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Bertarelli: Bertarelli: Marocco Marocco - Faac

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NOTE1. La legge 791/1977 attua la direttiva72/23/CEE relativa alle garanziedi sicurezza che deve possedereil materiale elettrico destinatoad essere utilizzato entro alcuni limitidi tensione (50-1000 volt ac o75-1500 volt dc di ingresso o uscita).Anche l’apparecchiatura elettronicadi un sistema a 12-24 voltdeve rispettare tale direttiva se alimentatadalla rete. Il marchio difabbrica può essere apposto anchesull’imballaggio, avvertenze d’usoo sul certificato di garanzia.2. L’esempio della mancata applicazionedi una protezione antischiacciamentoentra in gioco soloqualora si ritenga che l’impiantocostituente l’apricancello rientrinella nozione di impianto elettricosecondo il testo unico dell’edilizia(che riprende la legge 46/1990).3. In base all’art. 13 quarto commadella legge 689/81, all’accertamentodelle violazioni che comportanosanzione amministrativa possonoprocedere anche gli ufficiali e gliagenti di polizia giudiziaria(Carabinieri, Guardia di Finanza,Polizia di Stato, Vigili Urbani) inquanto titolari di un potere di accertamentogenerale.4. All’inquinamento radio grave enocivo può essere applicato l’articolo674 del codice penale sul “gettopericoloso di cose”. In questomodo vengono utilizzati poteri diaccertamento e di sequestro più efficaci.5. Secondo un’interpretazione possibile,tale disposizione si applicherebbesolo nel caso di luoghi dilavoro utilizzati dopo il 1° gennaio1993.6. Quando uno stesso fatto è punitoda una sanzione penale ed unaamministrativa o da più sanzioniamministrative o da più sanzionipenali si applica la sola sanzionespeciale. La sanzione speciale èquella che presenta maggiori elementicaratterizzanti per quanto riguardaqualifiche del soggetto,comportamenti o limiti specifici.(art. 9 L. 689/81 e art. 15 Codicepenale).7. Anche l’installatore è considerato“produttore” ai sensi di questalegge perchè è un operatore professionaleche interviene nella catenadi commercializzazione, la cui attivitàpuò incidere sulle caratteristichedi sicurezza del prodotto.8. In base all’articolo 51, comma secondo,del Dlgs 213/98: “A decorreredal 1° gennaio 2002 ogni sanzionepenale o amministrativaespressa in lire nelle vigenti disposizioninormative è tradotta in eurosecondo il tasso diconversioneirrevocabilmente fissato ai sensidel Trattato.”. Secondo il terzocomma dello stesso articolo: “Sel’operazione di conversione previstaal comma 2 produce un risultatoespresso anche in decimali, la cifraè arrotondata eliminando i decimali”.Va quindi fatto il troncamento,così quindici milioni di Lirediventano 7.746,00 Euro.9. L'installazione deve essere “a regolad’arte”. Non ha rilievo ai finidi una presunta limitazione dell’oggettodella prestazione dovuta dall’installatore(quindi della regolad’arte) la richiesta del committentedi voler risparmiare (cfr. CassazioneCivile n. 21421/2004).10. Si fa riferimento al caso in cui siritenga che l’impianto costituentel’apricancello non rientri nella nozionedi impianto elettrico secondoil testo unico dell’edilizia (che riprendela legge 46/1990) e che l’allegato1 della direttiva macchinenon venga considerato “disposizionespecifica sulla sicurezza” inassenza di norme armonizzate.11. Dopo la creazione dell’EntePoste Italiane, poi Poste ItalianeS.p.A. (D.L. 487/93) il Ministero delleposte e delle Telecomunicazioni(ora Ministero delle Comunicazioni)“esercita direttamente le funzionidi regolamentazione nonché i poteridi indirizzo, coordinamento,vigilanza e controllo previsti dallalegge” (articolo 11 del Decreto citato).12. Secondo l’articolo 3 del Dlgs626/94 le misure generali per laprotezione della salute e per la sicurezzadei lavoratori sono:a) valutazione dei rischi per la salutee la sicurezza;b) eliminazione dei rischi in relazionealle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico e, ove ciònon è possibile, loro riduzione alminimo;c) riduzione dei rischi alla fonte;d) programmazione della prevenzionemirando ad un complessoche integra in modo coerente nellaprevenzione le condizioni tecnicheproduttive ed organizzative dell'aziendanonché‚ l'influenza dei fattoridell'ambiente di lavoro;e) sostituzione di ciò che è pericolosocon ciò che non lo è, o è menopericoloso;f) rispetto dei princìpi ergonomicinella concezione dei posti di lavoro,nella scelta delle attrezzature enella definizione dei metodi di lavoroe produzione, anche per attenuareil lavoro monotono e quelloripetitivo;g) priorità delle misure di protezionecollettiva rispetto alle misuredi protezione individuale;h) limitazione al minimo del numerodei lavoratori che sono, o chepossono essere, esposti al rischio;i) utilizzo limitato degli agenti chimici,fisici e biologici, sui luoghi dilavoro;l) controllo sanitario dei lavoratoriin funzione dei rischi specifici;m) allontanamento del lavoratoredall'esposizione a rischio, per motivisanitari inerenti la sua persona;n) misure igieniche;o) misure di protezione collettivaed individuale;p) misure di emergenza da attuarein caso di pronto soccorso, di lottaantincendio, di evacuazione dei lavoratorie di pericolo grave ed immediato;q) uso di segnali di avvertimento edi sicurezza;r) regolare manutenzione di ambienti,attrezzature, macchine edimpianti, con particolare riguardoai dispositivi di sicurezza inconformità alla indicazione deifabbricanti;s) informazione, formazione, consultazionee partecipazione dei lavoratoriovvero dei loro rappresentanti,sulle questioni riguardanti lasicurezza e la salute sul luogo dilavoro;t) istruzioni adeguate ai lavoratori.13. Gli uffici dell’Ispettorato del lavorosono stati sostituiti dalle13

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