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Testo completo della sentenza - fondazione forense modenese

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Procedimento civile – Riassunzione – Estinzione del convenuto per fusione – Interruzione - Atto di riassunzione conesatta vocatio in jus – Notificazione al soggetto estinto – Inesistenza <strong>della</strong> notifica – Concessione di nuovo termine perla notifica – Ammissibilità – Decorrenza di mesi sei dalla conoscenza dell’evento interruttivo – Estinzione del giudizioper decorso del termine di riassunzione - Rif.Leg.artt.2054, 2054bis cc previgente;artt.291,299,303,305 cpc;Allegato al verbale d’udienza del 3 maggio 2006TRIBUNALE DI MODENAREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. MicheleCifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.pronuncia la seguentenella causa civile n°2292/02 R. G. vertenteSENTENZAtra13 ricorrenti (avv. Cesare Filippo Casarini)–ATTORI-eBanco Popolare di XX scarl (avv. Luigi Vaccari)-CONVENUTA-dandone lettura alle parti presenti.rilevato che:-la Banca Popolare ZZ - scarl ha ottenuto nei confronti di *** …[3 ricorrenti]…ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di €.18.422,98 edaccessori, quale debito emergente da conto corrente intestato al primo e garantito daglialtri;-gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo la nullità dell’ingiunzione, siccomenotificata in assenza <strong>della</strong> pagina relativa all’esposizione dei motivi, e svolgendo anchedifese nel merito;-all’udienza ex 180 cpc in data 8 novembre 2002, non costituita la convenuta, questoG.I. ha dichiarato l’interruzione del giudizio ex art.299 cpc, per l’avvenuta estinzione<strong>della</strong> convenuta a seguito di sua fusione nel Banco Popolare di XX scarl;-gli ingiunti hanno allora in data 18 aprile 2003 depositato ricorso in riassunzionecontenente la vocatio in ius del nuovo istituto di credito, provvedendo alla sua notifica


3) Peraltro, il giudizio deve ritenersi estinto per la ragione, cronologicamente prevalente,che al momento del deposito del ricorso in riassunzione, in data 18 aprile 2003, era giàdecorso il semestre utile previsto a tal fine dall’art.305 cpc.L’interruzione è stata infatti rilevata dal G.I. ex art.299 cpc, per essersi l’eventointerruttivo (estinzione del soggetto convenuto) verificato dopo la notifica <strong>della</strong> citazionema prima <strong>della</strong> sua costituzione in giudizio, in pendenza del relativo termine. In tal caso,per testuale disposizione di legge “il processo è interrotto” salvo costituzione volontariadei successori o riassunzione di controparte; cioè l’effetto interruttivo –a differenza diquanto disposto dall’art.300 cpc per il caso di morte o perdita di capacità <strong>della</strong> partecostituita, ove l’interruzione consegue a dichiarazione di volontà del suo difensore direttaa conseguire tale effetto- si verifica automaticamente ed immediatamente in conseguenzadell’evento atto a determinarlo, a prescindere dalla successiva presa d’atto del giudice, edanche nel caso in cui l’evento sia ignoto alle parti e non risulti in atti. (ex pluribus, Cass.nn°1039/62, 1124/71, 3929/84, 4737/84, 1767/88, 11198/90, 3661/01, 16020/04).Conseguentemente, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione, non rispettato ilquale il processo si estingue, va in tal caso computato non dal provvedimento del giudiceche abbia dichiarato (rectius, preso atto del) l’interruzione, ma –a seguito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> Corte Costituzionale n°159/71- dal giorno in cui le parti hanno avuto conoscenzadell’evento determinante l’interruzione ipso facto e iure.4) E’ poi altrettanto pacifico in giurisprudenza che la fusione di due o più società“realizza un fenomeno di successione universale corrispondente a quella mortis causa edetermina pertanto l’estinzione delle società che confluiscono in quella nuova(cosiddetta fusione in senso proprio), ovvero di quelle assorbite in una di esse(cosiddetta fusione per incorporazione), con contestuale sostituzione <strong>della</strong> nuova societào <strong>della</strong> società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenticapo alla società estinta” (così Cass. n°23435 del 16 dicembre 2004). In sostanza,l’estinzione di una società confluita in altra (di nuova costituzione, come nel caso dispecie, o preesistente, come nel caso di fusione per incorporazione) è fenomeno in tuttoe per tutto parificato alla morte <strong>della</strong> persona fisica; se, pertanto, detta estinzione siverifica nella fase processuale contemplata dall’art.299 cpc, è dal momento di taleestinzione che il processo va considerato interrotto.5) A tal proposito, l’art.2504 bis cc –nella versione applicabile ratione temporis al caso inesame, cioè anteriore alla riforma introdotta dal D.lgs. n°6/03- prevede che la fusioneabbia effetto dall’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall’art.2504cc, e cioè in pratica, nel caso di fusione semplice, dall’iscrizione in detto registro <strong>della</strong>nuova società risultante dalla fusione, non potendo il relativo deposito di tale iscrizioneprecedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione (art.2504 co.3° cc).6) Nella specie, risulta documentato (vedi doc.12 <strong>della</strong> produzione <strong>della</strong> convenuta) chel’iscrizione <strong>della</strong> nuova società risultante dalla fusione è avvenuta in data 1 giugno 2002.Considerando che tale iscrizione ha anche un effetto di pubblicità nei confronti dei terzi,tale da far presumere la conoscenza del fatto iscritto dal momento dell’iscrizione, etenuto conto che comunque “nel caso degli artt. 299 e 305 c.p.c., la mancata conoscenzadel fatto interruttivo, che ha impedito la riassunzione nel termine di sei mesi dall'evento,costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione chiesta dallecontroparti, i cui elementi di fatto vanno provati da chi vi ha interesse e l'invoca perimpedire l'effetto estintivo, analogamente a quanto avviene per l'interruzione <strong>della</strong>3


prescrizione dedotta dal creditore contro il debitore che eccepisca l'estinzione <strong>della</strong> suapretesa” (Cass., sez.I, sent. n°8988 del 5 giugno 2003), laddove nella specie l’ignoranzadel fatto non è stata neppure prospettata; ne consegue che da detta epoca va nella speciecomputato il termine semestrale per la riassunzione. Poichè il deposito del ricorso inriassunzione è avvenuto invece in data 18 aprile 2003, a distanza di oltre dieci mesi daldies a quo che va nella specie considerato, esso va dunque considerato tardivo.7) Nessun dubbio, poi, sul fatto che l’estinzione del giudizio possa e debba dichiararsi inforza di tali ragioni, pur se non spese dalla parte a sostegno dell’eccezione di estinzione.“L'estinzione del processo deriva invero da inattività delle parti per un certo tempo,circostanza che va eccepita prima d'ogni altra difesa; una volta dedotta da chi vi hainteresse l'indicata situazione d'inerzia tempestivamente, l'estinzione opera di diritto epuò dichiararsi dal giudice per cause diverse da quelle ‘addotte dalla parte medesima afondamento dell'eccezione, potendo il giudice rilevare il fatto estintivo anche se nondedotto o sostituire una causa estintiva valida in luogo di quella inidonea dedotta dallaparte’ -Cass. 19 gennaio 2001 n. 780, 24 ottobre 1979, n. 5554, 23 giugno 1972 n. 2103,tra molte“ (così Cass., sez. I, sent. n°8988 del 5 giugno 2003).8) In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, va pertanto dichiaratal’estinzione del giudizio di opposizione per tardiva riassunzione.9) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.P.Q.M.definitivamente pronunziando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n°454 emesso dalgiudice designato del Tribunale di Modena in data 8-11 marzo 2002, proposta da *** neiconfronti <strong>della</strong> Banca XX –scarl con atto di citazione notificato il 13 maggio 2002, nelgiudizio poi riassunto nei confronti del Banco Popolare di ZZ scarl, così provvede:DICHIARA L’ESTINZIONE del giudizio di opposizione;CONDANNA gli opponenti al solidale rimborso delle spese ex adverso sopportate per ilgiudizio di opposizione, che liquida in complessivi €.2.292,08 oltre spese generali edaccessori di legge, di cui €.100 per esborsi, €.1.192,08 per diritti ed €.2.000 per onorario.IL GIUDICE ESTENSORE-Michele Cifarelli-Modena 03.05.2006Dep. in Cancelleria il 03.05.20064

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