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piano di tutela dell'ambiente marino e costiero norme di attuazione

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The Association for Mathematics Educationof South Africa13 th Annual National Congress2 to 6 July 2007MpumalangaFINAL ANNOUNCEMENT AND REGISTRATIONUplands CollegeOn the outskirts of White River close to Nelspruit


TITOLO IFINALITÁ, CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANOArticolo 1 Finalità1. Il presente Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino Costiero (<strong>di</strong> seguito denominato Piano)dell’Ambito Costiero 15, comprendente le Unità Fisiografiche “Golfo del Tigullio”, “Baia delSilenzio” e “Riva Trigoso”, redatto ai sensi dell’articolo 41 comma 1 della Legge Regionale 4agosto 2006 n° 20, persegue l’obiettivo generale de lla gestione integrata della fascia costieraattraverso la <strong>di</strong>fesa della costa dall’erosione nonché la conservazione e la valorizzazione deglihabitat <strong>marino</strong> costieri ivi presenti.2. Il Piano, che ha valore <strong>di</strong> Piano territoriale <strong>di</strong> settore,è lo strumento conoscitivo, normativo etecnico-operativo me<strong>di</strong>ante il quale sono fissati gli obiettivi a scala <strong>di</strong> unità fisiografica ein<strong>di</strong>viduati gli strumenti <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> e le modalità e priorità d’intervento.3. Il Piano persegue gli obiettivi <strong>di</strong> cui al comma 1 me<strong>di</strong>ante la definizione:a) del quadro conoscitivo morfo<strong>di</strong>namico ed ambientale della fascia costiera e delconseguente quadro evolutivo relativamente alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto della costa alta e allivello <strong>di</strong> erosione degli arenili;b) delle fasce <strong>di</strong>namiche costiere interessate dal moto ondoso in relazione a determinati tempi<strong>di</strong> ritorno;c) dei tratti <strong>di</strong> costa alta soggetti a fenomeni evolutivi indotti dall’azione del moto ondoso;d) delle aree a valenza bionaturalistica soggette ad impatti;e) delle esigenze <strong>di</strong> manutenzione, <strong>di</strong> completamento ed integrazione dei sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesacostiera;f) degli interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa costiera e <strong>di</strong> mitigazione del rischio della costa alta;g) delle misure e delle azioni volte alla <strong>tutela</strong> degli habitat costieri e della bio<strong>di</strong>versità.Articolo 2 Ambito d’applicazione1. Le previsioni del Piano si applicano alla fascia costiera dell’Ambito Costiero 15, costituito dalleUnità fisiografiche denominate Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso, delimitato:- ad ovest da punta Portofino;- ad est da punta Baffe;- a mare dall’isobata dei – 50 metri, ad eccezione dei casi <strong>di</strong> presenza dell’habitat Scogliereper quanto attiene la tipologia Coralligeno;- a terra, nei tratti <strong>di</strong> costa bassa, dal limite <strong>di</strong> interazione con i fenomeni meteomarini;- a terra, nei tratti <strong>di</strong> costa alta, dal limite <strong>di</strong> interazione con i fenomeni meteomarini;- a terra, lungo le aste fluviali, dal limite dell’alveo attuale, così come definito dai piani <strong>di</strong>bacino per l’assetto idrogeologico.2. L’ambito territoriale interessa la Provincia <strong>di</strong> Genova, i Comuni <strong>di</strong> Portofino, Santa MargheritaLigure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, l’Ente Parco <strong>di</strong> Portofino e l’Areamarina protetta nazionale <strong>di</strong> Portofino.Articolo 3 Oggetto del Piano1. Il Piano persegue gli obiettivi <strong>di</strong> settore in<strong>di</strong>viduati all’articolo 41 della L.R. 20/2006 e ha iseguenti contenuti essenziali:a) Quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristicheb) In<strong>di</strong>viduazione delle criticità (livelli <strong>di</strong> pericolosità e <strong>di</strong> rischio)c) In<strong>di</strong>viduazione degli habitat a rischio_________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero2Norme


d) in<strong>di</strong>cazione delle misure d’intervento per ciascun paraggio <strong>costiero</strong> relativamente allaspiaggia, alla costa alta ed al miglioramento della salvaguar<strong>di</strong>a ambientalee) determinazione delle <strong>norme</strong> d’uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione dellamorfologia costiera e delle emergenze ambientali;f) definizione del Piano degli interventi <strong>di</strong> mitigazione del rischio e <strong>di</strong> miglioramento esalvaguar<strong>di</strong>a ambientale.Articolo 4 Elaborati <strong>di</strong> Piano1. Costituiscono elaborati parte integrante del presente Piano:a) Relazione generale;b) le relazioni tematiche;c) le relazioni per paraggio;d) le presenti <strong>norme</strong> <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>;e) il <strong>piano</strong> degli interventi;f) il <strong>piano</strong> <strong>di</strong> monitoraggio;g) i seguenti elaborati cartografici:1. C01 Carta Batimetrica2. C02 Carta degli habitat marini3. C03 Carta dell’evoluzione della spiaggia emersa e sommersa4. C04 Carta morfologica e se<strong>di</strong>mentologica5. C05 Carta <strong>di</strong> sintesi dei processi costieri6. C06 Carta delle fasce <strong>di</strong>namiche della spiaggia e della costa alta7. C07 Carta impatti sulla qualità’ delle acque e sulla bio<strong>di</strong>versità <strong>marino</strong> costiera8. C08 Carta del rischio9. C09 Carta dei regimi normativi.h) il rapporto ambientale ex art. 13 D.Lgs. n. 152/06.2. Costituiscono elaborati <strong>di</strong> analisi propedeutici alla redazione del presente Piano le cartografie,documenti <strong>di</strong> indagine e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.Articolo 5 Definizioni1. Ai fini delle presenti Norme, si assumono le definizioni <strong>di</strong> seguito riportate:a) Ancoraggio: la sosta dell’imbarcazione utilizza un’ancora che viene calata sul fondo esalpata a fine sosta.b) Argine aggettante: il pennello che, in prosecuzione con gli argini del corso d’acqua, occupala spiaggia emersa e oltrepassa la linea <strong>di</strong> battigia costringendo il corso d’acqua adepositare tutto o parte del materiale trasportato a profon<strong>di</strong>tà tale per cui lo stesso non siapiù mobilizzabile da parte del moto ondoso.c) Barra <strong>di</strong> foce: l’accumulo <strong>di</strong> materiale depositato alla foce <strong>di</strong> un corso d’acqua in continuitàcon la spiaggia alimentata dal corso d’acqua stesso. Fa parte a tutti gli effetti della spiaggiad) Corsi d’acqua: i corpi idrici a regime permanente o torrentizio che contribuiscono, con il lorotrasporto solido, ad alimentare le spiagge dell’unità fisiografica;e) Costa bassa: il litorale costituito completamente o parzialmente da se<strong>di</strong>menti sciolti chepossono subire movimenti per azione del moto ondosof) Costa alta: il litorale costituito da rocce lapidee omogenee e/o eterogenee che originanofalesie o versanti generalmente ripi<strong>di</strong>, privi <strong>di</strong> spiaggia al piede o con spiagge <strong>di</strong> ampiezzaridotta alimentate dalla falesia stessag) Dividente demaniale: la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo, così comedefinito dall’art.28 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Co<strong>di</strong>ce della Navigazione), daibeni censiti dal catasto terreni o urbano.h) Falesia attiva: scarpata <strong>di</strong> erosione marina in cui il principale fattore morfogenetico <strong>di</strong>evoluzione è l’erosione al piede da parte del moto ondoso.i) Fascia <strong>di</strong>namica della spiaggia: area in<strong>di</strong>viduata come fascia compresa tra la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>chiusura e il limite del run-up dell’onda in funzione <strong>di</strong> un determinato periodo <strong>di</strong> ritorno e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>cante la pericolosità dell’area soggetta a moto ondoso incidente._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero3Norme


j) Fondale <strong>marino</strong>: il fondale che si estende oltre la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusura della spiaggiasommersak) Fondale portuale: il fondale situato all’interno <strong>di</strong> bacino portuale, in zona non interessatadalla movimentazione dei se<strong>di</strong>menti da parte del moto ondoso. Si assume come limiteesterno del bacino portuale l’imboccatura portualel) Frana costiera: accumulo <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> genesi gravitativa che viene mobilizzato al piededal moto ondoso.m) Limite morfologico della spiaggia: linea oltre la quale il materiale sciolto costituente laspiaggia non è più movimentato principalmente dalle onde.n) Opere marittime: le opere a contatto con il mare che interferiscono con la propagazione delmoto ondoso incidente e con la <strong>di</strong>namica dei se<strong>di</strong>menti; fanno parte <strong>di</strong> questa categoria lestrutture ortogonali alla costa quali pennelli, moli, pontili, le barriere emerse e sommerseparallele alla costa, le isole e le secche artificiali.o) Opere riflettenti: le strutture artificiali che provocano la riflessione anche parziale del motoondoso quali ad esempio i muri <strong>di</strong> contenimento, le strutture balneari non stagionali, leplateazioni rigide anche interrate, comprese le scogliere a <strong>di</strong>fesa delle stesse strutture.p) Ormeggio al gavitello: la sosta dell’imbarcazione che utilizza una boa collegata ad unsistema fisso sul fondo (permanente o temporaneo) costituito da corpi morti, catenarie o altrimanufatti.q) Pericolosità costiera: probabilità che si realizzino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento dell’eventocalamitoso in una data area.r) Periodo <strong>di</strong> ritorno: il periodo <strong>di</strong> ritorno T associato ad una certa <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> probabilità èper definizione l’inverso della probabilità annua <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un evento maggiore ouguale <strong>di</strong> un evento soglia, cioè del superamento del valore <strong>di</strong> riferimento (altezzasignificativa al largo) e rappresenta in me<strong>di</strong>a l’intervallo temporale atteso tra due eventi convalori <strong>di</strong> altezza d’onda superiori o uguali al valore <strong>di</strong> riferimento.s) Profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusura: limite lato mare della spiaggia, in corrispondenza della massimaprofon<strong>di</strong>tà in cui si verifica il trasporto significativo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lungo costa (cross-shore) edove inizia la zona <strong>di</strong> primo frangente.t) Ripascimento stagionale: intervento <strong>di</strong> ripascimento artificiale con versamento <strong>di</strong> materiale<strong>di</strong> volumetria inferiore a 10 m3 per metro lineare <strong>di</strong> spiaggia riferito alla cella litorale.u) Ripascimento strutturale: intervento <strong>di</strong> ripascimento artificiale con versamento <strong>di</strong> materiale<strong>di</strong> volumetria eccedente i limiti <strong>di</strong> ripascimento stagionale.v) Run-up: la quota più alta raggiunta dall’acqua su una spiaggia nel corso <strong>di</strong> una mareggiata.w) Rischio: parametro che <strong>di</strong>pende dalle caratteristiche <strong>di</strong> pericolosità dell’area, dal valoresocio-economico e dalla vulnerabilità del bene esposto. A parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolositàil grado <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> una data area è proporzionale alla presenza <strong>di</strong> beni e persone che viinsistono.x) Spiaggia: L’accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti sciolti modellati dall’azione del moto ondoso. La spiaggiacomprende una spiaggia emersa ed una spiaggia sommersa, che costituiscono un'unicaentità morfologica in quanto il se<strong>di</strong>mento passa naturalmente dall’una all’altra in funzionedegli eventi meteomarini. Il limite inferiore della spiaggia sommersa coincide con laprofon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusura della stessa.y) Unità fisiografica – Paraggio Costiero – Cella litorale: L’unità fisiografica (U.F.) è l’arealitorale all’interno della quale i se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> spiaggia (emersa e sommersa) sono confinati enon vi sono interscambi <strong>di</strong> materiale con le U.F. limitrofe. I limiti delle U.F. sono costituitidalle strutture naturali (promontori, canyon) o artificiali (pennelli, porti, ecc.) cheraggiungono profon<strong>di</strong>tà paragonabili alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusura della spiaggia ovvero cheinvertono il senso della deriva se<strong>di</strong>mentaria, interrompendo il movimento naturale deise<strong>di</strong>menti lungo la costa. All’interno <strong>di</strong> un’unità fisiografica si possono <strong>di</strong>stinguere settori <strong>di</strong>costa, definiti paraggi costieri, che possono essere considerati in<strong>di</strong>pendenti per mareggiateor<strong>di</strong>narie, ovvero con tempi <strong>di</strong> ritorno dell’or<strong>di</strong>ne dell’anno. Un paraggio <strong>costiero</strong> può a suavolta essere sud<strong>di</strong>viso, in genere da strutture artificiali, in celle litorali che costituiscono tratti<strong>di</strong> spiaggia in<strong>di</strong>pendenti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mare calmo o con agitazioni ondose me<strong>di</strong>e._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero4Norme


TITOLO IIINDIRIZZI E NORME GENERALIArticolo 6(In<strong>di</strong>rizzi vincolanti per la gestione della fascia costiera )1. Ai fini del mantenimento e ripristino delle capacità <strong>di</strong> trasporto solido da parte dei corsi d’acqua,con riferimento agli impatti generati sugli arenili dei litorali connessi ai bacini idrografici, siapplicano i criteri, gli in<strong>di</strong>rizzi e le <strong>di</strong>rettive in materia <strong>di</strong> asportazione <strong>di</strong> materiale litoide dai corsid’acqua emanati dall’ Autorità <strong>di</strong> bacino <strong>di</strong> rilievo regionale.2. I materiali prelevati dagli alvei, ai sensi del comma 1, non possono essere utilizzati per ilripascimento <strong>di</strong> spiagge in unità fisiografica <strong>di</strong>versa da quelle comprese nel presente ambito<strong>costiero</strong>.3. Per il mantenimento del bilancio se<strong>di</strong>mentario delle unità fisiografiche comprese nel presenteambito <strong>costiero</strong> non è consentito il trasferimento <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> spiaggia emersa e sommersa e<strong>di</strong> fondale <strong>marino</strong> ad altre unità fisiografiche.4. Si applicano comunque i criteri e le <strong>di</strong>rettive in materia <strong>di</strong> ripascimento stagionale degli arenilinonché <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della costa e <strong>di</strong> abitati costieri e <strong>di</strong> ripascimenti strutturali <strong>di</strong> cui allalegge regionale 28 aprile 1999, n. 13, (Disciplina delle funzioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della costa,ripascimento degli arenili, protezione e osservazione <strong>dell'ambiente</strong> <strong>marino</strong> e <strong>costiero</strong>, demaniomarittimo e porti) e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, con particolare riferimento allamovimentazione del materiale litoide della barra <strong>di</strong> foce, parte integrante del sistema spiaggia.5. Ai fini della realizzazione degli interventi che attengono alla <strong>di</strong>fesa della costa dall’erosionenonché alla conservazione e valorizzazione degli habitat <strong>marino</strong> costieri si applicano le misured’intervento in<strong>di</strong>cate nel Piano per ciascun paraggio <strong>costiero</strong> con valore <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazionipianificatorie vincolanti.TITOLO IIICLASSIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA IN BASE ALLAPERICOLOSITA’ E DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICAArticolo 7 Classificazione della costa bassa in base alla pericolosità damoto ondoso1. Nella spiaggia emersa e sommersa sono in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, nella Carta C06 – Cartadelle fasce <strong>di</strong>namiche della spiaggia e della costa alta, le fasce <strong>di</strong>namiche della spiaggia , comedefinite all’articolo 5 comma 1 lett. i), articolate nelle seguenti classi <strong>di</strong> pericolosità:a) fascia <strong>di</strong>namica FDA (area a pericolosità alta): si estende dalla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusura dellaspiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde <strong>di</strong> qualsiasi provenienza con untempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 1 anno;b) fascia <strong>di</strong>namica FDB (area a pericolosità me<strong>di</strong>a): si estende dalla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> chiusuradella spiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde <strong>di</strong> qualsiasi provenienzacon un tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 50 anni.c) fascia <strong>di</strong>namica FDC (area a pericolosità bassa): si estende dal limite <strong>di</strong> perimetrazionedell’Area a pericolosità me<strong>di</strong>a fascia B fino all’area allagabile per opera del moto ondoso.Articolo 8 Disciplina della costa bassa1. Nelle aree classificate in base alla pericolosità da moto ondoso, <strong>di</strong> cui all’articolo 7, si applica ilseguente regime normativo, come riportato nella Carta CO9 (Carta dei regimi normativi):2. Nella fascia <strong>di</strong>namica FDA non è consentita la realizzazione <strong>di</strong> opere riflettenti il moto ondoso,come definite all’articolo 5 comma 1 lett. o). Nel caso <strong>di</strong> opere riflettenti già esistenti, nelle more_________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero5Norme


dell’applicazione delle misure <strong>di</strong> intervento vincolanti <strong>di</strong> cui all’articolo 6 comma 5, sonoconsentiti interventi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica a con<strong>di</strong>zione che <strong>di</strong>minuiscano gli effetti <strong>di</strong> riflessione del motoondoso e che l’impronta dell’opera non sia ampliata verso mare.3. Nella fascia <strong>di</strong>namica FDB, fermo restando che alla realizzazione <strong>di</strong> ogni nuovo manufatto sipuò procedere secondo modalità tali da limitare al massimo i fenomeni <strong>di</strong> riflessione del motoondoso e i manufatti esistenti siano resi ove possibile meno riflettenti, non è consentita larealizzazione <strong>di</strong> opere marittime <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa costiera parallele alla costa, sia aderenti sia<strong>di</strong>staccate. Sono fatti salvi gli interventi <strong>di</strong> manutenzione <strong>di</strong> opere marittime esistenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesacostiera parallele alla costa finalizzati alla <strong>tutela</strong> della pubblica e privata incolumità, nonché gliinterventi <strong>di</strong> ripristino che non comportino aumento delle <strong>di</strong>mensioni preesistenti dell’opera.4. Nella fascia <strong>di</strong>namica FDC è consentito ogni tipo <strong>di</strong> intervento purché realizzato con tipologiecostruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quin<strong>di</strong> del rischio per lapubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure <strong>di</strong> protezione civile assunte dai piani <strong>di</strong>protezione civile comunali.Articolo 9 Classificazione della costa alta in base alla suscettività1. Lungo i tratti <strong>di</strong> costa alta sono in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, nella Carta C06 – Carta delle fasce<strong>di</strong>namiche della spiaggia e della costa alta, le falesie e le frane costiere, come definiteall’articolo 5 comma 1 lett. h) e l), articolate nelle seguenti classi <strong>di</strong> suscettività:a) suscettività al <strong>di</strong>ssesto molto alta (FAA): comprende i corpi <strong>di</strong> frana il cui piede vienemobilizzato perio<strong>di</strong>camente dall’azione ondosa, si estende dalla linea <strong>di</strong> riva al ciglio delcorpo <strong>di</strong> frana stesso;b) suscettività al <strong>di</strong>ssesto alta (FAB): comprende i tratti <strong>di</strong> falesia attiva che per lecaratteristiche meccaniche e fisiche del tipo <strong>di</strong> roccia hanno alta probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto. Siestende dal livello del mare al ciglio della stessa.2. Nelle aree classificate FAB, a seguito <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio in merito alle caratteristichemorfometriche e geomeccaniche degli ammassi rocciosi che costituiscono la falesia, possonoessere ulteriormente in<strong>di</strong>viduate le seguenti classi:a) suscettività al <strong>di</strong>ssesto alta (FAB1): comprende i tratti <strong>di</strong> falesia attiva in cui, a seguito <strong>di</strong>stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio, viene confermata l’alta probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto; si estende dallivello del mare al ciglio della stessab) suscettività al <strong>di</strong>ssesto me<strong>di</strong>a (FAB2): comprende i tratti <strong>di</strong> falesia attiva che, a seguito <strong>di</strong>stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio, presentano caratteristiche meccaniche e fisiche che hanno me<strong>di</strong>aprobabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto; si estende dal livello del mare al ciglio della stessa;c) suscettività al <strong>di</strong>ssesto bassa (FAC) comprende i tratti <strong>di</strong> falesia attiva che per lecaratteristiche meccaniche e fisiche del tipo <strong>di</strong> roccia hanno bassa probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto, siestende dal livello del mare al ciglio della stessa.3. A monte del ciglio della falesia attiva FAA – FAB è in<strong>di</strong>viduata un’area <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 30 metri, lacui suscettività viene determinata me<strong>di</strong>ante stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio.Articolo 10 Disciplina della costa alta1. Nelle aree classificate in base alla suscettività,<strong>di</strong> cui all’articolo 9, si applica il seguente regimenormativo, come riportato nella Carta C09 (Carta dei regimi normativi).2. Nelle aree a suscettività al <strong>di</strong>ssesto molto alta (FAA) vige la norma associata alla PG4 delcorrispondente Piano <strong>di</strong> Bacino stralcio per la <strong>tutela</strong> dal rischio idrogeologico. In tali aree nonsono altresì consentiti interventi <strong>di</strong> consolidamento della falesia, anche tramite la realizzazione<strong>di</strong> opere marittime, salvo in presenza <strong>di</strong> elementi a rischio.3. Nelle aree a suscettività al <strong>di</strong>ssesto alta (FAB) vige la norma associata alla PG3 delcorrispondente Piano <strong>di</strong> Bacino stralcio per la <strong>tutela</strong> dal rischio idrogeologico.4. Nelle aree classificate, a seguito degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio <strong>di</strong> cui all’articolo 9, a suscettivitàal <strong>di</strong>ssesto alta (FAB1) si applica la <strong>di</strong>sciplina delle aree FAB._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero6Norme


5. Nelle aree classificate, a seguito degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio <strong>di</strong> cui all’articolo 9, a suscettivitàal <strong>di</strong>ssesto me<strong>di</strong>a (FAB2) sono consentiti anche interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione a con<strong>di</strong>zioneche le indagini a corredo degli interventi proposti verifichino che:a) L’<strong>attuazione</strong> degli interventi consentiti non aggravi il grado <strong>di</strong> suscettività al <strong>di</strong>ssestodell’area ma permetta il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità dell’areale interessato,attraverso le opportune e le possibili opere volte a mo<strong>di</strong>ficare i fattori geomorfologici egeotecnica determinanti il relativo grado <strong>di</strong> suscettività al <strong>di</strong>ssesto;b) Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> suscettività del territorio a contorno dell’area <strong>di</strong> intervento non interferiscanonegativamente sull’intervento stesso;c) Gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la<strong>tutela</strong> della pubblica incolumità ed il non aumento del rischio.6. Nelle aree <strong>di</strong> falesia classificate, a seguito degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio <strong>di</strong> cui all’articolo 9, asuscettività al <strong>di</strong>ssesto bassa (FAC) sono consentiti, attraverso indagini specifiche, interventieffettuati con modalità tecnico-esecutive che non aggravino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità della falesia.7. Nelle aree <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui all’articolo 9 comma 3, qualora le stesse non siano state oggetto <strong>di</strong>stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggior dettaglio che in<strong>di</strong>viduano le pertinenti classi <strong>di</strong> suscettività anche tenuto conto<strong>di</strong> possibili fenomeni <strong>di</strong> espansione ed arretramento della falesia attiva sottostante, si applica ilregime normativo previsto per le aree FAB.TITOLO IVTUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ MARINO ECOSTIERAArticolo 11 Classificazione delle aree a valenza bionaturalistica1. Nella fascia costiera sono in<strong>di</strong>viduate e perimetrate, nella Carta C07 - Carta impatti sulla qualitàdelle acque e sulla bio<strong>di</strong>versità <strong>marino</strong> costiera, le seguenti aree a valenza bionaturalistica:a) aree <strong>di</strong> spiaggia <strong>di</strong> ripristino ambientale - ASR: le aree <strong>di</strong> spiaggia non ancora trasformate,anche a tergo della fascia <strong>di</strong>namica, da preservare e riqualificare in funzione degli habitatdella vegetazione psammofila pioniera e dunale (habitat “1210 Vegetazione annua dellelinee <strong>di</strong> deposito marine” e “2110 Dune mobili embrionali” <strong>di</strong> cui alla Direttiva CE/92/43);b) aree <strong>di</strong> foce <strong>di</strong> ripristino ambientale - AFR: le aree fluviali da preservare e riqualificare infunzione degli habitat <strong>di</strong> estuario (habitat “1130 Estuari” <strong>di</strong> cui alla Direttiva CE/92/43);c) zone a trasformazione vincolata - ZTV: i tratti <strong>di</strong> costa rocciosa <strong>di</strong> particolare importanza perla bio<strong>di</strong>versità (habitat “1170 Scogliere” <strong>di</strong> cui alla Direttiva CE/92/43) da preservare dalletrasformazioni antropiche;d) zone <strong>di</strong>portistiche regolamentate - ZDR: le aree marine ove sussiste il degrado dell’ habitat“1120 Praterie <strong>di</strong> Posidonia” <strong>di</strong> cui alla Direttiva CE/92/43, dovuto ad ormeggi e/o ancoraggi.Articolo 12(Aree <strong>di</strong> spiaggia <strong>di</strong> ripristino ambientale)1. Nelle ASR <strong>di</strong> cui all’articolo 11, comma 1 lett. a), il Comune in<strong>di</strong>vidua un’ area <strong>di</strong> spiaggiadestinata al recupero vegetazionale, anche sud<strong>di</strong>visa in subaree, ove non sono consentite leseguenti attività:a) ripascimento della spiaggiab) stoccaggio, prelievo, movimentazione dei se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> spiaggiac) livellamento e riprofilatura della spiaggiad) vagliatura dei se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> spiaggiae) costruzione <strong>di</strong> piste provvisionali <strong>di</strong> cantieref) costruzione <strong>di</strong> manufatti stagionali non <strong>di</strong>rettamente finalizzati alla salvaguar<strong>di</strong>a degli habitatin oggettog) posteggio <strong>di</strong> barche, automobili o altri mezzi e materialih) eliminazione delle vegetazione spontanea tipica degli habitat in oggettoi) introduzione <strong>di</strong> specie vegetali esotiche ed invasive_________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero7Norme


j) accesso a mezzi motorizzati.Nel caso <strong>di</strong> interventi strutturali sulle spiagge ove ricadano ASR è ammesso, motivatamente,derogare a tali <strong>di</strong>vieti purché il progetto contempli uno stato finale ove la norma trovi adeguatarealizzazione.2. l’ area <strong>di</strong> spiaggia destinate al recupero vegetazionale è in<strong>di</strong>viduata nel rispetto dei seguenticriteri:- la superficie complessiva dell’area non dovrà essere inferiore al 5% della superficie della ASRo, in alternativa, a 1000 m 2 .- laddove nello stesso comune esistano più ASR il Comune può, motivatamente, ridurre lesuperfici <strong>di</strong> una o più “aree <strong>di</strong> spiaggia destinate al recupero vegetazionale”, bilanciandole conun congruo incremento <strong>di</strong> altre.- ciascuna area <strong>di</strong> spiaggia destinata al recupero vegetazionale è in<strong>di</strong>viduata cartograficamentead una scala adeguata (dettaglio non inferiore 1:2.000): il Comune provvede a trasmettere allaRegione l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree ed ogni successivo aggiornamento, nonché i risultati <strong>di</strong> unmonitoraggio fotografico (da realizzarsi annualmente, nel periodo tra maggio e settembre),avente ad oggetto lo stato dell’area e le specie vegetali rinvenute.3. Nelle ASR <strong>di</strong> cui all’articolo 11, comma 1 lett. a), non è consentita la trasformazione del suolosabbioso con opere <strong>di</strong> copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione; è fatto salvo il caso in cui latrasformazione sia prevista nell’ambito <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> interesse pubblico strategico per il Comune;in questo caso il progetto deve prevedere, nella stessa ASR, interventi <strong>di</strong> mitigazione ecompensazione che perseguano gli obiettivi delle presenti <strong>norme</strong>.Articolo 13(Aree <strong>di</strong> foce <strong>di</strong> ripristino ambientale)1. Nelle aree focive fluviali <strong>di</strong> cui all’articolo 11, comma 1 lett. b) non sono consentiti gli interventiche comportano riduzione, frammentazione o alterazione dell’ habitat 1130 “Estuari” e deicompresenti habitat fluviali <strong>di</strong> cui alla Direttiva CE/92/43, se non nell’ambito <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli in<strong>di</strong>rizzi emanati dalle Autorità <strong>di</strong> Bacinooperanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto <strong>di</strong> criteri finalizzati al mantenimento dell’habitat in sod<strong>di</strong>sfacente stato <strong>di</strong> conservazione. In particolare le attività <strong>di</strong> manutenzioneidraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, daapplicare sulla base <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o conoscitivo <strong>di</strong> dettaglio redatto da professionista condocumentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale:a) evitare interventi <strong>di</strong> rettificazione del corso d’acqua, <strong>di</strong> artificializzazione delle sponde, <strong>di</strong>interruzione della continuità fluviale;b) mantenere la successione <strong>di</strong> pozze e raschi e la sinuosità laterale dell’alveo.c) evitare <strong>di</strong> intervenire sulla stessa sezione <strong>di</strong> alveo ad intervalli inferiori a quattro anni.d) evitare <strong>di</strong> effettuare il taglio in<strong>di</strong>scriminato e generalizzato della vegetazione spontanea:qualora necessario per limitare il rischio idraulico possono essere pianificati <strong>di</strong>radamenti esfalci a carattere parziale, con l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> idonee e sufficienti aree rifugio damantenere inalterate; per la vegetazione arborea è consentita solo l'asportazione selettivadegli in<strong>di</strong>vidui seccaginosi, stroncati, marcescenti o che possano per la loro posizionecostituire pericolo in relazione al deflusso idrico; gli interventi così pianificati dovrannoessere realizzati al <strong>di</strong> fuori del periodo compreso tra il 1 marzo ed il 15 settembre.e) nel caso in cui la vegetazione ripariale sia assente o scarsamente rappresentata rispetto alpotenziale ecologico dell’area a causa <strong>di</strong> precedenti interventi <strong>di</strong> manutenzione, devonoessere in<strong>di</strong>viduate, ove possibile, idonee e sufficienti superfici <strong>di</strong> alveo da lasciarein<strong>di</strong>sturbate ai fini del naturale ripristino vegetazionale.f) effettuare prioritariamente gli interventi <strong>di</strong> manutenzione idraulica nel seguente periododell’anno: 01 novembre - 01 marzo;g) evitare gli interventi <strong>di</strong> manutenzione idraulica dell’alveo nel seguente periodo dell’anno: 01marzo - 15 settembre;h) evitare <strong>di</strong> utilizzare <strong>di</strong>serbanti e piro<strong>di</strong>serbare per il controllo della vegetazione;i) evitare l’ introduzione <strong>di</strong> specie vegetali esotiche ed invasive;_________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero8Norme


j) in<strong>di</strong>viduare modalità attuative degli interventi (quali la scelta dei siti <strong>di</strong> accesso, costruzionee smontaggio delle piste <strong>di</strong> cantiere, scelta <strong>di</strong> strumenti e mezzi per la movimentazione deise<strong>di</strong>menti e della vegetazione) che meglio corrispondano alla finalità <strong>di</strong> conservazionedell’habitat.Articolo 14 Zone a trasformazione vincolata1. Nei tratti <strong>di</strong> costa rocciosa <strong>di</strong> cui all’articolo 11, comma 1 lett. c) non sono consentiti:a) porti, porti turistici ed appro<strong>di</strong> turistici;b) opere marittime ra<strong>di</strong>cate alla costa, ad eccezione delle opere finalizzate alla <strong>di</strong>fesadell’abitato dall’erosione marina;c) ripascimenti ad eccezione <strong>di</strong> quelli necessari per la manutenzione <strong>di</strong> spiagge esistenti inequilibrio con le con<strong>di</strong>zioni idro<strong>di</strong>namiche locali e che impieghino materiali aventicomprovata stabilità.Articolo 15 Zone <strong>di</strong>portistiche regolamentate1. Nelle zone <strong>di</strong>portistiche regolamentate <strong>di</strong> cui all’articolo 11, comma 1, lett. d), è vietato, nelperiodo della stagione balneare, l’ancoraggio delle unità navali aventi lunghezza uguale omaggiore a 5 metri. Sono escluse dal <strong>di</strong>vieto le unità navali che effettuano attività <strong>di</strong> pescaprofessionale o attività istituzionali <strong>di</strong> monitoraggio delle acque. L’ormeggio al gavitello èconsentito solo attraverso tecnologie compatibili con il buono stato <strong>di</strong> conservazione deglihabitat marini.TITOLO VATTUAZIONE DEL PIANOArticolo 16 Classificazione dei tratti <strong>di</strong> costa in base al livello <strong>di</strong> rischio1. Ai fini della valutazione della priorità d’intervento e per le attività <strong>di</strong> protezione civile, sonoin<strong>di</strong>viduati nella Carta C08 tratti <strong>di</strong> costa bassa e aree soggette a rischio <strong>costiero</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>versolivello in relazione agli elementi nelle stesse presenti, metodologicamente determinato nellarelazione Generale del Piano ed articolato nelle seguenti classi:Rischio areale costa altaa) rischio molto elevato (RA4)b) rischio elevato (RA3)c) rischio me<strong>di</strong>o (RA2)d) rischio moderato (RA1)e) rischio lieve o trascurabile (RA0).Rischio lineare costa bassaa) rischio molto elevato (RS4)b) rischio elevato (RS3)c) rischio me<strong>di</strong>o (RS2)d) rischio moderato (RS1)e) rischio localizzato in corrispondenza <strong>di</strong> opere marittime (RL).Articolo 17 Attività <strong>di</strong> protezione civile a scala comunale1. Il Piano, in considerazione degli scenari <strong>di</strong> pericolosità ivi in<strong>di</strong>viduati, fornisce gli elementipropedeutici all’adozione e all’aggiornamento dei piani provinciali e comunali <strong>di</strong> previsione,prevenzione ed emergenza <strong>di</strong> protezione civile <strong>di</strong> cui alla L.R. 9/2000._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero9Norme


Articolo 18 Modalità <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> del Piano1. Il presente Piano è attuato, nei limiti delle <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> bilancio, in fasi successive attraverso iprogrammi triennali ed annuali d’intervento <strong>di</strong> cui agli articoli 42 e 43 della L.R. 20/2006 tenutoconto delle priorità in<strong>di</strong>viduate dal Piano degli Interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 4, comma 1 lett. e).2. I programmi d’intervento possono ricomprendere interventi proposti da Enti locali purchécoerenti con le <strong>norme</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 6 e con il presente Piano.3. Nell’ambito dei Programmi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono in<strong>di</strong>viduati come prioritari:a. gli interventi riferiti ai tratti costieri classificati a rischio spiaggia molto elevato RS4 edelevato RS3, nonché a rischio costa alta molto elevato RA4 e elevato RA3.b. gli interventi riferiti a paraggi costieri classificati ad elevato rischio <strong>di</strong> degrado per le acquee/o gli habitat.Articolo 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti <strong>di</strong>pianificazione territoriale1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 41 della L.R. 20/2006 le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alle presenti <strong>norme</strong>sono imme<strong>di</strong>atamente vincolanti alla data <strong>di</strong> approvazione del Piano.2. Le prescrizioni del presente Piano prevalgono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 comma 1,sulle previsioni degli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale <strong>di</strong> livello regionale, provinciale ecomunale con effetto <strong>di</strong> integrazione della stessa e in caso <strong>di</strong> contrasto <strong>di</strong> prevalenza su <strong>di</strong> essa.3. Le amministrazioni competenti effettuano una verifica <strong>di</strong> coerenza dei propri strumenti <strong>di</strong>governo del territorio con il quadro conoscitivo e le con<strong>di</strong>zioni derivanti dal Piano stesso. Sullabase degli esiti della verifica <strong>di</strong> coerenza valutano la necessità o l’opportunità <strong>di</strong> procedere, nelrispetto delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> governo del territorio, ad eventuali adeguamentidei propri strumenti ed atti <strong>di</strong> pianificazione laddove risulti adeguato procedere a ricollocazioni omo<strong>di</strong>fiche delle previsioni urbanistiche originarie.Articolo 20 Monitoraggio dell’<strong>attuazione</strong> del Piano1. Ai fini del controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'<strong>attuazione</strong> del Piano edella verifica del raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità prefissati nelle presenti Norme, ilPiano prevede nel Rapporto Ambientale adeguate azioni <strong>di</strong> monitoraggio tali da consentirel’in<strong>di</strong>viduazione tempestiva <strong>di</strong> impatti negativi imprevisti e delle opportune misure correttive .Articolo 21 Durata del Piano e suo adeguamento1. Le previsioni del presente Piano possono essere oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche, integrazioni,aggiornamento a seguito del mo<strong>di</strong>ficarsi delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento con le procedure <strong>di</strong> cui aicommi seguenti.2. Le mo<strong>di</strong>fiche o integrazioni che incidano sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del Piano sonoapprovate dal Consiglio Regionale secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 12 della leggeregionale 18/1999.3. La Giunta Regionale approva le mo<strong>di</strong>fiche o integrazioni <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al comma 2.Possono costituire varianti non sostanziali ai sensi del comma 2 quelle conseguenti a stu<strong>di</strong>,indagini <strong>di</strong> maggior dettaglio, a sopravvenute situazioni <strong>di</strong> pericolosità o <strong>di</strong> rischio, ad interventi<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa costiera, <strong>di</strong> opere marittime e <strong>di</strong> consolidamento della costa alta, con particolareriferimento all’aggiornamento o approfon<strong>di</strong>mento del quadro conoscitivo sulla base <strong>di</strong> valutazioni<strong>di</strong> tipo tecnico o della correzione <strong>di</strong> errori materiali. Costituiscono altresì mo<strong>di</strong>fiche nonsostanziali quelle alla normativa <strong>di</strong> Piano, qualora rappresentino una migliore specificazionedella <strong>di</strong>sciplina prevista o una variazione delle procedure, nonché quelle che rappresentanol’adeguamento a normative regionali, statali, e comunitarie._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero10Norme


4. Nel caso <strong>di</strong> varianti al Piano che attengano alla costa alta è acquisito il parere vincolante delComitato Tecnico <strong>di</strong> Bacino dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino Regionale <strong>di</strong> cui alla legge regionalen.58/2009.Articolo 22 Regime transitorio1. Dalla data <strong>di</strong> adozione del presente Piano non sono consentiti interventi (ripascimenti, operee<strong>di</strong>lizie) che siano in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni previste nel Piano, fatti salvi gli interventiurbanistico e<strong>di</strong>lizi già assentiti me<strong>di</strong>ante titoli abilitativi debitamente rilasciati e notificati ovvero laRegione esprima parere favorevole previa verifica che sulla base degli scenari <strong>di</strong> pericolosità delpresente Piano l’intervento non aumenti le attuali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio anche attraversol’adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnico-costruttivi e l’assunzione delle misure<strong>di</strong> protezione civile2. Continuano a valere per gli ambiti costieri non oggetto del presente Piano le misure <strong>di</strong>salvaguar<strong>di</strong>a adottate ai sensi dell’art. 41 comma 1 bis della L.R. n.20/2006._________________________________________________________________________________________________________________Piano <strong>di</strong> Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero11Norme

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