12.07.2015 Views

Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE ... - Ismea

Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE ... - Ismea

Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE ... - Ismea

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

D.P.R. 24 luglio 2000, n. 255.<strong>Regolamento</strong> <strong>recante</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>della</strong> <strong>direttiva</strong> <strong>1999</strong>/4/<strong>CE</strong> relativa agli estrattidi caffè e di cicoria.(pubbl. in Gazz. Uff. n. 213 del 12 settembre 2000).IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,Visto l’articolo 87, quinto comma, <strong>della</strong> Costituzione;Vista la legge 21 dicembre <strong>1999</strong>, n. 526, ed in particolare l’articolo 3 e l’allegatoC;Vista la <strong>direttiva</strong> <strong>1999</strong>/4/<strong>CE</strong> del Parlamento europeo e del Consiglio del 22febbraio <strong>1999</strong>, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria;Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l’articolo 50, chestabilisce che, con la procedura di cui all’articolo 4, comma 5, <strong>della</strong> legge 9 marzo1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzionee la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche sedisciplinate con legge;Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3dicembre 1987, n. 599;Visto l’articolo 17, comma 2, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli attinormativi nell’adunanza del 26 giugno 2000;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14luglio 2000;Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Minsitrodell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, <strong>della</strong> sanità, <strong>della</strong> giustizia e del tesoro, delbilancio e <strong>della</strong> programmazione economica;EMANAil seguente regolamento:l. Sostituzione dell’articolo 1 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774. 1. L’articolo 1 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774, è sostituito dal seguente:(omissis)2. Sostituzione dell’articolo 2 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774. 1. L’articolo 2 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774, è sostituito dal seguente:(omissis)3. Sostituzione dell’articolo 5 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774. 1. L’articolo 5 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto1982, n. 774, modificato dal decreto minsiteriale 3 dicembre 1987, n. 599, èsostituito dal seguente:


(omissis)4. Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23agosto 1982, n. 774. 1. L’allegato I del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, èsostituito dal seguente:(omissis)2. L’allegato II del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 23 agosto 1982, n. 774,sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dalseguente:(omissis)5. Abrogazioni. 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamentosono abrogate le seguenti disposizioni:a) l’articolo 3, secondo comma, e l’articolo 6 del decreto del Presidente <strong>della</strong>Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;b) gli articoli 6, primo comma, 8, 11, 18 e 19 del decreto del Presidente <strong>della</strong>Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;c) il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599;6. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita diprodotti conformi alle disposizioni previgenti, purché etichettati ai sensi dellemedesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!