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06_giugno - Porto & diporto

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diritto / porto&<strong>diporto</strong>Dispute giuridiche?Prima trovate un accordo!Si tira un sospiro di sollievo neitribunali italiani che dallo scorso20 marzo possono contareanche sulla obbligatorietà del tentativodi conciliazione come sostegno al fardellodegli arretrati della giustizia civile.I 5,6 milioni di cause da smaltire, infatti,hanno compromesso l’efficienza del sistemae posto con urgenza la ricercadi un’alternativa per la risoluzione dellecontroversie. La risposta all’impasse,operativa già da un anno, viene dallapossibilità offerta ai cittadini, alleimprese, alla PA e agli enti in generedi risolvere in modo amichevole i “disaccordi”prima di approdare davantia un giudice. Come? Basta rivolgersiad un organismo accreditato presso ilministero della giustizia (www.giustizia.it) ed attivare la procedura della mediazionein cui un terzo, il mediatoreappunto, aiuta le parti in lite a trovareuna soluzione che possa soddisfarleentrambe. I vantaggi sono la riservatezzadel procedimento, i tempi brevi, icosti contenuti. Per capire meglio cos’èe come funziona l’istituto della mediazione<strong>Porto</strong>&<strong>diporto</strong> haincontrato DinoCausa, presidente dell’AssociazioneNazionale Conciliatori Isdma.Presidente, mediazione e conciliazionequali opportunità per le particoinvolte in contenziosi giuridici ein particolare per le imprese?L’opportunità risiede principalmentenella possibilità di poter risolvere unacontroversia in tempi brevi (massimo 4mesi) e con costi certi prestabiliti dallalegge, sicuramente più bassi rispet-to ad un giudizio ordinario. Inoltre, leparti in conflitto, con l’aiuto del mediatore,sono esse stesse le protagonistedell’eventuale accordo. Per le impresesi tratta di prevenire spesso danni economicinon indifferenti causati dalla lungagginedella giustizia. In un recentestudio di Confartigianato è stato stimatoche il costo per le imprese per i ritardidella giustizia è di 2,3 miliardi di euro;nella sola regione Campania le impresehanno perso nel 2009 244 milioni dieuro. Gli imprenditori devono attenderemediamente 4 anni, 10 mesi e 5 giorniper i primi due gradi di giudizio.Lo scorso 21 marzo segna l’iniziodi una nuova fase per la riforma delprocesso civile prevista dalla leggen.69/2009. Quali novità e quali sono iprimi risultati in merito?Le principali novità riguardano l’introduzionedell’esperimento obbligatoriodel tentativo di conciliazione. Prima diquella data infatti il ricorso alla mediazioneera affidato solo alla volontà diuna o entrambe parti. Ora invece nonsi può procedere dinanzi al giudicesenza prima aver esperito il tentativodi conciliazione in materia di diritti reali,divisione, successione ereditarie,patti di famiglia, locazione, comodato,affitto di azienda, risarcimento danni daresponsabilità medica e da diffamazionea mezzo stampa o con altro mezzodi pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari. Mentre in materia dirisarcimento del danno derivante dallacircolazione di veicoli e natanti, ed inmateria di condominio l’obbligatorietà èstata differita al 20 marzo 2012 per consentireun avvio graduale del meccanismo.I primi risultati evidenziano unapartenza soft con circa 15 mila istanzepresentate nel primo mese dall’introduzionedell’obbligatorietà. Su questodato incide sicuramente la corsa fattadagli studi legali pochi giorni prima del21 marzo per notificare una quantitàenorme di atti di citazione. Sicuramentealtro elemento che ha contribuito arallentare la presentazione delle istanzedi mediazione è stato il rinvio del TarLazio, dichiarando rilevanti alcune dellequestioni di legittimità costituzionalesollevate, tra gli altri, dall’Organismounitario dell’avvocatura contro il D.lgs28/2010 e D.M. 180/2010, alla CorteCostituzionale. Il dato in controtendenza,invece, è quello della esplosionedella domanda di corsi di formazioneper mediatori, conseguenza dei nuovirequisiti previsti dalla normativa cherichiedono il possesso di una laureaalmeno triennale o l’iscrizione ad un ordineo collegio professionale.Come accedono alla mediazionele imprese coinvolte in contenziosigiuridici?Presentando una istanza presso unodegli Organismi di Mediazione accreditatodal Ministero della Giustizia inseritoin un apposito elenco. L’accesso puòavvenire nei seguenti casi: 1) mediazioneobbligatoria per legge come condizionedi procedibilità; 2) per volontàdelle parti in presenza di una clausoladi conciliazione inserita in un contratto;3) ricorso volontario all’insorgere della40 - <strong>giugno</strong> 2011

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