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Rapporto 2001 - Territorio - Regione Emilia-Romagna

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<strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2001</strong><strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>In entrambi i casi le amministrazioni operano a mezzo di un responsabile delservizio al quale è demandata la valutazione della congruità dei prezzi dell’offerta (art.5).Nel cottimo fiduciario la scelta del contraente avviene in seguito alla presentazionedi almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera diinvito e seguendo il criterio all’offerta più vantaggiosa.Norme ulteriori regolano gli aspetti degli strumenti di tutela della Amministrazione incaso di inadempimento (art. 6), della verifica della prestazione resa (art. 8) e deitermini di pagamento (art.9).8) Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre <strong>2001</strong>, n. 403 -Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali esternida invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioniistituzionali a carattere pubblicitarioIl regolamento in esame va ad integrare la disciplina vigente in materia di appalti dipubblici servizi contenuta nel d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, dettando norme particolariper l’affidamento delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.Obiettivo del regolamento è da un lato disciplinare le procedure di scelta deisoggetti professionali cui affidare tali iniziative e dall’altro determinare il corrispettivodei servizi resi da tali soggetti (art. 2, comma 1).Sotto il primo profilo, sono ammessi a partecipare alle gare (art. 3) i soggetti cheoperano nel settore della comunicazione o della pubblicità, siano essi impreseindividuali, società di persone o di capitali o raggruppamenti temporanei di imprese lacui capacità finanziaria rispetti le particolari condizioni richieste dall’art. 4.L’affidamento delle iniziative avviene sulla base delle procedure di cui al d.lgs. 17marzo 1995, n. 157 che a norma dell’art. 2, comma 3, costituisce disciplina generale eresiduale per quanto non espressamente previsto dal regolamento. Tuttavia,l’affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP possono essereaffidate mediante la procedura negoziata di cui all’art. 5 del regolamento.L’art. 7 regola invece il secondo profilo, concernente la remunerazione dei serviziprestati prevedendo per ogni voce un limite espresso in percentuale sul valoreeconomico complessivo dell’iniziativa.9) Legge Costituzionale 18 ottobre <strong>2001</strong> n.3 “Modifiche al Titolo V della Parte IIdella Costituzione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre<strong>2001</strong>).Si segnala l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre <strong>2001</strong> n.3 di riformadel Titolo V della Parte II della Costituzione. Tale legge, fra l'altro, nel ridisciplinarel'assetto delle competenze legislative statali e regionali, modifica anche la ripartizionedella potestà legislativa in materia. Infatti il nuovo art.117 Cost. riserva alcune materiealla legislazione statale esclusiva (comma 2), individua materie di legislazioneconcorrente (comma 3) ed, infine, dispone che le Regioni abbiano potestà legislativa inriferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato(comma 4). I "lavori publici" non vengono più menzionati nel nuovo testo costituzionaleElaborazioneQUASAP19

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