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Professional Investment <strong>Fund</strong>:regime fiscaleAvv. Massimo Antonini <strong>Lugano</strong> 19/20 novembre 20121


I proventi derivanti dallapartecipazione in PIF2


I proventi derivanti dalla partecipazioni in PIF Qualora un PIF sia qualificabile come un OICVM non armonizzato, il possesso di sue azioni oquote può generare:(a) redditi di capitale (ex art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR): vi rientrano sia i proventi periodicicorrisposti in costanza di partecipazione al fondo, sia i proventi conseguiti in sede di riscatto,cessione o liquidazione delle quote o azioni derivanti dal Δ NAV.(b) redditi diversi (ex art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater, del TUIR): sono quelli cheoriginano da operazioni di cessione, rimborso e liquidazione di quote o di azioni.3


I redditi di capitale derivanti dallapartecipazione in PIF4


Redditi da capitale derivanti dall’investimento inOICVM di diritto estero Articolo 44, comma 1, lett. g) del TUIR:“Sono redditi di capitale: (…) g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo dipluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi oprovenienti dai relativi investimenti”.La tassazione dei redditi di capital derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero variaa seconda del fatto che lo stesso sia:(a) armonizzato (i.e., conforme alla direttiva 2009/65/CE) (art. 10-ter, comma 1, L. 77/1983) (non èil caso di PIF);(b) non armonizzato ma: (i) situato in un Paese Membro dell’UE o SEE white list (Norvegia); (<strong>ii</strong>) ilcui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti (art. 10-ter,comma 2, L. 77/1983);(c) diverso dai precedenti (art. 10-ter, comma 6, L. 77/1983).5


Normativa di riferimento Ai sensi dell’art. 10-ter, comma 2, della L. 77/1983 (come modificato dall’art. 2, D.l. 225/2010) edell’articolo 2, comma 6, del D.l. 138/2011:- sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione, nonché su quelli compresi nella differenza trail valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato disottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime (come rilevato dai prospetti periodici);- derivanti dall’investimento in un OICVM (i) non armonizzato, (<strong>ii</strong>) situato in uno Stato membrodell’UE, ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nellac.d. white-list di cui all’articolo 168-bis del TUIR, e (<strong>ii</strong>i) il cui gestore sia soggetto a forme divigilanza nei Paesi esteri nei quali è istituito;- i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dellequote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La vigilanza dovrebbe poter essere comprovata mediante un’autodichiarazione fornitadall’organismo medesimo (cfr. Task Force Assogestioni).6


Base imponibile (i) La base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20 per cento è rappresentata dall’ammontaredei:(i) proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;(<strong>ii</strong>) proventi compresi nella differenza tra il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto dellequote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime.N.B.: i redditi di capitale espressi in valuta estera devono essere assunti al cambio del giorno in cuile somme o i valori sono impiegati o incassati (Art. 45, comma 1, TUIR). In base all’art 10-ter, comma 2-bis, della L. 77/1983, i proventi derivanti dalla partecipazione adOICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza sono determinati “al netto diuna quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n.601/1973 ed equiparati” e alle obbligazioni emesse dagli Stati white-list.8


Base imponibile (<strong>ii</strong>) Circolare 28 marzo 2012, n. 11/E: ”(…) è stata prevista l’applicazione della sola aliquota del 20per cento su una base imponibile che dovrà essere ridotta di una quota dei proventi imputabili aititoli pubblici italiani ed esteri, al fine di evitare una penalizzazione per le forme di investimentoindiretto rispetto a quelle dirette”. Al fine di determinare tale quota è stato previsto un criterio forfetario. Ai sensi dell’articolo 1,commi 1 e 2 del D.M. 13 dicembre 2011 tale quota è determinata in proporzione alla percentualemedia dell’attivo degli OICVM investita direttamente o indirettamente, per il tramite di altriorganismi di investimento, nei titoli medesimi.Tale percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redattientro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione oliquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia statoredatto uno solo, sulla base di tale prospetto.Per i fondi che redigono esclusivamente un rendiconto annuale, la percentuale media è rilevata sullabase degli ultimi due rendiconti annuali o degli ultimi due bilanci d’esercizio approvati e diffusientro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, di cessione oliquidazione delle quote o azioni.9


Modalità di applicazione della ritenuta La ritenuta 20% si applica (art. 10-ter, comma 4):(a) a titolo di acconto nei confronti di:- imprenditori individuali;- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5, del TUIR;- società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del TUIR;- stabili organizzazioni di società e enti non residenti;(b) a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti passivi, inclusi anche quelli esenti oesclusi dall’imposta sul reddito delle società.(c) la ritenuta non si applica nei confronti di:- OICR di diritto italiano e c.d. “lussemburghesi storici”;- fondi immobiliari;- fondi pensione;- gestioni individuali con opzione per l’applicazione del risparmio gestito (ex art. 7 d.lgs. 461/1997).10


Soggetto che effettua la ritenuta (i) In base ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter delle Legge n. 77/1983, la ritenuta sui redditi di capitalederivanti alla partecipazione a OICVM armonizzati ed a OICVM non armonizzati soggetti avigilanza è applicata dai “soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, delriacquisto o della negoziazione delle quote o azioni”. Se le quote sono state collocate in Italia:(a) sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote o azionila ritenuta è applicata:i. dal soggetto incaricato dei pagamenti, cioè dall’intermediario residente che svolge per contodell’OICVM estero la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazioneall’OICVM estero;<strong>ii</strong>. dall’intermediario depositario delle quote o delle azioni, se le quote o azioni dell’OICVM esterosono dematerializzate;(b) sui proventi realizzati mediante la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata:i. dall’intermediario residente che ha ricevuto dal partecipante all’OICVM l’incarico alla cessionedelle quote o azioni.11


Soggetto che effettua la ritenuta (<strong>ii</strong>) Se le quote o le azioni sono collocate all’estero:-il compito di sostituto d’imposta dovrà essere assolto dall’intermediario residente che ha ricevutodal partecipante all’OICVM l’incarico alla riscossione dei proventi. In mancanza di tale incarico, il contribuente partecipante all’OICVM estero dovrà assoggettaredetti proventi di fonte estera a tassazione direttamente in dichiarazione dei redditi (art. 18, delTUIR):(i) in assenza di esercizio di impresa commerciale applicando la ritenuta del 20%;(<strong>ii</strong>) in caso di esercizio di attività commerciale concorso alla formazione del reddito d’impresa.12


CFC Circolare 23/E del 26 maggio 2011 (par. 1)- La normativa CFC è applicabile anche ai fondi esteri.- Tuttavia, la disciplina CFC non trova applicazione nei confronti di quelle entità estere che:(a) sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro;(b) seguono politiche d’investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllodelle autorità di vigilanza;(c) sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia daipartecipanti stessi.13


Redditi diversi derivanti dallacessione, liquidazione o rimborsodelle azioni o quote14


Qualificazione del reddito diverso Articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR:“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguitinell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e inaccomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:(…)c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione atitolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, divalute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metallipreziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismid'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione atitolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”. Art. 67, comma 1-quater, del TUIR (introdotto dall’articolo 4, del D.lgs. 47/2012):“ (…) Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso dellequote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversionedi quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimentocollettivo”.15


Determinazione del reddito diverso (i) Articolo 68, comma 6, del TUIR:“Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituitedalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei benirimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onereinerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degl<strong>ii</strong>nteressi passivi. (…) Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per leplusvalenze ”. Ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del TUIR, qualora la somma delle minusvalenze o delleperdite realizzate dal contribuente è superiore rispetto all’ammontare complessivo delle plusvalenzee degli altri redditi (di cui alle lettere da c-bis a c-quinques, dell’articolo 67, del TUIR), l’eccedenzapuò essere portata in deduzione, fino a concorrenza, nei successivi periodi di imposta, ma non oltreal quarto.16


Determinazione del reddito diverso (<strong>ii</strong>)Per effetto dell’unificazione al 20 per cento dell’aliquota applicabile ai redditi di capitale e airedditi diversi di natura finanziaria:- i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati (i.e., i titoli pubblici) e dalle obbligazioni emesse dagli Stat<strong>ii</strong>nclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, sonocomputati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato. Tale previsione trova applicazione in relazione a tutti gli OICVM comunitari o istituiti in unPaese aderente allo SEE, ad eccezione di quelli non armonizzati e non vigilati (Circolare n.11/E/2012).17


Modalità di tassazione (i)Tali plusvalenze saranno soggette all’imposta sostitutiva del 20 per cento, secondo uno deiseguenti regimi:(i) Regime dichiarativo (ex art. 5, D.Lgs. 461/1997):Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria è in capoall’investitore.(<strong>ii</strong>) Regime risparmio amministrato (ex art. 6, D.Lgs. 461/1997);Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria è in capoall’intermediario. La tassazione avviene per cassa.(<strong>ii</strong>i) Regime risparmio gestito (ex art. 7, D.Lgs. 461/1997).Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria (ed alcune tipologiedi redditi di capitale) è in capo all’intermediario. La tassazione avviene sulla base del risultato digestione maturato nel corso dell’anno solare.18


Modalità di tassazione (<strong>ii</strong>)Il regime del risparmio amministrato, in assenza di opzione per alcuno dei regimi sopra indicati,costituisce il regime naturale di tassazione. Il contribuente ha facoltà di rinunciareall’applicazione di tale regime ed, in tal caso, sarà soggetto al regime dichiarativo (Articolo 6,comma 2, d.lgs. 461/1997);Nell’ambito di un rapporto non formalizzato, le minusvalenze, il rimborso o la cessione, ancheparziale, delle quote o azioni di un OICR costituisce presupposto per il rilascio da partedell’intermediario della relativa certificazione (Circolare 33/E/2011).Nel caso in cui le quote o azioni di PIF fossero possedute nell’ambito di un’impresacommerciale, la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote concorrerebbe per l’interoammontare alla formazione del reddito d’impresa imponibile soggetto a tassazione in Italiasecondo il regime ordinario, ai sensi dell’art. 58 del TUIR.19


Monitoraggio fiscale(artt. 1 e 4, D.L. n. 167/1990)20


Normativa – Obbligo di indicazione (i)Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990:Comma 1. (indicazione degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenute)“Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensidell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d’impostadetengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possonoessere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione deiredditi. Agli effetti dell’applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera iredditi corrisposti da non residenti, soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo commadell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditiderivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato”.21


Normativa – Obbligo di indicazione (<strong>ii</strong>)Comma 2. (indicazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero)“Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l’ammontare dei trasferimenti da, versoe sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività esteredi natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta isoggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie”.Purché l’ammontare di tali investimenti, attività o trasferimenti – unitamente a quelli relativi adaltri investimenti e/o trasferimenti – superi l’ammontare di Euro 10.000 (comma 5).L’obbligo di segnalazione dei trasferimenti sussiste anche nell’ipotesi in cui:(i) al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero néattività estere di natura finanziaria;(<strong>ii</strong>) i trasferimenti siano oggetto di rilevazione da parte degli intermediari finanziari ai sensidell’articolo 1 del D.l. 167/1990.22


Normativa – Esonero da indicazione (i)L’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste esclusivamente nell’ipotesi in cui venganosoddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 167/90, ai sensi del quale:“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 [e cioè imenzionati obblighi di indicazione esistenti in capo alle persone fisiche, agli enti non commercialied alle società semplici ed equiparate] non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoliaffidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell’articolo 1, per icontratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositied i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziariasiano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi”.23


Normativa – Esonero da indicazione (<strong>ii</strong>)Tale norma prevede, quindi, tre distinte fattispecie di esonero:(i) per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziariresidenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmioamministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;(<strong>ii</strong>) per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degl<strong>ii</strong>ntermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una dellecontroparti contrattuali; e(<strong>ii</strong>i) per i depositi e i conti correnti intrattenuti all’estero.In tutti e tre i casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi dinatura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente, anche nel casoin cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo d<strong>ii</strong>mposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta) .24


Normativa – esonero da indicazione (<strong>ii</strong>i)In tali ipotesi l’esclusione dall’obbligo d’indicazione da parte dei contribuenti degli investimentidetenuti all’estero in sede di dichiarazione dei redditi vale sia ai fini della dichiarazione(i) delle “consistenze” possedute alla fine del periodo di imposta; sia(<strong>ii</strong>) per quanto riguarda la dichiarazione dei “trasferimenti” movimentati all’interno del medesimoperiodo .Come chiarito dalla Risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011, inoltre, il conferimento di taleincarico di riscossione può essere indifferentemente effettuato:(a) dal contribuente che delega un intermediario residente all’incasso dei redditi finanziari di fonteestera, ovvero(b) direttamente da parte dell’intermediario estero che, attraverso una specifica clausola nell’ambitodell’accordo negoziale, individua l’intermediario residente che è delegato ad erogare la prestazioneal contribuente.25


Investimento in PIF Gli investimenti in un OICR maltese (PIF) effettuati da un sottoscrittore mediante trasferimentoall’estero di attività finanziarie attraverso intermediari finanziari residenti in Italia (ad esempio,tramite bonifico bancario) sono oggetto di rilevazione:(a) da parte dell’intermediario attraverso il quale viene effettuato il trasferimento, ai sensi dell’art. 1,comma 1, D.l. 167/1990;(b) da parte del contribuente nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4del D.L. 167/1990. L’obbligo di segnalazione nel modulo RW sarebbe escluso nell’ipotesi in cui l’investimento inPIF, produttivo di redditi di natura finanziaria, sia:(i) concluso attraverso l’intervento di un intermediario residente in qualità di controparte, ovverocome mandatario di una delle controparti contrattuali; e(<strong>ii</strong>) i relativi redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediarioresidente, anche nel caso in cui quest’ultimo non applichi sui proventi alcuna forma di prelievo allafonte.26


Casi pratici – PIF non autorizzato ad offrire le proprie quote in Italia1.Sottoscrizione da parte dell’investitore senza l’intervento di un intermediario residenteNel caso in cui una persona fisica fiscalmente residente in Italia sottoscriva autonomamente e senzal’intervento di un intermediario residente uno strumento in grado di generare un reddito di capitaledi fonte estera, sussiste l’obbligo di indicazione nel modulo RW del Modello di dichiarazione deiredditi della detenzione dell’investimento all’estero ai sensi dell’articolo 4 del D.l. 167/1990.2. Sottoscrizione da parte dell’investitore attraverso l’intervento di un intermediario residenteQualora il sottoscrittore residente si serva di un intermediario italiano (i) per l’acquisto dellostrumento di investimento estero e (<strong>ii</strong>) per la canalizzazione di tutti i flussi finanziari in entrata e inuscita, il sottoscrittore non sarà tenuto ad indicare in sede di dichiarazione dei redditi (modulo RW)la detenzione dell’investimento all’estero a condizione che i redditi derivanti da tali attività esteresiano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui le quote o azioni del PIF siano oggetto diamministrazione senza intestazione.27


Casi pratici – PIF non autorizzato ad offrire le proprie quote in Italia3. Sottoscrizione da parte dell’investitore attraverso l’intervento di un intermediario non residenteNel caso in cui l’acquirente sottoscriva lo strumento finanziario attraverso l’intervento di unintermediario non residente, è soggetto all’obbligo di indicazione nel modulo RW del Modello didichiarazione dei redditi della detenzione dell’investimento all’estero ai sensi dell’articolo 4 del D.l.167/1990.28

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