BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>georisorse</strong> - Anno LVII N. 6 - 30 Giugno 2013VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricercae per le concessioni di coltivazione di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nel piattaformacontinentale;VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decretoministeriale 3 marzo 2011 e modalità di svolgimento <strong>delle</strong> attività di prospezione, ricerca e coltivazione di <strong>idrocarburi</strong>liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”;VISTO il D.M. 22 novembre 2011 con il quale è stato accordato, per la durata di anni sei, alla SocietàALEANNA RESOURCES LLC il permesso di ricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi denominato convenzionalmente«BELGIOIOSO» di 322,00 kmq, in territorio <strong>delle</strong> province di Pavia, Lodi e Milano;VISTA l’istanza in data 8 agosto 2012 con la quale la Società AleAnna Resources LLC quale ha chiesto allaDivisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna l’autorizzazione all’esecuzione di un programma di acquisizione sismica3D;VISTA la nota del 11 settembre 2012 con la quale la Divisione II– Sezione U.N.M.I.G. di Bologna ha chiestol’intesa alla competente Regione Lombardia per l’esecuzione della sismica 3D;VISTA la nota T120120018918 del 27 settembre 2012 con la quale la Regione Lombardia ha chiestointegrazioni per il progetto di acquisizione sismica 3D ed in data 12 dicembre 2012 la Società AleAnna Resources haprodotto le integrazioni richieste;VISTA l’istanza in data 28 febbraio 2013 con la quale la Società AleAnna Resources chiede la sospensione deldecorso temporale del permesso “BELGIOSO” fino all’ottenimento da parte della Regione Lombardia dell’intesa previstadall’Accordo Stato-Regione del 24 aprile 2001, in considerazione della circostanza che risultano scaduti il 12 febbraio2013 i termini previsti dalla normativa vigente, fissati in 180 giorni, per la conclusione del procedimentod’autorizzazione ad indagini geofisiche per ricerche di <strong>idrocarburi</strong>;VISTA la nota prot. n. 9274 del 22 aprile 2013 della Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna, con laquale è stato espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del decorso temporale;CONSIDERATO che la sospensione temporale richiesta è valida in quanto motivata dalla necessità di ottenereda parte della Regione Lombardia l’intesa prevista dall’Accordo Stato-Regione del 24 aprile 2001 per l’esecuzione dellaprogrammata sismica 3D;CONSIDERATO che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 perl'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli <strong>idrocarburi</strong> e la geotermia (ora Commissione per gli Idrocarburi ele Risorse Minerarie - CIRM) in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi diparticolare rilevanza;RITENUTO di poter procedere alla sospensione del decorso temporale del permesso stante l’omessapronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioniinteressate necessari per l’esercizio del permesso.D E C R E T A:Art. 1(Sospensione decorso temporale)1. Ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e s.m.i., il decorso temporale del permessodi ricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi denominato «BELGIOIOSO» in territorio della provincia di Milano, Pavia e Lodidi cui è titolare la Società ALEANNA RESOURCES LLC (c.f. n. 01126490778) con sede legale nello Stato del Delaware(U.S.A.) e sede secondaria in Matera, via XX Settembre ,45 (C.a.p. 75100) è sospeso, ai soli fini del computo delladurata, a decorrere dalla data del 12 febbraio 2013 fino all’ottenimento dell’intesa prevista da parte della RegioneLombardia per l’esecuzione della programmata sismica 3D e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presentedecreto.Art. 2(Pagamento canone)1. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è sospeso il pagamento delcanone.Art. 3(Obblighi)1. Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 22 novembre 2010, che si intendequi integralmente trascritto.Art. 4(Ricorso)1. Il presente decreto è pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> Ufficiale <strong>degli</strong> Idrocarburi e <strong>delle</strong> Georisorse e consegnatoalla Società AleAnna Resources LLC tramite l’Agenzia del Demanio Filiale Lombardia2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale AmministrativoRegionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario14
BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>georisorse</strong> - Anno LVII N. 6 - 30 Giugno 2013al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbiaavuto piena conoscenza.Roma, 20 giugno 2013Il Direttore generale: TERLIZZESEDECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀNUMERO DI PUBBLICAZIONE: 86.DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 2013.Trasferimento, alla Società Canoel Italia S.r.l. <strong>delle</strong> quote di titolarità della Società Medoilgas Civita Ltd delpermesso di ricerca «MONTALBANO» e <strong>delle</strong> quote di titolarità della Società Medoilgas Italia S.p.A. <strong>delle</strong>concessioni di coltivazione «MASSERIA GROTTAVECCHIA», «S. TEODORO», «TORRENTE CIGNO»,«MISANO ADRIATICO», «S. ANDREA», «MASSERIA PETRILLI», «MASSERIA ACQUASALSA», «LUCERA»,«S. MAURO».IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHEVISTA la legge 11 gennaio 1957, n 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione<strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi”;VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione<strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi”;VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazionedel nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, <strong>idrocarburi</strong> egeotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimentidi conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di <strong>idrocarburi</strong> in terraferma e inmare”;VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativaalle condizioni di rilascio e di esercizio <strong>delle</strong> autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di <strong>idrocarburi</strong>”;VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del settoreenergetico, nonché delega al governo per il riassetto <strong>delle</strong> disposizioni vigenti in materia di energia”;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante “Regolamento diorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricercae per le concessioni di coltivazione di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaformacontinentale;VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decretoministeriale 3 marzo 2011 e modalità di svolgimento <strong>delle</strong> attività di prospezione, ricerca e coltivazione di <strong>idrocarburi</strong>liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”;VISTE le istanze pervenute a questo ufficio in data 10 settembre 2012 prot. n. 17546 e 17542 con le quali leSocietà Medoilgas Italia S.p.A. e Medoilgas Civita LtD hanno rispettivamente chiesto di poter trasferire alla SocietàCanoel Italia S.r.l. la propria quota di titolarità dei seguenti titoli minerari ed istanze di permessi di ricerca:Da MEDOILGAS CIVITA LtD a CANOEL Italia S.r.l.:Permesso di ricerca:“MONTALBANO” 57,15%;da MEDOILGAS ITALIA S.p.A. a CANOEL ITALIA S.r.l.Concessioni di coltivazione:“MASSERIA GROTTAVECCHIA”: r.u. 20 %;“S. TEODORO”: 100 %:“TORRENTE CIGNO”: r.u. 45 %;“MISANO ADRIATICO”: 100 %;15