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RISVEM: D3 - REVISIONE CRITICA DELLO STATO DELL’ARTE DELLA RICERCA Data: 31/03/2004Documento: RS_01_D3-1.1 Pagina 62 di 238del Ministro dei Lavori pubblici sugli standard edilizi allorché, insieme ad unaespansione edilizia malamente controllata, si andava profilando il problema ecologico.Il decreto ministeriale del 1968 ha rappresentato, in realtà, una manifestazione divolontà destinata a realizzare una migliore organizzazione sociale dell’attività edilizia,piuttosto che costituire un reale interessamento dell‘ Autorità pubblica all’ entità dellasuperficie arborea nella città relazionata al numero di abitanti .E in questo senso delresto si sono mosse le Amministrazioni comunali competenti, non di rado,possiamoaggiungere, dimostratesi poco osservanti degli indici stabiliti nel Decreto ministeriale.Ma va ascritto anche a demerito del legislatore regionale, che di lì a pochi anni, e cioèall’inizio del 1972, acquisirà le competenze in materia urbanistica, aver ignorato deltutto il problema del verde urbano. Non a caso, se ci si è preoccupati di elaborare daparte delle Pubbliche Amministrazioni, il Piano del traffico , il Piano dei parcheggi, ilPiano dei rifiuti ecc.. non si è, invece, mostrato alcun interesse per il Piano del verde.Certo, l’assoluta inerzia dello Stato nell’emanazione di una legge cornice in materiaurbanistica non è stata una lacuna di poco conto, ma tuttavia il D.P.R. n. 616 del 1977,destinato a completare il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regionieffettuato con i decreti delegati del 1972, aveva consentito, con il disposto dell’art. 80,di dispiegare sul territorio ad opera delle Regioni un’urbanistica a trecentosessantagradi, ossia di governo in senso lato del territorio; ciò significava la possibilità didisciplinare ogni aspetto dell’uso del suolo e della sua protezione, comprensivo anchedegli aspetti ambientali. Se è mancata una disciplina statale in questa direzione, seppura livello di legge cornice, com’è nella condizione costituzionale di una competenzaconcorrente esistita ,in materia urbanisticanel nostro ordinamento, almeno finoall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, è egualmentemancata,come prima accennavamo, una disciplina regionale che facesse emergerel’importanza sociale del verde urbano; né risulta che ci sia stata una particolareattenzione verso una tale problematica da parte dei Comuni, privi, almeno in generale,di una iniziativa autonoma a livello regolamentare che esprimesse l’effettivo interessedella Amministrazione locale alla creazione, o alla stessa crescita , quando fosse stataesigua, del verde urbano. L ’aumento del tasso di inquinamento nelle città non ha vistoin parallelo la crescita del verde, anzi ne ha vista la sua diminuzione come

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