guida alla compilazione delle parcelle - Ordine degli Ingegneri della ...
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<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong> <strong>Ingegneri</strong> - Cagliari-XII-GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE PARCELLERecentemente, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n° 417 del 03.09.1997 (pubblicatosulla G.U. n° 283 del 04.12.97), gli onorari sono stati aggiornati in ragione di L. 110.000 peril professionista incaricato e per ogni ora o frazione di ora. Nel caso in cui sia necessario avvalersidi aiuti, si avrà diritto ad un compenso in ragione di L. 73.500 all’ora per ogni aiuto iscrittoall’Albo <strong>degli</strong> <strong>Ingegneri</strong> e Architetti, e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.11. ONORARI A DISCREZIONEGli onorari sono stabiliti a discrezione per le consulenze, in tutti quei casi in cui non sia possibileapplicare per analogia il criterio del compenso a percentuale e nei casi esplicitamente previstidall’art. 5 <strong>della</strong> Tariffa.Possono essere annoverati come onorari a discrezione tutti gli schemi tariffari deliberati dal Consigliodell’<strong>Ordine</strong> quali la Tariffa urbanistica di cui <strong>alla</strong> Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°6679 del 01.12.1969, le prestazioni relative <strong>alla</strong> Legge 10/91, lo schema deliberato per le prestazionidel D.Lgs. n° 626 e del D. Lgs. n° 494 etc.12. LIMITI DELLA DISCREZIONALITÀ NELLE CONVENZIONIIn conclusione occorre precisare e distinguere quanto è di competenza del professionistada quanto invece è compito dell’<strong>Ordine</strong> professionale che eventualmente revisiona la parcella.Il “visto di congruità” che l’<strong>Ordine</strong> professionale appone sulla parcella è l’attestazionedi un controllo effettuato dal Consiglio circa la corrispondenza tra le prestazioni dichiaratedal professionista e la tariffa professionale.Qualora le prestazioni dichiarate in parcella non siano in alcun modo riconducibili <strong>alla</strong> Tariffa,allora l’<strong>Ordine</strong> esegue un “controllo di conformità” che riguarda la corrispondenza trale prestazioni dichiarate dal professionista e quanto previsto in convenzione (vedasimaggiorazioni per speciale urgenza, art. 2; entità <strong>delle</strong> spese forfetizzate, art. 13; maggiorcompenso per D.L., art. 17; etc.).Nella stipula <strong>delle</strong> convenzioni con Enti pubblici pertanto il professionista deve prestare la massimaattenzione ai seguenti aspetti:a) la classe e categoria dell’opera non può essere in alcun modo oggetto di trattativa o di accordiin sede di stipula <strong>della</strong> convenzione, in quanto è intrinseca all’opera stessa e dipende dalle suecaratteristiche;b) la maggiorazione per speciale urgenza è subordinata a specifica richiesta del Committente;c) occorre sempre precisare l’entità percentuale del compenso forfetario, qualora preferito al compensoanalitico, entro il massimo previsto dall’art. 13 <strong>della</strong> tariffa pari al 60% e secondo i criteristabiliti dal citato DPGR n° 54/1966 e adottati da questo <strong>Ordine</strong>;d) l’entità <strong>della</strong> maggiorazione contemplata dall’art. 17 va prevista in convenzione o deve risultareda apposita certificazione e/o dichiarazione;e) le maggiorazioni di cui all’art. 21 prevedono specifiche richieste del committente e pertantovanno previste in convenzione;f) le riduzioni, qualora espressamente richieste e debitamente giustificate dal Committente,vanno anche queste previste in convenzione, ma non possono comunque eccedere il 20%<strong>degli</strong> onorari come per legge e non incidono sul rimborso spese forfetario, il quale va pertantocalcolato con riferimento agli onorari non ridotti.