1 Il potere legislativo del Governo tra forma di ... - Gruppo di Pisa
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conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 <strong>del</strong> 1988), alterando icaratteri <strong>del</strong>la stessa <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo e l'attribuzione <strong>del</strong>la funzione legislativa or<strong>di</strong>naria alParlamento (art. 70 <strong>del</strong>la Costituzione)”.Questo legame, d’altronde, non è una “creazione” <strong>del</strong>la nos<strong>tra</strong> Costituzione” ma, come haopportunamente ricordato Massimo Siclari nella <strong>di</strong>scussione, risale all’origine stessa <strong>del</strong>la<strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo parlamentare nel periodo statutario, alla “invenzione” dei decreti-legge e<strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe <strong>di</strong> “pieni poteri” al <strong>Governo</strong> durante l’esperienza liberaleOrbene, se è stata utilizzata per così tanto tempo, a cosa è dovuta la fortuna <strong>di</strong> questa chiave <strong>di</strong>lettura? Indubbiamente alla sua efficacia descrittiva.In effetti, gli atti normativi, ed in particolare quelli <strong>del</strong> <strong>Governo</strong>, sono ottimi “rilevatori” <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong>la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo parlamentare.Se provassimo a sintetizzare – a gran<strong>di</strong>ssime linee - come sono cambiati i rapporti <strong>tra</strong>Parlamento e <strong>Governo</strong> nei sessanta anni <strong>del</strong>la nos<strong>tra</strong> esperienza repubblicana, infatti,vedremmo <strong>del</strong>inearsi due gran<strong>di</strong> perio<strong>di</strong>.Una prima fase, che potremmo definire <strong>di</strong> consolidamento <strong>del</strong>la democrazia, caratterizzatadall’assoluta cen<strong>tra</strong>lit{ <strong>del</strong> Parlamento nel circuito <strong>di</strong> decisione politica. Essendo le Camere illuogo naturale <strong>di</strong> espressione <strong>del</strong>la rappresentanza pluralistica <strong>del</strong> paese, esse, in questoperiodo, si trovano a svolgere una vera e propria funzione “educativa” alla prassi democratica.Per questa ragione, alla nota conventio ad excludendum sul piano <strong>del</strong>le maggioranze <strong>di</strong><strong>Governo</strong>, corrisponde una fortissima valorizzazione <strong>del</strong>le minoranze parlamentari nelproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> decisione legislativa (si pensi al ruolo <strong>del</strong>le commissioni in sede <strong>del</strong>iberante).In questa fase, volendo estremizzare, si può affermare che lo scopo fondamentale <strong>del</strong>proce<strong>di</strong>mento <strong>legislativo</strong> era creare consenso, più che produrre decisioni.La complessità <strong>del</strong>la negoziazione legislativa – e la sua conseguente lunghezza – sonoespressioni <strong>di</strong> una nozione “consensuale” <strong>di</strong> democrazia (per usare la nota classificazione <strong>di</strong> A.Lijphart), in cui non ci si “accontenta” <strong>del</strong>la maggioranza semplice, id est <strong>di</strong> governo, ma la siconsidera una con<strong>di</strong>zione minima per la decisione, mirando ad ottenere il consenso più ampiopossibile.Questa prima fase <strong>di</strong> consolidamento <strong>del</strong>la democrazia parlamentare inizia ad en<strong>tra</strong>re in crisialla fine degli anni ’80 quando, assieme ad i gran<strong>di</strong> mutamenti <strong>del</strong>lo scenario geopolitico,emerge la convinzione che tutte le forze politiche siano ormai “dentro” il recinto democratico.In quel momento salta definitivamente la conventio ad excludendum. Ciò finisce per spostareprogressivamente l’attenzione dal piano <strong>del</strong>la capacit{ rappresentativa/consensuale <strong>del</strong>sistema <strong>di</strong> produzione normativa al piano <strong>del</strong>la sua efficienza decisionale/maggioritaria.Nasce, sul piano parlamentare, il <strong>di</strong>battito sulla c.d. “democrazia decidente” e si assiste ad unforte spostamento <strong>del</strong> baricentro <strong>del</strong> circuito <strong>del</strong>la decisione politica verso il <strong>Governo</strong>.Le riforme elettorali in senso maggioritario completano il quadro, realizzando un sistemapolitico in (perdurante…) <strong>tra</strong>nsizione: bipolare, ma non compiutamente bipartitico, e dunquecapace <strong>di</strong> associare i “sogni” <strong>di</strong> un sistema maggioritario, alla “triste realtà” <strong>di</strong> governi ancora<strong>di</strong> coalizione.Sono queste, sinteticamente, le ragioni che spiegano come l’evoluzione <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>le fontinormative, caratterizzato anch’esso dal macroscopico ed irresistibile spostamento <strong>del</strong>baricentro dal Parlamento verso il <strong>Governo</strong>, sia ancora un ottimo in<strong>di</strong>catore <strong>del</strong>la mutazionesubita dalla <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo.2.3 Conseguenze <strong>di</strong> questo legame …<strong>Il</strong> problema è che aver enfatizzato questo legame fonti/<strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo ha prodotto duefondamentali conseguenze – <strong>di</strong> natura problematica -: sul piano teorico e sul piano deicontrolli.3
2.3.1 (segue) sul piano teoricoLa principale conseguenza sul piano teorico, con riferimento al decreto-legge, è stata, da unlato, l’enfatizzazione <strong>del</strong> “continuum politico sostanziale” <strong>Governo</strong>/Parlamento e, dall’altro, laconcen<strong>tra</strong>zione pressoché esclusiva <strong>del</strong>l’attenzione, dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la efficacianormativa, sulla legge <strong>di</strong> conversione. <strong>Il</strong> decreto-legge attenua la sua natura <strong>di</strong> fontenormativa autonoma, per <strong>di</strong>ventare sempre più una sorta <strong>di</strong> “fase interna” <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento<strong>legislativo</strong> parlamentare, <strong>di</strong>menticando la sua peculiarissima struttura costituzionale.Le teorie prevalenti sono ben note: la legge <strong>di</strong> conversione come “novazione” <strong>del</strong>la fonte(Pala<strong>di</strong>n), la teoria <strong>del</strong> decreto-legge come atto <strong>di</strong> per sè invalido e la legge <strong>di</strong> conversionecome bill of indemnity <strong>di</strong> ripristino <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne costituzionale <strong>del</strong>le competenze (Esposito eSorrentino).<strong>Il</strong> carattere comune a queste ricostruzioni teoriche è che l’atto definitivo, quello - se mi sipassa l’espressione - da “prendere sul serio”, è la legge parlamentare; le vicende cheriguardano il decreto-legge ed i suoi possibili vizi rimangono in secondo piano o sullo sfondo.C’è una sostanziale omogeneit{ politica che lega <strong>Governo</strong> e Parlamento e quest’ultimopossiede sempre l’ultima parola sulla sanzione politica <strong>del</strong>l’azione <strong>del</strong>l’esecutivo. Se alla fineinterviene una legge <strong>del</strong> Parlamento, approvata dalla maggioranza, vuol <strong>di</strong>re che questionidavvero fondamentali <strong>di</strong> “legittimazione” <strong>del</strong>l’azione <strong>del</strong> <strong>Governo</strong>, in realtà, non si pongono.È questo il motivo per cui la dottrina in questi anni si occupa molto meno <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega; in talcaso il Parlamento interviene prima e, quin<strong>di</strong>, l’azione normativa <strong>del</strong> <strong>Governo</strong> nasce, per <strong>di</strong>rcosì, strutturalmente, limitata.La logica dominante, ancora, è quella <strong>del</strong> continuum sostanziale <strong>Governo</strong>-Parlamento.L’ulteriore conseguenza sul piano teorico è che non si è mai affermata una <strong>di</strong>stinzionesostanziale <strong>tra</strong> legge ed atti aventi forza <strong>di</strong> legge: <strong>di</strong>scutendo, ad esempio, <strong>del</strong>la riservaassoluta <strong>di</strong> legge, non si è mai <strong>di</strong>scusso (da ultimo Bin e Pitruzzella 4 ), che quando laCostituzione prevede una tale riserva, questa possa essere assolta anche <strong>tra</strong>mite decretoleggeo decreto <strong>legislativo</strong>.All’unificazione sostanziale sul piano <strong>del</strong>la volontà politica, corrisponde la separazione <strong>del</strong>ledue fonti sul piano “solamente” <strong>forma</strong>le, ragion per cui i vizi <strong>del</strong> decreto-legge non rilevanonella fase <strong>di</strong> conversione; il fatto che (prima o poi) intervenga il parlamento fa sì che i vizi -<strong>forma</strong>li - <strong>del</strong> decreto (sia esso legge o <strong>legislativo</strong>) cedano <strong>di</strong>nanzi alla appropriazione politicache ne fa la maggioranza.È la Corte costituzionale che in una storica sentenza, la n. 360 <strong>del</strong> 1996, <strong>di</strong>scutendo <strong>di</strong>reiterazione dei decreti-legge, offre un’efficace quanto sintetica formulazione <strong>di</strong> questaposizione teorica:“A questo proposito va, infatti, considerato che il vizio <strong>di</strong> costituzionalit{ derivante dall'iterazione odalla reiterazione attiene, in senso lato, al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>forma</strong>zione <strong>del</strong> decreto-legge in quantoprovve<strong>di</strong>mento provvisorio fondato su presupposti s<strong>tra</strong>or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> necessità ed urgenza: laconseguenza e' che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, at<strong>tra</strong>verso la legge <strong>di</strong> conversione(o <strong>di</strong> sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sciplina adottata dal<strong>Governo</strong> in sede <strong>di</strong> decretazione d'urgenza.”2.3.3 (segue) sul piano dei controlliQual è la principale conseguenza <strong>di</strong> questa impostazione teorica? L’indebolimento (fino allascomparsa) <strong>del</strong> controllo sulla costituzionalit{ “<strong>forma</strong>le” <strong>del</strong>le fonti legislative <strong>del</strong> <strong>Governo</strong> o,se si vuole, l’affermarsi pratico <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stinzione <strong>tra</strong> il <strong>tra</strong>ttamento dei vizi <strong>forma</strong>li e <strong>di</strong> quellisostanziali <strong>del</strong>le leggi, per cui solo i secon<strong>di</strong> rappresentano vere e proprie violazioni4 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto, Torino, Giappichelli, 2009,4
<strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne costituzionale, mentre i primi rappresentano soltanto con<strong>di</strong>zioni necessarie, manon sufficienti, <strong>di</strong> “incostituzionalit{”.Sia consentita una riflessione a questo riguardo: in realtà, esiste una debolezza intrinseca, per<strong>di</strong>r così ontologica, <strong>del</strong> controllo <strong>di</strong> costituzionale sui vizi <strong>forma</strong>li.A <strong>di</strong>fferenza <strong>del</strong> vizio sostanziale che colpisce una o più norme, il vizio <strong>forma</strong>le, infatti, opera,sulle <strong>di</strong>sposizioni in quanto atto, a prescindere dal loro contenuto.Per usare l’immagine <strong>di</strong> Marta Cartabia, il vizio <strong>forma</strong>le agisce come una bomba a grappolo, incui l’incostituzionalit{ <strong>del</strong>l’atto-fonte si <strong>tra</strong>smette, in una reazione a catena, a tutte le normeapprovate che, spesso, sono numerosissime, molto rilevanti (pensiamo ai decreti legge checontengono intere manovre finanziarie) ed in alcuni casi, <strong>di</strong> per sé, necessarie ed apprezzabiliquanto a contenuto (come ha osservato durante la <strong>di</strong>scussione Gemma).Da queste ragioni deriva la considerazione “realistica” – espressa recentemente daZagrebelsky 5 e ripresa sia da Frontoni che da Ruotolo - per cui i giu<strong>di</strong>ci costituzionali moltospesso esitano davanti a norme che presentano solo vizi <strong>forma</strong>li, ma non sostanziali, finendoper annullare solo quelle norme <strong>di</strong>etro le quali – in realtà - oltre al vizio <strong>forma</strong>le si scorgeanche un vizio sostanziale.<strong>Il</strong> punto, però, è che a questa debolezza intrinseca, l’impostazione teorica che qui stiamo<strong>di</strong>scutendo aggiunge un’ulteriore ragione <strong>di</strong> debolezza, per <strong>di</strong>r così, “pratica”.Per una puntuale analisi dei caratteri propri <strong>di</strong> questa debolezza <strong>del</strong> sindacato <strong>di</strong>costituzionalità sulle fonti legislative <strong>del</strong> <strong>Governo</strong>, non si può non rinviare al lavoro svoltodalla troppo prematuramente scomparsa collega Alessandra Concaro.Sulla “adeguatezza” o meno <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> costituzionalit{ sulle fonti si è concen<strong>tra</strong>ta unaparte sostanziale <strong>del</strong> <strong>di</strong>battito (Morelli, Passaglia, Ruotolo, Gemma), osservando che oggi si èsurrettiziamente affermata l’idea che il vizio <strong>forma</strong>le sia una sorta <strong>di</strong> vizio “<strong>di</strong> serie B”, cioè unvizio meno rilevante.Assistiamo così a una situazione davvero paradossale in cui la parte più propriamente“kelseniana” <strong>del</strong>la costituzione – quella, cioè, in cui la essa si pone effettivamente come normasulla normazione – sembra presentare un tasso <strong>di</strong> “rigi<strong>di</strong>tà” inferiore rispetto a quello <strong>del</strong>laparte sostanziale.<strong>Il</strong> vizio procedurale provoca – per adoperare gli argomenti <strong>di</strong> Frontoni e Ruotolo - una sorta <strong>di</strong>incostituzionalit{ “minore”.Decisivo sul punto è il contributo che ci può venire <strong>del</strong>la comparazione con l’esperienzafrancese (su cui si è soffermato in particolare Passaglia), dalla quale emergono due datinotevoli.In primis, il segreto <strong>del</strong>l’elevato successo <strong>del</strong>la saisine parlamentare, cioè <strong>del</strong> ricorso al ConseilConstitutionnel da parte <strong>del</strong>la minoranza parlamentare, per violazione <strong>del</strong>le norme sulproce<strong>di</strong>mento (il Conseil è arrivato ad annullare un’intiera legge finanziaria per violazioniprocedurali) è facilitato dal fatto che il proce<strong>di</strong>mento è <strong>di</strong> tipo preventivo, consentendo così,dopo l’annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione parlamentale, alle camere <strong>di</strong> riapprovare la legge.In secondo luogo, l’esperienza francese <strong>di</strong>mos<strong>tra</strong> che la maggior capacit{ <strong>di</strong> controllo dei vizi<strong>forma</strong>li dei poteri legislativi <strong>del</strong> <strong>Governo</strong> nasce dal fatto che in quel sistema vi è una chiaradefinizione costituzionale e regolamentare <strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong> <strong>Governo</strong> nel proce<strong>di</strong>mento <strong>legislativo</strong>e non dal con<strong>tra</strong>rio, come sovente si pensa.5 G. ZAGREBELSKY, Conclusioni, in La <strong>del</strong>ega legislativa: atti <strong>del</strong> Seminario svoltosi in Roma, Palazzo <strong>del</strong>laConsulta, 24 ottobre 2008, Giuffrè, Milano, 2008, p. 319 e ss.5
3. Si sta progressivamente affermando una “nuova” chiave interpretativa: il sistema<strong>del</strong>le fonti è un in<strong>di</strong>catore <strong>del</strong>la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> Stato3.1 Un legame “relativamente” nuovoSe, quin<strong>di</strong>, la consolidata lettura che mette in relazione sistema <strong>del</strong>le fonti governative ecarattere concreto <strong>del</strong>la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo, sta mos<strong>tra</strong>ndo la corda sul piano <strong>del</strong>le conseguenzeteoriche e <strong>del</strong>l’efficacia dei controlli, un altro profilo sta emergendo progressivamente conmaggior chiarezza.Un profilo, si ba<strong>di</strong> bene, già evidenziato dalla dottrina, ma che ora appare sempre piùprevalente nella lettura <strong>del</strong>la nos<strong>tra</strong> esperienza costituzionale: quello <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>le fonticome in<strong>di</strong>catore <strong>del</strong>la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> stato o, detto altrimenti, la percezione che la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>lefonti è una questione che riguarda la parte <strong>del</strong>la Costituzionale de<strong>di</strong>cata alla protezione dei<strong>di</strong>ritti fondamentali e non solo ai “poteri” per usare una classica <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong>dattica 6 .Ovviamente, come abbiano detto, sarebbe errato pensare che in questi anni non vi sia stataconsapevolezza che il concreto assetto <strong>del</strong>le fonti primarie influenza la garanzia dei <strong>di</strong>rittifondamentali (basti pensare agli stu<strong>di</strong> seminali <strong>di</strong> Pizzorusso 7 ); la stessa Corte costituzionaleha inserito, seppur incidentalmente, il riferimento a <strong>di</strong>ritti ovvero valori fondamentali, <strong>di</strong>solito con la formula per cui bisogna garantire il rispetto degli articoli 76 e 77 <strong>del</strong>laCostituzione “a maggior ragione laddove siano coinvolti <strong>di</strong>ritti fondamentali” 8 .La novità che emerge dal <strong>di</strong>battito è che questa considerazione dallo sfondo (per usarel’immagine <strong>di</strong> Zagrebelsky), da <strong>di</strong>etro le quinte <strong>del</strong>la scena, sta sempre più venendo in primopiano come il valore costituzionale principale da tutelareDalle relazioni introduttive, e dalla <strong>di</strong>scussione che ne è seguita, sono emersi <strong>di</strong>versi profili <strong>di</strong>questo “nuovo” rapporto <strong>tra</strong> assetto concreto <strong>del</strong>le fonti <strong>del</strong> governo e tutela dei <strong>di</strong>rittifondamentali.3.2 Assetto <strong>del</strong>le fonti e <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> partecipazione degli “attori” politici ed istituzionaliInnanzitutto, è stato evidenziato quello che potremmo definire il profilo più “classico” <strong>del</strong>rapporto fonti/<strong>di</strong>ritti.È evidente, infatti, che la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>legislativo</strong> or<strong>di</strong>nario, <strong>del</strong>le sue fasi e deisuoi tempi, rappresenta una <strong>forma</strong> <strong>di</strong> garanzia dei <strong>di</strong>ritti dei singoli parlamentari e <strong>del</strong>leminoranze parlamentari a partecipare a tale proce<strong>di</strong>mento. L’adozione ex<strong>tra</strong>-costitutionem <strong>di</strong>fonti normative <strong>del</strong> <strong>Governo</strong> che godono <strong>di</strong> un iter proce<strong>di</strong>mentale <strong>del</strong> tutto <strong>di</strong>verso rispetto aquello or<strong>di</strong>nario, oltre ad alterare la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo, lede precisi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> partecipazionepolitica sia dei singoli parlamentari (anche <strong>di</strong> maggioranza, sia <strong>del</strong>le minoranze presenti inParlamento, ma non nel <strong>Governo</strong>.Questa tesi ha avuto in alcuni rilievi <strong>del</strong> Presidente Napolitano, sui quali in generale cisoffermeremo più avanti, una ulteriore specificazione (su cui è intervenuto Chinni); per ilPresidente <strong>del</strong>la Repubblica 9 la <strong>di</strong>sciplina – costituzionale e regolamentare - <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento<strong>legislativo</strong> or<strong>di</strong>nario è posta – <strong>tra</strong> gli altri valori - anche a tutela <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>del</strong>le commissioniparlamentari <strong>di</strong> partecipare alla decisione legislativa, ragion per cui qualsiasi deviazione dal6 M. LUCIANI, La «Costituzione dei <strong>di</strong>ritti» e la «Costituzione dei poteri». Noterelle brevi su un mo<strong>del</strong>lo interpretativoricorrente, in Stu<strong>di</strong> Crisafulli, a cura <strong>di</strong> II, Padova, Cedam, II, 1985, p. 497 e ss.7 A. PIZZORUSSO, Sistema <strong>del</strong>le fonti e <strong>forma</strong> <strong>di</strong> Stato e <strong>di</strong> <strong>Governo</strong>, in Quad. cost., 2, 1986, p. 217 e ss.8 Cfr. Corte cost.,, sent. n. 302/1988, oppure n. 171/2009 in cui si riferisce alla tutela dei valori e <strong>di</strong>rittifondamentali.9 Cfr. la lettera <strong>del</strong> Presidente Napolitano ai Presidenti <strong>del</strong>le Camere e al Presidente <strong>del</strong> Consiglio inviata in data22 febbraio 2011 nella quale ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sulla eterogeneità <strong>del</strong>le mo<strong>di</strong>fiche fin quiapportate nel corso <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> conversione al testo originario <strong>del</strong> decreto-legge cosiddetto"milleproroghe".6
Ma la relazione Sperti ha anche attirato l’attenzione su <strong>di</strong> un tema, apparentementesecondario, ma in realtà estremamente rilevante nella prospettiva <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>la certezza<strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto oggettivo; il riferimento è alla questione degli emendamenti in sede <strong>di</strong> conversione<strong>di</strong> un decreto-legge; che efficacia hanno?Considerando il numero altissimo <strong>di</strong> decreti-legge convertiti con mo<strong>di</strong>ficazioni da parte <strong>del</strong>Parlamento, si comprende che la questione è tutt’altro che as<strong>tra</strong>tta o <strong>di</strong> scuola.Ebbene, sul piano teorico, sono possibili due opposte soluzioni <strong>di</strong>nanzi ad un emendamentoche nella sostanza abroghi (totalmente o parzialmente) una <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong> decreto-legge insede <strong>di</strong> conversione, a seconda che si <strong>di</strong>a prevalenza all’intenzione generale (convertire)ovvero al contenuto specifico (mo<strong>di</strong>ficare).Infatti, per un verso, si può considerare prevalente la circostanza che la mo<strong>di</strong>fica <strong>del</strong> decreto èpur sempre contenuta all’interno <strong>di</strong> una legge <strong>di</strong> conversione; da ciò seguirà che le mo<strong>di</strong>ficheapportate in sede parlamentare saranno efficaci a partire dalla data <strong>di</strong> en<strong>tra</strong>ta in vigore <strong>del</strong>lalegge <strong>di</strong> conversione (a meno che l’emendamento parlamentare non abbia un espresso tenoreretroattivo e ciò sia consentito dalla materia), ma tutti gli effetti prodottisi durante i giorni <strong>di</strong>vigenza <strong>del</strong> decreto verranno stabilizzati, in quanto il decreto-legge si ritiene “convertito”.Del tutto opposta è la prospettiva <strong>di</strong> chi considera la mo<strong>di</strong>fica parlamentare una “mancataconversione pro parte” <strong>del</strong> testo <strong>del</strong> decreto-legge; in questo caso, mentre la mo<strong>di</strong>fica avràsempre efficacia ul<strong>tra</strong>ttiva dall’en<strong>tra</strong>ta in vigore <strong>del</strong>la conversione, le parti <strong>del</strong> decretomo<strong>di</strong>ficate decadranno ex tunc.La questione, come si può immaginare, risale ad antica data e la stessa legge 400 <strong>del</strong> 1988aveva tentato (parzialmente) <strong>di</strong> risolverla affermando nei commi 5 e 6 che:“Le mo<strong>di</strong>fiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede <strong>di</strong> conversione hanno efficacia dalgiorno successivo a quello <strong>del</strong>la pubblicazione <strong>del</strong>la legge <strong>di</strong> conversione, salvo che quest'ultima non<strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.<strong>Il</strong> Ministro <strong>del</strong>la giustizia cura che <strong>del</strong> rifiuto <strong>di</strong> conversione o <strong>del</strong>la conversione parziale, purchédefinitiva, nonché <strong>del</strong>la mancata conversione per decorrenza <strong>del</strong> termine, sia data imme<strong>di</strong>atapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.” (corsivo aggiunto)Orbene la giurisprudenza costituzionale sembrava aver scelto decisamente la secondaprospettiva e in un precedente (la sentenza n. 51 <strong>del</strong> 1985) aveva stabilito che la conversionecon emendamento mo<strong>di</strong>ficativo costituisce una “mancata conversione in parte qua”.Ma <strong>di</strong>nanzi ad un caso recente <strong>di</strong> emendamento sostanzialmente mo<strong>di</strong>ficativo, la relazioneSperti ha segnalato il singolare percorso argomentativo <strong>del</strong>la Corte costituzionale, la qualedapprima ha riba<strong>di</strong>to che“nel caso in esame risultano as<strong>tra</strong>ttamente ipotizzabili due alternative ermeneutiche: chel’emendamento <strong>di</strong>anzi ricordato implichi la conversione <strong>del</strong>la norma <strong>del</strong> decreto-legge censurata e lasua contestuale mo<strong>di</strong>fica con effetto ex nunc (a partire, cioè, dal giorno successivo alla pubblicazione<strong>del</strong>la legge <strong>di</strong> conversione); o che, al con<strong>tra</strong>rio, l’emendamento equivalga ad un rifiuto parziale <strong>di</strong>conversione, che <strong>tra</strong>volge con effetto ex tunc la norma emendata per la parte non convertita (…)”Poi, proseguendo in linea con la propria giurisprudenza precedente, ha osservando che anchela Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione, occupandosi <strong>di</strong> una fattispecie analoga“si è espressa a favore <strong>del</strong>la seconda <strong>del</strong>le soluzioni in precedenza in<strong>di</strong>cate, e cioè nel senso chel’emendamento equivalesse ad un rifiuto parziale <strong>di</strong> conversione: donde la conclusione che, inriferimento [al caso <strong>di</strong> specie], la norma <strong>del</strong> decreto-legge dovesse considerarsi tamquam non esset,anche durante il periodo <strong>del</strong>la sua provvisoria vigenza (Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2005, n. 11186;Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2000, n. 3106)”8
Ma poi – sorprendentemente - sulla base <strong>di</strong> queste considerazioni la Corte costituzionale nonha preso una chiara posizione, rinviando agli atti al giu<strong>di</strong>ce a quo al fine <strong>di</strong> riesaminare laquestione, limitandosi a suggerire come possibile criterio risolutivo la “possibilità <strong>di</strong> ravvisarenell’emendamento apportato in sede <strong>di</strong> conversione un mutamento <strong>del</strong>la stessa ratio <strong>del</strong>lanorma censurata”.Dunque, da questa decisione si deve desumere che la mancata conversione pro parte in caso<strong>di</strong> emendamento abrogativo o mo<strong>di</strong>ficativo non vi è sempre, ma solo se l’emendamentorealizza in concreto un mutamento <strong>di</strong> ratio; se invece la ratio rimane identica, allora, oltre allamo<strong>di</strong>fica, vi sarebbe conversione.<strong>Il</strong> che sta a <strong>di</strong>re, concretamente, che l’efficacia <strong>di</strong> un numero impensabile <strong>di</strong> norme giuri<strong>di</strong>chedurante il periodo <strong>di</strong> vigenza decreto-legge è affidata a questa sottile quanto impalpabile<strong>di</strong>stinzione.Vista l’ampiezza <strong>del</strong>la portata degli interventi in sede <strong>di</strong> emendamento parlamentare, (ovverola prassi ora richiamata dei c.d. decreti legge “a perdere”), si comprende come l’impatto <strong>di</strong> unaquestione <strong>del</strong> genere coinvolga l’esistenza e l’applicabilit{ <strong>di</strong> numerosissime <strong>di</strong>sposizionirispetto alle quali, questo è il punto, l’or<strong>di</strong>namento finisce per trovarsi in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>oggettiva incertezza 11 .Con<strong>di</strong>zione che, analogamente al periodo buio <strong>del</strong>la “reiterazione” abnorme dei decreti legge(ante-1996) sta ponendo nuovamente in <strong>di</strong>scussione la reale efficacia dei decreti leggedurante i sessanta giorni <strong>di</strong> vigenza.Oggi, infatti, in molti casi, ragioni <strong>di</strong> prudenza invitano, non soltanto i professori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, maanche i citta<strong>di</strong>ni e la pubblica amminis<strong>tra</strong>zione ad attendere la conversione <strong>di</strong> un decreto leggeprima (<strong>di</strong> commentarlo oppure) <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re effettivamente al loro contenuto.Ma potremmo proseguire in questa <strong>di</strong>samina sul versante <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega legislativa, sol che sipensi alla “mirabolante” operazione dei cosiddetti decreti “taglia leggi”, con la quale si èvoluto procedere all’abrogazione <strong>di</strong> un numero imprecisato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni (salvo poirichiamarle in vita per decreto-legge, visti i <strong>di</strong>sastrosi effetti collaterali prodotti), ovvero laprassi, anch’essa emersa nella relazione introduttiva e nel <strong>di</strong>battito, <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe integrativee correttive “mascherate”.Se a questo panorama aggiungiamo il regime <strong>del</strong> tutto “opaco” <strong>del</strong>le or<strong>di</strong>nanze ex<strong>tra</strong>-or<strong>di</strong>nem(su cui si vedano le altre relazioni nel convegno), il quadro risulta ancora più drammatico.La storia in questi casi può essere, però, <strong>di</strong> ammonimento.Non va <strong>di</strong>menticato, infatti, che nel 1996, <strong>di</strong>nanzi alla prassi ormai parossistica <strong>del</strong>lareiterazione dei decreti-legge, quello che innescò la svolta ra<strong>di</strong>cale <strong>del</strong>la Corte costituzionale,rappresentata dalla famosa sentenza n. 360, fu una <strong>di</strong>ffusa “reazione ambientale” – così ladefinì Zagrebelsky nel suo e<strong>di</strong>toriale nel n.1 dei Quaderni costituzionali <strong>del</strong> 1996 – per cui unnumero crescente <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong>nanzi ai decreti-legge iterati, sostanzialmente smise <strong>di</strong>applicarli, rimettendo la questione <strong>di</strong> legittimità alla Corte.Ed, allora, sarà opportuno ricordare anche il precedente – per ora isolato - <strong>del</strong>la sentenza 364<strong>del</strong> 1988 <strong>del</strong>la Corte costituzionale sul principio <strong>del</strong>la conoscibilità <strong>del</strong>le fonti comeprerequisito sostanziale <strong>di</strong> una <strong>forma</strong> <strong>di</strong> stato democratica.La Corte, lo ricor<strong>di</strong>amo, in quella occasione affermò nitidamente che “lo stato è tenuto afavorire al massimo la riconoscibilit{ sociale <strong>del</strong>l’effettivo contenuto <strong>del</strong>le norme”, dalmomento che non si può chiedere l’obbe<strong>di</strong>enza rispetto a norme non conoscibili.11 Occorre ammettere che, <strong>di</strong>nanzi a questa con<strong>di</strong>zione, appare giustificabile il comunicato <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>laRepubblica - in occasione <strong>del</strong>la promulgazione <strong>del</strong>la conversione <strong>del</strong> c.d. decreto milleproroghe - in cui ilQuirinale, con una affermazione che inizialmente aveva suscitato non poche perplessità in quanto ritenutavelleitaria, “ha preso atto <strong>del</strong>l’impegno assunto dal <strong>Governo</strong> e dai Presidenti dei gruppi parlamentari <strong>di</strong> attenersid’ora in avanti al criterio <strong>di</strong> una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge” (corsivo aggiunto).9
C’è da chiedersi se la con<strong>di</strong>zione attuale, ormai, non configuri uno scenario simile.Ma vi è un ulteriore aspetto per il quale l’inconoscibilit{ pratica <strong>del</strong>le fonti normative finisceper ledere i <strong>di</strong>ritti fondamentali (in questo caso) dei citta<strong>di</strong>ni, anche se, mi pare, vi si riflettapoco.Un elemento fondamentale per il funzionamento <strong>di</strong> istituzioni democratiche (un requisitoessenziale <strong>di</strong> “qualit{” <strong>del</strong>la democrazia, <strong>di</strong>rebbe Morlino 12 ) è che gli elettori, votando,possano effettivamente far valere la responsabilità politica degli eletti. Questo presupponeche i citta<strong>di</strong>ni elettori (nel caso <strong>di</strong> elezioni politiche nazionali) siano in grado <strong>di</strong> sapere chi ecome ha preso le decisioni che impegnano il livello massimo <strong>di</strong> autorit{ <strong>del</strong>l’autorit{ pubblicae, cioè, in primis, le decisioni legislative.Anche a voler concedere che oggi, nei fatti, la responsabilità si concentri prevalentementesulle scelte <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo (fiducia e sfiducia), piuttosto che sulle singole decisioni a riguardo<strong>del</strong>le leggi, un sistema normativo oggi così caotico e confuso rende quasi impossibilecomprendere (e dunque valutare) come i deputati ed i senatori abbiano votato suiprovve<strong>di</strong>menti in <strong>di</strong>scussione e, quin<strong>di</strong>, a chi concretamente vada attribuita la responsabilità<strong>del</strong>le scelte legislative.Si pensi alla modalit{ ormai consolidata <strong>di</strong> <strong>forma</strong>zione dei “gran<strong>di</strong> decreti-legge” contenentiintere manovre economiche ovvero la manutenzione legislativa <strong>del</strong>l’intero corpus normativo(i c.d. decreti “milleproroghe”), in cui molto spesso si giunge alla conversione at<strong>tra</strong>verso un“maxiemendamento” governativo su cui, <strong>di</strong> solito, si pone la fiducia. Chi ha concretamenteinserito le <strong>di</strong>sposizioni nel maxiemendamento che poi vengono votate “a scatola chiusa” dalParlamento? Molto spesso esse sono il frutto <strong>di</strong> una attività non <strong>forma</strong>lizzata <strong>di</strong> lobbyingistituzionale (svolto cioè non solo da rappresentanti <strong>di</strong> interessi economici, ma anche darappresentanti dei singoli ministeri che vogliono così evitare il coor<strong>di</strong>namento derivante dallaapprovazione in consiglio dei ministri), realizzando così una <strong>forma</strong> <strong>di</strong> negoziazione legislativaestremamente “opaca”.Ovvero, si pensi alla prassi, evidenziata nel <strong>di</strong>battito da Nisticò, <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe integrative ecorrettive, approvate – quanto alla legge <strong>del</strong>ega – da un certo governo, ed eseguite – quanto aidecreti legislativi - da governi <strong>di</strong>versi; <strong>di</strong> chi è la responsabilità?3.4 Conseguenze <strong>di</strong> questo legame…3.4.1 (segue) sul piano teoricoOvviamente, se poniamo in primo piano la relazione fonti normative/<strong>forma</strong> <strong>di</strong> stato, cambia<strong>del</strong> tutto il quadro teorico <strong>di</strong> riferimento.<strong>Il</strong> cambio <strong>di</strong> prospettiva riguarda principalmente il rapporto <strong>tra</strong> decretazione e legge e, piùprecisamente, la natura stessa <strong>del</strong>la legge <strong>di</strong> conversione.Nell’ottica <strong>del</strong>la <strong>forma</strong> <strong>di</strong> governo, come abbiamo visto, l’attenzione si concen<strong>tra</strong>essenzialmente sulla legge <strong>di</strong> conversione (in quanto espressione <strong>del</strong>la volontà politica <strong>del</strong>lamaggioranza) tendendo, da un lato, a sottovalutare il decreto-legge come fonte autonoma e,dall’altro, a considerare la legge <strong>di</strong> conversione nient’altro che una espressione <strong>del</strong>la or<strong>di</strong>nariapotestà legislativa <strong>del</strong> Parlamento.In questa nuova <strong>di</strong>rezione, invece, le due fonti mantengono la loro autonomia e<strong>di</strong>fferenziazione: da un lato, c’è il decreto-legge con le sue caratteristiche costituzionali e,dall’altro, la legge <strong>di</strong> conversione, anch’essa, si ba<strong>di</strong>, con le sue tipicità.In questo contesto teorico, infatti, si tende a sottolineare la “tipicit{” <strong>del</strong>la legge <strong>di</strong>conversione (Monaco nel <strong>di</strong>battito ha insistito sul punto) che è una fonte oggettivamente<strong>di</strong>versa dalla legge or<strong>di</strong>naria in quanto caratterizzata necessariamente da un antecedente –12 L. MORLINO, Democrazie e democratizzazioni, Bologna, <strong>Il</strong> Mulino, 2010, p. 255 e ss.10
l’emanazione e pubblicazione in Gazzetta ufficiale <strong>del</strong> decreto legge – che <strong>di</strong>viene, a sua volta,l’oggetto necessario <strong>di</strong> un effetto “tipico” che essa produce: la conversione.È indubbiamente a Giovanni Pitruzzella che si deve il merito <strong>di</strong> aver, da un lato, focalizzatol’attenzione sulla fase <strong>del</strong>la conversione (la sua monografia <strong>del</strong> 1989 è significativamentede<strong>di</strong>cata alla legge <strong>di</strong> conversione, piuttosto che al decreto-legge), e <strong>di</strong> aver immaginato ilrapporto <strong>tra</strong> decreto e legge <strong>di</strong> conversione, come un collegamento interproce<strong>di</strong>mentale <strong>tra</strong>atti e proce<strong>di</strong>menti che mantengono la loro autonomia.Qual è la conseguenza decisiva <strong>di</strong> questo cambio <strong>di</strong> ottica?Per percepirla appieno occorre spostarsi sul piano dei controlli.3.4.2 (segue) sul piano dei controlli<strong>Il</strong> principale effetto <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>versa ricostruzione dei rapporti <strong>tra</strong> decreto-legge e legge <strong>di</strong>conversione è che i vizi <strong>del</strong> decreto-legge, anche quelli <strong>forma</strong>li, in quanto tali inficiano lenorme poste da tale fonte anche se esse non sono incostituzionali sul piano sostanziale.Con la conseguenza, dunque, che tali vizi non possono essere sanati da una legge – comequella <strong>di</strong> conversione - la quale, ovviamente, in quanto fonte primaria non ha la facoltà <strong>di</strong>rimuovere tale con<strong>tra</strong>sto.Si rivaluta energicamente quin<strong>di</strong> l’orientamento giurisprudenziale avviato dal famoso obiter<strong>di</strong>ctum contenuto nella sentenza 29/1995 in cui la Corte aveva solennemente affermato che“a norma (<strong>del</strong>) citato art. 77, la pre-esistenza <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> fatto comportante la necessità el'urgenza <strong>di</strong> provvedere <strong>tra</strong>mite l'utilizzazione <strong>di</strong> uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,costituisce un requisito <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà costituzionale <strong>del</strong>l'adozione <strong>del</strong> predetto atto, <strong>di</strong> modo chel'eventuale evidente mancanza <strong>di</strong> quel presupposto configura tanto un vizio <strong>di</strong> legittimitàcostituzionale <strong>del</strong> decreto-legge, in ipotesi adottato al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>l'ambito <strong>del</strong>le possibilità applicativecostituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo <strong>del</strong>la stessa legge <strong>di</strong> conversione, avendoquest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza <strong>di</strong> presupposti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà in realtàinsussistenti e, quin<strong>di</strong>, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto <strong>di</strong>conversione.”Certo, con il senno <strong>di</strong> poi, abbiamo compreso che questa linea giurisprudenziale aveva unpunto debole: il fatto che – a detta <strong>del</strong>la Corte – non basta la “mancanza” <strong>di</strong> un requisitocostituzionale ad invalidare un decreto e quin<strong>di</strong> la legge, bensì occorre l’“evidente” mancanza;specificazione che ha consentito ai giu<strong>di</strong>ci <strong>del</strong>le leggi in moltissimi casi <strong>di</strong> “chiudere” un occhio(o tutti e due) su violazioni patenti <strong>del</strong>la Carta costituzionale.Una prima verifica <strong>del</strong> fatto che il quadro sta mutando nella <strong>di</strong>rezione accennata, si deveindubbiamente alle due fondamentali sentenze (la n. 171 <strong>del</strong> 2007 e n. 128 <strong>del</strong> 2008) con lequali la Corte, applicando per la prima volta la dottrina <strong>del</strong> 1995, ha annullato alcune norme<strong>di</strong> decreti-legge già convertiti in legge, a causa <strong>del</strong>la evidente mancanza dei requisiti <strong>di</strong> cuiall’art. 77 <strong>del</strong>la Costituzione.Ovviamente su queste novità si è soffermata la relazione introduttiva e molti degli interventinel <strong>di</strong>battito.a) Le novità nella giurisprudenza costituzionale: luci e ombre?Come spesso accade, però, la riflessione su questa giurisprudenza ha consentito <strong>di</strong>evidenziare sia le luci che le ombre <strong>di</strong> questa “svolta” giu<strong>di</strong>ziaria.Innanzitutto le luci: la Corte in queste decisioni, pur non avendo mo<strong>di</strong>ficato la dottrina <strong>del</strong>la“evidente” mancanza e dopo aver in<strong>di</strong>cato, sulla base <strong>di</strong> quali in<strong>di</strong>ci “intrinseci ed estrinseci”11
si deve procedere all’indagine effettiva <strong>del</strong>la esistenza dei requisiti 13 , ha anche in<strong>di</strong>viduatouna sorta <strong>di</strong> “fattispecie sintomatica” <strong>del</strong>la evidente mancanza dei requisiti: l’evidentees<strong>tra</strong>neità 14 ovvero eterogeneità 15 <strong>del</strong>le norme rispetto all’oggetto <strong>del</strong> decreto.In en<strong>tra</strong>mbi i casi, infatti, è l’assoluta eterogeneit{ <strong>del</strong>le norme (sull’ineleggibilit{ dei sindaci,ovvero sulla espropriazione <strong>del</strong> Teatro Petruzzelli <strong>di</strong> Bari) rispetto al decreto nel suocomplesso a far decidere la Corte sulla insussistenza dei requisiti <strong>di</strong> s<strong>tra</strong>or<strong>di</strong>naria necessità edurgenza.A queste luci, però, seguono le ombre perché, come ha rilevato Carnevale, lo spostamento<strong>del</strong>l’attenzione sul requisito <strong>del</strong>l’omogeneità comporta per la Corte l’onere <strong>di</strong> definire cosaessa intenda con tale termine – concetto non esente da forti flessibilità semantiche - e d’al<strong>tra</strong>parte apre il problema altrettanto complicato e con<strong>tra</strong>d<strong>di</strong>ttorio <strong>del</strong>la valutazione dei requisiti<strong>di</strong> cui all’art. 77 anche rispetto agli emendamenti aggiunti dal Parlamento in sede <strong>di</strong>conversione (problema <strong>di</strong> certo non risolto dalla <strong>di</strong>scutibile soluzione ipotizzata dallasentenza 355 <strong>del</strong> 2010 sulla quale si è soffermato Chinni).Dal <strong>di</strong>battito è emersa anche una proposta a riguardo <strong>del</strong> controllo giuris<strong>di</strong>zionale sui decretileggee sugli atti normativi in genere.Acclarato che una <strong>del</strong>le ragioni fondamentali per le quali la Corte costituzionale si muove inmaniera così – eccessivamente – cauta e prudenziale in materia <strong>di</strong> vizi <strong>forma</strong>li <strong>del</strong>le fontinormative è l’effetto spesso “devastante” che avrebbero le sue decisioni (si pensi solo aidecreti-legge contenenti le manovre finanziarie), una proposta da valutare potrebbe esserequella <strong>di</strong> modulare l’efficacia temporale <strong>del</strong>le decisioni costituzionali, affermandone la valenzasolo pro futuro (in fin dei conti la sentenza n. 360 <strong>del</strong> 1996 che, eccettuato il decreto leggeoggetto <strong>del</strong>la decisione, <strong>di</strong> fatto salvò tutti i proce<strong>di</strong>menti ancora in corso <strong>di</strong> conversione,costituisce un precedente). Ovvero sospendendo l’efficacia <strong>del</strong>la decisione sino ad una datafutura e dando così tempo al Parlamento <strong>di</strong> intervenire sui vizi <strong>forma</strong>li (ad esempio,<strong>tra</strong>sferendo in un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge le norme dei decreti-legge con, eventualmente, efficaciaretroattiva se la materia lo consente).Questa soluzione – ovvero al<strong>tra</strong> analoga – avrebbe il pregio <strong>di</strong> stimolare in maniera effettiva il<strong>di</strong>alogo <strong>tra</strong> Parlamento e Corte costituzionale che su questi temi è assolutamente necessario;ovviamente nel <strong>di</strong>battito sono stati sottolineati anche i rischi (in particolare dallaprofessoressa Musumeci) per la Corte <strong>di</strong> ab<strong>di</strong>care alla sua funzione <strong>di</strong> garanzia per essere<strong>tra</strong>scinata <strong>di</strong> fatto nel <strong>di</strong>battito politico.b) Le novità nel controllo <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica: luci e ombre?Ma la novità più rilevante emersa nella prassi recente e su cui si sono soffermate tanto lerelazioni quanto la <strong>di</strong>scussione nell’atelier, è l’emersione sempre più decisa e pervasiva <strong>del</strong>controllo da parte <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica sul <strong>potere</strong> <strong>legislativo</strong> <strong>del</strong> <strong>Governo</strong>.Controllo, probabilmente, più pene<strong>tra</strong>nte sul decreto legge che sulla <strong>del</strong>ega, anche se, come habene evidenziato Frontoni, in questa rassegna non può essere <strong>tra</strong>lasciato l’interventoeclatante quanto decisivo <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong>la Repubblica nell’iter <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> unodei decreti legislativi connessi alla <strong>del</strong>ega sul cd. Federalismo fiscale 16 .13 Punto 6 <strong>del</strong> cid sent. 171/200714 Sent. 171 <strong>del</strong> 2007 (punto 6 cid)15 Sent 128 <strong>del</strong> 2008 (punto 8.2 cid)16 Si <strong>tra</strong>tta <strong>del</strong>la vicenda concernente il decreto <strong>legislativo</strong> in materia <strong>di</strong> federalismo fiscale municipale. <strong>Il</strong>Presidente <strong>del</strong>la Repubblica aveva rifiutato (con lettera inviata al presidente <strong>del</strong> consiglio) <strong>di</strong> emanare il decretoapprovato dal consiglio dei ministri nella seduta <strong>del</strong> 3 febbraio 2011 in quanto era mancato il parere favorevole<strong>del</strong>le Camere, obbligatorio secondo il proce<strong>di</strong>mento per l'esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega previsto dai commi 3 e 4 dall'art.2 <strong>del</strong>la legge n. 42 <strong>del</strong> 2009.12
Nel <strong>di</strong>battito è stata evidenziata in particolare la prassi <strong>del</strong>la presidenza Napolitano che,quantomeno ad una prima valutazione, sembra chiaramente muoversi all’interno <strong>del</strong>la chiave<strong>di</strong> lettura <strong>del</strong> collegamento <strong>tra</strong> sistema <strong>del</strong>le fonti/<strong>forma</strong> <strong>di</strong> stato.I numerosissimi interventi presidenziali (abbiamo contato, dal sito <strong>del</strong> Quirinale, oltre 25comunicati ufficiali <strong>del</strong> Presidente riguardanti solo l’emanazione <strong>di</strong> decreti legge o lapromulgazione <strong>di</strong> leggi <strong>di</strong> conversione), si muovono decisamente nell’orbita <strong>del</strong>la <strong>di</strong>fesa dei<strong>di</strong>ritti <strong>del</strong>le minoranze parlamentari, <strong>del</strong>la tipicità <strong>del</strong>la legge <strong>di</strong> conversione e <strong>del</strong>la suainfungibilità con i <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge or<strong>di</strong>nari <strong>del</strong> governo. Tutti elementi “teorici” che, comeabbiamo già rilevato, sono valorizzati in questa nuova “fase”.Orbene, proprio perché questa prassi <strong>del</strong> controllo presidenziale sta crescendo anche sulpiano quantitativo, essa andrebbe stu<strong>di</strong>ata analiticamente ed articolata nei suoi elementistrutturali (Piccirilli).Si pensi, ad esempio, che sino ad oggi se il veto <strong>del</strong> Presidente e le sue ragioni ostative allapromulgazione avevano una precisa <strong>forma</strong> <strong>di</strong> pubblicità nell messaggio previsto dall’art. 74<strong>del</strong>la Costituzione, i rifiuti <strong>di</strong> emanare erano normalmente lasciati ai rapporti interni, a quellaazione <strong>di</strong> moral suasion presidenziale che sin dalla prassi <strong>di</strong> Einau<strong>di</strong> caratterizza i rapporti <strong>tra</strong>Capo <strong>del</strong>lo stato e <strong>Governo</strong>.La prassi più recente, invece, si è arricchita <strong>di</strong> numerosi casi in cui il Presidente ha resoufficiale il suo rifiuto all’emanazione e le ragioni <strong>di</strong> tale scelta (si pensi, per tutti, alcontroverso comunicato sul rifiuto <strong>di</strong> emanare il decreto legge sul c.d. caso Englaro) oppureha provveduto all’emanazione, ma accompagnandola da motivazioni “<strong>di</strong>ssenzienti” (per usarel’immagine <strong>di</strong> Sperti), sino alla emanazione affiancata dalla pubblicazione contestuale <strong>di</strong>comunicati in cui la Presidenza rivolge in<strong>di</strong>rizzi al <strong>Governo</strong> ovvero al Parlamento (il caso piùevidente, è il comunicato che ha seguito l’emanazione e, poi, la conversione <strong>del</strong> decreto-leggecd. milleproroghe).Ovviamente, <strong>di</strong>nanzi al rifiuto <strong>del</strong> Presidente, avente ad oggetto singole <strong>di</strong>sposizioni ovverocomplessi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni contenute nei decreti <strong>del</strong>iberati in consiglio dei ministri, si apronodue s<strong>tra</strong>de per il <strong>Governo</strong>: rinunciare alla emanazione <strong>del</strong> decreto, ovvero procedere ad unasua mo<strong>di</strong>fica in modo da ottenere il “via libera” presidenziale.Questa sorta <strong>di</strong> “negoziazione” preventiva dei decreti con il Quirinale (siano essi decreti-legge,che legislativi, sebbene per questi ultimi il fenomeno sembra meno appariscente) proietta,com’è ovvio, tante ombre quante sono le “luci” che accende, essendo una <strong>forma</strong> <strong>di</strong> controlloche, probabilmente per la prima volta, dà l’impressione <strong>di</strong> riuscire a contenere effettivamentee preventivamente l’abuso <strong>del</strong>la decretazione d’urgenza da parte <strong>del</strong> <strong>Governo</strong>.Innanzitutto, la durata temporale <strong>di</strong> questa negoziazione; un caso emblematico è offertoproprio da un recente decreto-legge 17 contenente le misure <strong>di</strong> stabilizzazione dei mercatifinanziari; il preambolo <strong>del</strong> decreto attesta che il decreto è stato adottato dal Consiglio deiMinistri il 30 giugno 2011, ma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – e la contestualepresentazione <strong>del</strong> <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> conversione – è <strong>del</strong> 7 luglio.Oltre alla patente violazione – puntualmente evidenziata in dottrina 18 - <strong>del</strong> precettocostituzionale, secondo il quale “quando (…) il <strong>Governo</strong> adotta (…) provve<strong>di</strong>menti provvisoricon forza <strong>di</strong> legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere” (corsivoaggiunto), la <strong>di</strong>stanza temporale <strong>tra</strong> l’adozione e l’emanazione presidenziale è la provadocumentale <strong>di</strong> quanto complessa sia stata la “<strong>tra</strong>ttativa” <strong>tra</strong> <strong>Governo</strong> e presidenza, <strong>tra</strong>ttativa17 D.L. n. 98 <strong>del</strong> 201118 A. CELOTTO, Ormai è crollato anche il requisito costituzionale <strong>del</strong>la "imme<strong>di</strong>ata presentazione" <strong>del</strong> decreto-leggealle Camere per la conversione (prendendo spunto dal D.L. n. 98 <strong>del</strong> 2011), inwww.associazionedeicostituzionalisti.it, 19/07/2011, 2011.13
peraltro espressamente richiamata nel comunicato <strong>del</strong> Quirinale che ha accompagnatol’emanazione 19 .Ma <strong>di</strong>nanzi ad una prassi <strong>del</strong> genere sorgono ulteriori perplessità.Come ha rilevato nella sua sintesi De Siervo, immaginando che il Presidente abbia chiesto edottenuto una mo<strong>di</strong>fica <strong>del</strong> testo originalmente <strong>del</strong>iberato dal Consiglio dei ministri, chi haapprovato la versione finale pubblicata in Gazzetta Ufficiale? <strong>Il</strong> tenore letterale <strong>del</strong> preamboloattesta inequivocabilmente che il testo emendato non è tornato in Consiglio dei Ministri equin<strong>di</strong> si deve ritenere che il testo definitivo è l’esito <strong>di</strong> una “con<strong>tra</strong>ttazione” bilaterale <strong>tra</strong><strong>Governo</strong> (Presidente? Sottosegretario alla Presidenza? Ministro per i Rapporti con ilParlamento? Ministri interessati per materia?) e Presidenza <strong>del</strong>la Repubblica.E poi, l’intervento <strong>del</strong> Presidente è sempre più marcatamente un controllo <strong>di</strong> merito politicosul contenuto specifico dei decreti; <strong>di</strong> certo non è un controllo “esterno” sulla paleseincostituzionalit{ o sulla “evidente mancanza” dei requisiti previsti dalla Costituzione. Equesto controllo in molti casi non si limita alla demolizione <strong>di</strong> parti inopportune contenute neldecreto-legge (spesso rinviandole ai proce<strong>di</strong>menti legislativi or<strong>di</strong>nari), ma contienesuggerimenti ovvero in<strong>di</strong>cazioni, in ogni caso forme espressive <strong>di</strong> un vero e proprio“in<strong>di</strong>rizzo” presidenziale.19 “<strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi emanato il decreto-legge, approvato dal Consigliodei Ministri il 30 giugno, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", essendo statiessenzialmente ricondotti i suoi contenuti alle norme strettamente attinenti alla manovra finanziaria ed a quellesuscettibili <strong>di</strong> incidere con effetto imme<strong>di</strong>ato sulla crescita economica. <strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica rileva altresìche il decreto-legge prevede gran parte <strong>del</strong>la manovra necessaria per raggiungere il pareggio <strong>del</strong> bilancio entro il2014; per la restante parte si dovrà procedere con gli or<strong>di</strong>nari strumenti <strong>di</strong> bilancio per il triennio 2012-2014 e irelativi <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge collegati” (corsivo aggiunto).14