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Rapporto 2001 - Territorio - Regione Emilia-Romagna

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<strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2001</strong><strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>Circoscrivendo tuttavia l’analisi al settore delle opere pubbliche la legge obiettivoconferisce un’ampia delega al Governo cui viene demandata l’introduzione - per iltramite di uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della legge - di una disciplina parallela e parzialmente derogatoria aquella attualmente vigente e finalizzata ad una celere realizzazione delle infrastrutturepubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interessenazionale (art. 1 comma 2, L. cit).L’individuazione di tali opere avviene ad opera del Governo a mezzo di unprogramma che viene formulato su proposta dei Ministri competenti sentite le regioniinteressate ovvero su proposta delle Regioni, sentiti i Ministri competenti.Il programma, sul cui contenuto deve essere sentita la Conferenza unificata di cuiall’art. 8, d.lgs. n. 281/1997 (c.d. Conferenza unificata Stato Regioni e autonomielocali), entra a far parte integrante del Documento di programmazione economico -finanziaria, mentre nel disegno di legge finanziaria andranno successivamente indicatele risorse necessarie alla realizzazione di tali opere che andranno ad integrare ifinanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili.Viene delineato anche il criterio che deve ispirare il Governo nella redazione delsopracitato programma che è quello del riequilibrio socio-economico fra le aree delterritorio nazionale.Con riguardo invece agli ambiti in cui il Governo viene delegato ad introdurre unregime speciale anche derogatorio della disciplina vigente, il comma 2 dell’art. 1menziona:- le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazioneintegrata ambientale, nel rispetto del disposto dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEEconcernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici eprivati.- molteplici disposizioni della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (L. Merloni) tra le quali sisegnalano le norme sulla partecipazione alle gare (art. 9) ; sulla programmazione deilavori pubblici (art. 14) ; sui sistemi di realizzazione dei lavori pubblici (art. 19) ; sulleprocedure di scelta del contraente (art. 20) ; sulla realizzazione di lavori pubblici senzaoneri per lo stato o in regime di project financing (art. 37 bis, ss.).- il regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che potrà esseremodificato in conformità alle previsioni della legge obiettivo nonché dei decretilegislativi emanati in forza di essa.All’art. 1, comma 1, sono indicati i principi e criteri direttivi nel cui rispetto andràattuata la delega : tra di essi vanno menzionati la necessità di incentivare il ricorso allafinanza di progetto quale sistema di realizzazione delle opere pubbliche aperto alconcorso del capitale privato ; l’individuazione di nuove procedure per il rilascio diprovvedimenti concessori o autorizzatori ; l’attribuzione al CIPE di nuove competenzequali quelle di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare edefinitivo nonché di vigilare sull’esecuzione dei progetti ; il rispetto della normativacomunitaria nella disciplina delle procedure di affidamento della realizzazione delleinfrastrutture strategiche.È da segnalare inoltre la regolamentazione da parte della lettera f, comma 2 art.1,della figura del contraente generale che si distingue da quella del concessionario diElaborazioneQUASAP21

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