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Bollettino distribuzione media (.pdf) - Prima Comunicazione

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<strong>Bollettino</strong>SettimanaleAnno XVI - n. 4711 dicembre 2006PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA


SOMMARIOINTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5A371 - GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONEProvvedimento n. 16174 5OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7C7951 - ASSICURAZIONI GENERALI/TORO ASSICURAZIONIProvvedimento n. 16173 7C8024 - INFRACOM ITALIA/NETSCALIBUR ITALIAProvvedimento n. 16178 66C8056 - TECHNOMATICA ITALIA/ASCOM ITALIAProvvedimento n. 16179 69C8066 - UNITED TECHNOLOGIES/PAGE GROUPProvvedimento n. 16180 72C8069 - ROHAN/MANZINI LUCIANOProvvedimento n. 16181 76C8070 - EUROSPIN PUGLIA/RAMO D'AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALEProvvedimento n. 16182 79C8071 - EUROSPIN PUGLIA/RAMI D’AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALIProvvedimento n. 16183 82C8074 - INVESTITORI ASSOCIATI SGR-SESTANT/KEDRIONProvvedimento n. 16184 85C8075 - BENCOM/RAMO D’AZIENDA DI ORLANDIProvvedimento n. 16185 89C8076 - CASTFUTURA/LOSA PIER LUIGIProvvedimento n. 16186 92C8077 - RDB/PREFABBRICATI CIVIDINIProvvedimento n. 16187 94C8078 - DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR IMMOBILENFONDS/ DEGI CARPIProvvedimento n. 16188 97C8079 - UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL/SOCIETA' CONTROLLATE DA UNITED PICTURESProvvedimento n. 16189 99C8080 - LIQUIGAS/RAMO D’AZIENDA DI THERMO GASProvvedimento n. 16190 102C8082 - AAR E TICINO SA DI ELETTRICITÀ-ATEL/GESTIMI-IDROVALSESIAProvvedimento n. 16191 105C8087 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA- A. PIERONI DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI PERIODICHE EDI MODA/PIERONI DISTRIBUZIONEProvvedimento n. 16192 108


ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 111AS372 - SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICA 111AS373 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONECARBURANTI ED ATTIVITÀ COLLATERALI NELLE AREE DI SERVIZIO LUNGO LA TRATTAAUTOSTRADALE BRENNERO – MODENA 114PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 117IP8 - SPECIAL CARD DI WINDProvvedimento n. 16176 117IP13 - ALFASTAR ASSEMBLAGGIO PENNE A DOMICILIOProvvedimento n. 16194 125PI5271 - NONI KURAProvvedimento n. 16193 129PI5382 - CONGRESS ITALIAProvvedimento n. 16195 137PI15393 - PRESTITI FIN PRESTProvvedimento n. 16196 143PI5426 - WACKO'SProvvedimento n. 16197 151


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 5INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTEA371 - GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONEProvvedimento n. 16174L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTO l’articolo 82 del Trattato CE;VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;VISTO il proprio provvedimento del 16 novembre 2005, con cui è stata avviata un’istruttoria,ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENI S.p.A. e GNLItalia S.p.A., al fine di accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 82 delTrattato CE;VISTA la propria delibera del 19 aprile 2006, con cui l’istruttoria è stata estesa soggettivamentenei confronti della società SNAM Rete Gas S.p.A., ed ampliata oggettivamente in relazione acondotte, che appaiono evidenziare comportamenti volti ad escludere dall’accesso alla capacitàcontinua del predetto terminale soggetti terzi in concorrenza con ENI S.p.A., anche in relazioneall’anno termico 2004-2005;VISTA la propria delibera del 6 settembre 2006, con cui è stato comunicato alle imprese per lequali sono allo stato pendenti i procedimenti, volti all’accertamento della violazione degli articoli2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, che possono presentare impegniai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90, come novellato dalla legge n. 248/06, entro e nonoltre tre mesi dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/06;CONSIDERATE le istanze di ENI S.p.A., pervenute il 21 settembre, 9 e 24 ottobre 2006, conle quali la suddetta società ha richiesto una proroga del termine di chiusura del procedimento,al fine di presentare impegni alla luce della delibera dell’Autorità del 6 settembre 2006, sopracitata;CONSIDERATA, l’effettiva presentazione degli impegni da parte di ENI S.p.A. il 6 novembre2006 e l’integrazione degli stessi l’8 novembre successivo;CONSIDERATA la decisione dell’Autorità del 23 novembre 2006, di pubblicare gli impegni diENI S.p.A. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni in merito, nonché di fissare iltermine per l’adozione della propria decisione sull’impegno stesso al 28 febbraio 2007;


6BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006RITENUTO, pertanto, necessario procedere al differimento del termine di conclusione delprocedimento, ad una data successiva alla chiusura del sub procedimento relativo alla valutazionedegli impegni presentati da ENI S.p.A.;DELIBERAdi prorogare al 30 marzo 2007 il termine di conclusione del procedimento.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 7OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONEC7951 - ASSICURAZIONI GENERALI/TORO ASSICURAZIONIProvvedimento n. 16173L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2006;SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;VISTE la richiesta motivata presentata, in data 19 luglio 2006, da Assicurazioni Generali S.p.A.alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 4(4) del suddetto Regolamento, per il rinvio delcaso all’Italia e la successiva comunicazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006;VISTA la comunicazione di Assicurazioni Generali S.p.A., pervenuta il 25 agosto 2006;VISTE le richieste di informazioni inviate dall’Autorità in data 29 agosto 2006 a imprese diassicurazione, inter<strong>media</strong>ri e associazioni di categoria rappresentanti la domanda di serviziassicurativi e le relative risposte;VISTA la propria delibera del 21 settembre 2006, con la quale ha avviato l’istruttoria, ai sensidell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Assicurazioni GeneraliS.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A.;VISTO l’atto pervenuto in data 9 ottobre 2006 con cui la società Mediobanca – Banca di CreditoFinanziario S.p.A. ha chiesto di intervenire nel procedimento in qualità di soggetto portatore diinteressi rilevanti in ordine agli esiti dell’istruttoria;VISTE le richieste di informazioni inviate a Generali Assicurazioni S.p.A. in data 29 settembre2006, nonché contenute nel verbale di audizione del 4 ottobre 2006, quelle inviate a Mediobanca –Banca di Credito Finanziario S.p.A. in data 10 ottobre 2006, ad un campione rappresentativo diclienti di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Toro Assicurazioni S.p.A. rispettivamente in data 27settembre 2006 e in data 3 ottobre 2006 e le relative risposte;SENTITI i rappresentanti di Assicurazioni Generali S.p.A. in data 4 e 18 ottobre 2006, di CambiasoRisso & C. (Assicurazioni) S.r.l. in data 3 ottobre 2006, di ACE European Group Limited in data 4ottobre 2006, di AIG Europe in data 9 ottobre 2006, di Ras Assicurazioni S.p.A. in data 10 ottobre2006, di Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A., di Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni S.p.A.in data 12 ottobre 2006, di Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. in data 12 ottobre 2006 e di Reale MutuaAssicurazioni in data 13 ottobre 2006;SENTITI i rappresentanti di Generali Assicurazioni S.p.A., in data 31 ottobre 2006, nell’audizionefinale dinanzi al collegio;VISTO il parere dell’Isvap pervenuto in data 30 novembre 2006;VISTI gli atti del procedimento;


8BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTI1. Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito Generali) è la società posta al vertice dell’omonimogruppo finanziario-assicurativo. I principali azionisti sono Mediobanca Banca di CreditoFinanziario S.p.A. (13,6% del capitale sociale), Banca d’Italia (4,7%), Unicredito Italiano Spa(3,7%), Capitalia S.p.A. (3,1%), Premafin Finanziaria S.p.A. (2,4%) 1 .Generali è attiva nel settore dell’assicurazione vita, anche <strong>media</strong>nte le proprie controllate AlleanzaAssicurazioni S.p.A:, Generali Vita S.p.A., Ina Vita S.p.A., Intesa Vita S.p.A., La VeneziaAssicurazioni S.p.A.; nel settore dell’assicurazione danni, anche <strong>media</strong>nte le proprie controllateAssitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., Genertel S.p.A., Europ Assistance Italia S.p.A., Fata-Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.A., Risparmio Assicurazioni S.p.A.; nei settori bancario, conBanca Generali S.p.A., finanziario, con Generali Asset Management Sgr S.p.A. e Banca GeneraliSgr S.p.A. ed immobiliare, con alcune società specializzate.Generali è il primo operatore nel settore dell’assicurazione vita, realizzando il 26,1% della raccoltapremi complessiva ed il secondo operatore nel settore danni, con una raccolta premi complessivadel 15,6%.Nel 2005 Generali ha realizzato un fatturato complessivo pari a quasi 64 miliardi di €,prevalentemente in ambito comunitario. In Italia il fatturato di Generali è stato pari a circa 25,3miliardi di €.2. Toro Assicurazioni S.p.A. (di seguito Toro) è la società posta al vertice dell’omonimo gruppoassicurativo, attualmente controllata da De Agostini S.p.A. (di seguito De Agostini).Toro opera prevalentemente nel settore dell’assicurazione danni, anche <strong>media</strong>nte le propriecontrollate Augusta Assicurazioni S.p.A., DAS-Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., NuovaTirrena S.p.A., Toro Targa Assicurazioni S.p.A. ed in misura minore nel settore dell’assicurazionevita.Toro è il quinto operatore nel settore dell’assicurazione danni, con il 6,4%, dei premi raccolti,mentre nel settore vita raccoglie solo lo 0,7% dei premi, anche perché ha un unico accordo dibancassicurazione con una banca locale (Banca del Piemonte).Nel 2005 Toro ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 2,9 miliardi di €, quasiinteramente in Italia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE3. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Toro da parte di Generali darealizzarsi <strong>media</strong>nte la cessione del 55,5% del capitale di Toro attualmente detenuto da DeAgostini, che potrà inoltre esercitare un’opzione di vendita per un ulteriore 10,0% del capitalesociale.1 Fonte: sito Consob, 17 ottobre 2006. Nei procedimenti C/5422 e C/5422b SAI-Società Assicuratrice Industriale/LaFondiaria Assicurazioni, l’Autorità ha accertato che la partecipazione di Mediobanca in Generali era idonea a conferire allabanca d’affari il controllo di fatto su Generali.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 9Dato che Toro è una società quotata al Mercato Telematico Azionario, Generali, dopo avereperfezionato l’acquisizione della partecipazione in Toro, lancerà un’OPA obbligatoria sulrimanente capitale sociale ed, eventualmente, un’OPA residuale.Al termine dell’operazione è prevista la fusione per incorporazione di Toro in Generali.L’operazione è stata realizzata in data 4 ottobre 2006, attraverso il trasferimento del 65,5% delleazioni di Toro da parte di De Agostini a Generali, come risulta da un comunicato stampa diGenerali.4. Le ragioni dell’interesse di Generali all’acquisto di Toro sono: l’acquisizione di Toro da parte diGenerali darebbe vita al primo operatore di mercato nei rami danni e permetterebbe a Generali di:[…acquisire] una quota di mercato costituita prevalentemente da clienti retail e PMI,complementare all’attuale base di clientela Generali; beneficiare dell’elevata fidelizzazione almarchio della clientela italiana […]; escludere l’ingresso di competitors europei sul mercatoitaliano ritenuti probabili acquirenti di Toro” 2 .III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE5. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n. 139/2004 e rientranell'ambito di applicazione di detto Regolamento, in quanto soddisfa le condizioni previstedall'articolo 1 del medesimo e, di conseguenza, nella competenza esclusiva della Commissione.Sulla base della decisione di rinvio adottata in data 24 agosto 2006 dalla Commissione, ai sensidell'articolo 4(4) del Regolamento CE n. 139/2004, alla concentrazione risulta applicabile la leggen. 287/90.IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA6. Nel corso del procedimento, in data 22 settembre 2006 sono stati svolti accertamenti ispettivipresso le sedi di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Toro Assicurazioni S.p.A., nonché presso lesedi di Premafin Holding finanziaria S.p.A. (di seguito Premafin), di Fondiaria-Sai S.p.A. (diseguito Fondiaria-Sai) e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguitoMediobanca). Sono poi stati sentiti in audizione, oltre ai rappresentanti di Generali, irappresentanti di diverse imprese assicurative attive nei rami danni, RAS Riunione Adriatica diSicurtà S.p.A., ACE European Group Limited, AIG Europe SA, Società Reale MutuaAssicurazioni, nonché di Premafin e di Fondiaria-Sai; alcuni importanti brokers operanti nei ramisuddetti, quali Cambiaso Risso & C. (Assicurazioni) S.r.l. e Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A.Sono stati poi inviati, oltre alla richiesta di informazioni ad imprese assicurative, inter<strong>media</strong>ri evarie associazioni di categoria già richiamata nel provvedimento di avvio, un questionario ad uncampione di clienti di Generali e di Toro nei rami trasporti e diverse ulteriori richieste diinformazioni.2 Doc. 228. Presentazione di Mediobanca dell’ipotesi di acquisizione di Toro da parte di Generali, del 9 giugno 2006.


10BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006V. RISULTANZE ISTRUTTORIE7. Nel corso del procedimento istruttorio sono stati acquisiti diversi elementi di fatto cheevidenziano come l’operazione in esame si realizzi in un contesto caratterizzato dall’esistenza didurevoli e significativi legami tra Generali e Fondiaria-Sai e dalla presenza di elementi di rigiditànei mercati assicurativi danni, in particolare quelli auto. Tali elementi devono dunque essere presiin considerazione nella valutazione dell’operazione di concentrazione.A) I legami tra Generali e Fondiaria-SaiI legami tra Mediobanca e Generali8. Nel corso del procedimento istruttorio sono emersi numerosi elementi che testimoniano comel’esistenza di una fitta rete di partecipazioni, dirette e indirette, spesso incrociate, sia tale da ridurregli incentivi a competere dei primi due operatori del settore danni, Generali e Fondiaria-Sai.Preliminare all’analisi dei rapporti tra i due gruppi assicurativi è quella relativa ai legamiintercorrenti tra Mediobanca e Generali ed in particolare al controllo di fatto che la banca d’affariesercita su Generali.9. Al riguardo si ricorda come uno degli indicatori utilizzati per la verifica di un controllo di fatto èrappresentato dalla partecipazione alle assemblee, nel senso che, in caso di public company, con uncapitale azionario molto disperso, un’azionista di minoranza può ottenere una maggioranza stabiledei voti in assemblea 3 . Tale circostanza risulta non essersi verificata nelle ultime assemblee diGenerali, nelle quali le azioni di Mediobanca hanno rappresentato circa un terzo del capitale presente.10. L’analisi delle presenze in assemblea evidenzia altresì come la formazione di maggioranzealternative a Mediobanca risulti altamente improbabile. Ad esempio, nell’ultima assemblea diGenerali (29 aprile 2006) vi sono state sette votazioni alle quali erano presenti azionisti cherappresentavano una quota di capitale oscillante tra il 38,84% e il 41,19%. La quota attribuibile aMediobanca era pari al 14,12%; gli altri principali azionisti erano: Unicredito, Capitalia e Montedei Paschi di Siena, con rispettivamente il 3,56%, il 3,20% e l’1,65%, uniti in un patto diconsultazione, il Fondo pensione dei dipendenti della Banca d’Italia con il 4,47%, Fondiaria-Saicon il 2,40% e Carlo Tassara con il 2,28%. Tra gli altri partecipanti all’assemblea vi sonosoprattutto fondi di investimento italiani ed esteri con quote non particolarmente elevate 4 .11. In merito a tali azionisti si osserva che Unicredito e Capitalia (presenti nel patto diconsultazione) sono i principali azionisti di Mediobanca, rappresentando insieme il 34% delleazioni vincolate dell’accordo di blocco della banca d’affari 5 . Inoltre i vertici delle due banche, cherivestono la carica di vicepresidente di Mediobanca, insieme al Presidente di quest’ultima,costituiscono il Comitato nomine, organo di Mediobanca che indica i nominativi dei membri degliorgani sociali di Generali 6 .3 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione del 2 marzo 1998, sulla nozione di concentrazione a norma del regolamento (CEE) n.4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (98/C 66/02), in G.U.C.E. C066.4 Doc. 16. Verbale di Assemblea di Generali del 29 aprile 2006.5 Nel patto di sindacato di Mediobanca sono presenti anche Generali e Toro che, congiuntamente, hanno una quota diazioni vincolate superiore al 4%.6 Docc. 256 (Verbali Comitato nomine Mediobanca) e 258 (Verbali CdA di Mediobanca), p. 146. Da tale ultimodocumento emerge anche che i due Direttori Generali di Mediobanca, partecipano a tale Comitato con funzioni consultive.Uno dei Direttori Generali è anche membro del CdA di Generali.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 1112. Anche Fondiaria-Sai partecipa al patto di sindacato di Mediobanca con una quota sulle azionivincolate superiore al 7%. Gli altri partecipanti sono quasi esclusivamente investitori istituzionali, chenelle ultime assemblee hanno espresso voto contrario solo in sede straordinaria, in relazione ai piani distock option e stock grant.13. Gli elementi soprarichiamati sono già in grado di indicare che non esistono di fattomaggioranze alternative a quella espressione di Mediobanca. Al riguardo si deve anche osservareche lo Statuto di Generali non consente la presentazione in assemblea di liste di minoranza per lanomina dei componenti degli organi sociali e/o di proposte alternative a quelle del management odel principale azionista, in quanto solo chi detiene almeno il 10% del capitale sociale puòpresentare proposte per l’assemblea, purché ciò avvenga almeno un mese prima 7 . Quindi lapossibilità di presentare proposte alternative a quella del management o del primo azionista per gliazionisti diversi da Mediobanca è estremamente ridotta.14. Per quanto riguarda la gestione della società l’analisi dei documenti agli atti evidenzia un ruolomarginale del Consiglio di Amministrazione, come dimostra la stessa operazione di acquisizionedel controllo di Toro, discussa dal CdA un mese dopo che la stessa era stata gestita dalmanagement, deliberata dal Comitato esecutivo e resa nota alla stampa.15. Il comitato esecutivo è quasi interamente riconducibile a Mediobanca: su 7 membri, 2, vale adire il Presidente ed il Vicepresidente del CdA, siedono anche nel CdA di Mediobanca, il secondocon il ruolo di Presidente; i 2 Amministratori Delegati, come accertato nel corso del citatoprocedimento C/5422, sono stati nominati su indicazione di Mediobanca; altri 2 membri delcomitato esecutivo sono rispettivamente il Direttore Generale di Mediobanca e il Presidente delpatto di sindacato della banca d’affari. Nel complesso almeno 6 membri su 7 del comitatoesecutivo di Generali sono riconducibili a Mediobanca.Considerata la composizione del comitato esecutivo ed il ruolo dei suoi membri vi è unasostanziale coincidenza tra management della società e primo azionista.16. Oltre alla partecipazione alle assemblee e alla composizione del comitato esecutivo diGenerali, vi sono ulteriori elementi che appaiono idonei a configurare un controllo di fatto diMediobanca sulla compagnia di assicurazioni.E’ stata infatti rinvenuta presso Mediobanca documentazione da cui risulta che la gestione degliaffari dell’impresa di assicurazione è comunemente trattata all’interno della banca, non solo daisoggetti che hanno un ruolo di rilievo anche in Generali, come ad esempio i top managers, maanche da dipendenti di Mediobanca. Ciò emerge ad esempio dal resoconto di una riunione del 2maggio 2005, avente espressamente ad oggetto le “strategie di Assicurazioni Generali”, a cuihanno partecipato rappresentanti di Mediobanca e dell’impresa di assicurazioni, in cui si èdiscusso, tra l’altro, delle condizioni di mercato in cui opera l’impresa, di modifiche alla strutturaoperativa del gruppo, delle attività dei managers, del futuro piano industriale, dell’attività diM&A 8 . Nello stesso senso si può citare una e-mail interna a Mediobanca in cui diversi dipendentidella banca vengono messi al corrente dei progetti di crescita internazionale di Generali 9 .7 L’articolo 15.2 dello Statuto afferma che “le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo del capitalesociale, debbono esser comprese nell'ordine del giorno purché pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un meseprima della Convocazione dell'Assemblea”. Il successivo comma 3 sostiene che “l'Assemblea non può deliberare sopramaterie che non siano state indicate nell'ordine del giorno”.8 Doc. 223. Appunto di Mediobanca relativo all’incontro con Generali del 2 maggio 2005. Un incontro analogo si è svoltoil 7 aprile 2004 presso Mediobanca a cui hanno partecipato diversi managers dell’impresa oltre ai due amministratori


12BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 200617. A riprova del ruolo di Mediobanca all’interno di Generali si deve anche ricordare come ilfallito tentativo di ingresso dell’Ing. Ligresti nel CdA di Generali è stato esaminato e respinto nelcorso del CdA di Mediobanca del 10 aprile 2006, dopo che il Comitato nomine della banca d’affariaveva già proposto una candidatura alternativa 10 .18. Si deve poi sottolineare che Mediobanca, oltre ad essere il soggetto che di fatto controllaGenerali, in occasione della concentrazione in esame ha svolto anche ulteriori funzioni perl’impresa di assicurazioni, agendo come consulente e finanziatore della stessa.Come si evince dalla documentazione in atti, sia l’analisi di fattibilità dell’operazione 11 che irapporti con la venditrice De Agostini 12 sono stati curati direttamente da Mediobanca, la quale si èoccupata anche di reperire subito il finanziamento necessario all’acquisizione, sottoscrivendoneessa stessa una parte 13 . Si deve poi notare che un importante membro del patto di blocco dellabanca d’affari, Groupama, ha contestato proprio a Mediobanca di non essere stato preso inconsiderazione come possibile acquirente di Toro, nonostante la propria disponibilità ad offrire unprezzo superiore a quello offerto dalla stessa Generali 14 .19. L’operazione sembrerebbe quindi essere stata condotta al di fuori di Generali, come mostraanche il fatto che nel CdA di Generali del 13 giugno 2006 non vi è alcun cenno in proposito 15 eche il Comitato Esecutivo di Generali ha discusso la proposta di acquisto ed ha poi dato mandatoall’amministratore delegato di Generali di concludere l’operazione, realizzata im<strong>media</strong>tamentenella stessa serata del 25 giugno 2006. Nella stessa giornata è stato dato incarico formale aMediobanca per l’attività di advising anche se la banca d’affari aveva predisposto una primavalutazione dell’operazione sin dal marzo 2006 16 . Solo un mese dopo, il 25 luglio 2006, il CdA haformalmente approvato l’operazione 17 .Il ruolo di Fondiaria-Sai20. Fondiaria-Sai ha una partecipazione diretta in Generali pari al 2,4%, acquisita per effetto dellediverse aggregazioni che nel tempo hanno interessato il gruppo 18 . Considerata la capitalizzazione diborsa di Generali al 21 novembre 2006, il valore di tale partecipazione è pari a 978 milioni di Euro.21. Fondiaria-Sai è anche presente nel capitale dei principali azionisti di Generali, Mediobanca,Capitalia e Monte dei Paschi di Siena. In particolare, Fondiaria-Sai ha una partecipazione del 4,1% inMediobanca e aderisce anche al patto di blocco della stessa. Inoltre, detiene il 3,1% delle azioni didelegati. Cfr. doc. 253, e-mail interna di Mediobanca sul predetto incontro. I frequenti contatti tra dipendenti diMediobanca e managers di Generali sono confermati anche da altri documenti, ad es. il 254, altra e-mail interna diMediobanca del 12 marzo 2004.9 Doc. 247 e-mail interna di Mediobanca del 28 luglio 2004.10 Doc. 258 (verbali CdA di Mediobanca), p. 283 e ss.11 Docc. 226, analisi preliminare dell’operazione di Generali del marzo 2006, rinvenuta presso Mediobanca, 228, del 9giugno 2006, 229 del 13 giugno 2006, 230 del 21 giugno 2006, contenenti analisi preliminari dell’operazione da parte diMediobanca.12 Docc. 231 e 232, comunicazioni tra De Agostini e Generali rinvenute presso la sede di Mediobanca.13 Docc. 241 e 242, e-mail interne di Mediobanca del 26 giugno 2006, su Generali-Toro.14 Doc. n. 245, e-mail interna di Mediobanca del 28 giugno 2006.15 Doc. 384, risposta del 6 ottobre 2006 di Generali alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 2 ottobre.16 Doc. 226, analisi preliminare dell’operazione di Generali del marzo 2006, rinvenuta presso Mediobanca.17 Docc. 33, verbale del CdA di Generali del 25 luglio 2006 e 384, risposta del 6 ottobre 2006 di Generali alla richiesta diinformazioni dell’Autorità del 2 ottobre.18 Doc. 450, verbale audizione della società Fondiaria-Sai.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 13Capitalia, con cui ha sottoscritto un accordo di <strong>distribuzione</strong> in esclusiva per i prodotti danni 19 20 ,nonché una partecipazione dell’1,58% in Monte dei Paschi di Siena. Si ricorda, inoltre, che Capitalia èil principale azionista di Mediobanca e partecipa ad un accordo di consultazione con Unicredito eMonte dei Paschi di Siena in Generali. Secondo la documentazione acquisita agli atti, Fondiaria-Sai ha[omissis] partecipazioni che considera strategiche, tra cui vi sono quelle in Generali, Mediobanca,Capitalia e Monte dei Paschi di Siena 21 .Considerando, insieme alla partecipazione direttamente detenuta in Generali, anche le quoteindirettamente detenute tramite le società suddette, nel complesso Fondiaria-Sai possiede unapartecipazione in Generali che rappresenta, secondo i dati di capitalizzazione di borsa al 21 novembre2006, circa il 22% della sua intera capitalizzazione, ovvero circa il 47% del valore dell’investimento diPremafin nella sua controllata Fondiaria-Sai.22. Inoltre, Fondiaria-Sai ha rappresentanti nei CdA di Capitalia e di Mediobanca. Come giàevidenziato il management di Generali è espressione del primo azionista, inoltre in Mediobancavengono discusse le linee strategiche dell’attività di Generali. Il CdA di Mediobanca trattadirettamente questioni inerenti le proprie partecipate e controllate, come dimostra chiaramente ilprocesso decisionale seguito in occasione del richiamato tentativo dell’Ing. Ligresti di esserenominato nel CdA di Generali.23. [omissis] partecipazioni che Fondiaria-Sai definisce come strategiche, [omissis] RCS e Pirelli.Si tratta di due imprese che, nel proprio patto di sindacato e nel CdA annoverano rappresentanti,oltre che di Fondiaria-Sai, anche di Generali e di Mediobanca. Ciò testimonia ulteriormente lanatura particolarmente stringente dei legami tra la banca d’affari e i due gruppi assicurativi.24. Infine, vale la pena osservare che Fondiaria-Sai, nell’analizzare i propri investimenti, tra le[omissis] partecipazioni strategiche pone quelle di Generali e Capitalia in particolare rilievo, inquanto rappresentano un investimento superiore al 10% della propria capitalizzazione. Comesottolineato dalla stessa Fondiaria-Sai, la presenza in Capitalia ha natura industriale, essendo voltaalla ricerca di eventuali alleanze di bancassicurazione 22 . Analogamente, la partecipazione in Generalinon può essere considerata avente natura finanziaria, considerata anche la richiamata volontà diFondiaria-Sai di entrare direttamente nel CdA di Generali.25. Per altro verso, si deve sottolineare che con l’acquisto di Toro, Generali ha aumentato di circal’1% la partecipazione che detiene nel capitale di Mediobanca e di Capitalia e potrebbe entrare afar parte del patto di sindacato di quest’ultima. Si è in tal modo creato un nuovo legame incrociato.Si rileva poi che la partecipazione di Generali in Mediobanca e Capitalia è superiore al 2% edunque, in virtù dell’art. 121 T.U.F., i diritti di voto sono limitati a tale soglia 23 .26. I legami tra Generali e Fondiaria-Sai sono ulteriormente rafforzati dal fatto che, così comeFondiaria-Sai è azionista di Mediobanca, anche quest’ultima ha una partecipazione nel capitale diFondiaria-Sai, di poco inferiore al 2% 24 .19 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.20 La quota di Fondiaria-Sai in Capitalia è destinata ad aumentare [omissis] a seguito della prospettata vendita delle azionidetenute da Pirelli, vincolate al patto.21 Doc. 199 studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006.22 Docc. 199 studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006 e 449, verbale diaudizione della società Premafin.23 Generali è presente anche nell’azionariato di Unicredito, seppure con una quota pari a circa lo 0,5%.24 Doc. 470, risposta di Mediobanca del 16 ottobre 2006 alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 10 ottobre 2006.


14BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Peraltro, Mediobanca continua ad essere il principale finanziatore del gruppo Fondiaria-Sai.Mediobanca, insieme al Mediocredito Centrale (Capitalia), ha svolto il ruolo di banca arranger inoccasione della concessione della rimodulazione dell’attuale finanziamento di Premafin 25 edattualmente ha [omissis] dei debiti assunti dalla holding del gruppo assicurativo; l’altro importantefinanziatore di Premafin è Capitalia, che, si ricorda, è anche il principale azionista della bancad’affari 26 . Inoltre, [omissis] dell’esposizione debitoria di Fondiaria-Sai e delle proprie controllateè nei confronti della sola Mediobanca 27 .B) I mercati rilevanti27. L’operazione coinvolge due importanti gruppi assicurativi e produce significativi effettisoprattutto nel settore danni. Per quanto concerne il settore vita, in considerazione della presenzalimitata di Toro, complessivamente pari allo 0,7%, l’operazione non appare idonea a produrreparticolari effetti sotto il profilo concorrenziale.a) I mercati del prodotto28. Nell’individuazione dei mercati interessati il punto di partenza è rappresentato dall’esame deiprodotti idonei a soddisfare un dato bisogno. Nel caso delle assicurazioni, in linea di principio ognisingolo rischio può essere soddisfatto solo da una specifica copertura e dunque dovrebbeconfigurarsi un mercato distinto per ogni rischio.Tuttavia, in considerazione del fatto che la domanda tende a soddisfare globalmente il propriobisogno di coperture assicurative 28 e che le imprese di regola sono in grado di offrire copertureche riguardano una molteplicità di rischi, è possibile procedere ad aggregazioni dei singoli rischiper individuare i mercati rilevanti.29. Tali aggregazioni possono essere realizzate tenendo conto della capacità di offerta delleimprese o delle caratteristiche della domanda.30. Nel primo caso i rischi vengono di fatto aggregati basandosi sulla ripartizione per ramiamministrativi, considerato che l’autorizzazione ad operare viene rilasciata dall’autorità divigilanza settoriale per singolo ramo, e dunque si presuppone che l’impresa attiva in un dato ramosia in grado di offrire l’intera gamma di coperture rientranti in quel ramo. A parere della parte,bisognerebbe inoltre considerare che le strutture sottoscrittive delle imprese sono organizzate perramo, i prodotti sono costruiti basandosi sull’equilibrio tecnico di ramo, l’attività di liquidazionedei sinistri è impostata sul concetto di ramo 29 .31. Viceversa, l’aggregazione dei rischi in base alle caratteristiche della domanda consente di tenerconto, oltre che della specializzazione dell’offerta, anche della diversa natura dei vari segmenti diclientela serviti. Le imprese, di regola, seppure con segmentazioni non sempre coincidenti,utilizzano tale distinzione nell’ambito della propria operatività.Ai fini di una possibile distinzione tra segmenti retail (famiglie e PMI), corporate (aziende) e grandiclienti i fattori da considerare sono riconducibili alla diversa tipologia di prodotto (di regola più25 Doc. 177, <strong>Comunicazione</strong> Mediocredito centrale/Mediobanca del 10/11/2004.26 Doc. 449, verbale di audizione della società Premafin.27 Doc. 265, risposta di Mediobanca del 27 settembre 2006 alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale diaccertamento ispettivo del 22 settembre 2006.28 Le risposte pervenute al questionario inviato ai clienti di Generali e Toro mostrano come la maggior parte di questi sianoclienti delle due imprese anche per ulteriori coperture rispetto a quelle dei rischi trasporti.29 Doc. 513, memoria di Generali del 27 ottobre 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 15standardizzata nel segmento retail, tailor-made negli altri segmenti), alle modalità di quotazione delrischio (tariffari su premi medi nel retail, quotazione ad hoc nel corporate e per i grandi clienti), alcanale distributivo prevalente (rete agenziale nel primo caso, brokers negli altri) e più in generale aicomportamenti di acquisto degli utenti, oltre che al diverso grado di capacità assuntiva necessario pergarantire tali coperture (i grandi rischi in genere vengono riassicurati e/o coassicurati) 30 .32. Nel corso del procedimento, Generali ha affermato che la ripartizione basata sui rami amministrativiè la più idonea ad individuare i mercati rilevanti ed è peraltro l’unica che consente la disponibilitàim<strong>media</strong>ta di dati 31 . Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Isvap nel proprio parere.Così definiti i mercati del prodotto, nella valutazione degli effetti concorrenziali di un’operazione,si deve comunque tenere conto, soprattutto per alcuni rami dove è più accentuata l’eterogeneitàdella domanda, delle diverse caratteristiche della clientela servita.Di tale esigenza hanno tenuto conto sia la Commissione, in diverse decisioni 32 , che l’Autorità, neisuoi procedimenti istruttori 33 .b) I mercati geografici33. Le risultanze istruttorie hanno mostrato che, conformemente alla prassi della Commissione edell’Autorità, la dimensione geografica dei diversi mercati dell’assicurazione danni ètendenzialmente nazionale. Secondo Generali i mercati dell’assicurazione dei rischi inerenti itrasporti (rami Corpi Veicoli Ferroviari, Corpi Veicoli Aerei, Corpi Veicoli Marittimi, MerciTrasportate, RC Aeromobili, RC Veicoli Marittimi) avrebbero invece dimensione sopranazionale,in ragione della dimensione dei rischi, della natura della clientela, in grado di accedere all’offertadi imprese estere sia direttamente che attraverso i brokers, della notevole presenza diretta diimprese estere in Italia, del ruolo della riassicurazione, oltre che della standardizzazione dellepolizze per i trasporti internazionali, redatte in conformità a convenzioni internazionali. Anchel’Isvap, nel proprio parere, ha sostenuto la natura sopranazionale dei mercati dell’assicurazionetrasporti in considerazione del ruolo della riassicurazione e delle presenza di importanti impreseestere e sopranazionali.30 Tali diverse caratteristiche dei vari segmenti sono state evidenziate da diversi operatori sentiti nel corso delprocedimento. Ad esempio RAS in audizione ha affermato “di regola per le famiglie e le pmi, le polizze di RAS sonoplurigaranzia, per gli altri tailored made (con alcune eccezioni per le imprese, specie quelle più piccole). Una differenzafondamentale tra retail e corporate è rappresentata dalla rete distributiva: per il settore retail i prodotti sono quasi tuttivenduti dalla rete agenziale, per i grandi clienti l’attività è inter<strong>media</strong>ta per circa l’80% dai brokers.” Doc. 409, verbaleaudizione della società RAS. Al riguardo si vedano anche i docc. 344, verbale audizione della società Cambiaso Risso, 354,verbale audizione della società ACE Europe, 408, verbale audizione della società AIG Europe, 427, verbale audizione dellasocietà Rasini Vigano. La stessa Generali utilizza tale ripartizione nell’ambito della propria attività e ne ha tenuto contonell’analisi degli effetti della presente operazione. Ad esempio si vedano i docc. 58, CD-Rom contenente, tra l’altro, datisul portafoglio di Generali nei rami trasporti, 216, Piano strategico di Generali 2006-2008, rinvenuto presso Mediobanca e217, bozza del piano strategico di Generali, del 20 gennaio 2006, rinvenuta presso Mediobanca.31 Docc. 1, notifica dell’operazione, 16, risposta di Generali dell’8 settembre 2006 alla richiesta di informazionidell’Autorità del 29 agosto 2006, 464, risposta di Generali del 13 ottobre 2006 alla richiesta di informazioni contenuta nelverbale di audizione del 4 ottobre 266, 513, memoria difensiva di Generali del 27 ottobre 2006.32 Si veda da ultimo Decisione della Commissione del 5 aprile 2006, caso M/4055 Talanx/Gerling, in cui la Commissioneha addirittura individuato un distinto mercato della responsabilità civile delle industrie farmaceutiche.33 Si vedano ad esempio Provvedimento del 21 febbraio 1996, n. 3632, caso I127, Consorzio Italiano Assicurazioniaeronautiche, in <strong>Bollettino</strong> n. 8/1996; Provvedimento del 30 aprile 1997, n. 4964, caso I225, Associazione Nazionale deiConsorzi di Difesa, in <strong>Bollettino</strong> n. 18/1997; Provvedimento del 5 febbraio 1997, n. 6603, caso I305 Assitalia Unipol/AziendaUSL Città di Bologna, in <strong>Bollettino</strong> n. 48/1998 e provvedimento del 25 settembre 1997, n. 5333 Assicurazione rischi Comunedi Milano, n. 5333, caso I193, in <strong>Bollettino</strong> 39/1997, nonchè Provvedimento del 17 dicembre 2002, n. 11475, caso C5422b,Sai-Società Assicuratrice Industriale/La Fondiaria Assicurazioni, in <strong>Bollettino</strong> n. 51-52/2002.


16BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 200634. Per quanto riguarda i mercati dell’assicurazione trasporti, per taluni rischi, in particolare quellirelativi alle grandi flotte aeree e navali nonché alle ferrovie, è indubbio che essi abbiamo dimensionesopranazionale, in considerazione della effettiva capacità della domanda di valutare le offerte diimprese estere nonché del fatto che la quotazione dei rischi di regola tiene conto dell’andamento deimercati internazionali. Per quanto riguarda in particolare le flotte navali, nel corso del procedimentoè emerso che una delle ragioni per la ricerca di coperture all’estero delle navi va ricercata nel fattoche “in Italia, a seguito dei processi di concentrazione nel settore assicurativo che hanno interessatoi Corpi, sono rimaste solo 2 imprese che assicurano navi, Generali e Siat (ad es. Sasa, ora di Sai,non assicura più i corpi come faceva prima). Adesso, dopo la concentrazione Generali-Toro, verràmeno anche Lloyd Italico, presente nei corpi e molto attivo” 34 .Si deve invece sottolineare che il mercato per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicolimarittimi ha sicuramente dimensione nazionale, in quanto le flotte navali assicurano tale rischionon ricorrendo alle imprese di assicurazione ma attraverso appositi consorzi (c.d. P&I clubs).35. Tuttavia, ciò che vale per le suelencate categorie di rischi non è applicabile alla generalità deirischi trasporti.36. Innanzitutto, è emerso che la generalità dei rischi delle imprese operanti in Italia viene copertada compagnie stabilmente presenti sul territorio: di regola si tratta di società italiane, raramentesono rappresentanze di società estere e ciò si verifica soprattutto nel ramo Merci.Tra le principali rappresentanze, solo nel caso dei Lloyd’s - attivi principalmente nel ramo mercied in alcune tipologie di RC - il rischio viene sottoscritto e quotato all’estero 35 . Le altre dueimportanti rappresentanze estere sentite in audizione, ACE Europe ed AIG, operano in Italia dadecenni, AIG addirittura dal dopoguerra. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Generalicirca l’esistenza di un rapporto con le case madri che condizionerebbe in modo decisivo laquotazione del rischio, AIG ha affermato che “la quotazione dei rischi avviene generalmente inItalia; la società in Italia ha un’ampia autonomia nell’assunzione dei rischi fino ad un datomassimale, che varia a seconda del rischio; l’intervento della casa madre è necessario solo al disopra di questo massimale o per rischi particolari” 36 .Le rappresentanze di imprese estere, in sostanza, operano con le stesse modalità di quelle italianeed in particolare effettuano la quotazione dei rischi in base alle condizioni del mercato italiano. Ariguardo si consideri che la Commissione, in relazione alla copertura dei grandi rischifarmaceutici, ha definito il mercato come nazionale, nonostante la presenza con quote significativedi rappresentanze di imprese estere quali AIG Europe e FM Insurance 37 .37. Dalla documentazione agli atti emerge, inoltre, che i brokers assicurativi si rivolgono quasiesclusivamente ad imprese italiane, ricorrendo in modo marginale all’estero. Diversamente daquanto affermato da Generali, i broker attivi in Italia, compresi quelli appartenenti a gruppi o34 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso.35 Ciò emerge dalla risposta fornita dalla rappresentanza italiana dei Lloyd’s al questionario inviato in fase preistuttoria,nella quale viene ricordato che i Lloyd’s sono “un’associazione riconosciuta di singole persone fisiche e/o giuridiche(cosiddetti “sottoscrittori”) che garantiscono in via non solidale tra loro i rischi assunti da ciascuno di essi o da gruppi diessi collegati tra loro e definiti “Syndicates”. Tale associazione è regolata dalla legge inglese[…]. Le copertureassicurative vengono assunte da quei sottoscrittori che, di volta in volta, decidono di accettare i relativi rischi: gli aspetticommerciali e la trattativa vengono svolti senza coinvolgere l’ufficio italiano dei Lloyd’s, che si occupa solo di fornireservizi amministrativi e commerciali a supporto del business”. Doc. 13.36 Doc. 408, verbale di audizione della società AIG Europe.37 Decisione della Commissione del 5 aprile 2006, cit.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 17network internazionali, di regola trattano unicamente con imprese stabilmente presenti in Italia, inquanto “è importante avere un interlocutore a livello locale soprattutto nella fase di liquidazionedei sinistri, in questo settore sono fondamentali le relazioni a livello personale, la fiducia e lacapacità mostrata nella gestione dei problemi è ancora un elemento fondamentale in questobusiness” 38 . Inoltre, la ricerca di imprese estere “determina problemi e costi per gli inter<strong>media</strong>ri eper i clienti finali, perché è necessario operare su un territorio più ampio, con maggiori costi,anche di viaggio a fronte di provvigioni immutate, in un contesto in cui i margini sono bassi, efronteggiare importanti barriere linguistiche e difficoltà nel foro competente” 39 .38. Per quanto riguarda la domanda, le imprese che necessitano di una copertura trasporti sirivolgono di regola esclusivamente a compagnie di assicurazione ed inter<strong>media</strong>ri attivi a livellonazionale. Ciò si evidenzia chiaramente dalle risposte ai questionari inviati ad un ampio campionedi clienti di Generali e Toro, dalle quali emerge che la quasi totalità degli assicurati nei ramitrasporti non ha mai contattato imprese estere, neppure per conoscere eventuali offerte alternative.Anche le rappresentanze di imprese estere e i brokers hanno dichiarato di avere solo clientipresenti in Italia. Ad esempio, “i clienti di AIG in Italia sono tutti italiani o multinazionali con sediin Italia che necessitano di polizze italiane, analogamente a quanto accade per le filiali estere diAIG, che non hanno clienti italiani” 40 . Allo stesso modo Rasini Viganò ha affermato di avere “unportafoglio costituito praticamente al 100% da imprese italiane o attive in Italia; la stessasituazione si verifica di regola nelle altre imprese aderenti al network di brokers a cui appartieneanche RVA, operante in una quarantina di paesi, che hanno in portafoglio di regola solo impreseoperanti nei paesi in cui sono presenti” 41 .Sul punto la Commissione, nel citato caso sui rischi farmaceutici, ha riconosciuto il mercato comenazionale in considerazione della preferenza della domanda per compagnie assicurativestabilmente presenti sul territorio nazionale, anche in regime di libertà di stabilimento e per polizzesoggette alla giurisdizione tedesca e sottoscritte in lingua tedesca, per evitare incertezzeinterpretative, nonché per la necessità di strutture liquidative locali.39. L’Isvap e Generali ritengono che la riassicurazione sia uno degli elementi fondamentali daconsiderare al fine di definire come sopranazionali i mercati dell’assicurazione trasporti. Inparticolare, la parte ha fornito stime di alcune correlazioni tra “indicatori dei prezzi dellariassicurazione sul mercato di Londra […] ed i premi del lavoro diretto italiano per le principalilinee di attività: premi marine/premi trasporti; premi non-marine/premi trasporti; premi nonmarine/premiproperty (incendio e altri danni ai beni)”. Da tali stime emergerebbe un’elevatacorrelazione positiva tra le due serie, che Generali interpreta come chiaro indizio della fortedipendenza dei premi dell’assicurazione trasporti dai tassi di riassicurazione internazionali 42 .38 Doc. 427, verbale di audizione della società Rasini Viganò.39 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso.40 Doc. 408, verbale di audizione della società AIG Europe.41 Doc. 427, verbale di audizione della società Rasini Vigano.42 La correlazione misura la tendenza di una variabile a variare in relazione ad un’altra variabile. In termini percentualivaria tra - 100 e + 100, assumendo valore prossimo a zero quando tra l’andamento delle due variabili non vi è alcunarelazione e valori prossimi a 100 (-100) quando la correlazione è massima (positiva o negativa). Vi sono casi in cui duevariabili mostrano indici di correlazione elevati anche in assenza di relazioni di causa ed effetto tra le medesime (adesempio i consumi tipici di diverse stagioni mostrano elevati indici di correlazione pur non esistendo alcun legame dicausa-effetto).


18BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 200640. Sul punto si osserva che, a parte la vaghezza delle indicazioni fornite circa i dati e lametodologia utilizzati, gli indici di correlazione sono calcolati su un numero molto limitato diosservazioni, peraltro basandosi su dati di diversa natura: dati di prezzo per la riassicurazione edati di spesa (prezzo x quantità) per l’assicurazione. Poiché è presumibile che vi sia un certo gradodi elasticità della domanda (trattandosi di regola di coperture non obbligatorie), dovrebbe esistereuna relazione inversa tra prezzi e quantità, nel senso che all’aumentare dei prezzi dovrebberodiminuire le quantità vendute, con un effetto netto sulla correlazione incerto; pertanto, il valoredell’indice di correlazione fornito dalla parte è di difficile interpretazione.41. Si deve comunque notare che la riassicurazione rappresenta un distinto mercato, a monte deimercati assicurativi, nel senso che le compagnie normalmente riassicurano una parte più o menosignificativa dei rischi, pagando un corrispettivo all’impresa di riassicurazione, di cui devonotenere conto al momento di determinare la propria politica tariffaria. In analogia a quanto avvienein settori produttivi in cui le imprese acquistano input anche importanti nei mercati internazionali,tale circostanza non può incidere sulla definizione geografica dei mercati a valle (ad esempio sipensi ai settori trasporti ed energia, fortemente dipendenti dai prezzi di input come il petrolio).Nel corso dell’istruttoria è peraltro emerso che la riassicurazione tendenzialmente non incide sulpricing del cliente finale. Infatti, “anche se ci sono fluttuazioni di costo a livello riassicurativo,raramente c’è un trasferimento di ciò sui prezzi, per vari motivi, anche di tipo commerciale, percui le imprese tendono soprattutto a sovvenzionare tali eventi e non a trasferirli sui premi pagatidagli utenti. Inoltre, in Italia la rischiosità è meno volatile rispetto a quanto accade in altri paesi,esempio nei mercati anglosassoni, per cui eventuali shock di prezzo a livello di riassicurazionevengono riassorbiti dall’assicuratore e non trasferiti al cliente” 43 . Inoltre, i tassi applicati aicontratti di riassicurazione si modificano di continuo, mentre i contratti assicurativi hanno durataalmeno annuale e ciò riduce ulteriormente la possibilità di trasferire sui prezzi finali le variazionidei tassi suddetti.42. Per quando riguarda quanto richiamato dalle parti circa l’esistenza di polizze standardizzateper i trasporti in base alle convenzioni internazionali, si deve osservare innanzitutto che lastandardizzazione di per sé non è sufficiente a definire un mercato come sopranazionale perché ciòche rileva ai fini della definizione dei mercati geografici sono le condizioni di concorrenza neidiversi ambiti nazionali, potendosi fare numerosi esempi di prodotti del tutto identici su scalasopranazionale, per i quali i mercati geografici sono considerati nazionali se non locali. Inoltre,tale standardizzazione riguarda solo una parte del prodotto e comunque interessa esclusivamente iltrasporto internazionale. Sul punto è sufficiente osservare, come si vede nella tabella seguente, cheattualmente in Italia il trasporto interno riguarda oltre i tre quarti delle merci trasportate in volume.La maggior parte del trasporto avviene via terra, meno di un quarto via nave, mentre le quote cheinteressano aerei e ferrovie sono ridotte. Il trasporto interno viene effettuato in proprio, dalle stesseimprese produttrici o rivenditrici, o da trasportatori per conto terzi, questi ultimi in genere dipiccole dimensioni.43 Doc. 354, verbale di audizione della società ACE Europe.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 19Tabella 1 - Il trasporto in Italia nel 2004 (ripartizione sulla base delle tonnellate) 44Mezzo Terra Aereo Ferrovia Nave TotaleInterno 97,1 18,9 40,8 27,8 77,7Internazionale in uscita 1,4 0,0 18,8 0,0 1,8Internazionale in entrata 1,5 0,0 40,5 0,0 2,8Totale Internazionale 2,9 81,1 59,2 72,2 22,3Totale 71,3 0,0 4,3 24,4 100,0Internazionale 9,4 0,1 11,4 79,0 100,0Fonte: elaborazioni su dati Istat43. La documentazione agli atti evidenzia infine che i premi per le polizze relative al trasportointernazionale in ambito comunitario sono più elevati di circa il 10% rispetto a quelli per le polizzedel trasporto interno. Per i paesi al di fuori dell’area comunitaria, la quotazione viene di regolafatta dalle imprese assicurative caso per caso. Poiché, inoltre, è emerso che esistono differenze ditariffa per il trasporto interno a seconda dell’area in cui esso viene realizzato, è difficile cheimprese non operanti in Italia dispongano delle informazioni necessarie a quotare i rischi deltrasporto italiano 45 .44. In conclusione, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli delle copertureassicurative danni, distinti per rami, di dimensione geografica tendenzialmente nazionale, adeccezione dei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, RC Aeromobili e corpi diveicoli marittimi, in cui coesistono rischi sopranazionali e rischi nazionali 46 . Nel mercato corpi diveicoli ferroviari la raccolta premi deriva principalmente dalla copertura di rischi sopranazionali edunque tale mercato non verrà più considerato nel corso del presente procedimento, in ragionedelle quote non elevate detenute dalle parti in ambito internazionale.Nei rami aeronautici, dalle risposte alla richiesta di informazioni inviata in fase pre-istruttoria aiprincipali operatori, emerge che la raccolta premi derivante dall’aviazione leggera, che costituisceun rischio nazionale in ragione delle caratteristiche della domanda e delle modalità di tariffazione,incide per circa il 43% del totale di mercato 47 ; da tali risposte emerge altresì che nel ramo corpi diveicoli marittimi l’incidenza dei premi per le imbarcazioni da diporto è superiore al 20% 48 , a cuiandrebbe aggiunta una quota ulteriore relativa ai cantieri.44 Non vengono riportati i dati sul trasporto internazionale in transito, che rappresenta una quota non significativacomunque non atta a modificare il quadro su riportato.45 Docc. 112, Prontuario Merci trasportate della società Toro e 260, risposta della Confcommercio del 21 settembre 2006alla richiesta di informazioni del 29 agosto 2006.46 Già nella valutazione della concentrazione Sai-Fondiaria, che interessava i principali operatori assicurativi, l’Autoritàaveva espressamente stabilito che i mercati relativi all’assicurazione dei Corpi di Veicoli Aerei, Corpi di Veicoli Marittimi,Merci ed RC Aeromobili “hanno in parte dimensione nazionale e in parte sopranazionale, trattandosi di rami in cuicoesistono coperture per piccoli rischi forniti da imprese nazionali e coperture per grandi rischi”. (Caso C/5422b cit.)47 Si veda a riguardo anche Commissione Europea, Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento delRegolamento della Commissione n. 3932/92, relativo all’applicazione dell’articolo 81 paragrafo 3 del Trattato adeterminate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, COM (1999) 192 Def.12.05.1999.48 A ben vedere, si tratta di un dato presumibilmente sottostimato, in ragione del fatto che le imprese interpellate per ilquestionario sono le principali, mentre nel mercato esistono numerosi altri operatori, di dimensioni inferiori, che offronoquasi esclusivamente coperture per imbarcazioni da diporto.


20BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006c) La posizione delle parti45. La tabella 2 riporta la quota di premi realizzati dalle parti e dagli altri principali operatori neidiversi rami danni 49 . Tra questi, Fondiaria-Sai, primo operatore nel settore, assume particolarerilievo in ragione dei legami, descritti in precedenza, che intercorrono tra questo gruppo eGenerali.Tabella 2 - Quote di mercato 2005 nei rami danniRami Generali Toro Generali Fondiaria-Sai I Competitor II Competitor Premi (mio)+ToroInfortuni 20,55 4,84 25,39 14,19 13,23 11,60 3.162Malattia 26,32 4,33 30,65 12,93 11,78 11,12 1.746Corpi Veicoli Terrestri 9,14 7,65 16,79 22,93 16,83 10,50 3.194Corpi Veicoli Aerei 55,11 1,34 56,45 17,82 14,25 5,46 60Corpi Veicoli Marittimi 40,58 4,52 45,10 34,72 6,82 3,69 379Merci Trasportate 28,18 3,34 31,52 15,26 7,59 7,56 413Incendio 19,33 6,52 25,85 15,16 14,35 7,31 2.443Altri danni 21,88 6,38 28,26 13,68 11,60 8,63 2.518RCAuto 10,92 7,14 18,06 23,55 15,76 11,57 18.313RC Aeromobili 79,18 0,89 80,07 4,39 9,51 2,75 56RC Veicoli Marittimi 12,74 6,14 18,88 21,91 19,32 11,01 27RC Generale 19,60 3,74 23,34 13,86 12,60 10,09 3.489Credito 0,49 0,72 1,21 0,13 49,90 20,20 360Cauzione 12,63 4,60 17,23 15,84 9,63 8,94 504Perdite Pecuniarie 9,81 2,79 12,60 5,84 12,42 10,17 510Tutela Legale 9,12 10,16 19,28 7,22 18,54 11,09 229Assistenza 17,35 3,39 20,74 10,05 20,30 13,63 331Totale danni 15,01 6,19 21,20 19,32 15,01 10,46 37.745Fonte: Elaborazioni su dati Ania46. Ai fini dell’analisi degli effetti della presente concentrazione vengono presi in considerazione imercati in cui le quote congiunte delle parti risultano superiori al 20% e/o in cui la quota realizzatadal nuovo aggregato unitamente alle quote di Fondiaria-Sai è superiore al 35%.L’operazione non è suscettibile di produrre effetti significativi nei mercati dell’assicurazionecredito, cauzione, perdite pecuniarie e tutela legale. Non viene inoltre considerato il mercatodell’assicurazione assistenza in ragione delle quote congiunte delle parti e della presenza nonrilevante di Fondiaria-Sai, oltre che della concorrenza potenziale esercitabile da operatori nonassicurativi (es. ACI).49 I dati della tabella 2 differiscono parzialmente da quelli contenuti nel provvedimento di avvio e forniti dalle parti nellanotifica dell’operazione, in quanto considerano anche il fatturato delle rappresentanze di imprese estere UE. Vale notareche l’Isvap, nel proprio parere, ha utilizzato dati analoghi a quelli contenuti nella notifica dell’operazione. Considerato chele problematiche concorrenziali scaturenti dalla concentrazione in esame sono sostanzialmente le medesime, qualunquesiano i dati utilizzati per il calcolo delle quote di mercato, l’Autorità ha ritenuto di basare le proprie valutazioni sui daticontenuti nella memoria di Generali. In ogni caso, si osserva che da tali dati si ricavano quote di mercato sostanzialmenteanaloghe a quelle contenute nella notifica, con l’eccezione del ramo Merci trasportate.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 2147. Secondo Generali l’individuazione dei mercati dove l’operazione potrebbe rivelarsiproblematica andrebbe effettuata avendo ad esclusivo riferimento il valore e l’incrementodell’indice HHI, secondo quanto indicato nelle “linee guida” sulle concentrazioni orizzontali dellaCommissione CE 50 : per un indice HHI post-merger di valore compreso tra 1000 e 2000,l’operazione appare problematica se l’incremento è superiore a 250, per valori superiori a 2000, èsufficiente un incremento maggiore di 150.Tabella 3 - Indice HHI pre- e post-merger nei rami danniRami HHI pre HHI post Delta HHI Premi (mio)% su totaledanniInfortuni 1.035 1.234 199 3.162 8,4Malattia 1.224 1.452 228 1.746 4,6Corpi Veicoli Terrestri 1.162 1.302 140 3.194 8,5Corpi Veicoli Aerei 3.602 3.749 147 60 0,2Corpi Veicoli Marittimi 2.949 3.316 367 379 1,0Merci Trasportate 1.282 1.470 188 413 1,1Incendio 1.005 1.258 253 2.443 6,5Altri danni ai beni 1.047 1.327 280 2.518 6,7RCAuto 1.197 1.353 156 18.313 48,5RC Aeromobili 6.392 6.532 140 56 0,1RC Veicoli Marittimi 1.267 1.423 156 27 0,1RC Generale 976 1.122 146 3.489 9,2Totale danni 1.046 1.232 186 37.745 100,0Fonte: Elaborazioni su dati Ania48. In base a tali criteri, come si evince dalla tabella 3, andrebbero considerati i soli mercati Corpidi Veicoli Marittimi, Incendio e Altri danni ai beni 51 .Di questi, sempre secondo Generali, per il mercato Corpi di Veicoli Marittimi dovrebbeconsiderarsi la dimensione sovranazionale dello stesso, posto che l’85% del mercato sarebberappresentato da flotte navali.Nel complesso, Generali ritiene che l’operazione potrebbe avere effetti su mercati cherappresentano circa il 14% del settore danni, impatto che a detta della parte sarebbe comunqueinsufficiente a ritenere l’operazione suscettibile di divieto.50 Cfr. <strong>Comunicazione</strong> della Commissione CE, recante “Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioniorizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”, in G.U.C.E. C31del 5 febbraio 2004.51 L’indice contenuto nella tabella 3 è stato calcolato considerando le quote di mercato dei primi 20 gruppi pre-merger edelle principali imprese estere. La mancata considerazione degli altri operatori non modifica se non marginalmente tale


22BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Simili considerazioni vengono svolte dall’Isvap che, nel proprio parere, rileva come, guardando aivalori assunti dall’indice HHI, le soglie di attenzione sarebbero superate solo nei rami incendio ealtri danni ai beni, mentre nei rami corpi di veicoli marittimi e merci trasportate l’operazione nonsarebbe problematica in ragione della dimensione europea dei relativi mercati.49. In realtà, come chiariscono le citate “linee guida” sulle concentrazioni orizzontali, l’indice HHIrappresenta un primo indicatore da considerare ai fini di un eventuale avvio di istruttoria, chel’Autorità ha valutato nel provvedimento di avvio, ma non può essere l’unico elemento su cuibasare la valutazione degli effetti di una concentrazione. Inoltre, la stessa Commissione, nel fissarele soglie di attenzione per l’indice HHI, chiarisce che tali soglie non sono adeguate a valutare ipossibili effetti di una concentrazione nei casi in cui si verifica almeno una delle seguenticircostanze: “c) vi sono significative partecipazioni incrociate tra le imprese presenti nel mercato;d) una delle imprese partecipanti alla concentrazione è un'impresa deviante (maverick), conun'elevata probabilità di interferire nella condotta coordinata; e) vi sono indicazioni di uncoordinamento passato o in atto, o di comportamenti che facilitano tale coordinamento; f) unadelle imprese partecipanti alla concentrazione già detiene, prima dell'operazione, una quota dimercato del 50 % o superiore” 52 .Ad esempio, con riferimento al punto c) la Commissione ha costantemente ritenuto che l’indiceHHI sottostimi, in presenza di significativi legami finanziari e personali, il grado di concentrazioneeffettivo, in quanto occorrerebbe apportare opportuni correttivi per tener conto dei ridotti incentivia competere per le imprese interessate da tali legami.Come verrà illustrato nel corso del presente procedimento, nei mercati interessati dall’operazionedi regola sono presenti le circostanze indicate nei punti c), d) ed e); mentre il punto f) rileva per imercati dell’assicurazione aeromobili.d) I mercati dell’assicurazione auto50. Nell’analisi della struttura dei mercati interessati dall’operazione si ritiene opportunoconsiderare separatamente i rami auto (RC auto e Corpi di veicoli terrestri) dal restodell’assicurazione non auto per diverse ragioni.51. In Italia le coperture auto rappresentano il 57% del totale della raccolta premi nel settore danni;la polizza RC auto viene acquistata dalla generalità delle famiglie italiane, in quanto si tratta di unacopertura obbligatoria, connessa al possesso di un veicolo a motore. Tale copertura rappresental’85% dei premi realizzati nei rami auto; l’altro 15% è rappresentato da premi relativi a coperturespesso acquisite congiuntamente a quella obbligatoria (ad esempio l’incendio e furto auto).52. Peraltro, le considerazioni che seguono in merito alla struttura dei mercati auto, di regola,possono essere applicate anche a numerosi altri mercati, come dimostra la circostanza che la stessaGenerali ha condotto la valutazione preliminare dell’operazione avendo principalmente ariferimento le caratteristiche e i dati del settore auto, che ha considerato validi per l’intero mercato.Generali ritiene la copertura auto come “il contratto di ingresso nel mondo dell’assicurazione” 53 .valore in considerazione delle quote di mercato estremamente ridotte detenute dagli stessi. In ogni caso, l’incrementodell’indice HHI è indipendente dal numero di imprese considerate per calcolare l’indice stesso.52 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione cit.53 Doc. 514, verbale dell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 2353. Sia i dati di bilancio delle imprese assicurative che numerosa documentazione acquisita agliatti del procedimento testimoniano come l’intero settore dell’assicurazione danni in Italia, inclusi imercati auto, sia caratterizzato da un significativo grado di redditività che rende tale settoreparticolarmente attraente, anche per gli operatori esteri 54 . La redditività dei rami danni, inclusiquelli auto, è ripetutamente evidenziata anche nelle analisi di fattibilità della presenteconcentrazione 55 .Mentre il mercato dell’assicurazione Corpi di veicoli terrestri è sempre stato particolarmenteprofittevole per le imprese, a causa di andamenti tecnici molto favorevoli, il mercato della RC autonegli ultimi anni è migliorato costantemente, divenendo uno dei migliori sulla scenainternazionale, come mette in risalto la stessa Generali 56 . Tale miglioramento è stato reso possibileanche da una dinamica dei prezzi particolarmente sostenuta, che ha consentito alle imprese ricavicomunque superiori ai costi.54. Proprio a causa della sostenuta dinamica dei prezzi, specie quelli legati alla coperturaobbligatoria, il legislatore è spesso intervenuto sul funzionamento del mercato, da ultimointroducendo il sistema dell’indennizzo diretto e il divieto del plurimandato.55. La stessa Autorità è più volte intervenuta su questi mercati, sanzionando in diverse occasioni leimprese a seguito di riscontrate violazioni all’articolo 2 della legge n. 287/90. In particolare,l’Autorità, prima della liberalizzazione tariffaria, ha accertato due intese restrittive nel mercatoCVT, la seconda delle quali relativa anche a numerosi mercati non auto 57 . Successivamente allaliberalizzazione, l’Autorità ha concluso due procedimenti istruttori, estesi alla generalità delleimprese, accertando in un caso diverse pratiche concordate, tra cui un pervasivo scambio diinformazioni, facilitante il raggiungimento di equilibri collusivi, nell’altro il coordinamento nelladeterminazione dei costi di indennizzo per i sinistri auto 58 .In considerazione delle particolari problematiche del settore assicurativo auto, l’Autorità ha ancherealizzato una specifica indagine conoscitiva, che ha messo in evidenza l’esistenza di diversielementi che ostacolano il realizzarsi di un corretto gioco della concorrenza 59 .56. I mercati dell’assicurazione auto presentano un grado di concentrazione elevato a seguito delprocesso di consolidamento che li ha interessati negli ultimi anni. Nel mercato RC auto, mentre nel1998 i primi cinque gruppi detenevano complessivamente una quota di mercato di circa il 51%,54 Doc. 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai. I dati di bilancio sul mercato di fonte ANIA confermanol’andamento tecnico fortemente positivo del ramo CVT, con un Combined Ratio inferiore al 70% negli ultimi 5 anni, e lacontinua tendenza al miglioramento del conto tecnico del ramo RC auto, in cui il Combined Ratio nell’ultimo anno è statoal di sotto del 97%. L’Italia è il paese che negli ultimi anni ha registrato il miglior combined ratio danni, a confronto con iprincipali paesi europei. Cfr. Fast-pack mercato Danni, Ania, luglio 2006, disponibile sul sito internet dell’Associazione.55 Per tutti cfr. doc. 209, analisi dell’acquisizione di Toro da parte di Generali, del 26 giugno 2006, acquisita pressoMediobanca.56 Doc. 209, v. nota precedente, in cui si legge anche “A series of structural reforms have transformed the Italian motormarket. Road safety legislation, including the points system, safer cars and anti fraud measures have transformed themarket from one of the worst to one of the best”.57 Provvedimento dell’Autorità n. 1266, del 2 luglio 1993, Ania, in Boll. n. 15-16/1993, e Provvedimento dell’Autorità n.2024, dell’8 giugno 1994, Assicurazioni rischi di massa, in Boll. n. 23/1994.58 Provvedimento dell’Autorità n. 8546, del 28 luglio 2000, RC auto, in Boll. n. 30/2000, e Provvedimento dell’Autorità n.14296, del 30 novembre 2005, Tariffe dei periti assicurativi, in Boll. n. 48/2005.59 Provvedimento dell’Autorità n. 11891, del 17 aprile 2003, Settore dell’assicurazione autoveicoli, in Boll. n. 16-17/2003.


24BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006che nel 2005 è diventata pari a circa il 69%. Per effetto della presente operazione, tale quotasupererà il 74% 60 .Nel mercato sono presenti circa 30 operatori, di cui due terzi con quote di mercato marginali,inferiori all’1%.Per quanto riguarda il ramo Corpi di veicoli terrestri, la quota di mercato congiunta dei primicinque gruppi è passata da circa il 52% nel 1998 ad oltre il 67% del 2005. Per effetto dellapresente operazione, tale quota supererà il 73%. Il numero di operatori nel ramo è di pocosuperiore a quello osservato nel ramo RC auto, ma nella generalità dei casi si tratta comunque dioperatori di piccole dimensioni ad eccezione dei principali gruppi.57. La crescita della quota di mercato delle principali imprese dipende quasi esclusivamente daiprocessi di crescita esterna, come riconosce la stessa Generali, che nei documenti di analisi dellapresente concentrazione afferma che [omissis] 61 .58. Qualora si considerino le quote di mercato, depurate da tali processi, si registra una sostanzialestabilità delle stesse, come dimostra la tabella 4, che riporta le variazioni relative nelle quote dimercato.Tabella 4 - Variabilità delle quote di mercato nel mercato RC auto2002 2003 2004 2005 05/01Media semplice top 5 2,5 1,2 0,6 0,8 4,2Media semplice da 6 a 10 8,9 5,0 3,9 3,7 17,4Media semplice top 10 5,7 3,1 2,3 2,3 10,8Media ponderata top 10* 4,0 1,9 1,2 1,4 7,1* i pesi sono rappresentati dalle quote di mercato 2005.Fonte: elaborazione su dati ANIA59. Dalla tabella emerge che, soprattutto se si osservano i principali operatori, le variazioni medie(indipendentemente dal segno della variazione) risultano praticamente trascurabili. Ad esempio,nell’ultimo anno le quote di mercato dei primi 5 gruppi sono variate solo dello 0,8%.Considerando i primi 10 gruppi, la variabilità delle quote è un po’ più elevata ma comunquecontenuta (2,3% considerando la <strong>media</strong> semplice, 1,4% ove si consideri il peso relativo dei diversioperatori).Le stime sulla variabilità delle quote di mercato prodotte da Generali nelle memorie mostrano unvalore per i primi 5 gruppi di poco superiore a quello calcolato dall’Autorità sulla base dei datiAnia. Generali stima per i mercati auto, nel periodo 1999-2005, una variabilità del 6%, valorecomunque idoneo a testimoniare la stabilità delle quote di mercato 62 .60. La stabilità delle quote di mercato sembra doversi ricondurre ad una sostanziale rigidità delladomanda per il mercato e anche per le singole imprese. Per quanto riguarda il mercato nelcomplesso, tale rigidità discende dalla natura obbligatoria della copertura principale, quella RC60 Il dato sul 1998, sia per il ramo RC auto che per quello Corpi di veicoli terrestri, è tratto dal provvedimento dell’Autoritàsul caso RC auto, cit..61 Doc. 32, bozza del Comitato esecutivo di Generali del 25 giugno 2006.62 La stabilità delle quote di mercato nei rami auto e più in generale nell’intero settore danni emerge da diversi documentidi Generali o di Mediobanca, tra cui ad esempio dal grafico riprodotto a pagina 13 del documento 208, analisi diMediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 25auto. Per quanto riguarda le singole imprese, la rigidità è riconducibile in buona parte alla scarsapropensione alla mobilità da parte della clientela. Si tratta di un elemento di estremo rilievo ai finidella valutazione dell’impatto concorrenziale della presente operazione.61. In merito a tale aspetto, nel corso del procedimento è stata acquisita numerosa documentazioneche testimonia l’elevato grado di fedeltà alla marca dei clienti italiani nei mercati suddetti. Inparticolare, in un’analisi dell’operazione di concentrazione del 23 giugno 2006, predisposta daMediobanca, è affermato che, a fronte di una durata <strong>media</strong> del rapporto contrattuale con il clientedi 2 anni in Germania e di 4 in Francia, la durata <strong>media</strong> per le imprese italiane coinvoltedall’operazione è di 7 anni per Assitalia, 10 per Generali e addirittura 15 per Toro 63 . In undocumento predisposto da Generali viene riportata una durata <strong>media</strong> del rapporto contrattuale di15 anni, sia per Toro che per Generali, a fronte di una <strong>media</strong> di mercato italiana di 12,5 anni, circatre volte i 4,7 anni indicati per la Germania e cinque volte il dato per il Regno Unito 64 . In unabozza del piano strategico per il 2006-2008 del 19 maggio 2005, Generali afferma che [70-90%]dei clienti auto non ha mai confrontato i prezzi di altre imprese di assicurazione rispetto a quellidell’impresa presso cui è assicurato 65 .62. Analoghe considerazioni circa la mobilità della domanda nel settore auto sono contenute inun’analisi di posizionamento strategico del gruppo Fondiaria-Sai del 18 luglio 2006, da cui emergeche l’indice di customer retention nel 2005 è pari a 95,6% (dati di fonte Databank), ovvero pocopiù del 4% dei clienti cambia compagnia di assicurazione nel corso dell’anno. Al riguardo,Fondiaria-Sai commenta che “a partire dal 2003, l’indicatore di customer retention è cresciutostabilmente, ritornando agli alti livelli degli anni ‘90” 66 . Nel medesimo documento, per ilconfronto internazionale, a fronte di una percentuale di consumatori pari all’8% che in Italiaavrebbe cambiato compagnia nell’ultimo anno, in Germania tale percentuale sale al 21% e nelRegno Unito al 35% (dati di fonte McKinsey).63. La scarsa mobilità della domanda accertata nel corso del procedimento si spiegaessenzialmente con il fatto che “per la RC auto e in genere per le altre coperture assicurative ilcliente è molto pigro, perché il costo del cambiamento non è solo legato al prezzo; il tasso difedeltà è ancora altissimo perché il rapporto di fiducia è molto importante e l’agente può orientarefortemente il cliente” 67 .In sostanza, la complessità del prodotto assicurativo rende difficile l’attività di ricerca da partedegli utenti, i quali non trovano un valido supporto nell’attuale struttura distributiva di tipoagenziale, spesso monomarca.64. I rami auto continuano ad essere caratterizzati dalla quasi totale assenza di inter<strong>media</strong>riindipendenti. Si consideri a riguardo che i brokers collocano solo il 2,4% delle polizze auto,mentre il resto delle polizze è collocato per il 5,5% <strong>media</strong>nte vendita diretta (che include i canaliinternet e telefono), per circa l’1% dalle reti bancarie e per ben il 91% da agenti, di regolamonomandatari (dati Ania 2005). Tali dati non differiscono molto da quelli osservabili circa un63 Doc. 208, v. nota precedente.64 Doc. 209, analisi dell’acquisizione di Toro da parte di Generali, del 26 giugno 2006, acquisita presso Mediobanca, cheriporta i risultati di un recente studio sulle abitudini dei consumatori nel ramo RC auto (Consultant Research on Motor TPLpurchasing habits 2004/2005).65 Doc. 237, Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito presso Mediobanca.66 Doc. 199, studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006.67 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua.


26BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006decennio fa, quando gli agenti collocavano circa il 95% delle polizze auto (dati Ania 1997); lalieve riduzione dell’incidenza degli agenti è andata a vantaggio della vendita diretta e delle banche.Secondo un documento acquisito presso Mediobanca, dal 1987 ad oggi tale quota è rimastasostanzialmente invariata 68 .65. I mercati assicurativi, soprattutto quelli auto e quelli rivolti al segmento retail, possono esseredefiniti, come fanno le stesse imprese ivi operanti, come mercati “di offerta”, nel senso che ilconsumatore di fatto si affida interamente alle indicazioni del venditore poiché non è in grado dicomprendere pienamente il prodotto acquistato e quindi raramente svolge un’attività autonoma diricerca 69 . Per questo è importante per le imprese raggiungere il consumatore attraverso unapresenza capillare a livello territoriale. Ciò emerge anche dalla documentazione predisposta daGenerali al fine della realizzazione dell’operazione, in cui si afferma che gli obiettivi strategicidella stessa consistono, da un lato nella crescita nei rami danni, in particolare quelli auto, dall’altronel rafforzamento del canale distributivo chiave del settore, ovvero quello agenziale 70 ; Generali,per effetto dell’operazione, vedrà infatti aumentare dell’81% il numero delle proprie agenzie.66. In un contesto così caratterizzato, le imprese sono scarsamente incentivate ad introdurreinnovazioni di prodotto e di processo tipiche di mercati concorrenziali. A ben vedere, a parte lemodifiche inerenti le modalità di pricing (personalizzazione tariffaria), le poche modifiche allecondizioni contrattuali introdotte nel mercato o sono di origine regolamentare oppure consistono inuna riduzione dell’ampiezza della copertura assicurativa, realizzata aumentando l’ambito diapplicazione delle clausole di esclusione o rivalsa. Per quanto riguarda il processo produttivo, sinoal recente passato le imprese, anche tramite accordi restrittivi della concorrenza realizzatinell’ambito dell’associazione di categoria, hanno operato in modo sostanzialmente uniforme nelladeterminazione di costi e modalità di risarcimento. Gli effetti delle novità introdotte da ultimo,sempre su impulso regolamentare, potranno essere apprezzati solo nel medio periodo.67. In assenza di un’effettiva concorrenza sui prodotti e/o sui processi, considerata la rigidità delladomanda per le imprese e il ruolo della rete agenziale nell’indirizzare le scelte dei consumatori,l’unica strategia di crescita interna che le imprese di fatto prendono in considerazione è lapossibilità di vendere ulteriori coperture a chi è già cliente (cross-selling). Sul punto si osserva cheuna delle ragioni dell’interesse per Toro dichiarate da Generali è proprio la prospettata possibilitàdi aumentare il cross selling 71 .In definitiva, le imprese non si avvalgono delle potenzialità di crescita esistenti, basate sullaricerca di nuovi clienti e l’offerta di prodotti innovativi, potendo contare sulla possibilità di estrarreextraprofitti dalla propria clientela.68. A riprova del fatto che le imprese preferiscono realizzare margini di profitto più elevati,aumentando i prezzi per la propria clientela, piuttosto che cercare di acquisire nuova clientelacontenendo detti prezzi, si può citare un documento reperito presso Generali e riguardante lepossibili strategie dell’impresa all’indomani del varo del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (diseguito Decreto Bersani), con particolare riferimento alla normativa che vieta la fissazione diprezzi minimi o sconti massimi da parte delle imprese RC auto.68 Doc. 208, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.69 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua e 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai.70 Doc. 209, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali e doc. 514, verbaledell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 27Secondo Generali una possibile interpretazione della norma consisterebbe nel divieto per leimprese di assicurazione di concedere sconti sulla tariffa ai propri clienti, per cui gli scontisarebbero consentiti solo agli agenti sulla componente provvigionale. Poiché attualmente laflessibilità tariffaria incide per il [omissis] sui premi complessivi di Generali, il venir meno di talisconti permetterebbe a Generali di ridurre in modo consistente le tariffe medie. Tuttavia Generaliafferma che per evitare tale riduzione [omissis] 72 . In altri termini, la strategia suggeritasembrerebbe quella di far gravare sui clienti attuali un sovrappremio del [omissis] e, comunque, dirinunciare ad offrire sul mercato polizze a tariffa inferiore per acquisire nuovi clienti.69. In altre parole Generali, che peraltro prima dell’acquisizione di Toro deteneva una quota dimercato non elevatissima nel mercato della RC auto, a fronte di un’innovazione normativafinalizzata ad introdurre un certo grado di contendibilità nel più importante canale di vendita, qualequello agenziale, non avrebbe ritenuto di sviluppare una reazione di tipo competitivo permantenere o accrescere le proprie quote di mercato, ma, al contrario, avrebbe messo allo studiouna politica commerciale volta ad impedire che le novità introdotte normativa potessero tradursi inriduzioni dei prezzi pagati dai consumatori. Viceversa, in base a quanto prospettato nel documentoin esame, la politica prospettata da Generali avrebbe consentito di aumentare tali prezzi.70. Sulle possibili dinamiche future dei premi praticati sulle polizze auto, Generali, in numerosidocumenti acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi svolti, sostiene la necessità di aumentareil monitoraggio delle strategie di prezzo dei concorrenti e di fissare i prezzi, invece che in base allarischiosità dei singoli clienti, basandosi sull’elasticità della domanda individuale, vale a dire sullapropensione a pagare dei singoli clienti 73 . Considerato che, come mostrato in precedenza, ladomanda per le polizze RC auto è particolarmente rigida, sia per il mercato che per le imprese, unatale strategia di prezzo non potrebbe che tradursi in un ulteriore aumento dei premi, non legatoall’andamento dei costi dell’impresa. Per tali ragioni, Generali si attende da tale manovrasignificativi aumenti di redditività.71. Per quanto riguarda l’evoluzione recente dei prezzi per la copertura RC auto, un documento diFondiaria-Sai, basato su dati Ania, evidenzia come nel periodo 2000-2004 il premio medio siaaumentato del [25-35%], a fronte di un aumento del premio puro (che esprime l’andamento deicosti dell’impresa per far fronte ai sinistri) di appena il [5-10%]. Nello stesso documento,Fondiaria-Sai osserva che per il premio medio “in ottica futura esistono alcuni elementiconfortanti: a) più elevata concentrazione del mercato; b) Target Piani Industriali molto ambiziosiin termini di combined ratio; c) elevata fidelizzazione cliente e scarsa sensibilità al prezzo” 74 .72. Un ulteriore elemento che non incentiva strategie commerciali aggressive è l’elevatatrasparenza dal lato dell’offerta che caratterizza i mercati assicurativi ed, in particolare, i rami auto.In tali mercati, la normativa esistente in materia di trasparenza, volta ad aumentare la disclosuredelle imprese a vantaggio degli utenti, in realtà finisce spesso per agevolare le impresenell’osservazione del comportamento commerciale dei concorrenti, che per Generali svolge unruolo cruciale nella possibilità di aumentare i prezzi delle coperture assicurative. In particolare,71 Ad es. doc. 209, analisi di Mediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.72 Doc. 47, nota interna di Generali del 4 luglio 2006 sul decreto Bersani.73 Ad esempio, doc. 237 Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito pressoMediobanca.74 Doc. 199, studio di Fondiaria-Sai su posizionamento strategico e scenari futuri del 18 luglio 2006.


28BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Generali nel proprio piano strategico per il 2006-2008, nella parte relativa alle strategie di prezzonei rami danni, considera tra gli elementi fondamentali la possibilità di [omissis] 75 .73. Per quanto concerne l’osservazione delle strategie commerciali dei propri concorrenti nelmercato dell’assicurazione RC auto, dalla documentazione in atti emerge che Generali ha creato unufficio ad hoc, denominato “marketing strategico” che ha il compito di acquisire in tempo realetutte le variazioni nelle condizioni tariffarie e contrattuali delle altre imprese, avvalendosi deglistrumenti che le compagnie devono rendere disponibili sui propri siti internet per consentire agliutenti di fare preventivi 76 . Tale trasparenza, già molto elevata, aumenterebbe ulteriormente qualoraprevalesse l’interpretazione del divieto di sconti esaminata nel punto precedente ed è comunquedestinata ad incrementarsi per effetto dell’obbligo per gli agenti di pubblicizzare le provvigionipercepite.e) I mercati dell’assicurazione non auto74. Come già osservato in precedenza, le considerazioni proposte per i rami auto sono di regolaapplicabili anche per diversi rami non auto, come mostra anche il fatto che la stessa Generali,nell’analizzare l’operazione di concentrazione con Toro, attribuisce alla generalità dei rami lecaratteristiche strutturali proprie dei rami auto.75. Tuttavia, mentre i mercati dell’assicurazione auto hanno raggiunto un grado di sviluppo tale dapoterli definire come mercati ormai maturi, quelli dell’assicurazione non auto in Italiasembrerebbero non ancora sufficientemente sviluppati.Il confronto internazionale mostra infatti per l’Italia una scarsa incidenza delle coperture non autonel portafoglio delle imprese di assicurazione ed in generale sul prodotto interno lordo. Tale datopotrebbe far ritenere che in Italia vi sia spazio per una crescita elevata dei rami non auto; in realtàle tendenze degli ultimi anni, mostrano sì una crescita superiore per tali rami rispetto a quelli auto,ma in ogni caso insufficiente per colmare il gap con gli altri paesi. A tale riguardo, alcune impresesentite in audizione hanno affermato che, sebbene vi siano margini per una crescita sostenuta deirami non auto, è difficile che ciò si verifichi 77 .76. Le ragioni che vengono normalmente richiamate dalle imprese per giustificare il basso tasso disviluppo del settore delle assicurazioni danni sono riconducibili essenzialmente alla “scarsa culturaassicurativa” che limiterebbe la propensione all’acquisto volontario di polizze non obbligatorie ocomunque necessitate.Tuttavia, nel corso del procedimento sono emerse ulteriori ragioni che possono concorrere aspiegare la scarsa dinamicità della domanda. In particolare, è emersa la tendenza degli operatori anon adottare politiche commerciali aggressive. Ciò si evince dal fatto che si tratta di “un settore incui l’innovazione tecnologica di prodotto è molto limitata” 78 , in cui il servizio è spesso ridotto eduniforme e le condizioni contrattuali sono sostanzialmente standardizzate per effetto della rilevantediffusione di polizze di riferimento predisposte dall’associazione di categoria.Inoltre, pur disponendo in alcuni casi della capacità assuntiva e del know how necessari asoddisfare la domanda di particolari coperture, le compagnie assicurative preferiscono non offrire75 Doc. 237, doc. 237 Strategic Plan 2006-2008 Life and Non Life Guidelines del 19/5/05, acquisito presso Mediobanca.76 Doc. 50, Benchmarking RCA, acquisito presso Generali.77 Doc. 459, verbale di audizione della società Reale Mutua e doc. 409, verbale di audizione della società RAS.78 Doc. 450, verbale di audizione della società Fondiaria-Sai.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 29tali coperture, costringendo gli utenti a rivolgersi all’estero, ad esempio, attraverso larappresentanza dei Lloyd’s come nel caso della RC professionale.77. Le cause dello scarso sviluppo dei rami non auto sono così spiegate da ACE, rappresentanzaitaliana di una multinazionale statunitense: “il mercato italiano danni non auto è ancora immaturo(circa 1% del PIL), anomalia nel contesto dei paesi sviluppati; le ragioni di ciò sono numerose,tra cui il fatto che in Italia manca una “cultura del rischio” e tutti gli attori coinvolti (utenti,imprese, inter<strong>media</strong>ri) sono poco dinamici. In Italia c’è una forte vischiosità della <strong>distribuzione</strong>,dove ancora ha un ruolo rilevante l’esistenza di una relazione del distributore con la clientela” 79 .78. Infatti, in Italia quasi il 90% dei premi dei rami danni è inter<strong>media</strong>ta dalla rete agenziale, diregola monomarca. Viceversa, nei paesi in cui i rami non auto sono maggiormente sviluppati, ilruolo degli agenti è progressivamente diminuito a vantaggio di altre forme di <strong>distribuzione</strong>.79. Nonostante tale scarso sviluppo, i mercati dell’assicurazione non auto, a differenza di quantoosservato per quelli dell’assicurazione auto, di regola sono sempre stati caratterizzati da un’elevataredditività, con andamenti tecnici fortemente positivi, ad eccezione di alcune assicurazioni diresponsabilità civile. Le prospettive di sviluppo unite alla particolare redditività di tali mercatiavrebbero dovuto rendere il confronto competitivo particolarmente dinamico, anche grazieall’ingresso di nuovi operatori, rendendo l’offerta più frammentata.80. Viceversa, il grado di concentrazione, misurato con l’indice HHI, per i mercati non autointeressati dalla presente operazione risulta, come si evince dalla tabella 3, elevato, in crescita, e diregola superiore a quello dei mercati dell’assicurazione auto. Come già rilevato nel § 57, secondoGenerali, l’unico modo di aumentare le quote di mercato nei mercati assicurativi danni èrappresentato dalla crescita esterna 80 , in assenza della quale le quote di mercato rimangonosostanzialmente stabili, come dimostrano anche i dati prodotti da Generali nella propria memoria.Ciò vale soprattutto per quei mercati in cui l’incidenza della <strong>distribuzione</strong> agenziale è piùsignificativa, rispetto ad altre modalità quali il brokeraggio.81. Per effetto della presente operazione, il grado di concentrazione aumenterà ulteriormente indiversi mercati non auto, come mostrano i valori assunti dall’incremento dell’indice HHI, che èsuperiore a 250 punti nei casi dei mercati dell’assicurazione dei corpi di veicoli marittimi,dell’incendio e degli altri danni ai beni.82. In merito alla mobilità della domanda, l’Autorità ha inviato un questionario ad un campione diclienti di Toro e Generali per i mercati dell’assicurazione trasporti, mercati in cui un numeroconsistente di consumatori acquista le coperture ricorrendo ai brokers 81 . Il questionario era voltoprincipalmente a conoscere le abitudini di acquisto per i prodotti in esame (canale distributivoprescelto, fedeltà al marchio, tasso di mobilità, propensione all’attività di ricerca, ecc.).Alla data del 31 ottobre 2006 erano pervenute le risposte di 33 clienti di Generali e 48 di Toro. Trale domande contenute nel questionario ve ne era una volta a conoscere la durata del rapporto con lapropria impresa. Al cliente era stato richiesto se la polizza trasporti:79 Doc. 354, verbale di audizione della società ACE Europe.80 Doc. 32, bozza di verbale del Comitato esecutivo di Generali del 25 giugno 2006.81 La scelta di focalizzare l’attenzione sui mercati dell’assicurazione trasporti nel questionario era dipesa da due ragionifondamentali: 1. la necessità di verificare la dimensione geografica di tali mercati; 2. la circostanza che, sulla base dellequote di mercato fornite dalle parti nella notifica dell’operazione, i mercati trasporti risultavano quelli in cui maggiori eranole sovrapposizioni delle quote di mercato delle parti.


30BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006a) era stata acquistata per la prima volta in data successiva al 01.01.2001 da Generali o da Toro ese egli da allora aveva cambiato impresa;b) era stata acquistata da Generali o Toro successivamente al 01.01.2001, provenendo da un’altraimpresa di assicurazioni;c) era già stata acquista prima del 01.01.2001 da Generali o Toro, senza mai cambiare impresa.83. Per quanto riguarda i clienti Generali, solo 8 hanno risposto positivamente all’ipotesi b),mentre 10 a quella a) e 15 a quella c). Per quanto concerne i clienti Toro, i valori sonorispettivamente 6, 16 e 26. Si tratta di valori che mostrano come, nonostante la diversa natura dellecoperture acquistate (di regola molto più costose di quelle auto, elemento che dovrebbe indurre aduna maggiore attività di ricerca) e il più frequente ricorso al canale dei brokers, il tasso di mobilitàsia molto contenuto. Poco più di un quarto dei clienti Generali ha cambiato compagnia diassicurazione negli ultimi 6 anni, percentuale che si riduce notevolmente per i clienti di Toro,appena un ottavo 82 . Data l’ampiezza dell’orizzonte temporale considerato, si tratta di valori chetestimoniano come la scarsa mobilità della domanda sia una caratteristica tipica dell’intero settoredell’assicurazione danni.84. Dalle risposte al questionario è emerso altresì che solo un numero estremamente limitato diutenti confronta, o ha confrontato prima di scegliere l’attuale fornitore, le offerte di più impreseassicurative. In diversi casi, i rispondenti al questionario hanno affermato di aver demandato albroker tale ruolo.85. La mobilità della domanda, seppure ridotta, è comunque più elevata per la clientela corporate,tipica dei mercati dell’assicurazione trasporti e che rappresenta una componente molto importantedella domanda di coperture non auto quali infortuni, malattia, incendio, altri danni ai beni, ecc..Si tratta di una clientela di regola più esperta, in grado di ottenere risparmi maggiori da un esitopositivo della ricerca, che può avvalersi più facilmente del supporto di brokers assicurativi,preposti proprio ad assistere il cliente. Invero, anche per tale clientela, considerato che i brokersoperanti in Italia di regola intrattengono rapporti quasi esclusivamente con compagnie diassicurazione presenti sul territorio nazionale, l’aumento del grado di concentrazione diminuisce lapossibilità di trovare offerte alternative sul mercato, con l’effetto di ridurre la mobilità dellaclientela. Al riguardo, il broker Cambiaso Risso in audizione ha chiarito che “per il consumatorefinale la diminuzione del numero di imprese innesca un meccanismo di minore concorrenza perchédiminuisce la possibilità di offerta e la possibilità di scelta e i prezzi inevitabilmente aumentano.In questo modo i broker diventeranno agenti delle imprese perché non avranno più unapiattaforma di scelta da proporre al cliente così come imposto dal Codice delle assicurazioni” 83 .Inoltre, si deve tenere presente che, come emerso dalle risposte al questionario inviato in fasepreistruttoria ai principali operatori del mercato, per diversi rischi corporate vi è una certadiffusione del ricorso alla coassicurazione. Per quanto di regola la scelta delle imprese chepartecipano al team di coassicurazione e il riparto dei premi tra le stesse venga operato dai brokers,82 Il minor tasso di mobilità dei clienti di Toro si spiega anche con il minor ricorso al canale dei brokers rispetto a quantoosservato per la clientela di Generali.83 Doc. 344, verbale di audizione della società Cambiaso Risso. Anche Rasini Viganò ha affermato che, a causa del gradodi concentrazione del mercato, attualmente “per i brokers è difficile soddisfare le richieste del Codice delle assicurazioniche chiede a tali inter<strong>media</strong>ri di proporre almeno 5 offerte al proprio cliente e di avere in portafoglio per ogni impresaassicurativa al massimo il 25% dei premi totali inter<strong>media</strong>ti”. Doc. 427.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 31la prassi diffusa della coassicurazione riduce ulteriormente per il cliente la possibilità di scelta traofferte alternative, ovvero la possibilità di cambiare fornitore.86. A riprova del fatto che le caratteristiche strutturali osservate nei mercati auto si ripresentano inquelli non auto, seppure con modalità diverse o, in taluni casi, attenuate, si deve infine rilevare cheanche in tali mercati esistono condizioni idonee a garantire un significativo grado di trasparenza.Ad esempio per alcune coperture retail si osservano situazioni analoghe a quelle rilevate per imercati auto, anche in considerazione della standardizzazione delle polizze. Per quanto riguarda ilsegmento corporate, vi sono elementi, tra cui rileva soprattutto la notevole diffusione dellacoassicurazione, che rendono gli operatori del mercato continuamente edotti sulle modalità diassunzione e di quotazione dei rischi nonché sull’attività di gestione dei sinistri, vale a dire sullevariabili strategiche su cui si realizza la concorrenza in tali mercati.f) Gli effetti dell’operazione87. Per effetto dell’operazione in esame Generali, acquistando il quinto operatore, diventa il primooperatore nel settore italiano dell’assicurazione danni.Il rafforzamento di Generali si realizza nella quasi totalità dei mercati interessati, sia in quellicaratterizzati da una forte componente corporate, dove la società aveva già una leadership affermatasia in quelli dove prevale la parte retail, in particolare i mercati dell’assicurazione auto, dove, pereffetto dell’operazione, Generali viene a raggiungere quote comparabili a quelle dell’attuale leader dimercato, vale a dire Fondiaria-Sai. I due gruppi considerati congiuntamente realizzano nellageneralità nei rami danni, inclusi quelli auto, quote superiori al 40%.88. Per quanto riguarda il posizionamento sul mercato, Generali ha affermato che tra gli elementi afavore della realizzazione dell’operazione vi è il “bilanciamento del mix di clientela di Generaliderivante dall’esposizione di Toro nel segmento retail” 84 . Si deve comunque precisare che, anchea seguito di alcune operazioni di concentrazione, quali l’incorporazione avvenuta nel 2004 diLloyd Italico, storica impresa nell’assicurazione dei trasporti, in particolare marittimi, Toro avevauna significativa presenza in alcuni mercati tipicamente corporate, accanto a quella nei mercatiprevalentemente retail.89. Per valutare compiutamente gli effetti dell’operazione non è sufficiente limitarsi all’esamedelle quote di mercato ma, come già evidenziato in conformità a quanto indicato nelle linee guidacomunitarie sulle concentrazioni orizzontali, occorre tenere conto, oltre che dei legami finanziari epersonali intercorrenti tra operatori concorrenti e del contesto economico e giuridico, anche dellanatura dell’impresa acquisita.90. Il gruppo Toro, storicamente presente nel settore italiano dell’assicurazione danni, con un buonandamento tecnico ed una buona redditività complessiva, è stato acquistato dal gruppo De Agostininel luglio 2003 e, nel corso del 2005, quotato in Borsa. Come si evince anche dal Piano Industriale2005-2008, denominato significativamente “The bull is back…and ready to run” 85 , la nuovaproprietà, sostanzialmente estranea al settore assicurativo, ha cercato di introdurre un approcciodiverso alla gestione, basato sulla ricerca della profittabilità e della crescita, facendo leva sulla rete84 Doc. 229, del 13 giugno 2006, contenente un’analisi preliminare dell’operazione da parte di Mediobanca.85 Doc. 108, Piano strategico 2005-2008 di Toro del 15 novembre 2005. In un documento di Mediobanca in cui si esaminala concentrazione si legge che con la quotazione in Borsa Toro ha “lanciato nuovi prodotti sul mercato, realizzato nuovecampagne commerciali […] al fine di cogliere tutte le opportunità disponibili sul mercato”. Doc. 208, analisi diMediobanca del 23 giugno 2006 sull’acquisizione di Toro da parte di Generali.


32BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006agenziale e sulla struttura di liquidazione, apparentemente tra le migliori del mercato. La societàintendeva inoltre espandersi sia nei rami non auto – attraverso il cross selling – sia nel settore vita,dove intendeva assumere circa 300 promotori.91. La strategia commerciale aggressiva perseguita dal gruppo Toro era ben presente a Generali,che nel verbale del Comitato di Direzione del 27 marzo 2006 affermava che Toro [omissis] 86 . E’utile qui richiamare la natura degli incontri del Comitato di Direzione, a cui partecipano tutti ivertici operativi della società, volti ad analizzare l’evoluzione complessiva delle assicurazionidanni e vita in Italia. Il verbale suddetto è particolarmente sintetico e anche per questo èsignificativo il fatto che l’unico operatore concorrente ivi citato sia proprio Toro.92. Il cambiamento di strategia voluto dalla nuova proprietà è confermato dalla performance diToro nel mercato RC auto (in cui si concentra gran parte della raccolta premi del gruppo), dove,come si evince dalla tabella 5, a partire dal 2004 il gruppo ha avuto tassi di crescita superiori aquelli del mercato, invertendo così la tendenza alla contrazione delle quote di mercato registratafino al 2003.Tabella 5 - Variazione della raccolta premi sull’anno precedente e quote di mercato nella RC auto(dati in %)Anno 2004 Anno 2005Variazione Quota di mercato Variazione Quota di mercatoMercato 2,58 0,64Fondiaria-Sai 2,75 23,53 0,72 23,55Allianz 1,87 15,88 -0,25 15,74Unipol 1,62 11,71 -0,56 11,57Generali 1,65 10,96 0,18 10,91Toro 3,01 7,04 2,21 7,15Fonte: Elaborazioni su dati Ania93. Dalla tabella 5 emerge quindi che già nel 2004 la crescita della raccolta premi complessiva delgruppo Toro è superiore a quella dell’intero mercato e a quella dei principali gruppi assicurativi.Nel corso del 2005 la forbice tende ad allargarsi ulteriormente: a fronte di una crescita dellaraccolta premi dell’intero mercato pari allo 0,6%, quella di Toro è pari al 2,2%.I dati relativi al primo semestre 2006, prima della acquisizione da parte di Generali, mostrano chela tendenza ad una crescita della raccolta premi del gruppo Toro superiore a quella dell’interomercato si accentua ulteriormente. I dati della relazione semestrale indicano che nei rami auto Toroha registrato una crescita della raccolta premi pari al 4,6% 87 ; i dati di fonte Isvap mostrano che irami RC auto e corpi di veicoli terrestri hanno registrato rispettivamente una crescita dell’1,8% edell’1,5%, sensibilmente inferiore quindi a quella di Toro 88 .Complessivamente, nel primo semestre del 2006, Toro ha registrato una crescita del 4,8% nei ramidanni contro una crescita <strong>media</strong> del mercato pari al 2,3%.86 Doc. 52, verbale Comitato di Direzione di Generali del 27 marzo 2006.87 Toro Group, First Half 2006 Results, presentazione del 12 settembre 2006, presente sul sito della Borsa Italiana.88 Isvap, Lettera circolare del 6 ottobre 2006, recante premi lordi contabilizzati nel primo semestre 2006 dalle imprese diassicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l’Italia delle imprese di assicurazione estere.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 33I mercati dell’assicurazione auto94. Come più volte sottolineato nel corso del presente procedimento, l’operazione consente a Generalidi incrementare significativamente le proprie quote di mercato nei rami auto (RC auto e Corpi di veicoliterrestri), nei quali Toro era particolarmente attivo, con quote di mercato superiori al 7%.Per effetto dell’operazione il gruppo Generali avrà una quota di mercato superiore al 18% nella RCauto e di circa il 17% nei CVT. In entrambi i mercati il primo operatore è Fondiaria-Sai, con quotepari a circa il 23%. Nei mercati suddetti vi sono altri due gruppi con quote di mercato superiori al10%, Allianz e Unipol, mentre tutti gli altri competitors hanno quote sensibilmente inferiori.95. Per comprendere pienamente gli effetti dell’operazione si deve considerare il rafforzamentodella rete distributiva di Generali che discenderà dall’acquisto della rete agenziale del gruppo Toro,particolarmente presente nel nord ovest con gli agenti della capogruppo e nel centro sudsoprattutto grazie alla controllata Nuova Tirrena. In numerose province, la quota congiunta deipremi raccolti nei rami danni da Generali e Toro supera il 25%, in alcune, tra cui Roma e Venezia,supera il 30%. Considerando anche la rete agenziale di Fondiaria-Sai, numerose sono le provincein cui i due gruppi realizzano insieme una raccolta premi superiore al 50%, incluse Torino, Genovae Napoli. Tali valori costituiscono una proxy adeguata della raccolta premi realizzata a livelloprovinciale nei mercati dell’assicurazione auto, considerato che essi rappresentano circa il 60% deirami danni e che il consumatore spesso acquista la totalità delle coperture danni di cui necessitapresso il medesimo punto vendita.I mercati dell’assicurazione dei trasporti96. Nei rami trasporti, con l’eccezione della RC Veicoli Marittimi, Generali detenevaprecedentemente all’operazione quote a livello nazionale particolarmente significative, anchesuperiori al 50% in due mercati.Si tratta dei mercati relativi alla responsabilità civile degli aeromobili (79,18%) e ai corpi deiveicoli aerei (55,11%). In tali mercati, qualsiasi incremento delle quote di mercato a seguito diun’operazione di concentrazione, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, deve esserevalutato con particolare attenzione. Toro in questi due mercati aveva quote pari a circa l’1%.Si ricorda, tuttavia, che in questi mercati vi è spesso una componente di rischi sopranazionali, a cuiva comunque aggiunta un’elevata frazione di rischi inerenti l’aviazione leggera, rispetto alla qualel’operazione è suscettibile di produrre effetti. L’analisi delle risposte alle richieste di informazioniinviate ad un campione di clienti di Generali e di Toro nei rami trasporti mostra che Generali èspecializzata soprattutto nei grandi rischi aeronautici, mentre Toro assicura esclusivamente rischiinerenti l’aviazione leggera 89 . Considerate anche le risposte delle imprese assicurative alquestionario inviato in fase pre-istruttoria, la sovrapposizione effettiva per i piccoli rischinazionali, determinata dalla presente operazione, assume valori inferiori rispetto a quellidesumibili considerando le quote calcolate sulla raccolta premi per ramo.Nel mercato dei corpi di veicoli aerei il principale concorrente è Fondiaria-Sai con una quotaprossima al 18%.89 Docc. 16, risposta di Generali dell’8 settembre 2006 e 15, risposta di Toro dell’8 settembre 2006, alla richiesta diinformazioni dell’Autorità del 29 agosto 2006.


34BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 200697. Anche nel mercato dell’assicurazione dei corpi dei veicoli marittimi, Generali avevaprecedentemente all’operazione una quota di mercato elevata, superiore al 40%. L’incremento ditale quota risulta significativo, avendo Toro una quota pari al 4,5%. In tale mercato il principaleconcorrente è Fondiaria-Sai con una quota di circa il 35%; mentre tutti gli altri concorrenti hannoquote di mercato sensibilmente inferiori al 10%. In tale mercato si rafforza il duopolio di Generalie Fondiaria-Sai, in quanto scompare uno dei pochi concorrenti con quote significative, l’unico ingrado di costituire un’alternativa alle due imprese nel segmento delle navi.98. Considerato che è plausibile che chi assicura un’imbarcazione da diporto per la responsabilitàcivile sottoscriva una polizza che copre anche i danni derivanti all’imbarcazione, si può ritenere chele quote di mercato per la componente di rischi nazionali relativi ai corpi di veicoli marittimi possanoessere approssimate con quelle relative al mercato dell’assicurazione della RC veicoli marittimi, inquanto la responsabilità civile delle flotte navali viene coperta dai consorzi di autoassicurazioneP&I 90 . In questo mercato, Generali, ad esito dell’operazione avrà una quota di mercato di circa il19%, inferiore a quella di Fondiaria-Sai, circa il 22%, e di Allianz, poco più del 19%.99. Infine, nel mercato dell’assicurazione delle merci trasportate Generali deterrà ad esitodell’operazione una quote di mercato pari al 31,5%. Il secondo concorrente è Fondiaria-Sai conuna quota di mercato del 15,3%. Gli altri principali competitors hanno quote di mercato inferioriall’8%. Tra questi rientrano anche alcune rappresentanze di compagnie di assicurazioni estere,specializzate soprattutto nell’offerta a favore di grandi imprese.I mercati dell’assicurazione infortuni e malattia100. Per quanto riguarda i mercati dell’assicurazione infortuni e malattia, già prima dellaconcentrazione Generali era il primo operatore, con quote di mercato rispettivamente del 20,6% edel 26,3%, mentre Toro deteneva quote di mercato pari al 4,8% e al 4,3%. Anche in tali mercati ilprincipale competitor è Fondiaria-Sai, che realizza il 14,2% nel mercato dell’assicurazioneinfortuni ed il 12,9% nel mercato dell’assicurazione malattia. In entrambi i mercati operano altridue concorrenti, Allianz ed Unipol, con quote comprese tra l’11% ed il 13%, mentre gli altrioperatori detengono quote minori, generalmente inferiori al 5%.Gli altri mercati interessati101. Gli altri mercati interessati alla presente operazione sono il mercato dell’assicurazioneincendio, quello della RC Generale e quello delle coperture ricomprese nel ramo Altri danni aibeni.102. Nel mercato dell’assicurazione incendio, Generali rafforza sensibilmente la propria posizione,passando dal 19,3% al 25,9%, consolidando la sua leadership. Il principale concorrente èFondiaria-Sai con una quota del 15,2%, di poco superiore a quella realizzata da Allianz. Irimanenti operatori detengono quote di mercato sensibilmente inferiori al 10%.103. Nel mercato dell’assicurazione RC Generale, Generali ad esito dell’operazione deterrà unaquota del 23,3%, con un incremento del 3,7%, quota superiore di circa 10 punti percentuali aquella del secondo operatore, Fondiaria-Sai. In tale mercato Allianz e Unipol hanno quotesuperiori al 10%, rispettivamente del 12,6% e del 10,1%.90 Cfr. § 34.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 35104. Infine, nel ramo Altri danni ai beni, che comprende coperture eterogenee - tra cui rischiagricoli, rischi tecnologici, furto - Generali prima dell’operazione aveva una quota di mercato dicirca il 22% mentre quella di Toro era superiore al 6%. Ad esito dell’operazione, la quota dimercato realizzata da Generali sarà più che doppia di quella del secondo operatore, Fondiaria-Sai,che detiene il 13,7%. L’unico altro operatore con una quota superiore al 10% è Allianz.VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI105. Nel corso del procedimento le parti hanno avuto la possibilità di rappresentare per iscritto eoralmente la propria posizione in ordine agli effetti dell’operazione. Tale facoltà è stata esercitatanon solo dalle parti, ma anche da Mediobanca, impresa interveniente, ai sensi dell’articolo 7,comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98. Mediobanca risulta interessata alla presente istruttoria inconsiderazione del contestato controllo della banca d’affari su Generali e dei legami con ilprincipale concorrente di Generali, Fondiaria-Sai 91 .106. In via preliminare Generali, nell’audizione finale del 31 ottobre 2006, ha dichiarato che loscopo dell’operazione di acquisizione di Toro deve essere letto alla luce del processo diconsolidamento del settore assicurativo, in atto a livello europeo. Per non rischiare di divenire“preda” Generali ha necessità di crescere e, per tale ragione, ha sfruttato l’opportunità offerta dalpoter acquistare un operatore importante in Italia quale Toro. Generali è una delle poche impresemultinazionali italiane e realizza circa il 70% dei propri affari all’estero.107. Le ragioni industriali dell’operazione “sono da ricondurre alla necessità di realizzare sinergiedi costi, considerato il peggioramento atteso nell’andamento della sinistralità”, nonché“nell’esigenza di rafforzare Generali a livello nazionale nel segmento retail” 92 .Profili procedimentali108. Generali, nella memoria pervenuta il 27 ottobre 2006, ha lamentato che il proprio diritto didifesa sarebbe stato leso dalla vaghezza delle risultanze preliminari dell’istruttoria, nella quale nonsarebbero state indicate le quote di mercato di Generali nei segmenti retail e corporate, né glielementi per la presunta simmetria tra le quote di Generali e del suo principale concorrenteFondiaria-Sai.109. Inoltre, Generali considera che limitazioni al proprio diritto di difesa deriverebbero anche daltardivo invio della comunicazione delle risultanze preliminari dell’istruttoria e dal fatto che lasocietà avrebbe avuto accesso ad una serie di documenti solo una settimana prima del termineinfraprocedimentale per la chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori.I mercati del prodotto rilevanti110. Generali nella propria memoria ha ribadito quanto prospettato in fase di notificadell’operazione circa la coincidenza dei mercati assicurativi con i rami amministrativi, contestandoqualsiasi diversa ipotesi di aggregazione dei rischi elementari. In particolare, per Generali ladistinzione della clientela secondo la ripartizione della stessa tra retail, corporate e grandi rischi “èutilizzata dalle compagnie solo ed esclusivamente per meglio gestire i rischi attraverso i trattati91 Considerato che le argomentazioni in ordine al controllo sull’impresa di assicurazioni di Mediobanca spesso coincidonocon quelle di Generali, le posizioni delle due imprese vengono riportate congiuntamente.92 Doc. 514, verbale dell’audizione finale di Generali del 31 ottobre 2006.


36BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006riassicurativi; in particolare, il segmento aziendale è soggetto a controlli penetranti permonitorare la componente dei rischi catastrofali”.I mercati geografici rilevanti111. Generali sostiene che i mercati dei trasporti avrebbero dimensione sopranazionale. Ciòrisulterebbe dal valore assunto dall’indice di correlazione tra “alcuni indicatori dei prezzi dellariassicurazione sul mercato di Londra” con “i premi del lavoro diretto italiano per le principalilinee di attività” per il periodo 1998-2005, che mostrerebbe “una forte correlazione positiva tral’andamento dei prezzi della riassicurazione internazionale e l’andamento della raccolta premi dellavoro diretto italiano”.112. Inoltre, contribuirebbe a rendere sopranazionali i mercati dei trasporti anche l’elevatapresenza di imprese estere, a cui le imprese potrebbero rivolgersi direttamente o tramite i brokers.Il fatto che i clienti si rivolgano alle filiali nazionali di un’impresa estera non farebbe venir meno ilcarattere sopranazionale dei mercati trasporti. Inoltre, i brokers contatterebbero direttamenteimprese estere e non sarebbero gravati da costi eccessivi per collocare i rischi all’estero.L’impatto dell’operazione113. Per poter sostenere che l’operazione di concentrazione determina possibili effetti dicoordinamento, secondo Generali, non basta osservare che esistono caratteristiche dei mercatipreesistenti all’operazione che favoriscono esiti non concorrenziali, ma occorrerebbe dimostrareche la struttura dei mercati risulta peggiorata dall’acquisizione di Toro da parte di Generali, e ciòdovrebbe essere dimostrato per ciascun mercato interessato.114. Generali afferma che la valutazione dell’operazione andrebbe effettuata avendo a riferimentol’incremento dell’indice HHI, calcolato su dati di mercato differenti rispetto a quelli contenutinella notifica dell’operazione. Si tratta sempre di dati di fonte Ania che considerano accanto aldato della raccolta premi per ramo dei gruppi presenti in Italia anche quello relativo allerappresentanze di imprese UE. Sulla base di tali dati, avendo a riferimento i criteri indicati nellagià citata <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali,Generali conclude che sarebbero solo 3 i mercati interessati dall’operazione, segnatamenteIncendio, Altri danni ai beni e Corpi veicoli marittimi, rappresentanti rispettivamente il 6,3%, il6,5% e l’1,0% della raccolta premi del settore danni.115. Secondo Generali, l’operazione non sarebbe idonea a produrre effetti unilaterali inconsiderazione delle ridotte quote di mercato che l’impresa di assicurazione verrà a detenere adesito della stessa. Peraltro, dove le quote sono più elevate i mercati tendono ad esseresopranazionali. Inoltre, nei rami in cui esiste la coassicurazione Generali avrà quote inferiori aquelle risultanti dalla somma delle quote di Generali e Toro, in quanto “tutte quelle situazioni nellequali fino a ieri Toro e Generali coassicuravano uno stesso rischio non potranno più verificarsi”.Anche il Decreto Bersani, eliminando la possibilità di effettuare accordi di <strong>distribuzione</strong> inesclusiva e di imporre limiti agli sconti praticabili, dovrebbe ridurre i rischi di effetti unilaterali.116. Analogamente Generali ritiene che la somma delle proprie quote di mercato con quelle diFondiaria-Sai sarebbe insufficiente, specie nei rami auto, per individuare possibili effetticoordinati. Infatti, nei rami auto le quote congiunte sono pari ad appena il 40%, mentre neiprecedenti comunitari la posizione dominante collettiva è stata individuata con quote di mercatoalmeno del 60-70%. Inoltre sono presenti altri importanti operatori con quote di mercato


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 37significative. Per l’individuazione della dominanza collettiva dovrebbero essere considerati anche icomportamenti di questi operatori.117. Inoltre l’Autorità non avrebbe chiarito se l’operazione in esame sia suscettibile di determinarela costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva, né fornito adeguatadimostrazione dell’esistenza dei requisiti per la dominanza collettiva richiesti dal Tribunale diPrimo Grado nella sentenza Airtours 93 .118. In merito a tali requisiti, a detta della parte nei mercati assicurativi danni il “riconoscimentodella defezione” sarebbe molto difficile a causa della scarsa trasparenza che caratterizzerebbe talimercati.Con particolare riferimento alla RC auto i premi sarebbero altamente differenziati e le imprese,seppure possono conoscere i premi di listino dei concorrenti non conoscerebbero la strutturatariffaria e gli sconti applicati agli utenti.In tali mercati, inoltre, sarebbe impossibile la “punizione” di comportamenti devianti a causa dellascarsa mobilità della domanda che impedirebbe di attuare pratiche ritorsive per scoraggiare epunire la defezione.Infine, l’acquisizione di Toro da parte di Generali, invece di ridurre l’asimmetria con Fondiaria-Sai,l’aumenterebbe, come dimostrerebbero, tra l’altro, le quote di mercato nei rami infortuni, malattia eincendio, sia per la componente corporate che per quella retail. Mentre Generali avrebbe una strategiarivolta al mercato internazionale, Fondiaria-Sai sarebbe focalizzata esclusivamente sul mercatointerno. Esisterebbe una forte concorrenza tra le due imprese come dimostrebbero gli esempi diimportanti clienti sottratti a vicenda e la decisione di non accettare l’Ing. Ligresti nel CdA.Quanto ai ridotti incentivi a competere derivanti dalla partecipazione azionaria di Fondiaria-Sai inGenerali, le parti affermano che ciò che rileverebbe è la quota di profitti trasferiti al concorrente,che dovrebbe essere calcolata avendo a riferimento la capitalizzazione di Generali. Peraltro, nonsarebbe chiaro quali siano gli incentivi a non competere per Generali derivanti da dettapartecipazione.119. Per quanto concerne la struttura concorrenziale dei mercati assicurativi danni, Generalisottolinea come non vi sarebbero ostacoli a nuovi ingressi, considerata l’esistenza di canalidistributivi disponibili, quali quelli bancari e postali. Inoltre, il mercato, specie per i rami non auto,avrebbe elevate potenzialità di crescita, come si evince dal confronto internazionale che mostra il“notevole grado di arretratezza del ramo danni in Italia”.Per Generali la crescita esterna è un importante fattore di concorrenza ed, in ogni caso, le quote dimercato, depurate da fattori di crescita esterna, non sarebbero stabili, ma mostrerebbero unanotevole variabilità. Al riguardo la parte produce dati relativi ad alcuni settori, e non rami, qualiquello auto, quello degli infortuni e malattia e quello dell’incendio e altri danni ai beni. Per talisettori, nel periodo 1999-2005 la variabilità dei primi 5 gruppi raggiungerebbe al massimo il 6,0%nel settore auto; per i primi 10 gruppi il 9,3% nel settore incendio e altri danni ai beni.Infine Generali contesta che la domanda sia rigida, sostenendo che il settore danni è rappresentatoda una vasta serie di mercati altamente differenziati; inoltre per il segmento corporate la presenzadei brokers sarebbe idonea a garantire la mobilità dei clienti.93 Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 6 giugno 2002, Airtours c. Commissione, Caso n. T-342/99 in Racc. 2002, II-2585.


38BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006120. Con particolare riferimento al settore RC auto, Generali afferma che i prezzi, invece diaumentare come sostenuto dall’Autorità nella comunicazione preliminare delle risultanzeistruttorie, per la società sarebbero diminuiti negli ultimi anni, come dimostrerebbe l’andamentodel premio medio.Al riguardo, afferma Generali che, se è pur vero che la raccolta premi negli ultimi anni è cresciutaa ritmi molto più elevati rispetto all’andamento del costo dei sinistri (il 37% contro l’8% nelperiodo 1999-2005), si deve anche ricordare che il comparto partiva da condizioni di redditivitànegativa, che la raccolta premi risente anche dei mutamenti del parco auto e che la frequenza deisinistri è diminuita fortemente mentre è aumentato il costo medio. Depurando da tali elementi idati di prezzo e costo “la dinamica dei prezzi della RC auto è di gran lunga inferiore a quella delcosto dei sinistri ed in linea con l’inflazione”.121. Generali ritiene poi che nella generalità dei rami danni gli operatori adottino politichecommerciali aggressive e che esista grande innovazione di prodotto come mostra la grandediversificazione dell’offerta, anche della stessa Generali.122. In merito alla presunta aggressività di Toro, Generali ritiene che essa non possa esseredesunta dal piano industriale di tale impresa, trattandosi di un documento “sulla attendibilità delquale […] è lecito nutrire più di un dubbio”.Inoltre, nella misura in cui Generali e Toro siano effettivamente operatori con caratteristichecomplementari, tale aggressività non sarebbe sostenibile.Considerazioni in merito ai rapporti con Mediobanca e Fondiaria-Sai123. Mediobanca ha affermato che la Commissione Europea ha già in passato valutato il controllodella banca d’affari su Generali, giungendo ad una valutazione negativa dello stesso.124. Generali è una public company, di cui Mediobanca detiene circa il 14% del capitale sociale enon sussisterebbero diritti specifici in capo ad alcun azionista. Considerate le composizioni delleultime assemblee, Mediobanca avrebbe una partecipazione che oscilla tra il 30% e il 38% dei votiivi rappresentati, quindi insufficiente per garantirle la maggioranza dei voti. Si tratterebbe, a pareredi Mediobanca, dell’unico elemento da considerare, secondo quanto emergerebbe dagliorientamenti comunitari.125. Inoltre, il fatto che tra gli altri principali azionisti di Generali vi siano alcuni dei maggioriazionisti della banca d’affari, Unicredito, Capitalia e Fondiaria-Sai, non rileverebbe per laricostruzione del controllo. Infatti, come afferma anche Generali, occorrerebbe dimostrare cheMediobanca sia in grado di influenzare le scelte di questi soggetti. Peraltro, secondo Mediobanca,l’acquisizione dei pacchetti azionari in Generali da parte di Unicredito e Capitalia sarebbeavvenuta in netta contrapposizione alla banca d’affari.126. La previsione contenuta nello statuto di Generali circa la necessità di disporre di almeno il10% del capitale sociale per la presentazione di proposte in assemblea riguarderebbe unicamentel’integrazione dell’ordine del giorno, mentre tutti i soci potrebbero in realtà presentare proposte.127. Mediobanca e Generali hanno affermato inoltre che la banca d’affari non può fareaffidamento sulla maggioranza degli amministratori né nel CdA né nel comitato esecutivo. Inparticolare, in Generali sarebbero presenti 11 amministratori indipendenti su 18 membri, mentrenel comitato esecutivo sarebbero presenti solo 2 membri (su 7) nominati da Mediobanca ed unterzo membro sarebbe presente in Mediobanca in rappresentanza di Generali. Peraltro poiché il


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 39comitato esecutivo è nominato dal CdA, Mediobanca dovrebbe disporre della maggioranza degliamministratori per condizionarne le scelte.128. Gli ulteriori rapporti tra Mediobanca e Generali sarebbero legati alle attività di finanziamentoe di consulenza svolte dalla banca d’affari a favore dell’impresa di assicurazioni. Per Mediobancala partecipazione in Generali sarebbe particolarmente importante, in quanto costituisce il suoprincipale investimento ed è quindi naturale che la banca si interessi al buon esito dello stesso.Anche la gestione dell’acquisizione del gruppo Toro da parte di Mediobanca si inserirebbe neinormali rapporti di advising e di finanziamento che Mediobanca intrattiene con i propri clienti, cherichiedono anche la predisposizione di analisi e tabelle relative al mercato.129. In ogni caso, osserva Generali, ciò che rileva, non è la natura attuale dei rapporti conMediobanca e, quindi di come questi influenzino i legami con il principale concorrente Fondiaria-Sai, ma come tali legami verrebbero modificati dall’operazione in esame. L’unica variazione a talerapporti, per effetto dell’acquisizione di Toro, sarebbe rappresentata dall’aumento dellapartecipazione di Generali in Mediobanca e in Capitalia, di cui Generali era peraltro già azionista(partecipazione che per effetto degli intrecci azionari non può comunque superare il 2%).VII. IL PARERE DELL’ISVAP130. Con parere pervenuto all’Autorità in data 30 novembre 2006, l’Isvap ha rappresentato, aisensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, una serie di considerazioni in merito aglieffetti dell’operazione, di seguito esposte in sintesi.131. L’Isvap considera che i mercati rilevanti del prodotto debbano essere individuati sulla basedella classificazione per rami amministrativi. Al riguardo rileva che:− “non esiste, per il mercato assicurativo, una codificazione standardizzata per tipologia diclientela, nell’ambito dei differenti rami. Ciò comporta che ogni impresa può discrezionalmentescegliere il sistema di codifica più rispondente alle proprie esigenze;− questa Autorità non dispone, conseguentemente, di dati statistici né di evidenze a livello divigilanza relativi a tale ripartizione”.132. In merito alla definizione dei mercati geografici rilevanti l’Isvap considera che i mercati deitrasporti hanno dimensione sopranazionale, in considerazione del ruolo svolto dalla riassicurazionee della presenza di importanti imprese estere e di brokers internazionali.133. L’Isvap rileva, inoltre, che Generali, già impresa leader in 10 mercati rilevanti, per effettodell’operazione diventerà leader anche in ulteriori 4 mercati. Tuttavia, sulla base dei valori assuntidall’indice HHI, l’Isvap considera un numero ridotto di mercati interessati 94 . In particolare,escludendo i casi del mercato dell’assicurazione dei Corpi di veicoli ferroviari e di quello deiCorpi di veicoli aerei (di dimensioni sopranazionali per la presenza di rischi relativi a grandiimprese, in particolare Ferrovie dello Stato e Alitalia), l’Isvap sostiene che “il nuovo aggregatoGenerali-Toro raggiungerebbe soglie di rilevanza ai fini concorrenziali nei rami incendio (27,6%)e altri danni ai beni (30,1%). Nei rami corpi veicoli marittimi (46,6%) e merci trasportate (45,0%)le quote di mercato che Generali-Toro verrebbe a detenere non destano preoccupazione, inragione della presenza di grandi clienti - peraltro preesistenti all’operazione esaminata - e della94 Si noti che per l’Isvap, ai fini del parere, utilizza dati analoghi a quelli forniti da Generali nella notifica dell’operazione,dati poi contestati dalla stessa impresa di assicurazioni.


40BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006rilevanza europea di tali mercati”. Solo nei mercati dell’assicurazione incendio edell’assicurazione altri danni ai beni pertanto potrebbero determinarsi problemi concorrenziali,“anche in considerazione della domanda composita che li caratterizza”, ovvero della compresenzadi coperture retail e corporate.134. Per quanto riguarda il mercato dell’assicurazione RC auto, l’Isvap innanzitutto rileva come,per effetto dell’operazione, il gruppo Generali-Toro diventerà il secondo operatore del mercato,con una quota superiore al 18% - il primo è Fondiaria-Sai - e il grado di concentrazione delmercato crescerà sensibilmente (il CR 5 passa dal 69% al 74%). In merito al grado diconcentrazione dell’intero settore danni, l’Isvap rileva che ad esito dell’operazione il CR 5 in Italiasi attesterà al 73,3%, valore sensibilmente superiore a quello dei principali mercati europei: inFrancia esso è pari al 52%, nel Regno Unito al 53,2%, in Germania al 39,8%.135. Inoltre, l’Isvap produce dati relativi all’evoluzione della frequenza sinistri, del costo medio,del premio puro (ovvero il prodotto tra la frequenza e il costo medio dei sinistri) e del premiomedio di competenza (che è quello che più rileva per i consumatori). Da tali dati, secondo l’Isvapemergerebbe che le tre imprese considerate “si posizionano, per quanto riguarda il premio mediodi competenza, ai livelli più elevati del mercato, come peraltro si registra in <strong>media</strong> per le impresedi grandi dimensioni”. Inoltre, “a fronte della diversificazione del premio puro, quello medio dicompetenza delle tre imprese, che tiene conto dei caricamenti, risulta pressoché allineato”.Secondo i dati forniti dall’Isvap, mentre nel 2002 il premio medio di competenza di Toro erasostanzialmente allineato a quello di Generali e Fondiaria-Sai, superiore di circa [10-15%] aquello di mercato, nel 2005 il premio medio di competenza, dopo essere aumentato marginalmentenei due anni precedenti, è tornato al valore del 2002, posizionandosi su un livello intermedio traquelli di Generali e Fondiaria-Sai e la <strong>media</strong> del mercato: nel 2005, posto uguale a 100 il premiomedio di mercato, quello di Toro risulta inferiore a 110, mentre quello di Generali e Fondiaria-Saiè pari a circa 115.136. In merito alla scarsa mobilità della clientela nel mercato della RC auto, l’Isvap rilevainnanzitutto che le norme contenute nel Decreto Bersani, eliminando la figura dell’esclusiva, avantaggio del plurimandato, faranno si che “ciascun inter<strong>media</strong>rio potrà offrire al proprio clienteil prodotto più adeguato e alle condizioni più vantaggiose tra quelli disponibili sul mercato”. Ilplurimandato dovrebbe anche ridurre le barriere all’ingresso per nuove imprese, in quanto questepotranno accedere con più facilità alla rete distributiva.Inoltre, il recente Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 95 , emanato in attuazione del Codicedelle assicurazioni, prevedendo l’obbligo per le imprese di inviare ai propri clienti l’attestato dirischio e una comunicazione scritta con l’indicazione, tra l’altro, dell’importo del premio relativoalla precedente annualità e quello richiesto in caso di rinnovo della polizza, almeno trenta giorniprima della scadenza contrattuale, eliminerebbe talune delle rigidità che rendono particolarmentedifficile la mobilità della clientela.137. Con riferimento ai legami intercorrenti tra Generali e Fondiaria-Sai, l’Isvap rileva che“seppure Fondiaria-Sai fosse incentivata a non competere e, quindi, colludere in quanto titolare di95 Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006, concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione diciascuna scadenza annuale dei contratti RC auto di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli inter<strong>media</strong>ri) Capo I(Disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 41un 2,4% di Generali, l’impulso a concorrere della rivale partecipata, non verrebbe sminuito.Generali, non vantando alcuna interessenza diretta in Fondiaria-Sai, non avrebbe alcunimpedimento a porre in essere politiche concorrenziali poiché non subirebbe effetti di ritorno tipicidi una partecipazione incrociata (internalizzazione delle perdite)”. Inoltre, “dalla documentazioneacquisita nonché dalla esperienza maturata dalla attività di vigilanza, in particolare degli ultimiquattro anni, non emergono elementi certi da far ritenere che i legami partecipativi e personali,anche indiretti, siano tali da produrre effetti restrittivi della concorrenza tra le due compagnie diassicurazione”.138. In ogni caso l’Isvap rileva che una posizione di dominanza collettiva non può essereindividuata considerando esclusivamente la posizione sul mercato di Generali e di Fondiaria-Sai,in quanto, ad esito dell’operazione in esame, le quote congiunte delle due imprese saranno pari al42%, ovvero limitate rispetto a quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti, “il gradodi concentrazione del mercato italiano riferibile ai primi 5 gruppi assicurativi, che, come detto aseguito dell’operazione raggiungerebbe complessivamente il 73,3%, porta a ritenere che laposizione collettiva dominante derivante da un oligopolio non possa essere esaminata conriferimento alle due sole imprese assicurative citate, in virtù della loro dimensione”.VIII. VALUTAZIONIa) Questioni procedimentali139. Con riferimento alle eccezioni procedurali sollevate da Generali, si evidenzia come,contrariamente a quanto lamentato dalla parte in ordine alla vaghezza delle CRI, nel corso delprocedimento sia stata pienamente assicurata la tutela del contraddittorio.140. La Direzione infatti, avendo comunicato a Generali un documento contenente le risultanzedell’istruttoria fino a quel momento svolta nonché l’indicazione degli addebiti che si intendevaformulare in base agli elementi probatori acquisiti, ha consentito alla società, ben al di là di ogniprevisione normativa, l’esercizio del più ampio diritto di difesa. La comunicazione delle risultanzeistruttorie (CRI) è un istituto introdotto dal d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 in relazione ai soliprocedimenti relativi ad abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza e nonanche alle istruttorie per le operazioni di concentrazione, in ordine alle quali prevale invecel’interesse delle imprese al rispetto del principio di speditezza e celerità dell’azioneamministrativa 96 . Nel caso di specie, nel quale è dunque da escludersi una soggezione diretta delprocedimento all’adempimento della comunicazione delle risultanze istruttorie contemplatodall’art. 14 del d.P.R. n. 217 del 1998, il quale non si riferisce alla materia delle concentrazioni maa quella, distinta, delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante 97 , la Direzione haobbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell’assicurazione) del Decreto Legislativo 7 settembre2005, n.209 – Codice delle assicurazioni.96 E’ infatti pacifico in giurisprudenza che la normativa nazionale antitrust (tanto la legge n. 287\1990 quanto il d.P.R. n.217\1998) in realtà delinei separatamente e diversamente la disciplina procedimentale in materia di intese restrittive e diabusi di posizione dominante (Titolo II, Capo II, della legge) da quella in materia di operazioni di concentrazione (Tit. II,Capo III) (cfr. la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3861, del 5 maggio 2003).97 Cfr. la sentenza del TAR Lazio n. 7186, del 30 agosto 2003. Il TAR ha affermato il principio in base al qualeun’eventuale violazione dei diritti della difesa va esaminata nei suoi effetti in relazione alla rilevanza concreta del vizioprocedimentale dedotto; in tale sede si è addirittura escluso un concreto nocumento dalla mancata comunicazione dellerisultanze istruttorie nell’ambito di un procedimento nel quale era stato garantito alle parti l’accesso al fascicolo, la


42BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006condotto l’istruttoria nel pieno rispetto del principio generale del contraddittorio ed in conformitàad un modello normativo previsto per procedimenti diversi, assicurando per tale via la piùcompleta tutela dei diritti di difesa della parte.141. In merito, infine, alla presunta limitazione del diritto di difesa di Generali derivantedall’asserito tardivo invio delle CRI e dalla tempistica di accesso agli atti, occorre del parievidenziare l’infondatezza di tali censure alla luce della circostanza che la Direzione, comedimostrato in atti, ha tempestivamente provveduto a consentire all’impresa l’accesso al fascicolonon appena la documentazione fosse disponibile e ha altresì sottoposto a Generali, in modoorganizzato, ossia trasfondendoli nel documento delle CRI, gli elementi probatori acquisiti e suiquali necessariamente si fonda la decisione espressa nel provvedimento finale. Le condottecontestate pertanto, lungi dal costituire inosservanza delle disposizioni del D.P.R. 217/98, hannoaddirittura determinato un ampliamento delle possibilità difensive dell’impresa in un procedimentoistruttorio complesso e caratterizzato dalla compressione dei tempi a disposizione.b) I legami tra Generali e Fondiaria-SaiIl controllo di Mediobanca su Generali142. L’istruttoria ha permesso di accertare che il controllo di fatto di Mediobanca su Generali, giàverificato dall’Autorità nell’ambito dell’analisi dell’operazione di concentrazione tra Sai eFondiaria, ancora sussiste, nonostante Mediobanca non disponga singolarmente della maggioranzaassoluta dei voti in assemblea.Contrariamente a quanto ritenuto da Mediobanca e Generali, la maggioranza assoluta dei voti inassemblea non è l’unico elemento che la Commissione Europea considera ai fini dell’accertamentodel controllo di fatto di una società. Al riguardo la Commissione ha espressamente indicato, in unrecente documento, che occorre guardare alla posizione degli altri azionisti presenti all’assemblea,in particolare verificare se questi sono in grado di rafforzare la posizione dell’azionista dimaggioranza relativa o di destabilizzarla. Si deve, quindi, prestare attenzione ad elementi quali ilgrado di dispersione dell’azionariato, l’esistenza di legami strutturali, economici o familiari trataluni azionisti e quello di maggioranza relativa, nonché la natura della partecipazione, strategica omeramente finanziaria, degli altri azionisti nell’impresa target 98 .143. I criteri individuati dalla Commissione risultano fondamentali nel caso di specie per accertareil controllo di Mediobanca su Generali.Sebbene Mediobanca abbia disposto nelle ultime assemblee di Generali di una partecipazioneazionaria pari al 35-40% del capitale votante, si deve considerare che, tra i principali azionisti diGenerali, vi sono anche Unicredito e Capitalia. Queste due banche sono a loro volta i principaliazionisti di Mediobanca, di cui detengono il 34% delle azioni vincolate nel patto di sindacato.Inoltre i presidenti di Unicredito, Capitalia e Mediobanca partecipano al comitato nomine dellabanca d’affari, che determina come voteranno Mediobanca ed ovviamente gli altri partecipanti alcomitato in sede di rinnovo delle cariche degli organi sociali di Generali. I voti espressi da questipossibilità di svolgere le loro difese tanto oralmente, <strong>media</strong>nte audizione, che <strong>media</strong>nte memorie scritte, dinanzi ad unaddebito formulato in forma completa sulla base di precisi elementi probatori.98 Commissione Europea, draft Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004on the control of concentrations between undertakings (the "Merger Regulation"), del 28 settembre 2006, punto 53.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 43tre operatori erano già sufficienti nelle ultime assemblee di Generali a garantire la maggioranzaassoluta dei voti 99 .144. Inoltre assume rilievo anche il ruolo di Fondiaria-Sai, che ha un’importante partecipazionestrategica nel capitale sociale di Generali, pari al 2,4%, e partecipa, insieme alla stessa Generali, alpatto di sindacato di Mediobanca, in cui nomina un amministratore.La maggior parte degli altri azionisti presenti alle assemblee di Generali, oltre ad avere quote delcapitale sociale frammentate, sono investitori istituzionali che, come già accertato nel corso delprocedimento C/5422, sono “soggetti che, per legge, hanno l’obiettivo di massimizzare il valoredei titoli in portafoglio per conto dei propri clienti; di regola, questa categoria di investitori non èparticolarmente interessata al complesso della gestione ordinaria delle società, ed interviene nelleAssemblee delle società quotate in modo difforme (astenendosi o con il voto contrario) rispetto almanagement e ai principali azionisti, soltanto quando ritiene che le deliberazioni all’ordine delgiorno possano influire negativamente sul valore dei titoli” 100 .145. Un ulteriore elemento che contribuisce ad escludere la possibilità che si creino maggioranzealternative a quelle rappresentate da Mediobanca è quanto previsto all’articolo 15 dello Statuto diGenerali, in cui si afferma che possono essere poste a votazione unicamente le proposte presentinell’ordine del giorno e che “le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo delcapitale sociale, debbono essere comprese nell’ordine del giorno purché pervenute al Consiglio diAmministrazione almeno un mese prima della Convocazione dell’Assemblea”.Generali e Mediobanca hanno affermato che ciò riguarderebbe unicamente l’integrazionedell’ordine del giorno, mentre tutti i soci sarebbero liberi di presentare le proprie proposte. Aprescindere da tale argomentazione che sembra contraddire la norma statutaria, non risultanoessere stati presentati argomenti all’assemblea diversi da quelli proposti dal management diGenerali e non risultano votazioni che abbiano visto prevalere un voto diverso da quello espressodalla banca d’affari.146. Diversamente da quanto affermato da Mediobanca e Generali, il comitato esecutivo diGenerali è composto da membri che sono riconducibili direttamente o indirettamente aMediobanca. Le parti hanno riconosciuto come 3 membri su 7 siedano anche nel board della bancad’affari. Rispetto agli altri membri, occorre osservare che per 2, gli amministratori delegati, il fattoche la loro nomina sia avvenuta su impulso di Mediobanca, era già stato accertato nelprovvedimento relativo all’acquisizione di Fondiaria da parte di Sai; un altro membro è invece ilpresidente del patto di sindacato della banca d’affari 101 .147. La commistione di ruoli di Mediobanca nei rapporti di Generali, primo azionista, consulente,finanziatore, ecc., contribuisce a rafforzare ulteriormente i già solidi legami tra i due soggetti.Peraltro, la documentazione agli atti, consente di affermare che i rapporti tra Mediobanca eGenerali vanno spesso ben oltre quelli tipicamente intercorrenti tra il primo azionista, non dicontrollo, di una società e la società stessa, come si evince ad esempio dal resoconto di una99 Cfr. § 10 e ss. del presente provvedimento.100 Provvedimento dell’Autorità del 10 ottobre 2002, n. 11284 SAI Società Assicuratrice Industriale – La FondiariaAssicurazioni, in <strong>Bollettino</strong> n. 40/2002, § 59.101 Cfr. § 15.


44BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006riunione del 2 maggio 2005 presso Mediobanca avente espressamente ad oggetto le “strategie diAssicurazioni Generali” 102 .Invero, poiché Generali è una società quotata in Borsa, Mediobanca, laddove svolgesseeffettivamente solo un ruolo di azionista, seppur di rilievo, non dovrebbe disporre di informazioniulteriori o anticipate rispetto a quelle a cui ha accesso il mercato.La rilevata commistione di ruoli di Mediobanca nei rapporti di Generali, oltre agli elementi suevidenziati, pongono la banca d’affari in una posizione differenziata rispetto a quella degli altriazionisti ed in generale del mercato, potendosi per tale via anche configurare un conflitto diinteressi tra le diverse posizioni assunte da Mediobanca nei confronti dell’impresa di assicurazioni.I legami tra Generali e Fondiaria-Sai148. L’insieme degli elementi sopra evidenziati permette di concludere per il controllo di fatto diMediobanca su Generali. Si tratta di un controllo preesistente all’operazione in esame, il cuiaccertamento è propedeutico ad una corretta valutazione dell’operazione. Infatti, <strong>media</strong>nte irapporti di controllo esistenti tra Mediobanca e Generali, si realizzano alcuni dei principali legamitra i primi due operatori del mercato dell’assicurazione danni, legami che contribuiscono a rendereparticolarmente problematica l’operazione in esame.Per tali ragioni, contrariamente a quanto affermato da Generali, ai fini della presente istruttoriarisulta irrilevante stabilire se e come i legami tra Mediobanca e l’impresa di assicurazioni sianostati accentuati dall’acquisizione di Toro da parte di Generali.149. Come evidenziato nella parte in fatto, Fondiaria-Sai ha una partecipazione azionaria diretta inGenerali, che, considerati i valori dell’attuale capitalizzazione di borsa della stessa, vale circa unmiliardo di euro. Si tratta di una partecipazione di assoluto rilievo, che espone fortementeFondiaria-Sai agli andamenti di mercato del principale concorrente. Tale esposizione, peraltro, èulteriormente accentuata dal fatto che Fondiaria-Sai partecipa al capitale sociale dei principaliazionisti di Generali. Se si considerano anche gli effetti di tali partecipazioni, l’impegno diFondiaria-Sai corrisponde al 22% della sua attuale capitalizzazione, ovvero il 47% dellapartecipazione di Premafin nella sua controllata Fondiaria-Sai 103 .150. Contrariamente a quanto ritenuto da Generali, la valutazione dei possibili effettianticoncorrenziali del legame esistente tra i principali operatori del settore danni, nel caso dispecie, deve essere effettuata avendo a riferimento l’impegno economico che Fondiaria-Saisostiene per tale partecipazione, in quanto solo questo rappresenta un indicatore del rischio assuntoda Fondiaria-Sai a promuovere azioni concorrenziali a danno di Generali, ovvero del vantaggioche Fondiaria-Sai ottiene nel rinunciare a tali azioni.151. La letteratura economica e giuridica in materia 104 ha, infatti, evidenziato come la presenza diinvestimenti passivi in imprese concorrenti accresca il rischio di incrementi unilaterali di prezzo odi collusione tacita, quando tali investimenti avvengono tra imprese di rilievo, in mercaticoncentrati con un numero ridotto di concorrenti. Pertanto, l’analisi antitrust di unaconcentrazione, essendo espressamente volta a valutare i rischi di effetti unilaterali o di102 Cfr. § 16 e ss.103 Cfr. § 21.104 Cfr., da ultimo, Ezrachi A. e Gilo D., EC Competition Law and the Regulation of Passive Investments AmongCompetitors, in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, n. 2, pg 327-349.


46BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006155. In conclusione la presenza di investimenti passivi di Fondiaria-Sai in Generali e le ulterioripartecipazioni azionarie sopradescritte rappresentano indicatori dell’esistenza di elevati rischi dicollusione tacita tra i due principali operatori del settore dell’assicurazione danni, di cui si devetenere conto nella valutazione della presente operazione.c) Gli effetti attesi dell’operazioneL’impatto dell’operazione sui singoli mercati156. L’operazione ha effetti su numerosi mercati dell’assicurazione danni: alcuni hannodimensione nazionale, in quanto si tratta di rami ove prevale la copertura di piccoli rischi (ramiInfortuni, Malattia, Corpi di Veicoli Terrestri, Incendio, Altri danni ai beni, RC auto, RC Marittimi,RC Generale), altri hanno in parte dimensione nazionale e in parte sopranazionale, trattandosi dirami in cui coesistono coperture per piccoli rischi fornite da imprese nazionali e coperture pergrandi rischi (Corpi di Veicoli Aerei, Corpi di Veicoli Marittimi, Merci e RC Aeromobili).157. L’analisi degli effetti di una concentrazione di regola si basa sulle quote di mercato congiuntedelle parti. Nel caso di specie, in ragione degli stretti legami intercorrenti tra Generali e Fondiaria-Sai, nella presente analisi non si può prescindere dal considerare anche le quote di quest’ultimogruppo, coerentemente con quanto previsto dalla Commissione nel richiamato § 20 delle lineeguida sulle concentrazioni orizzontali e con la letteratura economica sugli effetti anticoncorrenzialidegli investimenti passivi.158. Al fine di valutare gli effetti dell’operazione nei diversi mercati interessati è utile fareriferimento alla tabella 6, in cui sono riportate le quote di mercato di Generali, Toro e Fondiaria-Sai, nonché quella del primo concorrente diverso da Fondiaria-Sai (i rami sono ordinati rispettoalla quota congiunta detenuta da Generali e Toro) 109 . Le ultime tre colonne contengono il risultatodi un test strutturale di dominanza; nella terzultima colonna, “sì” significa che Generali e Toroposseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella del maggior concorrente(Fondiaria-Sai o un altro); nella penultima colonna, “sì” significa che Generali e Fondiaria-Saipre-concentrazione posseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella delprimo concorrente; nell’ultima colonna, “sì” significa che Generali, Toro e Fondiaria-Sai postconcentrazioneposseggono una quota complessiva superiore al 35% e doppia di quella del primoconcorrente.109 Cfr. anche tabella 2.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 47Tabella 6 - Test strutturale di dominanza nei mercati interessatiRami Generali ToroFondiariaSaiPrimocompetitorPD G+T PD G & FS PD G+T & FSRC aeromobili 79,18 0,89 4,37 9,51 sì sì sìCVA 55,11 1,34 17,82 14,25 sì sì sìCVM 40,58 4,52 34,72 6,82 no sì sìMercitrasportate28,18 3,34 15,26 7,59 no sì sìMalattia 26,32 4,33 12,93 11,78 no sì sìAltri danni aibeni21,88 6,38 13,68 11,60 no sì sìIncendio 19,33 6,52 15,16 14,35 no no sìInfortuni 20,55 4,84 14,19 13,23 no no sìRC Generale 19,60 3,74 13,86 12,60 no no sìRC Natanti 12,74 6,14 21,91 19,32 no no sìRC auto 10,92 7,14 23,55 15,76 no no sìCVT 9,14 7,65 22,93 16,83 no no sì159. La soglia del 35% utilizzata per il test di dominanza, contrariamente a quanto sostenutodall’Isvap e da Generali, appare assolutamente significativa, in considerazione delle caratteristichepeculiari del settore assicurativo.A riguardo è sufficiente ricordare come in merito all’operazione di concentrazione Generali/Ina, icui impatti principali si realizzavano nei mercati dell’assicurazione vita, di regola più dinamicirispetto a quelli presenti nel settore dell’assicurazione danni, in presenza di quote di mercatocongiunte analoghe od inferiori a tale soglia (35,8% nel ramo Vita I e 32,9% nel ramo Vita III), laCommissione abbia condizionato l’operazione all’adozione di diverse misure strutturali ecomportamentali, proprio in ragione del potenziale impatto restrittivo sulla concorrenza derivantedall’operazione 110 .160. Anche l’Autorità, nel citato provvedimento relativo all’acquisizione di Fondiaria da parte diSai, che di fatto aveva i maggiori impatti nei medesimi mercati interessati dalla presenteoperazione di concentrazione, ha ritenuto problematiche quote di mercato persino inferiori a quelleche si verranno a determinare ad esito della stessa.Si noti, inoltre, che per operazioni di concentrazione che hanno coinvolto mercati con numerosecaratteristiche simili a quelli assicurativi, vale a dire quelli bancari e finanziari, l’Autorità harichiesto condizioni per la loro autorizzazione anche nei casi in cui le quote congiunte sonorisultate inferiori al 35% 111 .110 Cfr. Decisione della Commissione n. M. 1712 del 12 gennaio 2000, Generali/INA, in G.U.C.E. n. C/058.111 Cfr. per tutti il Provvedimento dell’Autorità n. 7771 del 2 dicembre 1999, Banca Intesa / Banca Commerciale Italiana,in Boll. N. 48/1999.


48BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006161. Infine, vale osservare che la Commissione europea ha autorizzato con condizioni operazioniche potevano determinare la costituzione di una posizione dominante in mercati, diversi da quelloassicurativo, nei quali le quote di mercato congiunte delle parti erano inferiori al 40% 112 .162. Alla luce del nuovo Regolamento comunitario concentrazioni, nella valutazione antitrust delleoperazioni di concentrazione occorre verificare se le stesse “ostacolino in modo significativo unaconcorrenza effettiva nel mercato” 113 . In questo senso, quote di mercato e un grado diconcentrazione dei mercati interessati che, astrattamente, non appaiono particolarmente elevati,assumono una particolare valenza quando sono presenti quegli elementi indicati dallaCommissione nel § 20 della citata <strong>Comunicazione</strong> sulla valutazione delle concentrazioniorizzontali 114 . Infatti, nel definire tali soglie di rilevanza la Commissione esplicitamente affermache è improbabile che essa obietti ad una concentrazione al di sotto di tali soglie “a meno chesiano presenti particolari circostanze come, per esempio, una o più delle situazioni seguenti: […]c) vi sono significative partecipazioni incrociate tra le imprese presenti nel mercato; d) una delleimprese partecipanti alla concentrazione è un’impresa deviante (maverick), con un’elevataprobabilità di interferire nella condotta coordinata; e) vi sono indicazioni di un coordinamentopassato o in atto, o di comportamenti che facilitano tale coordinamento […]”.Nel caso di specie, si è mostrato che vi sono significativi legami azionari tra le principali impresedel mercato (lettera c. del citato § 20), che l’impresa target può essere considerata un’impresa“maverick” (lettera d.), che l’Autorità, nel recente passato, ha già accertato diverse inteserestrittive della concorrenza nei mercati interessati (lettera e.). Inoltre, per alcuni mercati, le quotedi Generali sono superiori al 50% (lettera f.).163. Passando all’analisi dei dati contenuti nella tabella 6, si può ritenere che Generali potrebbegià detenere una posizione dominante individuale nei mercati relativi all’assicurazione dellaresponsabilità civile degli aeromobili e dei corpi di veicoli aerei (mercati caratterizzati da unaquota non trascurabile di rischi sopranazionali), in virtù delle elevate quote di mercato, superiori al50% e prossime all’80% nel mercato dell’assicurazione della responsabilità civile aeromobili,nonché delle sensibili differenze di tali quote con quelle possedute dal secondo operatore delsettore 115 . Peraltro, il fatto che in uno dei due mercati aeronautici il principale concorrente siaproprio Fondiaria-Sai, impresa che, in virtù delle considerazioni svolte in precedenza, ha scarsiincentivi a svolgere una politica aggressiva nei confronti di Generali, rafforza ulteriormente laconclusione circa la possibile preesistenza di una posizione dominante di Generali in tali mercati.In mercati siffatti, anche acquisizioni di operatori con quote di mercato non elevate potrebberoessere suscettibili di divieto, in quanto rafforzano ulteriormente la posizione dominantedell’impresa leader. Tuttavia, nel corso del procedimento è emerso un diverso posizionamento diGenerali e Toro in questi mercati, maggiormente orientata verso i grandi rischi la prima,112 Cfr. Decisione della Commissione n. M. 1221 del 3 febbraio 1999, Rewe/Meini, e Decisione della Commissione n. M.2337 del 27 luglio 2001, Nestlè/Ralston.113 Art. 2, comma 3, Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delleconcentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni").114 Indicazioni alle quali la valutazione dell’operazione in esame deve attenersi in forza di quanto disposto dall’articolo 1,comma 4, della legge n. 287/90, il quale recita “L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata inbase ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”.115 Siffatte quote di mercato sono di regole considerate sufficienti per individuare una posizione dominante, comerichiamato anche nelle linee guida sulle concentrazioni orizzontali, in cui al punto 17 è indicato che “Secondo una


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 49concentrata sui piccoli rischi la seconda. Tale circostanza, anche in considerazione delle limitatedimensioni del mercato per i rischi nazionali (in valore assoluto e in rapporto all’entità e aglieffetti complessivi dell’operazione) e delle quote marginali di Toro, rende poco probabile chel’operazione in esame possa determinare una variazione negli assetti di mercato concorrenzialirealmente significativa in questi due mercati 116 .164. Considerazioni analoghe a quelle svolte per i mercati aeronautici circa la possibile esistenzadi una dominanza individuale potrebbero essere condotte con riferimento al mercatodell’assicurazione dei corpi dei veicoli marittimi, nel quale al termine dell’operazione Generalideterrà una quota di mercato superiore al 45%. In tale mercato vi è come unico importanteconcorrente Fondiaria-Sai, con una quota pari a circa il 35%.Tuttavia, nel valutare l’impatto dell’operazione su questo mercato si deve ricordare che una parteconsistente delle coperture del ramo sono relative a rischi sopranazionali, per cui le quote dimercato di fonte Ania potrebbero sopravalutare la posizione effettiva di Generali e Fondiaria-Sainella parte relativa ai rischi nazionali. Considerato infatti che diversi soggetti sentiti nel corso delprocedimento istruttorio hanno affermato che le uniche imprese italiane che assicurano navi sonoquelle del gruppo Generali, Fondiaria-Sai e, prima della presente operazione, Toro, nonchéconsiderata l’elevata probabilità che le imprese che assicurano la responsabilità civile delleimbarcazioni da diporto ne garantiscano la copertura assicurativa anche per i corpi, si può ritenereche le quote di mercato di Generali per i piccoli rischi siano inferiori a quelle relative all’interoramo, più prossime a quelle per l’assicurazione della responsabilità civile 117 .Per tali ragioni, si può concludere che nel mercato in esame, precedentemente alla realizzazionedella presente operazione, vi fossero le condizioni per l’esistenza di una posizione dominantecollettiva, che verrebbe rafforzata dalla presente operazione.165. Allo stesso modo le quote di mercato di Generali, di Fondiaria-Sai e dei principali concorrentidelle due imprese nei mercati nazionali dell’assicurazione delle merci trasportate,dell’assicurazione malattia e di quella dei rischi relativi agli altri danni ai beni sono tali da poter farritenere che vi potesse essere una posizione dominante collettiva preesistente che potrebbe essererafforzata dalla presente operazione.166. Negli altri rami interessati dalla presente operazione le quote congiunte di Generali eFondiaria-Sai prima della concentrazione erano inferiori alla soglia di attenzione fissata al 35%,soglia che invece viene superata a seguito della presente operazione. In diversi di tali mercati, tracui in particolare quello relativo all’assicurazione della responsabilità civile auto, l’acquisizione diToro ha effetti particolarmente rilevanti, permettendo di superare anche la quota del 40%. In talimercati è possibile ravvisare l’elemento quantitativo che, insieme agli altri elementi che saranno diseguito esaminati, induce a ritenere che l’operazione di concentrazione determini la costituzione diuna posizione dominante collettiva.167. Nel complesso, poiché dall’istruttoria è emerso che le principali problematiche concorrenzialiscaturenti dall’operazione di concentrazione in esame sono riconducibili alla possibilità dicostituzione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva in diversi mercatigiurisprudenza consolidata quote di mercato molto grandi - 50% o superiori - possono costituire di per sé la provadell'esistenza di una posizione di mercato dominante”.116 Cfr. § 96.117 Cfr. § 98.


50BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006dell’assicurazione danni, le considerazioni avanzate dalla parte in merito all’assenza di effettiunilaterali dell’operazione sono di fatto superate.Il possibile coordinamento nei mercati dell’assicurazione non auto168. La prassi e la giurisprudenza antitrust nazionali e comunitarie richiedono, oltre all’analisidelle quote di mercato, la verifica dell’esistenza di una serie di elementi atti a stabilire cheun’operazione di concentrazione sia idonea a ridurre in modo sostanziale la concorrenza neimercati interessati. In particolare, prendendo in considerazione la struttura dei mercati assicuratividanni, si deve dimostrare che ad esito dell’operazione verranno a crearsi o si rafforzerannoelementi che facilitano equilibri di collusione tacita.169. L’analisi che segue viene condotta con particolare riferimento ai mercati dell’assicurazione auto,soprattutto quello della RC auto, in quanto, come già evidenziato, si tratta dei principali mercatidell’assicurazione danni per raccolta premi e, come sottolinea la stessa Generali, la polizza autorappresenta “il contratto di ingresso nel mondo delle assicurazioni”, in considerazione della capacitàdi attrarre i consumatori per l’obbligatorietà della polizza. La maggioranza dei consumatori si rivolgeper la propria polizza auto ad un agente assicurativo, dal quale successivamente di regola acquistaanche le ulteriori polizze di cui necessita. In tal modo esistono anche forti legami tra le dinamicheconcorrenziali esistenti nei mercati dell’assicurazione auto e quelle di altri mercati assicurativi,soprattutto quelli volti a soddisfare le esigenze della clientela retail.170. Peraltro, gli elementi che facilitano la possibilità di esiti di collusione tacita presenti nelmercato della RC auto sono rinvenibili, talvolta con modalità ed intensità differenti, anche indiversi altri mercati assicurativi.Al riguardo si deve innanzitutto sottolineare come i legami finanziari e personali tra Generali eFondiaria-Sai riguardino la governance e la politica degli investimenti delle due imprese e quindine influenzino la strategia globale e non quella relativa ad un solo mercato.Inoltre, nel corso del procedimento è stato accertato come anche nei mercati dell’assicurazione nonauto siano presenti quegli elementi strutturali che facilitano la possibilità di esiti di collusionetacita, che nei paragrafi successivi verranno esaminati in dettaglio per il caso dell’assicurazioneauto. Si tratta, in particolare, di: elevato grado di concentrazione, stabilità della domanda, difficoltàdi crescita interna, barriere all’entrata, assenza di innovazione e scarsa mobilità della clientela.171. In merito alla mobilità della clientela l’istruttoria ha consentito di osservare, per i mercatitrasporti, un’elevata propensione a non cambiare il proprio assicuratore, riconducibile anche aduna scarsa tendenza a compiere azioni di ricerca, affidata esclusivamente al broker, per chi siavvale di tale canale 118 .172. Anche per i mercati dell’assicurazione non auto, di regola, può essere osservata la presenzadelle tre condizioni richieste per il coordinamento, individuate dalla giurisprudenza ed esaminatein dettaglio per il caso dell’assicurazione auto. Si tratta in particolare dell’esistenza di un grado ditrasparenza del mercato sufficiente a garantire la possibilità di monitorare il comportamentodeviante, l’assenza di incentivi alla deviazione tale da garantire la stabilità del coordinamento e118 Cfr. § 82 e 83, dai quali si evince che su 33 clienti di Generali, solo 8 hanno cambiato impresa negli ultimi 6 anni,mentre per quanto riguarda quelli di Toro, i valori sono di 6 su 48.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 51una ridotta probabilità che le reazioni del mercato, concorrenti e consumatori, possano incidere inmisura significativa sui risultati del coordinamento 119 .173. Innanzitutto la generalità dei mercati dell’assicurazione non auto, seppure sottoposti ad unadiversa normativa sulla disclosure delle imprese rispetto a quella stringente per la RC auto, sicaratterizza per un grado di trasparenza elevato, riconducibile anche ad un’estesastandardizzazione delle polizze e al ruolo della coassicurazione 120 .174. Si può ritenere che anche le condizioni relative alla stabilità del coordinamento sono rispettate,in considerazione della bassa mobilità della domanda, che si osserva, seppure in misura attenuatarispetto ai mercati dell’assicurazione auto, anche in quei mercati in cui maggiore è il ruolo deibrokers. Inoltre, occorre tener conto anche del ruolo dei legami incrociati tra Fondiaria-Sai eGenerali, che ovviamente influenzano il comportamento degli stessi in tutti i rami in cui sono attivi.In tutti i mercati interessati, anche per effetto dell’operazione, Generali e Fondiaria-Sai sono leimprese leader; la concentrazione in esame peraltro incrementa sensibilmente, soprattutto in alcunimercati (ad esempio, quelli dell’assicurazione Incendio, Altri danni ai beni, RC Natanti), le quote diGenerali e, per tale via, aumenta la possibilità di mantenere nel tempo un coordinamento tacito.175. Infine, per quanto concerne la possibilità che la reazione dei concorrenti e dei consumatori siaidonea a far venir meno i risultati del coordinamento, è sufficiente notare che le condizioni strutturalievidenziate per i mercati dell’assicurazione auto, ai fini della verifica di tale elemento, si riproduconocon modalità sostanzialmente analoghe nei mercati dell’assicurazione non auto. In tali mercati, sonodi fatto presenti i medesimi operatori attivi nell’assicurazione auto, che hanno un sistema di incentiviverso il coordinamento tacito o la deviazione dai risultati di tale coordinamento che non differiscesignificativamente da quello che si riscontra per il settore auto 121 ; inoltre, con l’eccezione di alcuneparticolari categorie di clienti, si tratta di regola di mercati “di offerta”, in cui preponderante è il ruolodella <strong>distribuzione</strong> nell’indirizzare la domanda 122 .Il possibile coordinamento nei mercati dell’assicurazione auto176. Come già indicato, la valutazione dell’impatto dell’operazione viene effettuata focalizzandol’attenzione principalmente sugli effetti nei mercati dell’assicurazione auto, soprattutto quello dellaRC auto, sia per l’importante ruolo delle coperture auto nel complesso danni, sia perché una voltadimostrata la possibilità di coordinamento tacito in tali mercati, le medesime argomentazioni asupporto di tale conclusione potrebbero essere ripetute per la generalità degli altri mercati interessati,nei quali la sovrapposizione delle quote di Generali e Toro è di regola più elevata.177. Per poter configurare una situazione di dominanza collettiva la giurisprudenza comunitaria haindicato come, oltre ad esistere incentivi al coordinamento tacito, debbano essere soddisfatte trecondizioni:a) il mercato deve essere sufficientemente trasparente, affinché le imprese che si coordinino sianoin grado di monitorare il comportamento dei concorrenti;119 Cfr. § 177 e ss.120 Cfr. § 86.121 Per quanto riguarda gli incentivi a non deviare dai risultati del coordinamento nel settore auto si vedano i § 197 e ss.122 Cfr. per il caso dell’assicurazione auto il § 207.


52BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006b) esistono incentivi che inducono le imprese a non discostarsi dalla linea di condotta comune nelmercato e consentono quindi la stabilità del coordinamento; in assenza di tali incentivi, esistonoadeguati meccanismi di ritorsione in caso di deviazione;c) le reazioni dei concorrenti, effettivi e potenziali, e dei consumatori non devono essere tali da farvenire meno i risultati attesi dal coordinamento 123 .Le precedenti intese accertate178. Numerosi sono gli elementi che occorre analizzare per poter verificare la presenza dellepredette condizioni. Tuttavia, sia la Commissione Europea nelle linee guida sulle concentrazioniorizzontali che l’International Competition Network, nelle proprie linee guida sulla valutazionedelle concentrazioni 124 , hanno chiaramente sottolineato come la prova di passate intese collusivenel mercato interessato possa rappresentare un chiaro indicatore del fatto che tutte e tre lecondizioni sono soddisfatte, purché nel frattempo le condizioni del mercato non siano mutatesensibilmente o non siano presumibilmente destinate a mutare nel futuro im<strong>media</strong>to.179. Al riguardo si ricorda che, come già evidenziato nella parte in fatto, l’Autorità è più volteintervenuta nei mercati dell’assicurazione auto, sanzionando le imprese a seguito di violazioniall’articolo 2 della legge n. 287/90, derivanti dall’adozione di pratiche facilitanti, tra cui unpervasivo scambio di informazioni tra la generalità delle imprese o da accordi per la gestione incomune del sistema di indennizzo dei danni 125 . L’esistenza di numerosi elementi problematici perla concorrenza è già stata posta in risalto dall’Autorità anche nell’indagine conoscitiva dedicata aimercati suddetti.180. La presente istruttoria ha consentito di accertare che le condizioni di mercato facilitanti lacollusione, caratteristiche dei rami auto ed emerse nei citati procedimenti dell’Autorità, sonorimaste sostanzialmente immutate. Solo recentemente, come ricordato anche dall’Isvap e daGenerali, sono intervenute alcune innovazioni, su impulso del legislatore e dell’Autorità divigilanza, che nel lungo periodo potrebbero avere un impatto significativo sul mercato della RCauto e su altri mercati assicurativi, ma di effetti contenuti nel breve-medio periodo e che quindinon possono essere prese in considerazione nella valutazione della presente operazione.Si tratta in particolare dell’introduzione del sistema di indennizzo diretto da parte del codice delleassicurazioni, del divieto di <strong>distribuzione</strong> esclusiva previsto dal Decreto Bersani per le polizze RC autoe dell’obbligo per le imprese di inviare ai propri clienti con almeno un mese di anticipo l’attestato dirischio e una dichiarazione circa l’entità della variazione del premio rispetto all’anno precedente.181. Per quanto riguarda l’indennizzo diretto, non è ancora chiaro come le imprese darannoconcreta attuazione a tale istituto. Si tratta in ogni caso di modifiche che dovrebbero incidere sulledinamiche dei costi ed eventualmente su quelle concorrenziali solo in un periodo di tempo più omeno lungo, in misura che sarà determinata appunto dal modo in cui le singole impresemodificheranno concretamente il proprio comportamento. A tal fine rileva conoscere l’entità delforfait applicato, poiché potrebbe esistere una relazione inversa tra il livello del forfait e gliincentivi all’efficienza, il modo in cui le imprese di assicurazioni diversificheranno la propria123 Cfr. Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours plc, e Sentenza del Tribunaledi Primo Grado del 13 luglio 2006, causa T-464/04, International Music Publishers and Labels Association (Impala,international association).124 ICN, ICN merger guidelines workbook, aprile 2006.125 Cfr. § 75 e ss.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 53offerta nei confronti dei consumatori, introducendo nuovi servizi e clausole, nonché i rapporti chesi creeranno tra le imprese ed i diversi soggetti interessati all’attività di liquidazione, comecarrozzieri, periti, esperti di infortunistica stradale, ecc.182. In merito al divieto di <strong>distribuzione</strong> in esclusiva delle polizze RC auto introdotto dal DecretoBersani si deve innanzitutto osservare che un primo impatto dello stesso potrebbe essere uninnalzamento dei costi di <strong>distribuzione</strong> che, date le condizioni strutturali del mercato, potrebbeessere traslato ai danni dei consumatori. Infatti, potrebbe aumentare il potere di contrattazionedegli agenti, che richiederebbero commissioni più elevate alle imprese per distribuire i propriprodotti assicurativi. Solo nel medio-lungo periodo tale fenomeno potrebbe essere bilanciato dauna riduzione dei prezzi delle polizze indotta da una maggiore concorrenza nei punti vendita.Tuttavia, la normativa in esame potrebbe non contenere sufficienti incentivi per il raggiungimentodi tali risultati. Ci si riferisce, in estrema sintesi, alla limitazione del divieto di esclusiva alla solaRC auto e all’assenza di modifiche all’attuale sistema di provvigioni che le imprese assicurativepagano ai distributori.183. Per quanto riguarda la limitazione del divieto di esclusiva alla sola RC auto, la normativasuddetta rende difficile l’applicazione di un siffatto divieto, in quanto appare poco verosimile cheun agente, vincolato in esclusiva con un’impresa (ad esempio Generali) per la <strong>distribuzione</strong> di unapluralità di prodotti dell’assicurazione danni, possa accettare di vendere polizze di un’altra impresaper la sola RC auto. Al riguardo è sufficiente considerare che le polizze RC auto vengono vendutein genere congiuntamente ad altre coperture, come l’incendio e il furto, l’assistenza stradale, ecc.,a cui il decreto Bersani non si applica. Peraltro, appare plausibile che una grande impresa incontriminori difficoltà ad entrare nei punti vendita di concorrenti più piccoli, rispetto a quelle chepotrebbero incontrare questi ultimi nell’entrare nei punti vendita di imprese più importanti. Talepossibile asimmetria potrebbe aumentare ulteriormente le problematiche concorrenziali esistentinel mercato dell’assicurazione RC auto.184. Anche laddove l’eliminazione dell’esclusiva di diritto fosse idonea a permettere l’accesso dipiù imprese nei punti vendita agenziali esistenti, per consentire una reale concorrenza all’interno diciascun punto vendita occorrerebbe predisporre anche corretti incentivi affinché l’agente fornisca aciascun cliente il prodotto più adeguato alle sue esigenze. Nel sistema attuale di remunerazionedegli agenti basato su provvigioni in percentuale sui premi sottoscritti nonché su premi diproduzione spesso di importo elevato, gli agenti (anche multimarca) sono incentivati a collocare aipropri clienti i prodotti dell’impresa che offre complessivamente la remunerazione più elevata. Percreare le condizioni idonee a consentire un ruolo pro-concorrenziale delle reti di <strong>distribuzione</strong>dovrebbe esistere un sistema in cui i distributori sono remunerati dagli utenti per il servizio diconsulenza e vendita.Dato il contesto attuale di remunerazione della rete agenziale, la vendita di polizze di più impreseda parte dello stesso distributore potrebbe non essere un’innovazione sufficiente a modificare leattuali condizioni concorrenziali del mercato RC auto.185. In merito agli obblighi di informativa ai clienti, recentemente introdotti dall’Isvap erichiamati nel parere del 30 novembre u.s., si osserva che il principale effetto della disponibilitàdell’attestato di rischio con un mese di anticipo rispetto alla scadenza è rimuovere uno degliostacoli alla mobilità del consumatore, che si potrebbe presentare nel momento in cui questi abbiagià deciso di cambiare impresa. A tal fine è propedeutica un’attività di ricerca, fondata anche sulla


54BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006conoscenza del nuovo premio praticato dall’impresa presso cui si è clienti e su strumenti idonei aconfrontare i premi e le condizioni di contratto praticati dal mercato. L’Isvap nel Regolamentorichiede unicamente alle imprese di fornire “indicazioni in merito al premio di rinnovo dellagaranzia, fornite direttamente o per il tramite di inter<strong>media</strong>ri o call center”, senza vincolarle nellascelta della modalità. Anche in questo caso si tratta comunque di una misura ancora non in vigore,i cui effetti non possono ancora essere verificati né previsti.186. In sostanza, stante l’assenza di significative modifiche, attuali o prevedibili per l’im<strong>media</strong>tofuturo, nelle condizioni di concorrenza del citato mercato, la circostanza che in passato siano stateaccertate intese in violazione della normativa antitrust riguardanti l’intero mercatodell’assicurazione RC auto potrebbe costituire un elemento idoneo a comprovare l’esistenza dellecondizioni necessarie e sufficienti alla realizzazione di equilibri collusivi.In ogni caso, nel corso del procedimento istruttorio sono stati acquisiti numerosi elementi precisi econcordanti che consentono di verificare l’esistenza di ciascuna delle condizioni individuate dallagiurisprudenza comunitaria.Gli incentivi a colludere187. In via preliminare si ricorda che il coordinamento può assumere diverse forme. In generale,un equilibrio di collusione, tacito o esplicito, determina prezzi di mercato superiori a quelli diconcorrenza. Tale collusione può avvenire attraverso un coordinamento sui prezzi praticati dalleimprese, sulle quantità massime prodotte o sulla ripartizione del mercato.Nel caso dei mercati assicurativi, soprattutto quelli auto, in cui la personalizzazione tariffariadetermina una forte dispersione dei prezzi, è difficile rinvenire evidenze di un coordinamentopuntuale delle imprese sui prezzi relativi al singolo profilo tariffario. Nel caso di specie, invece, ilcomportamento collusivo sembra attuarsi <strong>media</strong>nte la ripartizione di fatto del mercato, attraversola rinuncia a politiche commerciali aggressive che potrebbero consentire alle imprese di sottrarreclienti ai propri competitors, come mostra la stabilità delle quote di mercato. Si deve tuttaviatenere conto di quanto rilevato dall’Isvap nel proprio parere circa l’allineamento del premio mediodi competenza per la RC auto delle maggiori imprese, che potrebbe far ritenere possibile anche uncoordinamento non sui prezzi dei singoli profili, ma su alcuni punti focali.188. Sempre in merito ai termini del coordinamento, la Commissione considera tra gli elementifacilitanti lo stesso fattori quali la stabilità della domanda, la difficoltà di crescita interna,l’esistenza di barriere all’entrata, l’assenza di innovazione, nonché la circostanza che nei mercatiinteressati esistano “clienti che acquistano di regola da una specifica impresa” 126 . Si tratta difattori che, come emerso nel corso del procedimento, si ritrovano pienamente nei mercatidell’assicurazione auto.189. Infatti, la principale copertura auto, quella per la RC, ha natura obbligatoria, legata alconsumo di un altro bene ritenuto da molti indispensabile. Ciò è sufficiente a connotare talemercato come un mercato maturo, in cui il valore dei premi realizzati aumenta quasiesclusivamente per effetto dell’aumento dei prezzi e non delle quantità domandate. Pure nelmercato dei corpi di veicoli terrestri l’evoluzione della domanda nel corso del tempo mostra unasostanziale stabilità, in ragione del fatto che si tratta di un mercato ancora poco sviluppato, anche126 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulla valutazione della concentrazioni orizzontali, cit. § 45-46.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 55perché le potenzialità della domanda (ad esempio la possibilità di offrire una polizza globale RCauto+kasko, come si verifica frequentemente nei mercati esteri più dinamici) non sono statesfruttate dalle imprese. A tal fine, le imprese avrebbero dovuto dotarsi di proprie carrozzerieconvenzionate, fenomeno che in Italia non ha ancora iniziato a svilupparsi.190. Per quanto riguarda le difficoltà di crescita interna, come emerso nel corso del procedimento,esse sono riconosciute dalle stesse imprese di assicurazione, inclusa Generali, secondo cui[omissis] 127 Proprio per questa ragione tale impresa attribuisce un particolare rilievo strategico allapossibilità di aumentare le proprie quote di mercato <strong>media</strong>nte l’acquisizione di Toro. Il fenomeno èconfermato anche dalla tabella 4, da cui si evince che per i primi 5 gruppi (ca. 70% del mercato) iltasso di variazione medio annuo delle quote di mercato negli ultimi 4 anni è stato pari a circa l’1%.191. Con riferimento alle barriere all’entrata, l’istruttoria ha confermato quanto già accertatodall’Autorità in precedenti procedimenti istruttori, circa l’esistenza di rilevanti barriere all’entrata,essenzialmente di tipo distributivo.Al contrario di quanto sostenuto dalla parte, i canali alternativi a quello agenziale, come la rete disportelli bancari e postali, ad oggi rappresentano ancora una quota estremamente marginale dellaraccolta premi nei mercati dell’assicurazione auto e non vi sono al momento indicazioni circa lapossibilità che, nei prossimi anni, questi canali possano registrare tassi di crescita tali da potereffettivamente costituire una valida alternativa al canale agenziale, erodendo così le quote dimercato delle imprese che si avvalgono di siffatto canale. Di tale circostanza è consapevole lastessa Generali, che attribuisce un’importanza strategica all’acquisizione di Toro, sia per entrare inpossesso della rete agenziale di quest’ultima, sia per impedire che la stessa possa essere acquisitada un nuovo entrante.La struttura del sistema distributivo attuale determina una importante barriera all’entrata neimercati in esame che, a differenza di quanto ritiene l’Isvap, non potrà essere influenzata, almenonel breve-medio periodo, dalle innovazioni introdotte dal decreto Bersani in materia di mandatoagenziale, per le ragioni sopra illustrate 128 .192. L’introduzione di innovazione, consistente nell’offerta da parte delle singole imprese diprodotti nuovi e servizi migliori ai consumatori, non è stata fino ad oggi incentivata dalla prassidelle imprese di uniformare le modalità liquidative (ad esempio <strong>media</strong>nte la convenzione CID, gliaccordi Ania-carrozzieri e Ania-periti, ecc.), nonché dalla rinuncia delle imprese a competere suirispettivi clienti 129 .193. Infine, l’esistenza di clienti che di regola acquistano sempre dalla stessa impresa è comprovatada numerosi elementi istruttori, tra cui è sufficiente richiamare l’elevato tasso di retention delleimprese operanti nel mercato italiano dell’assicurazione auto, sia in valore assoluto che rispetto aiprincipali mercati esteri. Ad esempio si ricorda che mentre in Italia la durata <strong>media</strong> di un cliente RCauto può raggiungere anche 15 anni per Generali e Toro, tale valore è sensibilmente più basso, nonsuperando i 4-5 anni, in paesi quali ad esempio il Regno Unito e la Germania 130 .127 Cfr. § 57.128 Cfr. § 182 e ss.129 Cfr. ad esempio § 66.130 Cfr. § 61 e ss.


56BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006La trasparenza del mercato194. Per quanto riguarda la prima delle condizioni per il coordinamento tacito, ovvero l’esistenzadi sufficienti condizioni di trasparenza nel mercato, il procedimento istruttorio ha mostrato che nelmercato RC auto esiste un’elevata trasparenza, indotta anche dalla recente normativa volta afavorire la disclosure delle imprese a beneficio dei consumatori. In base a tale normativa, leimprese devono garantire la pubblicazione anche sul proprio sito internet delle tariffe e dellecondizioni di polizza praticate. Dato che la quasi totalità dei consumatori, come emerso nel corsodel procedimento, non effettua azioni di ricerca autonome e in Italia non esistono di fattointer<strong>media</strong>ri indipendenti, la generalità dei consumatori non è in grado di appropriarsi dei beneficidi tale normativa, che di fatto finisce per avvantaggiare le sole imprese. Dall’istruttoria è emersoche Generali si avvale della possibilità di reperire agevolmente tariffe e condizioni di polizza permodificare, in base all’analisi, sistematica ed in tempo reale, del comportamento dei concorrenti, lapropria offerta (c.d. “market adjusted pricing”) 131 .195. Contrariamente a quanto sostenuto da Generali secondo cui l’esistenza di una scontisticaridurrebbe in modo determinante il grado di trasparenza, la possibilità che gli agenti pratichinosconti alla propria clientela rispetto alle tariffe pubblicate, non rileva nel caso di specie in quanto ilcoordinamento non è sul prezzo pagato dal singolo consumatore - come accadeva nel caso Impalarichiamato dalla parte - ma sulla ripartizione di fatto della clientela, conseguente dalla scarsamobilità della domanda e dall’assenza di politiche aggressive 132 .196. Sulle condizioni di trasparenza del mercato rilevano poi i forti legami intercorrenti tra Generali eFondiaria-Sai, che si sostanziano nel possesso di partecipazioni azionarie nel capitale di Generali daparte di Fondiaria-Sai, nonché nella compartecipazione di entrambe nel capitale sociale e nei patti disindacato di importanti società, tra cui Mediobanca, che, di fatto, controlla Generali.Nella prassi antitrust la presenza di tali legami, che alterano artificialmente gli incentivi acompetere tra le imprese, anche in quanto facilitano lo scambio di informazioni e la trasparenza,deve essere considerata con particolare severità 133 .La stabilità del coordinamento197. In merito alla seconda condizione, che prevede di verificare l’esistenza di stabili incentivi alcoordinamento nel comportamento concorrenziale, e, in caso di assenza di questi, la presenza diadeguati meccanismi di ritorsione, nel caso di specie sono presenti tutti gli elementi che lagiurisprudenza considera utili ai fini della stabilità del coordinamento: la trasparenza del mercato,la stabilità della domanda per il mercato e per le imprese, l’esistenza di partecipazioni incrociate edi contatti “multimarket”.198. Tali elementi acquistano una valenza particolare nel contesto dei mercati dell’assicurazioneauto, caratterizzati da una domanda frammentata e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo,dalla prevalenza di consumatori che fanno scarsa o nulla attività di ricerca e da contratti di durataannuale. In un contesto così caratterizzato, i profitti attesi dalla deviazione non possono essere che131 Cfr. § 70 e ss.132 Sono peraltro evidenti le rilevanti differenze tra la natura dei beni in questione: in un caso si tratta di prodotti musicali,acquistati per scelta, ai base ai gusti individuali, senza alcun rapporto stabile con il rivenditore, nel caso in esame si tratta diprodotti assicurativi, acquistati per obbligo di legge, che il consumatore non è spesso in grado di comprendere, acquistati daun rivenditore con il quale di regola si intrattengono rapporti duraturi.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 57ridotti, anche perché i concorrenti, osservando costantemente le azioni degli altri, possono reagirein tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per avere benefici concreti dalla deviazione.In sostanza, dal punto di vista teorico, in un contesto così caratterizzato, dove il coordinamentoavviene sulla ripartizione di fatto della clientela, un’azione deviante dovrebbe consistere neltentativo di sottrarre attivamente clienti ad altri concorrenti. Ciò richiederebbe un’attività costosa etempi non brevi. Peraltro, i concorrenti dell’impresa deviante, proprio in ragione dell’elevatatrasparenza, potrebbero individuare in tempi rapidi l’operatore che sta deviando ed adottareadeguate strategie ritorsive che finirebbero per attenuare sensibilmente i vantaggi della deviazione.Data la scarsa entità dei profitti attesi dalla deviazione e la durata ridotta in cui essi possono essererealizzati, non esistono incentivi adeguati a deviare dall’equilibrio di collusione tacita, checonsente profitti di lungo periodo più elevati di quelli di concorrenza e di deviazione.199. A riguardo si ricorda che negli ultimi anni il mercato dell’assicurazione RC auto si è trasformato,divenendo uno dei migliori a livello internazionale, sotto il profilo della redditività, soprattutto graziealla crescita sostenuta dei prezzi, crescita significativamente più elevata di quella dei costi 134 .200. Tale dinamica di premi e costi è confermata anche dai dati contenuti nel parere resodall’Isvap, da cui si evince che, ad esempio per Generali, nel periodo compreso tra il 2000 e il2005 il premio puro (che rappresenta un indicatore di costo) è aumentato del [inferiore al 10%], afronte di un aumento del premio medio di competenza (un indicatore del livello medio dei prezzi)pari al [15-25%]. Tassi di crescita dei prezzi superiori a quelli dei costi si registrano per l’interomercato, anche se a ritmi più ridotti rispetto a Generali; allo stesso modo, i livelli di prezzi e costiper l’intero mercato risultano inferiori a quelli di Generali.201. Nel corso del procedimento è stata accertata l’esistenza di importanti segnali che i prezzicontinueranno ad aumentare, almeno per i principali operatori del mercato.202. Fondiaria-Sai, in un documento di pianificazione strategica, prevede una tendenza all’aumento deiprezzi RC auto, legandola a tre fattori fondamentali: a) il maggiore grado di concentrazione nel mercato(che viene ulteriormente rafforzato dalla presente operazione); b) l’effetto annuncio degli operatori chenegli ultimi piani industriali hanno chiaramente indicato di puntare su un deciso aumento dellaredditività; c) la scarsa mobilità della domanda, che di per sé consente di far crescere i prezzi.203. L’esistenza di una diretta relazione tra il grado di concentrazione del mercato ed il livello deiprezzi è stata rilevata anche dall’Isvap nel proprio parere, in cui l’Autorità di vigilanza afferma chemaggiore è la dimensione delle imprese nel mercato RC auto, più sono elevati i premi che essepraticano, anche a prescindere dai costi.204. Per quanto riguarda Generali, dalla documentazione agli atti risulta che tale impresa è già ingrado di aumentare i propri prezzi ulteriormente e indipendentemente dal comportamento deiconcorrenti. Ciò si evince da un documento in cui si esaminano le possibili interpretazioni del divietodi imposizione di sconti massimi o prezzi minimi previsto nel decreto Bersani, che, laddovedeterminasse il venir meno della flessibilità tariffaria delle imprese, potrebbe determinare un aumentodel [omissis] del premio medio effettivamente pagato dai clienti dell’impresa 135 . Inoltre, proprio persfruttare la scarsa mobilità della domanda ed il potere di mercato che deriva dalla ripartizione di fattodel mercato, Generali, come si evince da numerosa documentazione, sta valutando l’ipotesi di133 ICN, cit., D.9.134 Cfr. § 70 e ss.135 Cfr. § 68 e 69.


58BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006determinare i prezzi della polizza RC auto in base all’elasticità della domanda - vale a dire in basealla disponibilità a pagare dei singoli clienti - piuttosto che sulla rischiosità degli assicurati.205. Data l’esistenza degli elementi richiesti per la stabilità del coordinamento nel mercato RCauto, si deve poi rilevare che essi risultano significativamente rafforzati nel caso di Generali e diFondiaria-Sai, in ragione dei legami intercorrenti tra i due operatori.A riguardo rileva la partecipazione di Fondiaria-Sai nel capitale di Generali, che rappresenta oltre il 22%della sua capitalizzazione, vale a dire il 47% dell’investimento di Premafin in Fondiaria-Sai. Pertanto,esiste già una “punizione” automatica per eventuali comportamenti devianti di Fondiaria-Sai che possonoincidere sulla redditività di Generali, in quanto tali comportamenti produrrebbero, oltre che una riduzionedegli utili, anche una im<strong>media</strong>ta e significativa perdita in conto capitale. D’altro verso, al contrario diquanto sostenuto dall’Isvap e da Generali, il fatto stesso che Fondiaria-Sai detenga una tale esposizionefinanziaria nei confronti di Generali e che debba annunciare al mercato ogni modifica ad essa,costituiscono elementi sufficienti a permettere a Generali di adottare prezzi sopracompetitivi, seguendo adesempio le strategie di prezzo precedentemente illustrate. Infatti, Generali ha la certezza che il principaleconcorrente nei mercati dell’assicurazione auto non reagirà adottando comportamenti devianti.206. Peraltro, non si può trascurare in questo contesto l’impatto della partecipazione di Mediobanca,che controlla di fatto Generali, nel capitale sociale di Fondiaria-Sai. Anche per tale via, infatti,possono prodursi incentivi all’adozione di un coordinamento stabile tra i due gruppi assicurativi.La mancata reazione dei concorrenti e dei clienti207. Per quanto riguarda la terza condizione, relativa al comportamento dei concorrenti e deiclienti, che non deve essere idoneo a far venir meno i risultati attesi dal coordinamento, essa risultagià verificata da quanto argomentato sopra in merito alle prime due condizioni.Per quanto riguarda il comportamento dei concorrenti, si è evidenziato come di regola gli operatoriattivi nei mercati auto non abbiano incentivi ad adottare comportamenti aggressivi nei confrontidei concorrenti.Con riferimento ai clienti, nel corso del procedimento sono emerse numerose evidenze circa ilfatto che la quota di consumatori che adottano un comportamento di ricerca attivo è piuttostoridotta, per cui è improbabile che una domanda estremamente frammentata, in un contesto dimercati “di offerta”, rilevanti asimmetrie informative e sostanziale assenza di buyer power, sia ingrado di mettere in atto comportamenti idonei ad incidere sui risultati attesi dal coordinamento 136 .L’impatto dell’operazione nei mercati dell’assicurazione auto208. In sostanza, nei mercati dell’assicurazione auto, ed in particolare quello della RC auto, sonogià presenti gli elementi che consentono il coordinamento tra imprese e sono soddisfatte lecondizioni previste dalla giurisprudenza comunitaria per la dominanza collettiva. In particolareesistono elevati incentivi per il coordinamento tra imprese, vi è un ampio grado di trasparenza nelmercato che consente il monitoraggio del comportamento commerciale dei concorrenti, vi sono lecondizioni per la stabilità del coordinamento e il comportamento di imprese e concorrenti non ètale da far venir meno i risultati attesi da tale coordinamento.136 Cfr. ad esempio § 65.


60BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006La stessa Generali ha sostenuto che tra gli obiettivi strategici dell’operazione vi fosse quello di[omissis] 139 .L’eliminazione di una delle principali forme di concorrenza potenziale rappresenta un ulterioreelemento idoneo a rafforzare la stabilità di un possibile coordinamento.212. Sotto un diverso profilo, l’operazione determina un significativo incremento delle quote dimercato di Generali, che passano dal 10,9% a poco più del 18% nel mercato dell’assicurazione RCauto e da poco più del 9% a circa il 17% in quello relativo ai corpi di veicoli terrestri.Si tratta di un incremento particolarmente importante in quanto Generali è già il principale gruppoassicurativo italiano, che, per capacità assuntiva, disponibilità finanziarie, riconoscibilità delmarchio, anche in ambito internazionale, qualità della rete agenziale, rappresenta il principalepunto di riferimento nei mercati italiani dell’assicurazione vita e danni; nonché per il fatto cheaccanto a tali quote devono essere considerate quelle di Fondiaria-Sai, impresa che, per le ragionipiù volte esplicitate, non è in grado di svolgere quel ruolo di efficace contrappeso concorrenzialeche sarebbe lecito attendersi dal primo operatore nei rami auto.213. I due gruppi, dopo l’operazione, verrebbero a detenere quote congiunte di circa il 42% nelmercato RC auto e pari al 40% in quello dei corpi di veicoli terrestri. Si tratta di quote che, nelcontesto di mercati “ingessati” quali quelli in esame, sono di assoluto rilievo, in grado diamplificare ulteriormente i rischi di coordinamento tacito tra questi due operatori, con effettinegativi per la concorrenza nell’intero mercato.Si tratta di due gruppi che, come indicato in precedenza, hanno già chiaramente mostrato l’intenzionedi aumentare i propri prezzi, proprio sfruttando le rigidità che caratterizzano i mercatidell’assicurazione auto, avvalendosi ad esempio della possibilità di un pricing più elevato indottodall’alto grado di concentrazione o dalla bassa elasticità della domanda. L’operazione in esameaumenterà il grado di concentrazione del mercato - che, come evidenziato nel parere dell’Isvap è giàsignificativamente più alto di quello dei maggiori paesi europei 140 - e probabilmente ridurrà ancoral’elasticità e il grado di mobilità della domanda, in quanto per i pochi clienti, specie quelli di Generalie Toro, che si muovono alla ricerca di condizioni migliori diminuiranno le alternative di offerta.214. Per effetto dell’operazione, quindi, la possibilità di aumentare i prezzi per i primi dueoperatori (Generali-Toro e Fondiaria-Sai) crescerà in misura sensibile, considerato che questidisporranno complessivamente di una quota di mercato significativamente più elevata. L’Isvap nelproprio parere ha sottolineato l’esistenza di una relazione diretta tra quote di mercato delle singoleimprese e livello dei prezzi, testimoniata dal fatto che le imprese di maggiori dimensioni (conraccolta premi superiore a 500 milioni di €) nel 2005 hanno praticato prezzi superiori a quelli della<strong>media</strong> di mercato. In particolare, per Generali e Fondiaria-Sai risulta che la differenza è di circa il15%; ciò implica che, rispetto alle imprese più piccole, i cui prezzi sono al di sotto della <strong>media</strong>, ildifferenziale di prezzo rispetto ai primi due gruppi risulta ancora più elevato.La possibilità di praticare prezzi superiori a quelli medi di mercato discende principalmente dalpotere di mercato di tali imprese, anche se i dati Isvap sembrano attribuire alle imprese più grandicosti di natura tecnica (premio puro) più elevati. Tuttavia, la stessa Autorità di vigilanza sottolineacome a fronte di una sostanziale differenziazione nel livello del premio puro, il premio dicompetenza di Generali e Fondiaria-Sai risulta pressoché allineato. I dati Isvap mostrano in ogni139 Doc. 228 Presentazione di Mediobanca dell’ipotesi di acquisizione di Toro da parte di Generali, del 9 giugno 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 61caso come il premio praticato in <strong>media</strong> da Generali sia cresciuto a ritmi sensibilmente più elevatidi quanto non sia accaduto per il premio puro.215. In un tale contesto, gli altri concorrenti, che singolarmente hanno quote di mercatosensibilmente inferiori a quelle dei primi due operatori, non hanno elevati incentivi ad esercitareun’efficace pressione concorrenziale sul nuovo aggregato. Ciò in quanto la possibilità diaumentare i prezzi per i primi due operatori rappresenta un forte segnale al mercato, di cui leimprese potranno beneficiare; inoltre, per effetto delle maggiori quote di mercato, aumenta lacapacità di deterrenza dei primi due operatori ad eventuali azioni devianti dei concorrenti.Infine, si deve considerare come nel caso di specie le azioni di ritorsione a comportamentiaggressivi possano avvenire in mercati distinti da quelli auto, in quanto le imprese presenti sonocontemporaneamente attive in numerosi mercati assicurativi, sia nazionali che internazionali, comenel caso del terzo operatore del mercato 141 .Conclusioni sugli effetti dell’operazione216. Nel corso del procedimento sono state acquisite evidenze che testimoniano come i mercatiassicurativi, in particolare quelli auto, siano caratterizzati da numerosi elementi idonei a facilitareil coordinamento delle condotte commerciali tra le imprese.217. I mercati dell’assicurazione auto si caratterizzano per un grado significativo diconcentrazione, riconducibile quasi esclusivamente ai processi di crescita esterna che si sonoverificati negli ultimi anni. Depurando le quote di mercato per la crescita esterna, emerge inveceuna sostanziale stabilità delle quote di mercato.218. La stabilità delle quote di mercato deriva dalla rinuncia di fatto delle imprese ad adottarepolitiche commerciali aggressive, in grado di erodere quelle degli operatori concorrenti, strategiafacilitata dalle caratteristiche di rigidità della domanda e dal permanere di un assetto distributivoincentrato sugli agenti, specie monomarca, nonostante il processo di liberalizzazione sia ormai inatto da diversi anni. In Italia, nei mercati assicurativi auto, di fatto, non esistono inter<strong>media</strong>ri oconsulenti indipendenti dalle imprese.219. In un contesto in cui la domanda incontra particolari difficoltà nel confrontare diversealternative, dal lato dell’offerta si registra invece un elevato grado di trasparenza nelle variabilistrategiche su cui le imprese competono, anche a causa di disposizioni normative, nazionali ecomunitarie, introdotte per agevolare la disclosure delle imprese a vantaggio degli utenti. Inparticolare nei rami auto, gli elementi che le imprese devono rendere accessibili agli utenti per ilcalcolo dei preventivi vengono di fatto utilizzati dai concorrenti per conoscere con continuità lestrategie di prezzo praticate dagli altri operatori.220. In un contesto siffatto, le imprese hanno un potere di mercato che utilizzano per realizzareextraprofitti a scapito degli utenti, come emerge dalla dinamica dei premi dell’assicurazione auto,che negli ultimi anni sono aumentati molto di più rispetto ai costi.Per quanto riguarda specificamente Generali, dal procedimento è emerso come tale società giàprima dell’acquisizione di Toro fosse orientata ad aumentare i premi in modo sensibile e non140 Cfr. § 134.141 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulla valutazione della concentrazioni orizzontali, cit. al § 55, afferma che “se trale imprese partecipanti al coordinamento vi è interazione commerciale anche in altri mercati, questi possono offrire variepossibilità di ritorsione”.


62BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006legato all’andamento dei costi. La possibilità di Generali di realizzare simili strategie di prezzorisulterà ulteriormente rafforzata ad esito dell’acquisizione di Toro. Si tratta infatti di uno dei piùimportanti concorrenti nei rami auto, che aveva peraltro iniziato ad adottare politiche commercialiaggressive, che avevano portato ad una crescita della raccolta premi molto più elevata rispetto aquella del mercato. Inoltre, Toro rappresentava la principale possibilità di ingresso per concorrentipotenziali o per la crescita di quelli già esistenti.221. In sostanza, l’operazione in esame si realizza in un contesto che agevola il raggiungimento diequilibri non concorrenziali.In tale assetto, non si può prescindere dal considerare anche i forti legami esistenti tra Generali eFondiaria-Sai, che si realizzano, oltre che per la partecipazione azionaria di Fondiaria-Sai inGenerali, anche attraverso altre modalità, tra cui diversi incroci azionari, quali quelli che legano ledue imprese di assicurazioni a Mediobanca. Nel corso del procedimento sono emersi numerosielementi per il controllo di fatto di Generali da parte della banca d’affari, la quale è altresì presentenel capitale sociale di Fondiaria-Sai, con una quota di poco inferiore al 2%. Inoltre, entrambe leimprese di assicurazioni sono azioniste di Mediobanca nonché aderenti al patto di sindacato diquest’ultima, da cui discendono significativi legami personali.Tali legami sono peraltro suscettibili di rafforzarsi ulteriormente a seguito dell’ingresso di Generali nelpatto di sindacato di Capitalia e della crescita dell’impresa di assicurazioni in quello di Mediobanca.222. Attualmente, Fondiaria-Sai è fortemente esposta all’andamento dell’attività di Generali, inragione degli elevati investimenti realizzati nell’impresa concorrente, che rappresentano circa il47% del valore dell’investimento di Premafin nella sua controllata. Fondiaria-Sai potrebbe dunqueavere incentivi ad adottare una strategia accomodante nei confronti di eventuali aumenti di prezzoche Generali potrà praticare in virtù del maggior potere di mercato, in quanto ne beneficierebbe siaattraverso aumenti della propria raccolta premi che <strong>media</strong>nte i guadagni in conto capitale.Sotto un diverso profilo, il fatto che Generali sia consapevole della forte esposizione di Fondiaria-Sai all’andamento del proprio titolo, ne aumenta la possibilità di operare in modo indipendenterispetto agli altri operatori, in quanto essa può fare affidamento su un comportamentoaccomodante del primo operatore del mercato.223. Le problematiche antitrust connesse all’esistenza di legami tra operatori concorrenti, qualiquelli emersi nel corso del presente procedimento, erano già state evidenziate dall’Autorità nelprovvedimento C/5422B, in cui, nel riconoscere che erano venuti meno gli elementi alla base delcontrollo congiunto di Mediobanca e Premafin su Fondiaria-Sai, si sosteneva: “Più in generale, leproblematiche emerse nell’analisi dell’operazione di concentrazione Fondiaria-Sai e della suasuccessiva evoluzione pongono in evidenza talune caratteristiche del sistema finanziario italiano,sicuramente rilevanti sotto il profilo antitrust. La presenza di partecipazioni di minoranza spessoincrociate, in cui Mediobanca assume un ruolo centrale; la condivisione di membri negli organisociali anche di imprese concorrenti; il duplice ruolo di alcune tra le principali banche italiane,che da un lato si pongono come finanziatori e dall’altro come azionisti delle imprese finanziate,costituiscono tutti elementi in grado di incidere profondamente sulla contendibilità delle imprese,isolandole da un contesto concorrenziale ed alterando gli incentivi per le stesse alla ricerca


64BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006230. Si tratta di caratteristiche che consentirebbero ad un operatore che intenda entrare sui mercatiinteressati o che vi operi con quote di mercato non particolarmente elevate di potersi avvalere delmarchio, del know-how, del portafoglio e della rete agenziale di un operatore già affermato inItalia. Sono questi i requisiti di efficienza indicati dalla Commissione Europea nella<strong>Comunicazione</strong> sui rimedi accettabili per un’operazione di concentrazione 144 .231. [omissis] ha effettuato nel 2005 una raccolta premi [omissis]. Considerati la dimensionedell’impresa in relazione all’asset complessivo acquistato da Generali con la presenteoperazione e gli effetti che la stessa produce nei mercati interessati, si ritiene che sia rispettatoil principio di proporzionalità della misura alla risoluzione delle restrizioni concorrenzialiconnesse al caso di specie.232. In considerazione delle caratteristiche dei mercati dell’assicurazione auto e, più ingenerale, di quelli dell’assicurazione danni, un acquirente idoneo deve soddisfare almeno duerequisiti:a) indipendenza da Generali e necessariamente da Mediobanca, soggetto che ne esercita ilcontrollo di fatto, da intendersi come: assenza di legami azionari, personali ed economicisignificativi tra il potenziale acquirente da un lato e Generali o Mediobanca dall’altro, quali adesempio la partecipazione al patto di sindacato di Mediobanca o un’esposizione debitoriaeccessiva nei confronti della banca d’affari.b) laddove l’acquirente fosse già presente nei mercati dell’assicurazione auto (RC auto e corpi diveicoli terrestri), al fine di evitare il rischio di una crescita significativa del grado diconcentrazione in tali mercati, questi dovrebbe aver realizzato in entrambi i mercati, nell’ultimoesercizio per cui sono disponibili dati definitivi (2005), una raccolta premi a livello di gruppo nonsuperiore a quella del gruppo Toro.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante su diversimercati dell’assicurazione danni, in particolare quelli auto;RITENUTO necessario prescrivere alla società Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensidell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze neisuddetti mercati, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione dellaconcentrazione in esame;CONSIDERATO che le misure ritenute idonee a garantire il mantenimento di condizioni diconcorrenza effettiva, nei suddetti mercati, consistono nella cessione dell’impresa [omissis],secondo le modalità indicate al paragrafo 232 del presente provvedimento;RITENUTO, pertanto, che alla luce delle misure sopra individuate, l'operazione non conduce, aisensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, alla costituzione o al rafforzamento di una posizionedominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;143 Doc. 226.144 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione del 2 marzo 2001, concernente le misure correttive considerate adeguate a normadel regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, in G.U.C.E. /C 68.Al punto 14 della <strong>Comunicazione</strong> la Commissione chiarisce che “le attività dismesse devono configurare un'aziendaefficiente, ossia in grado di operare in condizioni di redditività tale che, se gestita da un acquirente idoneo, possa fareconcorrenza in maniera efficace e durevole all'ente risultante dalla concentrazione”.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 65RITENUTO che l’operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamentealla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;DELIBERAdi autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata e realizzata in data 4 ottobre 2006,adottando, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure:a) la cessione, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., entro [omissis] dalla notificazione delpresente provvedimento, della società [omissis], a favore di un soggetto in possesso dei requisiti diindipendenza da Assicurazioni Generali S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito FinanziarioS.p.A. come definiti al paragrafo 232, lettera a) e che non abbia realizzato nel 2005, in Italia, inentrambi i mercati dell’assicurazione auto, una raccolta premi a livello di gruppo superiore a quelladel gruppo Toro;b) Assicurazioni Generali S.p.A. dovrà far pervenire all’Autorità, entro [omissis], una relazione inmerito alla cessione di [omissis], dalla quale si evinca che il soggetto acquirente dispone deirequisiti indicati al punto a).Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati, comunicato all’Isvap e pubblicato aisensi di legge.Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro 60 giorni dalla data di notificazione delprovvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione delprovvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


66BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8024 - INFRACOM ITALIA/NETSCALIBUR ITALIAProvvedimento n. 16178L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società INFRACOM ITALIA S.p.A., pervenuta in data 4 ottobre2006;VISTA la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 20ottobre 2006 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 15 novembre2006 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIInfracom Italia S.p.A. (di seguito INFRACOM) è una società attiva nel settore dell’Informationand Communication Technology. Essa fornisce, in particolare, servizi di Information Technology(progettazione e realizzazione di software, manutenzione, formazione ecc.) e di telecomunicazioni(servizi di telefonia, trasporto dati, accesso ad internet, progettazione e realizzazione di retiaziendali, fornitura di capacità trasmissiva) alle aziende, alle Pubbliche Amministrazioni e ad altrioperatori di telecomunicazione.INFRACOM è controllata congiuntamente, attraverso l’impresa comune Infragruppo S.p.A., daAutostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito AUTOSTRADA BSPD), SviluppoMobilità S.p.A. (di seguito SVILUPPO MOBILITÀ) e IMI Investimenti S.p.A. (di seguito IMIINV), società del gruppo San Paolo IMI S.p.A. (di seguito San Paolo IMI). Nel 2005 il fatturatoconsolidato realizzato da INFRACOM è stato pari a circa 170 milioni di euro, interamenterealizzato in Italia.Nel 2005 il fatturato di AUTOSTRADA BSPD è stato pari a circa 297 milioni di euro. SVILUPPOMOBILITÀ ha realizzato nel 2005 un fatturato di circa 7,7 milioni di euro. Infine, il fatturatorealizzato nel 2005 dal gruppo San Paolo IMI è stato pari a circa 25,4 miliardi di euro.Netscalibur Italia S.p.A. (di seguito NETSCALIBUR) è una società attiva nel settore delletelecomunicazioni. Essa offre servizi di trasporto dati, accesso ad Internet e servizi a valoreaggiunto, sia per le aziende che per gli altri carrier.NETSCALIBUR è controllata da alcune società e da alcune persone fisiche, nessuna delle qualirisulta esercitare singolarmente o congiuntamente il controllo sull’impresa.Nel 2005 il fatturato consolidato di NETSCALIBUR, realizzato quasi per intero in Italia, è statopari a circa 14 milioni di euro.


68BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006domanda delle diverse tipologie di servizi informatici, nonché della limitata convenienza per gliutenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telecomunicazioni offerti da operatoristranieri.Le quote di mercato detenute congiuntamente da INFRACOM e da NETSCALIBUR non superanoil 2% in nessuno dei mercati sopra descritti. Inoltre, nessuna delle società controllanti l’acquirenteè attiva nei mercati esaminati.In considerazione della marginalità della posizione detenuta dalle parti, si ritiene che l’operazionenotificata non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizionedominante in nessuno dei mercati sopra identificati.V. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONICon atto pervenuto in data 15 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11,della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espressoparere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, in cui si rileva che laconcentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dellalegge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale daeliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 69C8056 - TECHNOMATICA ITALIA/ASCOM ITALIAProvvedimento n. 16179L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del23 novembre 2006SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione di due persone fisiche, pervenuta in data 25 ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTITechnomatica Italia S.p.A., (di seguito Technomatica Italia) è una società appositamente costituitaper la presente operazione.Il capitale sociale di Technomatica Italia è ripartito tra quattro persone fisiche, delle quali quellecomunicanti ne detengono il controllo congiunto in virtù della partecipazione al capitale sociale(39% ciascuno) e dei patti parasociali intercorsi tra gli azionisti.Nel 2005 la società Technomatica Italia non ha realizzato alcun fatturato in ragione della suarecente costituzione.Ascom Italia S.p.A., (di seguito Ascom Italia), è attiva nel settore della produzione, vendita,installazione e manutenzione di apparati e sistemi elettrici ed elettronici, l’elaborazione diprogrammi applicativi e la prestazione di servizi in tali settori.Il capitale sociale di Ascom Italia è interamente detenuto dalla società svizzera Ascom HoldingAG, ad azionariato diffuso e quotata presso la borsa di Zurigo.Nel 2005 il fatturato attribuibile ad Ascom Italia ammonta circa a 54,5 milioni di euro, interamenterealizzati in Italia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEA seguito dell’operazione, le persone fisiche comunicanti acquisiscono, per il tramite dellaTechnomatica Italia, la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Ascom Italia.Pertanto, Ascom Italia sarà interamente controllata dalla società veicolo Technomatica Italia, a suavolta controllata al 78% dai soggetti comunicanti, i quali ne eserciteranno indirettamente econgiuntamente il controllo, finché non sarà perfezionata la prevista fusione tra Ascom Italia eTechnomatica Italia.Il contratto di acquisto prevede una clausola di non concorrenza in base alla quale il venditore siimpegna, limitatamente al territorio italiano e per un periodo di due anni, a non rientrare nel settoredi attività della società ceduta, fatta eccezione per l’assunzione di partecipazioni di entità inferioreal 5% in società quotate.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 71Il mercato geograficoSotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati relativi al settore dell’IT, può considerarsinazionale, in ragione della specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodottiche vede condizioni concorrenziali omogenee sul mercato italiano e del fatto che i grandi gruppimultinazionali operano in Italia attraverso proprie filiali dedicate ai clienti locali.Effetti dell’operazioneL’operazione comporta una limitata sovrapposizione tra le attività delle parti sul mercato dellesoluzioni e dei servizi per la comunicazione integrata, in quanto, le società controllate dai soggetticomunicanti operano in mercati diversi da quello in cui opera Ascom Italia, con la sola eccezionedella società Intensis Engineering S.p.A. 4 , che ha una presenza nel mercato in esame del tuttomarginale. In particolare, Ascom Italia detiene una quota di mercato pari a circa l’1,8%, mentre adIntensis Engineering S.p.A. è attribuibile una quota inferiore all’1%.Inoltre, va rilevato che nel mercato delle soluzioni e dei servizi per la comunicazione integrataoperano importanti e qualificati concorrenti, quali Italtel, Tecnonet, IBM Italia con quote superioria quelle detenute dalle parti.In considerazione dell’esigua entità delle quote di mercato detenute dalle imprese interessatedall’operazione, nonché della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, l’operazione nonappare tale da determinare una modifica sostanziale della struttura dei mercati interessati.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà4 Controllata congiuntamente da una delle parti comunicanti e da uno dei soci di minoranza di Technomatica Italia.


72BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8066 - UNITED TECHNOLOGIES/PAGE GROUPProvvedimento n. 16180L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società United Technologies Corporation, pervenuta in data 27ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIUnited Technologies Corporation (di seguito UTC) è una società a capo dell’omonimo gruppoattivo a livello mondiale in diversi settori relativi a prodotti di alta tecnologia e ai servizi ad essiaccessori, applicati ai sistemi di costruzione e all’industria aerospaziale. Fanno parte del GruppoUTC le divisioni Hamilton Sundstrand (prodotti aerospaziali e servizi di assistenza, compresi isistemi di produzione, gestione e <strong>distribuzione</strong> di energia; i sistemi di controllo del volo e deimotori); SiKorsky Aircraft (elicotteri commerciali e militari, e relativi servizi di assistenza); OTIS(ascensori e scale mobili); Pratt & Whitney (motori a turbina per aeromobili militari e civili,motori a reazione, sistemi di propulsione aerospaziale, turbine a gas per uso industriale); Carrier(sistemi ed apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dall’aria per usocommerciale, residenziale ed industriale, sistemi per la refrigerazione commerciale e nei trasporti eper la gestione centralizzata degli impianti tecnici degli edifici); UTC Power (cellule dicombustibile per applicazioni commerciali, spaziali e per il trasporto); UTC Fire & Security(sistemi di sicurezza, come i dispositivi antincendio e gli estintori portatili con i marchi Chubb eKidde).In Italia UTC è attiva, attraverso Carrier, nella commercializzazione di dispositivi di monitoraggioe registrazione della temperatura, principalmente destinati al controllo di impianti dicondizionamento e di refrigerazione.UTC non è soggetta al controllo di alcuna persona fisica o giuridica. Le azioni di UTC sono infattidiffuse tra un vasto pubblico di azionisti, nessuno dei quali detiene più del 10% del capitale socialedella società o esercita su quest’ultima, individualmente o collettivamente, un’influenzadeterminante.Nel 2005 il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo UTC è stato di circa 34 miliardi di euro alivello mondiale, di cui circa [0-10] 1 miliardi di euro in Europa e di questi circa [500-1.000]milioni di euro in Italia.Page Group Limited (di seguito Page) è una società di diritto inglese attiva nella progettazione enella produzione per l’industria aeronautica di sistemi d’illuminazione per gli interni degliaeromobili. Page è anche attiva nella produzione degli strumenti di controllo presenti nelle cabine1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 73di pilotaggio degli aeromobili. Il core business di Page è localizzato a Forge Lane nel Middlesex(UK).Il capitale di Page è attualmente detenuto per la maggioranza dal fondo “The Fifth CausewayDevelopment Capital Fund”, mentre partecipazioni di minoranza sono detenute dal seniormanagement di Page.Nel 2005 Page ha realizzato un fatturato di circa 31,7 milioni di euro a livello mondiale, di cuicirca [10-20] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [0-10] milioni di euro inItalia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di UTC, tramite la propria controllataUnited Technologies Holdings Limited, del 100% del capitale sociale di Page.L’articolo 6, par. 1, dello Share Purchase Agreement (di seguito il Contratto) prevede che ciascunodei rappresentanti degli azionisti di Page si astenga, in assenza del consenso scritto di UnitedTechnologies Holdings Limited, per un periodo di due anni dalla conclusione dell’operazione da:contattare, sollecitare o contrattare con i principali clienti di Page la vendita o fornitura di prodottie/o servizi oggetto dell’operazione;intraprendere attività analoghe a quelle cedute attraverso l’operazione nel Regno Unito, in Francia,in Germania e negli Stati Uniti.Il par. 2 dell’articolo 6 prevede poi che ciascun rappresentante degli azionisti e tutte le società delgruppo Page si astengano, a meno che non abbiano ricevuto il consenso scritto da parte di UnitedTechnologies Holdings Limited, per un periodo di due anni, da:contattare i dipendenti di Page che guadagnino più di 30.000 sterline inglesi per convincerli alasciare il proprio impiego;interferire con i fornitori di Page allo scopo di causare un’interruzione o una riduzione delleforniture di beni e servizi;utilizzare, in attività che siano in concorrenza con quelle cedute, il nome “Page”.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria all’operazione in esame, in quantodirettamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad una durata didue anni a partire dal perfezionamento della presente operazione, a una portata materialecircoscritta ai prodotti e servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività economica ceduta e ad unambito d’applicazione geografico limitato all’area in cui i venditori offrivano i prodotti e i servizioggetto dell’operazione prima della cessione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una


74BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006previsione di maggiore ampiezza rispetto alla durata, alla portata materiale e all’ambito geograficoappare eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valoredell’acquisizione 2 .IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEI mercati del prodottoL’operazione comunicata interessa i sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili e glistrumenti di controllo per la cabina di pilotaggio.I sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili ricomprendono prodotti quali le principaliilluminazioni di tipo LED presenti nella cabina passeggeri e le illuminazioni LED presenti nellacabina di pilotaggio, l’illuminazione delle aree di servizio, i segnali che indicano le uscite disicurezza, le luci di emergenza, le lampade per la lettura, i segnali informativi e le luci dei serviziigienici.Gli strumenti di controllo per la cabina di pilotaggio comprendono un’ampia gamma di prodottiche non sono tra loro sostituibili. Tali strumenti possono essere suddivisi in tre sottocategorie:− comandi di pilotaggio (ad esempio, barre di comando, maniglie per l’accelerazione, controlli perl’atterraggio);− quadri e pannelli di controllo (ad esempio, pannelli di avviso, dispositivi di avviso vocale);− interruttori (switch assemblies) per il controllo di altre funzioni dell’aeromobile (ad esempio,interruttori di emergenza per bloccare il fuoco).In ogni caso, ai fini della valutazione dell’operazione in esame, non è necessario identificareesattamente i mercati merceologici rilevanti, in quanto, qualunque sia la definizione di mercato delprodotto adottata, anche nell’ipotesi più restrittiva la valutazione dell’impatto concorrenzialedell’operazione stessa non muterebbe in maniera significativa.I mercati geograficiIn considerazione del fatto che i fornitori o sono presenti o possono svolgere le proprie attività intutto il mondo e che le politiche distributive dei produttori dell’industria aeronautica sonoorganizzate su scala globale, si può ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione,i mercati interessati abbiano una dimensione sovranazionale, tendenzialmente mondiale.Ai fini della presente operazione, tuttavia, non appare necessario definire esattamente i mercatigeografici rilevanti in quanto ciò non modificherebbe la valutazione dell’operazione in esame.Effetti dell’operazioneNei sistemi d’illuminazione per gli interni degli aeromobili Page è attiva con una quota a livellomondiale pari a circa il [5-10%], mentre il gruppo UTC non è presente. Pertanto l’operazione silimiterà a determinare la sostituzione di un operatore con un altro.Nell’insieme degli strumenti di controllo per la cabina di pilotaggio Page è attiva con una quota alivello mondiale inferiore a [0-5%], mentre il gruppo UTC è presente, <strong>media</strong>nte la propriacontrollata Hamilton, con una quota a livello mondiale pari a circa il [5-10%], a fronte di numerosi2 Si veda la comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni(2005/C 56/03).


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 75e qualificati concorrenti, quali Boeing (17%), Kaiser Electronics/Rockwell Collins (9%), MPCCorporation (7%), Bombardier (6%), Sarma/SKF Aerospace France (6%), Sagem Avionics (5%) eAirbus (3%).In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effettipregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella strutturaconcorrenziale degli stessi.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


76BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8069 - ROHAN/MANZINI LUCIANOProvvedimento n. 16181L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società Rohan S.r.l., pervenuta in data 31 ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIRohan S.r.l. (di seguito Rohan) è una società finanziaria che si occupa dell’acquisizione e gestionedi partecipazioni di società attive nel settore idrotermosanitario. Rohan è controllatacongiuntamente dalle società finanziarie Gondor S.p.A. ed E.f.fim S.p.A. e a sua volta controlla lesocietà Findelta S.r.l., Cambielli S.p.A., holding del Gruppo Cambielli, ed Edilfriuli S.p.A.,holding del gruppo Edilfriuli e tramite queste ultime il Gruppo Vir Fantuzzi S.p.A., tutte societàattive nel settore della <strong>distribuzione</strong> di prodotti idrotermosanitari, con particolare riguardo adapparecchiature per l’ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento ed il condizionamento emateriali per l’industria edile in genere.Nel 2005 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese facenti capo a Rohan è stato pari a circa500 milioni di euro a livello mondiale, interamente realizzati a livello europeo, di cui circa 485milioni di euro in Italia.Manzini Luciano S.p.A. (di seguito ML) è una società attiva nella <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso ed aldettaglio di articoli idrotermosanitari. Attualmente il 10% del capitale sociale di ML è detenuto dasocietà del gruppo facente capo a Rohan.Nel 2005 il fatturato realizzato da ML, interamente in Italia, è stato pari a circa 28 milioni di euro.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata ha per oggetto l’acquisto del 90% del capitale sociale di ML da parte diCambielli, che aggiunto al 10% già posseduto dal gruppo acquirente facente capo a Rohan,condurrà quest’ultimo a detenere l’intero capitale sociale e i controllo esclusivo di ML.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventivadisposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzatonell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a432 milioni di euro.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 77IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEIl settore interessato dalla presente operazione è quello della <strong>distribuzione</strong> di prodottiidrotermosanitari, apparecchiature per l'ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento e ilcondizionamento e materiali per l'industria edile in genere. All’interno di tale settore è possibileindividuare il mercato della <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso di detti prodotti ed il mercato della<strong>distribuzione</strong> al dettaglio.I prodotti in questione sono venduti, all’ingrosso, essenzialmente a imprese edili, imprese diinstallazione, imprese di riparazione per attività di ristrutturazione, costruzione di appartamenti,uffici e locali commerciali. Inoltre, le imprese attive nella produzione di tali articoli nondispongono, di norma, di una rete distributiva propria, rivolgendosi prevalentemente al canale deidistributori all'ingrosso e dei grandi rivenditori dotati di show-room.I prodotti distribuiti sono caratterizzati da funzioni d'uso e da caratteristiche merceologiche etecnologiche diverse. Essi attraversano una generale fase di maturità, anche se lo sviluppo di nuovimateriali, le normative di sicurezza e l'attuazione di politiche di risparmio energetico possonomodificare il ciclo di vita di alcuni prodotti. Tuttavia, in ragione della specificità del mercato delcommercio all’ingrosso, non è necessaria una ulteriore distinzione nell'ambito di ciascuna fascia diprodotto, in quanto sono la varietà della gamma e la possibilità di scelta che definiscono laposizione concorrenziale di un grossista rispetto agli altri.Le stesse considerazioni possono essere ritenute valide in una certa misura anche per il mercatodella <strong>distribuzione</strong> al dettaglio, che si rivolge in parte anche agli installatori, per lo meno perquanto riguarda gli articoli non appartenenti esclusivamente alla cosiddetta “area estetica” dellacategoria di prodotti in argomento.La presente operazione interessa sia il mercato della <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso che quello della<strong>distribuzione</strong> al dettaglio, in entrambi i quali operano sia l’impresa acquirente che l’impresaacquisita.Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato della <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso, per gliutenti di grandi dimensioni (imprese di installazione che operano sui grandi cantieri di costruzioneo di recupero nell'edilizia pubblica, residenziale e industriale) il mercato ha dimensione nazionale,anche in considerazione del fatto che la diffusione dei gruppi di acquisto e della grande<strong>distribuzione</strong> no-food appare ancora limitata soprattutto se confrontata con altri paesi europei,mentre per gli utenti di limitate dimensioni l’estensione geografica del mercato potrebbe essereregionale o pluriregionale e, comunque, correlata ai tempi di percorrenza che gli utenti,specialmente installatori, sono disposti ad affrontare per l’approvvigionamento dei prodotti.Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato della <strong>distribuzione</strong> al dettaglio, essa hacarattere sicuramente locale, comunque non più ampia di quella provinciale.Nel caso di specie nel mercato della <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso l’acquisita opera nella RegioneEmilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna e di Ferrara, mentre nella stessa regionel’acquirente è presente in tutte le province, tranne quella di Ferrara e di Piacenza. Nel mercatodella <strong>distribuzione</strong> al dettaglio sia l’acquisita che l’acquirente sono presenti nelle province diBologna e Ferrara.L’operazione in esame non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibriconcorrenziali esistenti sul mercato della <strong>distribuzione</strong> all’ingrosso, sul quale la quota delle vendite


78BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006nazionali dell’acquirente Rohan è di circa il 4%, mentre quella dell’acquisita ML è largamenteinferiore all’1%, in presenza di qualificati concorrenti, quali Centrogamma, Bozzola, Lanzardo eIdrocentro. Anche con riferimento all’area geografica di più limitate dimensioni in cui sono presentisia l’acquisita che l’acquirente, corrispondente alla regione Emilia Romagna, la quota di mercatodell’acquirente Rohan è di circa [0-5%] 1 , mentre quella dell’acquisita ML è di circa [0-5%].Anche sul mercato della <strong>distribuzione</strong> al dettaglio l’operazione in esame non risulta idonea amodificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti, in quanto a seguitodell’operazione la stessa Rohan sostanzialmente subentra nelle quote di mercato dell’impresaacquisita nella provincia di Ferrara ([5-10%] circa) in cui non era presente e nella provincia diBologna ([5-15%] circa) in cui deteneva una quota molto marginale del mercato, inferiore all’1%.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 79C8070 - EUROSPIN PUGLIA/RAMO D'AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALEProvvedimento n. 16182L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIEUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a Galatina (LE),opera nella <strong>distribuzione</strong> moderna al dettaglio - con la formula discount - di prodotti alimentari edaltri prodotti di largo e generale consumo.EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A., che nel 2004 ha realizzato alivello nazionale un fatturato di circa 1.360 milioni di euro.Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda appartenente alla impresa individuale Giaffreda AnnaMaria, con sede a Parabita (LE), costituito da un punto vendita sito nel Comune di Parabita, attivonel commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, dotato di una superficie di venditaautorizzata alla vendita di 15 m 2 .II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata consiste nell’acquisto, da parte di Eurospin Puglia, del ramo d’aziendasopra menzionato, costituito da un esercizio per il commercio al dettaglio di generi alimentari enon alimentari, sito nel comune di Parabita, al fine di accorparne la licenza in un nuovo puntovendita, sito nello stesso Comune, che avrà una superficie di vendita di 828 m 2 .III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEIl mercato del prodottoIl settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della <strong>distribuzione</strong> moderna di prodottialimentari e non alimentari di largo e generale consumo.


80BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006All’interno della <strong>distribuzione</strong> moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita(ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristichequali: la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e laprofondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per iprodotti freschi, la disponibilità di parcheggi.Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 1 , ladiversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rendepiuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati allecategorie dimensionali im<strong>media</strong>tamente contigue. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevantedal punto di vista del prodotto, occorre, pertanto, partire da ciascuna tipologia dimensionale dipunto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono fortirelazioni di sostituibilità.Inoltre, sulla base di quanto rilevato dall’Autorità nel caso Sviluppo Discount/Gestione Discount 2 ,con riferimento ai punti vendita gestiti secondo la formula del discount, risulta definita un’ampiacatena di forti relazioni di sostituibilità, che va dagli hard discount ai soft discount, fino ad altretipologie di punti vendita della <strong>distribuzione</strong> moderna.Nel caso in esame, considerata la dimensione del punto vendita che verrà attivato a seguitodell’operazione, dotato di una superficie di 828 m 2 , il mercato interessato è quello dei“supermercati”, comprensivo di tutti i punti vendita della <strong>distribuzione</strong> moderna.Il mercato geograficoDa un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione deicomportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimitàdei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essereeffettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti venditadelle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa puòessere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.Nel caso in esame, considerato che il punto vendita oggetto di acquisizione è localizzato nellaprovincia di Lecce, quest’ultima rappresenta l’ambito geografico di riferimento ai fini dellavalutazione dell’operazione comunicata.Effetti dell’operazioneCon riguardo alla provincia di Lecce, Eurospin Puglia detiene nel mercato dei supermercati unaquota di circa l’8% 3 . Tale quota non appare suscettibile di essere incrementata a seguitodell’operazione in esame, in ragione dell’esigua quota imputabile al punto vendita oggetto diacquisizione, sicuramente inferiore all’1%. Nel mercato sono inoltre presenti vari concorrentiqualificati, tra i quali, Gruppo Carrefour Italia che detiene una quota di circa il 32%, Coralis con il10% e Selex Commerciale con una quota di poco superiore all’8%.Per quanto precede, la concentrazione non appare in grado di modificare gli assetti concorrenzialidel mercato interessato.1 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs (C3037), in Boll. n. 25/98.2 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 8423 del 28 giugno 2000, Sviluppo Discount/Gestione Discount, (I397), in Boll. n. 26/00.3 Elaborazioni dell’Autorità sulla base di dati Nielsen 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 81RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


82BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8071 - EUROSPIN PUGLIA/RAMI D’AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALIProvvedimento n. 16183L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIEUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a Galatina (LE),opera nella <strong>distribuzione</strong> moderna al dettaglio - con la formula discount - di prodotti alimentari edaltri prodotti di largo e generale consumo.EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A., che nel 2004 ha realizzato alivello nazionale un fatturato di circa 1.360 milioni di euro.Oggetto di acquisizione sono alcuni rami d’azienda, appartenenti a più società, al fine diaccorparne le licenze commerciali in un unico punto vendita di nuova apertura nel Comune di Palodel Colle (BA).In particolare, si tratta del:- ramo d’azienda dell’impresa individuale La Fotografia di Crocitto Rocco, costituito da un puntovendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di articoli fotografici,dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 37 m 2 ;- ramo d’azienda dell’impresa individuale Napoletano Teresa, costituito da un punto vendita sitonel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di generi alimentari, dotato di unasuperficie di vendita autorizzata alla vendita di 50 m 2 ;- ramo d’azienda dell’impresa individuale Naglieri Angelo, costituito da un punto vendita sito nelComune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di abbigliamento, dotato di unasuperficie di vendita autorizzata alla vendita di 40 m 2 ;- ramo d’azienda dell’impresa individuale Foto Valla di Valla Leonardo, costituito da un puntovendita sito nel Comune di Palo del Colle, attivo nel commercio al dettaglio di articoli fotografici,dotato di una superficie di vendita autorizzata alla vendita di 20 m 2 .II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONILe operazioni comunicate consistono nell’acquisto, da parte di Eurospin Puglia, dei rami d’aziendasopra menzionati, costituiti da esercizi per il commercio al dettaglio di generi alimentari e nonalimentari, siti nel Comune di Palo del Colle, al fine di accorparne la licenza in un nuovo puntovendita, sito nello stesso Comune, che avrà una superficie di vendita di 941 m 2 .


84BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti venditadelle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa puòessere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.Nel caso in esame, considerato che il punto vendita oggetto di acquisizione è localizzato nellaprovincia di Bari, quest’ultima rappresenta l’ambito geografico di riferimento ai fini dellavalutazione dell’operazione comunicata.Effetti dell’operazioneCon riguardo alla provincia di Bari, Eurospin Puglia detiene nel mercato dei supermercati una quotainferiore al punto percentuale 3 . Tale quota non appare suscettibile di essere incrementata a seguitodelle operazioni in esame, in ragione dell’esigua quota imputabile ai singoli punti vendita oggetto diacquisizione sicuramente inferiore al punto percentuale. Nel mercato sono inoltre presenti variconcorrenti qualificati, tra i quali, Selex Commerciale che detiene una quota di circa il 22%, Interdiscon circa il 17%, Gruppo Auchan e Coop Italia entrambi con una quota di circa il 13%.Per quanto precede, la concentrazione non appare in grado di modificare gli assetti concorrenzialidel mercato interessato.RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà3 Elaborazioni dell’Autorità sulla base di dati Nielsen 2006.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 85C8074 - INVESTITORI ASSOCIATI SGR-SESTANT/KEDRIONProvvedimento n. 16184L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione delle società Investitori Associati SGR S.p.A. e Sestant S.p.A., pervenutain data 31 ottobre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIInvestitori Associati SGR S.p.A (di seguito IA SGR), con sede a Milano, è la società di gestionedel Fondo di investimento Investitori Associati IV (di seguito IA IV), costituito nel 2004 ed attivoprevalentemente nel mercato italiano. In particolare, IA IV detiene: il 32% del capitale sociale diLa Rinascente/Upim S.r.l. (già Tamerice S.r.l.); il 32% del capitale sociale di TamericeImmobiliare S.r.l.; il 62% del capitale sociale di Bluholding S.p.A. (già Zanolli S.p.A.); il 70% delcapitale sociale di Apinvest S.p.A. (che controlla indirettamente le società operative InternazionaleFarmaceutici S.p.A – Infa S.p.A. e Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A – Labochim S.p.A.)e il 70% del capitale sociale di Investimenti S.r.l. (che controlla indirettamente la società operativaCisalfa S.pA.)I sottoscrittori del fondo IA IV sono prevalentemente investitori istituzionali italiani ed esteri,ciascuno con quote inferiori all’8%, nessuno dei quali è in grado di influenzare la gestione delfondo stesso. Il capitale sociale di IA SGR è detenuto da sei persone fisiche nessuna delle qualiesercita il controllo.Nel 2005, IA SGR e il Fondo IA IV hanno realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa400 milioni di euro.Sestant S.p.A. (di seguito Sestant), con sede legale in Barga (LU), è una società che opera nelsettore dell’assunzione di partecipazioni in altre società o enti, con attività di gestione delfunzionamento e del coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti partecipati.Il capitale sociale di Sestant è detenuto da sette persone fisiche nessuna delle quali esercita ilcontrollo.Nel 2005, Sestant ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 140 milioni di euro, di cuicirca 130 milioni di euro realizzati nell’Unione Europea e circa 120 milioni di euro in Italia.Kedrion S.p.A. (di seguito Kedrion), con sede legale in Barga (LU), è una società che opera nelsettore farmaceutico degli emoderivati e dei vaccini, effettuando attività di ricerca, sviluppo,produzione e commercializzazione di prodotti biologici, chimici, di prodotti destinati alla diagnosied alla cura delle malattie nonché al mantenimento della salute di uomini e animali, quali sieri,vaccini, plasma, emoderivati e specialità farmaceutiche. Attualmente, il capitale sociale di Kedrionè interamente detenuto da Sestant.


86BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Nel 2005, Kedrion ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 140 milioni di euro, di cuicirca 130 milioni di euro realizzati nell’Unione Europea e circa 120 milioni di euro in Italia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Kedrion da parte diuna società veicolo (di seguito Newco), partecipata per il 60% da Sestant e per il 40% da IA IV.Il patto parasociale stipulato tra le parti prevede che in seno al Consiglio di amministrazione diNewco, Sestant disporrà di un consigliere in più rispetto a IA IV e che per l’adozione delledelibere di competenza del consiglio diverse dalla gestione ordinaria sia necessario il votofavorevole di almeno un consigliere designato da IA IV.Alla luce di quanto precede, può ritenersi che la concentrazione determini una variazionedell’assetto di controllo di Kedrion, <strong>media</strong>nte il passaggio da una situazione di controllo esclusivodella stessa da parte di Sestant ad una situazione di controllo congiunto di quest’ultima, unitamentea IA IV.L'operazione prevede, inoltre, un patto di non concorrenza, in forza del quale Sestant e alcuni suoisoci si obbligano, per un periodo 5 anni dalla data di esecuzione del contratto a non svolgere,direttamente o indirettamente, alcuna attività, all'interno del territorio nazionale e dell’UnioneEuropea, nel campo della ricerca, sviluppo, produzione acquisto, vendita e commercializzazione diemoderivati e plasma, e a non assumere e comunque detenere partecipazioni azionarie superioriall'1% in società che svolgano, all'interno del territorio nazionale ed europeo, attività in tali settori.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da controllo esclusivo a controllocongiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 comma 1, letterab), della legge n. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria alla concentrazione inesame in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione della stessa, a condizioneche abbia oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui l’impresa acquisita ha finorasvolto la propria attività e, tenuto conto della cessione del know how, estensione limitata ad unadurata di tre anni a partire dal perfezionamento dell’operazione. Al riguardo, occorre osservare chela previsione di maggior ampiezza rispetto alla durata di tre anni appare eccedere l’esigenza digarantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione .Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a condizione che non impedisca aSestant e ai suoi soci di acquistare o detenere azioni in società concorrenti dell’impresa ceduta asoli fini di investimento finanziario 1 .1 Cfr. <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle operazioni diconcentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2000.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 87IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEIl mercato del prodottoIl settore economico interessato dalla presente operazione è quello farmaceutico degli emoderivatie dei vaccini, riguardante in particolare i seguenti prodotti: albumina, immunoglobulineendovenose IGIV, Fattore VIII, Fattore IX, antitrombina (III), Immunoglobuline anti-epatite B,vaccini anti influenzali.Gli emoderivati, le cui principali categorie di prodotto, in relazione alla funzione d’uso, sono leimmunoglobuline, l’albumina e i fattori della coagulazione, sono specialità farmaceutiche soggettead autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) da parte del Ministero della Sanità.La <strong>distribuzione</strong> degli emoderivati avviene tramite le farmacie e gli ospedali. Il loro acquistoattraverso il canale farmaceutico è vincolato alla prescrizione medica.Ai fini della presente valutazione non è necessario definire in dettaglio la conformazione delmercato del prodotto degli emoderivati, in particolare se le differenti categorie di emoderivati(immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione) costituiscano o meno un unico mercato,se i canali distributivi o la differente natura (da plasma umano o da biotecnologica) dei prodotticonfigurino mercati separati. Infatti, tali distinzioni non assumono particolare rilevanza, in quanto,come si vedrà in seguito, la valutazione della presente operazione non muta adottando l’unapiuttosto che l’altra definizione 2 .Il mercato geograficoLa dimensione geografica dei mercati rilevanti è costituita dall’intero territorio nazionale, inquanto la produzione e commercializzazione dei prodotti interessati dall’operazione presentacaratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale e peculiari rispetto a quelle di altre nazioni.I fattori maggiormente significativi in tal senso sono la normativa di settore, gli standard disicurezza da osservare nella produzione, le autorizzazioni per l’immissione in commercio, ledifferenze in termini di prezzi per prodotti simili e i sistemi di <strong>distribuzione</strong> 3 .Effetti dell’operazioneCon riferimento agli emoderivati, KEDRION detiene quote di mercato in alcuni casi consistenti,con riferimento alle singole categorie di cui esso si compone, per ciascuna delle quali, comunque,si riscontra la presenza di qualificati operatori. Più contenuta, invece, la quota detenutarelativamente ai vaccini.Tuttavia, ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione comunicata, occorre rilevareche la società IA IV non opera nei mercati interessati.Pertanto, da un punto di vista concorrenziale, l’operazione in esame non appare suscettibile diavere alcun impatto sugli equilibri concorrenziali esistenti in ciascuno dei mercati interessati, dalmomento che essa realizza esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di Kedrion<strong>media</strong>nte il passaggio da una originaria situazione di controllo esclusivo ad una situazione dicontrollo congiunto.2 Cfr. i casi C2546, Bayer/Sclavo Inc. del 3 settembre 1996; C6193 Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR/Kedrion – Hardis del4 dicembre 2003; C6248, CSL/Aventis Behring del 9 gennaio 2004.3 Cfr. i casi C2546, Bayer/Sclavo Inc. del 3 settembre 1996; C6193 Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR/Kedrion – Hardis del4 dicembre 2003; CC6248, CSL/Aventis Behring del 9 gennaio 2004.


88BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio allapresente operazione nei limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove nesussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 89C8075 - BENCOM/RAMO D’AZIENDA DI ORLANDIProvvedimento n. 16185L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il RelatoreDottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società Bencom S.r.l., pervenuta in data 2 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIBencom S.r.l. (di seguito Bencom) è una società controllata interamente da Benetton Group S.p.A..Benetton Group S.p.A. e le società alla medesima facenti capo (assieme il “Gruppo Benetton”)producono, fanno produrre e commercializzano articoli ed accessori per abbigliamento casual,abbigliamento sportivo e c.d. street, incluse calzature, contraddistinti dai marchi di proprietà, tra iquali “United Colors of Benetton”, “Sisley”, “012”, “The Hip Site”, “Killer Loop” e “Playlife”. Ilgruppo Benetton, infine, produce e fa produrre e commercializza skateboards e snowboards con ilmarchio Killer Loop. La commercializzazione e la vendita dei prodotti ed accessori diabbigliamento avviene per il tramite di esercizi commerciali, allo stato per lo più di proprietà egestione di terzi, specializzati nella vendita dei summenzionati prodotti e “ad immagine”.Nel 2005, il Gruppo Benetton ha realizzato a livello mondiale un fatturato di 1.765 milioni di euro,di cui 1.481 milioni nell’Unione Europea e 849 milioni in Italia.Oggetto d’acquisto è un ramo d’azienda di proprietà della società Orlandi S.r.l. (di seguitoOrlandi), la cui attività economica consiste nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento.Il ramo d’azienda oggetto d’acquisizione è costituito da un esercizio commerciale situato a Pisa, inCorso Italia 112, munito della necessaria autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio.Nel 2005 il fatturato attribuibile al ramo d’azienda oggetto d’acquisto è pari a circa [0-2] 1milioni di euro.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata riguarda l’acquisto, da parte di Bencom, del ramo d’azienda di cui sopra,composto di impianti, attrezzature ed arredi, nonché dell’avviamento commerciale comprendenteil diritto al subentro nell’autorizzazione amministrativa al commercio al dettaglio e del diritto dicondurre in locazione l’immobile ove il ramo d’azienda è esercitato, in ragione del contratto dilocazione relativo.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza nelle informazioni.


90BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEIl mercato del prodottoIl settore interessato dalla presente operazione è quello della <strong>distribuzione</strong> al dettaglio di capi diabbigliamento e dei relativi accessori; in particolare il gruppo Benetton è attivo a livello nazionalenella produzione di capi femminili, maschili e per bambino, di genere sia formale sia informaleattraverso numerosi punti vendita gestiti sia direttamente che da soggetti terzi. Gli articoli e gliaccessori per l’abbigliamento sono prodotti e commercializzati dal Gruppo Benetton con diversimarchi tra i quali United Colors of Benetton, Sisley, 012, The Hip Side, Killer Loop e Playlife.Il ramo d’Azienda oggetto di acquisizione commercializza prodotti di abbigliamento in provinciadi Pisa.In Italia la <strong>distribuzione</strong> dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canaliprincipali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la <strong>distribuzione</strong>moderna. La <strong>distribuzione</strong> moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto peril servizio offerto al cliente: nei punti vendita della <strong>distribuzione</strong> moderna prevale infatti il liberoservizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la <strong>distribuzione</strong> moderna sicaratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questiultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo,donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spessospecializzati in una gamma ristretta di prodotti.Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa,negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca” (adesempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il liberoservizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura,qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre,evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto nonrivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono benidurevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, maanche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di unapersona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte intermini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la <strong>distribuzione</strong> moderna e i negozitradizionali facciano parte del medesimo mercato.Il mercato geograficoDal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazionedella dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 91bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello disovrapposizione.Il mercato geografico rilevante ai fini dell’operazione presenta dimensione provinciale,corrispondente alla provincia di Pisa.Effetti dell’operazioneIn provincia di Pisa, la quota di mercato detenuta dal Gruppo Benetton, nel 2005, è stata pari acirca [0-10%], mentre al ramo d’Azienda oggetto di acquisizione è attribuibile una quota di pocoinferiore all’1%.Inoltre, il mercato in esame è caratterizzato da una sostanziale assenza di significative barriereall’entrata e dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, tra i quali i principali risultanoessere: Motivi, Prenatal, Upim, Bimbus e Zara.Data la trascurabile incidenza dell’acquisto di un ulteriore punto vendita, si ritiene chel’operazione in esame non sia idonea a modificare la situazione concorrenziale dei mercati della<strong>distribuzione</strong> di capi di abbigliamento e relativi accessori nella provincia di Pisa.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


92BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8076 - CASTFUTURA/LOSA PIER LUIGIProvvedimento n. 16186L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società Castfutura S.p.A., pervenuta in data 3 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTICastfutura S.p.A. (di seguito CASTFUTURA) è una società attiva nella produzione ecommercializzazione di componenti per elettrodomestici. CASTFUTURA è controllata da BSInvestimenti SGR S.p.A. (di seguito BS), società di gestione del risparmio attiva nel settore delprivate equity (con investimenti sia in imprese industriali che di servizi), il cui capitale èinteramente detenuto da BS Private Equity S.p.A. (di seguito BSPE), una holding di gestione difondi d’investimento, il cui capitale sociale è detenuto da persone fisiche e giuridiche, nessunadelle quali, individualmente o congiuntamente è in grado di esercitare il controllo.Il fatturato mondiale riferibile a BSPE ed i fondi di investimento ad essa riconducibili è stato pari,nel 2005, a circa 2,042 miliardi di euro, di cui circa [1 - 5] 1 miliardi di euro per venditenell’Unione Europea e circa [1 - 5] miliardi di euro per vendite effettuate in Italia.Losa Pier Luigi S.r.l. (di seguito LOSA) è una società attiva nella produzione e vendita diraccorderia su misura in rame e in altri materiali destinata all’impiego nella produzione di caldaie escalda acqua a gas.Nel 2005 il fatturato realizzato da LOSA è stato pari, nel 2005, a circa 4,5 milioni di euro,interamente nell’Unione Europea, di cui circa 3,3 per vendite effettuate in Italia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione in esame si compone di due fasi:- in una prima fase LOSA verrà scissa in modo da lasciare a quest’ultima tutta l’attività diproduzione e commercializzazione di componenti per elettrodomestici e scorporarne una proprietàimmobiliare;- in seguito CASTFUTURA acquisterà l’80% del capitale di LOSA, conseguendone in tal modo ilcontrollo esclusivo.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa,costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 93Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventivadisposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzatonell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEL’attività interessata dalla presente operazione è quella di produzione e vendita di raccorderia sumisura in rame e in altri materiali destinata all’impiego nella produzione di caldaie e scalda acquaa gas, in cui opera l’impresa oggetto di acquisizione e sul quale l’impresa acquirente non opera.Ai fini della presente operazione non appare comunque necessario identificare un’esattadefinizione dei mercati interessati, dal momento che indipendentemente da quale essa sia, nonmuterebbe la valutazione concorrenziale dell’operazione.Poiché, infatti, l’acquirente non è presente nelle attività in cui opera l’acquisita, l’operazionecomporta la mera sostituzione dell’acquirente nella posizione dell’impresa acquisita.L’operazione in esame non è, pertanto, suscettibile di determinare un mutamento dell’attualeassetto concorrenziale.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


94BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8077 - RDB/PREFABBRICATI CIVIDINIProvvedimento n. 16187L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione di RDB S.p.A., pervenuta in data 3 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIRDB S.p.A. (di seguito RDB) è la società a capo dell’omonimo gruppo, attivo nella produzione evendita di strutture e componenti per l’edilizia, in particolare strutture prefabbricate in cementoarmato e calcestruzzo destinate ad attività industriali e commerciali, mattoni “faccia a vista” ecalcestruzzo cellulare autoclavato (c.d. gasbeton) destinati all’edilizia residenziale. Il controlloesclusivo di RDB risulta detenuto da persone fisiche.Nel 2005, il fatturato consolidato del gruppo RDB è stato di circa 196 milioni di euro, interamenterealizzati in Italia.Prefabbricati Cividini S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di struttureprefabbricate in cemento armato e calcestruzzo destinate ad attività industriali e commerciali: nelprocesso produttivo e nella gestione della rete commerciale dei prefabbricati sono coinvolte altredue imprese, la Copre S.r.l. e la Tecna S.r.l.. Le tre società (di seguito congiuntamente GruppoCividini) risultano attualmente controllate in via esclusiva da GFC S.p.A. (di seguito GFC).Nel 2005, il fatturato delle tre società costituenti il Gruppo Cividini è stato complessivamente dicirca 95 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione consiste nell’acquisizione da parte di RDB del controllo esclusivo del GruppoCividini, a mezzo di un contratto preliminare di compravendita (di seguito Contratto) del 100%delle azioni delle tre società che costituiscono il gruppo. Il Contratto è stato stipulato tra RDB euna società veicolo in cui GFC ha concentrato le proprie partecipazioni relative alle imprese delGruppo Cividini.Il Contratto prevede a carico di due persone fisiche riconducibili a GFC un obbligo di nonconcorrenza, della durata di tre anni ed esteso a tutto il territorio italiano, per le attività attinenti almercato della progettazione, produzione e vendita di strutture prefabbricate.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di alcuneimprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della leggen. 287/90.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 95Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese di cui è prevista l’acquisizione èstato superiore a 43 milioni di euro.Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoriaall’operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dall’insieme aziendale acquisito 1 ,rilevando nel caso di specie anche il trasferimento del know-how relativo alle attività oggetto dicessione. Essa risulta inoltre proporzionata sotto il profilo geografico, tenuto conto dei mercati incui attualmente opera il Gruppo Cividini.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEL’operazione di concentrazione interessa il mercato della progettazione, produzione e vendita distrutture prefabbricate. Tale mercato si distingue da quello dei materiali e componenti destinatiall’edilizia tradizionale in quanto la domanda è costituita da un clientela di tipo non residenziale,caratterizzata da esigenze specifiche (es. di progettazione e produzione dedicata a seconda dellefinalità delle strutture, le quali possono servire ad attività commerciali, industriali, di logistica,viabilità e parcheggio). Nelle strutture prefabbricate rientra una gamma omogenea di prodotti abase cemento o calcestruzzo, la cui fabbricazione richiede impianti e conoscenze specifiche: inparticolare, i prefabbricati comprendono elementi quali pilastri, travi, travicelli, banchinespartitraffico. Tali prodotti possono essere venduti separatamente, ovvero come parte di unpacchetto c.d. “chiavi in mano” che può includere anche determinate opere di costruzione.Sotto il profilo geografico, per quanto i principali operatori siano in grado di fornire i prefabbricatisull’intero territorio nazionale, gli elevati costi di trasporto e la numerosa presenza di operatoriattivi in aree dal raggio non superiore ai 200 Km, inducono a ritenere che nel mercato del prodottosiano distinguibili alcune macroaree interne al suolo italiano, individuabili come Nord-Ovest,Nord-Est, Centro, Sud-Isole. In nessuna di tali aree RDB detiene quote di mercato superiori al15%, mentre quelle del gruppo Cividini risultano sempre ampiamente inferiori al 10%: tutto ciò afronte di alcuni concorrenti particolarmente qualificati a livello nazionale, quali MaboPrefabbricati, Magnetti Building, Baraclit e Manini Prefabbricati, oltre a un gran numero di piccolioperatori che, come già detto, determinano un’elevata pressione concorrenziale all’interno diambiti geografici più circoscritti. Per quanto, dunque, con l’acquisizione del Gruppo Cividini RDBconsoliderà la propria posizione di principale operatore del mercato, tenuto conto dell’entità dellequote detenute dalle parti dell’operazione e delle condizioni di mercato esistenti, non si ritiene chela concentrazione sia suscettibile di determinare un pregiudizio al livello concorrenziale esistente.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;1 Cfr. <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni diconcentrazione (2005/C56/03) pubblicata in G.U.U.E. del 5 marzo 2005, punto 20.


96BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei solilimiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, ilsuddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 97C8078 - DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR IMMOBILENFONDS/ DEGI CARPIProvvedimento n. 16188L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione di DEGI Deutsche Gesellschaft fur Immobilenfonds MBH, pervenuta indata 3 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIDEGI Deutsche Gesellschaft fur Immobilenfonds MBH (di seguito DEGI) è una società aresponsabilità limitata di diritto tedesco con sede legale a Francoforte e sede secondaria a Milano,la cui attività consiste principalmente nella gestione di fondi di investimento immobiliare. Lagestione di detti fondi viene svolta da DEGI in nome proprio e per conto del fondo <strong>media</strong>ntel’acquisizione di immobili, di diritti reali, oppure di società immobiliari ubicati in Germania eall’estero. La sede secondaria di Milano della società può svolgere anche attività di compravendita,locazione e amministrazione di immobili siti in Italia, nonché detenere partecipazioni in societàimmobiliari italiane e assumere incarichi di facility e property management per gli immobiliacquisiti dalle società immobiliari partecipate.DEGI è controllata, con una quota del 94% del capitale sociale, dalla Dresdner Bank AG, a sua voltainteramente controllata da Allianz AG. Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal GruppoAllianz nel 2005 è stato di circa 107,4 miliardi di euro, di cui circa 15,2 miliardi realizzati in Italia.DEGI CARPI S.r.l. (in seguito anche CARPI) è una società costituita in data 18 ottobre 2006 in cuiverranno conferiti due rami di azienda relativi al Centro Commerciale Borgogioioso aperto nelsettembre del 2005 in Carpi (MO). In particolare, si tratta del ramo d’ azienda di proprietà di SocietàEsercizi Commerciali 95 S.p.A. (in seguito anche SEC 95) e di quello di COOP ESTENSESOCIETÀCOOPERATIVA (in seguiti anche COOP), ad oggi ancora non attivo. Il fatturato realizzatoin Italia dal ramo d’azienda di SEC 95 conferito in CARPI nel 2005 è stato pari a circa 0,65 milioni dieuro; il ramo d’azienda relativo a COOP non ha realizzato alcun fatturato (in quanto inattivo).II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONEL’operazione in esame prevede l’acquisizione da parte di DEGI, per il tramite della propria sedesecondaria di Milano, dell’intero capitale sociale di CARPI e, di conseguenza, del controlloesclusivo della stessa società.III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONEL’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisceuna concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva


98BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimoesercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEL’operazione in esame interessa il settore immobiliare e, più precisamente, il mercato dellalocazione di immobili ad uso commerciale.In considerazione delle diverse condizioni di domanda e offerta che possono esistere nelledifferenti aree, la dimensione geografica del mercato è stata delimitata al territorio locale,coincidente con la provincia in cui sono ubicati gli immobili oggetto di acquisizione. Nel caso dispecie il mercato geografico di riferimento sarebbe rappresentato dalla provincia di Modena.Si deve, tuttavia, considerare che dal punto di vista di un soggetto che investe nella compravendita egestione di immobili ad uso commerciale, potrebbe esserci una certa sostituibilità tra complessiimmobiliari aventi medesima destinazione d’uso che sono localizzati nelle diverse province italiane.Infatti, ciò che determina la scelta dell’investimento è la redditività degli immobili che dipende damolteplici fattori, fra cui anche, ma non solo, la localizzazione in una provincia o in un’altra. Se siconsidera ciò, l’area geografica rilevante potrebbe essere pluriprovinciale o nazionale.Si rileva comunque che, qualunque sia la dimensione geografica considerata, l’operazione inesame non modifica in maniera sostanziale la struttura concorrenziale del mercato. Infatti, sia chesi consideri come area geografica rilevante la provincia dove sono ubicati gli immobili acquisiti,sia che si consideri il territorio nazionale, l’operazione non determina effetti di rilievo, poiché,sulla base dei dati forniti dalle parti, DEGI non è presente nella provincia di Modena e neppurenella regione Emilia Romagna e, secondo informazioni fornite dalle parti, Carpi detiene una quotadi circa il [2-9%] 1 del mercato nella provincia di Modena.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 99C8079 - UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL/SOCIETA' CONTROLLATE DAUNITED PICTURESProvvedimento n. 16189L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTO l’atto di NBC Universal Inc., pervenuto in data 3 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIUNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL B.V. (di seguito USI) è una società soggetta alcontrollo di NBC UNIVERSAL Inc. (di seguito NBCU), una società attiva a livello mondiale nelsettore della comunicazione e dei <strong>media</strong> attraverso lo sviluppo, la produzione e lacommercializzazione di programmi di intrattenimento, notizie e informazioni. A sua volta, NBCUè controllata per l’80% dalla società GE Company (di seguito GE) mentre il restante 20% èdetenuto dalla società Vivendi Universal. Attualmente, NBCU, attraverso USI, detiene,congiuntamente alla società Paramount Pictures International, il controllo della società UNITEDPICTURES B.V. (di seguito UIP).Nel 2005, GE ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa [80-150] 1 miliardi di euro, dicui circa [18-30] miliardi di euro realizzati per vendite in Europa e circa [1-4] miliardi di euro pervendite in Italia.UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.r.l., UIP FILMVERLEIH GESELLSCHAFT m.b.H.,UNITED INTERNATIONAL PICTURES AND COMPANY S.n.c., UNITED INTERNATIONALEPICTURES GmbH, UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L., UNITED INTERNATIONALPICTURES (Schweiz) GmbH, UNITED INTERNATIONAL PICTURES COMPANY, UNITEDINTERNATIONAL PICTURES (Netherland B.V.) (di seguito le Società) sono attualmente soggetteal controllo di UIP, a sua volta controllata congiuntamente dalle società Paramount PicturesInternational e USI.Le Società sono attive nel mercato della <strong>distribuzione</strong> di pellicole alle sale cinematografiche inAustria, Belgio, Corea, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Russia.Nel 2005, le Società hanno realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [25-55]milioni di euro, di cui circa [20-40] milioni di euro realizzati per vendite in Europa e circa [4-10]milioni di euro per vendite in Italia.1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


100BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di NBCU, attraverso la suacontrollata USI, del controllo esclusivo delle Società, delle quali attualmente detieneindirettamente il controllo congiunto attraverso la partecipazione in UIP.Pertanto, la presente operazione configura un passaggio da un controllo congiunto a un controlloesclusivo.Il contratto stipulato dalle parti prevede altresì, per un periodo transitorio della durata massima didue anni, l’assunzione di un impegno, da parte di NBCU, a continuare la <strong>distribuzione</strong> dei filmdella Paramount negli Stati in cui operano le Società. Tale accordo consente comunque aParamount, nel medesimo periodo, di distribuire i suoi film anche attraverso altri distributori.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo diun’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della leggen. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.L’obbligo di fornitura previsto dal contratto a carico di NBCU costituisce una restrizioneaccessoria all’operazione in quanto mira a garantire al venditore la continuità diapprovvigionamento per i prodotti necessari allo svolgimento delle attività svolte dal venditorestesso 2 .IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONEi) Il mercato rilevanteIl mercato rilevante del prodotto è costituito dall'attività di <strong>distribuzione</strong> delle pellicole per laproiezione nelle sale cinematografiche.La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in quanto l’attività di <strong>distribuzione</strong> vieneeffettuata su base nazionale in ragione delle diversità linguistiche, regolamentari e culturali esistenti tra ivari Paesi.ii) Effetti dell’operazioneL’operazione in esame non appare idonea a produrre significativi effetti anticoncorrenziali nelmercato rilevante. Vale infatti osservare che la società acquirente era già attiva nel mercato della<strong>distribuzione</strong> di pellicole per la proiezione nelle sale cinematografiche attraverso la partecipazionedetenuta nelle società acquisite 3 . In particolare NBCU detiene, nel mercato rilevante, attraverso lasocietà controllata UIP Italia, una quota pari a circa il [15-25%]. Pertanto la presente operazione2 <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione(2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo, punto 33.3 In particolare NBCU opera nel mercato italiano attraverso la società UIP Italia.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 101non appare suscettibile di determinare modificazioni determinanti dell’assetto concorrenzialeesistente, nel quale la società acquirente mantiene invariata la posizione già detenuta.Peraltro il mercato della <strong>distribuzione</strong> di pellicole per la proiezione nelle sale cinematograficheappare caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti.Sullo stesso mercato sono infatti attivi con posizioni di rilievo anche Medusa Film con il [5-15%], BuenaVista con il [4-14%], 01 Distribution con il [5-15%], Warner Bros Italia con il [10-20%] e Eagle Picturescon il [3-13%] 4 .In tale contesto, la presente operazione non risulta suscettibile di rafforzare in modo significativola posizione di NBCU in conseguenza dell’acquisizione del controllo esclusivo delle Società.RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà4 I dati relativi alle quote di mercato si riferiscono all’anno 2005 (Fonte: Cinetel).


102BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8080 - LIQUIGAS/RAMO D’AZIENDA DI THERMO GASProvvedimento n. 16190L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTA la comunicazione della società LIQUIGAS S.p.A., pervenuta in data 6 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTILIQUIGAS S.p.A. (di seguito LIQUIGAS), è una società attiva, direttamente e attraverso societàcontrollate, nel settore dell’acquisto, stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento e <strong>distribuzione</strong> digas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole e in piccoli serbatoi.Liquigas è controllata dalla holding finanziaria Itafi N.V. che detiene una quota azionaria pari al64% del capitale sociale. Il 25,9% dello stesso è detenuto da Compagnie de Gaz de Petrole-<strong>Prima</strong>gaz S.A., mentre il residuo 10% è detenuto da Liquigas in forma di azioni proprie.Il fatturato realizzato da Liquigas in Italia nel 2005 è stato pari a 628,8 milioni di euro.THERMO GAS S.r.l. (di seguito THERMO GAS), è una società che opera nell’acquisto,stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento e <strong>distribuzione</strong> di gas di petrolio liquefatto (GPL) nelterritorio della Regione Campania. THERMO GAS è proprietaria del ramo d’azienda costituito da62 impianti multiutenza condominiali a contatore nella Regione Campania.THERMO GAS è soggetta al controllo congiunto di quattro persone fisiche che detengonociascuna il 25% del capitale sociale.Il fatturato realizzato da THERMO GAS in Italia nel 2005 è stato pari a circa 2 milioni di euro,quello realizzato dal ramo d’azienda oggetto di cessione è stato pari a circa [100.000–500.000] 1euro.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata consiste nell’acquisto da parte di Liquigas del ramo di azienda diTHERMO GAS relativo alla <strong>distribuzione</strong> di GPL in piccoli serbatoi esclusivamente a mezzo diimpianti multiutenza condominiali a contatore sul territorio della Regione Campania. Inparticolare, il ramo di azienda acquisito è costituito da 62 impianti multiutenza con annessi 62serbatoi, dalle ulteriori attrezzature relative agli impianti suddetti, dall’avviamento, nonché da tuttele attività e passività inerenti al ramo stesso.Inoltre, all’esito dell’operazione comunicata, la società acquirente subentrerà in tutti i rapporti disomministrazione correnti con gli utenti degli impianti ceduti nonché in tutti gli ulteriori rapporti,contratti, autorizzazioni, licenze, convenzioni e/o concessioni necessari per l’esercizio dei suddettiimpianti e di cui è attualmente titolare la THERMO GAS.1 Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o disegretezza delle informazioni.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 103Infine, ai sensi dell’articolo 10 del contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda, le partihanno stipulato un patto di non concorrenza della durata di tre anni attraverso il quale la societàcedente si è impegnata a non svolgere, sia direttamente sia indirettamente e sotto qualsiasi forma,attività in concorrenza nei confronti della Liquigas per ciò che attiene sia la vendita di GPL inpiccoli serbatoi a mezzo di impianti multiutenza condominiali a contatore nella Regione Campaniasia la vendita di GPL in qualsiasi altra modalità nei confronti degli attuali utenti.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte diun’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della leggen. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totalerealizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milionidi euro.Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoriaall’operazione in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del ramo d’aziendaacquisito, limitatamente ad una durata non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data diperfezionamento della presente operazione ed al solo mercato del prodotto interessato, ossia la<strong>distribuzione</strong> di GPL in piccoli serbatoi nelle province di Caserta e Napoli 2 .IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEIl mercato del prodottoIl settore interessato dall’operazione in oggetto è quello della <strong>distribuzione</strong> extra rete di GPLdestinato ad usi domestici ed al riscaldamento.In tale settore è possibile individuare due mercati rilevanti distinti del prodotto:1) il mercato della <strong>distribuzione</strong> di GPL in piccoli serbatoi;2) il mercato della <strong>distribuzione</strong> di GPL in bombole.I due mercati si distinguono in ragione della diversa tipologia del prodotto e delle distinte modalitàdi <strong>distribuzione</strong> del combustibile. Mentre i piccoli serbatoi contengono gas propano, le bombolecontengono generalmente miscela di butano e propano. Per quanto riguarda il processodistributivo, il GPL in piccoli serbatoi, in quanto venduto direttamente alla clientela, richiedeall’impresa distributrice la disponibilità di adeguate capacità di stoccaggio e la pianificazione diconsegne capillari sul territorio. La <strong>distribuzione</strong> con impiego di bombole, invece, è di normaeffettuata dalle imprese a rivenditori che a loro volta trattano con il cliente finale.La sostituibilità per il consumatore finale tra le due tipologie è limitata, anche in ragionedell’esistenza di una specifica normativa sulla sicurezza e sull’uso dei piccoli serbatoi (legge n.46/90 e successive modifiche, Decreto Legislativo n. 32/98, art. 10). Ai fini della valutazione della2 Cfr. <strong>Comunicazione</strong> della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e complementari alle concentrazioni(20005/C – 56/03), pubblicate in GUUE del 5 marzo 2005.


104BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006presente operazione il mercato del prodotto interessato è esclusivamente quello del GPL sfusodistribuito in piccoli serbatoi a mezzo di impianti multiutenza condominiali a contatore.Il mercato geograficoLa necessità di raggiungere direttamente l’utenza domestica nella <strong>distribuzione</strong> di GPL in piccoliserbatoi comporta la presenza di una rete capillare sul territorio. La dimensione geografica di talemercato coincide quindi approssimativamente con quella provinciale. In considerazionedell’ambito di attività della THERMO GAS, il mercato geografico rilevante ai fini della presenteconcentrazione coincide con il territorio delle province di Napoli e Caserta.V. EFFETTI DELL’OPERAZIONENel 2005, THERMO GAS, nel territorio delle province di Napoli e Caserta e con riferimento alsolo ramo di azienda oggetto dell’operazione, detiene una quota di mercato pari rispettivamente a[0,1–5%] e a [0,1–5%].Liquigas, all’esito dell’operazione in esame, verrà a detenere nel mercato geografico rilevante unaquota del [10–15%] nella provincia di Napoli e del [5–10%] nella provincia di Caserta.Nelle medesime province sono inoltre presenti importanti imprese concorrenti, quali ENI,Butangas, Q8, Ultragas CM, che detenevano, nel periodo di riferimento, quote di mercatocomparabili con quelle detenute congiuntamente da Liquigas e da THERMO GAS.La realizzazione della concentrazione, pertanto, non è idonea a modificare in maniera sostanzialela struttura concorrenziale dei mercati interessati.RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tali da impedire o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio allapresente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove nesussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


106BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006S.r.l.”), in cui confluirà il ramo d’azienda di Idrovalsesia relativo alle autorizzazioni e concessioniper l’impianto di Riva Valdobbia. Successivamente, Fosnova Energia trasferirà ad Atel l’85% delcapitale di Gestimi e del capitale della Nuova S.r.l..Attraverso l’operazione Atel intende espandere la propria presenza in Italia nella generazione dafonti rinnovabili, in particolare idroelettriche.III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese,costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’art. 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventivadisposto dall’art. 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzatonell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEAtel, attraverso l’operazione in esame, acquisisce il controllo di un’impresa attiva nella produzionedi energia elettrica, nonché le autorizzazioni e le concessioni per il recupero e il potenziamento diun impianto di generazione idroelettrico.L’operazione in esame interessa il mercato all’ingrosso di energia elettrica. Tale mercato puòessere definito, in considerazione dell’architettura del settore elettrico nazionale, come l’insiemedei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da operatori che dispongono di fontiprimarie di energia (generazione nazionale e importazioni), da un lato, e grandi clienti industriali,Acquirente Unico e grossisti, dall’altro. Si tratta di contratti conclusi sia nel mercato centralizzatodell’energia, sia al di fuori del medesimo tramite contrattazione bilaterale tra operatori.Quanto alla dimensione geografica del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, l’analisi svoltanell’indagine conoscitiva, conclusa dall’Autorità nel 2005, con la collaborazione dell’Autorità perl’energia elettrica e il gas, sui settori dell’energia elettrica e del gas naturale 3 , ha esclusol’esistenza di un unico mercato su scala nazionale ed ha individuato, invece, più mercati di tipomacrozonale: tali mercati geografici sono costituiti dalle zone Nord, Macrosud (Centro Nord,Centro Sud e Sud), Macrosicilia (Sicilia e Calabria) e Sardegna 4 .A livello nazionale, nel 2005 la produzione e le vendite di energia elettrica della società oggetto diacquisizione Gestimi ammontano a [0-0,3] TWh, corrispondenti ad una quota di mercato del tuttoesigua, inferiore allo 0,1%.Pertanto, la posizione di Atel sul mercato all’ingrosso, che calcolata sulla base della produzionenazionale e delle importazioni direttamente attribuibili a tale società non supera il 10%, a seguitodell’operazione verrà incrementata in misura estremamente marginale.L’operazione, pertanto, non appare idonea a produrre effetti significativi nell’assettoconcorrenziale del mercato all’ingrosso di energia elettrica in Italia.3 Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, maggio 2005,consultabile all’indirizzo http://www.agcm.it/D31.htm4 Vd. § 3.2.2 dell’indagine conoscitiva citata.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 107RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercatiinteressati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


108BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006C8087 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA- A. PIERONI DIFFUSIONE PUBBLICAZIONIPERIODICHE E DI MODA/PIERONI DISTRIBUZIONEProvvedimento n. 16192L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;VISTO l’atto della società M-dis Distribuzione Media S.p.A., pervenuto in data 8 novembre 2006;CONSIDERATO quanto segue:I. LE PARTIM-dis Distribuzione Media S.p.A. (di seguito M-dis) è un società attiva nella <strong>distribuzione</strong> diprodotti editoriali e non editoriali a livello nazionale e locale.M-dis è soggetta al controllo congiunto di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito RCS) e del gruppoDe Agostini S.p.A. (di seguito De Agostini).Il fatturato complessivo di M-dis nel 2005, interamente derivante da vendite in Italia, è stato pari a315 milioni di euro.RCS ha realizzato nel 2005 un fatturato a livello mondiale pari a 2.274 milioni di euro, di cui circa620 milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa 1.580 milioni di euro per vendite inItalia.De Agostini ha realizzato a livello mondiale, nel 2005, un fatturato pari a 4.946 milioni di euro, dicui 978 milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e 3.777 milioni di euro per vendite inItalia.La Pieroni Distribuzione S.r.l. (di seguito Pieroni) è una società attiva nella diffusione,<strong>distribuzione</strong> e vendita di prodotti editoriali, libri, pubblicazioni periodiche, stampati, strumenti esupporti informatici.La società è stata costituita da A. Pieroni Diffusione Pubblicazioni Periodiche e Di Moda S.r.l. (diseguito A. Pieroni Diffusione) attraverso il conferimento del ramo d’azienda delle attività connessealla <strong>distribuzione</strong> di prodotti editoriali destinati al canale edicola ed ai punti vendita autorizzati.Il capitale sociale della Pieroni è interamente detenuto da A. Pieroni Diffusione e, nel 2005, harealizzato, principalmente in Italia, un fatturato di circa 5 milioni di euro.II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONEL’operazione in esame prevede che la società Pieroni deliberi un aumento di capitale riservato aM-dis, consentendo, a quest’ultima, di raggiungere il 30% del capitale sociale, mentre il restante70% sarà detenuto da A. Pieroni Diffusione. L’operazione prevede la stipula di patti parasocialinell’ambito dei quali è stabilito che: i) il Consiglio di Amministrazione di Pieroni sia composto da5 membri, 3 dei quali nominati da A.Pieroni Diffusione e due nominati da M-dis; ii) le delibere delConsiglio di Amministrazione concernenti il Budget annuale, il piano industriale, gli investimentiin immobilizzazioni da effettuarsi nel primo quinquennio dalla conclusione del patto, il rilascio digaranzie personali o reali a favore di terzi, le modifiche apportate ai contratti acclusi stipulati tra la


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 109Pieroni e ciascuna delle Parti controllanti, qualsiasi acquisto, cessione, locazione di aziende o dirami di aziende, o acquisto o cessione di partecipazioni, siano assunte con il voto favorevole diquattro membri del Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, a conclusione dell’operazionela società Pieroni sarà soggetta al controllo congiunto da parte di M-dis e di A. Pieroni Diffusione.III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEL’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisceuna concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cuiall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazionepreventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totalerealizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è statosuperiore a 432 milioni di euro.IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONEL'operazione in esame interessa il mercato della <strong>distribuzione</strong> nazionale di prodotti editoriali e noneditoriali presso il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati.In proposito, va rilevato che la filiera distributiva dei prodotti editoriali, nonché di alcuni prodottinon editoriali (tra cui schede telefoniche, ricariche di telefoni cellulari, biglietti delle lotterie) èarticolata su tre livelli: la <strong>distribuzione</strong> nazionale, la <strong>distribuzione</strong> locale e le edicole.Per quanto riguarda i distributori nazionali, esistono in Italia circa 15 operatori, alcuni dei qualiorganizzati come divisioni interne di editori e altri come società autonome; peraltro, non tutta lastampa periodica e quotidiana viene distribuita attraverso i distributori nazionali, in quanto alcunieditori si rivolgono direttamente ai distributori locali.Per quanto riguarda la <strong>distribuzione</strong> locale, in Italia operano circa 180 soggetti, di cui alcuni inesclusiva in una determinata zona ed altri in concorrenza con altri distributori locali.Infine, le edicole e gli altri punti vendita autorizzati in Italia sono circa 41.000, la maggior partedei quali commercializza, oltre ai prodotti editoriali, anche altri prodotti.In considerazione dell’attività svolta dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercatointeressato dalla presente operazione è quello della <strong>distribuzione</strong> nazionale di prodotti editoriali enon editoriali tramite il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati, la cui estensionegeografica è evidentemente nazionale.M-dis detiene, per l’anno 2005, una quota nel mercato interessato di circa il 23%, mentre quelladetenuta da Pieroni risulta inferiore all’1%.Il mercato è caratterizzato dalla presenza di qualificati concorrenti, tra cui A&G Marco S.p.A. eArnoldo Mondadori S.p.A. che detengono ciascuno una quota pari all’11%, SO.DI.P. S.p.A. conuna quota del 9% e Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. con una quota del 7%.Alla luce della quota di mercato marginale detenuta dall’impresa oggetto di acquisizione e dellapresenza, nel mercato interessato, di concorrenti qualificati è da ritenersi che l’operazione nonabbia effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nellastruttura concorrenziale del mercato stesso.


110BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercatointeressato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;DELIBERAdi non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della leggen. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 111ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVAAS372 - SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICARoma, 5 dicembre 2006Ministro dell'Economia e delle FinanzeOnorevole Prof. Tommaso Padoa SchioppaCon la presente segnalazione ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottatanella sua adunanza del 30 novembre 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatointende evidenziare le possibili distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento delmercato derivanti dalle modalità attraverso le quali l’Agenzia del Territorio commercializzerà ilservizio di ricerca continuativa per via telematica (c.d. monitoraggio).In merito allo svolgimento da parte dell’Agenzia del Territorio del c.d. monitoraggio immobiliare,l’Autorità era già intervenuta con una segnalazione AS/321 del 27 gennaio 2006 nella quale avevaosservato come la previsione di introdurre un servizio di ricerca continuativa per via telematica (n.4.1 dell’allegato 2-sexies di cui all’articolo 1, comma 300 della Finanziaria 2005) e di disattivareconseguentemente il servizio di rilascio dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di undeterminato giorno, doveva essere accompagnata dalla individuazione di misure che consentisseroalle imprese che operavano nel settore dei servizi di informazione ipocatastale di seguitare asvolgere in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare.Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria efinanziaria” recependo le preoccupazioni espresse dall’Autorità, ha quindi stabilito che l’Agenziadel Territorio seguiti a fornire alle società che operano nel settore dell’informazione ipocatastale,l’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, strumento necessario perl’elaborazione da parte delle suindicate società del servizio di monitoraggio immobiliare.L’articolo 2, comma 65 del Decreto-Legge n. 262/2006 prevede inoltre che l’elenco soggetti vengafornito ai richiedenti a condizioni economiche più onerose rispetto alla previgente disciplina. Sebbenetale norma risulti avere un contenuto di natura fiscale, nondimeno occorre che non si determinino pereffetto della sua applicazione distorsioni nel mercato di elaborazione delle informazioni ipocastatali,atteso che in tale mercato è previsto l’ingresso della medesima Agenzia del Territorio.A questo proposito, vanno distinte due diverse sfere di attività dell’Agenzia: a) quella relativa allefunzioni pubblicistiche e ai servizi che a queste si ricollegano; b) quella relativa all’offerta diservizi di natura economica nell’ambito di condotte di mercato.


112BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio sono quello di svolgere i servizi relativi al catasto,i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari (art. 64 delD.lgs, n. 300/99). Alla trascrizione in tali ultimi registri il codice civile attribuisce una pluralità difunzioni: quella di pubblicità dichiarativa che rende opponibili ai terzi l’atto trascritto in dettiregistri, quella di pubblicità costitutiva che consente la nascita del diritto reale di ipoteca, quella dipubblicità notizia che dà conoscenza legale al dato trascritto.Si osserva al riguardo che ogni modifica che l’Agenzia intenda apportare nelle modalità diacquisizione, gestione e rilascio dei dati catastali derivante dall’evoluzione tecnologica, che migliorianche le modalità di fruizione da parte di terzi, è non solo auspicabile ma sostanzialmenteindifferente ai fini dei servizi economici che utilizzino tali informazioni.Accanto alle funzioni istituzionali, lo Statuto dell’Agenzia del Territorio prevede espressamenteche questa possa svolgere attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materiedi competenza, a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge, di rapporticonvenzionali e contrattuali (art. 4, comma 1, lett. f).Analogamente la convenzione triennale per gli esercizi 2004-2006, stipulata fra il Ministerodell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio in data 31 marzo 2004, prevede testualmenteche “al fine di sviluppare le fonti di ricavo dell’Agenzia e di creare concrete opportunità divalorizzazione delle professionalità esistenti, sarà perseguito l’obiettivo del potenziamento dellecapacità commerciali e dell’ampliamento della gamma dei servizi offerti sul mercato”.In tal caso, si tratta evidentemente di servizi a valore aggiunto offerti dall’Agenzia sulla base deidati pubblici che essa acquisisce e detiene in via esclusiva, e quindi di attività di impresa che essaintende o vorrà svolgere nel mercato dei servizi relativi alle informazioni ipocatastali.Alla luce di tali disposizioni, risulta quindi che l’Agenzia del Territorio da un lato, sia preposta perlegge allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, quali appunto la tenuta dei pubblici registriimmobiliari, dall’altro possa operare sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale inconcorrenza con altri operatori.Al riguardo si osserva che sebbene l’Agenzia possa legittimamente far uso dei dati in suo possessoper svolgere anche servizi di natura economica e quindi un’attività di impresa, secondo i principidi concorrenza espressi anche dall’art. 8, comma 2, bis della l. n. 287/90, oltre che dalle normecomunitarie e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, una siffatta attività dovrebbeessere consentita solo qualora la stessa operi <strong>media</strong>nte una società separata, sulla base dellemedesime condizioni, oggettive e non discriminatorie, praticate agli operatori privati che operino ointendano operare in questo mercato.Ciò al fine di scongiurare il rischio di condotte distorsive della concorrenza, che potrebberoaltrimenti concretizzarsi, da un lato, in un artificioso innalzamento dei prezzi di accessoall’essential facility rappresentata nel caso di specie dal dato catastale che impedisca losvolgimento del servizio da parte di imprese concorrenti, e dall’altro l’indebita estensionedell’operatore dominante nel mercato contiguo non riservato attraverso forme di sussidi incrociati.Tra i servizi che l’Agenzia del Territorio può offrire sul mercato e che non rientrano nell’ambitodei suoi compiti di servizio pubblico, ricade indubbiamente quello della ricerca continuativa pervia telematica, in quanto servizio a valore aggiunto con il quale vengono rielaborati i dati di cuil’Agenzia del Territorio ha l’esclusiva disponibilità, dati che vengono anche acquisiti da una


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 113pluralità di imprese, finora in forma cartacea attraverso l’elenco soggetti, per lo svolgimento delproprio servizio di monitoraggio.Occorre pertanto che il nuovo servizio offerto dall’Agenzia del Territorio sia offerto con societàseparata e a parità di condizioni con gli operatori privati, al fine di consentire che altri soggettipossano offrire servizi analoghi in concorrenza con quello dell’Agenzia stessa e ciò anche pergarantire un costante miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela.In particolare, va assicurato che i dati di cui l’Agenzia del Territorio ha la disponibilità esclusiva indipendenza della propria attività istituzionale, dovranno essere resi accessibili sia alla societàseparata, sia alle imprese che operano sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale intempi, con contenuti, e a fronte di corrispettivi assolutamente identici e tali da garantire, all’unacome alle altre, pari opportunità di iniziativa economica, e comunque in modo da assicurare che ilcosto degli stessi sia orientato esclusivamente a coprire gli oneri dell’amministrazione per laproduzione dell’informazione in questione.Tale modalità di erogazione andrà comunque assicurata per tutti i servizi che non rientrano tra i compitiistituzionali dell’Agenzia del Territorio, anche in considerazione del fatto che sempre più numerose earticolate attività, non strettamente connesse all’adempimento degli specifici compiti pubblici attribuitiall’Agenzia del Territorio, potranno da questa essere svolti.Al riguardo, l’articolo 28 del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato” prevede infatti che “con decreto del Ministro dell’Economia edelle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere fornitia fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.”L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che le osservazioni qui rappresentatepossano essere tenute in adeguata considerazione e che attraverso le creazione di una società separataper lo svolgimento di quei servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell’Agenzia delTerritorio, possano essere superate tutte le preoccupazioni avanzate nella presente segnalazione evenga agevolato uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dell’informazione ipocatastale.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


114BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006AS373 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DIDISTRIBUZIONE CARBURANTI ED ATTIVITÀ COLLATERALI NELLE AREE DISERVIZIO LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE BRENNERO – MODENARoma, 6 dicembre 2006Ministro delle InfrastruttureOnorevole Antonio Di PietroANAS S.p.A.Presidente Dott. Pietro CiucciAutostrada del Brennero S.p.A.Presidente Dott. Ferdinand WilleitL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essaespressamente assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare unparere in merito ai criteri di aggiudicazione contenuti nel bando di gara 18/2006, predisposto epubblicato da Autostrada del Brennero S.p.A., per l’affidamento della gestione del servizio di<strong>distribuzione</strong> carburanti ed attività collaterali nelle aree di servizio lungo la tratta autostradaleBrennero – Modena.Il bando in oggetto fissa un criterio di aggiudicazione basato esclusivamente sull’offertaeconomica formulata come importo per ciascun litro/chilogrammo di prodotto erogato. Ciò hadeterminato un significativo incremento dei livelli di royalty, che si traduce nel sostenimento dielevati costi da parte degli aggiudicatari per l’affidamento del servizio. L’Autorità ritiene che talemisura non abbia un effetto incentivante sulla concorrenza né sul prezzo né su altri aspetti delservizio che spingano la qualità al di sopra degli standard minimi.In merito a quest’ultimo aspetto si osserva, infatti, che anche in un settore maturo come la<strong>distribuzione</strong> di carburanti, residuano spazi per innovazioni – da raggiungersi anche attraversomaggiori investimenti nelle strutture e concernenti modalità di erogazione del servizio e/o serviziausiliari per gli automobilisti – che possano tradursi in incrementi qualitativi valutatipositivamente dai consumatori. L’Autorità ritiene che l’apprezzamento di tali elementi potrebbetrovare considerazione nel criterio di aggiudicazione, pur lasciando preponderante il punteggioattribuito all’offerta economica, per non causare una minore trasparenza del processo diaggiudicazione.Con specifico riferimento all’offerta economica, l’Autorità osserva che è possibile individuare uncriterio di aggiudicazione alternativo alle royalties, e basato su un importo fisso. Ciò avrebbe ilpregio di incentivare gli affidatari a porre in essere politiche commerciali volte allamassimizzazione dei volumi, per ridurre l’incidenza del canone fisso. In altri termini, gli affidatarisarebbero incentivati a diminuire il prezzo e/o migliorare la qualità, per aumentare le vendite. Insostanza, il criterio proposto supererebbe i limiti sopra evidenziati – disincentivi alla concorrenza


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 115sul prezzo e scarsi incentivi alla concorrenza sulla qualità – del criterio adottato dal bando. Lostesso avrebbe, inoltre, il pregio della semplicità, e potrebbe anche non richiedere la previsione diun tetto ai prezzi praticati e la conseguente implementazione di un oneroso sistema dimonitoraggio del suo rispetto.Pertanto, l’Autorità auspica che nell’affidamento del servizio di <strong>distribuzione</strong> carburanti si tengano inconsiderazione le possibilità di innovazione idonee a produrre miglioramenti qualitativi apprezzabilidai consumatori. La definizione di criteri di aggiudicazione che incentivino forme di concorrenza sulprezzo, così come sulla qualità, è parimenti auspicabile.IL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 117PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVAIP8 - SPECIAL CARD DI WINDProvvedimento n. 16176L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale,in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione deglieffetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e neicasi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa perun periodo non superiore a trenta giorni;VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;VISTA la propria delibera n. 15294 del 22 marzo 2006, con la quale l’Autorità ha accertatol’ingannevolezza di un messaggio contenuto in uno spot televisivo, diffuso dalla società WINDTelecomunicazioni S.p.A. (di seguito WIND) sull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore18,30 circa, volto a promuovere l’offerta tariffaria denominata “Special Card”;VISTA la propria delibera del 20 luglio 2006, n. 15713, con la quale l’Autorità ha contestato aWind la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per nonaver ottemperato alla citata delibera del 22 marzo 2006, n. 15294;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. IL FATTO1. Con provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006 (caso PI4904C – Special Card di Wind),l’Autorità ha ritenuto ingannevole un messaggio pubblicitario contenuto in uno spot di circa 30secondi volto a promuovere l’offerta tariffaria denominata “Special Card” di WIND, diffusosull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore 18,30 circa.2. Nel descrivere l’offerta, i testimonial protagonisti del messaggio adottavano le seguentiaffermazioni: “Volevamo chiedere scusa alla WIND. Dovevamo inventare uno spot per questaofferta ma non ci siamo riusciti (…). E’ un’offerta troppo esagerata. Con Special Card parli e inviimessaggi gratis a tutti”. Di seguito appariva per alcuni secondi un passante che specificava alcunecondizioni dell’offerta: “Attivabile entro il 27/12/05 al costo di 9 euro, gratis per i nuovi clienti.Fino a 600 euro, il traffico voce, SMS e MMS effettuato dall’Italia dalla data di attivazione al02/01/06 dà diritto ad un bonus di pari valore utilizzabile dal 05/01/06 al 30/04/06”.3. Nel predetto provvedimento l’Autorità ha ritenuto che il messaggio segnalato, nel presentarel’offerta “Special Card” di WIND, definita dai testimonial dello spot “un’offerta troppo


118BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006esagerata”, lasciava intendere che attraverso la sua attivazione era possibile inviare messaggi eparlare “gratis con tutti”.4. A fronte dell’enfasi con cui veniva prospettata la gratuità dell’offerta in esame, l’Autoritàrilevava che nell’ambito del messaggio compariva un super con caratteri grafici di dimensioneridotta e per un limitato arco temporale che, lungi dallo specificare con chiarezza il contenuto dellapromozione, ne limitava significativamente la portata.L’Autorità riteneva che l’accorgimento predetto appariva inadeguato a fornire in manieraim<strong>media</strong>ta al destinatario del messaggio le informazioni sull’esatto contenuto dell’offertapubblicizzata. Infatti, i caratteri grafici adottati per il super apparivano ridotti, e la duratadell’unico passante era inferiore alla durata complessiva dello spot in esame, che appariva limitatase confrontata con l’ampio ventaglio di informazioni riportate e senza che fosse accompagnata daalcuna contestuale citazione verbale delle stesse, attenendo a numerosi elementi rilevantidell’offerta.5. L’Autorità rilevava che, nel passante in esame, veniva illustrato il vero contenuto dell’offerta,specificando che la prospettata gratuità in realtà risiedeva nel riconoscimento di un “bonus di parivalore utilizzabile dal 05/01/06 al 30/04/06”. Al riguardo l’Autorità osservava che il concetto di“gratuità” e di “rimborso” non sono sinonimi, né tanto meno possono essere consideratiequivalenti dal punto di vista sostanziale, caratterizzandosi il primo per la totale mancanza dicorrispettivo a fronte della prestazione ed il secondo per un esborso di danaro successivamenterestituito, richiamando sul punto un proprio consolidato orientamento. Pertanto, l’Autorità ritenevache le indicazioni contenute nel messaggio non risultavano chiare in merito alla circostanza che lavantata gratuità enfatizzata dai testimonial dello spot si sostanziava nella rimborsabilità del trafficoeffettuato attraverso l’utilizzo del servizio.6. Ciò posto, l’Autorità riteneva che il messaggio in esame appariva ingannevole nella misura incui era idoneo a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di gratuitàdell’offerta tariffaria prospettata e le condizioni della stessa, pregiudicandone, dunque, ilcomportamento economico. In particolare, l’Autorità rilevava che “a fronte della propostacontenuta nel messaggio in questione e dell’enfasi delle affermazioni presenti, considerata la suaapparente particolare convenienza, i consumatori potrebbero essere indotti ad aderire all’offertaper poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato non consiste nellapossibilità di usufruire di traffico telefonico gratuito, ma piuttosto in un semplice rimborsoposticipato del traffico telefonico effettuato e pagato nel periodo di durata della promozione. Talerimborso è, inoltre, assoggettato a limitazioni quantitative e temporali, di cui non è fatta alcunamenzione sonora nello spot, essendo le stesse semplicemente riportate nel citato super”.7. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto il messaggio ingannevole, vietandonel’ulteriore diffusione.8. Con una successiva richiesta di intervento pervenuta in data 15 giugno 2006, integrata in data 27giugno 2006, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza un messaggio pubblicitariorelativo all’offerta denominata “Special Card” di WIND, rappresentato da uno spot della durata dicirca 30 secondi, apparso in data 14 giugno 2006 alle ore 21,35 circa sull’emittente televisiva“Retequattro”.9. In sintesi, nella segnalazione si evidenzia l’ingannevolezza del messaggio nella parte in cuilascia intendere che attraverso la predetta offerta sia possibile effettuare telefonate gratuitamente.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 11910. Il messaggio oggetto della nuova richiesta di intervento presenta una promozione tariffaria dianalogo contenuto a quella valutata nel provvedimento 15294 del 22 marzo 2006, denominata“Special Card”.Durante lo sketch interpretato dai tre testimonial dell’offerta, imperniato sull’organizzazione di unafesta di compleanno, appare la seguente sovrimpressione: “Special Card. 600 € con tutti”, seguitada alcuni riquadri ove sono presenti i tre interpreti che dialogano per telefono. Contestualmente,una voce fuori campo descrive l’offerta con affermazioni del seguente tenore: “Special Card! Finoa 600 € di telefonate in regalo. Per parlare con tutti”.Nella parte finale del messaggio scorre un passante, per un periodo di tempo inferiore alla duratacomplessiva dello spot, che riporta le seguenti precisazioni: “Attivabile fino al 16 luglio a 7 €,gratis per i nuovi clienti. Fino a 600 € di bonus, pari al valore delle telefonate nazionali effettuatenei 30 giorni dall’attivazione. Utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi. Contelefonini Dual Band”.11. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, pur presentando alcune differenze nelleespressioni utilizzate rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato provvedimento 15294del 22 marzo 2006, e nonostante faccia riferimento ad una promozione caratterizzata da un diversoperiodo di applicazione, propone sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presenta imedesimi profili di ingannevolezza già accertati nel predetto provvedimento.Essi, in particolare, erano riconducibili alla contraddittorietà fra la gratuità del servizio enfatizzatanel contesto principale del messaggio, da una parte, e l’effettivo contenuto della stessa, dall’altra,che risiedeva nel riconoscimento di un rimborso del traffico effettuato attraverso l’utilizzo delservizio. Infatti, l’effettivo contenuto della prospettata gratuità veniva specificato in un super cheappariva nel messaggio con caratteri grafici di dimensione ridotta e per un limitato arco temporale.Esso, tra l’altro, lungi dallo specificare con chiarezza il contenuto della promozione, contenevasignificative limitazioni.12. I sopra descritti elementi appaiono coesistere nel nuovo messaggio diffuso in data 14 giugno2006, talché esso finisce col presentare i medesimi profili di ingannevolezza accertati nelprovvedimento n. 15284/06. Nel nuovo messaggio, infatti, non risulta im<strong>media</strong>tamente percepibilené l’effettiva natura della prospettata gratuità del servizio, né la sussistenza di significativelimitazioni all’offerta.13. Al riguardo, occorre osservare che l’affermazione “Special Card! Fino a 600 € di telefonate inregalo. Per parlare con tutti” continua ad indurre i destinatari del messaggio a ritenere che,aderendo all’iniziativa, sia riconosciuto un determinato ammontare gratuito di telefonate. Soltantonel passante, riportato per un arco temporale inferiore alla durata complessiva del messaggio,senza essere accompagnato da alcuna contestuale citazione verbale, viene specificato chel’attivazione del servizio consente in realtà di ottenere un rimborso valido per le telefonateeffettuate entro un determinato arco temporale dall’attivazione del servizio (“Fino a 600 € dibonus, pari al valore delle telefonate nazionali effettuate nei 30 giorni dall’attivazione”). Nellostesso passante sono inoltre riportate indicazioni e condizioni rilevanti dell’offerta, fra cui il costodi attivazione (“Attivabile fino al 16 luglio a 7 €, gratis per i nuovi clienti) e il periodo di utilizzodel bonus (“Utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi”).14. In conclusione, il messaggio diffuso il 14 giugno 2006 alle ore 21,35 circa sull’emittentetelevisiva “Retequattro”, analogamente a quello oggetto di valutazione nel provvedimento n.


120BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 200615294 del 22 marzo 2006, continua a presentarsi strutturato con un contenuto contraddittorio fral’enfatizzata gratuità e l’effettiva natura dell’offerta tariffaria, rappresentata dal riconoscimento diun mero rimborso del traffico telefonico effettuato e pagato nel periodo di durata dellapromozione, la cui fruizione è soggetta a determinate condizioni e limitazioni.15. Dalle evidenze documentali, risulta che il messaggio ritenuto ingannevole è stato nuovamentediffuso in un periodo successivo alla data di notifica del provvedimento n. 15294, del 22 marzo2006. Infatti, il citato provvedimento di ingannevolezza risulta notificato all’operatorepubblicitario in data 11 aprile 2006.16. Pertanto, con provvedimento del 20 luglio 2006, n. 15713, l’Autorità ha contestato alla societàWind di aver violato la delibera n. 15294 del 22 marzo 2006, con cui l’Autorità aveva ritenutoingannevole il messaggio diffuso sull’emittente RAI 1 il 6 novembre 2005 alle ore 18,30 circa,vietandone l’ulteriore diffusione.II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE17. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 20 luglio 2006,n. 15713, è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 3 agosto 2006.18. Con memoria pervenuta in data 13 settembre 2006, Wind ha rappresentato che nonsussisterebbe il presupposto oggettivo dell’inottemperanza al provvedimento n. 15294 del 22marzo 2006. Infatti, la nuova segnalazione si riferisce ad una promozione cronologicamente estrutturalmente diversa e il contenuto del messaggio è del tutto difforme da quello oggetto divalutazione nel predetto provvedimento del 22 marzo 2006. Infatti, le due promozioni sidifferenziano per tipologia di traffico oggetto del bonus, per il periodo utile ai fini dellamaturazione del medesimo e per la sua fruibilità nonché per i costi di attivazione. In particolare,l’offerta reclamizzata nell’originario messaggio aveva ad oggetto il riconoscimento di un bonus ditraffico telefonico pari alla spesa in telefonate, SMS e MMS nazionali effettuata dalla data diattivazione al 2 gennaio 2006, al costo di 9 euro ed era attivabile sino al 27 dicembre 2005. Lapromozione interessata dal messaggio oggetto della nuova segnalazione è invece attivabile sino al16 luglio 2006 al costo di 7 euro e consente di usufruire del bonus di telefonate corrispondente altraffico telefonico nazionale effettuato in un mese, da utilizzarsi nei 7 mesi successiviall’attivazione.19. Al fine di conformarsi alle indicazioni fornite dall’Autorità, nella predisposizione del nuovomessaggio televisivo, Wind ha provveduto a modificare l’impostazione del messaggio a favore diuna formulazione che consentisse ai propri potenziali clienti una più chiara e im<strong>media</strong>tainformativa delle condizioni e delle caratteristiche essenziali dell’offerta pubblicizzata. Inparticolare, nel nuovo messaggio non è più presente l’espressione “gratis” adottata nel messaggiooggetto di valutazione nel provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006, mentre il nuovo claim“Special Card! Fino a 600 € di telefonate in regalo. Per parlare con tutti”, pur nell’enfasi tipicadella comunicazione pubblicitaria, si caratterizza per un minor impatto. Tra l’altro, tale espressioneviene formulata solo attraverso una voce fuori campo senza essere riportata in sovrimpressionenell’ambito del messaggio.20. Anche le informazioni riportate sulla nota scorrevole sono diverse in ossequio alle indicazionidel provvedimento n. 15294, del 22 marzo 2006, laddove la nota scorrevole presente nella nuova


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 121versione del messaggio è palesemente più corta ed è formulata con un linguaggio più sintetico esemplice. Il font utilizzato per i caratteri è più elevato (30 a fronte del font da 25 presentenell’originaria versione del messaggio) e, in ogni caso, in chiusura del messaggio si rinvia perulteriori informazioni al sito www.155.it.21. Ad avviso di Wind, gli elementi illustrati attesterebbero il comportamento improntato a buonefede e diligenza adottato dall’operatore pubblicitario. Infatti, gli accorgimenti grafici ed espressiviadottati sono volti a rimuovere gli aspetti di decettività del messaggio oggetto di censura da partedell’Autorità nel provvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006. In particolare, essi, non eranoincentrati sulla presunta contraddittorietà della prospettazione del meccanismo di bonus quantopiuttosto sulla scarsa evidenza attribuita all’indicazione delle condizioni di fruizione dellapromozione.22. In conclusione, la parte ribadisce che il messaggio in maniera chiara ed im<strong>media</strong>ta indical’esatta natura dell’offerta che risiede nel riconoscimento di un bonus per un determinatoquantitativo di traffico effettuato, esplicitando nella nota scorrevole tutte le condizioni e i terminiper la fruizione dell’offerta. In ogni caso, laddove nel nuovo messaggio fossero ravvisabilieventuali profili di ingannevolezza, gli stessi sarebbero da valutare in un nuovo e diversoprocedimento e non potrebbero essere considerati reiterazione del messaggio originario.23. In data 3 novembre 2006, Wind ha prodotto infine copia della programmazione del messaggiooggetto della presente valutazione, dalla cui lettura emerge che il messaggio è stato diffuso sudiverse emittenti televisive dal 4 al 24 giugno 2006.III. VALUTAZIONI24. Alla luce delle risultanze istruttorie, occorre soffermarsi sulle principali argomentazioni svoltenella memoria del 13 settembre 2006.25. La parte ha contestato la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della violazionedell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 ed in particolare: a) l’assenza delladiffusione di un messaggio avente il medesimo contenuto di quello oggetto di censura; b) la buonafede nel comportamento tenuto, apprezzabile sulla base delle modifiche apportate alla nuovaversione del messaggio oggetto della presente valutazione.a) Sull’asserita assenza del presupposto oggettivo26. Per quanto attiene al primo profilo, Wind ha rilevato che il messaggio sarebbe riconducibile aduna promozione diversa per caratteristiche e condizioni da quella oggetto di valutazione nelprovvedimento n. 15294 del 22 marzo 2006 e, in via connessa, di aver modificato l’attualeversione del messaggio, dando maggiore evidenza grafica alla parte dedicata alle condizioni difruibilità dei vantaggi della promozione e chiarendo che la promessa fruibilità dei 600 eurorappresentava un bonus soggetto a diverse condizioni. In ragione di ciò, il messaggio nonpresenterebbe i profili oggetto di censura nell’ambito del predetto provvedimento n. 15294, del 22marzo 2006 o, al più, profili che andrebbero valutati in un nuovo procedimento istruttorio avviatoai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05.27. La tesi appare innanzitutto inconferente, in quanto il presente procedimento non è teso avalutare l’idoneità delle informazioni contenute in un messaggio a orientare le scelte economichedel destinatario, bensì la circostanza oggettiva che vi sia stata l’ulteriore diffusione di un


122BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006messaggio che presenta i medesimi profili di ingannevolezza anche se tale messaggio èformalmente diverso, come nel caso di specie. Tale situazione di fatto indica l’esistenza di unaviolazione al divieto di continuare a diffondere i messaggi ritenuti ingannevoli, quali, in questocaso, messaggi che prospettano la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo, nonevidenziando con chiarezza, l’effettivo contenuto dell’offerta che risiede nel riconoscimento di unrimborso del traffico effettuato attraverso l’utilizzo del servizio, soggetto a significativecondizioni.28. D’altra parte, escludere l’esistenza di una nuova diffusione in presenza di messaggi chepresentano modifiche di grafica e di contenuto meramente “cosmetiche”, come nel caso di specie,significherebbe eludere la norma che punisce l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità.29. Ciò posto, occorre altresì osservare che, nel messaggio oggetto della nuova segnalazione, afronte di un claim che paventa la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo, non vieneevidenziato con chiarezza e im<strong>media</strong>tezza che tale quantitativo rappresenta in realtà un rimborsoriconosciuto per un determinato ammontare di traffico telefonico effettuato nei 30 giornidall’attivazione e subordinatamente al pagamento di 7 € per coloro che sono già clienti “Wind” e,inoltre, utilizzabile per telefonate nazionali nei 7 mesi successivi.30. In particolare, è presente nel messaggio in esame un utilizzo del tutto fuorviante del termine“regalo” con riferimento ai 600 euro di telefonate, avente tenore analogo all’espressione “gratiscon tutti” che costituisce il claim principale del messaggio oggetto del provvedimento n. 15294,del 22 marzo 2006, senza che risulti sufficientemente chiaro che si tratta, invece, di un bonus parial valore delle telefonate nazionali effettuate nei 30 giorni dall’attivazione, fruibile a determinatecondizioni. Tali elementi, che rappresentano le caratteristiche rilevanti dell’offerta, si desumonosoltanto nella nota scorrevole la cui durata è inferiore al complessivo arco temporale delmessaggio. Pertanto, contrariante a quanto prospettato da Wind nella propria memoria, non sonorinvenibili differenze sostanziali rispetto al messaggio oggetto di valutazione del provvedimento n.15294 del 22 marzo 2006.b) Sulla rilevanza dell’elemento soggettivo31. La parte ha sottolineato che il proprio comportamento sarebbe stato improntato a “buona fede”ossia non dettato dall’intento di eludere il provvedimento di inibitoria emesso dall’Autorità, comed’altronde desumibile dalle modifiche apportate al messaggio oggetto della presente valutazione.32. L’argomentazione non appare condivisibile in considerazione del fatto che il dettato normativorilevante in materia non attribuisce rilievo al prospettato atteggiamento soggettivo, né in termini diesclusione del fatto né sotto il profilo del riconoscimento di una circostanza attenuante. Infatti,occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/81, applicabile in virtù del rinviooperato dall’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, è principio generale, inmateria di sanzioni amministrative, che “ciascuno è responsabile della propria azione odomissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.33. Ciò posto, a fronte della presunzione di colpa in ordine al fatto vietato posta dall’articolo 3della legge n. 689/81, l’istruttoria non ha permesso di accertare che Wind abbia adottato alcunodegli elementi positivi richiesto dalla giurisprudenza per poter riconoscere che “nessun rimprovero


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 123possa essere mosso all’agente, incorso in un errore incolpevole, non suscettibile di essere impeditodall’interessato con l’ordinaria diligenza” 1 .IV. SANZIONE34. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso diinottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativapecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, deicriteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizionieconomiche dell’impresa stessa.36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto dell’ampiezza nazionale delladiffusione del messaggio attraverso emittenti televisive nazionali, nonché dell’impattoestremamente pervasivo di tale modalità di diffusione, suscettibile di aver raggiuntopotenzialmente un ampio numero di consumatori.In merito alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che il messaggio èstato diffuso fra il 4 e 24 giugno 2006, configurandosi pertanto come un’infrazione di breve durata.37. Alla luce di tali elementi, si ritiene di irrogare a WIND Telecomunicazioni S.p.A. una sanzioneamministrativa pecuniaria pari a 27.600 € (ventisettemilaseicento euro).38. Considerato che il richiamato articolo 11 della legge n. 689/81 prevede, ai fini di garantire laproporzionalità della sanzione alle risorse economiche dell’agente, di tenere presente la situazioneeconomica di quest’ultimo e che, nel caso di specie, risulta che l’operatore pubblicitario abbiaregistrato delle perdite, si ritiene di applicare una riduzione necessaria per adeguare l’importo dellasanzione alla situazione economica dell’operatore pubblicitario, la sanzione pecuniaria è ridotta a17.600 € (diciasettemilaseicento euro).Tutto ciò premesso e considerato;DELIBERAa) che il comportamento di WIND Telecomunicazioni S.p.A., consistito nell’aver violato ladelibera del 22 marzo 2006, n. 15294, costituisce inottemperanza a quest’ultima;b) che, per tale comportamento, venga comminata a WIND Telecomunicazioni S.p.A. unasanzione amministrativa pecuniaria di 17.600 € (diciasettemilaseicento euro).La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine ditrenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto alconcessionario del servizio della riscossione oppure <strong>media</strong>nte delega alla banca o alle PosteItaliane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dalDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.1 Sent. Cass. Sez. I, 15 giugno 2004, n. 11253.


124BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono esserecorrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardonell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta perla sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivoalla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso alconcessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di moramaturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data im<strong>media</strong>ta comunicazione all’Autorità attraversol’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato aisensi di legge.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario alPresidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delleRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 125IP13 - ALFASTAR ASSEMBLAGGIO PENNE A DOMICILIOProvvedimento n. 16194L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO l’art. 26, commi 10 e 12, del citato Decreto Legislativo;VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del citato Decreto Legislativo, in base al quale, incaso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi direiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per unperiodo non superiore a trenta giorni;VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;VISTA la propria delibera n. 15468 del 10 maggio 2006, con la quale l’Autorità ha accertatol’ingannevolezza di un messaggio riportato sul quotidiano “La Stampa”, nella sezione dedicata alle“Ricerche di personale, rappresentato da un’inserzione di ricerca di personale del seguente tenoreletterale: “Lavoro domiciliare. Azienda ricerca ambosessi per lavoro domiciliare di montaggiopenne a sfera. Telefonare 800135504; www. Webcompany.com”;VISTA la segnalazione dell’Associazione di consumatori Movimento Consumatori di Torinopervenuta in data 25 settembre 2006, successivamente integrata in data 13 ottobre 2006, conl’identificazione del committente del messaggio pubblicitario, con la quale è stata segnalata lapresunta inottemperanza del messaggio pubblicitario diffuso attraverso l’inserto di annuncieconomici “Tutto affari” allegato al quotidiano “La Stampa” del giorno 2 luglio 2006;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:1. Con provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006 (caso PI5022-www.mbwebcompany.com),l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario rappresentato da un’inserzione diricerca di personale apparsa nella sezione dedicata alle “Ricerche di personale qualificato”, di unodei maggiori quotidiani a tiratura nazionale, quale è “La Stampa” che, in realtà, dissimulavaun’attività di <strong>distribuzione</strong>, dietro il pagamento di un corrispettivo versato da chi aderiva allaproposta a titolo di cauzione, di un kit per cartoleria sottoforma di una falsa offerta di lavoro adomicilio di montaggio di penne a sfera.2. La precedente delibera di ingannevolezza è originata dall’Associazione MovimentoConsumatori, sezione di Cuneo, che aveva lamentato la presunta ingannevolezza del messaggiodichiarato ingannevole dall’Autorità, in quanto, in realtà, lo stesso messaggio avrebbe dissimulato,sotto l’apparente veste di un’inserzione di ricerca di personale per un lavoro domiciliare, un’offertacommerciale di fornitura di materiale a carattere oneroso.3. Il procedimento si è concluso con l’accertata ingannevolezza della fattispecie segnalatain quanto, celando sotto una falsa offerta di lavoro una fornitura di materiale di cartoleria acarattere oneroso, difettava dei requisiti di trasparenza imposti dall’articolo 23, comma 1,del Decreto Legislativo n. 206/2005. Il messaggio, peraltro, era idoneo ad indurre in errore


126BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006le persone alle quali si indirizzava o che fosse in grado di raggiungere, condizionando epregiudicando le loro scelte economiche, con riferimento particolare alle condizioni a cuiera subordinata la proposta di offerta di lavoro e al carattere oneroso del servizioreclamizzato.4. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto il messaggio ingannevole, vietandonel’ulteriore diffusione.5. Con una successiva richiesta di intervento pervenuta in data 25 settembre 2006,successivamente integrata in data 13 ottobre 2006, con l’identificazione del committente delmessaggio pubblicitario, l’Associazione di consumatori Movimento Consumatori di Torino, hasegnalato la presunta inottemperanza del messaggio pubblicitario diffuso nei primi giorni delmese di luglio 2006, nell’inserto di annunci economici “Tutto affari” allegato al quotidiano “LaStampa” del giorno 2 luglio 2006;6. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, ai fini della valutazione della possibileinottemperanza alla predetta delibera dell’Autorità del 10 maggio 2006 n. 15468, riporta leseguenti indicazioni: “Lavoro domiciliare. Azienda ricerca ambosessi ovunque residenti per lavorodomiciliare di assemblaggio penne a sfera. Numero verde 800135504. Escluso cellulari”.7. I sopra descritti elementi oggetto di valutazione di ingannevolezza della fattispecie esaminatadall’Autorità nel mese di maggio 2006 appaiono coesistere nel nuovo messaggio diffuso in data2 luglio 2006, talché esso finisce col presentare i medesimi profili di ingannevolezza. Infatti, ilmessaggio oggetto della nuova segnalazione si presenta strutturato in modo identico rispetto aquello a suo tempo dichiarato ingannevole dall’Autorità, tanto sotto il profilo grafico quantosotto il profilo testuale. Per quanto concerne gli aspetti grafici e testuali del nuovo messaggio,rispetto a quelli oggetto di delibera di ingannevolezza del mese di maggio 2006, gli unicielementi differenziatori riguardano il diverso termine utilizzato per definire il tipo di attivitàrichiesta “Assemblaggio di penne a sfera”, anziché “montaggio di penne a sfera”, contenuto nelmessaggio valutato nell’ambito del precedente procedimento di ingannevolezza PI5022, nonchél’indifferente provenienza dei potenziali aspiranti alla proposta di lavoro, che nel nuovomessaggio risulta precisato <strong>media</strong>nte l’indicazione “[…] ovunque residenti per lavorodomiciliare […]”. In ogni caso, tanto nel nuovo messaggio diffuso in epoca successiva alladelibera di ingannevolezza del maggio 2006 quanto in quello dichiarato ingannevoledall’Autorità, risulta identico il numero verde da contattare per acquisire informazioni e perprenotare il kit di penne da montare presso il proprio domicilio.8. Sotto il profilo giuridico, sulla base di quanto emerso a seguito della richiesta di identificazionedel committente del messaggio segnalato, l’unico aspetto modificato successivamente alla deliberadi ingannevolezza del mese di maggio 2006 riguarda la diversa denominazione impiegatadall’operatore pubblicitario committente del messaggio segnalato, ossia la ditta individualeAlfastar di Badii Marco. Nella fattispecie esaminata dall’Autorità nel mese di maggio 2006 ilcommittente dell’inserzione riguardante la falsa offerta di lavoro domiciliare di “montaggio dipenne a sfera” era la ditta individuale M.B. Webcompany di Badii Marco.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 1279. In ragione degli accertamenti sinora condotti in relazione ai contenuti del messaggio daultimo segnalato, appare possibile configurare la fattispecie descritta quale ipotesi diinottemperanza al provvedimento dell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006. Il messaggioattualmente in diffusione, infatti, appare prospettare contenuti sostanzialmente identici a quelligià diffusi attraverso il messaggio di cui l’Autorità ha inibito la diffusione, con specificoriguardo alla possibile induzione in errore in merito alla natura e riconoscibilità dell’inserzionedi ricerca di personale, nonché alle effettive condizioni economiche a cui è subordinata laproposta di “lavoro domiciliare di assemblaggio penne a sfera”.10. Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, risulta imputabile al medesimo operatorepubblicitario coinvolto nel citato provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006, ossia lapersona fisica titolare di entrambe le ditte individuali, tuttora attive: la M.B. Webcompany diBadii Marco, utilizzata in relazione al messaggio dichiarato ingannevole e la Alfastar di BadiiMarco, utilizzata con riferimento all’inserzione pubblicitaria segnalata con la successivarichiesta di intervento.11. In conclusione, il messaggio diffuso il 2 luglio 2006, analogamente a quello oggetto divalutazione nel provvedimento n. 15468 del 10 maggio 2006, nel continuare a proporre uncontenuto informativo inalterato, presenta in sostanza i medesimi profili di ingannevolezza giàaccertati nel predetto provvedimento deliberato nel mese di maggio 2006, essendo riconducibile,peraltro, ad un medesimo soggetto ossia il titolare della Ditta Alfastar di Badii Marco e della DittaM.B. Webcompany di Badii Marco.12. Il provvedimento di ingannevolezza n. 15468 del 10 maggio 2006, risulta notificatoall’operatore pubblicitario in data 23 maggio 2006. Pertanto, dalle evidenze documentali, risultache il messaggio ritenuto ingannevole è stato nuovamente diffuso in un periodo successivo alladata di notifica del predetto provvedimento del mese di maggio 2006.13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 26,comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativapecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla deliberadell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006, ai sensi dell’art. 26, comma 10, del DecretoLegislativo n. 206/05;DELIBERAa) di contestare al signor Marco Badii, titolare della Ditta individuale Alfastar di Badii Marco, laviolazione di cui all’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alladelibera dell’Autorità n. 15468 del 10 maggio 2006;b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26,comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05;c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Sebastio;


128BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Pubblicità Ingannevole eComparativa dell’Autorità dai legali rappresentanti della ditta individuale Alfastar di Badii Marco,ovvero da persone da essa delegate;e) che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dallacomunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scrittidifensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla comunicazione del presenteprovvedimento.Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong>dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 129PI5271 - NONI KURAProvvedimento n. 16193L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole ecomparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. RICHIESTA DI INTERVENTOCon richiesta di intervento pervenuta in data 6 marzo 2006, integrata in data 25 maggio 2006, FederSalus, Federazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici, in qualità di associazione di concorrenti hasegnalato la presunta ingannevolezza ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05,del messaggio pubblicitario diffuso dalla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. tramite ilsito internet http://www.noni-kura.com in data 1 marzo 2006, alle ore 14.30, relativo al prodottodenominato “Noni -Kura”.Nella richiesta di intervento si evidenzia l’ingannevolezza delle affermazioni pubblicitarie cheattribuiscono al “Succo di Noni” proprietà curative con riferimento ad una molteplicità dicondizioni patologiche (ad esempio: “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di unavasta area del mondo al posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità dimalattie tipiche”, “Per cosa è indicato il Noni? Salute, Terapia del dolore […] Ansia,Depressione, Patologia vie respiratorie […]”, affermazioni dei testimoni), rassicurando il pubblicoin ordine al fatto che si tratterebbe di un prodotto totalmente privo di controindicazioni in quanto“totalmente naturale, senza conservanti né aromatizzanti aggiunti”.Tali affermazioni, infatti, attribuendo al prodotto in questione caratteristiche medicali ad esso nonriconoscibili, sarebbero tali da indurre in errore il pubblico dei destinatari in ordine ai reali effetticonseguibili tramite la sua assunzione.II. MESSAGGIOIl messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in diverse pagine web presenti sul sitohttp://www.noni-kura.com che pubblicizzano l’integratore alimentare denominato “Noni” o“Kura”.Nella home page si legge: “Noni Kura il benessere quotidiano Benvenuto sul nostro sito NoniKura è un prodotto che nasce nelle terre vulcaniche della Polinesia Oceanica. Utilizzato da quasi2000 anni quale rimedio naturale per molti problemi legati alla salute ed alla cura del corpo.Importato direttamente da ACTIVA NRG è ora disponibile in Italia.” Al di sotto sono presentidiversi link ipertestuali, tra cui “Area Salute” e “Testimonianze” ed una parte di testo dove sidichiara che: “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al


130BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006posto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche”, nonchéche “Il prodotto principale di questa pianta è il puro succo e Polpa derivato dal suo generoso frutto,per la sua caratteristica di prodotto totalmente naturale, senza conservanti né aromatizzantiaggiunti non ha alcuna controindicazione se non quella limitata alla volontà di assunzione da partedella persona”. In fondo alla pagine si legge “In ognuna delle formule proposte, il Noni è oggi unodei migliori e importanti prodotti per la preservazione ed il mantenimento della Salute”. Entrandonella sezione “Area Salute” il prodotto viene indicato per una molteplicità di problematicheattinenti alla salute, in particolare si afferma: “AREA SALUTE Per cosa è indicato il Noni? Salute,Terapia del dolore […] Ansia, Depressione, Patologie vie respiratorie…Patologie della pelle, ecc.”;mentre nella pagina “Testimonianze” sono riportate una pluralità di testimonianze sulle proprietàcurative e benefiche del Noni, quali per esempio: “Ho sentito parlare nel Noni […] avevo unainfiammazione alla prostata che non voleva passare. Ho provato il succo di Noni e sono rimastosorpreso […]”, “[…] sto usando il Noni in quanto soffro d’insonnia […]”.III. COMUNICAZIONI ALLE PARTIIn data 15 giugno 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società Activa NRG S.a.s. diMartini Simone & C., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi delTitolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezzadel messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensidegli artt. 19, 20, 21 e 24 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche ed alleproprietà del prodotto denominato “Noni - Kura”, ed ai risultati ottenibili attraverso la suaassunzione, nonché alla eventuale idoneità del messaggio ad indurre i destinatari a trascurare lenormali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.IV. RISULTANZE ISTRUTTORIEContestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società ActivaNRG S.a.s. di Martini Simone & C., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5,comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazioneriguardanti:− natura e caratteristiche del prodotto pubblicizzato, denominato “Noni” o “Kura”;− confezione del prodotto pubblicizzato, copia degli eventuali foglietti illustrativi in essa contenutinonché schede tecniche relative al prodotto o documentazione equivalente;− copia delle eventuali notifiche al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 7 del DecretoLegislativo 111/92;− documentazione scientifica a supporto dell’asserita efficacia curativa del “Noni” o “Kura”, conparticolare riferimento alle condizioni patologiche citate nel sito internet oggetto di valutazione;− documentazione scientifica che consenta di conoscere l’eventuale presenza di controindicazionidel prodotto, anche in presenza di disfunzioni, particolari stati fisiologici o patologici o inconcomitanza di farmaci.Con memoria pervenuta in data 11 luglio 2006, la società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C.ha svolto le seguenti argomentazioni, rilevando in via preliminare di aver eliminato le affermazioni


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 131contestate dal sito internet www.noni-kura.com, acquistato dalla società in liquidazione HSO HyperSolution Organisation S.r.l., in data 24 maggio 2006 (come da fattura allegata):− l’affermazione “Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo alposto dei farmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche” nonattribuisce alcuna proprietà curativa al prodotto, limitandosi a riferire un dato storicoantropologico;− il Succo di Noni (Morinda Citrifolia) è un integratore alimentare, la cui etichetta è statanotificata da Activa NRG S.a.s. al Min. Salute in data 24/02/2006, che può essere descritto comenutriceutico, adattogeno, sintomatico. In particolare, il prodotto è totalmente naturale trattandosi disucco derivato dal frutto del Noni (Morinda Citrifolia) al 100%, pastorizzato, senza aggiunta diconservanti, coloranti, zuccheri o aromatizzanti;− il sito specifica che il succo di noni è un integratore e dispone di una sezione dedicata allecontroindicazioni ed agli effetti collaterali; inoltre su ogni pagina compare la seguente dicitura“Importante: con la presente documentazione non si vogliono dare consigli medici di alcun genere,per qualsiasi problema di carattere medico consulta il tuo medico curante”;− la pubblicità tramite internet è strutturata in modo tale che solo chi ne ha la volontà e l’interessecerca un particolare sito, vi accede e lo consulta navigando al suo interno;− le indicazioni del Noni sono tratte da libri ed articoli pubblicati da vari specialisti internazionali;sono le stesse fonti ed indicazioni che possono trovarsi anche in altri siti sia creati a scopopubblicitario sia non commerciali (allega la documentazione da cui sono state tratte leinformazioni presenti sul sito in esame e stampa di alcuni siti internet contenenti informazioni sulNoni);− la Commissione delle Comunità Europee, con decisione del 5 giugno 2003, ha autorizzato lacommercializzazione del succo di noni ed il prodotto viene regolarmente importato, come puòevincersi dal nulla osta sanitario del Min. salute del 27 marzo 2006;− le testimonianze riportate sul sito sono veritiere.In data 18 agosto 2006 è stata inoltrata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 284dell’11 luglio 2003, una richiesta di informazioni all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimentie la Nutrizione in ordine alle caratteristiche e proprietà del prodotto “Noni – Kura” (o MorindaCitrifolia), precisando se l’assunzione del prodotto, in presenza di stati patologici o fisiologici o inconcomitanza con alcuni farmaci, possa risultare controindicata o sconsigliata, ovvero indurreeffetti collaterali.In data 28 settembre 2006 è pervenuta risposta da parte dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gliAlimenti e la Nutrizione nella quale si rappresenta quanto segue:− gli estratti di Morinda Citrifolia vengono utilizzati nella medicina tradizionale caraibicasfruttandone essenzialmente le proprietà antinfiammatorie, lenitive nei confronti di ascessi einfezioni fungine oppure quale antidiarroico o anche come blando lassativo;− la letteratura relativa al succo del frutto di Noni è stata ampiamente rivista nell’opinione delloScientific Committee of Food della Commissione Europea che ne ha valutato la sicurezza d’usoprima della sua messa in commercio. Il gruppo di esperti che ha redatto il dossier riporta che lacomposizione del succo dei frutti di Morinda Citrifolia è comparabile in termini di macronutrienti,vitamine e minerali a quelle degli altri succhi di frutta tropicale;


132BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006− il succo di Noni non ha peculiarità nutrizionali tali da giustificare claims salutistici particolari; ildocumento di consenso su questo punto è abbastanza definitivo ed in effetti la letteraturascientifica esaminata non da indicazioni su un possibile uso terapeutico di tale sostanza;− la sicurezza d’uso del succo dei frutti di Morinda Citrifolia di derivazione tahitiana è stataesaminata dallo Scientific Committee of Food della Commissione Europea prima di essere messoin commercio in ambito comunitario. Il succo è stato approvato dalla Commissione Europea chealla luce dell’assenza di fenomeni di tossicità, non ha ritenuto di doverne dare un limite massimoammissibile di ingestione.In data 6 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria aisensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.In data 24 ottobre 2006 è pervenuta memoria conclusiva da parte dell’operatore nella quale egli haribadito la correttezza della propria comunicazione pubblicitaria, anche alla luce delleinformazioni rese dall’INRAN, rilevando in particolare che:− quanto riportato sul sito è tratto da un notevole numero di pubblicazioni scientifiche conl’intenzione di fornire al pubblico il maggiore numero di informazioni possibili affinché possacompiere scelte consapevoli;− quelli forniti dalla società sono i dati disponibili nella scienza, il prodotto è stato vagliato edesaminato dalle competenti autorità statunitensi, comunitarie e nazionali, anche l’INRAN non hacontestato nel merito la letteratura prodotta;− i messaggi segnalati sono stati comunque spontaneamente rimossi dalla scrivente al solo fine didimostrare la propria volontà collaborativa; comunque in tutte le pagine del sito ed anche nellahome page sono presenti le frasi: “Importante: con la documentazione presente su questo sito nonsi vogliono dare consigli medici di alcun genere. Per qualsiasi problema di carattere medicoprima consulta il tuo medico naturopata o medico curante.” oppure “Questa raccolta non hafunzione prescrittiva o diagnostica ma è solamente una guida informativa. Queste affermazioninon sono state verificate dal Ministero della salute. Per qualsiasi problema di carattere medicoconsulta il tuo medico curante”. Inoltre in nessuna parte del sito si parla di risultati di guarigione.V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIPoiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet in data 25ottobre 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensidell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.Con parere pervenuto in data 15 novembre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggioin esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 delDecreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:− il messaggio, per i suoi contenuti, induce ad associare l’utilizzo del prodotto denominato “Noni –Kura” con proprietà terapeutiche di svariate patologie, in assenza di letteratura scientifica idonea aconfermarne l’efficacia;− l’integratore, anche alla luce della nota dell’INRAN, non è idoneo ad indurre in pericolo iconsumatori, e, pertanto, non sussiste violazione di quanto previsto dall’art. 24 del DecretoLegislativo 206/2005;


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 133− pertanto, il messaggio diffuso dalla Activa NRG di Martini Simone & C. sul sito internetwww.noni-kura.com, avente ad oggetto il prodotto denominato “Noni-Kura”, è in grado di indurrein errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche del prodotto,lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso sia in grado di curare problematiche epatologie e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamentoeconomico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli all’acquistodel suddetto prodotto in luogo di altri in base a qualità inesistenti.VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVEIn via preliminare si rileva che, alla luce delle risultanze istruttorie, la società Activa NRG S.a.s. diMartini Simone & C. si configura quale “operatore pubblicitario” ai fini del presenteprovvedimento, in quanto soggetto nel cui interesse il messaggio pubblicitario è stato diffuso ed alquale sono riconducibili i contenuti del sito internet www.noni-kura.com. Le pagine web oggetto disegnalazione contengono, infatti, diversi riferimenti alla ACTIVA NRG (“Benvenuti sul nostro sito[…] Importato direttamente da ACTIVA NRG è ora disponibile in Italia”, “2006 Noni-Kura.com®Tutti i diritti riservati – ACTIVA NRG © 2006” nonché “Il sito www.noni-kura.com è di proprietàdella società ACTIVA NRG sas […]”), società che commercializza in Italia l’integratore “Noni –Kura” e che ha acquistato il sito internet dalla società in liquidazione HSO Hyper SolutionOrganisation S.r.l..Per quanto concerne il merito della fattispecie, si rileva innanzitutto che il prodotto pubblicizzato“Noni – Kura”, succo realizzato con il frutto della Morinda Citrifolia, è stato notificato comeintegratore alimentare al Ministero della Salute (ai sensi del Decreto Legislativo n. 111/92) e nonriporta in etichetta alcuna indicazione di proprietà specifiche per il trattamento di malattie tipiche.Ciò posto, le pagine web in esame in esame inducono i destinatari a credere che il “Noni - Kura”possa essere utilizzato per la “preservazione ed il mantenimento della salute”, in quanto indicatoper la prevenzione e la terapia di una molteplicità diversificata di condizioni di natura patologica(“Il Noni o Kura è da secoli utilizzato dai guaritori di una vasta area del mondo al posto deifarmaci per la prevenzione e la terapia di una molteplicità di malattie tipiche”, “Per cosa èindicato il Noni? Salute, Terapia del dolore […] Ansia, Depressione, Patologia vie respiratorie[…]”, affermazioni dei testimoni).I vanti prestazionali contenuti nel messaggio, nei termini in cui sono enunciati, non appaionotrovare conferma nella documentazione acquisita nel corso del procedimento. Dalle risultanzeistruttorie, ed in particolare dalla nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimentie la Nutrizione, è emerso, infatti, che il succo di Morinda Citrifolia è assimilabile agli altri succhidi frutta tropicale dal punto di vista della sua composizione in nutrienti, e pertanto non apparegiustificata una sua particolare accezione salutistica. In particolare, secondo la nota trasmessa, laletteratura scientifica accreditata non fornisce indicazioni su un possibile uso terapeutico o cometerapia di supporto del succo di frutta di Morinda Citrifolia.L’operatore ha sottolineato di essersi limitato a riferire quanto riportato anche in altri siti internet,di natura pubblicitaria e divulgativa, e tratto da letteratura reperita in argomento, di aver inseritonelle pagine web specifiche avvertenze (quali per esempio: “Importante: con la documentazionepresente su questo sito non si vogliono dare consigli medici di alcun genere. Per qualsiasi


134BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006problema di carattere medico prima consulta il tuo medico naturopata o medico curante”),nonché, da ultimo, di aver eliminato le espressioni contestate. Tali argomentazioni non valgonoperaltro a ritenere giustificate le affermazioni pubblicitarie sopra indicate, che attribuiscono effetticurativi di specifiche malattie al prodotto “Noni-Kura”, incompatibili con la sua natura diintegratore alimentare e non supportate dalla evidenze in atti. Ed in effetti la documentazioneprodotta appare priva di valenza scientifica tale da costituire fondamento all’asserita efficaciaterapeutica del “Noni - Kura”, nei termini pubblicitariamente vantati sul sito www.noni-kura.com,potenzialmente accessibile ad un pubblico consumatori che, in quanto affetti dalle problematicheindicate, sono particolarmente sensibili alle promesse pubblicitarie.Infine, con riferimento all’asserita eliminazione delle espressioni contestate, si sottolinea, per unverso, che le modifiche apportate riguardano solo alcune delle affermazioni pubblicitarie, mentrealtre continuano ad essere presenti sul sito (ad esempio, “[…] rimedio naturale per molti problemilegati alla salute ed alla cura del corpo […]”, “Area Salute e Benessere Per cosa è indicato ilNONI?..Ansia, depressione, umore […] bronchiti, […]”), per l’altro, che, comunque, lacircostanza che l’operatore si sia attivato al fine di rimuovere i potenziali effetti illusori prodottidal messaggio segnalato, non spiega una rilevanza decisiva ai fini del giudizio di ingannevolezzadella fattispecie. Infatti, secondo l’orientamento dell’Autorità, condiviso dalla giurisprudenzaamministrativa, il provvedimento adottato dall’Autorità ha funzione oggettiva di garanzia, mirandoa preservare i consumatori dal rischio, ipoteticamente non escludibile, di una riedizione dellostesso messaggio già accertato come ingannevole. Di conseguenza, la circostanza che il messaggiosia stato modificato, sia pure, si rileva, solo in parte, nelle more del procedimento istruttorio nonpuò far venire meno l’interesse pubblico che l’Autorità ne pronunci l’ingannevolezza, inibendonel’ulteriore diffusione.Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autoritàper le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneoa trarre in inganno i consumatori in quanto attribuisce all’integratore “Noni - Kura” un’efficaciaterapeutica con riferimento ad una molteplicità diversificata di patologie ad esso non riconoscibile,potendone in tal modo pregiudicare il comportamento economico.Al contrario, come rilevato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel corso delprocedimento non sono emersi elementi che portino a ritenere che il messaggio sia in qualchemodo idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, conconseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONEAi sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione cheaccoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteriindividuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 135In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della capacità dipenetrazione del messaggio stesso che, in ragione della modalità di diffusione, è suscettibile diaver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. Sul punto, deve attribuirsirilevanza alla debolezza dei destinatari, il target di riferimento del messaggio, volto ad attribuireefficacia terapeutica all’integratore “Noni-Kura”, è costituito da persone che si trovano in unasituazione di debolezza e che, in quanto affetti dalle problematiche indicate, sono particolarmentesensibili alle promesse pubblicitarie e, dunque, più facilmente esposte al rischio di essere tratte ininganno dal messaggio. Si deve valutare, altresì, la durata della violazione, posto che, dalleevidenze agli atti, emerge che il messaggio è stato diffuso per un periodo superiore a tre mesi(perlomeno dal mese di marzo al mese di ottobre 2006).Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare una sanzione pari a 14.100 €(quattordicimilacento euro).Considerato, altresì, che sussiste, nel caso di specie, la circostanza attenuante del fattivocomportamento posto in essere dall’operatore che ha provveduto a modificare sia pure solo inparte il contenuto del sito internet in esame, si ritiene di ridurre la sanzione di un importo pari a9.100 € (novemilacento euro).Considerato, inoltre, che nel caso di specie risulta che l’operatore pubblicitario abbia registratodelle perdite, si ritiene di ridurre ulteriormente la sanzione pecuniaria a 4.100 € (quattromilacentoeuro).Si ritiene, pertanto, di irrogare alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. unasanzione pecuniaria di importo pari a 4.100 euro (quattromilacento euro).RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine allecaratteristiche ed alle proprietà del prodotto denominato “Noni - Kura”, ed ai risultati ottenibiliattraverso la sua assunzione, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;DELIBERAa) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dallasocietà Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti inmotivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a),del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.b) che alla società Activa NRG S.a.s. di Martini Simone & C. sia irrogata una sanzioneamministrativa pecuniaria di 4.100 € (quattromilacento euro).La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine ditrenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto alconcessionario del servizio della riscossione oppure <strong>media</strong>nte delega alla banca o alle PosteItaliane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dalDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono esserecorrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo


136BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta perla sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivoalla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso alconcessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di moramaturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data im<strong>media</strong>ta comunicazione all’Autorità attraversol’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza allapresente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresaper un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong>dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario alPresidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delleRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 137PI5382 - CONGRESS ITALIAProvvedimento n. 16195L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole ecomparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. RICHIESTA DI INTERVENTOCon richiesta di intervento pervenuta in data 17 maggio 2006, un consumatore ha segnalato, aisensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la presunta ingannevolezza delmessaggio pubblicitario diffuso per via telefonica (telemarketing) dalla società Congress ItaliaS.r.l. il 23 gennaio 2006, ore 16.00 circa, indirizzata ad una utenza telefonica della provincia diTreviso.Il profilo di ingannevolezza segnalato attiene alla omissione circa la natura pubblicitariadell’iniziativa, nonché alle caratteristiche dell’iniziativa stessa, con particolare riferimentoall’effettiva gratuità dell’omaggio pubblicizzato. Infatti, il segnalante fa presente che, nelmessaggio veniva prospettata la consegna di uno scooter giocattolo, a titolo di omaggiopromozionale, per la partecipazione ad un incontro dimostrativo di giocattoli, che si sarebbe tenutopresso la Villa Guillon di Periva di Montebelluna (TV) il 29 gennaio 2006 mentre, in realtà, nelcorso dell’incontro veniva prospettata la vendita di una enciclopedia multi<strong>media</strong>le.II. MESSAGGIOIl messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento consiste in una chiamata telefonicaeffettuata dalla società Congress Italia S.r.l. ad utenti della provincia di Treviso, nei giorni 24-26gennaio 2006 (telemarketing). Nel corso di tale chiamata viene comunicato, in sintesi, quantosegue: “Pronto sono (…) chiamo per conto della Congress Italia S.r.l. e chiedo il consenso perpoterle fare una comunicazione commerciale prevalentemente rivolta a famiglie di sicuro interesseper padre, madre e figli, anche piccolissimi, a cui sarà consegnato un giocattolo che troverà inesposizione. La Congress Italia effettuerà nella sua zona per il fine settimana una presentazionecommerciale e, in collaborazione con l’importatore, a scopo pubblicitario, le consegnerà a titoloassolutamente gratuito uno scooter elettrico per bambini (…) all’interno dell’esposizione visaranno altri giocattoli ed altri oggetti con cui potrà gratuitamente sostituire lo scooter (…). Lesegnalo che nell’occasione la Congress Italia effettuerà una esposizione e proposta di vendita diprodotti per la casa, per il tempo libero, per l’informatica. In particolare verrà presentata inesclusiva una biblioteca multi<strong>media</strong>le in CD, dal nome “explorer new <strong>media</strong>” (…). Il messaggiocontinua con le informazioni relative al luogo, data ed ora della manifestazione e con la richiesta di


138BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006partecipazione di tutta la famiglia al fine di evitare il ritiro di più regali da parte di uno stessonucleo familiare.III. COMUNICAZIONE ALLE PARTIIn data 22 maggio 2006, è stato comunicato al segnalante e alla società Congress Italia S.r.l., inqualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, delDecreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggettodella richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 23, comma 1,del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’iniziativapubblicizzata.IV. RISULTANZE ISTRUTTORIEContestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto alla societàCongress Italia S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, letteraa), D.P.R. n. 284/2003, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche ad uso interno)riguardanti:− ruolo svolto dalla società Congress Italia in relazione all’iniziativa promozionale, nella fase diorganizzazione e convocazione dei partecipanti;− testo tipo delle conversazioni telefoniche, precisando altresì quali istruzioni sono state impartiteagli operatori telefonici;− caratteristiche e modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale, con particolare riguardoalle modalità di consegna degli omaggi promessi nel corso della telefonata;− numero delle persone convocate all’iniziativa promozionale ed elenco dei destinatari delmessaggio telefonico, specificando le modalità ed i criteri seguiti per l’individuazione degli stessi.Inoltre, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito allaprogrammazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile,specificando mezzi e periodi di diffusione.Con due memorie pervenute, rispettivamente, in data 10 e 26 luglio 2006, la società CongressItalia S.r.l., ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:− il segnalante denuncia che la diffusione del messaggio sarebbe avvenuta in data 23 gennaio 2006alle ore 16.00. La Congress però, come dimostrano i report del traffico telefonico, non haeffettuato in quel giorno telefonate nel distretto di Conegliano. La Congress si domanda, pertanto,se il segnalante non ricorda con esattezza il giorno in cui ha ricevuto la telefonata, come fa adistanza di 4 mesi a ricordare, invece, l’esatto contenuto della telefonata stessa;− nel merito delle informazioni richieste, la Congress svolge attività di vendita sia al dettaglio cheall’ingrosso di prodotti non alimentari ed in particolare libri, enciclopedie su cd rom, computer,stampanti, modem, tavoli p.c., sedie, p.c., giocattoli, play station, ecc.. Il sistema di vendita è adomicilio, attraverso incaricati o attraverso l’organizzazione di manifestazioni espositive pressosale congressi e/o alberghi e/o ville storiche. Il sistema utilizzato consiste nell’invitare a mezzotelefono la clientela potenziale, omaggiandola, per il solo fatto di aver accolto l’invito ed essereintervenuta. Nelle manifestazioni, vengono esposti i prodotti posti in vendita ed i nuclei familiari


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 139intervenuti possono visionare l’esposizione ed accedere a colloqui esplicativi sulle caratteristichedei prodotti ovvero semplicemente ritirare l’omaggio ed andarsene;− allo stato il prodotto principale offerto in vendita è la “biblioteca multi<strong>media</strong>le in 40 cd ExplorerNew<strong>media</strong>”. Già nel corso della telefonata il potenziale cliente è informato che la manifestazioneha natura di presentazione commerciale della biblioteca multi<strong>media</strong>le. Infatti, la Congress ègravata da uno specifico obbligo in tal senso con la società ART Servizi Editoriali, società editricedel prodotto pubblicizzato e per la quale la Congress opera;− in ordine ai sistemi di contatto, questa società ha scelto di investire nei servizi di contact centerin house cioè interni all’azienda. Il call center consiste in un centro di concentrazione/smistamentodelle chiamate telefoniche verso potenziali clienti. I numeri telefonici provengono da un data-baseinterno, formatosi dall’estrazione di nominativi da liste pubbliche, elenchi telefonici e banche datetelefoniche;− la tecnologia utilizzata dal call center si basa su un server programma phones conun’elaborazione automatica e causale dei nominativi da chiamare. Il testo del messaggio da riferirenel corso della telefonata è diverso da campagna a campagna, in considerazione del luogo esoprattutto delle aziende che collaborano all’iniziativa; il messaggio ha una durata <strong>media</strong> di 350secondi o di più in caso di dialogo con l’interessato. Per quanto riguarda specificatamente lacampagna effettuata dalla Congress ed oggetto del presente caso vi è stata la collaborazione con laditta Zago Adriano S.p.A.. Questa società ha fornito ad un prezzo molto basso gli scooter daconsegnare in omaggio ciò allo scopo di farsi conoscere nella zona del Trevigiano in cui opera. Eraquindi ovvio che per assicurare tale finalità l’operatore telefonico fornisse tali informazioniall’interlocutore. La telefonata proseguiva poi menzionando e pubblicizzano la biblioteca ExplorerNew<strong>media</strong>, proposta in vendita e chiarendo anche sarebbero stati proposti anche altri prodotti, tracui alcuni informatici;− l’omaggio promesso è stato ed è a disposizione della famiglia invitata che si presenta a ritirarlofin da subito e viene regolarmente consegnato a tutti coloro che intervengono ed anche a coloroche non hanno intenzione di visionare la proposta di vendita.Come parte integrante della memoria è stata depositata la seguente documentazione: il testo delmessaggio pubblicitario, i tabulati telefonici, le dichiarazioni degli operatori del call center, lacopia del contratto con la ART Servizi Editoriali.In data 20 settembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoriaai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIPoiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via telefonica, in data 6ottobre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensidell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2006, la suddetta Autorità ha rilevato che il messaggiopubblicitario in esame non viola il disposto di cui all’art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo n.206/2005, in quanto la natura pubblicitaria appare chiaramente percepibile dai destinatari. Ilmessaggio risulta, invece, in contrasto agli articoli 19, 20, 21 del Decreto Legislativo n. 206/05


140BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006sulle caratteristiche dei beni oggetto dell’iniziativa pubblicitaria ed in particolare sul tipo, natura erange di onere economico della compravendita.VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVEDal testo tipo del messaggio, acquisito agli atti del procedimento, appare manifesta la naturapubblicitaria, in quanto dopo aver evidenziato la natura commerciale della comunicazione e lapossibilità di ricevere un giocattolo in omaggio, vengono specificate le modalità per ottenere ilsuddetto omaggio <strong>media</strong>nte partecipazione ad una esposizione commerciale di prodotti.Dalle risultanze istruttorie emerge inoltre, che gli omaggi prospettati nella telefonata sonoeffettivamente stati consegnati a coloro che si sono recati ed hanno partecipato all’iniziativa inparola anche senza aver effettuato acquisti.Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dagli elementi di riscontro forniti dal segnalante nellapropria richiesta di intervento e dall’operatore pubblicitario sembrano emergere elementisufficienti per una valutazione di ingannevolezza del messaggio in questione con riferimento allecaratteristiche dell’iniziativa per la vendita dei prodotti ivi pubblicizzati. In particolare, le frasicontenute nel messaggio de quo sono estremamente generiche rispetto alla tipologia dei prodotticommercializzati in occasione dell’iniziativa pubblicizzata. A tale propositi in un particolarecontesto pubblicitario quale quello del telemarketing, ove il consumatore non può soffermarsi adapprofondire il contenuto del messaggio promozionale, è necessario che siano fornite dettagliateinformazioni circa le specifiche caratteristiche dell’iniziativa promozionale, con particolareriferimento alla tipologia e alle caratteristiche dei prodotti di cui si intende proporre l’acquisto edalle relative condizioni economiche. Nel caso di specie il messaggio dà ampio spazio alladescrizione dei giocattoli che saranno consegnati in omaggio mentre contiene solamente unagenerica e marginale indicazioni dei prodotti posti in vendita i quali sono, invece, l’elementoprincipale della manifestazione. Il messaggio menziona semplicemente ed in modo irrilevante chenell’occasione la società effettuerà una esposizione di prodotti per la casa, per il tempo libero e perl’informatica; solo con riferimento a quest’ultima tipologia di prodotti sono fornite nel dettagliopoi alcune generiche indicazioni e, comunque, non sufficienti a chiarire ai consumatori le realicaratteristiche del prodotto.Il messaggio in esame, pertanto, in quanto recante indicazioni incomplete circa la realecaratteristica dell’iniziativa, volta alla vendita di prodotti, è in grado di orientare indebitamente lescelte dei consumatori sulla partecipazione o meno all’iniziativa stessa e non consente unaconsapevole determinazione del comportamento economico dei destinatari.VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONEAi sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione cheaccoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso deimessaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a25.000 euro.In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteriindividuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 141comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare alla società Congress Italia S.r.l.la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 1.000 € (mille euro).RITENUTO, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ilmessaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità non riconoscibile, ai sensidell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05;RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,che messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristichedell’iniziativa pubblicizzata potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;DELIBERAa) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dallasocietà Congress Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, unafattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, del Decreto Legislativo n.206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.b) che società Congress Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 €(mille euro).La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine ditrenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto alconcessionario del servizio della riscossione oppure <strong>media</strong>nte delega alla banca o alle PosteItaliane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dalDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono esserecorrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardonell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta perla sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivoalla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso alconcessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di moramaturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data im<strong>media</strong>ta comunicazione all’Autorità attraversol’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza allapresente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresaper un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong>dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


142BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario alPresidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delleRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 143PI15393 - PRESTITI FIN PRESTProvvedimento n. 16196L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole ecomparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. RICHIESTA DI INTERVENTOCon richiesta di intervento pervenuta in data 14 aprile 2006, integrata in data 4 maggio 2006 eulteriormente integrata in data 22 maggio 2006 con l’acquisizione del messaggio, l’associazioneSnarp Friuli Venezia Giulia ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, CapoII, del Decreto Legislativo n. 206/05, della comunicazione pubblicitaria concernente l’erogazionedi finanziamenti da parte della Fin Prest S.n.c., diffusa sulle emittenti televisive Telefriuli eAntenna Tre Nord Est in data 11 aprile 2006.In particolare, l’associazione evidenzia che il messaggio reclamizza alcuni servizi di erogazione diprestiti personali, “anche a protestati o con disguidi finanziari”, e rappresenta la possibilità chenella fase di concessione degli stessi la Fin Prest S.n.c. possa esigere delle somme di denaro atitolo di anticipazione di spese, la corresponsione di commissioni esagerate ovvero possa imporrecondizioni eccessivamente onerose.II. MESSAGGIOIl messaggio oggetto della richiesta d’intervento consiste in uno spot televisivo della durata dicirca cinque minuti, durante il quale un signore in abbigliamento elegante fornisce informazionisui prestiti da 3.000 a 50.000 euro che la società Fin Prest S.n.c. propone ai soggetti appartenentialla categoria dei dipendenti, pensionati, ai soggetti protestati o con disguidi finanziari,sottolineando la particolare convenienza dell’offerta anche per l’assenza di costi da sostenererelativamente all’erogazione dei finanziamenti che sarebbero “senza spese”.Durante lo spot compaiono in sequenza alcuni claim che ribadiscono, sulla sinistra dello schermo econ caratteri ben visibili, le caratteristiche principali dell’offerta già illustrate dal protagonistadello spot, tra i quali: 1) Prestiti anche a protestati o con disguidi finanziari; 2) Finanziamento da3.000 a 50.000 euro; 3) Fino all’80 per cento in 48 ore; 4) Per istruire la pratica: codice fiscale,carta d’identità, ultima busta paga; 5) Un funzionario gratuitamente a casa vostra; 6) Nessunaspesa per l’apertura della pratica; 7) La rata la stabilite voi; 8) Avete già un finanziamento incorso? Potete diminuire la rata.


144BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006III. COMUNICAZIONI ALLE PARTIIn data 15 giugno 2006 è stato comunicato alla società Fin Prest S.n.c., in qualità di operatorepubblicitario, e al segnalante, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo, II, del DecretoLegislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto dellarichiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato DecretoLegislativo, in relazione alle caratteristiche del servizio, alle modalità e condizioni alle quali ifinanziamenti vengono effettivamente erogati, alle omissioni informative riscontrate nel suddettomessaggio nonché alla qualifica dell’operatore pubblicitario.IV. RISULTANZE ISTRUTTORIEContestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Fin Prest S.n.c.in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche adiffusione interna) riguardanti: l’attività in concreto svolta dalla società, specificando se la stessaeroghi direttamente i finanziamenti pubblicizzati o svolga attività di <strong>media</strong>zione finanziaria; leragioni sociali degli eventuali istituti erogatori e copia delle relative convenzioni; le modalità e lecondizioni alle quali vengono effettivamente concessi i prestiti (producendo a tal fine anche copiadei contratti di finanziamento dai quali si desuma il TAN ed il TAEG) e la eventualepredeterminazione delle categorie di appartenenza dei beneficiari ; l’effettiva e generalizzatafruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o con disguidi finanziari e il rispetto dellatempistica indicata con riferimento alle anticipazioni sui prestiti (erogazione in 48 ore fino all’80per cento del prestito).Al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio, è stato richiestoaltresì alla predetta società di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria delmessaggio stesso.Successive richieste di informazioni sono state inviate alla società Fin Prest S.n.c. il 18 luglio 2006e il 20 settembre 2006.Con memorie pervenute in data 10 luglio 2006 e 18 settembre 2006, l’operatore pubblicitario, tral’altro, ha rilevato che:a) Fin Prest S.n.c. non eroga direttamente i finanziamenti ma svolge attività di <strong>media</strong>zionefinanziaria;b) non sono richieste spese di istruzione pratica dal momento che i ricavi dell’operatorepubblicitario derivano esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle società mandanti;c) i prestiti vengono concessi soltanto a soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti e deipensionati.La Fin Prest S.n.c., in allegato alle predette memorie, ha inoltre prodotto alcuni contratti dai qualisono desumibili le indicazioni relative al TAN, al TAEG, all’ammontare ed al numero delle rate dirimborso. Soltanto con riferimento a due di tali contratti, tuttavia, è stata allegata copia dellarichiesta di anticipazione sull’operazione di prestito unitamente alla documentazione bancariacomprovante la tempistica relativa alla erogazione della stessa anticipazione; inoltre, soltanto in uncaso il contratto è stato stipulato da un soggetto “con disguidi finanziari” in quanto risulta che almedesimo, in un periodo antecedente la concessione del finanziamento, sia stato notificato un attodi pignoramento del quinto dello stipendio.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 145Pertanto l’Autorità, ritenendo che la documentazione fornita dall’operatore pubblicitario nonconsentisse di valutare in maniera esaustiva la veridicità delle affermazioni contenute nelmessaggio, quanto all’effettiva e generalizzata fruibilità dei finanziamenti da parte di soggettiprotestati o con disguidi finanziari e al rispetto della tempistica indicata con riferimento alleanticipazioni sui prestiti, in data 27 settembre 2006, ha deliberato di attribuire alla società Fin PrestS.n.c., ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, l’onere di provarel’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio in questione. In particolare, è statochiesto all’operatore pubblicitario di dimostrare, attraverso l’invio di idonea documentazione, laveridicità delle indicazioni “Prestiti anche a protestati o con disguidi finanziari” e “Erogazione in48 ore fino all’80% del prestito”.A tal fine è stato chiesto all’operatore pubblicitario di produrre la documentazione contenente ilriepilogo di tutte le pratiche di finanziamento “chiuse” nel periodo maggio – agosto 2006 conriferimento ai diversi istituti eroganti e, nell’ambito di tutti i contratti indicati nel riepilogo, ladocumentazione dalla quale si evinca il numero di prestiti erogati a protestati e con disguidibancari o relativamente ai quali sia stata richiesta ed erogata una anticipazione sull’operazione diprestito.La società Fin Prest S.n.c., nel termine fissato per l’assolvimento dell’onere della prova, non haprodotto alcuna documentazione.In data 13 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria aisensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.Con memoria pervenuta in data 23 ottobre 2006, coincidente con il termine di conclusione dellafase istruttoria, l’operatore pubblicitario, nel precisare come sia in uso tra gli operatori del settore“concedere anticipazioni a dipendenti con disguidi finanziari” e che “l’anticipazione fino all’80%del finanziamento viene erogato solo su richiesta del cliente”, ha trasmesso ventidue contrattiaventi ad oggetto la concessione di prestiti stipulati nell’anno 2006. Con riferimento a tredici ditali contratti è stata anche prodotta la scheda relativa all’esito di una interrogazione effettuataattraverso una centrale rischi, dalla quale risulta che il soggetto richiedente il prestito ha giàintrattenuto rapporti di credito per i quali si sono realizzati inadempimenti; inoltre, relativamente asei contratti di finanziamento è stata erogata una anticipazione, anche nello stesso giorno diperfezionamento dell’atto negoziale, fino a circa l’80% dell’importo richiesto.V. PARERE DELL’AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIPoiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi per via televisiva, in data24 ottobre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aisensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.Con parere pervenuto in data 15 novembre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggioin esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, delDecreto Legislativo n. 206/05, relativamente alla qualifica dell’operatore pubblicitario ed allecondizioni economiche alle quali le diverse forme di finanziamento vengono effettivamenteerogate.In particolare, nel parere viene evidenziato che:


146BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006- il tenore del messaggio e la sua presentazione lasciano intendere che la società Fin Prest S.n.c. siain grado di provvedere direttamente all’erogazione dei finanziamenti pubblicizzati, mentre inrealtà essa svolge soltanto attività di <strong>media</strong>zione creditizia;- i prestiti oggetto della comunicazione pubblicitaria, come risulta dalla documentazione acquisitanel corso dell’istruttoria, sono gravati di spese, contrariamente a quanto affermato nel messaggiosegnalato.Avuto riguardo, invece, ai profili concernenti la fruibilità dei finanziamenti da parte di soggettiprotestati o con disguidi finanziari e la possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore,l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che la documentazione trasmessadall’operatore pubblicitario in risposta al provvedimento dell’Autorità ai sensi dell’art. 26, comma4, del Decreto Legislativo n. 206/05, è idonea a comprovare la veridicità delle affermazionicontenute nel messaggio.VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVELa comunicazione pubblicitaria è diretta ad informare i destinatari della circostanza che la societàFin Prest S.n.c. è in grado di erogare prestiti personali da 3.000 a 50.000 a soggetti appartenentialla categoria dei dipendenti, “anche protestati o con disguidi finanziari”, sottolineando laparticolare convenienza dell’offerta attraverso l’uso di modalità espressive particolarmente efficacie la contemporanea comparsa di claim sullo schermo per tutta la durata del messaggio.I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano la qualifica dell’operatorepubblicitario, le modalità e condizioni alle quali i finanziamenti vengono effettivamente erogatinonché le omissioni informative eventualmente riscontrate nel messaggio.Relativamente al primo profilo, la comunicazione pubblicitaria per le affermazioni in essacontenute lascia intendere che la società Fin Prest S.n.c. eroghi direttamente i finanziamentipubblicizzati. In particolare, le espressioni utilizzate nel messaggio, quali “fino all’80 per cento in48 ore”, “per istruire la pratica: codice fiscale, carta d’identità, ultima busta paga”, “unfunzionario gratuitamente a casa vostra”, “nessuna spesa per l’apertura della pratica”, “senzaspese” avvalorano nei destinatari della pubblicità la percezione che sia la stessa società acorrispondere le somme di denaro richieste in prestito.In realtà, le risultanze istruttorie evidenziano che la Fin Prest non eroga direttamente finanziamentima svolge esclusivamente attività di <strong>media</strong>zione creditizia.Per quanto riguarda le condizioni dell’offerta, occorre rilevare che i destinatari del messaggio, conriferimento a quanto prospettato dal protagonista dello spot televisivo circa l’assenza di costi dasostenere relativamente al contratto di finanziamento, possono essere indotti in errore riguardo aglioneri economici effettivamente posti a carico di coloro che richiedano l’erogazione del prestito. Inparticolare, si evidenzia che a fronte della conclamata assenza di spese, i contratti di finanziamentoper i quali la Fin Prest ha svolto attività di <strong>media</strong>zione contemplano, oltre agli importi dovuti per laremunerazione del capitale, una serie di detrazioni effettuate in sede di liquidazione del prestito atitolo di “commissioni finanziarie”, “commissioni accessorie”, “spese contrattuali”, “speseistruttoria”, “premi per le polizze di assicurazione”, le quali riducono in maniera sensibile lasomma in concreto erogata.


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 147Dunque, il messaggio in esame, creando false aspettative nei consumatori in ordine ai costi dasostenere e alla reale convenienza dei prestiti offerti dalla Fin Prest, impedisce una correttavalutazione in merito alle effettive condizioni alle quali il finanziamento viene erogato. I rilieviappena esposti assumono una rilevanza ancora maggiore se messi in relazione con le omissioniinformative che caratterizzano il messaggio, il quale non indica il TAN (tasso annuo nominale) e ilTAEG (tasso annuo effettivo globale), ossia il tasso che esprime il costo effettivo di un prestitopersonale, calcolato tenendo conto anche delle spese, della periodicità, delle rate e della durata.L’omessa specificazione del TAN e del TAEG nell’ambito di una comunicazione pubblicitaria chepromette l’erogazione di un prestito “senza spese” rende ancor più complessa la comparazione trale condizioni offerte dai diversi operatori del settore e quindi la valutazione della realeconvenienza dei finanziamenti offerti dalla Fin Prest.Inoltre, si osserva che secondo l’orientamento più volte manifestato dall’Autorità, non ogniomissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza dei messaggisegnalati, dovendosi invece valutare di volta in volta se le lamentate omissioni siano tali dalimitare significativamente la portata delle affermazioni in essi riportate, inducendo in errore idestinatari in ordine alla effettiva convenienza delle offerte tariffarie promozionali pubblicizzate.Nel caso di specie, l’omissione dell’indicazione del TAN e del TAEG deve considerarsi rilevantein quanto riferita ad un elemento che deve essere sempre obbligatoriamente indicato, a garanziadel consumatore.Tale omissione, pertanto, deve ritenersi idonea a suscitare nei consumatori falsi affidamenti inordine alle condizioni economiche di fruibilità dell’offerta oggetto del messaggio in contestazione.La stessa normativa di settore peraltro, in particolare l’art. 123 del Decreto Legislativo 1 settembre1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, impone che inogni pubblicità di operazioni di credito al consumo il valore del TAEG debba essere chiaramenteindicato con ciò attribuendo a tale informazione, già nella prima fase comunicazionale, carattere diessenzialità al fine della corretta percezione da parte dei consumatori dell’offerta in termini diconvenienza.D’altra parte, l’idoneità ingannatoria del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che ilconsumatore sia in grado di apprendere le informazioni circa le condizioni economiche del prestitonel momento successivo della stipulazione del relativo contratto con un istituto di credito o altrasocietà finanziaria. La disciplina in materia di pubblicità ingannevole è volta infatti asalvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta findal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere dichiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. 1In conclusione, può ritenersi che il messaggio in esame, sulla base delle considerazioni sopraesposte ed in conformità a quanto rilevato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori sulla qualifica dell’operatore pubblicitario nonchésulle condizioni del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.Per quel che concerne, infine, la fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o condisguidi finanziari e la possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore l’Autorità,1 Cfr. Provv. n. 12614, caso PI4247 “Seduta in Omaggio Poltrone e Sofà”, in Boll. n. 46/03, Provv. n. 11280, caso PI3793“Tariffe Moby Lines”, in Boll. n. 40/02, Provv. n. 10278, caso PI3503 “Messaggio Kataweb su Internet”, in Boll.n.51-52/01e Provv. n. 16011, caso PI5350 “American Express-Prestiti Personali”, in Boll. n. 39/06.


148BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006ritenendo insufficiente la documentazione al riguardo prodotta dall’operatore pubblicitario, in data27 settembre 2006, ha deliberato di attribuire alla società Fin Prest S.n.c. l’onere della provasull’esattezza materiali dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.La società, nel termine di 10 giorni indicato nel relativo provvedimento, non ha fornito alcunadocumentazione e non ha rappresentato l’esigenza di una proroga dello stesso.Tuttavia, dalla memoria conclusiva dell’operatore e dalle evidenze documentali complessivamenteprodotte emerge che l’attività di <strong>media</strong>zione creditizia della società è svolta prevalentemente neiconfronti di persone che incontrano difficoltà a reperire il credito attraverso gli ordinari canalibancari, avuto particolare riguardo a soggetti che risultano “cattivi pagatori” all’esito diinterrogazioni di banche dati che forniscono informazioni creditizie. Infatti, con la predettamemoria la società, tra l’altro, ha prodotto alcuni contratti di finanziamento stipulati nel periodomaggio – agosto 2006: su diciotto contratti relativi a tale periodo dieci sono stati perfezionati consoggetti “con disguidi finanziari”. Tali risultanze, dunque, non smentiscono l’affermazionecontenuta nel messaggio relativamente al possesso di tale qualità da parte di un numerosignificativo di soggetti richiedenti il prestito.La documentazione concernente i contratti conclusi nel periodo maggio – agosto 2006 è rilevanteanche al fine di escludere la decettività dell’affermazione relativa alla possibilità di ottenereanticipazioni fino all’80% del finanziamento in 48 ore: su diciotto contratti, in tre casi è statoerogato un anticipo sul finanziamento fino a circa l’80% del prestito, anche nello stesso giorno diperfezionamento dell’atto negoziale. Pur se la concessione di tale anticipazione non ha riguardatola maggior parte dei prestiti erogati, trattasi pur sempre di una percentuale significativa rispetto aicontratti stipulati nel periodo di riferimento, anche alla luce della precisazione contenuta nellamemoria pervenuta in data 23 ottobre 2006, nella quale la società ha evidenziato la circostanza,non trascurabile, che “l’anticipazione fino all’80% del finanziamento viene erogato solo surichiesta del cliente”.Sotto questi ultimi due profili (fruibilità dei finanziamenti da parte di soggetti protestati o condisguidi finanziari e possibilità di ottenere fino all’80% del prestito entro 48 ore), pertanto, inconformità a quanto rappresentato nel parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,non può addivenirsi ad un giudizio in termini di ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria.VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE.Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione cheaccoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della “gravità e della durata della violazione”.Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, deicriteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,dell’opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agentenonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.Più specificamente nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, si èconsiderata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalitàdi diffusione (spot televisivi su due distinte emittenti), è suscettibile di aver raggiunto qualche


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 149decina di migliaia di consumatori nella zona in cui è stato diffuso; la debolezza dei destinatari,trattandosi di servizi finanziari rivolti a soggetti che presumibilmente versano in una situazione diparticolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche; l’entità delpotenziale pregiudizio economico per i consumatori, implicando il finanziamento un esborsomonetario prolungato nel tempo.Deve essere altresì considerata la durata <strong>media</strong> della violazione, considerato che il messaggio èstato diffuso per un periodo di tempo pari almeno ad 1 mese.Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare a Fin Prest S.n.c. può essere determinata inmisura pari a 16.600 € (sedicimilaseicento euro).RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,che il messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristichedei prestiti pubblicizzati ed ai costi e alle condizioni alle quali gli stessi vengono erogati.DELIBERAa) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dallesocietà Fin Prest S.n.c., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, unafattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettere a), b) e c),del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Fin Prest S.n.c. sia irrogata una sanzioneamministrativa pecuniaria di 16.600 € (sedicimilaseicento euro).La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine ditrenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto alconcessionario del servizio della riscossione oppure <strong>media</strong>nte delega alla banca o alle PosteItaliane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dalDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono esserecorrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardonell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta perla sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivoalla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso alconcessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di moramaturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data im<strong>media</strong>ta comunicazione all’Autorità attraversol’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza allapresente delibera, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività diimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong>dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


150BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario alPresidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente dellaRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 151PI5426 - WACKO'SProvvedimento n. 16197L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2006;SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo;VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole ecomparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. RICHIESTA DI INTERVENTOCon richiesta di intervento pervenuta in data 21 giugno 2006, un’associazione di consumatori hasegnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.206/05, del messaggio pubblicitario, contenuto nella confezione delle patatine Wacko’s acquistatain data 29 aprile 2006 presso il supermercato Esselunga di Milano, in via delle Forza Armate.Nella richiesta di intervento si lamenta che nel messaggio, sotto al claim “Anche i tuoi genitoriimpazziranno per Wacko’s […] dopo aver letto qui sotto!” viene prospettata la possibilità di fornireimportanti valori nutrizionali e tanta energia attraverso una confezione di Wacko’s conaffermazioni categoriche, quali “sapete che vostro figlio ha bisogno di almeno 2.500 calorie algiorno per affrontare con energia la scuola, i giochi e lo sport? Una confezione di Wacko’s glifornisce importanti valori nutrizionali e tanta energia: 25 grammi di Wacko’s hanno addirittura lostesso valore nutritivo di una mela di 100 grammi […]”. In realtà, tali affermazioni non sarebberoveritiere, e sarebbero altresì idonee ad indurre in errore i consumatori sulla caratteristiche delprodotto, in quanto solo bambini a partire dagli 8-10 anni di età hanno un fabbisogno che sicolloca intorno alle 2.500 calorie al giorno; inoltre, i valori nutrizionali forniti da questo genere diprodotti si basano essenzialmente su grassi, e, pertanto, non sarebbero apporti nutrizionaliimportanti né assolutamente comparabili con il valore nutritivo di una mela.II. MESSAGGIOIl messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una lunga scritta posta sul retro delpacchetto di patatine rinvenuto nei luoghi di cui sopra. La scritta viene evidenziata dal fatto ditrovarsi in un riquadro di colore diverso da quello del pacchetto delle patatine. Nella parte destradel pacchetto, sotto al logo del produttore e all’indicazione – in piccolo – degli ingredienti,compare il claim “Anche i tuoi genitori impazziranno per Wacko’s […] dopo aver letto qui sotto!”.Poco più in basso, nel medesimo riquadro, è presente la dichiarazione che segue: “Cari genitori,sapete che vostro figlio ha bisogno di almeno 2.500 calorie al giorno per affrontare con energia lascuola, i giochi e lo sport? Una confezione di Wacko’s gli fornisce importanti valori nutrizionali etanta energia: 25 grammi di Wacko’s hanno addirittura lo stesso valore nutritivo di una mela di100 grammi! Wacko’s, tanta energia e un […] sacchetto di supergusto!”.


152BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006Sul retro della confezione compare altresì una tabella recante i valori nutrizionali medi – valoreenergetico, proteine, carboidrati e grassi. Tali valori vengono indicati per 100 grammi e 25 grammidi prodotto. Accanto alla scritta “per 25 grammi”, tra parentesi compare la dicitura “una razione”.III. COMUNICAZIONI ALLE PARTIIn data 28 giugno 2006 è stato comunicato al segnalante e alla San Carlo Gruppo AlimentareS.p.A., l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05,precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta diintervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del citato Decreto Legislativo, conriguardo alle caratteristiche e qualità del prodotto e all’eventuale rilevanza delle omissioniinformative ivi contenute, nonché ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo provvedimentonormativo in relazione alla possibilità che la pubblicità potesse, anche indirettamente, minacciarela salute e/o la sicurezza anche dei bambini.IV. RISULTANZE ISTRUTTORIEContestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla San CarloGruppo Alimentare S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2,lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti lecaratteristiche del prodotto pubblicizzato. In particolare, è stata richiesta documentazionerelativamente alle caratteristiche nutrizionali, agli ingredienti ed alle modalità di cottura epreparazione e del prodotto pubblicizzato.Sono inoltre state richieste informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggioggetto della richiesta di intervento, precisando luoghi e tempi di diffusione e allaprogrammazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi sono riconducibili. Infine, sonostate richieste informazioni circa la diffusione del messaggio in esame, oltre ad una copiadell’ultimo bilancio disponibile.Da ultimo, sono stati acquisiti i dati divulgati dall’Istituto Nazionale della Nutrizione circa i livellidi assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti.Con memorie pervenute, rispettivamente, in data 21 luglio 2006, la San Carlo Gruppo AlimentareS.p.A. ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:− il messaggio non potrebbe essere ritenuto ingannevole in quanto la sua collocazione – sul retrodel pacchetto – non sarebbe idonea ad attrarre l’attenzione del consumatore nella fase precedenteall’acquisto, e pertanto neanche a pregiudicarne il comportamento economico;− le stesse indicazioni del messaggio pubblicitario dovrebbero comunque essere integrate conquanto riportato nella sottostante tabella nutrizionale, che permetterebbe al consumatore di averel’esatta percezione del prodotto;− gli snack Wacko’s sarebbero un prodotto diretto a bambini a partire dagli 8 o 9 anni, come sievincerebbe dal gusto delle patatine, dalle caratteristiche del buffo personaggio che compare suipacchetti – che non potrebbero essere apprezzati da bambini più piccoli –, nonché dallecaratteristiche dei gadget inclusi nella confezione del prodotto, che sarebbero pericolosi perbambini di 2 o 3 anni. La precisazione “affrontare con energia la scuola, i giochi e lo sport”varrebbe inoltre ad indicare che l’apporto di 2500 calorie al giorno deve essere riferito a un


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 153bambino dinamico. Il fabbisogno energetico prospettato non sarebbe pertanto falso, visto il targetdel prodotto;− il confronto con la mela non sarebbe riferito all’apporto energetico, bensì al valore nutritivo, valea dire i “micronutrienti – principalmente vitamine – che sono notoriamente presenti nella mela”.Alcune di tali sostanze sarebbero presenti in maggiori quantità rispetto alla mela. Costituirebbe,peraltro, fatto notorio il maggior valore energetico delle patatine e la precisazione “tanta”, riferitaall’energia varrebbe ad informare il consumatore circa le reali caratteristiche del prodotto;− le patatine fritte e gli snack Wacko’s, ove consumati in dosi non eccessive, non sarebberosuscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori.In data 11 ottobre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria aisensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.Con memoria pervenuta in data 19 ottobre 2006, la società San Carlo ha ribadito quanto affermatonella precedente memoria ed ha comunque fatto presente di aver già modificato il messaggio checompare sulle confezioni delle patatine Wacko’s.V. VALUTAZIONI CONCLUSIVEPreliminarmente, quale “operatore pubblicitario”, nel caso in esame, viene individuata San CarloGruppo Alimentare S.p.A., in quanto soggetto responsabile della diffusione del messaggio oggettodel presente procedimento.La decodifica del messaggio de quo lascia intendere che bambini ed adolescenti, impegnati inattività scolastiche e sportive, necessitano di un apporto calorico notevole; tale apporto caloricopuò essere soddisfatto con un prodotto, quale la confezione di patatine pubblicizzata, sicuramentegradito da bambini ed adolescenti; i genitori possono essere contenti e tranquilli nell’offrire ai lorofigli un cibo gustoso e, sicuramente più apprezzato di una mela, con valori nutrizionali pari aquest’ultima.Il messaggio in esame, a causa di una serie di indicazioni non veritiere ed ambigue, induce ilconsumatore in errore e ne condiziona il comportamento economico. L’art. 19, secondo comma,prevede, infatti, che “la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”. L’art. 21, lettera a), delCodice del consumo menziona poi espressamente fra gli elementi di valutazione le“caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, lacomposizione, il metodo e la data di fabbricazione […]”.Orbene, con riguardo a tali parametri, il messaggio pubblicitario contenuto sulla confezione delprodotto in esame è fortemente ingannevole sotto molteplici profili.Innanzi tutto, le indicazioni circa il fabbisogno energetico di un ragazzo – che dovrebbe essere paria 2500 calorie – sono oltremodo generiche. Anche per la fascia d’età di quelli che, secondol’operatore pubblicitario, sono i consumatori principali del prodotto – vale a dire bambini di 8 – 10anni – vengono presi in considerazione i valori massimi del fabbisogno energetico per pochissimefasce d’età.Al riguardo, in primo luogo si rileva come né il gusto del prodotto, né le caratteristiche delpersonaggio raffigurato sulla confezione, né tanto meno gli oggetti contenuti nei pacchetti valgonoa provare che il target commerciale del prodotto siano i ragazzi fra gli otto e i dieci anni. Accanto agusti “decisi” sono infatti presenti anche gusti naturali che potrebbero essere apprezzati da bambini


154BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006di tutte le età, quali le “Chips leggermente salate”. Non si vede perché il “buffo personaggio”debba essere apprezzato maggiormente da giovani di quell’età e non dovrebbe esserlo anche dabambini più piccoli, visto che ha l’aria simpatica ed inoffensiva. In ogni caso, esso non vale certoad escludere bambini di età inferiore agli otto anni dal novero dei potenziali consumatori. Quantoalla sorpresa, viene poi espressamente precisato sulla confezione che essa è un oggetto “non adattoad un bambino di età inferiore a 36 mesi”. Pertanto, la tipologia della sorpresa non vale adescludere che il prodotto possa essere consumato da giovani fra i tre e gli otto anni.In ogni caso, anche se il consumatore fosse un bambino dell’età indicata dall’operatorepubblicitario, la dichiarazione circa il fabbisogno energetico sarebbe comunque non veritiera. I datimedi dei livelli di assunzione raccomandati di nutrienti divulgati dall’Istituto Nazionale diNutrizione prevedono infatti valori attorno alle 2500 chilocalorie al giorno solamente comefabbisogno massimo per i maschi dagli otto ai nove anni e sopra i tredici. In nessun caso unindividuo di sesso femminile, peraltro, può vantare simili fabbisogni energetici. Al riguardo, nonsembra – né questa eventualità è stata eccepita nelle memorie presentate dall’operatorepubblicitario – che unici destinatari del prodotto siano i maschi. L’indicazione maschile di “figlio”è infatti generica, e non vale a prospettare una simile eventualità. Non è pertanto esatto dichiarareche i ragazzi hanno bisogno di “almeno” 2500 calorie. Né sembra che la previsione della necessitàdi “affrontare con energia la scuola i giochi e lo sport” possa indicare che l’affermazione è inrealtà riferita a giovani particolarmente dinamici che vanterebbero un simile fabbisogno medio.Infatti, è fisiologico che in quella fascia d’età la maggioranza dei ragazzi siano ipercinetici – comesi evince dal fatto che il fabbisogno massimo medio di un ragazzo di 9 anni è pari a circa 2.500chilocalorie al giorno, mentre quello di uno di 10 anni è stato stimato intorno alle 2.200. È questauna caratteristica nota, di cui i nutrizionisti, nell’atto di ipotizzare e stilare le tabelle, tengono giàconto. L’indicazione circa il fabbisogno energetico è pertanto ingannevole ed è atta a trarre ilconsumatore in inganno circa il reale apporto del prodotto al proprio fabbisogno quotidiano,inducendolo a ritenere che quel pacchetto di patatine abbia una bassa incidenza sul regimealimentare. In ciò, il consumatore è indotto ad avere una percezione non veritiera dello stesso. Taleingannevolezza è atta ad incidere sul suo comportamento economico.In secondo luogo, non veritiero ed ingannevole è il riferimento al presunto valore nutritivo di unamela. L’eccezione dell’operatore pubblicitario circa il fatto che con “valore nutritivo” verrebberoin realtà indicati “micronutrienti […] che sono notoriamente presenti nella mela” non può essereaccolta. Si tratta infatti di una sottigliezza terminologica che non può essere colta dal consumatore,che identifica il valore nutritivo con il valore energetico. Sotto tale punto di vista, come si evincedalle tabelle allegate dallo stesso operatore pubblicitario, il messaggio è fortemente ingannevole.L’apporto calorico di 100 grammi di mela è infatti compreso tra 26 e 53 chilocalorie, vale a direcirca un terzo di quelle presenti in 25 grammi di Wacko’s – 139 chilocalorie. Proporzioni similisono state riscontrate anche per le proteine – fra 0,2 e 0,5 grammi per la mela; 1,25 grammi per ilprodotto in esame –, mentre i grassi contenuti nelle patatine sono quasi il centuplo di quellicontenuti in una mela: ai 9 grammi presenti nelle Wacko’s corrisponde il decimo di grammipresente nella mela. Anche i carboidrati sono superiori nelle Wacko’s. Il messaggio, per comeviene solitamente ed intuitivamente recepito ed interpretato dal consumatore è pertanto fortementeingannevole. Si rileva peraltro l’inadeguatezza del fatto stesso di operare un raffronto tra una melae uno snack, notoriamente molto poco salutare, a differenza di quanto si ritiene comunemente del


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 155frutto. Il consumatore viene così indotto considerare sullo stesso piano due prodotti che hanno inrealtà caratteristiche ben diverse – come confermato dai dati di cui sopra.Infine, è fortemente ingannevole la dicitura tra parentesi “una razione” che segue l’indicazione“per 25 grammi” che precisa la quantità di patatine a cui sono riferiti i valori energetici. È evidenteche il consumatore è portato a ritenere che “una razione” equivalga ad un pacchetto, e che, diconseguenza, questo contenga 25 grammi di patatine, corrispondenti ai valori energetici indicatinella tabella. Il pacchetto, tuttavia non contiene 25 grammi, bensì 45 grammi di prodotto. Gliapporti energetici sono pertanto ben più elevati rispetto a quanto è indotto a ritenere ilconsumatore, essendo essi pari a quasi il doppio dei valori indicati in tabella.Non è accoglibile l’eccezione dell’operatore pubblicitario secondo cui la collocazione delmessaggio sul retro del pacchetto lo renderebbe inidoneo ad attirare l’attenzione del consumatore equindi a pregiudicare il suo comportamento economico. A causa del riquadro di colore diverso dalpacchetto, infatti, la scritta salta agli occhi. In ogni caso, anche se il consumatore dovesse vederetale scritta dopo l’acquisto, potrebbe comunque essere indotto dalla indicazioni ingannevoli aripetere l’acquisto.Per quanto attiene alla pericolosità ex art. 24 del Codice del consumo, dagli accertamenti svoltirisulta che, pur in presenza di un elevato apporto energetico, il prodotto non possa essereconsiderato di per sé come in grado di arrecare pericolo alla salute dei consumatori. Pertanto, nonsi applica al caso di specie la norma ivi contenuta.Il messaggio de quo, ricade invece nella fattispecie di cui all’art. 25 del Codice del consumo.Infatti, pur trattandosi di un messaggio apparentemente rivolto ai genitori, <strong>media</strong>nte il claim diapertura: “Anche i tuoi genitori impazziranno per Wacko’s dopo aver letto qui sotto” sfrutta lanaturale credulità dei bambini ed adolescenti inducendoli a porre in essere, quale leva psicologica,un’opera di convincimento nei confronti dei loro genitori non solo per la lettura del messaggio maanche per l’acquisto del prodotto stesso. Inoltre, le indicazioni circa gli apporti nutrizionali el’inappropriato raffronto con la mela, possono pregiudicare il comportamento degli adolescenti,nel senso di determinare un maggior ed improprio consumo del prodotto, abusando della loronaturale credulità e mancanza di esperienza. Infatti, gli adolescenti, rassicurati da un messaggiorivolto ai loro genitori in termini estremamente positivi ed accattivanti sono indotti in errore sulcontenuto del messaggio e sulle caratteristiche del prodotto. La mera precisazione che una razionedovrebbe essere pari a 25 grammi non vale affatto a metterli in guardia circa i reali apportinutrizionali delle patatine Wacko’s, né ad indurli ad un consumo moderato del prodotto.Con riferimento, infine, alla modifica apportata, in corso di procedimento, autonomamentedall’operatore pubblicitario al messaggio sulla confezione del prodotto, pur non essendo oggettodel presente provvedimento, questa non appare, prima facie, idonea e sufficiente ad eliminare iprofili di ingannevolezza del messaggio, in quanto permane, ben oltre il limite dell’enfasi edell’iperbole pubblicitaria, una esagerata esaltazione dei pregi dei valori nutrizionali del prodottoed altresì rimane ancora presente l’equivoco circa il valore nutrizionale di una razione, pari a 25grammi di prodotto, e la quantità di patatine effettivamente presente in una confezione, invece,pari a 45 grammi.


156BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONEAi sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione cheaccoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso deimessaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a25.000 euro.In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteriindividuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della violazione dell’art. 25del Codice del consumo, della capacità di penetrazione del messaggio stesso che, per le modalitàdi diffusione: confezione del prodotto, è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampionumero di consumatori ed aver determinato un im<strong>media</strong>to pregiudizio al comportamentoeconomico del consumatore avendolo indotto d’impulso all’acquisto del prodotto pubblicizzato. Sideve valutare, infine, la circostanza che si tratta di una infrazione di lunga durata, posto che, dalleevidenze agli atti, emerge che il messaggio esaminato ha avuto una diffusione superiore ai tremesi.Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare alla società Gruppo AlimentareSan Carlo S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di 50.100 € (cinquantamilacento euro).RITENUTO che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole aisensi dell’articolo 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05;RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari conriguardo alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato potendo per tale motivo pregiudicarne ilcomportamento economico;RITENUTO che il messaggio in esame costituisce altresì una fattispecie di pubblicità ingannevoleai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto suscettibile di indurre inerrore bambini e adolescenti circa le sue caratteristiche, minacciando indirettamente la loro salute;DELIBERAa) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dallasocietà Gruppo Alimentare San Carlo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti inmotivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 25, delDecreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.b) che società Gruppo Alimentare San Carlo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativapecuniaria di 50.100 € (cinquantamilacento euro).ASSEGNAun termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma8, del Decreto Legislativo n. 206/05, per l’adeguamento della confezione del prodotto, attraverso


BOLLETTINO N. 47 DEL 11 DICEMBRE 2006 157l’eliminazione della esagerata esaltazione dei pregi dei valori nutrizionali del prodotto, conparticolare riferimento al confronto tra i valori nutrizionali delle patatine con quelli di una mela eall’indicazione del valore energetico pari ad una razione (25 gr.) non identificabile con il valoreenergetico del peso (45 gr.) dell’intero contenuto della confezione.La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine ditrenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto alconcessionario del servizio della riscossione oppure <strong>media</strong>nte delega alla banca o alle PosteItaliane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dalDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono esserecorrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardonell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta perla sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivoalla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso alconcessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di moramaturati nel medesimo periodo.Dell’avvenuto pagamento deve essere data im<strong>media</strong>ta comunicazione all’Autorità attraversol’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza allapresente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresaper un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong>dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensidell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario alPresidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delleRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data dinotificazione del provvedimento stesso.IL SEGRETARIO GENERALEFabio CintioliIL PRESIDENTEAntonio Catricalà


Autorità garantedella concorrenza e del mercatoCoordinamento redazionaleRedazione<strong>Bollettino</strong> SettimanaleAnno XVI- N. 47 . 2006Lapo BertiTamara Levi, Lucia Quadrini, Claudia Sansoni, ManuelaVillaniAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoUfficio Documentazione e BibliotecaPiazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 RomaTel.: 06-858211 Fax: 06-85821256E-mail: antitrust@agcm.itWeb: http://www.agcm.itPubblicazione a cura dellaPresidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per l'informazione e l'editoriaVia Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 06-85981DirettoreCoordinamento editorialeRealizzazione graficaPrezziStampa e diffusionePaolo PeluffoFrancesca CrispoltiArea Strategic DesignFascicolo € 4,00(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che,stampati in unico volume, sostituiscono altrettanti numeridella prevista periodicità settimanale)Abbonamento € 83,00Conto corrente postale n. 387001intestato a:Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Funzione Arte/EditoriaPiazza Verdi, 10 - 00198 RomaTelefoni:abbonamenti: tel. 0685082207 – 0685084124vendita al pubblico tel. 0685082147 - 0685082591e-mail: venditeperiodici@ipzs.itI fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essererichiesti, anche telefonicamente, all'U.O. Distribuzione everranno spediti in contrassegno maggiorando l'importoper spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramitecorriere.Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 712/91

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