrebbe modificare la suavita, sia in termini di abitudini chedi relazioni con i genitori e i fratellied offrirgli l’opportunità di esprimerei suoi desideri;• Comprendere e valutare come ilbambino viva le relazioni con la famigliaallargata, materna e paternae in particolare il rapporto congli eventuali nuovi partner.Il giudice inoltre solitamente informalo psicologo ausiliario <strong>del</strong>le tematicheda trattare nel colloquio anchein relazione alle richieste degli avvocati(vedasi Contraddittorio anticipatoe posticipato).Nella relazione lo psicologo dovrà riportarela propria valutazione in meritoalla capacità di discernimento <strong>del</strong>minore, al suo livello di sviluppo, allacapacità di esprimere la propria volontàe il grado di autonomia e individuazioneraggiunto.71


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorenore sarà inserito in un processo di valutazionepiù ampio e complesso. All’internodi tale procedura l’ascolto ècorrelato alle capacità cognitive edespressive <strong>del</strong> minore e avviene in manieraindiretta <strong>per</strong>ché l’indagine vieneeseguita da un terzo rispetto al giudice.È doveroso che lo psicologo che e-spleta una CTU segua una metodologiaarticolata che prevede più momenticlinico-valutativi.I colloqui congiuntiSolitamente sono previsti in diversimomenti <strong>del</strong>la consulenza alcuni colloquicongiunti con entrambi i genitori.16Il colloquio congiunto consente diosservare le modalità di rapporto tra idue ex partner, attraverso la valutazione<strong>del</strong>la capacità o meno di dialogare,<strong>del</strong>l’entità e <strong>del</strong>la modalità attraversocui si esprime il conflitto, <strong>del</strong>lecapacità negoziali e soprattutto <strong>del</strong>laattenzione di ognuno di ascoltare le ragioni<strong>del</strong>l’altro. Se il colloquio avvienenella fasi iniziale l’anamnesi è finalizzatain senso clinico attraverso la rilevazionesulle rappresentazioni che ciascunoha <strong>del</strong>la storia di coppia e i vissutirispetto alla condizione attuale. Ilfocus è mantenuto sulla comune responsabilitàgenitoriale, si cerca un’alleanzadefinendo come obiettivo <strong>del</strong>consulente che entrambi si riapproprino<strong>del</strong> potere decisionale ovvero <strong>del</strong>ruolo genitoriale <strong>del</strong>egato “temporaneamente”a terzi al fine di garantireal figlio quello che viene definito dirittoalla bi genitorialità o meglio <strong>del</strong>la cogenitorialità.Si ha così anche la possibilitàdi individuare la reciproca valutazione<strong>del</strong>la idoneità genitoriale identificandoin che cosa ognuno critica oapprezza le modalità educative <strong>del</strong>l’altro.La reciproca disponibilità all’ascoltofornisce informazioni anche sullecapacità di quei genitori di ascoltareil figlio.I colloqui individualiNegli incontri individuali con ciascungenitore viene offerta la possibilità diri<strong>per</strong>correre e ripensare alla storia <strong>per</strong>sonale,al rapporto con la famiglia d’originein uno “spazio altro” dalla conflittualità.Va precisato che i colloquinon hanno una valenza terapeutica eche si tratta di interventi che hanno72comunque una valutazione diagnosticaall’interno <strong>del</strong> contesto giuridico. Ilconsulente, inoltre, deve essere attentoa non colludere con le fantasie manipolatoriedei partecipanti, ma anchealle proprie modalità di rapportarsi allacommittenza, rappresentata dal giudice.Il colloquio individuale nelle situazionipiù conflittuali può essere ancheutilizzato <strong>per</strong> “evacuare” i contenutipiù aspri, le reciproche denigrazionie accuse prima di cercare di stimolarele parti in causa a riflettere suipropri problemi irrisolti con le figuregenitoriali che sono stati “trasferiti” nelrapporto coniugale onde porre le basiaffinché ognuno dei due partner possacominciare ad analizzare il propriocontributo al “fallimento” <strong>del</strong>la relazionedi coppia e quindi capire l’utilitàdi un <strong>per</strong>corso <strong>per</strong>sonale di riflessionecon finalità psicoterapeutica da compieresuccessivamente alla consulenza.Indagine psicodiagnosticaIl consulente può disporre che i genitorivengano sottoposte ad indaginitestologiche mediante l’utilizzo di reattivipsicologici di tipo proiettivo (Rorschach,Wartegg, Reattivi di Disegno)e questionari di <strong>per</strong>sonalità (MMPI 2,MCMI-III). I test vengono impiegati comeun supporto ai colloqui <strong>per</strong> integrarela valutazione di tipo clinico. Siprevede anche una restituzione finalealle parti <strong>per</strong> un ulteriore lavoro comunedi costruzione di senso e di rinarrazione<strong>del</strong>la propria storia <strong>per</strong>sonalee familiare. Le risultanze dei test,oltre a <strong>del</strong>ineare le principali caratteristichedi <strong>per</strong>sonalità, potranno consentiredi evidenziare i meccanismi dicollusione di coppia che sostengono ilconflitto e quindi dare indicazioni relativead eventuali interventi di sostegnoalla genitorialità da effettuare altermine <strong>del</strong>la consulenza.Indagine ambientaleSi riferisce alla valutazione <strong>del</strong> contestofisico e relazionale in cui il minoreè inserito che comprende l’abitazione,la scuola che frequenta e altriambienti con cui egli eventualmente èa contatto, in particolare quello deinonni. Tale indagine può essere svoltaanche attraverso valutazioni dedottedai colloqui clinici con le parti e daidocumenti agli atti. Pertanto la visitadomiciliare, la visita a scuola, o l’incontrocon i nonni o eventuali conviventi,sono o<strong>per</strong>azioni rimesse alla valutazione<strong>del</strong> consulente. Qualora vengaeffettuata la visita domiciliare il CTUvaluterà non solo la strutturazione deglispazi fisici, indice <strong>per</strong>altro <strong>del</strong> modoin cui sono strutturati gli “spazi” familiari,ma <strong>del</strong>ineerà un quadro <strong>del</strong>laqualità <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> minore e <strong>del</strong>la retefamiliare e sociale intorno a lui finoa rappresentarsi le possibili risorse chepossono essere attivate <strong>per</strong> il suo benessere.La visita domiciliare <strong>per</strong>mettedi ricercare ciò che non è visibile,ma che è comunque trasmesso attraversoemozioni e sensazioni che i luoghisuscitano: nella casa si possono trovareelementi che appartengono “all’archiviodisseminato” <strong>del</strong>la famiglia,ovvero le atmosfere <strong>per</strong>cepite, gli oggetti,le nuove narrazioni raccolte. Èaltresì utile osservare la presenza dinuovi partner, nonni o altri adulti significativi,come questi si relazionanocon il minore e viceversa.Altro strumento significativo è la visitaalla scuola al fine di comprenderecome il minore vive il rapporto con icompagni, nei giochi e nello studio; leosservazioni degli insegnanti potrebberoessere utili <strong>per</strong> appurare se i comportamenti<strong>del</strong> minore sono cambiatio meno dopo la separazione dei genitorie se le problematiche familiari hannoinciso o stanno incidendo sull’impegnoscolastico.L’indagine ambientale, che includeuna “lettura multiforme” <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong>minore in famiglia, nel contesto scolasticoe nel tempo libero è fonte, dunque,di informazioni che collegate alcolloquio, ai test e alle altre indagini,forniscono un quadro più completo <strong>del</strong>funzionamento familiare <strong>del</strong>la famigliaseparata, <strong>del</strong>le risorse su cui il bambinopuò contare e soprattutto <strong>del</strong>le sueattitudini, preferenze, esigenze e bisogni.Osservazione genitori-figliAscoltare il minore attraverso laprocedura <strong>del</strong> “Lausanne TriadicPlay clinico” (LTPC) 17Dal 2003 nel gruppo di ricerca coordinatodalla prof.ssa Malagoli Togliatti,si è scelto di adottare una proceduraspecialistica di osservazione <strong>del</strong>lerelazioni familiari: il LTPC 18 (MalagoliTogliatti, Mazzoni, 2006), che consen-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorete al consulente di formulare una diagnosi<strong>del</strong> funzionamento relazionale<strong>del</strong>la famiglia separata (Gargano, LubranoLavadera, 2006), parte dall’ipotesiche le dinamiche che si manifestanonel contesto di osservazione <strong>per</strong>italerispecchiano come la famiglia gestivae può gestire la collaborazione trai genitori.L’osservazione con il metodo LTPCe la successiva osservazione <strong>del</strong>le interazionidiadiche <strong>per</strong>mette, inoltre, diutilizzare un compito basato sul gioco,compito in cui il minore è competente,in cui egli non deve verbalizzare sucontenuti particolari, non gli vengonorichiesti direttamente pareri od opinioni,ma con i suoi comportamentiverbali e non verbali potrà mostrare lesue modalità di rapporto con l’uno ol’altro genitore.Spesso questa prova ha avuto ancheuna valenza “trasformativa”, molti bambinidopo questo incontro hanno chiestodi ritornare a giocare con mammae papà in quanto questa metodologiadi osservazione consente al figlio di ritrovareuna situazione “familiare”, ovveroil “triangolo primario”. Egli interagiràcon entrambi i genitori in un settingche riproduce in laboratorio la abitualevita familiare e quindi <strong>per</strong>mettedi osservare come avviene l’accesso adun genitore in presenza e in assenza<strong>del</strong>l’altro; in tal modo si ottengonoinformazioni sulla modalità di coo<strong>per</strong>azione(o meno) e sulla cogenitorialità19 .La procedura LTPC consente diorientare il clinico e la famiglia rispettoad eventuali interventi da effettuaresuccessivamente alla consulenzatecnica d’ufficio. In tal senso il LTPCcrea un continuum tra giudizio e interventodi sostegno, all’interno di unaconsulenza clinico trasformativa, basatasu una visione evolutiva <strong>del</strong> processodi separazione. L’obiettivo è diaiutare i genitori a trovare modalità relazionalied educative non competitivee contrapposte, che garantiscano alfiglio un senso di coerenza e continuitàtra i due mondi.Interazioni diadicheAl termine <strong>del</strong> gioco triadico il consulentevaluta ulteriormente le interazionidiadiche attraverso l’osservazione<strong>del</strong> figlio con un solo genitore senzala presenza <strong>del</strong>l’altro così da rilevarel’influenza che la presenza o l’assenza(anche fisica) di un genitore puòavere sulle modalità di relazionarsi trafiglio e genitore.Il genitore che ha accompagnato ilminore viene invitato a lasciare la stanza<strong>per</strong> <strong>per</strong>mettere all’altro genitore digiocare liberamente con il figlio. Dopoun <strong>per</strong>iodo standard avviene un cambiotra i genitori.L’osservazione si focalizza su comeil minore accetta la separazione da ungenitore, come il genitore presente facilitila separazione e come avviene ilpassaggio successivo. Durante il giocol’attenzione è focalizzata sulla capacità<strong>del</strong>la diade genitore-figlio di organizzareil gioco libero, sui ruoli assunti,sull’impegno nell’orientarsi reciprocamentenel gioco e di sintonizzarsi emotivamentel’un l’altro, sull’importanza<strong>del</strong>l’assenza o presenza <strong>del</strong>l’altro e soprattuttosulle capacità di ascolto <strong>del</strong>figlio da parte <strong>del</strong> genitore presente.Questa fase di osservazione viene registrataattraverso un resoconto narrativo.L’osservazione diadica genitore-figlioconsente di dare o meno riscontroalle affermazioni dei genitoricirca la qualità <strong>del</strong>la relazione tra il figlioe l’altro genitore. Può verificarsi<strong>per</strong> esempio che un genitore lamentidifficoltà <strong>del</strong> figlio nella relazione conl’altro genitore, mentre nel corso <strong>del</strong>l’osservazionediretta il figlio non mostraalcuna difficoltà o segnale di protesta;e viceversa possono esser rivendicateottime relazioni con il figlio, mal’interazione diadica si manifesta problematicaed emergono chiari segnalidi disagio <strong>del</strong> figlio. Anche il tipo di“gioco” effettuato può avere importanza,ad esempio, un genitore <strong>per</strong> giocaresente il bisogno di distruggerequanto costruito dal suo predecessoreoppure amplia e completa il lavoroeffettuato precedentemente.L’osservazione <strong>del</strong>le interazioni triadichee diadiche consente di valutarela qualità <strong>del</strong>la relazione tra gli ex coniuginella funzione genitoriale attraversoanche quelli che McHale (1997)definisce comportamenti “overt” e “covert”<strong>del</strong>la genitorialità. Quelli overtsono osservabili quando tutti i membri<strong>del</strong>la famiglia sono fisicamente presenti(gioco triadico); quelli covert sono invecequei comportamenti che si manifestanoquando un genitore è da solocol figlio (gioco diadico). Ad esempio,il padre o la madre possono agire comportamentidiretti a supportare o asqualificare l’altro genitore agli occhi<strong>del</strong> figlio. Durante il gioco diadico generalmentei comportamenti covert sono“clandestini”, ovvero agiti da un genitorequando questi è assente <strong>per</strong> denigrarel’altro, mostrando invece unacerta equidistanza quando è presente.Il colloquio con il minore 20È previsto qualora egli abbia compiutoalmeno i cinque anni d’età. L’incontroè finalizzato ad esplorare i suoidesideri, bisogni e vissuti rispetto allaseparazione dei genitori cogliendo nonsolo “cosa” egli dice e “come” lo dice,ma anche i messaggi impliciti. Se il figlioè di età inferiore ci si limita in genereall’osservazione <strong>del</strong> minore attraversoil gioco. Si inizia dall’accoglienza<strong>del</strong> bambino e la descrizione<strong>del</strong>le sue abituali attività condivise conl’uno o con l’altro genitore prima e dopola separazione.Il colloquio con il minore avviene nellastessa stanza di gioco dove in precedenzaera stata condotta l’osservazione<strong>del</strong>le relazioni diadiche e triadiche;ciò al fine di dare al minore continuitàe familiarità rispetto al setting.È importante che il CTU spieghi il proprioruolo al minore, spieghi quali sonogli obiettivi e le caratteristiche <strong>del</strong>l’incontro;che si sintonizzi con i vissuti<strong>del</strong> minore attraverso l’utilizzo <strong>del</strong>suo alfabeto emotivo. Questo processoè facilitato da quanto avvenuto nellefasi precedenti <strong>del</strong>l’incontro: il consulenteha infatti osservato come il minoresi muove nella famiglia; il bambinoa sua volta si è acclimatato nel contestoattraverso le fasi precedenti. IlCTU prende in considerazione diversifattori: i bisogni e le risorse, i disagi ele emozioni, analizzandoli rispetto aisuoi genitori e agli ambienti familiari.Vengono esaminati i vissuti <strong>del</strong> minorerispetto alla conflittualità dei genitoriprima e dopo la separazione, nonchéalle abitudini di vita prima <strong>del</strong>laseparazione. In base al principio <strong>del</strong>lacontinuità si cercherà di fare in modoche il minore mantenga le stesse abitudinianche dopo la separazione deigenitori. Il CTU farà riferimento ad episodipassati e recenti <strong>per</strong> valutare ilruolo di eventuali manifestazioni di disagionel sistema <strong>del</strong>le interazioni <strong>del</strong>gruppo familiare. Il colloquio individualecon il minore, soprattutto se di73


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreetà su<strong>per</strong>iore ai dieci anni, può essereripetuto quando emergono situazionidi particolare disagio o disfunzioni relazionaliparticolarmente significative.La raccolta di queste informazioni,soprattutto in relazione all’attuale legislazione,avrà la funzione non tantodi stabilire l’affidamento esclusivo ocondiviso, quanto piuttosto quello dicomprendere come il figlio può riorganizzarsial meglio nella nuova situazione.Indagine psicodiagnostica<strong>per</strong> il minoreSe dopo l’osservazione <strong>del</strong>le relazionifamiliari e il colloquio con il minoresaranno state identificate <strong>del</strong>le caratteristichedi <strong>per</strong>sonalità o problematicherelazionali particolari o comunquesignificative <strong>per</strong> la risposta ai quesiti<strong>del</strong> giudice il CTU, previo il consensodei genitori o <strong>del</strong>l’autorità giudiziaria,provvederà a far sottoporre anche ilminore ad indagini testologiche.I test impiegati con un minore dipendonodall’età; troviamo oltre ai reattivigrafici anche l’utilizzo di test comeil CAT, le favole di Duss e il Blacky Pictureovvero forme proiettive. Le formeproiettive, infatti, in ambito forense sonoritenute maggiormente “attendibili”<strong>per</strong> una diagnosi ideografica <strong>del</strong>la<strong>per</strong>sonalità <strong>del</strong> soggetto e meno suscettibilidi condizionamenti o indottrinamentiesterni. Tuttavia è necessarioapplicare tali tecniche in maniera“consapevole”, e come <strong>per</strong> gli adulti,in associazione ad altri test da partedi uno psicologo con un’adeguataformazione ed es<strong>per</strong>ienza professionale.A questi strumenti, utilizzati <strong>per</strong>valutare gli aspetti relativi alle relazioniinteriorizzate <strong>del</strong> bambino, inoltredovrebbe essere associata una valutazione<strong>del</strong>le relazioni sul piano interattivo,attraverso tecniche <strong>per</strong> l’osservazionediretta <strong>del</strong>le relazioni familiari,il cui studio negli ultimi decenni hariscosso grande interesse e ha portatoalla pubblicazione di strumenti, la cuiattendibilità e validità è stata adeguatamentetestata 21 .74Colloqui conclusiviUno o più colloqui, in genere, congiuntivengono eseguiti a conclusione<strong>del</strong>le indagini <strong>per</strong>itali come spazio direstituzione di quanto emerso, di riflessionesulla propria funzione genitorialee di pensiero sulla possibile modalitàdi gestione <strong>del</strong>l’affidamento condiviso,esclusivo o a terzi: individuazione<strong>del</strong> collocamento <strong>del</strong> minore, <strong>del</strong>lemodalità di frequentazione con l’uno ol’altro genitore e soprattutto definizionedegli impegni a livello educativodi ciascuno dei due genitori. In base aiquesiti il CTU richiede alle parti di formulareproposte e avvia la negoziazione.Nei casi in cui il lavoro “trasformativo”<strong>del</strong>la consulenza ha ottenutoqualche successo tale spazio può essereutilizzato <strong>per</strong> raggiungere un accordosulla gestione <strong>del</strong>le modalitàeducative e sulle funzioni genitorialiavviando il su<strong>per</strong>amento dei conflittiche avevano richiesto la consulenza.Peculiarità <strong>del</strong>l’ascolto in CTUAscoltare il minore è un processoche integra più elementi: fisici, emozionalie cognitivi nella ricerca di un significatoe di una comprensione piùampia (Re, Vicini, 2005). Ascoltare inquesto contesto vuol dire anche coglierele capacità educative dei genitori,la loro idoneità a svolgere funzionidi guida e facilitazione, nonchè ilmodo in cui essi <strong>per</strong>cepiscono i bisogni<strong>del</strong> figlio e gli attribuiscono sentimentie pensieri. Questo <strong>per</strong>ché porsinell’ottica <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minore vuoldire ascoltare i problemi dei suoi stessigenitori, <strong>per</strong>ché essi, sentendosi valorizzatinel loro ruolo e nella loro individualitàsiano più disponibili a mutareil modo di vedere ed interpretarele vicende in cui sono coinvolti e quindia lasciare più spazio al figlio e allasua voce (Dell’Antonio, 1990).Ricordiamo infine che il lavoro cui ilCTU è chiamato a svolgere in questicasi si situa tra un contesto di tipo giudiziario/valutativo, costituito dal giudice,le parti in causa e i loro rappresentati,ad uno di tipo trasformativo/clinicocomposto dagli ex coniugi/genitorie dal minore. Secondo Nelli(2003) quando si tratta di ascoltareun minore nell’ambito di una consulenzatecnica d’ufficio bisognerebbe affiancareal metodo clinico un metodo“critico” che oltre ai colloqui condottisecondo uno schema non rigido prevedal’uso di materiale concreto e lacreazione di un numero di situazionicritiche o cruciali.Ricerche condotte sull’o<strong>per</strong>ato deiCTU nel Tribunali di Roma (MalagoliTogliatti, Lubrano Lavadera, 2003) eMilano (Haller, 1997) hanno mostratoche negli ultimi anni 20 anni la modalitàattraverso cui viene condotta laCTU si è modificata, assumendo caratteristichesempre più cliniche <strong>per</strong>cui può essere definita consulenzaorientata in senso “trasformativo”. L’obiettivo“clinico” è quello di evitare lacristallizzazione <strong>del</strong> conflitto, principalefattore di rischio <strong>per</strong> i figli di genitoriseparati e “fornire un senso allavicenda familiare”. Attraverso i quesitiposti al consulente il giudice può nonsolo avere “una fotografia” di quelli chesono i rapporti tra minore e ciascunodei genitori, <strong>del</strong>le caratteristiche di<strong>per</strong>sonalità di questi ultimi ma anche<strong>del</strong>le indicazioni in merito alle migliorimodalità di collocazione e frequentazionedei due genitori da parte <strong>del</strong>minore stesso.Soprattutto sembra utile che il CTUvalorizzi le competenze <strong>del</strong>l’uno e <strong>del</strong>l’altrogenitore e individui gli interventipsicosociali da suggerire <strong>per</strong> facilitarela riorganizzazione <strong>del</strong>le relazioni familiari.Nullità <strong>del</strong>la consulenzaIl difensore <strong>del</strong>la parte può eccepirela nullità <strong>del</strong>la relazione <strong>per</strong>itale,nullità che può derivare da cause siadi ordine formale che di ordine sostanziale.Cause di nullità formale: attengonoalla veste esteriore <strong>del</strong>l’atto. Al fine dinon incorrere in tale ipotesi, il CTU deveavere cura di:• redigere la consulenza in lingua italiana;• sottoscriverla.Cause di nullità sostanziale: si riduconotutte ad un unico fenotipo generale:la violazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>contraddittorio 22 . La nullità può essereanche parziale, travolgere cioè soltantoquella parte di relazione che sifondi su accertamenti nulli. Le più frequenticause di nullità sono le seguenti.1) Omesso invito alle parti <strong>del</strong>l’avvisocontenente la data, ora e luogodi inizio <strong>del</strong>le o<strong>per</strong>azioni quando talecomunicazione non risulti già nelverbale di udienza (art. 194 comma 2c.p.c. e 90 comma 1 disposizioni di attuazione)23 . L’avviso alle parti può avvenireinformandole direttamente tra-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoremite lettera raccomandata AR o conaltro sistema in grado di fornire la prova<strong>del</strong>l’avvenuta ricezione da parte <strong>del</strong>destinatario.L’obbligo di comunicazione sussistealtresì in capo al CTU qualora le indaginivengano rinviate ad una data nonfissata in esito alla prima riunione 24 oquando le o<strong>per</strong>azioni vengano sospesee poi riprese 25 , qualora vengano rinnovateo nel caso in cui, dopo che sianostate dichiarate chiuse le o<strong>per</strong>azioni<strong>per</strong>itali, il CTU decida di procederead altre indagini 26 . Se, invece, la datadi prosecuzione <strong>del</strong>le o<strong>per</strong>azioni vienefissata in esito alla precedente seduta,non va fatto alcun avviso alle parti 27 .Si raccomanda, anche <strong>per</strong> questi motivi,la redazione di un verbale adogni incontro in cui sarà specificatala data <strong>del</strong>l’incontro successivo.Nel caso in cui, a seguito di regolareconvocazione, compaiono alla data fissatasoltanto una <strong>del</strong>le parti, il CTU devecomunque iniziare le indagini.Quando non compare nessuno, il CTUdovrà fissare una nuova data <strong>per</strong> il prosieguoe darecomunicazionealleparti.Non viene meno l’obbligo <strong>del</strong> CTU didare l’avviso allorché si avvalga di unaltro es<strong>per</strong>to, al quale ritiene necessariorivolgersi <strong>per</strong> meglio rispondere aiquesiti posti dal magistrato o quandosi avvale di un testista. L’avviso di inizioo prosieguo <strong>del</strong>le o<strong>per</strong>azioni va comunicatosia ai difensori <strong>del</strong>le parti costituitesia ai consulenti di parte; nonè necessaria la comunicazione alla parte<strong>per</strong>sonalmente e il consulente nonè tenuto ad avvertire la parte contumace,cioè la parte che non si ècostituita nel procedimento 28 .2) Valutazione di atti e documentinon ritualmente prodotti in causa.Il CTU può esaminare solo i documentied atti ritualmente prodotti dalleparti e validamente acquisiti nel materialeprobatorio: documenti eventualmenteprodotti dalle parti al di fuoridi tali canali non possono essere utilizzatidal Giudice e, quindi, men chemeno dal CTU 29 .Deve <strong>per</strong>ciò ritenersi non corretta laprassi di alcuni CTU d’accettare, esaminaree porre a fondamento <strong>del</strong>la relazionela documentazione che l’avvocato,o talora la stessa parte sostanziale<strong>del</strong> processo, consegni loro brevimanu, al momento stesso cioè <strong>del</strong>leindagini <strong>per</strong>itali e che non faccia parte<strong>del</strong>la documentazione agli atti. Taleprassi impedisce la possibilità di uneffettivo contraddittorio nel documentoconsegnato al CTU. Medesimoproblema sussiste allorquando si invianomail o direttamente al CTU o aquest’ultimo <strong>per</strong> conoscenza: non è documentazioneprodotta con canali “tipici”e non deve essere consentito l’ingressotra i documenti già in possesso<strong>del</strong> CTU.Cassazione Civile Sezione Terza,sentenza <strong>del</strong> 10 maggio 2001 n.6502: “Il CTU non può fondare leproprie conclusioni su fatti o circostanzenon ritualmente dedotti eprovati nel giudizio: gli elementi difatto sui quali fonda il proprio giudiziodebbono essere i medesimi suiquali il giudice potrebbe fondare lapropria sentenza”3) Espletamento di indagini e, ingenerale, compiti esorbitanti i quesitiposti dal Giudice, ovvero nonconsentiti dai poteri che la leggeconferisce al consulente.L’assunzione di informazione da terzida parte <strong>del</strong> CTU è subordinata all’autorizzazione<strong>del</strong> Giudice 30 . La SupremaCorte ha spesso interpretatoestensivamente la norma (art. 194cpc), ammettendo che il CTU possaassumere informazioni da terzi anchesenza la preventiva autorizzazione <strong>del</strong>Giudice a condizione che:• le notizie acquisite da terzi debbonoconcernere fatti e situazioni relativiall’oggetto <strong>del</strong>la relazione;• l’acquisizione presso terzi deve esserenecessaria <strong>per</strong> espletare convenientementeil compito affidatoal CTU 31 ;• nella relazione il CTU deve indicarele fonti <strong>del</strong> proprio accertamento32 .Secondo la Cassazione Civile sez. III10.5.2001 n. 6502, il CTU può acquisireda terzi non già qualsiasi informazione,ma soltanto le informazioni “strettamentenecessarie <strong>per</strong> rispondereal quesito postogli dal giudice <strong>per</strong> lequali, <strong>per</strong>altro, parte <strong>del</strong>la giurisprudenzaritiene che non sia neppurenecessaria una espressa autorizzazione<strong>del</strong> giudice, dovendo dettaautorizzazione ritenersi ricompresaimplicitamente nel mandato”.Il CTU, sempre ai sensi <strong>del</strong>l’art. 194cpc, può assumere informazioni anchedalle parti stesse, pur se non potrà fondarele proprie conclusioni unicamentesu quanto dichiarato dalla parte.Il CTU, infine, non è tenuto ad e-seguire gli accertamenti sollecitatidal consulente di parte, in quantoegli è vincolato unicamente ai quesitiposti dal giudice 33 .Una questione a parte merita l’eventualepartecipazione dei difensorialle o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>itali. L’art. 194 c.p.c.(Attività <strong>del</strong> consulente) chiarisce, tral’altro, che “Anche quando il giudicedispone che il consulente compiaindagini da sé solo, le parti possonointervenire alle o<strong>per</strong>azioni in<strong>per</strong>sona e a mezzo dei propri consulentitecnici e dei difensori, e possonopresentare al consulente, <strong>per</strong>iscritto o a voce, osservazioni e i-stanze”. La partecipazione dei difensorideve essere dunque sempre ammessa,è bene, <strong>per</strong>ò, precisare che sidovrà manifestare al legale presente laopportunità che egli non intervenga direttamentenei colloqui clinici e anamnestici,individuali e di coppia, ma limitarsiall’osservazione.Nei colloqui con i minori, è preferibileuna partecipazione indiretta, siadei CTP che dei legali, ovvero attraversouno specchio unidirezionale oschermi posti in altra stanza.Per la somministrazione dei test psicologiciè ormai prassi consolidata lapartecipazione <strong>del</strong> solo specialista conla parte.L’ASCOLTO DEL MINORENEL PROCESSO CIVILEL’ascolto <strong>del</strong> minore è lo strumentoattraverso cui egli partecipa alla assunzione<strong>del</strong>le decisioni che lo riguardano.L’ascolto si differenzia dalla testimonianza,in quanto non è rivolto all’accertamentodei fatti, bensì alla <strong>per</strong>sona<strong>del</strong> minore, costituendo una manifestazionedi opinioni ed emozioni.Il termine “ascolto” è di recente introduzionenel mondo giuridico, essendovientrato a pieno titolo in virtù dialcune convenzioni internazionali, lacui ratifica considera la comunicazionee l’ascolto come diritto fondamentale<strong>del</strong> bambino in ogni procedura chelo riguarda.Il diritto <strong>del</strong> minore ad essere ascol-75


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoretato è ampiamente affermato in numerosedisposizioni normative nazionalie convenzioni di diritto internazionalecome si specifica di seguito;malgrado le indicazioni contenute nelledisposizioni e nelle decisioni giurisprudenziali,la questione relativa all’ascolto<strong>del</strong> minore, sia nel procedimentocivile che nel procedimento penale,è stata a lungo trascurata dal nostroordinamento tanto da creare unanormativa disorganica.L’introduzione e la valorizzazione <strong>del</strong>l’ascoltointeressano soprattutto i procedimenticivili minorili (in particolareadozione e potestà) e, con l’introduzione<strong>del</strong>la normativa sull’affidamentocondiviso, i casi di separazionesia di coppie coniugate che di fatto edi divorzio. Nei procedimenti di separazione<strong>per</strong>sonale il tema <strong>del</strong>l’ascoltoera fino a qualche anno fa inesistente.Di recente la legge 54/2006 ha introdottol’art. 155 sexies cc che qualifica“regola” l’audizione <strong>del</strong> minore nei procedimentidi separazione e di divorzio.La norma prevede che il giudice disponel’audizione <strong>del</strong> minore che abbiacompiuto i dodici anni e anche dietà inferiore ove capace di discernimento.Il legislatore sottolinea il termine“audizione” piuttosto che “ascolto”al fine di evidenziare l’aspetto processuale.È utile mettere a confrontoil significato dei verbi sentire e ascoltare:il verbo “sentire” implica che sianoraccolte informazioni, da parte dichi compie l’attività, utili <strong>per</strong> il procedimentoe utilizzabili in esso; l’attivitàcon cui si sente il minore costituisce<strong>per</strong>tanto un atto istruttorio con tuttele implicazioni in termini di rispetto <strong>del</strong>contraddittorio e di modalità di verbalizzazione(si porrebbe quindi il problema<strong>del</strong>le garanzie processuali ed anche<strong>del</strong>la rappresentanza processuale<strong>del</strong> minore in caso di conflitto di interessicon gli esercenti la potestà).Il verbo “ascoltare” mette in risaltola posizione <strong>del</strong> minore nei procedimentiche lo riguardano, nell’esercizio<strong>del</strong> proprio diritto ad essere informatoe ad esprimere liberamente la suaopinione.L’ascolto implica quindi che non sianoposte, da parte di chi compie questaattività, domande al minore direttea raccogliere informazioni utilizzabilinel procedimento quali mezzi diprova, ma che vengano fornite al minoreche sia capace di discernimento76tutte le informazioni necessarie <strong>per</strong>fargli comprendere quanto sta accadendo.Riferimenti normativi a fondamento<strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minoreIl diritto <strong>del</strong> minore ad essere ascoltatoè ampiamente e chiaramente affermatoin numerose convenzioni didiritto internazionale, di diritto internoed in numerose pronunzie giurisprudenziali.Il primo testo internazionale sono leRegole minime <strong>per</strong> l’amministrazione<strong>del</strong>la Giustizia Minorile (cd.Regole di Pechino), approvate a NewYork il 29 novembre 1985, le quali <strong>per</strong>le procedure penali prevedono:Art. 14: “La procedura seguita devetendere a proteggere al meglio gliinteressi <strong>del</strong> giovane che <strong>del</strong>inque edeve svolgersi in un clima di comprensione,<strong>per</strong>mettendogli di parteciparvie di esprimersi liberamente”.Art. 15: “Durante il procedimentoil minore ha diritto di essere rappresentatoda un suo consulente odi chiedere la no mina di un avvocatod’ufficio quando le disposizioni<strong>del</strong> singolo paese prevedono questaassistenza”.- La Convenzione di New York <strong>del</strong>20 novembre 1989, ratificata conlegge n. 176 <strong>del</strong> 27 maggio 1991, cheha riconosciuto al minore il diritto all’ascoltocon il richiamo espresso all’art.12 <strong>del</strong>la Convenzione medesima,dichiarata immediatamente precettivadalla sentenza <strong>del</strong>la Corte costituzionale16 gennaio 2002 n. 1: ha affermatola realizzazione <strong>del</strong> diritto dicompleta partecipazione <strong>del</strong> minore aiprocessi che lo riguardano a seconda<strong>del</strong>la capacità di discernimento <strong>del</strong>lostesso.Art. 12: 1. Gli Stati parti garantisconoal fanciullo capace di discernimentoil diritto di esprimere liberamentela sua opinione su ogni questione che lointeressa, le opinioni <strong>del</strong> fanciullo sarannodebitamente prese in considerazionetenendo conto <strong>del</strong>la suaetà e <strong>del</strong> suo grado di maturità.2. A tal fine, si darà in particolareal fanciullo la possibilità di essereascoltato in ogni procedura giudiziaria oamministrativa che lo concerne, sia direttamente,sia tramite un rappresentanteo un organo appropriato, inmaniera compatibile con le regoledi procedura <strong>del</strong>la legislazione nazionale.La Convenzione de l’Aja <strong>del</strong> 29maggio 1993 in materia di adozioneinternazionale, ratificata in Italia conlegge 31 dicembre 1988 n. 476, cheha modificato la legge 4 maggio1983 n. 184. Essa prevede all’art. 4:“Le adozioni contemplate dallaConvenzione possono aver luogo soltantose le autorità competenti <strong>del</strong>loStato d’origine si sono assicurate,tenuto conto <strong>del</strong>l’età e <strong>del</strong>la maturità<strong>del</strong> minore:1. che questi sia stato assistito medianteuna consulenza e che siastato debitamente informatosulle conseguenze <strong>del</strong>l’adozionee <strong>del</strong> suo consenso all’adozione,qualora tale consenso siarichiesto;2. che i desideri e le opinioni <strong>del</strong>minore siano stati presi in considerazione;3. che il consenso <strong>del</strong> minore all’adozione,quando è richiesto,sia stato prestato liberamente,nelle forme legalmente stabilite,e sia stato espresso o constatato<strong>per</strong> iscritto;4. che il consenso non sia stato ottenutomediante pagamento ocontropartita di alcun genere”.- La Convenzione di Strasburgo<strong>del</strong> 1996 (ora ratificata con legge 20marzo 2003 n. 77) che prevede unvero e proprio “ascolto informato”,con la specificazione dei noti criteriguida di esaustività <strong>del</strong>l’ascolto. LaConvenzione afferma infatti che al minorevanno riconosciuti una serie di diritti:a) il diritto di ricevere tutte le informazioni,ad essere consultato e adesprimere la propria opinione nelcorso <strong>del</strong>la procedura, nonché ildiritto di essere informato sullepossibili conseguenze <strong>del</strong>le aspirazionida lui manifestate e <strong>del</strong>lesue decisioni (art. 3);b) di chiedere la designazione di unrappresentante speciale nei procedimentiche lo riguardano, ogniqualvoltasussista un conflitto


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minored’interessi con i suoi genitori (art.4);c) di chiedere di essere assistito dauna <strong>per</strong>sona idonea di sua scelta,al fine di essere aiutato ad esprimerela propria opinione (art. 5);d) di chiedere, <strong>per</strong>sonalmente o <strong>per</strong>mezzo di altre <strong>per</strong>sone od organismi,la nomina di diverso rappresentantee, nei casi appropriati,di un avvocato (art. 5);e) di nominare il proprio rappresentante(art. 5).- Protocollo alla Convenzione deidiritti <strong>del</strong> fanciullo sulla vendita deibambini, la prostituzione dei bambinie la pornografia rappresentantei bambini stipulato il 6.9.2000 aNew York e ratificato in Italia con l. n.46/02, richiamato nella Carta di Noto,che prevede l’adozione di procedureche tengano conto dei particolari bisognidei bambini, in particolare “inquanto testimoni”. Articolo 8“Gli Stati parti adottano ad ognistadio <strong>del</strong>la procedura penale le misurenecessarie <strong>per</strong> proteggere i dirittie gli interessi dei bambini chesono vittime <strong>del</strong>le pratiche proscrittedal presente Protocollo, in particolare:a) Riconoscendo la vulnerabilità<strong>del</strong>le vittime ed adattando le procedurein modo da tenere debitamenteconto dei loro particolari bisogni,in particolare in quanto testimoni;b) Informando le vittime riguardoai loro diritti, al loro ruolo e allaportata <strong>del</strong>la procedura, nonchéalla programmazione e allo svolgimento<strong>del</strong>la stessa, e circa la decisionepronunciata <strong>per</strong> il loro caso;c) Permettendo che, quando gli interessi<strong>per</strong>sonali <strong>del</strong>le vittime sonostati coinvolti, le loro opinioni, i lorobisogni o le loro preoccupazionisiano presentate ed esaminate durantela procedura, in modo conformealle regole di procedura <strong>del</strong> dirittointerno”.Carta dei Diritti Fondamentali <strong>del</strong>l’UnioneEuropea di Nizza <strong>del</strong>7.12.2000Art. 24: “Diritti <strong>del</strong> bambino: Ibambini possono esprimere liberamentela propria opinione; questaviene presa in considerazione sullequestioni che li riguardano infunzione <strong>del</strong>la loro età e <strong>del</strong>la loromaturità”.- Il Regolamento CEE n. 2201/2003 <strong>del</strong> 27 novembre 2003 (cd. BruxellesII bis, relativo alla competenza,al riconoscimento ed alla esecuzione<strong>del</strong>le decisioni in materia matrimonialee di responsabilità genitoriale) applicabilein tutti i Paesi Membri dal1.3.2005. Il Regolamento Bruxelles IIbis n. 2201/2003 <strong>del</strong> 27.11.03 regola laprocedura di rimpatrio nei casi di sottrazioneinternazionale dei minori (ela sua efficacia è circoscritta a tutti ipaesi <strong>del</strong>la UE che lo hanno sottoscritto(ad eccezione <strong>del</strong>la Danimarca)al fine di garantire parità di condizionia tutti i minori; disciplina tutte ledecisioni in materia di responsabilitàgenitoriale sia quando essa è collegataad un procedimento di separazionee/o divorzio, sia quando non vi sia alcunnesso con tali procedure. Il regolamentostabilisce la esecutività automatica<strong>del</strong>le decisioni emesse dal Giudice<strong>del</strong>lo Stato di residenza abituale<strong>del</strong> minore nello Stato in cui il minoresi trova o <strong>per</strong> essere stato egli illegittimamentesottratto o <strong>per</strong>ché non èstato riportato presso il primo Stato.L’art. 23 di detto regolamento che disciplinaespressamente i motivi di nonriconoscimento <strong>del</strong>le decisioni relativealla responsabilità genitoriale, e lielenca, prevede che tali decisioni nonsiano riconosciute - testuale: “Se, salvoi casi di urgenza, la decisione è stata resasenza che il minore abbia avuto la possibilitàdi essere ascoltato, in violazione dei principifondamentali di procedura <strong>del</strong>lo Statomembro richiesto”.Inoltre all’art. 41 <strong>del</strong> Regolamento(diritto di visita) si prevede che la decisionecontenente il diritto di visita,emessa in uno Stato membro, diventaesecutiva in altro Stato membro senzache sia necessaria alcuna dichiarazionedi esecutività e senza che sia possibileopporsi al suo riconoscimento;ciò accade se la decisione è stata certificatanello Stato di origine. Orbene,il Giudice rilascia il certificato solo inalcuni casi, tra cui - testuale: “se il minoreha avuto la possibilità di essere ascoltato,salvo che l’audizione sia stata ritenutainopportuna in ragione <strong>del</strong>la sua età o <strong>del</strong>suo grado di maturità”.L’art. 42 <strong>del</strong> regolamento disciplinala procedura <strong>per</strong> il ritorno <strong>del</strong> minore;tale ritorno è ordinato con una decisioneesecutiva emessa in uno Statomembro ed è eseguibile in altro Statomembro senza che sia necessaria unadichiarazione di esecutività e senza checi si possa opporre se la decisione èstata certificata nello Stato di origine.Orbene, il Giudice di origine che haemanato la decisione rilascia tale certificatosolo se - testuale: “il minore haavuto la possibilità di essere ascoltato, salvoche l’audizione sia stata ritenuta inopportunain ragione <strong>del</strong>la sua età o <strong>del</strong> suo gradodi maturità”.Fonti normative interne all’ordinamentoitalianoL’ascolto <strong>del</strong> minore affonda le sueradici nei principi costituzionali espressinell’art. 2 <strong>del</strong>la Costituzione (valore<strong>del</strong> primato <strong>del</strong>la dignità <strong>del</strong>la <strong>per</strong>sona)ed in quelli in tema di relazioni familiarie tutela <strong>del</strong>la filiazione (art. 29e 30 <strong>del</strong>la Costituzione).In relazione al codice civile, il fondamento<strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> bambino allacomunicazione e all’ascolto è comunementerinvenuto nell’art 147 c.c.,che ai doveri tradizionali a carico deigenitori di mantenimento, istruzionee accadimento, ha aggiunto il doveredi “tenere conto <strong>del</strong>l’inclinazione naturalee <strong>del</strong>le aspirazioni dei figli”.Nell’art. 145 comma 1 cc nei casi didisaccordo tra i coniugi si prevede disentire le opinioni dei figli ultra-sedicenni;nell’art. 250 comma 4 cc si preve<strong>del</strong>’ascolto <strong>del</strong> minore nei casi di riconoscimento);e nell’art. 316 comma5 cc ascolto <strong>del</strong> minore maggiore diquattordici anni <strong>per</strong> i casi di contrastotra i genitori nell’esercizio <strong>del</strong>la potestà.Nel processo civile l’ordinamento inalcuni casi non solo esige l’ascolto <strong>del</strong>minore, ma considera vincolante la volontà<strong>del</strong> minore: il riconoscimento <strong>del</strong>figlio sedicenne non può avvenire senzail suo consenso (art. 250 c.c.); l’inserimento<strong>del</strong> figlio naturale nella famiglialegittima non può avvenire senzail consenso dei figli legittimi che abbianocompiuto i sedici anni (art. 252c.c.).In vari momenti <strong>del</strong>la procedura diadozione la volontà <strong>del</strong> minore quattordicenneè considerata decisiva, particolarmentein conseguenza <strong>del</strong>le mo-77


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minore78difiche apportate dalla legge n. 149 <strong>del</strong>2001 alla legge n. 184 <strong>del</strong> 1983 (“diritto<strong>del</strong> minore ad una famiglia”).In diversi punti novellati <strong>del</strong>la leggen. 184/1983 si prevede che il minoreche abbia compiuto i dodici anni o dietà inferiore, se abbia capacità di discernimentosufficiente, debba essereascoltato, (in particolare, gli artt. 7 e25 prevedono che il minore che abbiacompiuto i quattordici anni è chiamatoad esprimere il suo consenso all’adozione,mentre i figli dei coniugi adottantidevono essere sentiti se abbianocompiuto i quattordici anni). Analogaprevisione relativa all’ascolto <strong>del</strong> minoreadottato è contenuta nell’art. 35<strong>del</strong>la legge in tema di adozione internazionale.In altri casi, invece, è previsto soloche il minore sia obbligatoriamentesentito se ha raggiunto una certa età:dodici anni <strong>per</strong> i vari momenti <strong>del</strong>laprocedura di adozione ed in quella diaffidamento familiare, anche di età inferioreove abbia sufficiente capacitàdi discernimento (art. 10 co. 5) nonché,secondo la norma di chiusura dicui all’art. 45, quando l’ascolto non alteriil suo equilibrio psico - emotivo.Nel 1987, con la novella <strong>del</strong>la leggen. 74 sul divorzio, all’art. 4 comma 8si attribuisce al presidente <strong>del</strong> Tribunaleil potere di sentire i figli minori“qualora” lo ritenga strettamente necessarioanche in considerazione <strong>del</strong>laloro età.Nella procedura giudiziale relativaalla tutela, è previsto l’ascolto <strong>del</strong>minore che abbia compiuto gli anni10 in ordine al luogo in cui deve essereallevato o avviato agli studi ed allavoro (art. 371 cc).Il minore che abbia compiuto gli anni16 dev’essere sentito sulla nomina<strong>del</strong> tutore (art. 348 co. 3° c.c.); se èpossibile deve intervenire nella formazione<strong>del</strong>l’inventario (art. 363 co. 1°c.c.) o dev’essere invitato ad esaminareil conto finale e presentare le sueosservazioni (art. 386 comma 1° c.c.).Tale disciplina deve essere <strong>per</strong>altroriletta alla luce <strong>del</strong>la previsione di cuiall’art. 12 <strong>del</strong>la Convenzione di NewYork, che impone l’ascolto <strong>del</strong> minorecapace di discernimento in ogni proceduragiudiziaria o amministrativa chelo riguarda e dunque anche nel procedimentodi tutela.Pertanto, l’ascolto <strong>del</strong> minore, direttamenteda parte <strong>del</strong> giudice tutelareo <strong>del</strong>egato ai servizi, deve ritenersidivenuto obbligatorio in tuttii casi in cui debbano essere compiutiatti di disposizione sul patrimonio<strong>del</strong> minore, o si debbano assumereprovvedimenti che incidano sulla sfera<strong>per</strong>sonale <strong>del</strong> minore.Nei procedimenti camerali davantial Tribunale <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nni, la diffusione<strong>del</strong> principio <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong>minore è avvenuto in via interpretativa,a seguito <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la CorteCostituzionale n. 1/2002, la quale valorizzala portata integratrice <strong>del</strong>l’art.12 Convenzione di New York e, conuna sentenza interpretativa di rigetto,ha ritenuto infondata la questione dilegittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 336uc c.c., sull’erronea premessa interpretativache nei procedimenti cameraliconcernenti la potestà dei genitori,non sia prevista l’audizione <strong>del</strong> minoreultradodicenne e, se opportuno,quello di età inferiore.Argomenta dunque la Corte che, aisensi <strong>del</strong>l’art. 12 comma 2, si deve darein particolare al fanciullo la possibilitàdi essere ascoltato in ogniprocedura giudiziaria o amministrativache lo concerne, sia direttamente,sia tramite un rappresentanteo un organo appropriato, inmaniera compatibile con le regoledi procedura <strong>del</strong>la legislazione nazionale.Tale prescrizione, ormai entrata nell’ordinamento,è idonea ad integrare -ove necessario - la disciplina <strong>del</strong>l’art.336, secondo comma, cod. civ., nel sensodi configurare il minore come “parte”<strong>del</strong> procedimento, con la necessità<strong>del</strong> contraddittorio nei suoi confronti,se <strong>del</strong> caso previa nomina di un curatorespeciale.Rilevante il richiamo alla recente leggen. 149 <strong>del</strong> 2001, dalla quale si evincel’attribuzione al minore (nonché aigenitori) <strong>del</strong>la qualità di parte, con tuttele conseguenti implicazioni.Nei casi di separazione <strong>per</strong>sonaledei genitori, sia essa consensuale chegiudiziale o di modifica <strong>del</strong>le condizionidi separazione, il tema <strong>del</strong>l’audizione<strong>del</strong> minore era, fino a poco tempofa, quasi inesistente.Di recente, invece, la legge 8 febbraio2006 n. 54, meglio nota comelegge sull’affido condiviso, con l’introduzione<strong>del</strong>l’art. 155 sexies nel c.c.ha di fatto elevato a regola l’audizione<strong>del</strong> minore nei procedimenti separazione.La norma prevede, infatti, che “ilgiudice dispone l’audizione <strong>del</strong> minoreche abbia compiuto i dodicianni e anche di età inferiore ove capacedi discernimento”.Il legislatore utilizza il termine ‘audizione’,piuttosto che ‘ascolto’, al fine di sottolinearnel’aspetto tecnico - processuale.L’obbligatorietà <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minoreultradodicenne, o di età inferioreche abbia sufficiente capacità di discernimentoscaturisce, in adeguamentoai principi stabiliti dalle Convenzioniinternazionali, dall’uso <strong>del</strong>l’indicativo‘dispone’.Si è detto tuttavia che l’intera normativava interpretata alla luce <strong>del</strong>principio <strong>del</strong> ‘su<strong>per</strong>iore interesse <strong>del</strong>minore’.Ciò fa propendere <strong>per</strong> la tesi secondocui il giudice può evitare di disporrel’ascolto <strong>del</strong> minore, quando lo ritengacontrario al suo interesse.Il termine audizione richiama l’ideadi un atto processuale ben preciso, incui il minore si presenta al giudice ilquale lo interroga liberamente, se è ilcaso prende nota di ciò che egli spontaneamenteafferma e trae <strong>del</strong>le conclusionida questa audizione.Ma in realtà se la norma è diretta aconformare la normativa interna aquella internazionale, più che di audizione<strong>del</strong> minore deve parlarsi di ‘ascolto’,inteso in senso ampio come attenzionealle esigenze <strong>del</strong> minore, alle sueidee, ai suoi desiderata ed all’interessepartecipativo che questi ha alla vicendadei genitori.Considerando, sotto il profilo <strong>del</strong>lainterpretazione letterale, l’uso <strong>del</strong> termine‘dispone’ anziché ‘può disporre’,e sotto il profilo <strong>del</strong>la individuazione<strong>del</strong>la necessità di adeguarsi alle convenzioniinternazionali, che configuranol’ascolto come diritto <strong>del</strong> minore,deve ritenersi che la legge abbia resoobbligatoria non la semplice “audizione”ma l’ascolto <strong>del</strong> minore.Sembra <strong>per</strong>altro rimessa alla discrezionalità<strong>del</strong> giudice la modalità <strong>del</strong>l’ascolto,ovvero se come audizione diretta,diretta con ausiliario, o indiretta,sempre al fine di consentire al minoredi esprimere appieno i propri bisogni.Inoltre, la norma pare collocare cro-


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorenologicamente l’ascolto <strong>del</strong> minore inun momento antecedente la emissionedei provvedimenti provvisori (“prima<strong>del</strong>l’emanazione, anche in via provvisoria,dei provvedimenti di cui all’art.155 c.c”).L’ascolto <strong>del</strong> minore dovrà essere dispostounicamente nei procedimenticontenziosi (separazione, divorzio, interruzioneconflittuale di convivenzamore uxorio); nel caso di procedimenticonsensuali, l’ascolto potrà essere dispostosoltanto laddove particolari circostanze<strong>del</strong> caso lo rendano opportuno.In ogni caso, l’ascolto <strong>del</strong> minore potràessere disposto solo nei casi in cuidebbano essere presi provvedimentiche riguardino l’affidamento, le modalitàdi visita e tutte le decisioni relativeai figli, eccettuate le ipotesi in cuila vertenza riguardi esclusivamente gliaspetti economici.Tutti gli articoli <strong>del</strong>la Convenzionedi Strasburgo rinviano alla nozione didiscernimento prevista dal diritto internodi ciascuno Stato firmatario.Ulteriore e più recente, fonte normativaè l’iniziativa <strong>del</strong> Consiglio d’Europain materia di protezione e promozionedei diritti dei minori rappresentatedalle “<strong>Linee</strong> guida <strong>per</strong>una giustizia a misura di minore”adottata dal Comitato dei Ministriil 17 novembre 2010.Tali linee guida mirano a sosteneregli stati membri nel processo di adeguamentodei loro sistemi giudiziari aidiritti, agli interessi ed alle esigenzespecifiche dei minori. Nel corso <strong>del</strong>procedimento si prevede la protezione<strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> minore ad essere rappresentato,ad essere ascoltato e adesprimere le proprie opinioni.Recentissimo riferimento normativoall’ascolto quale “diritto” <strong>del</strong> figlio lotroviamo nel testo unificato <strong>del</strong>le “Disposizioniin materia di riconoscimentodei figli naturali”, approvatodalla Camera dei Deputati nella seduta<strong>del</strong> 30 giugno 2011, ove all’art. 6 silegge:“Dopo l’articolo 315 <strong>del</strong> codice civilecome sostituito dal comma 5 <strong>del</strong> presentearticolo, è inserito il seguente.Art. 315 bis (Diritti e doveri <strong>del</strong> figlio).“...il figlio minore che abbia compiutogli anni dodici, e anche di etàinferiore ove capace di discernimento,ha diritto di essere ascoltatoin tutte le questioni e le procedureche lo riguardano”.La capacità di discernimento<strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori <strong>del</strong> dirittoNon potendo, nel caso <strong>del</strong>l’ordinamentoitaliano, ricorrere a definizionigià presenti nel diritto interno, e occorrendoal tempo stesso dare esecuzioneai dettami <strong>del</strong>le Convenzioni internazionalisu questo punto, diventa necessario<strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori preposti allatutela dei minori interrogarsi sul significatoda attribuire al termine “capacitàdi discernimento”.Naturalmente non può non riconoscersicome l’immediata applicabilità<strong>del</strong>le norme che prevedono l’audizione<strong>del</strong> minore richieda preliminarmentela corretta definizione <strong>del</strong>le categoriein esse richiamate, prima fra tuttela capacità di discernimento <strong>del</strong> minore.Detta categoria è ancora in definizionenel nostro ordinamento sebbeneil suo utilizzo fosse stato introdottoin ambito penale dal codice Zanar<strong>del</strong>liall’art. 54, con limite di età inferiore<strong>per</strong> l’imputabilità minorile, terminepoi sostituito dal Codice Rocco,con il concetto di capacità d’intenderee volere, tradotto dagli interpretinella categoria di “maturità <strong>del</strong> minore”.In via generale si considera acquisitadopo i dodici anni ma non è certoescluso che minori ben più piccoli, anchedi sei-otto anni, possano rappresentarevalidamente la propria idea rispettoal loro mondo affettivo ed al genitorecon il quale preferiscono starepiù vicini.La categoria è complessa è certoporrà agli interpreti le stesse difficoltàin termini di implementazione uniformegià sollevate con il concetto di maturità<strong>del</strong> minore, categoria sulla configurazione<strong>del</strong>la quale gli es<strong>per</strong>ti hannoespresso disagio <strong>per</strong>ché obbliga arestringere in categorie giuridiche ciòche, <strong>per</strong> sua natura, non ha confini prestabiliti.Inoltre mentre il concetto di maturitàviene correlato alla capacità <strong>del</strong>minore di comprendere il significatoanche morale dei propri atti <strong>del</strong>ittuosied autodeterminarsi , il concetto didiscernimento dovrà essere ancoratoai vissuti e bisogni affettivi ed emotivi<strong>del</strong> minore ed alla sua capacità di comprenderlie rappresentarli.Proprio in funzione di tale svolta decisivanella considerazione <strong>del</strong> minoresi pone l’accento sulla necessità di riferirsialla capacità di discernimento<strong>del</strong> bambino tanto nell’ascoltarlo quantonel tener conto <strong>del</strong>le sue opinioni edei suoi desideri, avendo come parametri- ai fini <strong>del</strong>la partecipazione <strong>del</strong>minore alle decisioni che lo riguardano- la sua età e maturità.A differenza di quanto sostenuto nell’ambitodegli studi di matrice psicologica,la nozione di capacità di discernimentoargomentata dai giuristi vi fa rientraresia la capacità <strong>del</strong> minore dicomprendere ciò che è utile <strong>per</strong> luisia la capacità di o<strong>per</strong>are <strong>del</strong>le scelteautonome senza subire l’influenza<strong>del</strong>la volontà di altri soggetti.La Convenzione di New York sui diritti<strong>del</strong> fanciullo (20 Novembre 1989,ratificata in Italia con Legge 27 maggio1991, n. 176), nell’art. 12, recepisceil principio generale <strong>del</strong>la necessitàdi tenere conto <strong>del</strong>l’opinione <strong>del</strong>minore capace di discernimento daquesti espressa in ogni procedimentogiudiziario che lo riguarda.Il principio è ribadito nella ConvenzioneEuropea sull’esercizio dei dirittidei fanciulli (Strasburgo, 25gennaio 1996), ratificata in Italia conLegge 20 Marzo 2003, n. 77: art. 3: “neiprocedimenti che lo riguardano dinnanzia un’autorità giudiziaria, alminore che è considerato dal dirittointerno come avente capacità didiscernimento vengono riconosciutii seguenti diritti, di cui egli stessopuò chiedere di beneficiare: a. Riceveretutte le informazioni <strong>per</strong>tinenti;b. Essere consultato ed esprimerela propria opinione; c. Essereinformato sulle possibili conseguenze<strong>del</strong>le aspirazioni da lui manifestatee <strong>del</strong>le possibili conseguenzedi ogni decisione”.Quale livello di competenza?a) livello di competenza <strong>del</strong>le funzionipsichiche <strong>del</strong>l’Io e <strong>del</strong>le disponibilità-capacitàcognitive, emotive e relazionalicorrelate all’età, alla scolarità,al contesto familiare e sociale;b) livello di competenza legato alla disponibilità-capacità<strong>del</strong> minore didifferenziare gli elementi essenzialidei dati di realtà da costruzioni prevalentementefantastiche;79


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorec) organizzazione di <strong>per</strong>sonalità, <strong>del</strong>lecondizioni psicologiche e/o psicopatologiche,con particolare attenzioneal livello di suggestionabilitàe alla presenza di significativi sensidi colpa;d) patrimonio espressivo verbale e nonverbale;e) sussistenza di eventuali evidenzecliniche di disagio e di malesserepsicologico eventualmente correlabilecon i fatti <strong>per</strong> cui si procede.OrientamentogiurisprudenzialeEsaminiamo i più rilevanti indirizzigiurisprudenziali nazionali di legittimitàed internazionali.La Corte Costituzionale nella sentenzan. 1 <strong>del</strong> 30 gennaio 2002 avevaaffermato che l’art. 12 <strong>del</strong>la Convenzionedi New York sui Diritti <strong>del</strong> Fanciulloè idoneo ad integrare la disciplina<strong>del</strong>l’art. 336 cc secondo comma nelsenso di individuare il minore comeparte sostanziale <strong>del</strong> procedimento.Un ampio riconoscimento al dirittoall’ascolto <strong>del</strong> minore è stato successivamentesancito dalla Cassazione,Sezioni Unite, con la sentenza n.22238/09 depositata il 21.10.09, cheha affermato l’obbligatorietà <strong>del</strong>l’audizionedei figli minori nel procedimentodi modifica <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong>la separazioneriguardante il loro affidamento,salvo che tale ascolto possa esserein contrasto con i suoi interessifondamentali e dovendosi motivare l’eventualeassenza di discernimento deiminori che possa giustificarne l’omessoascolto.Dovendosi qualificare parti in sensosostanziale, i minori sono portatoridi interessi contrapposti o diversi daquelli dei genitori: costituisce, quindi,violazione <strong>del</strong>l’art. 6 <strong>del</strong>la Convenzionedi Strasburgo e <strong>del</strong>l’art. 155 sexiesc.c., il mancato ascolto dei minori oggettodi causa.La Corte di Cassazione ribadisce lasua obbligatorietà, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6<strong>del</strong>la Convenzione di Strasburgo, neiprocedimenti aventi ad oggetto l’affidamento<strong>del</strong> minore, salvo che nonpossa arrecargli danno e dovendosimotivare sul suo difetto di discernimentoche possa giustificare l’omessoascolto.All’ingiustificato omesso ascolto <strong>del</strong>80minore, la Cassazione ha dunque fattoconseguire l’annullamento <strong>del</strong> provvedimento,con rinvio al giudice a quo.Ormai è ius receptum il principio<strong>del</strong>l’obbligatorietà <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minore,salva la valutazione relativa allasussistenza di un possibile pregiudizioal suo equilibrio psico - fisico, nei procedimentiin materia di adozione e affidamento,laddove vi è un’espressaprevisione normativa di tale obbligo.La Cassazione ha <strong>per</strong>altro ritenutoche l’omesso ascolto <strong>del</strong> minore, in violazionedei principi portati dalle convenzioniinternazionali, integri una violazionedei principi <strong>del</strong> giusto processoe <strong>del</strong> contraddittorio.Cassazione Civile Sezione Prima<strong>del</strong> 26.3.2010 n. 7282: “l’audizione<strong>del</strong> minore non rappresenta una testimonianzao un altro atto istruttoriorivolto ad acquisire una risultanzafavorevole all’una o all’altrasoluzione, bensì un momentoformale <strong>del</strong> procedimento deputatoa raccogliere le opinioni ed i bisognirappresentati dal minore in meritoalla vicenda in cui è coinvolto,deve svolgersi in modo tale da garantirel’esercizio effettivo <strong>del</strong> diritto<strong>del</strong> minore di esprimere liberamentela propria opinione, e quindicon tutte le cautele e le modalitàatte ad evitare interferenze, turbamentie condizionamenti, ivi compresala facoltà di vietare l’interlocuzionecon i genitori e/o con i difensori,nonchè di sentire il minoreda solo, o ancora quella di <strong>del</strong>egarel’audizione ad un organo piùappropriato e professionalmente piùattrezzato”.Cassazione Civile Sezione Prima<strong>del</strong> 14.6.2010 n. 14216: “Nel provvedimentodi adozione incombe soloal giudice di primo grado l’obbligodi ascoltare il minore, e non ancheal giudice di Appello, tenuto solo asentire il P.M. e le parti, nonchè adeffettuare ogni opportuno accertamento...”.Nella sentenza emessa dalla CassazioneCivile Sezione Prima <strong>del</strong>l’11agosto 2011 n. 17201, si sancisce lanecessità <strong>del</strong>l’audizione <strong>del</strong> minore neiprocedimenti in tema di sottrazione internazionale(mancato rientro nella residenzaabituale): “La volontà <strong>del</strong> minoredi opporsi al rientro non indicauna condizione <strong>per</strong> sè preclusivaalla emanazione <strong>del</strong>l’ordine dirimpatrio quando esso provenga daun minore che non abbia ancoraraggiunto l’età ed il grado di maturitàtali da giustificare il rispetto<strong>del</strong>la sua opinione; in tal caso l’ascolto<strong>del</strong> minore, avente capacitàdi discernimento, ha rilevanza cognitivain quanto l’esito di quel colloquiopuò consentire al Giudice divalutare direttamente o meno il fondatorischio <strong>per</strong> il minore di essereesposto <strong>per</strong> il suo ritorno a <strong>per</strong>icolopsichico o comunque di trovarsiin una situazione intollerabile”. Siconferma in tal modo un principio giàespresso con la sentenza n. 16753 <strong>del</strong>27.7.2007 emessa sempre dalla PrimaSezione Civile <strong>del</strong>la Corte di Cassazione.La sentenza è rilevante anche <strong>per</strong>chèl’opinione <strong>del</strong> minore non è consideratavincolante <strong>per</strong> decidere: “...fermorestando che alla opinione e-spressa dal minore, contraria alrimpatrio, può attribuirsi efficacianon di clausola esclusiva <strong>del</strong> rigetto<strong>del</strong>l’istanza, bensì di elementocorroborante il convincimento <strong>del</strong>Giudice sulla sussistenza <strong>del</strong> pregiudizio,quale causa autonoma sufficientedi deroga al principio generale<strong>del</strong> suo rientro immediato”.Il principio era già stato espresso inuna precedente decisione <strong>del</strong>la PrimaSezione Civile <strong>del</strong>la Corte di Cassazione<strong>del</strong> 18.3.2006 n. 6081.Giurisprudenza Corte EuropeaDiritti <strong>del</strong>l’UomoSentenza Levin c. Svezia - ricorson. 35141/06 - Quinta Sezione 15 marzo2012: “È conforme all’interesse <strong>del</strong>minore la decisione <strong>del</strong>le autorità nazionalidi limitare il diritto di visita <strong>del</strong>lostesso con il genitore dal quale si siaallontanato, se il minore abbia espressola propria volontà di non incontrarlofrequentemente. Tale volontà, indipendentementedall’età (nel caso dispecie i minori avevano nove e setteanni) può essere indagata anche mediantela interpretazione degli agiti <strong>del</strong>bambino, e <strong>del</strong> suo stato d’animo chepalesi segnali di ansietà, svogliatezzae insofferenza nell’incontrare il genitore.Sentenza Plaza c. Polonia - ricorson. 18830/07 Quarta Sezione - 25gennaio 2011: “Le decisioni in materia


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoredi affidamento di figli minori, nei procedimentiad alto grado di conflittualitàtra i coniugi, devono essere orientatedal criterio <strong>del</strong> preminente interesse<strong>del</strong> minore e particolare riguardodeve essere prestato alla situazionepsicologica <strong>del</strong> bambino, prendendoin considerazione anche la sua volontà.Sentenza Eski c. Austria, ricorson. 21949/03 Prima Sezione - 25 gennaio2007: nei procedimenti di adottabilitàl’opinione espressa dal minoredeve essere tenuta in considerazionespecie se, alla luce di tutto il procedimentoe dei fattori antecedenti lo stesso,ciò corrisponda al suo su<strong>per</strong>iore epreminente interesse.Interessante è anche la sentenzaDeticek c. Sgueglia, emessa dalla Cortedi Giustizia Europa - Terza Sezioneil 28 dicembre 2009: nei procedimenticoncernenti l’esercizio <strong>del</strong>la responsabilitàgenitoriale, ai sensi <strong>del</strong> regolamentodi Bruxelles n. 2201/2003, le decisionidevono essere assunte nel rispettodei diritti fondamentali <strong>del</strong> bambinocome tutelati dall’art. 24 <strong>del</strong>laCorte di Nizza. In particolare devonoessere presi in considerazione i suoibisogni (Nel procedimento il minoreaveva espresso il desiderio di restarecon la mamma, e nel paese stranierodove era stato portato dalla stessa enel quale si era <strong>per</strong>fettamente integrato).Problematiche processualiCi si è interrogati sulle conseguenzeprocessuali relative all’omessoascolto <strong>del</strong> minore.Si ritiene che l’omesso ascolto <strong>del</strong>minore non dovrebbe determinare lanullità dei provvedimenti provvisori, oquantomeno non è prevista alcuna sanzionedi nullità <strong>per</strong> l’inosservanza diquesta norma: tuttavia è pur vero chel’adeguatezza dei provvedimenti provvisoripuò oggi essere discussa in sededi reclamo alla Corte d’Appello eche l’omesso ascolto <strong>del</strong> minore può aquesto punto diventare motivo di reclamoove la parte alleghi che mancandoquesto elemento di cognizionee di valutazione, il giudice non abbiaben calibrato il provvedimento di affidamento.Non pare invece che l’omesso ascolto<strong>del</strong> minore rappresenti una violazione<strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio,che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 354 cpc, determinila rimessione <strong>del</strong> procedimentoal primo giudice.È invero un principio pacifico in giurisprudenzache il minore è rappresentatoin giudizio e tutelato nei suoiinteressi e diritti attraverso la nomina,ai sensi <strong>del</strong>l’art. 78 cpc, <strong>del</strong> curatorespeciale (che trova conforto normativonei principi generali sia <strong>del</strong>la Convenzionedi New York che <strong>del</strong>la Convenzioneeuropea di Strasburgo), qualorala sua posizione sia potenzialmenteconfliggente con quella dei suoi genitorie rappresentati legali.Ne discende che la mancata nomina<strong>del</strong> curatore speciale al minore, laddoveve ne siano i presupposti, determinala nullità assoluta <strong>del</strong>l’intero giudiziodi merito (insanabile e rilevabile,anche d’ufficio, in ogni stato e gradodi esso), conseguente al vizio di costituzione<strong>del</strong> rapporto processuale ealla violazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorio(cfr.da ultimo Cass. civ.,sez. I, 04 maggio 2009, n. 10228).Non pare invece che analoga sanzioneprocessuale possa conseguire all’omessoascolto <strong>del</strong> minore, che invecesi può tradurre in una valutazione incompletao in un errore <strong>del</strong>la decisione.Al di là <strong>del</strong>la considerazione <strong>per</strong> cui,nei procedimenti di volontaria giurisdizioneil minore è parte eventuale,potendo in caso di assenza di conflittoessere rappresentato dal genitore,l’ascolto <strong>del</strong> minore non è uno strumentodi integrazione <strong>del</strong> contraddittorio,valendo a tale scopo lo strumento<strong>del</strong>la nomina <strong>del</strong> curatore speciale - difensore<strong>del</strong> minore.Il mancato ascolto potrà riverberarsinella valutazione <strong>del</strong> merito <strong>del</strong>provvedimento, <strong>per</strong> cui la decisione <strong>del</strong>giudice che non abbia raccolto il puntodi vista <strong>del</strong> minore apparirà verosimilmentelacunosa.Ne consegue che il giudice <strong>del</strong> reclamopotrà integrare l’istruttoria procedendoall’ascolto o disponendo l’ascolto<strong>del</strong> minore.È indubbio che l’ascolto potrà avvenirein forma diretta, anche con l’ausiliodi un es<strong>per</strong>to, o in forma indiretta,mediante CTU o da parte di uno psicologo<strong>del</strong> servizio pubblico (consultoriofamiliare, servizio di neuropsichiatriainfantile).Tutte le modalità di ascolto, che consentanoal minore di far sentire la propriavoce e di esprimere i suoi bisogni,vanno considerate equivalenti, al finedi ritenere adempiuta la prescrizionenormativa.Quali implicazioni sul piano processualepone l’ascolto <strong>del</strong> minoreinteso quale esercizio di un diritto<strong>del</strong> minore stesso?Quando l’ascolto risponde effettivamentealla necessità di rendere effettivoil diritto <strong>del</strong> minore ad esprimereliberamente le proprie opinioni (nonchèad essere informato sulla natura<strong>del</strong> procedimento che lo vede coinvoltoo sulle possibili conseguenze <strong>del</strong>ledecisioni che possono essere assuntesul piano processuale) diventa rilevanteipotizzare possibili cause di violazione<strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contraddittorioin quei procedimenti - quali quellidi separazione e divorzio dei genitori-in cui il minore non è rappresentatoin giudizio da un curatore speciale e sipuò ipotizzare un contrasto tra la suaposizione e quella dei suoi genitori(suoi rappresentanti ex lege).Diventa altresì rilevante individuaremodalità adeguate affinchè l’ascolto<strong>del</strong> minore costituisca <strong>per</strong> questo ultimouna effettiva opportunità di esprimerei propri bisogni e desideri.L’ascolto costituisce “qualcosa di distintodalla attività di raccolta degli elementidi fatto che confortano, o meno,le assunzioni di fatto nelle quali le partifondano le proprie domande”. L’ascoltonon è un mezzo istruttorio, bensìrealizza il diritto <strong>del</strong> minore a far sentirela propria voce, a conoscere il giudiceche deciderà qualcosa che lo riguarderà;consente inoltre al giudicedi conoscere il destinatario <strong>del</strong>le suedecisioni e di modulare tali decisionitenendo conto <strong>del</strong>le opinioni <strong>del</strong> minore.In assenza di norme processualiche regolamentano un momento cosìdeterminante <strong>per</strong> la vita <strong>del</strong> minore, edei suoi genitori, ed al fine di porrecompiute specificazioni nella correttaattuazione <strong>del</strong> diritto all’ascolto sonostati elaborati protocolli che hanno vistola collaborazione di professionisti,magistrati ed es<strong>per</strong>ti <strong>del</strong> settore.81


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreLE MODALITÀ DELL’ASCOLTODEL MINORE FISSATENEI PROTOCOLLIIN MATERIA CIVILE82Maggiori dettagli e compiute specificazionisulla corretta attuazione <strong>del</strong>diritto suddetto sono poi previste daiprotocolli sull’ascolto <strong>del</strong> minoreelaborati con la collaborazione diprofessionisti ed es<strong>per</strong>ti nel settore.Essi, pur senza assumere alcunavalenza precettiva, codificano prassivirtuose, <strong>per</strong> far sì che l’audizione nelprocesso costituisca <strong>per</strong> il minore u-n’effettiva opportunità di esprimerepropri bisogni e desideri.A tale scopo è necessario che si procedaall’ascolto con modalità adeguatee rispettose <strong>del</strong>la sua sensibilità, nelrispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la minima offensività.La procedura <strong>del</strong>l’ascolto pone infattiin inevitabile contrapposizione dauna parte la tutela <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> minore,dall’altra l’obbligo <strong>del</strong> Tribunaledi espletare il procedimento civile openale.Ascoltare il minore significa, invece,<strong>per</strong>mettergli di leggere dentro se stessoe cercare di capire, magari attraversola collaborazione di <strong>per</strong>sonalespecialistico, quelle che sono le sueaspirazioni, i suoi desideri, ma anchele sue paure e i suoi bisogni.Tutto ciò che il minore esprime vadecodificato, depurato: è necessariomettere in atto una strategia in funzione<strong>del</strong>la sua età, <strong>del</strong>la sua vulnerabilitàe <strong>del</strong> suo contesto quotidiano efamiliare.Nell’ascolto è necessario prestaremolta attenzione al linguaggio utilizzatodal minore, ai suoi messaggi nascosti.È fondamentale allentare le sue resistenze,cercare di far emergere le suepaure, i suoi vissuti, prestando moltaattenzione all’ambiente familiare chelo riguarda.L’ambito in cui sono stati elaborati iprotocolli, in campo civilistico e all’indomani<strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la leggen. 54/06, è quello <strong>del</strong> procedimentodi separazione/o divorzio dei coniugie <strong>del</strong> procedimento dinanzi il Tribunale<strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nni. Frequentementela parte afferente l’ascolto <strong>del</strong>ampio protocollo relativo al giudizio civileo a quello <strong>del</strong> procedimento di famiglia.Criteri individuati nella predisposizionedei protocolliI criteri ai quali si è fatto riferimentonella stesura dei singoli protocolli<strong>del</strong>le diverse sedi di Autorità Giudiziaria,sono i seguenti:• Tipologia dei procedimenti nei qualiè obbligatoria l’audizione• Audizione <strong>del</strong> minore dodicenneed infradodicenne• Soggetti <strong>del</strong>l’audizione (Giudice,ausiliario, consulente, giudice onorario)• Tempi, modalità e luogo <strong>del</strong>l’audizione• Presenza <strong>del</strong>le parti, difensori e curatorespeciale• Diritto all’informazione <strong>del</strong> minore• Verbalizzazione• Ascolto <strong>del</strong> minore in sede di CTU• Esclusione <strong>del</strong>l’audizione• Doveri degli avvocati dei genitoriIl protocollo di Milano disciplinal’ascolto <strong>del</strong> minore nei procedimenticontenziosi, con riferimento alle solequestioni relative all’affidamento e dirittodi visita e le decisioni che riguardanoi figli; prevede che l’ascolto <strong>del</strong>minore sia effettuato <strong>per</strong> il minore infra- dodicenne mediante o un es<strong>per</strong>too una ctu, anche <strong>per</strong> la valutazione<strong>del</strong>la capacità di discernimento; è svoltoin un locale idoneo a porte chiuse efuori dall’orario scolastico; con verbalizzazionesommaria e in assenza <strong>del</strong>leparti e dei loro difensori; con il curatoreed l’eventuale presenza dei genitoriove richiesta dal minore; fattasalva possibilità di sottoporre preventivamentetemi ed argomenti al giudice;sono altresì disciplinati i doveri diinformazione <strong>del</strong> minore; i doveri diinformazione <strong>del</strong> minore sui motivi <strong>del</strong>suo coinvolgimento e dei possibili esiti<strong>del</strong> procedimento,precisando che taliesiti non necessariamente sarannoconformi a quanto essi esprimerà.L’avvocato dei genitori non dovràavere contatti con il minore e dovrà invitarei suoi assistiti ad un atteggiamentoresponsabile nei confronti <strong>del</strong>minore. Qualora si proceda ad unascolto in sede di CTU, è auspicabileche detto incombente avvenga senzala presenza <strong>del</strong>le parti o difensori e potràessere richiesto che venga videoregistrato.Prima <strong>del</strong>la audizione i consulentidi parte potranno sottoporre alCTU i temi e gli argomenti sui quali ritengonoopportuno sentire il minore.Il protocollo di Roma, relativo alprocedimento dinanzi il T.M., preve<strong>del</strong>’eccezionalità <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minoreinfra - dodicenne, salvo che non ci siaaccordo in tal senso e previa eventualevalutazione sulla capacità di discernimentoda parte <strong>del</strong> servizio territoriale;la predisposizione di un ambiente attrezzatocon specchio uni-direzionale;il suo svolgimento in forma direttadavanti al giudice, il diritto dei difensori<strong>del</strong>le parti ad essere presenti senzaintervenire direttamente e comunquedi proporre al giudice dei temi dasottoporre prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>l’atto;la previsione <strong>del</strong> dovere di informazione<strong>del</strong> minore, la verbalizzazione integralee fe<strong>del</strong>e <strong>del</strong>l’audizione, possibilmentevideo o audio-registrata, riportandoanche le manifestazioni nonverbali <strong>del</strong> minore.Il protocollo di Venezia è inseritonel protocollo generale <strong>per</strong> le udienzecivili in tema di separazione e di divorzioed è previsto solo nei procedimenticontenziosi e non consensuali;- sia i legali che i genitori potrannoesporre le ragioni <strong>per</strong> cui consideranol’ascolto contrario all’interesse<strong>del</strong> minore nonché offrire argomentisui quali ritengano opportunauna risposta <strong>del</strong> minore;- si prevede la fascia pomeridiana <strong>per</strong>la udienza d’audizione ed il luogoove essa debba avvenire (identificatopresso l’Istituto “Santa Maria<strong>del</strong>la Pietà) in alternativa all’aula<strong>del</strong> tribunale;- la verbalizzazione <strong>del</strong>le dichiarazionisarà integrale (anche nel linguaggioe nelle forme espressivenonché nel linguaggio non verbale)ed assunta alla eventuale presenzadi un ausiliario <strong>del</strong> giudice e<strong>del</strong> curatore speciale <strong>del</strong> minore,se nominato, ma non dei difensori


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoredei genitori né di questi ultimi (chepotranno prendere poi visione deiverbali).Al minore verranno preventivamentefornite informazioni sul motivo e suipossibili esiti <strong>del</strong> procedimento.Il protocollo di Salerno (<strong>per</strong> i Tribunalidi Salerno, Vallo <strong>del</strong>la Lucania,Sala Consilina) all’interno di un protocollo<strong>per</strong> i procedimenti minorili e difamiglia, prevede l’ascolto <strong>del</strong> minoreunicamente nei procedimenti contenziosie nei casi in cui debbano essereassunti provvedimenti che riguardanol’affidamento e le modalità di frequentazione;il minore infradodicenne potràessere ascoltato alla presenza di unausiliario o all’interno di una CTU <strong>per</strong>valutare la capacità di discernimento;l’audizione avverrà ad udienza fissa edorario prestabilito, in ambiente adeguatoe a porte chiuse; avverrà allapresenza di un ausiliario da parte <strong>del</strong>Giudice e, dinanzi al T.M., potrà essere<strong>del</strong>egata ad un giudice onorario cheriferirà al Giudice relatore; vi sarà verbalizzazione<strong>del</strong>le dichiarazioni, anchein forma sommaria non è prevista lapresenza dei genitori e dei difensori, iquali prima <strong>del</strong>l’audizione potrannosottoporre al Giudice i temi e gli argomentisui quali ritengono opportunosentire il minore mentre, se nominato,è prevista la presenza <strong>del</strong> curatore speciale.È previsto che se il minore richiederàla presenza di un genitore o di entrambio di una <strong>per</strong>sona estranea al nucleo,tale richiesta dovrà comunque esserevalutata dal Giudice, anche in considerazione<strong>del</strong>l’età <strong>del</strong> minore.È previsto, un diritto all’informazioneda parte <strong>del</strong> minore; qualora l’ascoltovenga fatto all’interno di unaCTU, si auspica che avvenga senza lapresenza dei difensori e dei genitori eche esso venga videoregistrato.Il protocollo di Campobasso edIsernia (giugno 2010) prevede la elencazionedei procedimenti contenziosiin cui è ritenuta obbligatoria l’audizione<strong>del</strong> minore infradodicenne dinanziil T.O. ed il T.M.; in caso di minore infradodicennesi procederà, previa valutazionedi ricorrere ad un ausiliarioo ad un incarico <strong>per</strong>itale <strong>per</strong> l’accertamento<strong>del</strong>la “capacità di discernimento”e sempre ad o<strong>per</strong>a <strong>del</strong> Magistratotitolare <strong>del</strong>la procedura.L’ascolto sarà effettuato fuori dall’orarioscolastico, in ambiente adeguatoe a porte chiuse e dovrà essere garantitariservatezza e tranquillità al minore;se ritenuto opportuno si procederàcon mezzi di riproduzione videograficao audiovisiva; saranno assenti le partied i difensori che potranno preliminarmentesottoporre i temi sui qualiritengono opportuno sentire il minore;sarà data adeguata informazione alminore e se questi è ascoltato in sededi CTU si procederà alla sola presenzadei consulenti di parte che prima<strong>del</strong>la audizione potranno sottoporre alCTU i temi sui quali ritengono opportunosentire il minore.Due rilievi importanti: a) il Magistrato,prima di decidere in ordine alla audizione,chiederanno alle parti informazionicirca la eventuale pendenzadei procedimenti de potestate; b) quandoil minore è stato già ascoltato in altresedi giudiziarie l’audizione potrà essereesclusa se dalla acquisizione degliatti si rilevi che la ripetizione sarebbesu<strong>per</strong>flua o dannosa <strong>per</strong>ché l’opinionerispetto all’oggetto <strong>del</strong> procedimentoè già emersa; c) si prevede un doveredi astensione degli avvocati.Il protocollo di Varese prevede che,ove la capacità di discernimento nonsia desumibile o sia controversa la sussistenza<strong>del</strong> rischio di danni al minorein conseguenza <strong>del</strong>la audizione, il Giudiceprima <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong>ega il ServizioSociale, in <strong>per</strong>sona <strong>del</strong> Servizio tutelaminori, affinchè redigano relazionesul presunto, previo accenno ai luoghiin cui il minore svolge la propria vita.Qualora il minore sia stato già ascoltatoin altre sedi giudiziarie, l’audizionepuò essere esclusa qualora dalla acquisizionedegli atti si rileva che la opinione<strong>del</strong> minore rispetto all’oggetto<strong>del</strong> procedimento sia già emersa, l’audizionesarà effettuata in un aula <strong>del</strong>Tribunale apposita in ora pomeridianae dovranno essere ammessi solo i difensori<strong>del</strong>le parti ed il curatore, se nominato,che devono astenersi dall’interloquirecon il minore. I genitori nonpossono assistere, salvo che il Giudicenon lo ritenga opportuno.Rilievi importanti: a) l’ordinanza chedispone l’audizione contiene il riferimentoai fatti sui quali il Giudice intendeascoltare il minore, i difensori<strong>del</strong>le parti, entro un termine anteriorealla udienza e fissato dal Giudice,hanno facoltà di proporre ulteriori modalitàd’indagine. La ordinanza è comunicataal P.M. <strong>per</strong> consentirne l’intervento;nella ordinanza il Giudice può<strong>del</strong>egare i Servizi Sociali affinchè assistanoil minore fino alla udienza di audizionee diano a lui adeguata informazione;b) Il minore è ascoltato dalGiudice; l’audizione può essere diretta,assistita, indiretta o protetta.L’audizione protetta riguarda, in genere,la ipotesi in cui il minore abbiauna età compresa tra i 15 e i 17 anni;il Giudice può optare <strong>per</strong> l’audizioneindiretta, <strong>per</strong> i minori di età compresatra i 12 ed i 15 anni, nei luoghi predispostidal Servizio Sociale territorialmentecompetente che viene all’uopo<strong>del</strong>egato dal Giudice, il quale in tal casodeve indicare le modalità <strong>del</strong>l’ascoltoed i fatti sui quali il minore dovràessere sentito.In caso di audizione assistita, il minoreè ascoltato da un ausiliario <strong>del</strong>Giudice, in udienza ed alla presenza diquesto ultimo e degli avvocati (ciò riguardain genere i minori di età compresatra i 13 ed i 14 anni). Nei casi diparticolare gravità, l’audizione vienedisposta in forma protetta, con l’interventodi un consulente tecnico nominatoai sensi <strong>del</strong>l’art. 68 cpc e secondole modalità che le circostanze <strong>del</strong>caso concreto impongono.La verbalizzazione <strong>del</strong>l’audizione èintegrale e fe<strong>del</strong>e ed è letta e sottoscrittadal minore. Sono riportati ancheeventuali comportamenti e manifestazioninon verbali <strong>del</strong> minore; puòesserne disposta la audio-registrazionesu nastro o altro supporto, ancheinformatico.Alla fine <strong>del</strong>la audizione, quando siaintervenuto un ausiliario ex art. 68 cpc,il Giudice lo invita a rilasciare a verbaleuna dichiarazione sottoscritta concui questi si pronuncia, in base allapropria competenza professionale, inordine alla spontaneità <strong>del</strong> minore ovveroil suo condizionamento, ed in ordinealla genuinità <strong>del</strong>le sue dichiarazioni.Il protocollo di Verona <strong>per</strong> l’audizione<strong>del</strong> minore è inserito nel proto-83


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorecollo <strong>per</strong> il processo di famiglia sottoscrittonel febbraio 2009; si preve<strong>del</strong>’ascolto solo nei procedimenti contenziosiin cui debbano essere presiprovvedimenti che riguardino l’affidamentoe decisioni relative ai figli. Al finedi decidere se procedere all’audizionedi un infradodicenne, il Giudicepotrà avvalersi <strong>del</strong>la competenza di unausiliario ex art. 68 cpc.L’ascolto è disposto ad udienza fissa,in ambiente adeguato, a porte chiusee fuori dall’orario scolastico garantendomassima riservatezza e tranquillità;sarà disposta una verbalizzazioneanche in forma sommaria e il verbalesarà letto e sottoscritto dal minore,sarà presente il curatore <strong>del</strong> minore,se nominato ed il Giudice decideràse ammettere o meno la presenza deidifensori con provvedimento motivatoe, comunque, i legali potranno preventivamentesottoporre temi ed argomentisui quali ritengono opportunosentire il minore; il Giudice valuteràse ammettere la presenza di un genitoreo entrambi o di una <strong>per</strong>sona esternaal nucleo familiare, se richiesto dalminore. È prevista preventiva informazioneal minore sui motivi <strong>del</strong> coinvolgimentoed esiti possibili <strong>del</strong> procedimento,precisando che essi nonnecessariamente saranno conformi allaespressione <strong>del</strong> minore.L’avvocato dei genitori o eventualiloro consulenti non devono strumentalizzarela propria funzione <strong>per</strong> inciderenella spontaneità <strong>del</strong> minore; l’avvocatodovrà invitare i suoi assistiti adun comportamento responsabile evitandoogni forma di suggestione ed induzionealla volontà <strong>del</strong> minore.In ordine alle “competenze integrate”il protocollo prevede espressamentel’auspicio che il Giudice procedaall’ascolto previa adeguata conoscenza<strong>del</strong>la situazione <strong>del</strong>la famigliae <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong> minore, avvalendosidi un ausiliario es<strong>per</strong>to inscienze psicologiche o pedagogiche.84Il protocollo di Vicenza sull’ascolto<strong>del</strong> minore è inserito nel protocollo<strong>del</strong> processo civile e <strong>del</strong>la famiglia (luglio2009). L’ascolto è disposto unicamentenei procedimenti contenziosi enel caso in cui vanno presi provvedimentirelativi all’affidamento, visite edecisioni relative ai figli; in caso di audizionedi un infradodicenne il Giudicepotrà in ogni momento, avvalersi<strong>del</strong>la competenza di un es<strong>per</strong>to, nominandoloausiliario, ovvero di un CTU<strong>per</strong> la valutazione <strong>del</strong>la capacità di discernimentoo <strong>del</strong>la difficoltà o <strong>del</strong> pregiudizioche l’espletamento <strong>del</strong>l’ascoltopotrebbe arrecare al minore. Saràeffettuato ad udienza fissa, fuori dall’orarioscolastico e in ambiente adeguatoe a porte chiuse, l’incontro saràverbalizzato anche in forma sommariae il verbale sarà letto e sottoscritto dalminore; non appare opportuna la presenza<strong>del</strong>le parti e dei difensori, mentresarà presente il curatore <strong>del</strong> minore,se nominato. prima <strong>del</strong>la audizionei legali possono sottoporre al Giudicei temi e gli argomenti sui quali ritenganoopportuno sentire il minore. ilGiudice valuterà la richiesta <strong>del</strong> minorerelativa alla presenza di uno o di entrambii genitori o di una <strong>per</strong>sona e-stranea al nucleo. Il minore sarà preventivamenteinformato sul motivo <strong>del</strong>suo coinvolgimento e sui possibili esiti<strong>del</strong> procedimento; l’avvocato dei genitorinon dovrà avere contatto con ilminore e dovrà invitare i suoi assistitiad un atteggiamento responsabile.In relazione alle “competenze integrate”è auspicato che l’ascolto vengaeffettuato dal Giudice, con riferimentoanche all’età <strong>del</strong> minore, unitamenteal Giudice onorario o, in mancanza,con la nomina di un ausiliario es<strong>per</strong>toin scienze psicologiche o pedagogiche,ovvero <strong>del</strong>egando l’ascolto alla ASL.Qualora si proceda all’ascolto in sededi CTU, è auspicato che anche dettoincombente avvenga senza la presenza<strong>del</strong>le parti e dei difensori e potrà esserevideoregistrato o con modalità diaudizione in forma protetta.Preventivamente i consulenti di partepotranno sottoporre al CTU i temie gli argomenti sui quali ritengano opportunosentire il minore.Il protocollo di Reggio Calabria èinserito nel protocollo <strong>per</strong> i procedimentidi separazione e divorzio.L’ascolto è disposto unicamente neiprocedimenti contenziosi e nei casi incui debbano essere presi provvedimentiche riguardino l’affidamento, visitee decisioni relative ai figli, potrànon essere disposto quando il Giudiceritenga motivatamente che non sia rispondenteall’interesse <strong>del</strong> minore. Incaso di infradodicenne, il Giudice potràavvalersi <strong>del</strong>la competenza di unes<strong>per</strong>to, nominandolo ausiliario,ovverodi una CTU <strong>per</strong> la valutazione <strong>del</strong>lacapacità di discernimento o <strong>del</strong>la difficoltào <strong>del</strong> pregiudizio che l’espletamentopotrebbe arrecare al minore.Per quanto riguarda luogo, tempi epresenze il protocollo riprende quellodi Milano, Varese e Vicenza: si prevedeespressamente che l’audizione, qualoranon siano disponibili locali adeguati,possa avere luogo presso struttureesterne, specificatamente individuateche siano predisposte in mododa accogliere il minore (associazioni,consultori o coo<strong>per</strong>ative sociali). Sullainformazione da fornire (e diritto ariceverla da parte <strong>del</strong> minore) e doveridi astensione <strong>del</strong>l’avvocato dei genitorinonchè sull’ascolto <strong>del</strong> minore insede di CTU, si riprendono le indicazionidei protocolli di Milano, Varese eVicenza.


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreNOTE1 La capacità di discernimento <strong>per</strong> i minoriche hanno compiuto gli anni 12 èpresunta ex legge (ex 155 sexies c.c.)e l’audizione è obbligatoria <strong>per</strong> cui adessa deve procedersi salvo che essa possaarrecare danno al minore. Nel casodi omesso ascolto il giudice deve rendereuna motivazione puntuale <strong>del</strong>la suadecisione (Russo, 2012).2 Tra questi ci si riferisce anche ai procedimentiche riguardano l’affidamentodei figli <strong>del</strong>le coppie di fatto semprepiù equiparati ai figli <strong>del</strong>le coppie coniugate,come anche nel decreto cheabolisce la dizione “figli naturali”, sostituendolacon la dizione “figli” tout court.3 Vedasi fonti normative interne all’ordinamentoitaliano in appendice.4 Il linguaggio egocentrico non ha <strong>per</strong>òsolo una accezione negativa, ma, rappresentandouna sorta di riflessione adalta voce che il bambino fa, ad esempio,<strong>per</strong> pianificare una sequenza di azionicomplesse, svolge l’importante funzionedi promuovere il linguaggio interioreche si svilup<strong>per</strong>à nelle età successive(Vygostkij, 1934).5 Per suggestione si intende un “processopsichico che conduce l’individuo adagire secondo suggerimenti esterni, provenientida <strong>per</strong>sonalità più forti <strong>del</strong>lasua o da situazioni ambientali particolarmentecariche di tensione emotiva,senza aver subito alcuna costrizione manifesta”(Maltese, 2012, p.22) allorchéscivola su un piano psicopatologico <strong>del</strong>lerelazioni familiari.6 Baker-Ward, Gordon, Ornstein, Larus,Clubb, 1993; Cassel, Bjorklund, 1995;Fivush, Hamond, 1990; Pillemer, 1993.7 Fivush, Schwarzmueller, 1998; Hamond,Fivush, 1991.8 Hildreth, Sweeny, Rovee-Collier, 2003;Rovee-Collier, Hartshorn, Di Rubbo,1999; Rovee-Collier, Hayne, 2000.9 King, Yuille, 1987; Cassel, Roebers,Bjorklund, 1996; Dent, Stephenson,1979; Dodd, Bradshaw, 1980.10 Il conflitto di lealtà riguarda la posizionein cui si trovano quei figli che ricevonoda parte di uno o entrambi i genitoricontinue richieste di alleanza versola propria posizione contro l’altro genitore.Se da una parte il figlio può accettarequeste “proposte” o in un certosenso generale, dall’altro poi s<strong>per</strong>imentasensi di colpa verso l’altro genitore.11 Diversa è la posizione <strong>del</strong>lo psicologoche lavora nei Servizi territoriali in quantoil Tribunale si rivolge al Servizio e nonal singolo o<strong>per</strong>atore, con richiesta prevalentedi indagine socio-ambientale erelazionale. Il lavoro effettuato dal Servizioterritoriale viene poi utilizzato dalgiudice che ascolterà o direttamente ilminore o indirettamente, come indicato,tramite il giudice onorario o il CTU.12 È stata indicata questa distinzione di fascedi età in linea con i principi <strong>del</strong>la psicologiaevolutiva, in termini di competenze<strong>del</strong> minore, indicati nel capitolo1. Si è a conoscenza, tuttavia, <strong>del</strong> fattoche esiste a questo proposito un dibattitoin letteratura che vede anticipateo posticipate alcune di queste tappe.Ad esempio, Rita Russo (2012) proponeuna distinzione tra l’ascolto dei minorisotto i 6/7 anni e quello con i minoritra i 7 e i 12 anni. Secondo il magistratonon si può parlare di ascolto insenso tecnico, <strong>per</strong> cui <strong>per</strong> il loro ascoltosarà eventualmente <strong>del</strong>egato un consulentetecnico. In questi casi se l’ascoltosi rende necessario è <strong>per</strong>ché emergonodagli atti di causa problematiche nellafunzione genitoriale. Per i minori trai 7 e i 12 anni saranno i genitori a fornireogni indicazione utile a valutare la capacitàdi discernimento in relazione alcaso concreto. Da una rassegna comparativa<strong>del</strong> diritto europeo in materiadi ascolto emerge che secondo il DecretoBruxelles 2, l’età inferiore in cuipuò essere presunta la capacità di discernimentoè intorno ai dieci anni;mentre la capacità di discernimento puòessere esclusa prima dei sei anni (Velletti,in stampa). Tra i 6 e i 10 anni deveessere l’es<strong>per</strong>to a valutarla e ad effettuareeventualmente l’ascolto.13 Per i casi in cui vi è ostilità, difficoltà orifiuto o conflittualità pregiudizievole<strong>per</strong> il minore, la CTU <strong>per</strong>metterà un approfondimentoin termini sia motivazionaliche relazionali e ambientali.14 Contraddittorio anticipato: utile soprattuttonelle realtà in cui non sianostati adottati protocolli specifici. In unaapposita udienza - o comunque in unmomento anteriore all’ascolto - il giudiceinvita le parti a individuare le tematichesulle quali chiedono che vengasentito il minore. Vanno definite anchele modalità <strong>del</strong>l’ascolto, in modo chepossa essere individuata una procedurail più possibile condivisa e adattataalla peculiarità <strong>del</strong> caso specifico. Va individuataanche la forma con cui documentare<strong>l'ascolto</strong>, che deve riprodurrein modo esaustivo quanto detto dal minore.Contraddittorio posticipato: il pienoesercizio <strong>del</strong> diritto di difesa deve essereassicurato alle parti anche successivamenteall'audizione diretta da parte<strong>del</strong> giudice o indiretta da parte <strong>del</strong>lopsicologo. Il contraddittorio posticipatova realizzato mettendo tempestivamentea disposizione dei difensori la documentazione<strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>l'audizionee a ciascuna parte va riconosciutoil diritto di formulare deduzioni, osservazionie richiesta istruttoria al riguardo.15 Alcuni giudici, in particolare i giudici<strong>del</strong> Tribunale <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nni, che hannoacquisito particolare competenza nell’ascoltodei minori, provvedono direttamenteall’ascolto di questi bambiniche comunque abbiano compiuto gli 8anni.16 Fanno eccezione i casi di violenza graveo abuso accertati i cui gli ex partnernon possono essere incontrati insieme.17 L’’utilizzo <strong>del</strong> Lausanne Trilogue Playclinico è una proposta o<strong>per</strong>ativa rispettoad una tecnica di osservazione <strong>del</strong>lerelazionifamiliari. Lo psicologo nel suolavoro potrà utilizzare ovviamente anchealtri sistemi di osservazione <strong>del</strong>lerelazioni riconosciuti e su cui vi è accordonella comunità scientifica di riferimento.18 Per la descrizione <strong>del</strong>la procedura di codificasi veda il manuale in Malagoli Togliatti,Mazzoni (2006).19 Il costrutto <strong>del</strong>la cogenitorialità si riferiscealla qualità <strong>del</strong>la coordinazione tragli adulti nei loro ruoli genitoriali e allacapacità di supportarsi a vicenda comeleaders <strong>del</strong>la famiglia (McHale, 1997).20 Per il colloquio con il minore valgono leindicazioni in merito alla struttura <strong>del</strong>ineatenel paragrafo dedicato all’ascolto<strong>del</strong> minore maggiore di 12 anni.21 Per una rassegna in merito si veda lamonografia di Kerig e Lindhal, 2001.22 Cass. sez. II 20.12.1994 n. 10971; Cass.sez. II 9.2.1995 n. 1457.23 Cass. sez. I 28.11.2001 n. 15133.24 Cass. sez. III 27.1.1981 n. 617; Cass. sez.I 19.4.2001 n. 5775; Cass. sez. I 3.1.2003n. 15.25 Cass. sez. III 5.12.1985 n. 6099; Cass.sez. II 14.8.1986 n. 5058; Cass. sez. II10.10.1989 n. 4054; Cass. sez. I18.1.1993 n. 4821.26 Cass. sez. I 18.1.1967 n. 161.27 Cass. sez. I 7.2.1996 n. 986; Cass. sez. I19.4.2001 n. 5775.28 Cass. sez. II 17.1.1970 n. 98; Cass. sez.II 8.3.1971 n. 635; Cass. sez. I 22.11.1991n. 12578.29 Cass. sez. lavoro 19.8.2002 n. 12231;Cass. sez. III 16.12.1971 n. 3691; Cass.sez. I 28.7.1989 n. 3527.30 Cass. sez. II 26.10.1995 n. 1113; Cass.sez. III 10.5.2001 n. 6502.31 Cass. sez. I 7.11.1989 n. 4644.32 Cass. sez. II 11.3.1995 n. 2865; Cass. sez.III 6.11.2001 n. 13686.33 Cass. sez. II 23.5.1981 n. 3401.85


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linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreAPPENDICE 1<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong><strong>per</strong> lo Psicologo Giuridicoin ambito civile e penaleAIPG (2009)Articolo 3Lo psicologo giuridico, vista la particolareautorità <strong>del</strong> giudicato cui contribuiscecon la propria prestazione,mantiene un livello di preparazioneprofessionale adeguato, aggiornandosicontinuamente negli ambiti in cuio<strong>per</strong>a, in particolare <strong>per</strong> quanto riguardai contenuti <strong>del</strong>la psicologia giuridica,<strong>del</strong>la psicologia clinica e <strong>del</strong>l’etàevolutiva. Non accetta di offrire prestazionisu argomenti in cui non siapreparato e si ado<strong>per</strong>a affinché i quesitigli siano formulati in modo che eglipossa correttamente rispondere.Articolo 4Lo psicologo giuridico nei rapporticon i magistrati, gli avvocati e le partimantiene la propria autonomia scientificae professionale. Sia pure tenendoconto che norme giuridiche regolanoil mandato ricevuto dalla magistratura,dalle parti o dai loro legali,non consente di essere ostacolato nellascelta di metodi, tecniche, strumentipsicologici, nonché nella loro utilizzazione.Nel rispondere al quesito <strong>per</strong>italetiene presente che il suo scopo èquello di fornire chiarificazioni al giudicesenza assumersi responsabilità decisionaliné tendere alla conferma diopinioni preconcette. Egli non può enon deve considerarsi o essere consideratosostituto <strong>del</strong> giudice. Nelle suerelazioni orali e scritte evita di utilizzareun linguaggio eccessivamente oinutilmente specialistico. In esse mantieneseparati l’accertamento dei fatti,di cui non dovrà occuparsi essendovalutazioni specifiche di tipo giudiziario-investigativo,dalla valutazione psicologica<strong>del</strong>le vicende processuali, sullequali dovrà esprimere pareri e giudiziprofessionali argomentati scientificamente.Articolo 6Nell’espletamento <strong>del</strong>le sue funzionilo psicologo giuridico utilizza metodologiescientificamente affidabili. Neiprocessi <strong>per</strong> l’affidamento dei figli latecnica <strong>per</strong>itale è improntata quantopiù possibile al rilevamento di elementiprovenienti sia dai soggetti stessi siadall’osservazione <strong>del</strong>l’interazione deisoggetti tra di loro.Articolo 7Lo psicologo giuridico valuta attentamenteil grado di validità e di attendibilitàdi informazioni, dati e fonti sucui basa le conclusioni raggiunte. Rendeespliciti i mo<strong>del</strong>li teorici di riferimentoutilizzati e, all’occorrenza, vagliaed espone ipotesi interpretativealternative esplicitando i limiti dei propririsultati. Evita altresì di esprimereopinioni <strong>per</strong>sonali non suffragate dallaletteratura scientifica di riferimento.Articolo 8Lo psicologo giuridico esprime valutazionie giudizi professionali solo sefondati sulla conoscenza professionalediretta, ovvero su documentazioneadeguata e attendibile.Nei procedimenti che coinvolgonoun minore è da considerare deontologicamentee scientificamente scorrettoesprimere un parere sul minore senzaaverlo esaminato.Articolo 10Lo psicologo giuridico agisce sullabase <strong>del</strong> consenso informato da parte<strong>del</strong> cliente/utente. In caso di interventoindividuale o di gruppo, è tenuto adinformare nella fase iniziale circa le regoleche governano tale intervento.Qualora il mandato gli sia stato conferitoda <strong>per</strong>sona diversa dal soggettoesaminato o trattato, <strong>per</strong> esempio daun magistrato, lo psicologo chiarisceal soggetto le caratteristiche <strong>del</strong> proprioo<strong>per</strong>ato. L’es<strong>per</strong>to in psicologiagiuridica è tenuto al segreto professionalema è altresì tenuto a comunicareal soggetto valutato o trattato i limiti<strong>del</strong>la segretezza qualora il mandantesia un magistrato o egli adempiaad un dovere (<strong>per</strong> es. trattamento psicoterapeuticoin carcere).Articolo 13I consulenti di parte mantengono lapropria autonomia concettuale e professionalerispetto al loro cliente. Il loroo<strong>per</strong>ato consiste nell’ado<strong>per</strong>arsi affinchéi consulenti di ufficio e il consulente<strong>del</strong>l’altra parte rispettino metodologiecorrette ed esprimano giudiziscientificamente fondati.Articolo 17Nelle valutazioni riguardanti l’affidamentodei figli, lo psicologo giuridicovaluta non solo il bambino, i genitorie i contributi che questi psicologicamentepossono offrire ai figli, ma ancheil gruppo sociale e l’ambiente incui eventualmente si troverebbe a vivere.Nel vagliare le preferenze <strong>del</strong> figlio,tenuto conto <strong>del</strong> suo livello di maturazione,particolare attenzione dovrebbeporsi circa il significato <strong>del</strong>le affermazionie l’eventuale l’influenza esercitatasu di lui da figure significativeparentali e genitoriali, sia naturali cheacquisite.89


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreAPPENDICE 2<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong><strong>per</strong> le <strong>per</strong>izie in casodi abuso sui minoriOrdine degli Psicologi <strong>del</strong> Lazio(2008)Articolo 7Le competenze <strong>del</strong>lo psicologoNell’esercizio <strong>del</strong>le sue funzioni all’interno<strong>del</strong> contesto giudiziario, lo psicologodeve avere la capacità di integraretra loro due connotazioni di ruoloe di funzioni diverse: quella d’aiuto,propria <strong>del</strong>la professione psicologica,che si svolge sotto il principio di beneficitàe <strong>del</strong> consenso informato <strong>del</strong>l’utente;quella strettamente giuridicache si svolge sotto il principio di legalità.Ciò significa che, oltre ad o<strong>per</strong>are inmodo deontologicamente corretto utilizzandometodi, tecniche e strumentiche siano riconosciuti dalla comunitàscientifica di riferimento (art. 5 CodiceDeontologico degli Psicologi) e cherisultino adeguati e confacenti alle variefasi <strong>del</strong>l’età evolutiva, lo psicologo,<strong>per</strong> la specificità e complessità <strong>del</strong> settoreminorile <strong>del</strong> diritto, non deve equipararelo psichismo e l’organizzazionecognitiva di un minore con quella di unadulto. L’organizzazione spazio-temporalee mnemonica <strong>del</strong> minore, le modalitàdi testimoniare e la formazionedei ricordi, in riferimento alla prima eseconda infanzia, sono specifiche <strong>del</strong>lafase evolutiva in cui il minore si trova.Ora se, da una parte, le modalità utilizzatedall’esaminatore <strong>per</strong> inserirsinella realtà da osservare e valutare costituisconocertamente il risultato diun lungo processo di apprendimento,confronto e verifica professionale; dall’altro,particolare attenzione deve esseresempre e comunque rivolta al fattoche, in sede di colloquio, le <strong>per</strong>cezionie le azioni <strong>del</strong>l’esaminatore nondovrebbero essere avvertite dal minoree non dovrebbero, quindi, influenzarneil comportamento di risposta.Nessuna funzione psicologica, quindi,dovrebbe essere dominante <strong>per</strong> l’esaminatore,né il pensiero, né il sentimento,né la sensazione, né l’intuizionema tutto si dovrebbe mantenere in90equilibrio <strong>per</strong> fare in modo che il minorein esame possa confrontarsi conuna struttura psichica e dinamica dalui <strong>per</strong>cepita come in grado di contenerloe sostenerlo.Articolo 8QuesitiIl <strong>per</strong>ito/consulente ha il compito divalutare la <strong>per</strong>sonalità <strong>del</strong> minore, ilsuo sviluppo psichico ed evolutivo, laqualità affettiva e i meccanismi difensivi,le eventuali alterazioni cognitiveed affettive e <strong>del</strong>l’esame di realtà, naturalmentein riferimento all’età di appartenenza.Il <strong>per</strong>ito, dovrà valutare le dichiarazioni<strong>del</strong> minore <strong>per</strong> inquadrarle all’interno<strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>l’Io, noncertamente <strong>per</strong> verificare se vi sonocongruenze/incongruenze, contraddizioni,omissioni o lacune in riferimentoagli aspetti fattuali.Prassi e O<strong>per</strong>ativitàin Ambito PeritalePremessa alla prassi <strong>per</strong>italeIn età evolutiva, la possibilità di utilizzareil colloquio e, quindi, in ultimaanalisi, la sua validità dipendono dasvariate caratteristiche <strong>del</strong> minore presoin esame quali: l’età, il livello di sviluppo<strong>del</strong> linguaggio, il livello di comprensione,la motivazione, la socializzazione,le modalità espressive ed emotive,il livello di suggestionabilità, lapresenza di possibili evidenze clinichee la congruenza, infine, tra organizzazionedi <strong>per</strong>sonalità, narrazione edeventuali vissuti traumatici. Per evitareprocessi di vittimizzazione secondaria<strong>del</strong> minore, devono essere garantiti:- la conoscenza e il rispetto dei diritti<strong>del</strong>l’infanzia in ogni momento<strong>del</strong> <strong>per</strong>corso giudiziario;- la tutela <strong>del</strong>la salute psichica <strong>del</strong>singolo minore in relazione alle suecaratteristiche di <strong>per</strong>sonalità, distoria e contesto di vita;- il possesso di una competenza approfondita<strong>del</strong>le procedure di ascoltoe valutazione <strong>del</strong> minore nel rispetto<strong>del</strong>la serenità e spontaneità<strong>del</strong> bambino con cui andrà creatoun rapporto di fiducia, evitando domandesuggestive e/o induttive.Prassi e o<strong>per</strong>atività <strong>per</strong>italeArticolo 1SettingLo spazio deve essere caratterizzatoda un locale accogliente, arredato eattrezzato in modo adeguato ad ospitareun minore, in particolar modo unbambino; la stanza, inoltre, deve esseredotata di un impianto di videoregistrazionea circuito chiuso con monitoro con specchio unidirezionale, al finedi <strong>per</strong>mettere una partecipazioneindiretta dei CTP - in altra stanza - senzache questa ostacoli la relazione conil minore.Articolo 3Conduzione <strong>del</strong> colloquio clinicoa) Allorché venga richiesta dall’autoritàgiudiziaria e ove possibilel’es<strong>per</strong>to dovrà ricorrere alla videoo audio registrazione; <strong>per</strong> ovepossibile si intende il caso in cuiil minore rifiuti lo strumento <strong>del</strong>laregistrazione, attraverso opposizioniverbali o non verbali (Convenzionedi New York, art. 12;Convenzione di Strasburgo, art. 3consenso informato);b) in riferimento soprattutto alla primae seconda infanzia, l’osservazionediretta diventa prioritaria<strong>per</strong> comprendere e cogliere il senso<strong>del</strong>le emozioni, dei sentimentie degli affetti oltre che la qualità<strong>del</strong> funzionamento (organizzatoo disorganizzato) dei meccanismidi difesa <strong>del</strong>l’Io;c) l’es<strong>per</strong>to deve esplorare le conoscenze<strong>del</strong> bambino in relazionealla situazione in cui si trova edeventualmente spiegargli il proprioruolo ed il significato di taliincontri;d) nell’incontro con il minore è necessarioinstaurare una relazioneempatica che <strong>per</strong>metta di comprenderel’espressività e il linguaggio<strong>del</strong> bambino, il suo mododi entrare in rapporto con le cosee le <strong>per</strong>sone, il livello di integrazionefra realtà e fantasia;


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoree) (…).f) l’es<strong>per</strong>to deve esprimersi in un linguaggiosemplice e chiaro, con parolee concetti comprensibili chenon vadano oltre l’ampiezza <strong>del</strong>vocabolario e <strong>del</strong> livello cognitivo<strong>del</strong> minore.A tale scopo l’es<strong>per</strong>to deve porre: domandebrevi e a<strong>per</strong>te al fine di favorirerisposte ampie e libere; domandesugli aspetti emotivi legati ai contenuti<strong>del</strong> colloquio; domande di chiarificazionespecificando che si vuole capirebene onde evitare influenze disuggestione positiva o negativa.Nel far questo l’es<strong>per</strong>to deve:- utilizzare costruzioni grammaticalisemplici e termini facilmentecomprensibili scegliendo tra quelliusati dal minore;- evitare termini giuridici;- evitate di interrom<strong>per</strong>e il minore;- riaffermare ed approfondire quantodetto dal minore (“hai detto…mi fai capire bene?”).L’es<strong>per</strong>to, inoltre, non deve mai rivolgereal minore domande induttive,che possano far intendere al bambinoche l’adulto già conosce tutte le rispostee indichi, quindi, una via da seguiregià tracciata.Parimenti, non dovranno essere utilizzatemodalità e domande aggressive,ambivalenti, squalificanti o neganti,in quanto interferiscono e ostacolanomarcatamente la relazione con ilminore.Infine, l’es<strong>per</strong>to deve accogliere conattenzione tutto ciò che il minore esprimee comunica spontaneamente cercandodi comprendere il significatoprofondo e la reale portata che tali comunicazionipossono rivestire.g) L’es<strong>per</strong>to non deve mai o<strong>per</strong>aresapendo di avere poco tempo a disposizioneo essere sbrigativo nelporre le domande e/o nel riceverele risposte richieste o nell’accogliereinformazioni spontanee;la disponibilità all’ascolto attento<strong>del</strong> minore indica interesse, comprensionee un coinvolgimentoemotivo ed empatico.h) L’es<strong>per</strong>to deve far comprendereal bambino che, prima ancora degliavvenimenti di cui si tratta,l’interesse primario è quello di conoscereil suo modo di esprimersi,il suo pensiero, il suo modo dirapportarsi all’ambiente e dicrearsi modalità adattive.i) L’es<strong>per</strong>to non deve mai dimenticareche la psiche infantile è sottol’egida <strong>del</strong>le emozioni e non <strong>del</strong>costrutto logico-formale: <strong>per</strong>tanto,la credibilità e la plausibilità<strong>del</strong>la narrazione di un minore, soprattuttoin età prescolare, nondeve far riferimento ai parametridegli adulti, bensì alle competenzespecifiche <strong>del</strong>l’età. In tal senso,particolare importanza deve essererivolta da parte <strong>del</strong>l’es<strong>per</strong>to all’osservazionedegli atteggiamenti,<strong>del</strong> comportamento, dei gesti,<strong>del</strong> gioco, <strong>del</strong> linguaggio <strong>del</strong> minoreal fine di comprenderne afondo le modalità senso<strong>per</strong>cettive,attentive, mnemoniche, di pensieroe il loro significato.APPENDICE 3Gui<strong>del</strong>ines for Child CustodyEvaluations in Family LawProceedings(<strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> <strong>per</strong> le valutazioni<strong>del</strong>l’affidamento dei figlinei procedimenti<strong>del</strong> diritto di famiglia)<strong>del</strong>l’American PsychologicalAssociation APA(2009)Articolo 1L’obiettivo <strong>del</strong>la valutazioneè contribuire a individuareil migliore interesse psicologico<strong>per</strong> il figlioFondamento teorico. La formazioneclinica approfondita degli psicologi<strong>per</strong>mette loro di analizzare una vastaserie di condizioni, situazioni e capacità.Nelle valutazioni sull’affidamentodei figli, ci si aspetta che gli psicologisi focalizzino su fattori che interessanoin modo specifico il migliore interessedei minori su un piano psicologico,dato che il tribunale si baserà suqueste considerazioni <strong>per</strong> trarre le proprieconclusioni ed emettere una decisione.Applicazione. Gli psicologi devonocercare di individuare il migliore interesse<strong>per</strong> il minore. A tal fine, dovrannovalutare e combinare fattori interconnessi,come le dinamiche e le interazionifamiliari, le variabili culturali eambientali, gli atteggiamenti e le attitudinirilevanti <strong>per</strong> tutte le parti esaminate,nonché le esigenze educative,fisiche e psicologiche <strong>del</strong> bambino.Articolo 2Il benessere <strong>del</strong> figlioè fondamentaleFondamento teorico. Gli psicologicidevono mantenere un livello adeguatodi rispetto e comprensione <strong>per</strong>le preoccupazioni di ordine pratico e<strong>per</strong>sonale <strong>del</strong> genitore; tuttavia, devonotenere presente che tali considerazionisono secondarie rispetto al benessere<strong>del</strong> figlio.Applicazione. I genitori e le altreparti in causa tenderanno a esporre leloro preoccupazioni in modo deciso e91


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minorepolemico. Per mantenere la massimaattenzione sulle esigenze dei figli, lopsicologo dovràindividuare e definirei limiti e le priorità appropriate all’inizio<strong>del</strong>la valutazione. È, inoltre, auspicabileche lo psicologo rifletta sui propriatteggiamenti e sulla propria funzionenel corso <strong>del</strong>la valutazione <strong>per</strong>garantire il mantenimento <strong>del</strong> focusprincipale sull’interesse dei figli.Articolo 3La valutazione deve concentrarsisulle competenze dei genitori,sulle esigenze psicologiche<strong>del</strong> figlio e il relativo contestoFondamento teorico. Dal punto divista <strong>del</strong> tribunale, i contributi più validiforniti dagli psicologi sono quelliche riflettono un approccio comprovatoscientificamente e clinicamenteattento sulle questioni rilevanti ai finigiuridici. Le questioni che sono centrali<strong>per</strong> l’obbligo decisionale conclusivo<strong>del</strong> tribunale includono le competenzedei genitori, le esigenze psicologiche<strong>del</strong> figlio e il contesto risultante.Grazie alla formazione ricevuta,gli psicologi sono gli unici professionistiche dispongono <strong>del</strong>le competenzee <strong>del</strong>le qualifiche necessarie <strong>per</strong> risolveretali questioni.Applicazione. Gli psicologi devonocercare di fornire al tribunale informazioni<strong>per</strong>tinenti in particolare rispettole responsabilità decisionali, l’affidamentoe la frequentazione dei figli.Le valutazioni più utili e influenti sonoquelle che forniscono un’analisi <strong>del</strong>lecapacità, <strong>del</strong>le lacune, dei valori e<strong>del</strong>le tendenze che caratterizzano i genitoricosì come le esigenze di naturapsicologica <strong>del</strong> figlio. Comparativamente,sono meno rilevanti le valutazioniche presentano una valutazionegenerica <strong>del</strong>la <strong>per</strong>sonalità dei soggetti,senza cercare di inserire i risultatinel contesto appropriato. Esempi diconsiderazioni contestuali utili sono ladisponibilità e l’uso di un trattamentoefficace, il potenziamento <strong>del</strong>le capacitàgenitoriali mediante l’interventodi assistenti esterni e altri fattori chepossono influenzare il potenziale impattodi una condizione clinica sullecompetenze genitoriali.92Articolo 4Gli psicologi devono conseguiree mantenereuna competenza specializzataFondamento teorico. Le leggi cambiano,i metodi esistenti sono <strong>per</strong>fezionatie sono identificate nuove tecniche.Nelle valutazioni sull’affidamentodei figli, una competenza generalenella valutazione a livello clinico deiminori, degli adulti e <strong>del</strong>le famiglie èsicuramente necessaria, ma di <strong>per</strong> sénon sufficiente. Il tribunale si aspettache gli psicologi sappiano garantire unlivello di competenza che dimostri unacomprensione <strong>del</strong> contesto e l’integrazionegiuridica, così come capacitàdi utilizzare i test e di condurre un colloquio.Applicazione. Gli psicologi devonoapprofondire costantemente le proprieabilità e competenze, mirando a unosviluppo professionale continuativo.Anche quando gli psicologi si preoccupanodi acquisire le conoscenze, lecapacità, l’es<strong>per</strong>ienza, la formazione el’educazione richiesti prima di condurreuna valutazione sull’affidamentodei figli, non possono considerare illoro apprendimento completo. Unapreparazione in costante evoluzione eaggiornata relativa allo sviluppo <strong>del</strong>bambino e <strong>del</strong>la famiglia, <strong>del</strong>la psicopatologia<strong>del</strong> bambino e <strong>del</strong>la famiglia,<strong>del</strong>l’impatto <strong>del</strong>la separazione sui figlie una revisione <strong>del</strong>la letteratura specializzatain materia di affidamento deifigli sono fondamentali <strong>per</strong> sostenereuna pratica competente in questa area.Gli psicologi devono inoltre conosceregli standard normativi e giuridici applicabili,inclusa la normativa in materiadi affidamento <strong>del</strong>lo Stato o altragiurisdizione rilevante. Qualora emergesseroquestioni complesse che esulanodalle loro competenze specifiche,gli psicologi richiederanno il parere dies<strong>per</strong>ti e la su<strong>per</strong>visione necessaria allarisoluzione <strong>del</strong>le medesime.Articolo 7Gli psicologi devono evitareconflitti di interessee la sovrapposizione di ruolie relazioni nelle consulenzeFondamento teorico. La complessità,potenzialmente dannosa, e il contestocontroverso che caratterizzanole valutazioni sull’affidamento dei figlirendono importante evitare qualsiasiconflitto di interesse. La presenza dieventuali conflitti di questo tipo comprometterebbela fiducia <strong>del</strong> tribunalenei pareri e nelle raccomandazionifornite dagli psicologi e, in alcune giurisdizioni,potrebbe avere come conseguenzeprovvedimenti disciplinarida parte <strong>del</strong> comitato professionale eresponsabilità a livello legale.Applicazione. Gli psicologi devonorinunciare ad assumere un ruolo professionale,quale quello di una valutazionenell’affidamento di un figlio,quando relazioni o interessi <strong>per</strong>sonali,scientifici, professionali, legali, finanziario di altro tipo potrebbero ragionevolmente:(1) inficiare l’imparzialità,la competenza o l’efficacia; oppure(2) esporre la <strong>per</strong>sona o l’organizzazionecon cui esiste la relazioneprofessionale a danni o abusi (Codiceetico 3.06). Molteplici tipi di relazionesono riconducibili a questi criteri, adesempio quando uno psicologo ha conuna <strong>per</strong>sona un rapporto professionalee simultaneamente di altro tipo, oppurequando uno psicologo ha una relazionecon un individuo strettamenteassociato o legato a quella <strong>per</strong>sona,oppure quando uno psicologo promettedi stringere in futuro una relazionedi altro tipo con quella <strong>per</strong>sonao con un individuo strettamente associatoo legato a quella <strong>per</strong>sona (Codiceetico 3.05). Gli psicologi che conduconouna valutazione sull’affidamentodei figli di pazienti seguiti in psicoterapiaattualmente o in passato, egli psicologi che prendono in psicoterapiai soggetti esaminati in una valutazionesull’affidamento dei figli svoltain tempi recenti o pregressi, sonodue esempi di sovrapposizione di ruoli.I doveri etici degli psicologi riguardoi conflitti di interesse e la sovrapposizionedi ruoli e relazioni fornisconouna base comprensibile e giustificabile<strong>per</strong> il rifiuto degli incarichi daparte <strong>del</strong> tribunale e l’invio ad altri professionisti.


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreArticolo 8Gli psicologi devono stabilirelo scopo <strong>del</strong>la valutazionetempestivamente e in linea con lanatura <strong>del</strong> relativo quesitoFondamento teorico. Lo scopo diuna valutazione sull’affidamento dei figlivaria in base alle necessità di ciascuncaso e alle questioni specifichesu cui gli psicologi devono focalizzarsi.I quesiti di riferimento possono variarenella misura in cui gli psicologispecificano i parametri desiderati <strong>per</strong>la valutazione. Il fatto di non assicurarsiprontamente che una valutazionesia stata correttamente progettatacompromette l’utilità e l’accettazionedei pareri e <strong>del</strong>le raccomandazioni finali.Applicazione. Prima di accettare dicondurre una valutazione sull’affidamentodei figli, gli psicologi dovranno,se necessario, chiarire il relativo quesitoe determinare se sono potenzialmentecapaci di fornire pareri o suggerimenti.Può essere opportuno accordarsicon il giudice rispetto i quesiti,oppure mediante un accordo suiquesiti stipulato da tutte le parti e dairispettivi rappresentanti legali.Articolo 10Gli psicologi devono usare varimetodi di raccolta dei datiFondamento teorico. L’uso di varimetodi di raccolta dei dati accrescel’affidabilità e la validità <strong>del</strong>le conclusioni,nonché i pareri e le raccomandazionidegli psicologi. Sia gli aspettispecifici, sia quelli sovrapponibili fra ivari metodi utilizzati, contribuirannoa <strong>del</strong>ineare un quadro più completo<strong>del</strong>le capacità, lacune e propensioni diciascun soggetto esaminato.Applicazione. Gli psicologi si impegnerannoad adottare metodi diversi eaccurati in modo ottimale <strong>per</strong> far frontealle questioni che emergono nellospecifico all’interno di una valutazionesull’affidamento dei figli. I metodidiretti di raccolta dei dati includonotra le metodologie utilizzate, i test psicologici,i colloqui clinici e l’osservazionecomportamentale. Gli psicologipotranno raccogliere informazioni davarie fonti (ad es. scuole, medici, assistentisociali, servizi e altri istituti) edentrare in contatto con familiari, amicie conoscenti o altre fonti correlate,qualora le informazioni raccolte possanorisultare rilevanti. Gli psicologipotranno confermare le informazioniraccolte da terzi e sono invitati a documentarele loro conclusioni.Articolo 12Gli psicologi devono effettuarela valutazione avvalendosi di unaintegrazione adeguata di esamiFondamento teorico. Gli psicologiforniranno un parere sulle caratteristichepsicologiche di un soggetto solodopo aver condotto un esame <strong>del</strong>l’individuoadeguato a sostenere leproprie affermazioni e conclusioni (Codiceetico 9.01(b)). L’unica eccezionea questa regola è ammessa nei casi particolaridi revisione di un documento,consultazione o su<strong>per</strong>visione in cui l’esame<strong>del</strong>l’individuo non è obbligatorioo necessario ai fini <strong>del</strong>la formulazionedi un parere <strong>del</strong>lo psicologo (Codiceetico 9.01(c)). Il tribunale si aspettain genere che gli psicologi esamininoentrambi i genitori e il figlio.Applicazione. Gli psicologi possonofar uso dei mezzi <strong>del</strong> tribunale <strong>per</strong>incoraggiare le parti principali a parteciparenel processo di valutazionesull’affidamento dei figli. Se non è possibileorganizzare la valutazione auspicata,gli psicologi documenterannoi loro tentativi e il risultato prodottoda essi e quindi spiegheranno il possibileimpatto <strong>del</strong>le informazioni limitatesull’affidabilità e la validità <strong>del</strong> proprioparere complessivo, limitando leconclusioni giuridiche e gli altri suggerimentidi conseguenza (Codice etico9.01(c)). Mentre il tribunale nonpotrà far altro che emettere una decisionesu <strong>per</strong>sone che non sono in gradoo non vogliono essere esaminate,gli psicologi non avranno obblighi derivanti.Gli psicologi hanno un’esigenzadi natura etica di basare i propri parerisu informazioni e tecniche adeguatea sostenere i propri risultati (Codiceetico 9.01(a)) e possono sottolinearequesto punto al tribunale se sonospinti a fornire pareri o raccomandazionisenza aver esaminato il soggettoin questione. Quando gli psicologinon conducono valutazioni sull’affidamentodei figli attraverso la metodologiacompleta, può essere accettabilevalutare solo un genitore, o soloil figlio, o solo la valutazione di unprofessionista, a condizione che gli psicologinon facciano confronti fra i genitori,o presentino pareri o raccomandazionisull’assegnazione di responsabilità,affidamento o frequentazione.Altri psicologi che non conduconola valutazione possono essereconsultati <strong>per</strong> condividere con il tribunalela propria competenza generale(su questioni relative all’affidamento(ad es. lo sviluppo <strong>del</strong> bambino, ledinamiche familiari) a condizione chenon espongano le loro conclusioni alleparti sul caso in questione.Articolo 13Gli psicologi dovranno basarei suggerimenti, qualora ci fossero,in riferimento al miglioreinteresse psicologico <strong>del</strong> figlioFondamento teorico. Non tutte levalutazione sull’affidamento dei figliporteranno a dei suggerimenti. Gli psicologipotrebbero concludere che sitratta di un ruolo non appropriato <strong>per</strong>un consulente tecnico, o che i dati disponibilinon sono sufficienti a tal fine.Se viene fornita un suggerimento,il tribunale si aspetta che sia supportatodalle valutazioni condotte.Applicazione. Se gli psicologi scelgonodi presentare dei suggerimentisull’affidamento dei figli, questi devonoderivare da dati psicologicamentefondati e concentrarsi sul migliore interessepsicologico <strong>per</strong> il figlio. Nell’elaborazionedei suggerimenti, gli psicologinon ricorreranno a pareri <strong>per</strong>sonali,limitati o a pregiudizi. I suggerimentidevono basarsi su presupposti,interpretazioni e inferenze fondateche soddisfino gli standard professionalie scientifici stabiliti. Anche senon c’è un accordo rispetto al fatto chei consulenti possano fornire suggerimential tribunale circa l’affidamento(ad es. il parere conclusivo), gli psicologiterranno presenti le argomentazioni<strong>del</strong>le due parti rispetto la questione(Bala, 2006; Erard, 2006; Grisso,2003; Heilbrun, 2001; Tippins andWittman, 2006) e saranno in grado diesporre la logica <strong>del</strong>la loro posizionein merito a ciò.93


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreAPPENDICE 4<strong>Linee</strong> guida<strong>per</strong> la consulenza tecnicain materia di affidamento dei figlia seguito di separazionedei genitori: contributipsico-forensi (estratto)<strong>Guida</strong> metodologica<strong>per</strong> la consulenza tecnicain materia di affidamentodei figli a seguitodi separazione genitorialeLe presenti indicazioni individuanogli obiettivi, le metodologie e gli strumentidi intervento da utilizzare daglies<strong>per</strong>ti nella consulenza tecnica in temadi affidamento dei figli a seguito diseparazione genitoriale.1. Compito <strong>del</strong>l’es<strong>per</strong>to: obiettivi <strong>del</strong>lavalutazione1.1. Obiettivo <strong>del</strong>la consulenza è riportareal giudice la condizionepsicologica e relazionale che connotagli individui che compongonola famiglia, coppia, e il sistema nelsuo complesso, evidenziando puntidi debolezza, punti di forza, areedi criticità e risorse utili <strong>per</strong> attuarecambiamenti evolutivo di segnopositivo. Particolare attenzione dovràessere posta agli aspetti “progonostici”<strong>del</strong>la situazione familiare(le risorse disponibili, le eventualipotenzialità al cambiamento<strong>del</strong>l’intero nucleo familiare, etc.)al fine di programmare e prevederedegli interventi opportuni. Laconsulenza mira idealmente ad unarestituzione di responsabilità genitorialein cui le parti - anche conl’aiuto dei propri CCTTPP - possanoricomporre la comunicazionetra loro, con e sui figli, al fine di risponderealle esigenze di questi.L’es<strong>per</strong>to è consapevole che la valutazione<strong>del</strong>la genitorialità si basasu mo<strong>del</strong>li, costrututti, caratteristichepsicologiche e attitudinalideclinati e verificati nella concretezza<strong>del</strong>le singole situazioni.1.2. Nella valutazione <strong>del</strong>le capacitàgenitoriali, <strong>per</strong> regolare la frequentazione<strong>del</strong> minore con entrambi igenitori o eventualmente <strong>per</strong> e-scludere dall’affidamento uno o entrambii genitori, l’es<strong>per</strong>to dovràtener conto dei criteri minimi relativialle capacità genitoriali, che94riguardano essenzialmente la funzionedi cura e protezione, la funzioneriflessiva, la funzione empatica/affettiva,la funzione organizzativa(scolastica, sociale e culturale),e il criterio <strong>del</strong>l’accesso all’altrogenitore. In particolare, l’es<strong>per</strong>tochiamato dla giudice a compierel’accertamento dovrà valutarele competenze <strong>del</strong> genitore nel:a. Comprendere e rispondere adeguatamentealle esigenze primarie<strong>del</strong> figlio (cure igieniche, alimentari,sanitarie, etc.);b. Preparare, organizzare e strutturareadeguatamente il mondo fisico<strong>del</strong> minore (aspetti ambientali)in modo da offrirgli un contestodi vita sufficientemente stimolantee protettivo;c. Comprendere le necessità e glistati emotivi <strong>del</strong> minore, rispondereopportunamente ai suoi bisognie coinvolgerlo emotivamentenegli scambi inter<strong>per</strong>sonali adeguatamentealla sua età e al suo livellodi maturazione psico-affettiva;d. Favorire le opportunità educativee di socializzazione;e. Interpretare il proprio comportamentoe quello altrui in termini diipotetici stati mentali, cioè in relazionea pensieri, affetti, desideri,bisogni e intenzioni;f. Offrire regole e norme di comportamentocongrue alla fase evolutiva<strong>del</strong> figlio, creando le premesse<strong>per</strong> la sua autonomia;g. Promuovere l’evoluzione <strong>del</strong>la relazionegenitoriale in virtù <strong>del</strong>letappe di sviluppo <strong>del</strong> figlio adeguandosialle competenze acquisitee favorendo la crescita <strong>del</strong> minore;h. Affrontare e gestire il conflitto conl’altro genitore - tenendo conto<strong>del</strong>le rispettive e peculiari strutture<strong>per</strong>sonologiche - valutandoanche la loro capacità di negoziazione;i. Promuovere il ruolo <strong>del</strong>l’altro genitorefavorendo la sua partecipazionealla vita <strong>del</strong> figlio, coo<strong>per</strong>andoattivamente nella genitorialità(cogenitorialità/criterio di accesso)e salvaguardando i legami generazionalianche con la famigliaallargata;j. Qualora ritenuto necessario, l’es<strong>per</strong>tovaluta la disponibilità <strong>del</strong>genitore e/o dei genitori a sottoporsia un <strong>per</strong>corso di sostegno allagenitorialità.1.3. Altri compiti <strong>del</strong>l’es<strong>per</strong>to riguardano.a. La valutazione qualitativa <strong>del</strong>la relazionetra il minore ed entrambii genitori;b. La valutazione <strong>del</strong>le principali causedi conflitto parentale e dei possibilieffetti sullo sviluppo psicosocialesui figli, tenendo conto chel’accesa conflittualità tra i genitori,di <strong>per</strong> sé, non è ragione sufficientea giustiziare l’indicazione algiudice <strong>per</strong> un affidamento esclusivoa uno solo dei genitori;c. L’individuazione <strong>del</strong>le aree disfunzionali- siano essere di natura relazionale(conflitti genitori-figli,tentativi di esclusione di uno deigenitori da parte <strong>del</strong>l’altro genitore,etc.) oppure di origine individuale(psicopatologia di un genitore,alcolismo, tossicodipendenza,criminalità, instabilità comportamentalee affettiva) - e deipossibili riverferi negativi sullo sviluppopsico-sociale dei figli, tenendopresente che così la salutementale di <strong>per</strong> sé non coincide conl’adeguatezza genitoriale, allo stessomodo la presenza di disturbipsicologici o di altri problemi dinatura psicosociale non necessariamentecompromette la competenzagenitoriale;d. Identificare le risorse potenziali eresiduali, <strong>del</strong> sistema familiare dicui tenere conto nella pianificazionedegli interventi che dovrannoessere disposti a sostegno <strong>del</strong>lagenitorialità;e. Identificare le risorse pubbliche eprivate presenti sul territorio al finedi meglio pianificare gli eventualiinterventi a sostegno <strong>del</strong>lafamiglia.


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreAPPENDICE 5Esemplificazione di quesitial CTU sulle capacitàgenitoriali/affidamento/collocazionedei figli minoriTribunale di PordenonePrevia verifica <strong>del</strong>le condizioni di vita<strong>del</strong> minore e dei genitori con riguardo all’ambientedomestico ed al contesto sociale,esprima una valutazione in ordinealla qualità <strong>del</strong>le relazioni di ciascun genitorecon il figlio ed alle rispettive competenzegenitoriali. Evidenzi inoltre l’atteggiamentodi ciascun genitore nella gestione<strong>del</strong> conflitto e la rispettiva disponibilitàa tutelare l’immagine ed il ruolo<strong>del</strong>l’altro genitore, nonché ogni altroaspetto rilevante ai fini <strong>del</strong>la decisionesulle modalità di affidamento <strong>del</strong> minore.Tribunale VeronaLetti gli atti, sentite le parti, svolte leindagini <strong>del</strong> caso, riferisca il CTU in meritoalle caratteristiche dei due contestimaterno e paterno nei quali evolve il figliominore con particolare riguardo:a) alla <strong>per</strong>sonalità <strong>del</strong> minore ed alla relazioneda esso instaurata con ciascungenitore e relativo contesto ambientale;b) alla <strong>per</strong>sonalità dei genitori ed alle lororisorse individuali nello svolgereadeguatamente la funzione genitoriale;Valuti, inoltre, il CTU se sussistano ipresupposti <strong>per</strong> far raggiungere ai genitoriun accordo conciliativo sull’affido <strong>del</strong>figlio.Formuli quindi <strong>del</strong>le ipotesi circa le capacitàe le potenzialità esprimibili da partedei genitori e loro contesti nel garantireal minore le condizioni ottimali <strong>per</strong>una crescita armonica <strong>del</strong>la sua <strong>per</strong>sonalitànel reciproco rispetto di una genitorialitàresponsabile, prospettando, inconcreto, in relazione a quanto sopra, leipotesi di affidamento e modalità di visita<strong>per</strong> il genitore non affidatario.Tribunale di Bassano <strong>del</strong> GrappaDica il Consulente Tecnico d’Ufficio,esaminati gli atti, assunte le opportuneinformazioni da terzi, ivi compresa laPubblica Amministrazione, sottopostead ogni opportuna e necessaria indaginepsicologica (anche avvalendosi <strong>del</strong>l’ausiliodi altri specialisti) le figure <strong>del</strong>minore, dei genitori e quelli dei terzi significativinella vita <strong>del</strong>lo stesso, qualisiano i rapporti tra essi intercorrenti. Valutiil CTU se sussistano i presupposti<strong>per</strong> far raggiungere ai genitori un accordoconciliativo sull’affido <strong>del</strong> figlio o suitempi di <strong>per</strong>manenza <strong>del</strong> minore pressol’uno o l’altro.Evidenzi inoltre, sentite i servizi territorialieventualmente interessati, ed acquisitaogni opportuna documentazione:a) quale sia la tipologia di affidamentopiù idonea <strong>per</strong> il minore; b) quali possanoessere le modalità più adeguate <strong>per</strong>la migliore realizzazione <strong>del</strong>le risorseeducative dei genitori, con la concretaindicazione dei <strong>per</strong>iodi che il minore passeràcon il genitore non affidatario o conil quale non vive abitualmente.Nelle ipotesi che presentino aspettiparticolarmente gravi, il quesito verràcosì integrato:accerti, inoltre, il CTU l’esistenza diunivoci elementi in base ai quali reputarela condotta di uno o di entrambi igenitori direttamente pregiudizievole<strong>per</strong> i minori.Tribunale Ordinario di RomaEsaminati gli atti di causa, sentite leparti, i minori e i loro eventuali consulentied eseguiti ove necessario gli opportuniaccertamenti, fra cui la somministrazionedi test psicologici da effettuarsia cura di <strong>per</strong>sonale specializzato,dica il CTU:1. Quale sia lo stato psicologico e la <strong>per</strong>sonalità<strong>del</strong>le parti e dei minori conparticolare riferimento alla conflittualitàtra i coniugi ed alle possibili ricadutesul processo di formazione deiminori;2. Quali siano i rapporti dei minori conentrambi i genitori ed i relativi ambientifamiliari, con particolare riferimentoalla nuova compagna <strong>del</strong> padree al figlio nato da questa unione;3. Quali siano le migliori condizioni di affidoe di frequentazione col genitorenon convivente, tenendo conto <strong>del</strong>principio generale <strong>del</strong>la “bi-genitorialità”che non può essere derogato senon in caso di effettivo pregiudizio edi richiesta svolta da entrambe le partial riguardo.Tribunale Ordinario di RomaAccerti il CTU, esaminati gli atti di causa,sentite le parti, i minori e i loro eventualiCTP e autorizzandolo ad effettuaretest psicodiagnostici avvalendosi, anche,di collaboratori, ove ritenuti necessari:1. Quale sia il profilo di <strong>per</strong>sonalità <strong>del</strong>leparti e dei minori, nonché le condizionipsicologiche dei medesimi;2. Quale sia la capacità genitoriale <strong>del</strong>leparti, anche con riferimento al reciprocoriconoscimento <strong>del</strong> valore genitorialeed alla sussistenza tra loro diconflittualità pregiudizievole <strong>per</strong> l’interessedei minori ovvero di tendenzenell’uno a sminuire ovvero escluderela figura <strong>del</strong>l’altro genitore neiconfronti dei figli;3. Quale sia la qualità <strong>del</strong>la relazione deiminori con ciascuno dei genitori;4. Tenuto conto <strong>del</strong> principio generale<strong>del</strong>la bigenitorialità, che può esserederogato solo in caso di effettivo pregiudizio<strong>per</strong> l’interesse dei figli minori,quali siano le migliori condizioni diaffido e frequentazione col genitorenon convivente tenuto anche conto<strong>del</strong>le richieste <strong>del</strong>le parti al riguardoe <strong>del</strong>le risorse presenti nella famigliaallargata ovvero derivanti da stabili relazionistabilite dai genitori.Tribunale <strong>per</strong> i <strong>Minore</strong>nnidi CampobassoIl C.T.U., letti gli atti di causa, esaminatii genitori ed i minori, ed espletatetutte le indagini reputate opportune:1. Proceda a definire il profilo psicologicodi ciascun genitore, al fine di valutarnela <strong>per</strong>sonalità, con particolareattenzione alla funzione genitoriale edalla capacità di entrambi di garantireai propri figli una crescita sana edequilibrata;2. Valuti la qualità <strong>del</strong>le relazioni deibambini con i rispettivi genitori;3. Verifichi le effettive potenzialità dicoo<strong>per</strong>azione tra i genitori, l’esistenzadi una disponibilità reciproca nell’assicurareai propri figli “l’accesso”all’altro genitore o, di contro, l’eventualesussistenza di una sindrome dialienazione genitoriale;4. Dia, inoltre, eventuali indicazioni terapeutiche,qualora se ne ravvisi la necessità,definendo la forma degli interventie gli obiettivi terapeutici.95


linee guida/2: l’ascolto <strong>del</strong> minoreAPPENDICE 6Esempio di modulo <strong>per</strong> verbale in CTUTRIBUNALE CIVILE DI ROMASEZIONE ........................................................Numero di ruolo generale: .........................Numero di ruolo sezione: ...........................Giudice relatore: ...........................................C.T.U. Dr. ........................................................Causa promossa da:Ricorrente/istante princ.:Resistente/princ.:VERBALE NUMERO ............................................DATA: ......................................................................Orario di inizio .............................................. Orario di chiusura ..............................................Il giorno ........................................ 2012, sono presenti: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................L’incontro è finalizzato ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Verbalizzazioni:Firme <strong>del</strong>le <strong>per</strong>sone presenti all’incontro:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Firma <strong>del</strong> C.T.U.:...........................................................................................................96

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