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Nota Prot. n. 3945 del 27/06/2007 - Assistenza Agenzia delle Dogane

Nota Prot. n. 3945 del 27/06/2007 - Assistenza Agenzia delle Dogane

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Roma, <strong>27</strong> giugno <strong>2007</strong>Alle Direzioni Regionali<strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong><strong>Prot</strong>ocollo: <strong>3945</strong>Rif.:Allegati: 2Agli Uffici <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong>Alle Direzioni <strong>del</strong>le Circoscrizioni doganaliAgli Uffici Tecnici di Finanzae, per conoscenza:Agli Uffici di diretta collaborazione <strong>del</strong> DirettoreAlle Aree CentraliAl Dipartimento per le Politiche FiscaliVia Pastrengo,22 ROMAAl Servizio Consultivo Ispettivo TributarioVia Carucci, 131 ROMAAl Confederazione Generale Italiana<strong>del</strong>l’ArtigianatoVia San Giovanni in Laterano,152 ROMAAl Ministero dei TrasportiViale <strong>del</strong>l’Arte, 16 ROMA Fax <strong>06</strong>59084508All’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le EntrateVia Cristoforo Colombo, 426 ROMAAl Comando Generale <strong>del</strong>la Guardia di FinanzaV.le XXI Aprile, 51 ROMAAll’Istituto Nazionale di StatisticaVia Cesare Balbo, 16 ROMAAll’ Associazione dei Porti ItalianiCorso Rinascimento, 2400186 ROMAFax <strong>06</strong>6876550Alla Confederazione Generale<strong>del</strong>l’Industria ItalianaV.le <strong>del</strong>l’Astronomia, 30ROMA Fax <strong>06</strong>5903684AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTIUfficio Regimi Doganali e Fiscali00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 <strong>06</strong> 50246045 – Fax +39 <strong>06</strong> 5001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it


Alla Confederazione Generale<strong>del</strong>l’Agricoltura ItalianaVia Vittorio Emanuele II, 101ROMA Fax <strong>06</strong>68801051Alla Confederazione GeneraleItaliana <strong>del</strong> Commercio e <strong>del</strong> TurismoVia G. G. Belli, 2 ROMA Fax <strong>06</strong>5809425All’Unione Italiana <strong>del</strong>leCamere di Commercio IndustriaAgricoltura e ArtigianatoPiazza Sallustio, 21 ROMA Fax <strong>06</strong>78052346Alla Confederazione Generale <strong>del</strong> Traffico e deiTrasportiVia Panama, 62ROMAFax <strong>06</strong>8415576Al Consiglio Nazionaledegli Spedizionieri DoganaliVia XX Settembre, 3 ROMA Fax <strong>06</strong>42004628Alla Federazione Nazionale degli SpedizionieriDoganali ROMA Fax <strong>06</strong>42004628Alla Società Italiana CauzioniVia Crescenzio, 12ROMAFax <strong>06</strong>6892044All’Unione PetroliferaVia <strong>del</strong> Giorgione, 129ROMAFax <strong>06</strong>59602925Alla Confederazione Italiana ArmatoriPiazza SS. Apostoli, 66ROMAFax <strong>06</strong>69783730All’E.N.I.Piazza E. Vanoni 1S. DONATO MILANESE02520514152


All’AssiterminalAssociazione Italiana Terminalisti PortualiVia Felice Romani, 8GENOVA0108313528All’AssopetroliL.go dei Fiorentini, 1ROMA fax <strong>06</strong>6861862All’AssogasliquidiV.le Pasteur, 10ROMAFax <strong>06</strong>5919633Alla FederpetroliPiazza S. Giovanni, 6FIRENZE0552381793All’AssocostieriVia di Vigna Murata, 40ROMAFax <strong>06</strong>5011697Alla Federchimica/AssospecificiVia Giovanni da Procida, 11MILANOFax 0234565349All’Associazione NazionaleCommercio Estero (A.N.C.E.)Corso Venezia, 47/49MILANOFax 0<strong>27</strong>750385Alla Camera di CommercioInternazionale – Sezione ItalianaVia XX Settembre, 5ROMAFax <strong>06</strong>4882677Alla ConfeAll’AssocadVia Traversa, 3LIVORNOFax 0521229575All’AssologisticaVia Cornalia n. 19MILANOFax 02667142453


Alla FedespediVia E. Cornalia 19MILANO0267072285All’AnaspedVia Londra 7/9Segrate – MilanoFax 0226929189OGGETTO:Regolamento (CE) n.1875/20<strong>06</strong> <strong>del</strong>la Commissione <strong>del</strong> 18dicembre 20<strong>06</strong> che modifica il regolamento (CEE) n.2454/93.Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES(Automated Export System). Attivazione <strong>del</strong>la Fase 1 <strong>del</strong> Sistemadi Controllo all’Esportazione ECS (Export Control System).Con nota 1434 <strong>del</strong> 3 maggio <strong>2007</strong> (allegato 1) sono state date indicazionidi natura giuridica e procedurale relativamente alle modifiche e novità introdottedal Regolamento (CE) n. 1875/20<strong>06</strong> <strong>del</strong>la Commissione <strong>del</strong> 18 dicembre 20<strong>06</strong>,che ha modificato il Reg. (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizionid’applicazione (d’ora in avanti DAC) <strong>del</strong> regolamento (CEE) 2913/92 <strong>del</strong>Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario.In tale occasione, si è avuto modo di precisare che con gli articoli da 796bis a 796 sexies <strong>del</strong>le DAC viene data agli Stati membri <strong>del</strong>l’Unione Europea labase giuridica per l’applicazione <strong>del</strong> Sistema Comunitario di ControlloAutomatizzato all’Esportazione ECS (Export Control System) a decorrere dal 1°luglio <strong>2007</strong>.Il Sistema ECS, articolato in due fasi (Fase 1 e Fase 2), appartiene al piùampio sistema comunitario di automazione <strong>del</strong>l’intera procedura di esportazioneAES (Automated Export System) che include quindi anche quelle procedure diesportazione escluse dall’ECS.Si ricorda che la Fase 1 ha informatizzato le operazioni di esportazioniche vedono coinvolti i due uffici doganali di esportazione e di uscita e per le quali,prima <strong>del</strong>le attuali disposizioni, l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU scortava la merce. La Fase2 <strong>del</strong>l’ECS, la cui applicazione a regime è prevista per il 1° luglio 2009, introduce4


le nuove disposizioni e quindi le nuove procedure in materia di sicurezza relativealla dichiarazione doganale all’esportazione anticipata di cui agli artt. da 592bis a592 octies <strong>del</strong>le DAC e alla dichiarazione sommaria di uscita di cui agli artt. da842bis a 842 sexies <strong>del</strong>le DAC.Al riguardo, come già anticipato nella citata precedente nota 1434 <strong>del</strong> 3maggio <strong>2007</strong>, attesa la prossima completa attivazione <strong>del</strong> citato sistemacomunitario ECS Fase1, si forniscono di seguito le ulteriori istruzioni edinformazioni in merito alle questioni di maggiore rilevanza.1. Adempimenti degli uffici doganali e degli operatori interessati1.1 L’operatore è tenuto a presentare la dichiarazione doganale ,completa in ogni sua parte, all’ufficio doganale di esportazione che, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 796bis <strong>del</strong>le DAC, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato losvincolo <strong>del</strong>le merci, consegna al dichiarante il Documento diAccompagnamento Esportazione (DAE) di cui all’allegato 45 quater <strong>del</strong>le DAC .Tale documento, che riporta gli estremi <strong>del</strong>l’MRN cioè <strong>del</strong> numeroelettronico di riferimento <strong>del</strong>la dichiarazione doganale, sostituisce, quindi, lacopia n. 3 <strong>del</strong> DAU, ed ha la funzione di “accompagnare la merce” dalla dogana diesportazione (o dal magazzino autorizzato per la partenza <strong>del</strong>le merci nel caso disvolgimento <strong>del</strong>l’operazione in procedura di domiciliazione) alla dogana di uscita.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 796 ter <strong>del</strong>le DAC, l’ufficio di esportazione una voltasvincolata la merce trasmette elettronicamente gli elementi <strong>del</strong>la dichiarazionedoganale all’ufficio di uscita indicato nella dichiarazione doganale alla casella29.Si ricorda che il sistema comunitario ECS consiste nello scambioelettronico di messaggi dall’ufficio di esportazione all’ufficio di uscita; è quindinecessario che l’operatore economico presti la massima attenzione ne llacompilazione <strong>del</strong>la dichiarazione doganale che formerà oggetto <strong>del</strong>l’operazione diesportazione in ambito ECS con particolare attenzione alla corretta indicazione<strong>del</strong> codice tariffario <strong>del</strong>la merce e <strong>del</strong>l’ufficio doganale presso il quale sirealizzeranno le formalità per l’uscita <strong>del</strong>la merce dal territorio comunitario.1.2 L’operatore economico deve altresì assicurarsi che il vettore<strong>del</strong>la merce presenti all’ufficio doganale di uscita, come primo adempime nto,5


il documento DAE al fine di consentire al funzionario doganale l’immediatoriconoscimento a sistema <strong>del</strong>l’operazione doganale e l’effettuazione degli ulterioriusuali adempimenti connessi all’uscita <strong>del</strong>la merce. Il DAE è utilizzatodall’ufficio doganale di uscita e dagli altri enti ed Autorità per espletare lemedesime formalità a cui era assoggettato l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU, con ladifferenza che, a conclusione <strong>del</strong>le predette formalità di uscita, non vieneapposto alcun timbro di “visto uscire” sul retro <strong>del</strong> DAE. In assenza dispecifiche disposizioni comunitarie si dispone che, se l’ufficio di uscita è unadogana nazionale, il DAE non venga riconsegnato all’operatore e sia quinditrattenuto agli atti <strong>del</strong>la dogana di uscita.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 796 quinquies, l’ufficio doganale di uscita si assicurache le merci presentate corrispondono a quelle dichiarate. Al riguardo, nei casidi difformità, si richiama quanto disposto dall’art. 793 bis, par. 5 <strong>del</strong>le DAC inmateria di deficienza, eccedenza e differenza tra merce dichiarata e mercepresentata per l’uscita.Effettuate le dovute formalità di uscita, l’ufficio doganale di uscita inviaalla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” al più tardi ilgiorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale<strong>del</strong>la Comunità, conformemente all’articolo 796 quinquies <strong>del</strong>le DAC.E’ necessario sottolineare che l’effettiva efficacia <strong>del</strong> sistemacomunitario ECS dipende anche dal rispetto di tale termine e, pertanto, gliuffici doganali di uscita nazionali attiveranno le misure idonee a che lo stessovenga rispettato.La data di uscita che deve essere indicata nel messaggio “risultati diuscita” è quella relativa al giorno in cui la merce è effettivamente uscita dalterritorio comunitario.2. Prova di uscita <strong>del</strong>la merce dal territorio comunitario.2.1 Per le operazioni svolte in ambito ECS, la prova <strong>del</strong>l’uscita <strong>del</strong>le merci ècostituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita inviaall’ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati <strong>del</strong>sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Il messaggio “risultati diuscita” contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva <strong>del</strong>la merce – con o6


senza eventuali difformità - o di uscita respinta per non conformità con lanormativa doganale.Il dato di cui è in possesso l’Amministrazione doganale equivale alla provadi uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana diuscita sul retro <strong>del</strong>l’esemplare 3 <strong>del</strong>la dichiarazione doganale.2.2 E’ opportuno chiarire che il messaggio “notifica di esportazione”previsto dall’art. 796 sexies <strong>del</strong>le DAC è da intendere, in ambito nazionale, comeinformazione sull’esito <strong>del</strong>l’operazione doganale che viene trasmessa per viatelematica agli utenti <strong>del</strong> Servizio telematico doganale o resa consultabile sul webper la restante platea di utenti, secondo le modalità tecniche definite dallacompetente Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione di questa <strong>Agenzia</strong>.La stampa di tale comunicazione non è, quindi, rilevante al fine di dimostrarela prova <strong>del</strong>l’avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, come esposto inprecedenza il dato contenuto nel sistema informativo <strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong>consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione <strong>del</strong>l’MRN(Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA almomento <strong>del</strong>l’accettazione <strong>del</strong>la dichiarazione doganale.2.3 Si segnala, tuttavia, che, al verificarsi <strong>del</strong>le sotto elencate ipotesi, la doganadi uscita non può concludere una operazione di esportazione iniziata in ambitoECS e deve quindi, necessariamente, concluderla manualmente apponendo iltimbro di uscita sul retro <strong>del</strong> DAE:a) la dogana di uscita comunitaria ha, per motivi tecnici dovuto posticiparela propria operatività in ambito ECS ad una data successiva al 1° luglio<strong>2007</strong> (non è il caso degli uffici doganali nazionali);b) si sono verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (disastri o eventinaturali) che hanno coinvolto il sistema informativo <strong>del</strong>la dogana di uscitacomunitaria;c) l’operatore economico accende un regime TIR o di transito presso unadogana interna successivamente al vincolo <strong>del</strong>la merce al regime<strong>del</strong>l’esportazione presso una dogana di esportazione. In tale ipotesi, siprecisa che per le esportazioni iniziate in ambito ECS presso una doganadi esportazione di altro Stato membro, l’apposizione <strong>del</strong> timbro di uscitasul retro <strong>del</strong> DAE avverrà da parte <strong>del</strong>la dogana nazionale abilitata adaccendere un regime TIR. Le operazioni iniziate in ambito ECS da una7


dogana di esportazione nazionale potranno, invece, essere appurate inambito ECS (visto uscire elettronico) qualora la dogana abilitata adaccendere un regime TIR, sia anch’essa nazionale.Restano, ovviamente ferme le disposizioni in materia di prova <strong>del</strong>l’uscita <strong>del</strong>lamerce fornita dall’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU vistato sul retro, nel caso <strong>del</strong>le operazioniescluse dall’applicazione ECS, richiamate nella citata nota 1434 <strong>del</strong> 3 maggio<strong>2007</strong>.3. Annullamento <strong>del</strong>la dichiarazione doganale.L’articolo 792 ter, par.2 <strong>del</strong>le DAC prevede che, se al termine di 90 giornidalla data di svincolo per l’esportazione, le merci non hanno lasciato ilterritorio comunitario o non sia possibile dimostrarne l’uscita, l’ufficio diesportazione annulla la dichiarazione di esportazione e ne informa l’esportatoreo il dichiarante.Ciò in coerenza con la funzione di controllo <strong>del</strong> sistema ECS che applica subase informatica le misure introdotte in materia di sicurezza sia fiscale cheextratributaria rafforzando la tracciabilità <strong>del</strong>le operazioni di esportazione.Le funzionalità <strong>del</strong>l’ECS Fase 1, tuttavia, non consentono all’ufficio diesportazione di conoscere se, allo scadere <strong>del</strong> 90° giorno in assenza di ricezionemessaggio “risultati di uscita” dalla dogana di uscita, si sia verificata la mancatapresentazione <strong>del</strong>la merce per l’uscita, siano in corso controlli sulla mercepresentata per l’uscita da parte <strong>del</strong>la dogana di uscita, ovvero si sia verificato soloun mancato invio <strong>del</strong> messaggio “risultati di uscita” per merce invece già uscita dalterritorio comunitario.Pertanto, in attesa degli sviluppi <strong>del</strong>l’ECS Fase 2, la dogana di esportazione alloscadere <strong>del</strong> 90° giorno non può procedere all’annullamento automatico <strong>del</strong>ladichiarazione doganale, ma procede ad attivarsi presso il dichiarante o l’esportatoreper avere notizie in merito all’operazione di esportazione in corso o, se <strong>del</strong> caso,presso la dogana di uscita dichiarata. E’ auspicabile che lo stesso dichiarante oesportatore si attivino per informare l’autorità doganale di esportazione <strong>del</strong>lo stato<strong>del</strong>l’operazione.Una volta esperiti tutti gli accertamenti <strong>del</strong> caso, qualora risultasse che la mercenon è stata presentata per l’uscita e, conseguentemente, non ha lasciato il territoriodoganale <strong>del</strong>la Comunità, l’ufficio doganale di esportazione provvederàall’annullamento <strong>del</strong>la dichiarazione doganale comunicandolo al8


dichiarante/esportatore il quale, provvederà eventualmente a ripresentare unanuova dichiarazione doganale.In proposito, è necessario che gli uffici doganali di uscita rispettino iltermine (entro il giorno lavorativo successivo a quello <strong>del</strong>l’uscita <strong>del</strong>la merce),previsto dalla normativa comunitaria e illustrato al paragrafo 1.2 per l’invio<strong>del</strong> messaggio “risultati di uscita”.4. Documentazione a corredo <strong>del</strong> DAEIl Sistema comunitario ECS ,costituito da una serie di messaggi elettroniciscambiati tra le due dogane coinvolte nell’operazione di esportazione, supera l’uso<strong>del</strong>l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU prevedendo il Documento di AccompagnamentoEsportazione (DAE).Nessun cambiamento, invece, interviene per gli ulteriori documenti siacomunitari che nazionali (ad es. gli esemplari 3a e 3b), eventualmente previsti dallaspecifica normativa in relazione al tipo di merce esportata o alla funzioneesercitata, che dovranno continuare a scortare la merce sino alla dogana di uscitaper gli adempimenti <strong>del</strong> caso.Come pure nessun cambiamento interviene sull’ulteriore eventualedocumentazione richiesta per motivi fiscali (ad es. l’apposizione <strong>del</strong> vistodoganale sulle fatture commerciali in caso di triangolazioni), la cui funzione erelativa applicazione risultano al momento invariate.5. Le uscite frazionateLe uscite frazionate sono regolate dall’art. 796quinquies, par. 3, <strong>del</strong>le DACe riguardano le merci oggetto <strong>del</strong> messaggio di esportazione, destinate a uscire dalterritorio comunitario dal medesimo ufficio doganale di uscita ma a più riprese.In tal caso, l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio “risultati diuscita” all’ufficio di esportazione solo quando tutte le merci hanno lasciato ilterritorio <strong>del</strong>la Comunità.Si richiama l’attenzione sul fatto che non risulta più possibile l’uscitafrazionata di merci dichiarate in un’unica dichiarazione doganale ma destinata auscire da diversi uffici doganali di uscita, in quanto il Sistema comunitarioAES/ECS obbliga all’indicazione, nella casella 29 <strong>del</strong> DAU, di un solo ufficiodoganale di uscita.9


Pertanto gli operatori che intendono far uscire le merci presso più punti diuscita sono obbligati a predisporre dichiarazioni doganali distinte per ciascunadogana di uscita.In presenza di circostanze eccezionali che si presentano in fase di trasportoe quindi dopo la partenza <strong>del</strong>le merci dall’ufficio doganale di esportazione ,l’ufficio doganale di uscita seguirà la procedura descritta ai par. 3, 4 e 5 <strong>del</strong> citatoart. 795 quinquies <strong>del</strong>le DAC.Gli uffici doganali di uscita vigileranno a che la procedura possa essereaccordata e a che essa si svolga correttamente al fine <strong>del</strong>l’invio finale <strong>del</strong>messaggio “risultati di uscita” alla dogana di esportazione.6. Operazioni escluse dall’ambito ECS. Esportazioni abbinate a transitoSulle le operazioni escluse dall’ambito <strong>del</strong>l’ ECS-fase 1, si fa rinvio aquanto comunicato con nota 1434 <strong>del</strong> 3 maggio <strong>2007</strong> .In merito alle esportazioni abbinate a transito, è opportuno segnalare cheper tali operazioni, qualora svolte in procedura di domiciliazione, pur non essendogestite in ambito ECS come chiarito, ne sarà comunque data evidenza sul sistemainformativo <strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong>. Ciò comporta che gli operatori economici, autorizzati adoperare in procedura di domiciliazione e che utilizzano il Sistema telematicodoganale, potranno ricevere nel proprio sistema il messaggio elettronico di “vistouscire” dal competente ufficio di esportazione; esso indicherà quale data di uscitala data di accettazione <strong>del</strong>la dichiarazione di esportazione.Per gli altri operatori economici continua a trovare applicazione quantodisposto con la nota prot. 3210 <strong>del</strong> 15 giugno 2005 di questa <strong>Agenzia</strong>.(allegato2).* * * * * *Per gli adempimenti di ordine tecnico-informatico relativi alla materiain questione , si fa riferimento alla nota prot. n.4538 in pari data <strong>del</strong>l’AreaCentrale Tecnologie per l’Innovazione.Si invitano tutte le strutture <strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> all’osservanza di quanto previstonelle nuove disposizioni normative e nel presente comunicato e a prestare lamassima assistenza all’utenza interessata.10


Roma, 3 maggio <strong>2007</strong>Alle Direzioni Regionali<strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong><strong>Prot</strong>ocollo: 1434Rif.:Allegati: 1Agli Uffici <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong>Alle Circoscrizioni doganaliAgli Uffici Tecnici di FinanzaTUTTEe, per conoscenza:Agli Uffici di diretta collaborazione <strong>del</strong> DirettoreAlle Aree CentraliSEDEAll’ Associazione dei Porti ItalianiCorso Rinascimento, 2400186 ROMAFax <strong>06</strong>6876550Alla Confederazione Generale<strong>del</strong>l’Industria ItalianaV.le <strong>del</strong>l’Astronomia, 30EUR – ROMAFax <strong>06</strong>5903684Alla Confederazione Generale<strong>del</strong>l’Agricoltura ItalianaVia Vittorio Emanuele II, 101ROMAFax <strong>06</strong>68801051Alla Confederazione GeneraleItaliana <strong>del</strong> Commercio e <strong>del</strong> TurismoVia G. G. Belli, 2ROMAFax <strong>06</strong>5809425All’Unione Italiana <strong>del</strong>leCamere di Commercio IndustriaAgricoltura e ArtigianatoPiazza Sallustio, 21ROMA Fax <strong>06</strong>78052346AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTIUfficio Regimi Doganali e Fiscali00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 <strong>06</strong> 50246045 – Fax +39 <strong>06</strong> 50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it


Alla Confederazione Generale <strong>del</strong> Traffico e deiTrasportiVia Panama, 62ROMAFax <strong>06</strong>8415576Al Consiglio Nazionaledegli Spedizionieri DoganaliVia XX Settembre, 3ROMAFax <strong>06</strong>42004628Alla Federazione Nazionale degli SpedizionieriDoganaliROMAFax <strong>06</strong>42004628Alla Società Italiana CauzioniVia Crescenzio, 12ROMAFax <strong>06</strong>6892044All’Unione PetroliferaVia <strong>del</strong> Giorgione, 129ROMAFax <strong>06</strong>59602925Alla Confederazione Italiana ArmatoriPiazza SS. Apostoli, 66ROMAFax <strong>06</strong>69783730All’E.N.I.Piazza E. Vanoni 1S. DONATO MILANESEFax 0252051415All’ANPANAss.ne Naz.le Provveditori Appal.ri Nav.liVia XX Settembre, 34/9A16121 GENOVAFax 0102470183All’AssiterminalAssociazione Italiana Terminalisti PortualiVia Felice Romani, 8GENOVAFax 01083135282


All’AssopetroliL.go dei Fiorentini, 1ROMA fax <strong>06</strong>6861862All’AssogasliquidiV.le Pasteur, 10ROMAFax <strong>06</strong>5919633Alla FederpetroliP.zza S. Giovanni, 6FIRENZE0552381793All’AssocostieriVia Cesare Pavese, 305ROMAFax <strong>06</strong>5011697Alla Federchimica/AssospecificiVia Giovanni da Procida, 11MILANOFax 0234565349All’Associazione NazionaleCommercio Estero (A.N.C.E.)Corso Venezia, 47/49MILANOFax 0<strong>27</strong>750385Alla Camera di CommercioInternazionale – Sezione ItalianaVia XX Settembre, 5ROMAFax <strong>06</strong>4882677All’AssocadVia Traversa, 3LIVORNOFax 0521229575All’AssologisticaVia Cornalia n. 19MILANOFax 0266714245Alla FedespediVia E. Cornalia 19MILANOFax 02670722853


All’AnaspedVia Londra 7/9Segrate – MilanoFax 0226929189OGGETTO:Regolamento (CE) n. 1875/20<strong>06</strong> <strong>del</strong>la Commissione <strong>del</strong> 18dicembre 20<strong>06</strong> che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 chefissa talune disposizioni d’applicazione <strong>del</strong> regolamento (CEE)2913/92 <strong>del</strong> Consiglio che istituisce il codice doganalecomunitario.Nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>l’Unione Europea L 360 <strong>del</strong> 19.12.20<strong>06</strong> è statopubblicato il regolamento (CE) n. 1875/20<strong>06</strong> <strong>del</strong>la Commissione <strong>del</strong> 18 dicembre20<strong>06</strong> che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 recante disposizionid’applicazione <strong>del</strong> Codice Doganale Comunitario (adottato con regolamento (CEE)n.2913/92 <strong>del</strong> Consiglio).Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione <strong>del</strong> reg.(CE) n. 648/2005 <strong>del</strong> Parlamento Europeo e <strong>del</strong> Consiglio che ha modificato ilCodice Doganale Comunitario (CDC), introducendo nuove norme in materia disicurezza.In occasione <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> citato regolamento n. 648/2005, quest’AreaCentrale ha emanato la nota prot. n. 1501/4200-9 <strong>del</strong>l’11 maggio 2005 chiarendoche le nuove misure sarebbero state attuate solo con l’entrata in vigore <strong>del</strong>lerelative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamenton.2454/1993.Il regolamento n.1875/20<strong>06</strong> interviene sulle disposizioni di applicazione<strong>del</strong> Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamenton.2454/93 (DAC), introducendo, con l’art.1, nuovi articoli o modifiche a quelliesistenti nell’ottica di salvaguardia <strong>del</strong>la sicurezza <strong>del</strong>le merci in entrata ed inuscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente, con l’art.2 talunedisposizioni transitorie e, con l’art. 3, l’entrata in vigore <strong>del</strong>le diverse4


disposizioni(si evidenzia l’errore,già segnalato ai competenti servizi comunitari,costituito dalla presenza <strong>del</strong>la parola “tranne” all’articolo 3, paragrafo 3).Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi incorrispondenza <strong>del</strong>le date indicate nel menzionato art.3, si specifica che talunedisposizioni <strong>del</strong> regolamento hanno ricaduta sull’organizzazione <strong>del</strong> lavoro <strong>del</strong>leamministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune <strong>del</strong>rischio o connesse allo scambio di dati).Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche perl’attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamarel’attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni dimaggior impatto previste dall’articolo 1 <strong>del</strong> citato Reg. (CE) 1875/20<strong>06</strong>, efficacidal 26 dicembre 20<strong>06</strong>, specif icando in corrispondenza dei diversi istituti la portatae la ricaduta <strong>del</strong>le disposizioni........………………………I. EsportazioneIn materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (CE) 1875/20<strong>06</strong>, oltre amodificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica perl’applicazione <strong>del</strong> progetto comunitario ECS (Export Control System) da partedegli Stati Membri.Il progetto ECS si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicataagli Stati Membri dalla Commissione Europea, prevede quanto segue:a) la prima fase (ECS – Fase 1), ha l’intento di fornire alleamministrazioni doganali il pieno controllo <strong>del</strong>le operazioni diesportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tral’uffic io doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita dalterritorio doganale <strong>del</strong>la Comunità, specialmente quando sonocoinvolti differenti Stati Membri. La base giuridica è fornita dall’art.182 ter, p.2 <strong>del</strong> Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. 792 e da 796 bis a796 quinquies <strong>del</strong> Reg. (CEE) 1875/20<strong>06</strong>.Entro il 30 giugno <strong>2007</strong>, gli Stati Membri dovranno iniziare adoperare in ambito ECS – Fase 1 onde consentire la piena operatività<strong>del</strong> sistema dal 1° luglio <strong>2007</strong>;5


) la seconda fase (ECS – Fase 2) ha l’obiettivo di consentire la gestione<strong>del</strong>la dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e ladichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezzacontenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioniprevedono l’inserimento di informazioni aggiuntive relative allasicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica èfornita dagli artt. da 182bis a 182 quinquies <strong>del</strong> Reg. (CEE) 648/2005e dagli artt. da 842bis a 842 sexies e dall’allegato 30bis <strong>del</strong> Reg. (CEE)1875/20<strong>06</strong>. Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare inambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentirel’applicabilità <strong>del</strong>le citate norme alla data prevista <strong>del</strong> 1° luglio 2009.E’ opportuno evidenziare che la stessa programmazione <strong>del</strong>laCommissione Europea offre agli Stati Membri la facoltà di scegliere epianificare autonomamente la data di avvio <strong>del</strong>la Fase 2, che potrebbequindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già apartire dal 1° luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici unagraduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico <strong>del</strong>ladichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativialla sicurezza.Premesso quanto precisato alla lettera a), le operazioni interessate all’ECS-Fase1 sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l’esemplare 3<strong>del</strong> DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall’ufficio diesportazione all’ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relativeformalità.Si chiarisce che non sono incluse nell’ECS- Fase 1 le esportazioni abbinate atransito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi diquanto disposto dagli articoli 793 ter e 793 quater <strong>del</strong> Reg. (CEE) 2454/93,l’appuramento <strong>del</strong> documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggettoche lo ha presentato sono effettuati direttamente dall’ufficio di esportazione e nondall’ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all’uscitadal territorio comunitario non dall’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU, ma rispettivamente, dal6


documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise(DAA) nel secondo caso.Le modifiche introdotte agli articoli da 791 a 795, disciplinano in parte lafase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema ECS) ed in parte ilregime in questione, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svoltecon sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato.Preliminarmente all’avvio <strong>del</strong> sistema ECS in ambito nazionaleverranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzionioperative.Nel frattempo, si richiama l’attenzione sulle principali disposizioni inmateria di esportazione già in vigore dal 26.12.20<strong>06</strong>:a) Art. 201, p.1, lett. b). Viene ribadito quanto già disposto all’art. 161,p.5<strong>del</strong> Reg. (CEE) 2913/92, circa la definizione di ufficio di esportazione.Infatti, l’ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve esserepresentata non è determinato dall’operatore a sua discrezione ma è quelloespressamente individuato come “ufficio doganale competente per lasorveglianza <strong>del</strong> luogo in cui l’esportatore è stabilito o di quello in cui lemerci sono caricate o imballate per l’esportazione salvo nei casicontemplati dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamentegiustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 <strong>del</strong>la Circ.173/D <strong>del</strong> 2.7.1998), 791 (organizzazione amministrativa), e 794 (merce divalore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni).b) Art. 792, p.2. Viene consentito, in alternativa all’uso <strong>del</strong>l’esemplare 3<strong>del</strong> DAU, l’uso di un documento specifico nel caso in cui la dichiarazionedi esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico(Sistema ECS). Viene inoltre anticipata la nozione di “Documento diAccompagnamento di Esportazione” (DAE) di cui agli allegati 45 quater equinquies, esplicitata dall’articolo 796 bis. Il DAE scorta la merce sino alladogana di uscita in sostituzione <strong>del</strong>l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU e ad esso siapplicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscitapreviste dall’art. 793 bis, p.2.Si precisa che il Documento di Accompagnamento <strong>del</strong>le Esportazioni di cuiall’allegato 45quater menzionato in corrispondenza <strong>del</strong>l’illustrazione7


<strong>del</strong>l’articolo 792, p.2, sarà utilizzato dal momento in cui l’Amministrazionedoganale italiana inizierà ad operare nell’ ambito <strong>del</strong> sistema ECS fase 1.Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioniin procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione dicui all’art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall’operatoreeconomico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematicodoganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria.Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguentisituazioni:• la dogana di esportazione non opera in ambito ECS . In tale casocontinuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzatol’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU che sarà vistato sul retro dalla dogana diuscita.• la dogana di esportazione opera in ambito ECS e la dogana diuscita non opera in ambito ECS: in tale caso, la dogana diesportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganalepresentata dall’operatore, emette a seguito <strong>del</strong>l’accettazione <strong>del</strong>ladichiarazione stessa il “Documento di AccompagnamentoEsportazione” (DAE) e lo consegna all’interessato affinchè scortila merce sino all’uscita dal territorio comunitario. La dogana diuscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il “visto uscire”costituito dal timbro tondo doganale sul retro <strong>del</strong> DAE ai sensi<strong>del</strong>l’art. 793bis, p 2 quale prova <strong>del</strong>l’uscita dalla Comunità;• la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambein ambito ECS . In tal caso tutta l’operazione si svolge tramite loscambio di elettronico dei dati e sono applicate le disposizionipreviste dagli articoli da 796 a 796 sexies, comprese quelle relativeai messaggi elettronici di uscita <strong>del</strong>la merce dal territoriocomunitario. La procedura appena descritta è quella che saràattuata, in piena operatività <strong>del</strong> sistema ECS, a partire dal 1°luglio <strong>2007</strong> (o prima di tale data se i due uffici doganalioperano già in ambito ECS). In tal caso l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU8


non è più utilizzato ed al documento DAE, gestitocompletamente in ambito ECS, vengono applicate le formalità,previste in materia di “visto uscire”, dagli artt. 796 quinquiese 796 sexies;c) Art 792 ter, p. 2. Viene previsto l’annullamento <strong>del</strong>la dichiarazionedoganale da parte <strong>del</strong>l’ufficio di esportazione se, decorso un periodo di 90 giornidalla data di svincolo <strong>del</strong>la merce, tale merce non lascia il territorio doganale <strong>del</strong>laComunità.Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio <strong>2007</strong>comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merciall’ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazionedoganale all’ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gliadempimenti di competenza.d) Art 793. Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica laprecedente definizione di “ufficio di uscita” con l’introduzione di nuovi principiregolatori. Viene, infatti, introdotto un principio di carattere generale cheindividua quale dogana di uscita l’ultimo ufficio doganale prima <strong>del</strong>l’uscitafisica <strong>del</strong>le merci dal territorio doganale <strong>del</strong>la Comunità. Costituiscono unaderoga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi:• per le merci trasportate mediante conduttura e per l’energia elettrica, èconsiderato ufficio di uscita l’ufficio designato dallo Stato membro in cuil’esportatore è stabilito;• per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico adestinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall’autorità postale,da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l’ufficiodoganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso.In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l’attenzione sul fattoche la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è oraprevista come deroga in presenza <strong>del</strong>le seguenti condizioni:1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzoposta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga nontrova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il9


territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quellooggetto <strong>del</strong> contratto (ad es. via camion);2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente divoler ricorrere alla deroga.Si fa presente che l’art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l’esemplare 3<strong>del</strong> DAU o il DAE devono essere sempre presentati congiuntamente alle merciin dogana presso l’ufficio doganale di uscita.Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione cheintendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentarel’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU o il DAE insieme alle merci alla dogana di uscita anche seessa, per effetto <strong>del</strong>le regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna enon quella di effettiva uscita fisica <strong>del</strong>le merci.Pertanto, nel caso in cui si chieda l’applicazione <strong>del</strong>la deroga in esame, nonsono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti<strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU, per l’apposizione <strong>del</strong> visto uscire, equello <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la merce svincolata per l’esportazione inottemperanza a quanto dispone l’art. 793bis, p.6. Peraltro, le procedure domiciliateconsentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentarele merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall’obbligo generale dipresentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità comeespressamente disposto dall’art. <strong>27</strong>9 <strong>del</strong> Reg. (CE) 2454/93.Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente iltrattamento <strong>del</strong>le dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico ECS, ilricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, inquanto nel caso in cui l’ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebberoaccompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasportounico a destinazione Paese terzo e non anche dall’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU.Appare opportuno richiamare l’attenzione degli operatori economici sul fattoche il Sistema ECS-Fase 1 reca importanti semplificazioni sotto il profilooperativo in materia di dimostrazione <strong>del</strong>l’uscita <strong>del</strong>la merce dal territorio doganalee quindi di apposizione <strong>del</strong> c.d. “visto uscire”sui documenti di accompagnamento:la prova <strong>del</strong>l’uscita <strong>del</strong>le merci non sarà più fornita dal timbro apposto suldocumento cartaceo da parte <strong>del</strong>la dogana di uscita, bensì costituita dal messaggioelettronico di “uscita” che la dogana di competente invierà alla dogana di10


esportazione tramite il sistema ECS (art. 796 quinquies) e di cui l’operatorericeverà certificazione tramite il messaggio “notifica di esportazione” da parte<strong>del</strong>la dogana di esportazione (art. 796 sexies).Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludonocontratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quantopiù possibile <strong>del</strong>le modalità operative connesse all’applicazione <strong>del</strong> criterio dicarattere generale per l’individuazione <strong>del</strong>la dogana di uscita, usufruendoquindi <strong>del</strong>le facilitazioni offerte dal Sistema comunitario ECS limitando ilricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p.2, lett. b).Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini<strong>del</strong>l’applicazione corretta <strong>del</strong>la deroga in questione accertandosi che:1) vi sia esplicita richiesta da parte <strong>del</strong>l’operatore che ne giustifichil’applicazione;2) l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU sia presentato congiuntamente alle merci alfine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall’art.796bis, p.6;3) le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzoo la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso(aereo, nave, ferrovia, posta).e) Art 793 ter. Concerne l’esportazione abbinata a transito e riprendesostanzialmente, senza innovare la materia, l’ex art. 793, p. 6.Si coglie, tuttavia, l’occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che leoperazioni di esportazione abbinate a transito, come disciplinate da tale articolo ,possono avvenire solo qualora l’ufficio di destinazione <strong>del</strong> transito è un ufficiodoganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario.Pertanto, al di fuori <strong>del</strong>le ipotesi di cui all’art.793ter e, cioè, qualora l’ufficiodi destinazione <strong>del</strong> transito (casella 53 <strong>del</strong> DAU) e l’ufficio di uscita<strong>del</strong>l’esportazione (casella 29 <strong>del</strong> DAU) non coincidono, ovvero nella casella 53non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario, non è possibile farericorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuaredistinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettivediscipline.11


II. Procedura di domiciliazione per l’esportazioneSi richiama l’attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (CE) 1875/20<strong>06</strong>alle pertinenti disposizioni di applicazione <strong>del</strong> codice doganale comunitario inmateria di procedure domiciliate all’esportazione.L’art 285 <strong>del</strong>le DAC infatti, prevede una profonda innovazionenell’ambito <strong>del</strong>le procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato allaprocedura di domiciliazione è tenuto, prima <strong>del</strong>la partenza <strong>del</strong>le merci, ad inviareuna dichiarazione semplificata in sostituzione <strong>del</strong>l’attuale “preavviso”,contenente almeno i dati elencati nell’allegato 30 bis al Regolamento in esame.Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, dipresentare la dichiarazione di esportazione completa in luogo <strong>del</strong>la dichiarazionesemplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione <strong>del</strong>ladichiarazione complementare.Occorre specificare che le disposizioni <strong>del</strong> paragrafo 1 <strong>del</strong>l’articolo inquestione, pur essendo entrate in vigore il 26.12.20<strong>06</strong>, diverranno obbligatorie adecorrere dal 1° luglio 2009, con l’entrata in vigore <strong>del</strong> menzionato allegato 30bis,che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazionisommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta,dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima <strong>del</strong> 1° luglio 2009,quindi, l’applicazione <strong>del</strong> paragrafo 1 <strong>del</strong>l’art. 285 <strong>del</strong>le DAC è facoltativa da partedegli Stati Membri.La norma costituisce per gli Stati Membri la base giuridica per concedereai propri operatori, beneficiari <strong>del</strong>la procedura di domiciliazione, la possibilità diavvalersi <strong>del</strong>la semplificazione procedurale per il regime <strong>del</strong>l’esportazione fornitadal Sistema comunitario ECS come precedentemente esposto.Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1° luglio 2009 gli operatoribeneficiari <strong>del</strong>la procedura di domiciliazione per il regime <strong>del</strong>l’esportazionedovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa inluogo <strong>del</strong>l’attuale preavviso.Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce,qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana .12


Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica <strong>del</strong>le disposizioniinnovative recate dal menzionato Reg. (CE) 1875/20<strong>06</strong>, si riporta, in allegato,un prospetto riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo,ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sonoindicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore.Si invitano codeste Direzioni regionali a dare la massima diffusione aicontenuti <strong>del</strong>la presente, vigilando sulla corretta osservanza <strong>del</strong>la stessa esegnalando eventuali problematiche operative.Il Direttore <strong>del</strong>l’Area centraleDr. Cinzia Bricca13


Allegato IMATERIAARTICOLI modificati o introdotti nelregolamento2454/93ENTRATA INVIGORECustodia temporanea da 186 a 187 bis 1° luglio 2009Dichiarazione doganale di esportazioneanticipata.Dichiarazione sommaria di entratada 592 bis a 592 octies 1° luglio 2009da 181 ter a 184 septies, 212 p.1,865bis1° luglio 2009Dichiarazione sommaria di uscita216, da 842bis a 842sexies1° luglio 2009Prescrizioni per le dichiarazioni sommariein entrata ed in uscitaEsportazione:ECS-Fase1Allegato 30bis di cui all’allegato III201 ; da 791 a 793quater, 796 a 796sexies;1° luglio 200926 dicembre 20<strong>06</strong>(piena operativitàdal 1.7.<strong>2007</strong>)ECS-Fase<strong>27</strong>87, 7951° luglio 2009Esportazione: Documento di Allegato 45 quater di cui all’allegato IV 26 dicembre 20<strong>06</strong>accompagnamento <strong>del</strong>le esportazioni recante mo<strong>del</strong>lo di documentoEsportazione : Elenco di articoli per le Allegato 45 quinquies di cui all’allegato 26 dicembre 20<strong>06</strong>esportazioniV recante mo<strong>del</strong>lo di elencoGestione <strong>del</strong> rischio. da 4 septies a 4 undecies 26 dicembre 20<strong>06</strong>Operatore Economico Autorizzato (AEO)Operatore Economico Autorizzato:Domanda di certificatoOperatore Economico Autorizzato:CertificatoProcedure semplificateda 14 bis a 14 quinviciesart. 14 ter p. 2 e 3Allegato 1 quater di cui all’allegato I alregolamento recante fac-simileAllegato 1 quinquies di cui all’allegato IIal regolamento recante fac-simile<strong>27</strong>9, 285, 285 bis, 286, 287, 289, 367e 368;261, 264, <strong>27</strong>0, 313ter, 373 ,454bis;254, 260, 262, 266, 268, <strong>27</strong>1, <strong>27</strong>5, da280 a 282, 285ter, 288.1° gennaio 20081° luglio 20091° gennaio 20081° gennaio 200826 dicembre 20<strong>06</strong>1° gennaio 20081° luglio 2009Procedure semplificate: dati richiesti per leprocedure semplificateAllegato 30bis di cui all’allegato III1° luglio 2009Riesportazione 841841bis26 dicembre 20<strong>06</strong>1° luglio 2009Scambio di dati tra le autorità doganalimediante tecnologie e le reti informatiche.4 quinquies e 4 sexies 26 dicembre 20<strong>06</strong>Zona franca o deposito franco 8<strong>06</strong>, 811 e 814 1° luglio 2009


<strong>Prot</strong>ocollo: 3210Rif.:Allegati:Vs.Roma, 13 giugno 2005Alle Direzioni Regionali<strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong>LORO SEDIAlle Direzioni Circoscrizionali<strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong>LORO SEDIAgli Uffici Tecnici di FinanzaLORO SEDIe, per conoscenza:Agli Uffici <strong>del</strong>le doganeLORO SEDIAl Ministero degli Affari EsteriP.le <strong>del</strong>la Farnesina, 100194 ROMAAl Dipartimento <strong>del</strong>le PoliticheFiscaliV.le Europa, 24200144 ROMAAll’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le EntrateV.le Europa, 24200144 ROMAAl Comando Generale <strong>del</strong>laGuardia di Finanza –Ufficio OperazioniViale XXI Aprile, 5100162 ROMAAl Servizio Consultivo IspettivoTributario – SE.C.I.T.00100 ROMAAll’Area Personale,Organizzazione e InformaticaS E D EAll’Area Affari Giuridici eContenziosoS E D EAREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTIUfficio Regimi Doganali e Fiscali00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39<strong>06</strong>50241 – Fax +39<strong>06</strong>5001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it


All’Area Verifiche e ControlliTributi Doganali e Accise,Laboratori ChimiciSEDEAgli Uffici di DirettaCollaborazione <strong>del</strong> DirettoreS E D EAl Servizio Autonomo Interventinel Settore AgricoloS E D EAlla Camera di CommercioInternazionale - Sezione ItaliaVia XX Settembre, 500187 - ROMAAlla Confederazione Generale<strong>del</strong>l'Industria ItalianaViale <strong>del</strong>l'Astronomia, 3000144 - ROMAAlla Confederazione Generale<strong>del</strong>l'AgricolturaC.so Vittorio Emanuele, 10100186 - ROMAAlla Confederazione GeneraleItaliana <strong>del</strong> Commercio, <strong>del</strong>Turismo e dei ServiziP.zza G. Belli, 200153 - ROMAAll'Unione Italiana Camere diCommercio, Industria edArtigianatoPiazza Sallustio, 2100187 - ROMAAl Consiglio Nazionale degliSpedizionieri DoganaliVia XX Settembre, 300187 - ROMAAlla Federazione NazionaleSpedizionieri ItalianiVia Postumia, 300198 - ROMA2


All’AssocadVia Traversa, 357100 LIVORNOAlla Confederazione GeneraleTraffico e TrasportiVia Panama, 6200198 - ROMAAll'E.N.I.P.zza Enrico Mattei, 100144 - ROMAAll'Unione PetroliferaVia Giorgione, 12900147 - ROMAAll'Associazione NazionaleCommercio Estero (A.N.C.E.)Corso Venezia, 47/4920121 - MILANOAll’ANIE – FederazioneNazionale ImpreseElettrotecniche ed ElettronicheVia Gattamelata, 3420149 MILANOOGGETTO:Regime <strong>del</strong>l’esportazione. Attestazione di uscita <strong>del</strong>la merce dalterritorio <strong>del</strong>la comunità nel caso di presentazione <strong>del</strong>ledichiarazioni telematiche per il regime di esportazione abbinata atransito.A seguito <strong>del</strong>la procedura di trasmissione telematica <strong>del</strong>la dichiarazione diesportazione e di esportazione abbinata a transito introdotta con la Circolare 18/D3


<strong>del</strong> 24 marzo 2004, sono giunte alla scrivente da parte di alcuni Uffici doganali eda parte di alcuni operatori economici, richieste di chiarimenti circa l’adempimentorelativo all’attestazione di uscita sull’ esemplare 3 <strong>del</strong> DAU da effettuarsi ai sensi<strong>del</strong>l’art. 793 <strong>del</strong> Reg. (CEE) n. 2454/93.Come è noto, l’articolo 4, paragrafo 5, <strong>del</strong> Regolamento (CE) n. <strong>27</strong>87/2000, haprevisto che entro il 31 marzo 2004 tutte le autorizzazioni attestanti lo status dispeditore autorizzato, concesse nell’ambito <strong>del</strong>le semplificazioni <strong>del</strong> regime <strong>del</strong>transito di cui all’art 76, p.4 <strong>del</strong> Reg. (CEE) n. 2913/92, dovessero essere conformiall’articolo 404 <strong>del</strong> citato Reg. (CEE) n. 2454/93 e, quindi, essereobbligatoriamente inviate per via elettronica.Per contro si chiarisce che, allo stato attuale, non è intervenuta alcuna modificaalle norme comunitarie che disciplinano la procedura di esportazione e, pertanto,gli articoli da 788 a 796 <strong>del</strong> Reg. (CEE) 2454/93 continuano ad essere vigenti edapplicabili.In particolare l’apposizione <strong>del</strong> “visto uscire” di cui all’art. 793, p. 3 (richiamatodalla circolare 173/D <strong>del</strong> 2 luglio 1998) resta, attesa la rilevante funzione che essoriveste, adempimento espressamente attribuito all’autorità doganale competente anulla rilevando il tipo o la modalità (domiciliata o ordinaria, cartacea o telematica)di operazione svolta.Ciò comporta che, nel caso di esportazione abbinata a transito, l’appuramento<strong>del</strong> regime <strong>del</strong> transito comunitario ( il quale ora avviene con l’utilizzo <strong>del</strong> sistemacomunitario NCTS) e l’appuramento <strong>del</strong> regime <strong>del</strong>l’esportazione, allo statoattuale, continuano ad essere due distinti adempimenti riferiti a due differentiregimi, esattamente come accadeva prima <strong>del</strong> Reg. (CEE) <strong>27</strong>87/2000 e <strong>del</strong>laemanazione <strong>del</strong>la circolare 18/D. Peraltro, il soggetto esportatore (definito ai sensi<strong>del</strong>l’art. 788 <strong>del</strong> citato Reg. (CEE) 2454/93) in base alla normativa attualmentevigente è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l’esemplare 3 <strong>del</strong>ladichiarazione doganale debitamente vistata dall’autorità doganale anche ai fini diuna eventuale verifica fiscale.Pertanto, si ritiene che fino a quando l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU continua amantenere le funzioni attua lmente previste, l’appuramento <strong>del</strong> regime<strong>del</strong>l’esportazione avviene con l’apposizione <strong>del</strong> “visto uscire” sul retro<strong>del</strong>l’esemplare 3 <strong>del</strong> DAU da parte <strong>del</strong>la dogana competente ai sensi di quantodispone l’art. 793, paragrafo 3 o paragrafo 6 (nel caso esportazione abbinata atransito) <strong>del</strong> Reg. (CEE) 2454/93.4


Si aggiunge, inoltre, che il timbro ufficiale apposto dall’Amministrazionedoganale si rende opportuno anche in considerazione <strong>del</strong>la stampa su foglio di cartabianca <strong>del</strong> predetto esemplare 3.La medesima dogana provvederà ad apporre il riferimento <strong>del</strong> documentotelematico relativo all’operazione dichiarata sul citato esemplare 3.Resta comunque fermo per l’Autorità doganale competente per il vincolo <strong>del</strong>lemerci al regime <strong>del</strong>l’ esportazione abbinata a transito, l’adempimento richiamato alparagrafo 15, lett. b) <strong>del</strong>la circolare 173/D <strong>del</strong> 2.7.1998 in base al quale, in caso dimancato appuramento <strong>del</strong>l’operazione di transito, se la merce non risulta essereuscita dal territorio comunitario, dovrà effettuare le debite comunicazioni alcompetente Ufficio IVA inviandole, per conoscenza, anche al soggetto esportatore.Per completezza di informazione si segnala che, nell’ottica <strong>del</strong>lasemplificazione e <strong>del</strong>l’armonizzazione doganale, è in fase di predisposizione,presso le competenti sedi comunitarie ed in analogia a quanto già avvenuto per ilregime di transito, un sistema di esportazione informatizzata.In ambito nazionale sono, invece, in corso approfondimenti per lasemplificazione degli adempimenti sopra richiamati.La presente comunicazione è stata sottoposta al Comitato di IndirizzoPermanente <strong>del</strong>l’<strong>Agenzia</strong> <strong>del</strong>le <strong>Dogane</strong> che ha espresso parere favorevole nellaseduta <strong>del</strong> 30 maggio 2005I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione <strong>del</strong>ledisposizioni <strong>del</strong>la stessa non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzionioperative ritenute opportune.Il Direttore <strong>del</strong>l’Area CentraleDott. A. Tarascio5

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