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DECRETO INGIUNTIVO - Ratio

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RECUPERO CREDITIgestione d’impresaCHIARIMENTI<strong>DECRETO</strong> <strong>INGIUNTIVO</strong>Nozioni generali• Il decreto ingiuntivo consiste in una condanna:.. al pagamento di una somma liquidadi denaro;.. alla consegnadi una quantitàdi cose fungibili;• Per liquidità si intende la sua esatta quantificazione.• Sono fungibili le cose che sono sostituibili e surrogabili tra loropoiché sostanzialmente identiche.EsempioSono considerate fungibili le azioni societarie (salvosiano individuate con l’intestazione cartolare)... alla consegnadi una o più cosedeterminate.• La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile lo strumento del decretoingiuntivo rispetto alla consegna:.. della chiave di un immobile; Tribunale Salerno 6.05.2006SpeseprocessualiAttivitàsuccessiveallaemanazionedel decretoingiuntivo.. di estratti conto bancari eprevidenziali;Tribunale Bari 5.06.2003Tribunale Milano 21.06.1996Pretura Bari 27.04.1990.. di un bene oggetto di compravendita a rate, dicui si chiede la restituzione a seguito di mancatopagamento dei ratei.Cassazione12654/1991• Il decreto ingiuntivo comporta anche il pagamento delle spese processuali,ossia dei compensi professionali del legale.• In proposito si evidenzia che il procedimento monitorio disciplinato dalcodice processuale civilistico rientra tra le attività riservate alla professioneforense - oltre alle spese necessarie (contributo unificato e marcheda bollo).• È da notificare al debitore entro 60 giorni, a pena di inefficacia.• Ai sensi dell’art. 188 delle disposizioni attribuite del C.p.c., la declaratoriadi inefficacia impedisce di chiedere un nuovo decreto ingiuntivoma non osta alla proposizione di una domanda giudiziale ordinaria.Dopo 40 giorni dalla notificazione, il decreto ingiuntivo diventa definitivoe il creditore può avviare l’esecuzione forzata.Nello stesso termine di 40 giorni il debitore può proporre opposizione percontestare la pretesa del creditore.• Il decreto ingiuntivo non può essere messo in discussione per fatti anteriorialla sua definitività (Cass.,sent. n. 3667/2013).EsempioSe il creditore avesse effettuato il pagamento del credito in epocaprecedente all’emanazione del decreto ingiuntivo, l’estinzione deldebito andrà eccepita con l’opposizione.• L’art. 650 C.p.c. ammette l’opposizione tardiva se il debitore prova,anche tramite presunzioni (Cass., sent. 20391/2007), di non avere avutotempestiva conoscenza dell’atto per:.. irregolarità della notificazione;.. caso fortuito.. forza maggiore.• La Corte Costituzionale (sentenza n. 120/1976) ha esteso l’opposizionetardiva anche all’ipotesi in cui il debitore, pur avendo avuto tempestivaconoscenza dell’atto, non abbia potuto proporre opposizione per casofortuito o forza maggiore.• L’opposizione tardiva non è però ammessa decorsi 10 giorni dal primoatto di esecuzione, pochè gli atti esecutivi rendono conoscibile il decretoingiuntivo e onerano il debitore di attivarsi con solerzia.36 RATIOSocietà N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 4 8Aggiornato al 24.07.2013Centro Studi Castelli S.r.l.Riproduzione vietata


GESTIONED’IMPRESARECUPERO CREDITIgestione d’impresaPRESUPPOSTIPER L’EMANAZIONEDEL <strong>DECRETO</strong><strong>INGIUNTIVO</strong>• Per la riscossione dei crediti sorti in seno ai rapporti commerciali, in via generale l’art.633 C.p.c. impone la sussistenza della prova scritta.Provascritta• L’art. 634 C.p.c. enumera:.. le polizze;.. le promesse unilaterali per scrittura privata;.. i telegrammi anche mancanti dei requisiti di cui all’art. 2705 C.C.;.. per i crediti vantati da imprenditori esercenti attività commerciale, relativia somministrazioni di merci e di danaro, sono prove scritte:. gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss.C.C., purché bollate, vidimate e regolarmente tenute;. gli estratti autentici delle scritture contabili previste dalle leggi tributarie.• La giurisprudenza ritiene che l’elenco contenuto all’art. 634 C.p.c. non sia tassativo.Pertanto, afferma l’ammissibilità del decreto ingiuntivo in tutte le ipotesi in cui emergacon certezza, l’esistenza del diritto fatto valere e quindi quando sia presentato:.. un atto pubblico, una scrittura privata o anche un telefax (Cass. 10830/2004,14980/2006);.. una memoria difensiva, depositata in un procedimento giudiziale, se sottoscrittadalla parte debitrice personalmente (Cass., sent.15760/2001);.. una sentenza di condanna generica, se accompagnata da elementi documentali chespecifichino, in senso liquidatorio, la pretesa (Cass., sent. 8915/2003);.. le fatture anche non accompagnate dalle scritture contabili (Cass., sent. 8128/1990);tale impostazione riduce la portata dell’art. 634 C.p.c., che sembrava imporre lapresentazione degli estratti autentici delle scritture contabili.• Deve poi aggiungersi quanto disposto dall’art. 642 C.p.c., che indica le prove qualificate:.. cambiale;.. assegno bancario e circolare;.. certificato di borsa.• Queste prove documentali (unitamente agli atti pubblici ricevuti da notaio o da pubblicoufficiale), a motivo della fede pubblica di cui godono, comportano, su istanzadel creditore, il riconoscimento dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo,ossia la possibilità di avviare immediatamente le azioni esecutive senza attendere iltermine di 40 giorni dalla notificazione.- Prova scritta in alcuni determinati rapporti giuridici -RAPPORTI DI CONTOCORRENTE BANCARIO• Consente agli istituti bancari di chiedere e ottenere l’ingiunione di pagamento in baseall'estratto conto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) oppuredel saldaconto ai sensi dell’art. 102, L. 141/1938 (abrogato nel 2008 e ripristinato nel2009), purché entrambi certificati conformi alle scritture contabili da uno dei dirigentidella banca interessata:.. questo favor non è ammesso fuori dal conto corrente ma è esteso, “oltre che alle banche”,a tutti gli imprenditori commerciali privati esercenti l’attività credizia e di raccoltadel risparmio tra il pubblico;.. il citato art. 50 vale anche nei confronti del fideiussore del correntista (Cass., sent.6656/1987);.. nel giudizio di opposizione, il debitore può contestare l’estratto conto ed è onere dellabanca dimostrare la veridicità delle operazioni (Cass., sent. 8128/1990).RAPPORTIDI SUBFORNITURA• L’art. 3, c. 4 L. 192/1998 prevede che il mancato pagamento del prezzo costituisca titoloper l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.• Deve ritenersi che la richiesta di Decreto Ingiuntivo non possa prescindere, comunque,da una prova scritta; a tale scopo, deve ritenersi sufficiente il contratto di subfornitura,accompagnato dalla deduzione in ordine al mancato pagamento.• Del resto, il creditore non può non essere in possesso del contratto di subfornitura poichèesso deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, in forza dell’art. 2, L 192/1998.Centro Studi Castelli S.r.l.Riproduzione vietataAggiornato al 24.07.2013RATIOSocietà N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 4 837


RECUPERO CREDITIgestione d’impresaRAPPORTI DI LAVOROCREDITI PROFESSIONALI• La prova fondamentale è rappresentata dalla busta paga.• Se essa non fosse stata emessa, può ritenersi che la prova scritta possa essere integrata:.. dal contratto di assunzione per dimostrare l’an del credito, ossia l’esistenza del rapportodi lavoro;.. il credito, poi, potrà essere autoliquidato con il CCNL di categoria, supportato da unulteriore elemento specificatore che attesti la quantità di prestazioni erogate, come puòessere l’orario di lavoro.• Per i crediti professionali, l’art. 636 C.p.c. afferma che l’ingiunzione può essere chiestadal libero professionista, il quale alleghi alla domanda la parcella corredata dal parere dicongruità dell’Ordine di appartenenza.• All’esito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. 1/2012, convertitoin L. 27/2012, sorge l’interrogativo se l’art. 636 C.p.c. possa ritenersi ancora vigenteoppure se sia stato tacitamente abrogato.• Con tutte le cautele del caso, consigliate dalla mancanza di chiare indicazioni da parte dellegislatore e della giurisprudenza, sembra potersi reputare che il procedimento monitorioper crediti professionali sia rimasto intatto, posto che:.. il D.L. 1/2012 privilegia lo strumento negoziale del preventivo, nella determinazionedella remunerazione del professionista, ma fa comnque salvo il diritto a vedere remuneratoil proprio lavoro;.. le singole leggi professionali attribuiscono autonomamente agli Ordini di appartenenzail potere di formulare pareri sulle parcelle;.. per quanto concerne l’ ODCEC, l’art. 12, c. 1, lett. i), D.Lgs. 139/2005, precisa chel’Ordine territoriale “formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiestadegli iscritti o della pubblica amministrazione”. L’abrogazione degli onorari, in favoredei “compensi”, ad opera del citato D.L. n. 1/2012, non sembra possedere una portataabrogatrice dell’art. 12, che dovrà essere semplicemente interpretato, adeguandolo allanuova normativa di riferimento;.. a conferma di quanto appresso, la nuova legge professionale forense (L. 247/2012),all’art. 29, c. 1, lett. l) ha mantenuto intatto il potere degli Ordini territoriale di darepareri sulla liquidazione dei “compensi”. L’adeguamento letterale del tessuto normativodimostra che la struttura complessivamente considerata, e con essa l’art. 636 C.p.c.,sono rimasti immutati, ferma restando, la centralità del contratto di prestazione professionalee l’eventuale ruolo suppletivo dei parametri ministeriali.L’ISCRIZIONE DI IPOTECA • Ai sensi dell’art. 2808 C.C., l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto:.. di espropriare il bene ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente;.. di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.• L’art. 655 C.p.c. dispone che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (anche in viaprovvisoria) costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.• Quando il creditore è in possesso di:.. cambiale;.. assegno;.. mutuo dichiarato previamente esecutivo;può iniziare direttamente l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 C.p.c., senza doverottenere preventivamente un decreto ingiuntivo, notificando atto di precetto in forza deipredetti atti che costituiscono titolo esecutivo”• Tuttavia, il creditore potrebbe preferire utilizzare tali titoli per ottenere un’ingiunzionedi pagamento in modo tale da iscrivere ipoteca, a tutela della soddisfazione del credito.Cancellazioneipoteca• Nel caso di totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo per difettodel requisito dell’esigibilità del credito, all’esito del giudizio di opposizioneil giudice deve ordinare, anche senza specifica richiesta diparte, la cancellazione della ipoteca giudiziale.• Tale ordine è, però, eseguibile solo con il passaggio in giudicato dellasentenza (Cass., sent. 4163/1990).38 RATIOSocietà N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 4 8Aggiornato al 24.07.2013Centro Studi Castelli S.r.l.Riproduzione vietata


GESTIONED’IMPRESARECUPERO CREDITIgestione d’impresaRAPPORTI COMMERCIALIIN AMBITO COMUNITARIO• L’impresa italiana che intenda recuperare un credito verso un cliente straniero, sedenteentro i confini della Comunità Europea, può percorrere due strade:.. ingiunzioneordinariaai sensidegli artt.633 c.p.c.e seguenti.. procedimentoeuropeo diingiunzionedi pagamento• La domanda di ingiunzione deve essere presentata al giudice territorialmentecompetente in base al Regolamento CE 44/2000:.. è competente il Giudice nazionale italiano:. nel caso di compravendita, se i beni sono stati o dovevano essereconsegnati in Italia;. nel caso di prestazione di servizi, se essi sono stati o dovevanoessere resi in Italia;. trattandosi di rapporti di agenzia, se essa è situata sul territorionazionale;. nel caso di canoni di affitto o locazione, se l’immobile è situatosul territorio nazionale;.. il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo, è tale anche nello Statomembro ove deve svolgersi l’esecuzione ai sensi dell’art. 38 delRegolamento 44/2000;.. l’esecuzione si svolge avanti al giudice dello Stato ove ha luogol’esecuzione medesima e secondo le sue regole (il pignoramentodi un immobile di un ditta tedesca sito in Francia avverrà avanti alGiudice francese e secondo le norme francesi).• Il Regolamento CE 1896/2006 consente in alternativa ai procedimentidi ingiunzione previsti dalle normative dei singoli Stati membriper il recupero dei soli crediti pecuniari:.. di proporre domanda e ottenere ingiunzione di pagamento europeaavanti al Giudice territorialmente competente, ai sensi del citatoRegolamento CE 44/2000;.. tramite l’adozione da parte dell’istante e del giudice di modulistandardizzati su tutto il territorio comunitario.• Il decreto ingiuntivo emesso da uno Stato membro e ivi dichiaratoesecutivo non deve essere dichiarato esecutivo anche nello Statodove avverrà l’esecuzione per espressa disposizione dell’art. 19 delRegolamento 1896/2006, come sarebbe, invece, necessario con il decretoingiuntivo ordinario.QUESTIONI PARTICOLARI• Rapportotraingiunzionee fallimento• Se il debitore è dichiarato fallito (o sottoposto a liquidazionecoatta amministrativa) nel corso del procedimentodi opposizione a d.i., l’ingiunzione divieneinefficace e il creditore deve promuovere domanda diammissione al passivo per essere soddisfatto.Cass., sent.3401/2013• Il sopravvenuto fallimento del debitore nel corso delgiudizio di opposizione, obbliga il creditore alla restituzionedelle somme pagate medio tempore daldebitore in adempimento del decreto ingiuntivo medesimo.Cass., sent.3401/2013• Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazionedi fallimento è opponibile alla massa dei creditori concorsuali (Cass.28553/2011; (in senso parzialmente difforme: Cass. 6198/2009; secondola quale l’opponibilità è subordinata alla dichiarazione di esecutivitàdel decreto ingiuntivo precedentemente al fallimento).• Il fallito ha l’onere e la facoltà di opporsi al decretoingiuntivo ottenuto dal creditore estraneo alla massafallimentare poiché, altrimenti, il provvedimento diverrebbedefinitivo ed eseguibile al ritorno in bonisdel fallito.Cass., sent.6734/2011Centro Studi Castelli S.r.l.Riproduzione vietataAggiornato al 24.07.2013RATIOSocietà N . 3 / 2 0 1 3 - 9 5 4 839

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