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Le motivazioni della sentenza di appello nel caso Juventus - Rdes.it

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RIVISTA DI ISSN 1825-6678DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. II, Fasc. 1, 2006GIURISPRUDENZA NAZIONALELE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI APPELLO NEL CASOJUVENTUSLa Corte è chiamata a valutare gli atti <strong>di</strong> impugnazione presentati dalProcuratore <strong>della</strong> Repubblica presso il Tribunale <strong>di</strong> Torino e da AGRICOLARiccardo contro la <strong>sentenza</strong> pronunciata a segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario dalTribunale <strong>di</strong> Torino in data 26.11.2004 <strong>nel</strong> proce<strong>di</strong>mento penale nei confrontidel predetto imputato e <strong>di</strong> GIRAUDO Antonio.<strong>Le</strong> in<strong>di</strong>cazioni esaurienti contenute <strong>nel</strong>l’epigrafe <strong>della</strong> presente<strong>sentenza</strong> consentono <strong>di</strong> non ripetere le numerose statuizioni <strong>della</strong> richiamatapronuncia <strong>di</strong> primo grado e <strong>di</strong> approntare sub<strong>it</strong>o una breve descrizionepreliminare in or<strong>di</strong>ne all’oggetto degli atti <strong>di</strong> impugnazione presentati.Nell’atto <strong>di</strong> impugnazione, r<strong>it</strong>ualmente proposto <strong>nel</strong>l’interessedell’AGRICOLA, veniva chiesta la riforma <strong>della</strong> predetta <strong>sentenza</strong> per iseguenti motivi:1. eccezioni <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à del giu<strong>di</strong>zio e <strong>della</strong> pronuncia <strong>di</strong> primo grado,determinata:1.1. dalla null<strong>it</strong>à del decreto <strong>di</strong> c<strong>it</strong>azione per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado acausa <strong>della</strong> generic<strong>it</strong>à del capo <strong>di</strong> imputazione;1.2. dalla null<strong>it</strong>à del medesimo decreto ex art. 178, lett. C), in relazione allaviolazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina normativa <strong>di</strong> cui agli artt. 416, secondocomma, c.p.p., e 130, <strong>di</strong>sp. att. c.p.p., in tema <strong>di</strong> contenuto del fascicolotrasmesso dal pubblico ministero;1.3. dalla null<strong>it</strong>à <strong>della</strong> perizia esegu<strong>it</strong>a dal prof. MULLER per violazione<strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina prevista negli artt. 229 e 230 c.p.p., in relazione all’art.178, ultimo comma, c.p.p.;1.4. dalla null<strong>it</strong>à dell’or<strong>di</strong>nanza 20.9.2004 del Tribunale <strong>di</strong> Torino e <strong>di</strong> tuttigli atti conseguenti per violazione dell’art. 518 c.p.p. in tema <strong>di</strong>contestazione <strong>di</strong>battimentale all’imputato <strong>di</strong> un fatto nuovo;1.5. dalla null<strong>it</strong>à dell’ or<strong>di</strong>nanza 20.9.2004 (e <strong>di</strong> tutti gli atti conseguenti),con la quale il Tribunale <strong>di</strong> Torino respingeva le istanze istruttorie avan-


Giurisprudenza Nazionale 143de in Torino, ed a AGRICOLA RICCARDO, <strong>nel</strong>la sua qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> responsabiledel settore me<strong>di</strong>co <strong>della</strong> medesima società calcistica:A) concorso in ricettazione continuata <strong>di</strong> prodotti farmaceutici (ORUDISe MEPRAL iniettabili) ad esclusivo uso ospedaliero, commessa fino algiugno del 1998, reato addeb<strong>it</strong>ato GIRAUDO ed AGRICOLA. Il fattoè stato riqualificato dal Tribunale <strong>di</strong> Torino come concorso <strong>nel</strong> del<strong>it</strong>to<strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale sub B). Gli imputati sono stati entrambi assolti, pernon avere commesso il fatto, e vi è <strong>appello</strong> del pubblico ministerounicamente nei confronti <strong>di</strong> AGRICOLA. Non è, pertanto, devoluta laposizione <strong>di</strong> GIRAUDO in or<strong>di</strong>ne a tale imputazione, dovendosi, inoltre,precisare che non è in <strong>di</strong>scussione neppure la riqualificazione giuri<strong>di</strong>cadel fatto operata dal primo giu<strong>di</strong>ce.B) Reato <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale in certificati commesso fino al giugno del1998 ed originariamente addeb<strong>it</strong>ato a ROSSANO GIOVANNI, la cuiposizione non appartiene al devoluto, in quanto tale imputato ha chiestol’applicazione <strong>della</strong> pena ex art. 444 c.p.p. Come sappiamo, il primogiu<strong>di</strong>ce ha fatto confluire <strong>nel</strong> predetto reato il fatto <strong>di</strong> ricettazione ascr<strong>it</strong>tosub A) a GIRAUDO ed AGRICOLA, assolvendo entrambi gli imputatinei termini già detti. L’impugnazione del rappresentante <strong>della</strong> pubblicaaccusa concerne solo la posizione <strong>di</strong> AGRICOLA.C) Violazione dell’art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata <strong>di</strong>prodotti me<strong>di</strong>cinali), commessa dal luglio del 1994 ed addeb<strong>it</strong>ata aGIRAUDO. A segu<strong>it</strong>o del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado il reato è stato<strong>di</strong>chiarato estinto per prescrizione e la sua valutazione non appartieneal devoluto per carenza <strong>di</strong> impugnazione delle parti interessate.D) Violazione dell’art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento<strong>di</strong> valutazione dei rischi sul posto <strong>di</strong> lavoro relativamente ai calciatori<strong>della</strong> JUVENTUS), accertato tra l’agosto ed il settembre del 1998 edaddeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDO. L’imputato è stato assolto, per non averecommesso il fatto, e vi è impugnazione del pubblico ministero.E) Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 e 38 legge 300/1970, commessatra il luglio del 1994 ed il settembre del 1998 ed addeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDOe ad AGRICOLA. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perché ilfatto non sussiste, e la valutazione <strong>di</strong> tale proscioglimento non appartieneal devoluto per carenza <strong>di</strong> impugnazione <strong>della</strong> pubblica accusa.F) Violazione degli artt. 5 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del1994 ed il settembre del 1998 ed addeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDO e adAGRICOLA. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perché il fattonon sussiste; anche in questo <strong>caso</strong> la valutazione <strong>di</strong> tale proscioglimento


144 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>non appartiene al devoluto per carenza <strong>di</strong> impugnazione del pubblicoministero.G) Concorso <strong>nel</strong>la violazione dell’art. 1 legge 401/1989 (reato <strong>di</strong> frodesportiva), commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 edaddeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDO ed AGRICOLA. Il primo dei predetti imputatiè stato assolto, per non avere commesso il fatto, mentre il secondo èstato <strong>di</strong>chiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione delpubblico ministero relativamente all’assoluzione <strong>di</strong> GIRAUDO e <strong>della</strong><strong>di</strong>fesa in relazione alla condanna <strong>di</strong> AGRICOLA.H) Concorso <strong>nel</strong> reato <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali in modo pericolosoper la salute pubblica (in relazione ai prodotti farmaceutici in<strong>di</strong>cati subG, ad eccezione <strong>di</strong> quelli contenenti creatina), commesso tra il lugliodel 1994 e l’ottobre del 1998 ed addeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDO, ROSSANOed AGRICOLA. Il primo <strong>di</strong> tali imputati è stato assolto, per non averecommesso il fatto; il secondo ha chiesto l’applicazione <strong>della</strong> pena exart. 444 c.p.p.; il terzo è stato <strong>di</strong>chiarato responsabile e condannato. Viè impugnazione del pubblico ministero per l’assoluzione <strong>di</strong> GIRAUDOe <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa per la condanna <strong>di</strong> AGRICOLA. Non viene qui in esamela posizione <strong>di</strong> ROSSANO (separatamente giu<strong>di</strong>cato), <strong>della</strong> quale siparlerà solo in via incidentale.I) Concorso <strong>nel</strong> reato <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali in modo pericolosoper la salute pubblica (con particolare riferimento ai prodotti contenenticreatina), commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 edaddeb<strong>it</strong>ato a GIRAUDO ed AGRICOLA. Il primo <strong>di</strong> tali imputati èstato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo è stato<strong>di</strong>chiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione del pubblicoministero per l’assoluzione <strong>di</strong> GIRAUDO e <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa per la condanna<strong>di</strong> AGRICOLA.In secondo luogo si deve osservare che la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo gradocontiene una descrizione estremamente approfon<strong>di</strong>ta dei fatti materiali edelle risultanze processuali rilevanti ai fini <strong>della</strong> decisione. Tale completezza<strong>di</strong> illustrazione delle emergenze del processo consente alla Corte <strong>di</strong> operarealcuni ampi richiami alla motivazione <strong>della</strong> pronuncia appellata e <strong>di</strong>concentrare la propria attenzione sugli approfon<strong>di</strong>menti richiesti e sulleproblematiche susc<strong>it</strong>ate dagli atti <strong>di</strong> impugnazione. Del resto, il volume stessodelle risultanze processuali giustifica l’uso <strong>della</strong> tecnica del rinvio, sempreche la stessa venga utilizzata con moderazione, non acr<strong>it</strong>icamente ed in modotale da non trascurare aspetti del processo rilevanti in rapporto al contenutodegli appelli presentati dalle parti.


Giurisprudenza Nazionale 145<strong>Le</strong> eccezioni <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à proposte dalla <strong>di</strong>fesaFatte queste brevi premesse, occorre prendere in considerazione le eccezioni<strong>di</strong> null<strong>it</strong>à proposte dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> AGRICOLA <strong>nel</strong>la parte iniziale dell’atto <strong>di</strong>impugnazione, dovendosi precisare che si tratta <strong>di</strong> eccezioni già presentate<strong>nel</strong> corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado e respinte con or<strong>di</strong>nanze anch’ essesottoposte ad impugnazione.1) Il <strong>di</strong>fensore ha, innanz<strong>it</strong>utto, eccep<strong>it</strong>o la null<strong>it</strong>à del decreto <strong>di</strong> c<strong>it</strong>azioneper il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado per violazione dell’art. 552, primo comma,c.p.p., a causa <strong>della</strong> asser<strong>it</strong>a generic<strong>it</strong>à del capo <strong>di</strong> imputazione. Inparticolare, tale doglianza investe il contenuto del capo G) <strong>della</strong> rubrica,concernente il reato <strong>di</strong> frode sportiva. La contestazione, avente adoggetto la somministrazione <strong>di</strong> farmaci ai calciatori <strong>della</strong> JUVENTUS,al fine <strong>di</strong> incrementarne, mo<strong>di</strong>ficarne ed alterarne le prestazioni, noncontiene alcun riferimento specifico al raggiungimento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>versorisultato <strong>della</strong> gara, elemento centrale <strong>della</strong> fattispecie in questione.Secondo le <strong>di</strong>fese, il richiamo preciso alle competizioni sportive, sulcui risultato si sarebbe influ<strong>it</strong>o, è rilevante anche <strong>nel</strong>l’ipotesi – che ricorre<strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie – <strong>di</strong> un reato <strong>di</strong> pericolo, per il quale non si richiedela prova <strong>della</strong> effettiva alterazione dell’es<strong>it</strong>o agonistico.Occorrericordare brevemente che tale eccezione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à è stata già respintadal primo giu<strong>di</strong>ce sul presupposto che l’imputazione sub G), per quantorifer<strong>it</strong>a ad un lasso <strong>di</strong> tempo molto ampio e ad una serie innumerevole<strong>di</strong> gare sportive (in buona sostanza, tutte quelle organizzate dallaFederazione Italiana Gioco Calcio dal 1994 al 1998)


146 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>e non deve, pertanto, essere inser<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>la contestazione.2) La <strong>di</strong>fesa ha eccep<strong>it</strong>o la null<strong>it</strong>à del decreto <strong>di</strong> c<strong>it</strong>azione a giu<strong>di</strong>zio anchesotto un altro profilo, riproponendo l’eccezione presentata al Tribunale<strong>di</strong> Torino all’u<strong>di</strong>enza del 31.1.2002. Il punto <strong>di</strong> partenza è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>odalla circostanza che a suo tempo il pubblico ministero svolse indaginipreliminari <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o del medesimo proce<strong>di</strong>mento anche nei confrontidei <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> società TORINO CALCIO, provvedendo quin<strong>di</strong>, insede <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio, ad operare la separazione degliatti concernenti la predetta compagine sportiva da quelli attinenti alleposizioni degli attuali imputati GIRAUDO ed AGRICOLA. La <strong>di</strong>fesasi duole del fatto che il pubblico ministero, <strong>nel</strong> richiedere il rinvio agiu<strong>di</strong>zio dei predetti imputati, non depos<strong>it</strong>ò alcuni atti r<strong>it</strong>enuti utili aifini <strong>di</strong> un migliore esercizio del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Il <strong>di</strong>fensore harichiamato, a fondamento <strong>della</strong> vali<strong>di</strong>tà dell’eccezione, la pronuncia n.145/1991 <strong>della</strong> Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, secondo cui il pubblico ministero,ex art. 416, secondo comma, c.p.p., non ha il potere <strong>di</strong> scegliere gli attida trasmettere al GIP con la richiesta <strong>di</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio, ma deveinviare tutta la documentazione raccolta <strong>nel</strong> corso delle indagini. Ladoglianza <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa concerne, in particolare, i verbali relativi alle<strong>di</strong>chiarazioni antidoping delle altre società calcistiche <strong>di</strong> serie A,depos<strong>it</strong>ati presso gli uffici <strong>della</strong> Federazione Me<strong>di</strong>co Sportiva, nonchéil verbale delle <strong>di</strong>chiarazioni rese da AIELLO Giacomo, responsabiledell’Ufficio <strong>della</strong> Procura Antidoping del CONI.Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo gradoha respinto l’analoga eccezione proposta <strong>nel</strong> corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primogrado, osservando che il comportamento omissivo del pubblicoministero (tra l’altro <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento che non prevedel’u<strong>di</strong>enza preliminare e che, dunque, lascia al rappresentante <strong>della</strong>pubblica accusa ogni responsabil<strong>it</strong>à in mer<strong>it</strong>o alla fase del rinvio agiu<strong>di</strong>zio) non dà luogo ad alcuna sanzione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à, ma eventualmenteall’inutilizzabil<strong>it</strong>à degli atti non depos<strong>it</strong>ati. Occorre tuttavia aggiungereche, secondo l’appellante, tale argomentazione del Tribunale <strong>di</strong> Torinonon tiene conto del pregiu<strong>di</strong>zio derivante ai <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa ed impostala questione esclusivamente in un ottica accusatoria.La Corte r<strong>it</strong>ieneche anche tale eccezione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à debba essere respinta e ciò sullabase <strong>di</strong> alcune considerazioni espresse <strong>nel</strong> corso <strong>della</strong> <strong>di</strong>scussione dalProcuratore Generale. In primo luogo, è utile ricordare che gli attirichiamati dalla <strong>di</strong>fesa non hanno un riferimento <strong>di</strong>retto alla posizionedegli o<strong>di</strong>erni imputati. In secondo luogo, deve essere con<strong>di</strong>visal’affermazione concernente la carenza <strong>nel</strong> sistema processuale vigente


Giurisprudenza Nazionale 147<strong>della</strong> sanzione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à, che la <strong>di</strong>fesa vorrebbe fosse <strong>di</strong>chiarata. Infine,<strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie non si realizzò alcuna lesione concreta al <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong><strong>di</strong>fesa, tenuto conto che il teste AIELLO venne esaminato <strong>nel</strong>l’istruzione<strong>di</strong>battimentale e che le richiamate <strong>di</strong>chiarazioni antidoping furonoprodotte in giu<strong>di</strong>zio in modo sostanzialmente integrale (furonosemplicemente adottate le cautele utili a salvaguardare la riservatezzadegli atleti in<strong>di</strong>cati <strong>nel</strong>la documentazione in parola).3) La <strong>di</strong>fesa ha, inoltre, eccep<strong>it</strong>o la null<strong>it</strong>à <strong>della</strong> perizia farmacologicaespletata dal Prof. MULLER, a causa <strong>della</strong> totale assenza <strong>di</strong>contrad<strong>di</strong>ttorio tra il predetto per<strong>it</strong>o, nominato dal giu<strong>di</strong>ce, ed iconsulenti <strong>di</strong> parte, che ebbero la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> incontrare il per<strong>it</strong>o stessosolo il giorno in<strong>di</strong>cato per l’inizio delle operazioni per<strong>it</strong>ali. In taleoccasione la compless<strong>it</strong>à degli accertamenti da svolgere e soprattuttola mole <strong>della</strong> documentazione pervenuta consentirono unicamente alper<strong>it</strong>o <strong>di</strong> (cfr. l’atto <strong>di</strong> impugnazione alla pagina12). Su sollec<strong>it</strong>azione dei medesimi consulenti fu, poi, indetta unariunione per il giorno 12.6.2004, che risultò del tutto inutile, poiché larelazione scr<strong>it</strong>ta <strong>della</strong> perizia pervenne al Tribunale <strong>di</strong> Torino il giorno11 giugno, ossia prima <strong>della</strong> data fissata per il predetto incontro. Secondola <strong>di</strong>fesa, inoltre, non convince l’argomentazione del primo giu<strong>di</strong>ce,che, <strong>nel</strong>l’esaminare e respingere l’eccezione in argomento, ha osservatocome fosse stato regolarmente effettuato l’avviso <strong>di</strong> cui all’art. 229c.p.p., attinente all’inizio delle operazioni per<strong>it</strong>ali, non avendo rilievola circostanza <strong>di</strong> avere fissato un ulteriore incontro in data successivaalla redazione dell’elaborato scr<strong>it</strong>to. In defin<strong>it</strong>iva, la <strong>di</strong>fesa ha postol’accento sulla rilevanza del contrad<strong>di</strong>ttorio <strong>nel</strong>l’espletamento degliaccertamenti per<strong>it</strong>ali, anche sulla scorta dell’insegnamento <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.La Corte r<strong>it</strong>iene <strong>di</strong> dover respingerel’eccezione proposta dalla <strong>di</strong>fesa, facendo, in buona sostanza, leva sulleconsiderazioni già esposte ampiamente dal Tribunale <strong>di</strong> Torino. Nessunobbligo ulteriore gravava sul per<strong>it</strong>o dopo avere regolarmente indettola riunione concernente l’inizio delle operazioni per<strong>it</strong>ali. In ogni <strong>caso</strong> lastraor<strong>di</strong>naria ampiezza dell’istruzione <strong>di</strong>battimentale relativaall’esposizione ed alla <strong>di</strong>scussione dell’opera del per<strong>it</strong>o consente <strong>di</strong>affermare con assoluta tranquill<strong>it</strong>à che il <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa non subì alcunalesione concreta. In altri termini, l’operato del prof. MULLER vennesottoposto in <strong>di</strong>battimento ad una analisi cr<strong>it</strong>ica talmente serrata chenulla <strong>di</strong> più si sarebbe ottenuto con poche riunioni ulteriori <strong>nel</strong>la fase


148 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>antecedente al depos<strong>it</strong>o <strong>della</strong> relazione scr<strong>it</strong>ta.4) La <strong>di</strong>fesa ha, poi, eccep<strong>it</strong>o la null<strong>it</strong>à dell’or<strong>di</strong>nanza 20.9.2004, con laquale il Tribunale <strong>di</strong> Torino ebbe a respingere l’eccezione <strong>di</strong>fensivaproposta a segu<strong>it</strong>o <strong>della</strong> contestazione suppletiva effettuata dal pubblicoministero <strong>nel</strong>l’u<strong>di</strong>enza precedente. Occorre ricordare brevemente cheall’u<strong>di</strong>enza del 15.7.2004 il rappresentante <strong>della</strong> pubblica accusamo<strong>di</strong>ficò il capo G) <strong>della</strong> rubrica – concernente il reato <strong>di</strong> frode sportiva-, sost<strong>it</strong>uendo una parte dell’imputazione, ossia quella in<strong>di</strong>cata al punto7) che delineava una condotta <strong>di</strong> carattere omissivo (“ometterel’adozione delle necessarie misure precauzionali – in particolare,controin<strong>di</strong>cazioni anche temporanee alla pratica dell’attiv<strong>it</strong>àprofessionale, sospensione o restrizione dell’attiv<strong>it</strong>à agonistica,svolgimento <strong>di</strong> specifiche indagini <strong>di</strong>agnostiche clinico laboristiche –in presenza <strong>di</strong> s<strong>it</strong>uazioni cliniche anomale, evidenziatesi in alcunideterminati calciatori e consist<strong>it</strong>e in intensi incrementi dei valori <strong>di</strong>ematocr<strong>it</strong>o (…) associato ad aumento del volume me<strong>di</strong>o dei globulirossi, riduzione <strong>della</strong> concentrazione emoglobinica me<strong>di</strong>a e assunzione<strong>di</strong> ferro non giustificata dall’evidenza clinica <strong>di</strong> una anemia da carenzada ferro, essendo tale con<strong>di</strong>zione compatibile con una stimolazionefarmacologia del midollo er<strong>it</strong>roide e la conseguente necess<strong>it</strong>à <strong>di</strong>assunzione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> ferro ai fini <strong>della</strong> sintesidell’emoglobina per i globuli rossi in eccesso”), con quella commissiva<strong>di</strong> avere somministrato agli atleti “special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali atte a stimolarel’er<strong>it</strong>ropoiesi quali l’er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante o pratiche <strong>di</strong>tipo trasfusionale, ricorrendone il <strong>di</strong>vieto”. Occorre aggiungere chetale mo<strong>di</strong>ficazione <strong>della</strong> contestazione fu determinata dall’ingresso <strong>nel</strong>processo delle conclusioni formulate dal prof. D’ONOFRIO, per<strong>it</strong>onominato dal giu<strong>di</strong>ce per la valutazione dei numerosi esami ematologiciin atti. Secondo la <strong>di</strong>fesa, ciò determinò la contestazione <strong>di</strong> un fattonuovo ex art. 518 c.p.p. in assenza del consenso dello stesso <strong>di</strong>fensore,non essendo convincente (in quanto riduttivo) l’argomento del primogiu<strong>di</strong>ce, per il quale la mo<strong>di</strong>fica dell’accusa originaria non avrebbedeterminato alcuna menomazione del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, anche inconsiderazione <strong>della</strong> notevole ampiezza del controesame del suddettoper<strong>it</strong>o.Anche la predetta eccezione deve essere rigettata sulla base delleconsiderazioni già esposte dal Tribunale <strong>di</strong> Torino, tenuto conto chenon ci troviamo in presenza <strong>di</strong> un fatto nuovo – ossia del tutto <strong>di</strong>fformeda quello contestato - bensì <strong>di</strong> un fatto <strong>di</strong>verso, attraverso il quale è


Giurisprudenza Nazionale 149stata apportata una precisazione in mer<strong>it</strong>o alla ricostruzione dei trattiessenziali <strong>della</strong> fattispecie contestata. Non pare, inoltre, essersi realizzataalcuna violazione concreta del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in considerazionedell’amplissimo <strong>di</strong>batt<strong>it</strong>o, che caratterizzò l’esame e la <strong>di</strong>scussione delleconclusioni per<strong>it</strong>ali, dalle quali il pubblico ministero trasse spunto perla mo<strong>di</strong>fica <strong>della</strong> contestazione.5) La <strong>di</strong>fesa ha, infine, eccep<strong>it</strong>o la null<strong>it</strong>à dell’or<strong>di</strong>nanza in data 20.9.2004,con la quale il Tribunale <strong>di</strong> Torino respinse l’istanza <strong>di</strong>fensiva <strong>di</strong>procedere alla nuova c<strong>it</strong>azione <strong>di</strong> alcuni testimoni (i calciatori AntonioCONTE ed Alessio TACCHINARDI, nonché il dottor FabrizioTENCONE, collaboratore del dottor AGRICOLA) in relazione allerisultanze emerse <strong>nel</strong> processo a segu<strong>it</strong>o dell’espletamento delle periziesvolte rispettivamente dal prof. MULLER e dal prof. D’ONOFRIO. Ilprimo giu<strong>di</strong>ce rigettò tale istanza, r<strong>it</strong>enendo superflua l’au<strong>di</strong>zione deipredetti testi ed analogo giu<strong>di</strong>zio espresse anche in relazione alladomanda <strong>di</strong>fensiva <strong>di</strong> procedere alla c<strong>it</strong>azione ed all’esame, in qual<strong>it</strong>à<strong>di</strong> testimone, del presidente <strong>della</strong> Commissione per la Vigilanza ed ilControllo sul doping e per la Tutela <strong>della</strong> Salute <strong>nel</strong>le Attiv<strong>it</strong>à Sportive.Si deve aggiungere che l’eccezione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à <strong>della</strong> ricordata or<strong>di</strong>nanzaè strettamente collegata all’istanza <strong>di</strong> procedere alla rinnovazioneparziale dell’istruzione <strong>di</strong>battimentale, al fine <strong>di</strong> interrogare i testi <strong>di</strong>cui si è appena fatto cenno.Anche in questo <strong>caso</strong> l’eccezione <strong>di</strong> null<strong>it</strong>àdeve essere respinta, in quanto infondata. Il Tribunale <strong>di</strong> Torino si lim<strong>it</strong>ò,infatti, a deliberare in mer<strong>it</strong>o ad istanze istruttorie <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa ed ilfatto che r<strong>it</strong>enne <strong>di</strong> non darvi corso non determinò alcuna null<strong>it</strong>à. Inaltri termini, è corretto impugnare l’or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce, che nonammette una prova, ed è corretto chiedere l’espletamentodell’approfon<strong>di</strong>mento istruttorio negato attraverso l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong>rinnovazione parziale dell’istruzione <strong>di</strong>battimentale. Non è, invece,ammissibile intravedere <strong>nel</strong> comportamento dello stesso giu<strong>di</strong>ce ilformarsi <strong>di</strong> una null<strong>it</strong>à, i cui contorni ed effetti sono, del resto, non bencomprensibili.Lo svolgimento del processo e lo sviluppo <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnataEsaur<strong>it</strong>o il tema delle eccezioni <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à, appare opportuno entrare <strong>nel</strong> vivodel processo, ricordando brevemente che la presente vicenda processuale,nata inizialmente sulla scorta del clamore susc<strong>it</strong>ato da notizie giornalistichesull’abuso <strong>di</strong> farmaci in ambiente calcistico con specifico riguardo anchealla squadra <strong>della</strong> JUVENTUS, fu caratterizzata da ampie indagini, che, in


150 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>via <strong>di</strong> estrema sintesi, si sostanziarono:a) <strong>nel</strong> controllo delle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali <strong>della</strong>s.p.a. JUVENTUS F.C. (nonché, come abbiamo visto in precedenza,in quelli <strong>della</strong> società TORINO CALCIO);b) <strong>nel</strong>la valutazione dei controlli, degli accertamenti e degli esami clinicieffettuati sui giocatori delle squadre partecipanti alla serie A) neicampionati dal 1993 al 1998;c) <strong>nel</strong>la analisi dei verbali <strong>di</strong> prelievo antidoping stilati dal 1994 al 1998 econcernenti sempre i calciatori delle squadre <strong>della</strong> serie A);d) <strong>nel</strong>l’esame <strong>della</strong> documentazione <strong>di</strong> case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> laboratori <strong>di</strong> analisiin mer<strong>it</strong>o ai ricoveri, agli esami ed agli accertamenti relativi ai giocatorijuventini <strong>nel</strong> periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1998;e) <strong>nel</strong>l’approfon<strong>di</strong>mento dei rapporti intercorsi tra la JUVENTUS e lafarmacia ROSSANO <strong>di</strong> Torino, forn<strong>it</strong>rice dei prodotti me<strong>di</strong>cinali allapredetta società sportiva;f) <strong>nel</strong>l’esame <strong>di</strong> numerose persone informate e, soprattutto, <strong>nel</strong>l’operafondamentale dei consulenti tecnici, nominati dalla pubblica accusa,affinchè valutassero il complesso dei prodotti farmaceutici rinvenutipresso la JUVENTUS al momento degli accertamenti, nonché <strong>di</strong> quellidalla stessa società acquistati negli anni precedenti.La fase <strong>di</strong>battimentale del processo – protrattasi per molte u<strong>di</strong>enze<strong>nel</strong>l’arco <strong>di</strong> oltre due anni - è stata, poi, caratterizzata, per un verso, dall’esame<strong>di</strong> un numero consistente <strong>di</strong> testimoni (nonostante l’accordo intervenuto trale parti <strong>di</strong> acquisire i relativi verbali redatti <strong>nel</strong>la fase delle indagini preliminari)e, per altro verso, dall’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre due perizie tecniche per unamigliore valutazione delle risultanze farmacologiche e cliniche presenti agliatti del processo. Di tali accertamenti per<strong>it</strong>ali si parlerà in modo più estesoed approfon<strong>di</strong>to <strong>nel</strong> prosieguo, ma fin d’ora è possibile osservare come il<strong>di</strong>battimento <strong>di</strong> primo grado sia vissuto per una parte molto consistente delsuo svolgimento sui contrasti tra gli esperti nominati dalle parti, nonchésulle polemiche concernenti le metodologie utilizzate dai per<strong>it</strong>i nominati dalgiu<strong>di</strong>ce (tracce evidenti <strong>di</strong> tali polemiche emergono sia dalla lettura delletrascrizioni delle u<strong>di</strong>enze <strong>di</strong>battimentali, sia dal contenuto dell’atto <strong>di</strong>impugnazione presentato <strong>nel</strong>l’interesse del dottor AGRICOLA, sia, infine,dal tenore stesso <strong>della</strong> motivazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata).Per una migliore comprensione <strong>della</strong> materia del contendere, èopportuno svolgere qualche breve considerazione sulla contestazione operatadal pubblico ministero, la quale, come in precedenza si è accennato, ha sub<strong>it</strong>ouna importante mo<strong>di</strong>ficazione durante la fase <strong>di</strong>battimentale, tanto da susc<strong>it</strong>a-


Giurisprudenza Nazionale 151re le doglianze <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa. Accanto ad imputazioni in qualche modo“secondarie” (o comunque meno rilevanti <strong>nel</strong>l’economia complessiva delprocesso), le ipotesi criminose centrali – quelle su cui si è <strong>di</strong>scussomaggiormente – sono rappresentate dal reato <strong>di</strong> frode sportiva (art. 1 legge13.12.1989, n. 401) <strong>di</strong> cui al capo G) <strong>della</strong> rubrica (come mo<strong>di</strong>ficato in sede<strong>di</strong>battimentale), nonché dai reati <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali in modopericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.) <strong>di</strong> cui ai capi H) ed I).La sintesi dell’ipotesi accusatoria propugnata dal pubblico ministeroconsiste <strong>nel</strong> sostenere che gli attuali imputati, <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o delle rispettivequalifiche <strong>di</strong>rigenziali eserc<strong>it</strong>ate <strong>nel</strong>la s.p.a. JUVENTUS F.C., si procurarono,detennero e somministrarono ai calciatori <strong>della</strong> predetta squadra <strong>di</strong> calciodal 1994 al 1998 tutta una lunga serie <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali (meglio in<strong>di</strong>cati <strong>nel</strong> capo<strong>di</strong> imputazione) secondo la seguente classificazione:1) sostanze proib<strong>it</strong>e, in quanto ricomprese nei protocolli e negli elenchipre<strong>di</strong>sposti dal C.I.O. in vista <strong>della</strong> lotta al doping in ambiente sportivo(tra queste sostanze spicca per rilevanza la er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante, da qualche anno sal<strong>it</strong>a alla ribalta delle pratiche dopantinon solo in amb<strong>it</strong>o calcistico, ma soprattutto tra i corridori ciclisti);2) special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali non vietate, ma utilizzate in con<strong>di</strong>zioni “off-label”,ossia al <strong>di</strong> là ed al <strong>di</strong> fuori delle in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche autorizzate dalMinistero <strong>della</strong> San<strong>it</strong>à;3) pecial<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali riservate agli ospedali ed alle case <strong>di</strong> cura e, quin<strong>di</strong>,non utilizzabili al <strong>di</strong> fuori delle strutture ospedaliere;4) rodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai seigrammi giornalieri, così da impiegare il predetto integratoresostanzialmente come me<strong>di</strong>cinale.Tali condotte <strong>di</strong>edero v<strong>it</strong>a – secondo l’accusa – ad una attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong>carattere fraudolento, realizzata con il fine specifico <strong>di</strong> (cfr. il capo G<strong>della</strong> rubrica <strong>nel</strong>la sua parte iniziale). In tal modo gli attuali imputati <strong>di</strong>ederov<strong>it</strong>a al reato <strong>di</strong> frode sportiva e, <strong>nel</strong> contempo, realizzarono l’ipotesi previstadall’art. 445 c.p., che è stata contestata in due <strong>di</strong>stinti capi <strong>di</strong> imputazione,l’uno concernente i farmaci in senso tra<strong>di</strong>zionale e l’altro i prodotti contenenticreatina. Come si è detto in precedenza, il capo G) <strong>della</strong> rubrica ha sub<strong>it</strong>ouna rilevante mo<strong>di</strong>ficazione <strong>nel</strong> corso del <strong>di</strong>battimento <strong>di</strong> primo grado, poichéil pubblico ministero, alla luce dei risultati delle perizie <strong>di</strong>sposte dal Tribunale<strong>di</strong> Torino <strong>nel</strong> corso del <strong>di</strong>battimento ha r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong> delineare e contestare in


152 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>modo esplic<strong>it</strong>o la condotta <strong>di</strong> somministrazione esogena dell’er<strong>it</strong>ropoietina,che <strong>nel</strong>l’originaria incriminazione cost<strong>it</strong>uiva solo il riferimento in<strong>di</strong>retto <strong>di</strong>una condotta a carattere omissivo.Venendo, ora, alla sintetica illustrazione <strong>della</strong> pronuncia impugnata,deve essere ricordato che il primo giu<strong>di</strong>ce ha affrontato sub<strong>it</strong>o e con grandeampiezza <strong>di</strong> motivazione la questione centrale del processo, che si sostanzia<strong>nel</strong> valutare se al <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie sia applicabile, o meno, la <strong>di</strong>sciplina normativadel reato <strong>di</strong> frode sportiva <strong>di</strong> cui all’art. 1 <strong>della</strong> legge 13.12.1989, n. 401. Atale questione si affianca, essendo alla stessa intimamente collegata, quellaconcernente i rapporti tra la <strong>di</strong>sciplina normativa <strong>di</strong> cui all’art. 1 <strong>della</strong> c<strong>it</strong>atalegge 401/1989 e quella <strong>di</strong> cui all’art. 9 <strong>della</strong> legge 14.12.2000, n. 376(“<strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> tutela san<strong>it</strong>aria delle attiv<strong>it</strong>à sportive e <strong>della</strong> lotta controil doping”), tenuto conto che alcune delle sostanze in<strong>di</strong>cate <strong>nel</strong>lacontestazione compaiono negli elenchi <strong>della</strong> legge del 2000, che tuttavianon è applicabile al <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie in quanto successiva e meno favorevole.Il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha ricordato, in sintesi, che la legge 376/2000fu approvata allo specifico fine <strong>di</strong> fare fronte al fenomeno del doping <strong>nel</strong>leattiv<strong>it</strong>à sportive, essendo risultate del tutto inadeguate le <strong>di</strong>sposizioniutilizzate in precedenza, rappresentate dalle norme <strong>della</strong> legge 1099/1971(recante fattispecie depenalizzate) e dall’art. 445 c.p.. La legge 401/1989fu, invece, approvata principalmente per combattere il fenomeno dellescommesse clandestine a segu<strong>it</strong>o delle note vicende del c.d. “scandalo delcalcio-scommesse”. Essa, ha ricordato il primo giu<strong>di</strong>ce, si compone <strong>di</strong> trefiloni <strong>di</strong>stinti: l’intervento contro l’esercizio abusivo delle attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> gioco o<strong>di</strong> scommesse (artt. 4 e 5); gli aspetti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico e gli ist<strong>it</strong>uti <strong>di</strong>natura processuale (artt. 6, 7 e 8); infine, l’intervento contro i fenomeni <strong>di</strong>frode sportiva, contenuto nei primi tre articoli <strong>della</strong> normativa in parola. Laquestione concerne, in particolare, l’interpretazione dell’art. 1, primo comma,<strong>della</strong> legge 401/1989, <strong>nel</strong>la parte in cui – dopo avere delineato la fattispecie<strong>di</strong> natura corruttiva rappresentata dalla promessa o offerta <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong>altra util<strong>it</strong>à o vantaggio a partecipanti ad una competizione per “falsarne” ilrisultato – la <strong>di</strong>sposizione punisce, inoltre, la condotta <strong>di</strong> chi compie “altriatti fraudolenti volti al medesimo scopo”.Secondo la Corte Suprema, che si è interessata <strong>della</strong> questione inuna sola pronuncia (sezione VI, n. 3011 del 25.1.1996, imp. OMINI, CED),gli “altri atti fraudolenti” <strong>di</strong> cui trattasi devono essere analoghi a quelli <strong>di</strong>natura corruttiva, in<strong>di</strong>viduati <strong>nel</strong>la prima parte <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione, e cost<strong>it</strong>uireattiv<strong>it</strong>à proiettate all’esterno rispetto alle persone che le hanno decise, nonchétali da investire in modo <strong>di</strong>retto altri soggetti coinvolti <strong>nel</strong>le medesime attiv<strong>it</strong>à.


Giurisprudenza Nazionale 153Ciò, pertanto, con esclusione dei fenomeni <strong>di</strong> doping autogeno, che trovanoaltrove una sanzione adeguata.Il primo giu<strong>di</strong>ce non ha con<strong>di</strong>viso tale interpretazione <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ed ha sviluppato una nutr<strong>it</strong>a serie <strong>di</strong>argomentazioni <strong>di</strong> segno contrario che, per brev<strong>it</strong>à, possono esseresintetizzate nei termini seguenti:a) i tratta <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong> isolata e contrad<strong>di</strong>ttoria, che non interpretacorrettamente il dato normativo, posto che <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> ricordata<strong>di</strong>sposizione l’aggettivo “altro” non assume il significato <strong>di</strong> “simile”,come r<strong>it</strong>enuto dalla Corte Suprema, bensì <strong>di</strong> “<strong>di</strong>verso”;b) il legislatore del 1989 ha inteso introdurre un reato a forma libera e nonspetta all’interprete delim<strong>it</strong>are la portata <strong>della</strong> fattispecie;c) l’atto fraudolento non può essere assimilato in modo automatico all’attocorruttivo, cosicché neppure sotto questo profilo si può parlare <strong>di</strong> amb<strong>it</strong>inormativamente simili;d) non è calzante il riferimento operato dalla <strong>di</strong>fesa alla <strong>di</strong>sciplina contenuta<strong>nel</strong>l’art. 353 c.p. (del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> turbativa d’asta), poiché ci troviamo inpresenza <strong>di</strong> una fattispecie del tutto <strong>di</strong>fferente, <strong>nel</strong>la quale, inoltre, siparla <strong>di</strong> mezzi e non <strong>di</strong> atti fraudolenti; in ogni <strong>caso</strong> la giurisprudenza<strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ha costantemente chiar<strong>it</strong>o che <strong>nel</strong>la fattispecie <strong>di</strong> cui all’art.353 c.p. i mezzi fraudolenti devono essere defin<strong>it</strong>i in modo svincolatorispetto alle altre condotte descr<strong>it</strong>te <strong>nel</strong>la norma;e) l’analisi dei lavori preparatori, che precedettero l’approvazione <strong>della</strong>legge 401/1989, non offrono alcuno spunto significativo in favore <strong>della</strong>tesi <strong>di</strong>fensiva <strong>della</strong> inapplicabil<strong>it</strong>à <strong>della</strong> predetta legge ad ipotesiassimilabili a quella per cui è processo;f) deve, inoltre, essere respinta l’osservazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, secondo cui<strong>nel</strong> predetto <strong>di</strong>batt<strong>it</strong>o parlamentare sarebbe stato espressamente esclusoogni riferimento al doping come uno dei fenomeni da contrastare, poichèdeve essere ben chiaro che (cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 23);g) non è, poi, significativo il richiamo alla ratio legis, rappresentata <strong>nel</strong>lanormativa del 1989 dall’intento del legislatore <strong>di</strong> combattere il fenomenodel calcio scommesse, poiché tale cr<strong>it</strong>erio interpretativo può entrare ingioco solo allorché il dato letterale non risulti chiaro; nè vi è motivoper introdurre una interpretazione restr<strong>it</strong>tiva <strong>della</strong> norma.


154 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>Alle suddette argomentazioni se ne è aggiunta un’altra, che ha intesorispondere ad una ulteriore osservazione dei <strong>di</strong>fensori. Che l’art. 1 <strong>della</strong>legge 401/1989 si riferisca unicamente a condotte <strong>di</strong> natura corruttiva siricava, secondo la <strong>di</strong>fesa, dalla circostanza che dal secondo comma <strong>della</strong>suddetta norma non emerge la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> punire il partecipante ad unacompetizione sportiva <strong>nel</strong>l’ipotesi dell’autosomministrazione <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong>qualsiasi genere, ma solo in quella <strong>di</strong> natura corruttiva (tale secondo commarec<strong>it</strong>a: “<strong>Le</strong> stesse pene si applicano al partecipante alla competizione cheaccetta il denaro o altra util<strong>it</strong>à o vantaggio, o ne accoglie la promessa”).In altri termini, se <strong>nel</strong>la <strong>di</strong>sposizione contenuta <strong>nel</strong>la seconda parte del primocomma <strong>della</strong> norma si vuole far rientrare il <strong>caso</strong> <strong>della</strong> somministrazione <strong>di</strong>sostanze, è incomprensibile che dall’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> punibil<strong>it</strong>à sia stata esclusal’ipotesi <strong>della</strong> autosomministrazione.Secondo il primo giu<strong>di</strong>ce il legislatore avrebbe, invece, scelto in modoconsapevole <strong>di</strong> punire il partecipante alla competizione solo <strong>nel</strong>le ipotesi <strong>di</strong>natura corruttiva e non nei casi residui <strong>di</strong> frode sportiva; ciò sulla scorta <strong>di</strong>una delle due seguenti interpretazioni: a) in quanto l’autosomministrazionerappresenta un atto fraudolento in re ipsa, tale da condurre alla punibil<strong>it</strong>à inmodo <strong>di</strong>retto; b) in quanto, poiché la frode sportiva può essere determinataanche dalla somministrazione <strong>di</strong> sostanze non dopanti, si sarebbe prefer<strong>it</strong>onon procedere alla punizione penale del partecipante sulla base <strong>di</strong> una leg<strong>it</strong>timascelta <strong>di</strong> pol<strong>it</strong>ica criminale. In ogni <strong>caso</strong>, il primo giu<strong>di</strong>ce ha osservato che<strong>nel</strong>la specie non ricorre l’ipotesi dell’autosomministrazione, poiché il me<strong>di</strong>coed il calciatore sono due soggetti <strong>di</strong>stinti e poiché il primo non rientra <strong>nel</strong>lacategoria dei partecipanti.La conclusione del Tribunale <strong>di</strong> Torino è nei seguenti termini, chepare opportuno riportare testualmente:


Giurisprudenza Nazionale 155preparatori. Fermo restando che rimane, poi, da verificare in concretoquanto realmente accaduto, tenendo conto anche dell’elemento soggettivodegli autori <strong>della</strong> condotta, per poter stabilire se effettivamente risulti violatala norma presa in esame…(cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 35)>>.Affrontando, a questo punto, in modo più <strong>di</strong>retto il tema dei rapportiintercorrenti tra le due richiamate normative sotto il profilo del concorso <strong>di</strong>reati o <strong>di</strong> norme, il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha effettuato, in sintesi, le seguentiosservazioni: 1) la legge 376/2000 non può trovare applicazione <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong>specie, perché successiva e meno favorevole; 2) tale legge, in<strong>di</strong>viduandodelle classi <strong>di</strong> sostanze vietate, non ha affatto depenalizzato l’ipotesidell’utilizzo delle altre sostanze, poiché anche la somministrazione <strong>di</strong> quellenon espressamente vietate può cost<strong>it</strong>uire atto fraudolento. Il primo giu<strong>di</strong>ceha, inoltre, riba<strong>di</strong>to i caratteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à tra le due normative, precisando:a) che relativamente al reato <strong>di</strong> frode sportiva il conseguimentodell’alterazione del risultato <strong>della</strong> competizione non deve verificarsi inconcreto, posto che appartiene all’amb<strong>it</strong>o dell’elemento soggettivo,rappresentato dal dolo specifico; b) che, pertanto, non è necessario <strong>di</strong>mostrareche vi sia stata in concreto l’alterazione dell’es<strong>it</strong>o agonistico, ma solo che sisia trattato <strong>della</strong> somministrazione <strong>di</strong> sostanze aventi l’att<strong>it</strong>u<strong>di</strong>ne (per lecaratteristiche intrinseche, per le modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> somministrazione, per ildosaggio, per la combinazione con altre sostanze e per il meccanismo d’azionein campo biofisiologico) <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la prestazione dell’atleta; c) che, indefin<strong>it</strong>iva, <strong>nel</strong>la legge del 1989 il legislatore ha approntato una protezioneanticipata del bene giuri<strong>di</strong>co tutelato, cosicchè l’offensiv<strong>it</strong>à <strong>della</strong> condottadell’agente si sostanzia <strong>nel</strong>la capac<strong>it</strong>à concreta dell’atto fraudolento <strong>di</strong> falsareil risultato <strong>della</strong> competizione, non essendo necessario che lasomministrazione <strong>della</strong> sostanza sia tale da alterare le con<strong>di</strong>zioni dell’atletao da nuocere alla salute del medesimo.Il complesso delle su esposte considerazioni (che la Corte hasinteticamente riepilogato, rinviando al prosieguo una valutazionemaggiormente approfon<strong>di</strong>ta delle questioni da affrontare) ha condotto ilTribunale <strong>di</strong> Torino a formulare il ques<strong>it</strong>o fondamentale del processo,osservando che:


156 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>delle rispettive condotte tenute. Come si è detto, in realtà, poiché i fatticontestati si riferiscono comunque alla somministrazione <strong>di</strong> sostanze aigiocatori <strong>della</strong> <strong>Juventus</strong>, si r<strong>it</strong>iene <strong>di</strong> poter <strong>di</strong>stinguere i vari comportamenti,raggruppandoli con riferimento alla natura <strong>della</strong> sostanza utilizzata e, cioè,a seconda che trattasi <strong>di</strong> sostanze vietate del tutto o solo entro certi lim<strong>it</strong>iovvero <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> libero uso. Se certamente la questione pare menoproblematica, per quanto riguarda l’uso <strong>di</strong> sostanze vietate dalla legge edai Regolamenti sportivi, anche alla stregua <strong>di</strong> quanto si è già considerato,più complessa risulta invece la soluzione del problema in or<strong>di</strong>ne allasomministrazione <strong>di</strong> sostanze il cui uso sia libero e lec<strong>it</strong>o. Occorre chiedersi,in altri termini, se anche <strong>nel</strong>la somministrazione <strong>di</strong> farmaci, il cui uso nonsia vietato o lim<strong>it</strong>ato da alcuna legge e da alcun regolamento sportivo, cheil me<strong>di</strong>co r<strong>it</strong>enga <strong>di</strong> effettuare ai giocatori, sia possibile in<strong>di</strong>viduare lacondotta fraudolenta richiesta dalla norma in contestazione …(cfr. la<strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 44)>>.Il ques<strong>it</strong>o in argomento, indubbiamente molto delicato, è statovalutato dal primo giu<strong>di</strong>ce con grande attenzione e con una motivazioneestremamente ampia.In buona sostanza, premesso che la soluzione del predetto ques<strong>it</strong>oappare meno problematica per le sostanze proib<strong>it</strong>e e più complessa per quellenon proib<strong>it</strong>e, secondo il Tribunale <strong>di</strong> Torino, devono essere fatte le seguenticonsiderazioni:1) sia sotto il profilo giuri<strong>di</strong>co che sotto quello deontologico il comp<strong>it</strong>ospecifico del me<strong>di</strong>co – operante o meno in amb<strong>it</strong>o sportivo –, e, dunque,anche la somministrazione <strong>di</strong> prodotti me<strong>di</strong>cinali al paziente, devenecessariamente fare riferimento alle attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi e <strong>di</strong> terapia inpresenza <strong>di</strong> uno stato patologico. Si tratta <strong>di</strong> un concetto basilare, chenon può essere ignorato, anche senza <strong>di</strong>menticare l’importanza delleattiv<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>che <strong>di</strong> profilassi, <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> prevenzione san<strong>it</strong>aria, nonché<strong>della</strong> me<strong>di</strong>cina pre<strong>di</strong>ttiva (ossia quella volta alla in<strong>di</strong>viduazione precoce<strong>di</strong> malattie ere<strong>di</strong>tarie).2) Anche sotto il profilo farmacologico si deve concludere con tuttaevidenza che il settore <strong>di</strong> intervento è quello terapeutico e che non èaccettabile ipotizzare una somministrazione <strong>di</strong> farmaci in via preventiva,come sostenuto dalla <strong>di</strong>fesa sulla scorta delle osservazioni dei consulentiche il primo giu<strong>di</strong>ce ha sottoposto ad una cr<strong>it</strong>ica serrata.Fatte queste premesse, il Tribunale ha preso in considerazione unaserie <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> valutazione rilevanti, che sono emersi dalle indaginipreliminari e che hanno trovato conferma <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o dell’istruzione <strong>di</strong>bat-


Giurisprudenza Nazionale 157timentale:a) innanz<strong>it</strong>utto, la circostanza oggettiva dell’utilizzazione da parte <strong>della</strong>JUVENTUS <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> quant<strong>it</strong>ativi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, che, <strong>di</strong> regola, nonvenivano acquistati in relazione a specifiche esigenze terapeutiche;b) l’accertata carenza <strong>di</strong> prescrizioni me<strong>di</strong>che sia sotto il profilo <strong>della</strong>mancanza <strong>di</strong> ricette per l’acquisizione dei farmaci, sia sotto il profilo<strong>della</strong> successiva somministrazione degli stessi ai giocatori, dovendosi,pertanto, r<strong>it</strong>enere che il dottor AGRICOLA non rispettasse le regolestabil<strong>it</strong>e per i san<strong>it</strong>ari in generale e per i me<strong>di</strong>ci sportivi in particolare;c) la considerazione, in altri termini, che erano documentati gli acquistidei farmaci, ma del tutto carente la documentazione relativa alle patologie<strong>di</strong> riferimento ed alle modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> somministrazione, essendo utilericordare che il teste Fabrizio VERZINI (collaboratore del dottorAGRICOLA per alcuni mesi all’inizio <strong>della</strong> nuova gestione epredecessore del dottor TENCONE), pur essendo considerato comeun teste “prudente”, se non ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura reticente, ha rifer<strong>it</strong>o sull’esistenza<strong>di</strong> un’agenda informale, in cui venivano annotate – sebbene senza metodoe costanza – le patologie degli atleti ed i me<strong>di</strong>cinali somministrati, agendanon r<strong>it</strong>rovata <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o delle indagini e la cui esistenza è stata peraltrosment<strong>it</strong>a dall’attuale imputato e dallo stesso dottor TENCONE.È stata, inoltre, sottoposta a <strong>di</strong>scussione e confutata la tesi <strong>della</strong><strong>di</strong>fesa, secondo cui il dottor AGRICOLA non aveva l’obbligo <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere lacartella clinica del singolo giocatore e <strong>di</strong> stilare alcuna ricetta per lasomministrazione dei me<strong>di</strong>cinali ai singoli giocatori <strong>nel</strong> contesto del rapportofiduciario <strong>di</strong>retto tra me<strong>di</strong>co e paziente, essendo stato, del resto, precisatodai <strong>di</strong>fensori che egli iniziò a compilare le schede san<strong>it</strong>arie degli atleti apartire dal 1995, allorché ne sorse il relativo obbligo a segu<strong>it</strong>odell’approvazione del d.m. 13.3.1995. A questo propos<strong>it</strong>o il primo giu<strong>di</strong>ceha osservato che, al <strong>di</strong> fuori <strong>della</strong> normativa sportiva e principalmente <strong>nel</strong>co<strong>di</strong>ce deontologico me<strong>di</strong>co del 1995, esistevano regole ben <strong>di</strong>verse, chenon vennero rispettate (ciò soprattutto in tema <strong>di</strong> documentazione me<strong>di</strong>ca e<strong>di</strong> segnalazione all’Or<strong>di</strong>ne professionale <strong>di</strong> ogni prescrizione tale dainfluenzare la prestazione <strong>di</strong> un atleta). L’obbligo <strong>della</strong> ricetta, d’altra parte,rileva anche ai fini dell’acquisto dei me<strong>di</strong>cinali, che <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie vennerodetenuti senza la prescr<strong>it</strong>ta autorizzazione san<strong>it</strong>aria.Deve pure essere respinta la tesi <strong>di</strong>fensiva, secondo cui lo stato <strong>di</strong>salute dell’atleta professionista deve essere tenuto <strong>di</strong>stinto sia da quello delsoggetto sano che da quello del soggetto malato, dovendosi precisare eriba<strong>di</strong>re che il comp<strong>it</strong>o del me<strong>di</strong>co sportivo è quello <strong>di</strong> salvaguardare la sa-


158 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>lute dell’atleta e non quello <strong>di</strong> migliorarne la prestazione. Sotto questo profiloè lec<strong>it</strong>o affermare che esiste <strong>nel</strong> professionista dello sport una sindrome dastress (in altre parole, un affaticamento psicologico dovuto agli impegnipressanti dell’attiv<strong>it</strong>à agonistica), ma che ciò non giustifica lasomministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, in quanto, in buona sostanza, i giocatori, sesono ammalati, devono essere curati e, se sono stanchi, devono essere fermati.In defin<strong>it</strong>iva, il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha sostenuto che sussiste il del<strong>it</strong>to<strong>di</strong> frode sportiva sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo in relazionealla consapevole somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali non per final<strong>it</strong>à terapeutiche,ma al fine specifico <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la prestazione agonistica dei giocatori ecomunque al <strong>di</strong> fuori delle prescrizioni autorizzate dal competente Ministero(utilizzazione off-label del prodotto). Occorre aggiungere che è stata, infine,sottoposta a cr<strong>it</strong>ica la tesi <strong>di</strong>fensiva, secondo cui prima dell’entrata in vigore<strong>della</strong> legge 8.4.1988, n. 94 (la cd. legge “BINDI” o “DI BELLA”, che convertìcon mo<strong>di</strong>ficazioni il decreto legge 17.2.1998, n. 23) il me<strong>di</strong>co sarebbe statolibero <strong>di</strong> prescrivere me<strong>di</strong>cinali anche in vista <strong>di</strong> una utilizzazione <strong>di</strong>versa daquella autorizzata, posto che il provve<strong>di</strong>mento legislativo in questione,introdotto con riferimento a patologie <strong>di</strong> estrema grav<strong>it</strong>à, si riferiscecomunque ad un uso necessariamente terapeutico dei me<strong>di</strong>cinali.A questo punto, il primo giu<strong>di</strong>ce ha affrontato <strong>nel</strong> dettaglio il temadei farmaci più utilizzati dai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS, ricordando che <strong>nel</strong>corso del <strong>di</strong>battimento è sorta l’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre perizia tecnica a frontedegli accesi contrasti intervenuti tra i consulenti <strong>della</strong> pubblica accusa e quelli<strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa sulle conclusioni rispettivamente consegu<strong>it</strong>e in base ai dati <strong>di</strong>valutazione <strong>di</strong>sponibili (ossia, in breve, gli acquisti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali effettuatidalla società e le modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> somministrazione dei prodotti desumibili dalle<strong>di</strong>chiarazioni dei calciatori sia in occasione dei sorteggi antidoping, sia<strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o più strettamente processuale).In buona sostanza, si è reso necessario effettuare l’accertamentoper<strong>it</strong>ale


Giurisprudenza Nazionale 159chiarire che ogni affermazione tendente a sminuire gli effetti farmacologici<strong>di</strong> alcuni me<strong>di</strong>cinali, quali in particolare il Neoton, l’Esafosfina e, perqualche verso, anche il Samyr, proposta dalla <strong>di</strong>fesa e dai relativi consulent<strong>it</strong>ecnici, non può essere con<strong>di</strong>visa. Si tratta, in realtà, <strong>di</strong> special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinaliche, per quanto si è già osservato, non possono trovare un impiego <strong>di</strong>versodalle final<strong>it</strong>à terapeutiche che risultano autorizzate dal Ministero per lein<strong>di</strong>cazioni riportate sul foglietto illustrativo contenuto <strong>nel</strong>le rispettiveconfezioni. Se il dottor Agricola, del resto, ha r<strong>it</strong>enuto opportuno acquistaretali prodotti farmaceutici ed ha r<strong>it</strong>enuto necessario effettuarne lasomministrazione ai calciatori, ha evidentemente inteso perseguire deglieffetti farmacologici che, perciò, devono essere verificati senza essere néesaltati, né sottovalutati…(cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 87)>>.È opportuno ricordare brevemente che il per<strong>it</strong>o – ossia il prof. EugenioMULLER del Dipartimento <strong>di</strong> Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologiame<strong>di</strong>ca dell’Univers<strong>it</strong>à degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano - ha concluso <strong>nel</strong> senso che<strong>nel</strong>la somministrazione dei farmaci presi in considerazione (ossia quelli primac<strong>it</strong>ati, in quanto maggiormente utilizzati dai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS) ildottor AGRICOLA “non risulta verosimilmente essersi ispirato a cr<strong>it</strong>ericlinico-terapeutici”; che, inoltre, la somministrazione del singolo prodotto“può aver consegu<strong>it</strong>o effetti <strong>di</strong>versi dagli effetti terapeutici sperimentati edattesi per il tipo <strong>di</strong> special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinale utilizzata”, nonché effetti correlatial ruolo bioenergetico <strong>della</strong> sostanza in esame.In altri termini, i farmaci in questione vennero somministrati incon<strong>di</strong>zioni off-label, ovvero <strong>nel</strong>l’inosservanza delle prescrizioni terapeuticheautorizzate a livello ministeriale.Quanto al conseguimento <strong>di</strong> effetti <strong>di</strong>versi da quelli sperimentati, chesono stati prospettati come possibili e che <strong>nel</strong>l’ipotesi accusatoria presentanouna correlazione <strong>di</strong>retta con l’alterazione del risultato agonistico, è opportunoricordare che il per<strong>it</strong>o ha concluso <strong>nel</strong> senso che per tutte le sostanze inquestione non è mai stata data la <strong>di</strong>mostrazione clinica <strong>della</strong> capac<strong>it</strong>à concreta<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le prestazioni dell’atleta a causa <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> fattori:


160 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>dotte dai farmaci. Pertanto, attualmente una sostanza è considerata capace<strong>di</strong> incrementare surrettiziamente le prestazioni solo sulla base del suomeccanismo d’azione biochimico e/o bioenergetico, anche senza una<strong>di</strong>mostrazione clinica … (cfr. la relazione scr<strong>it</strong>ta del per<strong>it</strong>o alle pagine 8 e9)>>.Si deve anche aggiungere che il per<strong>it</strong>o ha formulato conclusioni <strong>di</strong>tenore <strong>di</strong>verso per la creatina, <strong>di</strong> cui si è interessato essenzialmente in relazioneall’att<strong>it</strong>u<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tale sostanza a provocare l’aumento del peso corporeo delfru<strong>it</strong>ore, in sintonia, del resto, con il contenuto dello specifico ques<strong>it</strong>o postodal giu<strong>di</strong>ce.Il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha pienamente con<strong>di</strong>viso le conclusioni delprof. MULLER tram<strong>it</strong>e una motivazione estremamente approfon<strong>di</strong>ta, voltaa realizzare un’ampia <strong>di</strong>scussione delle argomentazioni contenute <strong>nel</strong>laperizia, nonché a confutare le numerose obiezioni avanzate dai <strong>di</strong>fensori, leosservazioni dei consulenti <strong>di</strong> parte e le spiegazioni forn<strong>it</strong>e dal dottorAGRICOLA in mer<strong>it</strong>o alla somministrazione ai giocatori dei farmaci inquestione. Al termine <strong>di</strong> tale analisi il primo giu<strong>di</strong>ce ha concluso: .


Giurisprudenza Nazionale 161Il secondo aspetto dell’imputazione <strong>di</strong> frode sportiva concerne, comesappiamo, l’acquisizione, la detenzione e la somministrazione ai giocatori<strong>della</strong> JUVENTUS dal 1994 al 1998 <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante,tenuto conto che il richiamo alle pratiche trasfusionali, <strong>di</strong> cui si fa cenno<strong>nel</strong>l’incriminazione, non ha trovato alcun segu<strong>it</strong>o apprezzabile <strong>nel</strong>le risultanzeprocessuali. In buona sostanza, la contestazione riguarda la somministrazione<strong>di</strong> una sostanza proib<strong>it</strong>a – comunemente denominata “epo” – che rappresentauna pratica illec<strong>it</strong>a, <strong>di</strong>retta a stimolare la er<strong>it</strong>ropoiesi ad a realizzare unainnaturale produzione <strong>di</strong> nuovi globuli rossi, in modo tale da espandere lacapac<strong>it</strong>à <strong>di</strong> ossigenazione dei muscoli e <strong>di</strong> attenuare la sensazione <strong>della</strong> faticacon una ovvia ed evidente ricaduta in termini <strong>di</strong> miglioramento <strong>della</strong>performance.Anche in relazione a tale secondo aspetto dell’imputazione si èassist<strong>it</strong>o <strong>nel</strong> processo ad un forte <strong>di</strong>saccordo tra i consulenti delle parti,cosicchè si è nuovamente presentata la necess<strong>it</strong>à per il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> nominareun per<strong>it</strong>o, <strong>nel</strong>la persona del prof. Giuseppe D’ONOFRIO, <strong>di</strong>rettore <strong>della</strong>Struttura complessa <strong>di</strong> Emotrasfusione del Policlinico univers<strong>it</strong>ario “AgostinoGemelli” <strong>di</strong> Roma. Il per<strong>it</strong>o, per rispondere ai ques<strong>it</strong>i postigli dal Tribunale<strong>di</strong> Torino, ha utilizzato i referti delle analisi <strong>di</strong> laboratorio (in pratica, esamidel sangue) effettuate - negli anni in contestazione e in varie strutturespecializzate - da venti giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS, selezionati .La valutazione del contenuto e delle conclusioni <strong>della</strong> perizia inargomento verrà effettuata in modo approfon<strong>di</strong>to <strong>nel</strong> prosieguo, ma sin d’oraè opportuno ricordare brevemente le risposte date dal prof. D’ONOFRIO a<strong>it</strong>re ques<strong>it</strong>i affidatigli dal Tribunale <strong>di</strong> Torino.In primo luogo, il per<strong>it</strong>o ha concluso <strong>nel</strong> senso che la somministrazioneisolata <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> ferro non è in grado <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare i parametriematologici in soggetti che non siano affetti da anemia da carenza <strong>di</strong> ferro,né <strong>di</strong> fare aumentare gli stessi parametri al <strong>di</strong> sopra del livello normale. Alcontrario, l’er<strong>it</strong>ropoietina esogena (ossia quella chimicamente sintetizzata enon prodotta dall’organismo) determina un aumento del parametrodell’emoglobina in modo costante e dose-<strong>di</strong>pendente. Tale effetto è potenziatodalla contestuale somministrazione <strong>di</strong> ferro.In secondo luogo, il prof. D’ONOFRIO ha affermato che esiste unastretta e costante correlazione tra emoglobina ed ematocr<strong>it</strong>o (ovvero unaconsensual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> incremento dei relativi valori <strong>di</strong> laboratorio), con l’eccezione


162 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong><strong>di</strong> poche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> carattere patologico che non ricorrono <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong>specie. Inoltre, secondo il per<strong>it</strong>o, la stimolazione da er<strong>it</strong>ropoietina puòdeterminare <strong>di</strong>ssociazioni solo minime in favore del parametrodell’ematocr<strong>it</strong>o, cosicchè le <strong>di</strong>ssociazioni riscontrate in due casi tra quelliosservati, nei quali il valore del predetto paramtro ematologico è risultatosuperiore al 50%, appaiono il frutto <strong>di</strong> errori <strong>nel</strong>le analisi.In risposta al terzo ques<strong>it</strong>o (quello senza dubbio più rilevante ai finiprocessuali), il per<strong>it</strong>o ha osservato che non tutte le variazioni riscontrate neireferti <strong>di</strong> laboratorio sono “fisiologiche e compatibili con l’attiv<strong>it</strong>à deicalciatori”; ciò sulla base <strong>di</strong> alcuni dati <strong>di</strong> valutazione (in<strong>di</strong>cati come “in<strong>di</strong>zi”),che sono rappresentati:1) da rapide variazioni in aumento del valore dell’emoglobina riscontratenegli esami dei calciatori Antonio CONTE ed Alessio TACCHINARDI<strong>nel</strong> decorso successivo ad eventi morbosi; tali variazioni in aumento;2) dal riscontro <strong>di</strong> valori più alti <strong>di</strong> emoglobina in perio<strong>di</strong> ristretti <strong>di</strong> tempoper taluni atleti, ovvero in associazione con anomalie dei dati del bilanciomarziale; o ancora nei centrocampisti (contrariamente ai dati contenutiin altri stu<strong>di</strong> pubblicati sull’argomento);3) da un andamento stagionale irregolare ;4) dal riscontro in singoli atleti <strong>di</strong> esami del sangue molto ravvicinati <strong>nel</strong>tempo, elemento che appare particolarmente significativo, ove osservatoin concom<strong>it</strong>anza temporale con la presenza <strong>nel</strong> singolo atleta <strong>di</strong> valori<strong>di</strong> emoglobina alti ovvero in rapida <strong>di</strong>minuzione.Il complesso dei predetti dati <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio ha condotto il per<strong>it</strong>o aformulare le seguenti conclusioni:


Giurisprudenza Nazionale 163brevi perio<strong>di</strong> in almeno due atleti, per superare momenti cr<strong>it</strong>ici caratterizzatida <strong>di</strong>minuzioni dell’emoglobina, spesso a segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong> eventi morbosiintercorrenti; la rapi<strong>di</strong>tà degli aumenti <strong>di</strong> emoglobina in questi casi far<strong>it</strong>enere l’uso dell’er<strong>it</strong>ropoietina praticamente certo e non giustificato sulpiano clinico; in alternativa, un effetto simile potrebbe essere stato prodottosolo da trasfusioni o autotrasfusioni non giustificate e non riportate <strong>nel</strong>ladocumentazione clinica; 2) la somministrazione “cronica” a dosi basse,per sostenere livelli <strong>di</strong> emoglobina poco più elevati <strong>di</strong> quelli naturali,sopratutto in alcune stagioni e in alcuni perio<strong>di</strong>, da r<strong>it</strong>enere molto probabileper la coincidenza degli in<strong>di</strong>zi sopra esposti …(cfr. la relazione <strong>di</strong> periziaalla pagina 72)>>.Occorre ricordare che tali conclusioni ed il metodo segu<strong>it</strong>o dal prof.D’ONOFRIO <strong>nel</strong>l’espletamento dell’incarico sono stati oggetto <strong>di</strong> molteplicied energiche obiezioni da parte dei consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa (il <strong>di</strong>batt<strong>it</strong>o traentrambi i per<strong>it</strong>i ed i consulenti <strong>di</strong> parte occupa numerosi volumi con migliaia<strong>di</strong> pagine <strong>di</strong> trascrizione), nonché da cr<strong>it</strong>iche spesso molto polemiche daparte dei <strong>di</strong>fensori. Cosicché possiamo constatare che una parte consistente<strong>della</strong> motivazione è stata de<strong>di</strong>cata dal primo giu<strong>di</strong>ce alla <strong>di</strong>fesa dell’operatodel prof. D’ONOFRIO ed alla puntigliosa confutazione delle osservazioni<strong>di</strong>fensive.Di tutto ciò ci occuperemo in segu<strong>it</strong>o, ma in questo momento ènecessario precisare che il Tribunale <strong>di</strong> Torino, talora arricchendo leargomentazioni del per<strong>it</strong>o con ulteriori osservazioni anche <strong>di</strong> carattere tecnico,ha r<strong>it</strong>enuto essere stata raggiunta la prova certa dell’avvenutasomministrazione ai calciatori <strong>della</strong> JUVENTUS dell’er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante, utilizzata, parimenti agli altri farmaci, .Sul piano soggettivo la responsabil<strong>it</strong>à del dottor AGRICOLA è stataaffermata non solo in relazione alla posizione formale, rivest<strong>it</strong>a <strong>nel</strong>la società,<strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente del settore me<strong>di</strong>co, ma anche in rapporto al concreto e costantesvolgimento dei relativi comp<strong>it</strong>i, che non risultano essere stati mai delegati,se non con riferimento all’esecuzione <strong>di</strong> mere operazioni <strong>di</strong> caratteremateriale.Del tutto <strong>di</strong>fforme la decisione del Tribunale <strong>di</strong> Torino nei confrontidell’altro imputato, ossia del dott. GIRAUDO, amministratore delegato <strong>della</strong>società in questione, che è stato assolto dal reato <strong>di</strong> frode sportiva, per nonavere commesso il fatto.


164 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>A fronte <strong>di</strong> un articolato contesto <strong>di</strong> prove logiche dedotte dallapubblica accusa, il primo giu<strong>di</strong>ce ha riscontrato la carenza <strong>di</strong> una provapiena e <strong>di</strong>retta in or<strong>di</strong>ne al coinvolgimento <strong>nel</strong> reato <strong>di</strong> frode sportiva delpredetto imputato. Questi, in altri termini, si è sempre <strong>di</strong>mostrato unamministratore attento alle vicende <strong>della</strong> società con particolare riferimentoall’aspetto <strong>della</strong> gestione patrimoniale e sotto questo profilo venne aconoscenza negli anni in contestazione dell’aumento del fabbisognonecessario a sostenere le spese per l’acquisto dei me<strong>di</strong>cinali non vietati, datoche controllò, approvando personalmente i relativi movimenti finanziari. Nonvi è poi dubbio sul fatto che la logica porta a r<strong>it</strong>enere che il dottor AGRICOLAnon avrebbe assunto in via esclusiva e senza un superiore avallo l’iniziativa<strong>di</strong> effettuare le somministrazioni incriminate, specie per quanto attiene allesostanze proib<strong>it</strong>e.Per contro, le argomentazioni <strong>di</strong> carattere logico – certamentesuggestive e non prive <strong>di</strong> significato – appaiono, per così <strong>di</strong>re, bilanciate daosservazioni <strong>di</strong> segno opposto non meno rilevanti, che possono esseresintetizzate nei termini seguenti:a) sotto il profilo finanziario, una volta approvata la previsione <strong>di</strong> spesaproposta dal responsabile del settore me<strong>di</strong>co, il controllo eserc<strong>it</strong>atosuccessivamente dall’amministratore delegato concerne il rispetto delbudget preventivato per il singolo esercizio e non si spinge al mer<strong>it</strong>o edal dettaglio <strong>di</strong> quanto acquistato;b) il dottor AGRICOLA è un <strong>di</strong>rigente ed è un me<strong>di</strong>co, cosicchè la suaautonomia interna alla società deriva non solo dalla qualifica, ma anchedalla natura dei comp<strong>it</strong>i svolti;c) quanto alle sostanze proib<strong>it</strong>e, l’assoluta carenza <strong>di</strong> prova in or<strong>di</strong>ne allemodal<strong>it</strong>à dei relativi acquisti ed alla provenienza dei fon<strong>di</strong> utilizzatirende quanto mai <strong>di</strong>fficoltoso coinvolgere l’amministratore delegato, ilquale, pre<strong>di</strong>sponendo consapevolmente fon<strong>di</strong> neri a tale scopo, avrebberealizzato reati anche più gravi <strong>di</strong> quelli per cui si procede;d) emerge dalle risultanze processuali che il dottor AGRICOLA rispondeva<strong>di</strong>rettamente a Luciano MOGGI, <strong>di</strong>rettore generale <strong>della</strong> società,anch’egli dotato per il suo incarico <strong>di</strong> un’autonomia gestionale nonirrilevante, il che rende ancora più problematico risalire alla personadel dottor GIRAUDO, tenuto anche conto che la posizione <strong>di</strong> MOGGIè stata oggetto <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> archiviazione richiesto dalpubblico ministero.L’imputazione <strong>di</strong> frode sportiva è strettamente collegata a quelle subH) ed I), concernenti le violazioni dell’art. 445 c.p., <strong>nel</strong> primo <strong>caso</strong> per la


Giurisprudenza Nazionale 165somministrazione dei me<strong>di</strong>cinali in senso tra<strong>di</strong>zionale e <strong>nel</strong> secondo <strong>caso</strong>per la somministrazione <strong>di</strong> sovradosaggi <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> creatina.Il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha osservato che la questione riguarda, inparticolare, la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> applicare al <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie il del<strong>it</strong>to in argomento,anche alla luce del contrario avviso rappresentato dall’orientamentoconsolidato <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, che ha delineato il reato <strong>di</strong>cui all’art. 445 c.p. come una frode in commercio qualificata(somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali caratterizzata da aliud pro alio).Il primo giu<strong>di</strong>ce ha r<strong>it</strong>enuto, invece, applicabile il del<strong>it</strong>to in argomento,sviluppando, in sintesi, le seguenti considerazioni:1) la fattispecie in questione non concerne solo il farmacista o ilcommerciante <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, ma, secondo il dato letterale, anche chieserc<strong>it</strong>i seppure in modo abusivo il commercio <strong>di</strong> sostanze me<strong>di</strong>cinali;il verbo “somministrare” deve, inoltre, essere interpretato con unsignificato molto ampio, che rappresenta un momento successivo aquello <strong>della</strong> detenzione o <strong>della</strong> messa in commercio e che si identifica<strong>nel</strong>la consegna del me<strong>di</strong>cinale al consumatore finale; <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specieil dottor AGRICOLA, <strong>nel</strong>lo stesso tempo, prescrisse i me<strong>di</strong>cinali e lifornì <strong>di</strong>rettamente ai giocatori fru<strong>it</strong>ori;2) il comportamento dell’imputato fu ingannevole nei riguar<strong>di</strong> degli atleti,perché dalle risultanze processuali emerge che i giocatori non furonoadeguatamente informati in mer<strong>it</strong>o alla natura dei prodotti, che eranochiamati a consumare (tanto che quasi sempre pensarono trattarsi <strong>di</strong>semplici v<strong>it</strong>amine), sicchè non si sarebbe trattato semplicemente <strong>di</strong>un’informazione generica, bensì <strong>di</strong> un vero e proprio inganno;3) è irrilevante la circostanza che la somministrazione fosse gratu<strong>it</strong>a, postoche la giurisprudenza ha affermato che per l’integrazione del reato nonsi richiede il prodursi <strong>di</strong> un danno patrimoniale in capo al soggettofru<strong>it</strong>ore;4) non vi è dubbio alcuno in mer<strong>it</strong>o alla pericolos<strong>it</strong>à e nociv<strong>it</strong>à dei prodottiin questione, specie in relazione all’utilizzo off-label;5) quanto alla creatina, si tratta <strong>di</strong> prodotto me<strong>di</strong>cinale secondo ladefinizione contenuta <strong>nel</strong>l’art. 1 d.lg. 178/1991, che parla <strong>di</strong> “sostanzada somministrare all’uomo, allo scopo <strong>di</strong> correggere o mo<strong>di</strong>ficarefunzioni organiche”; sotto questo profilo non bisogna confondere ilme<strong>di</strong>cinale dalla special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinale ed occorre anche ricordare chel’autorizzazione ministeriale non funge da riconoscimento <strong>della</strong> natura<strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinale <strong>di</strong> un prodotto, ma serve per l’immissione in commerciodello stesso;


166 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>6) in buona sostanza, la creatina è un integratore e come tale viene postain commercio; tuttavia in relazione ad un utilizzo a dosi consistenti,che finiscono per influire sulle funzioni organiche dell’uomo, si deveparlare <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinale;7) la nociv<strong>it</strong>à <strong>della</strong> creatina, ove somministrata in dosi massicce comeavvenne <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie, è stata in<strong>di</strong>cata dal per<strong>it</strong>o e riconosciutaanche dal consulente <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa; del resto, trattandosi <strong>di</strong> reato <strong>di</strong>pericolo, non occorre che vi sia stata una sperimentazione scientifica inmer<strong>it</strong>o.Anche relativamente alle imputazioni in argomento l’aspettosoggettivo ricalca <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> impugnata quanto argomentato e conclusoin or<strong>di</strong>ne al reato <strong>di</strong> frode sportiva: per il dottor AGRICOLA pienocoinvolgimento e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabil<strong>it</strong>à; per il dottor GIRAUDOprova insufficiente ed assoluzione, per non aver commesso il fatto.Nella parte finale <strong>della</strong> pronuncia il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha preso inconsiderazione le imputazioni residue, anch’esse ovviamente rilevanti, main qualche modo “minori” rispetto ai reati <strong>di</strong> frode sportiva e <strong>di</strong>somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Inquesta sede ci interessiamo unicamente delle imputazioni, che rilevano aifini del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> secondo grado.I del<strong>it</strong>ti <strong>di</strong> falso e <strong>di</strong> ricettazione <strong>di</strong> cui ai capi B) ed A) <strong>della</strong> rubricariguardano l’approvvigionamento da parte <strong>della</strong> s.p.a. JUVENTUS F.C. deiprodotti me<strong>di</strong>cinali denominati ORUDIS e MEPRAL, realizzato tram<strong>it</strong>e lacontraffazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nativi provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA <strong>di</strong>Torino. Inizialmente l’imputazione <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale sub B) venne contestataunicamente al dottor ROSSANO, t<strong>it</strong>olare <strong>della</strong> farmacia che provvedevaalla forn<strong>it</strong>ura dei farmaci alla JUVENTUS, mentre nei confronti del dottorAGRICOLA e del dottor GIRAUDO venne contestato il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong>ricettazione sub A), in rapporto all’acquisto dei richiamati prodotti me<strong>di</strong>cinaliprovenienti dalla condotta illec<strong>it</strong>a <strong>di</strong> falso addeb<strong>it</strong>ata al ROSSANO.Successivamente, <strong>nel</strong> reato <strong>di</strong> falso (per il quale ROSSANO ha chiestol’applicazione <strong>della</strong> pena ex art. 444 c.p.) è stato fatto confluire il fattoascr<strong>it</strong>to sub A) a GIRAUDO ed AGRICOLA, sul presupposto <strong>di</strong> un loroconcorso morale <strong>nel</strong>la contraffazione degli or<strong>di</strong>nativi provenienti da VILLACRISTINA.R<strong>it</strong>enuta ampiamente provata la contraffazione e sussistente il reatononostante la mancanza del documento originale e la carenza <strong>di</strong> sottoscrizioneda parte del san<strong>it</strong>ario, il dottor AGRICOLA è stato assolto per lainadeguatezza <strong>della</strong> prova sul concorso <strong>nel</strong>la condotta posta in essere da


Giurisprudenza Nazionale 167ROSSANO. In buona sostanza il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha r<strong>it</strong>enuto esserviunicamente sospetti sul fatto che il predetto imputato fosse stato a conoscenzaed avesse con<strong>di</strong>viso la scelta <strong>di</strong> ROSSANO <strong>di</strong> approvvigionarsi dei me<strong>di</strong>cinaliin questione con le modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e già viste in precedenza. Non parenecessario illustrare i motivi dell’assoluzione <strong>di</strong> GIRAUDO, posto che inor<strong>di</strong>ne alla posizione <strong>di</strong> tale imputato non vi è impugnazione da parte delpubblico ministero.Il reato sub D) concerne la mancata redazione (o, più precisamente,l’incompleta elaborazione) del documento relativo alla valutazione dei rischiin tema <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> salute sul lavoro relativamente ai giocatori <strong>nel</strong>laloro qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti <strong>della</strong> <strong>Juventus</strong>. GIRAUDO (unico imputato) èstato assolto, per non avere commesso il fatto, poiché esisteva una delega,che investiva <strong>di</strong> tale comp<strong>it</strong>o e <strong>della</strong> relativa responsabil<strong>it</strong>à il <strong>di</strong>rigente RomoloMaria GAI, la cui posizione è stata, peraltro, separata ed archiviata <strong>nel</strong>lafase delle indagini preliminari. Secondo il Tribunale <strong>di</strong> Torino l’esistenza<strong>della</strong> delega non elimina ogni problema <strong>di</strong> responsabil<strong>it</strong>à, ma in ogni <strong>caso</strong>incide sull’elemento soggettivo per quanto concerne la posizione GIRAUDO,tenuto anche conto che l’accusa non è stata rivolta inizialmente a tutto ilconsiglio <strong>di</strong> amministrazione, salvo poi enucleare e precisare il ruolodell’amministratore delegato, come in<strong>di</strong>cato da alcune pronunce <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che si trattacomunque <strong>di</strong> reato estinto per intervenuta prescrizione.Esaur<strong>it</strong>a la descrizione degli aspetti salienti <strong>della</strong> pronuncia impugnata,si prendono in esame le singole imputazioni demandate al giu<strong>di</strong>zio <strong>della</strong>Corte in relazione al contenuto degli atti <strong>di</strong> impugnazione.L’imputazione <strong>di</strong> falso <strong>di</strong> cui ai capi A) e B) <strong>della</strong> rubricaÈ stato detto in precedenza che le imputazioni in questione attengonoall’approvvigionamento da parte <strong>della</strong> s.p.a. JUVENTUS F.C. dei prodottime<strong>di</strong>cinali denominati ORUDIS e MEPRAL, realizzato con la contraffazione<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nativi provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA <strong>di</strong> Torino. Si deveprecisare che la conservazione e l’uso dei me<strong>di</strong>cinali in parola, <strong>nel</strong>la formainiettabile <strong>di</strong> cui alla forn<strong>it</strong>ura che ci interessa, era riservata alle struttureospedaliere ed alle case <strong>di</strong> cura e che la ven<strong>di</strong>ta al pubblico degli stessi prodottiera vietata.Come già detto, inizialmente l’imputazione <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale subB) venne contestata unicamente al dottor ROSSANO, t<strong>it</strong>olare <strong>della</strong> farmaciache provvedeva alla forn<strong>it</strong>ura dei farmaci alla JUVENTUS, mentre neiconfronti del dottor AGRICOLA e del dottor GIRAUDO venne contestatoil del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> ricettazione sub A) per l’acquisto dei richiamati prodotti me<strong>di</strong>ci-


168 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>nali provenienti dalla condotta illec<strong>it</strong>a addeb<strong>it</strong>ata al ROSSANO. In un secondotempo il fatto <strong>di</strong> ricettazione è stato configurato invece, come concorso <strong>nel</strong>del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale in certificato.Nel presente grado l’unica posizione da esaminare è quella del dottorAGRICOLA (assolto, ex art.530, secondo comma, c.p.p., per non averecommesso il fatto), posto che l’assoluzione del dottor GIRAUDO non èstata impugnata dalla pubblica accusa.I fatti materiali sono del tutto pacifici e sono stati descr<strong>it</strong>ti conadeguata cura alle pagine 287 e 288 <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata. In buonasostanza, a segu<strong>it</strong>o <strong>della</strong> richiesta <strong>di</strong> forn<strong>it</strong>ura dei predetti me<strong>di</strong>cinali da parte<strong>della</strong> JUVENTUS, la farmacia ROSSANO <strong>di</strong>ede corso alle due or<strong>di</strong>nazioniin questione, utilizzando:a) un vecchio or<strong>di</strong>ne proveniente dalla clinica VILLA CRISTINA <strong>di</strong> Torino,che venne alterato tram<strong>it</strong>e la correzione <strong>della</strong> data e l’aggiunta all’elencooriginario dei farmaci l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> 10 confezioni <strong>di</strong> MEPRAL fialee la <strong>di</strong>c<strong>it</strong>ura “urgentissimo”;b) due or<strong>di</strong>ni del giorno precedente, provenienti entrambi dalla predettaclinica, che vennero alterati con l’inserimento tram<strong>it</strong>e computerdell’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> 15 confezioni <strong>di</strong> MEPRAL fiale – in un <strong>caso</strong> – e <strong>di</strong>30 confezioni <strong>di</strong> ORUDIS fiale – <strong>nel</strong> secondo <strong>caso</strong>.Attraverso le suddette alterazioni venne fatto risultare falsamenteche si trattava <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali per la clinica VILLA CRISTINA, mentre, inrealtà, tali prodotti confluirono alla JUVENTUS con fattura datata 11.6.1998.Nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> secondo grado – in modo particolare, <strong>nel</strong> corso <strong>della</strong><strong>di</strong>scussione – è stata posta la questione <strong>della</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca daattribuire alla fals<strong>it</strong>à contestata, poiché la <strong>di</strong>fesa ha sostenuto trattarsi deldel<strong>it</strong>to <strong>di</strong> cui all’art. 485 c.p., sul presupposto che gli or<strong>di</strong>nativi in questionenon cost<strong>it</strong>uissero ricette ma unicamente or<strong>di</strong>ni commerciali, dovendo,pertanto, essere defin<strong>it</strong>i alla stregua <strong>di</strong> scr<strong>it</strong>ture private.La Corte osserva che la predetta considerazione <strong>di</strong>fensiva non puòessere con<strong>di</strong>visa, tenuto conto che gli or<strong>di</strong>nativi in questione venneroconfezionati attraverso l’alterazione <strong>di</strong> documenti con i quali una casa <strong>di</strong>cura chiedeva al produttore la forn<strong>it</strong>ura <strong>di</strong> prodotti me<strong>di</strong>cinali da utilizzareper le esigenze san<strong>it</strong>arie delle persone ricoverate nei suoi reparti. Sebbene<strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie alla casa farmaceutica fossero state inviate tram<strong>it</strong>e faxunicamente delle fotocopie degli or<strong>di</strong>nativi originali non sottoscr<strong>it</strong>ti da unsan<strong>it</strong>ario, l’avvenuta alterazione degli stessi documenti ottenuta con l’aggiunta<strong>di</strong> alcuni prodotti a quelli già presenti determina, ad avviso <strong>della</strong> Corte,l’esigenza <strong>di</strong> mantenere inalterata la qualificazione del fatto operata dalla


Giurisprudenza Nazionale 169pubblica accusa, in quanto appare prevalente il dato <strong>della</strong> provenienza deldocumento e <strong>della</strong> piena compatibil<strong>it</strong>à tra i prodotti richiesti e l’attiv<strong>it</strong>àist<strong>it</strong>uzionale dell’ente che effettuò l’or<strong>di</strong>ne.Resta, dunque, unicamente il problema <strong>della</strong> attribuibil<strong>it</strong>à del fattocontestato al dottor AGRICOLA, che il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha risolto inmodo negativo, osservando, in via <strong>di</strong> estrema sintesi, che emergonounicamente sospetti sul fatto che il predetto imputato fosse stato a conoscenzaed avesse con<strong>di</strong>viso la scelta <strong>di</strong> ROSSANO <strong>di</strong> approvvigionarsi dei me<strong>di</strong>cinaliin questione con le modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e già viste in precedenza.Nell’atto <strong>di</strong> impugnazione il pubblico ministero ha posto in <strong>di</strong>scussio<strong>nel</strong>’assoluzione del dottor AGRICOLA sulla base <strong>di</strong> una considerazione <strong>di</strong>carattere introduttivo e <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi concordanti. Il dato iniziale èrappresentato, a detta del rappresentante <strong>della</strong> pubblica accusa, dallacircostanza che .Quanto agi in<strong>di</strong>zi si è fatto riferimento:1) agli stretti rapporti che univano il dottor AGRICOLA, il dottorROSSANO e la casa <strong>di</strong> cura VILLA CRISTINA. Il primo ebbe adoperare all’interno <strong>della</strong> predetta clinica, non <strong>di</strong>versamente da alcunisuoi familiari. Il secondo, oltre ad essere comproprietario <strong>di</strong> VILLACRISTINA, ne era ovviamente il forn<strong>it</strong>ore <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, così come loera <strong>della</strong> JUVENTUS. Senza contare che il fratello del dottor ROSSANOall’epoca del fatto lavorava <strong>nel</strong>la clinica, interessandosi degliapprovvigionamenti farmaceutici, tanto da sottoscrivere gli originali deglior<strong>di</strong>nativi, che vennero alterati per acquisire i me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> cui trattasi.2) Senza una specifica richiesta del dottor AGRICOLA, il dottorROSSANO non si sarebbe mai determinato a commettere le fals<strong>it</strong>àcontestate.3) Poiché l’or<strong>di</strong>ne scr<strong>it</strong>to <strong>di</strong> fabbisogno <strong>della</strong> prima forn<strong>it</strong>ura <strong>di</strong> MEPRALda parte <strong>della</strong> JUVENTUS è <strong>di</strong> pochi giorni successivo alla data cheappare sull’or<strong>di</strong>nativo alterato, si deve r<strong>it</strong>enere che esso sia statopreceduto da un contatto informale tra la JUVENTUS e la farmacia, un


170 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>contatto che verosimilmente avvenne tra persone in ottimi rapporti <strong>di</strong>reciproca confidenza, ossia tra il dottor AGRICOLA e il dottorROSSANO.4) Anche l’urgente necess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> acquisire la prima forn<strong>it</strong>ura rappresenta u<strong>nel</strong>emento significativo, poiché tale urgenza avrebbe potuto essereapprezzata solo dal dottor AGRICOLA, alla cui persona deve, quin<strong>di</strong>,essere attribu<strong>it</strong>a l’iniziativa <strong>di</strong> ottenere il farmaco in questione e <strong>di</strong>concordare con il farmacista anche le modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e <strong>di</strong> acquisizione.5) Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla re<strong>it</strong>erazione<strong>della</strong> condotta criminosa <strong>di</strong> approvvigionamento: .6) In forza degli stretti rapporti, <strong>di</strong> cui si è detto in precedenza, il dottorAGRICOLA era a conoscenza che la farmacia ROSSANO era inpossesso degli or<strong>di</strong>ni provenienti da VILLA CRISTINA.7) Poiché i prodotti farmaceutici in questione – con particolare riguardo alMEPRAL – vennero somministrati ai giocatori per ev<strong>it</strong>are i danniderivanti dall’utilizzo dei FANS, si può comprendere il ricorso da partedel dottor AGRICOLA ad un approvvigionamento illec<strong>it</strong>o.8) <strong>Le</strong> spiegazioni offerte dal dottor AGRICOLA <strong>nel</strong> corso del processosono apparse ben poco convincenti e in qualche modo persinocontroproducenti, dal momento che dalle medesime si dovrebbe trarrela convinzione che l’imputato non fosse neppure a conoscenza del regime<strong>di</strong> prescrizione dei farmaci ad uso ospedaliero.Orbene, a parte la suggestione un poco retorica promanante dallaprima affermazione (quella sulla <strong>di</strong>sposizione a commettere ogni crimine,pur <strong>di</strong> raggiungere gli scopi illec<strong>it</strong>i prefissati), le considerazioni sviluppatedal pubblico ministero rappresentano ipotesi o argomenti logici privi <strong>di</strong>univoc<strong>it</strong>à. In particolare, si tratta <strong>di</strong> argomentazioni che non contribuisconoa sciogliere i dubbi che permangono in mer<strong>it</strong>o al ruolo rivest<strong>it</strong>o dal dottorAGRICOLA in questo aspetto <strong>della</strong> vicenda. In altri termini, esse nonpermettono <strong>di</strong> avere ragionevoli certezze sul fatto che il predetto imputatofosse consapevole delle precise modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e, attraverso le quali la farmaciaROSSANO ottenne la forn<strong>it</strong>ura dei me<strong>di</strong>cinali ad uso ospedaliero, e avessecon<strong>di</strong>viso l’iniziativa criminosa rappresentata dalla alterazione degli or<strong>di</strong>niprovenienti dalla clinica VILLA CRISTINA.


172 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>in questo <strong>caso</strong>, oltre a cadere l’ipotesi <strong>della</strong> società de<strong>di</strong>ta all’illec<strong>it</strong>o, non sicapisce perché il dottor AGRICOLA ed il dottor ROSSANO non scelsero,da buoni amici, la strada più <strong>di</strong>retta, ossia quella <strong>di</strong> far entrare in JUVENTUSi farmaci in modo occulto, approf<strong>it</strong>tando, se proprio si voleva <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>una fattura, dell’ombrello amico rappresentato da VILLA CRISTINA.In buona sostanza, ci troviamo in presenza <strong>di</strong> una s<strong>it</strong>uazionecomplessiva <strong>di</strong> incertezza che anche il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha ravvisato, benché<strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> una analisi complessiva delle risultanze processuali, al termine<strong>della</strong> quale ha r<strong>it</strong>enuto raggiunta la prova <strong>della</strong> sussistenza <strong>di</strong> una strategiasistematicamente <strong>di</strong>retta alla frode sportiva tram<strong>it</strong>e la somministrazione <strong>di</strong>farmaci. Sotto questo profilo, è molto interessante riportare testualmente ilbrano <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata, in cui sono state delineate, per così <strong>di</strong>re, lecon<strong>di</strong>zioni che avrebbero potuto giustificare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabil<strong>it</strong>àdel dottor AGRICOLA per il reato <strong>di</strong> falso: .In defin<strong>it</strong>iva, gli argomenti in<strong>di</strong>viduati dal pubblico ministero nonsono sufficienti ad in<strong>di</strong>viduare la prova piena e convincente del concorso deldottor AGRICOLA <strong>nel</strong> del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale in certificati posta in esseredal dottor ROSSANO. Rimangono dei sospetti e dei dati logici <strong>di</strong> valutazione,


Giurisprudenza Nazionale 173che impongono <strong>di</strong> confermare la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado, quantoall’assoluzione del predetto imputato dal reato <strong>di</strong> fals<strong>it</strong>à materiale <strong>di</strong> cu<strong>it</strong>rattasi ex art. 530, secondo comma, c.p.p.La contravvenzione <strong>di</strong> cui al capo D) <strong>della</strong> rubricaCome si è accennato in precedenza, il reato sub D) concerne la mancataredazione (o, più precisamente, l’incompleta elaborazione) del documentorelativo alla valutazione dei rischi in tema <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> salute sul lavororelativamente ai giocatori <strong>nel</strong>la loro qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti <strong>della</strong> JUVENTUS.Il fatto ascr<strong>it</strong>to è del tutto pacifico <strong>nel</strong>la sua material<strong>it</strong>à, essendoprovato in modo incontestabile che il predetto documento non contenevauna adeguata valutazione dei rischi attinenti all’attiv<strong>it</strong>à agonistica degli a-tleti in questione. Come risulta chiaramente dalla deposizione <strong>della</strong> testeAnnalisa LANTERMO, me<strong>di</strong>co del lavoro presso la ASL n. 1 <strong>di</strong> Torino, ildocumento <strong>di</strong> valutazione, inizialmente redatto <strong>nel</strong> corso del 1996 eaggiornato <strong>nel</strong>l’agosto del 1997, non riguardava per nulla la s<strong>it</strong>uazione deigiocatori e si interessava unicamente dei rischi connessi con l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> altri<strong>di</strong>pendenti <strong>della</strong> società. Di conseguenza, la ASL <strong>di</strong> Torino impartì alla s.p.a.JUVENTUS in data 1.10.1999 una prescrizione in relazione a tale carenza,che venne notificata il 29.11.1999 al dottor GIRAUDO, <strong>nel</strong>la sua qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong>amministratore delegato <strong>della</strong> società. In segu<strong>it</strong>o – la circostanza emerge inmodo chiaro sia dalla deposizione <strong>della</strong> predetta teste che dalle <strong>di</strong>chiarazionidello stesso imputato – la s.p.a. JUVENTUS, anche su consiglio dei propriconsulenti, si adeguò alla prescrizione in modo solo parziale, integrando ildocumento con la valutazione dei rischi generici dei giocatori e non <strong>di</strong> quellicorrelati in modo specifico all’attiv<strong>it</strong>à agonistica. Da quel momento in poi(l’integrazione parziale pervenne alla ASL <strong>nel</strong> marzo del 2000) la s<strong>it</strong>uazionenon ebbe alcuna mo<strong>di</strong>ficazione e le posizioni rimasero immutate: da un lato,la società calcistica non completò il documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi e,dall’altro lato, la ASL continuò giustamente a r<strong>it</strong>enere carente la s<strong>it</strong>uazioneesistente. Tanto è vero che ancora <strong>nel</strong> corso del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> secondo gradonon è pervenuta alla Corte alcuna notizia su <strong>di</strong> un adeguamento deldocumento <strong>di</strong> valutazione in argomento.<strong>Le</strong> precedenti considerazioni portano, dunque, a concludere non soloche il fatto sussiste - dal momento che il documento <strong>di</strong> valutazione eraeffettivamente incompleto ed avrebbe potuto agevolmente essere completatoanche in relazione agli aspetti agonistici dell’attiv<strong>it</strong>à degli atleti, come delresto venne correttamente operato dalla società TORINO CALCIO anch’essasottoposta ai medesimi accertamenti da parte <strong>della</strong> ASL <strong>di</strong> Torino - ma che


174 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>il reato non è affatto estinto per intervenuta prescrizione, come ipotizzatoincidentalmente dal Tribunale <strong>di</strong> Torino ed eccep<strong>it</strong>o dalla <strong>di</strong>fesa.Si tratta, allora, <strong>di</strong> verificare l’attribuibil<strong>it</strong>à del fatto al dottorGIRAUDO, ricordando che il primo giu<strong>di</strong>ce su questo punto non ha con<strong>di</strong>visol’impostazione accusatoria sul presupposto che l‘esistenza <strong>di</strong> una delega al<strong>di</strong>rigente Romolo Maria GAI, affinchè si occupasse <strong>di</strong> tutti gli adempimentiprevisti <strong>nel</strong> decreto legislativo n. 626/1994 nonché <strong>nel</strong>le altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>legge in materia, pur non risolvendo alla ra<strong>di</strong>ce i problemi legati allaidentificazione del responsabile, ha un’influenza rilevante <strong>nel</strong> processo. Inaltri termini, secondo il Tribunale <strong>di</strong> Torino, .<strong>Le</strong> predette argomentazioni non possono essere con<strong>di</strong>vise sulla basedelle considerazioni esposte dalla pubblica accusa nei motivi <strong>di</strong> gravame e<strong>nel</strong> corso <strong>della</strong> <strong>di</strong>scussione.Per costante e consolidato orientamento <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong>leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, gli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi riguardano in viaesclusiva il datore <strong>di</strong> lavoro e non possono formar oggetto <strong>di</strong> valida delega.Ciò vale ovviamente anche e soprattutto per la redazione del documento,che cost<strong>it</strong>uisce, per così <strong>di</strong>re, la base programmatica delle strategie aziendaliin tema <strong>di</strong> sicurezza sul lavoro. Sotto questo profilo, la circostanza chel’azione penale non sia stata eserc<strong>it</strong>ata nei confronti <strong>di</strong> tutto il consiglio <strong>di</strong>amministrazione, salvo poi in<strong>di</strong>rizzare il “tiro accusatorio” in modo più miratoa seconda delle effettive responsabil<strong>it</strong>à specifiche del singolo amministratore,appare del tutto irrilevante ai fini <strong>della</strong> in<strong>di</strong>viduazione <strong>della</strong> responsabil<strong>it</strong>àdell’amministratore delegato <strong>della</strong> società, potendo tale fatto integrare, al


Giurisprudenza Nazionale 175più, una incompletezza delle indagini e dell’es<strong>it</strong>o delle stesse.Occorre aggiungere che sin dall’epoca <strong>della</strong> prima prescrizione –ossia quella del 1999 – la ASL <strong>di</strong> Torino ebbe come interlocutore proprio ildottor GIRAUDO, al quale venne appunto notificata la predetta prescrizione.Tale circostanza, tra l’altro, permette <strong>di</strong> risolvere in modo inequivocabileogni questione relativa all’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallalegge per la contravvenzione ascr<strong>it</strong>ta, dal momento che risulta dalle<strong>di</strong>chiarazioni dello stesso imputato che egli, oltre ad essere a conoscenza<strong>della</strong> prescrizione, si mantenne informato sugli sviluppi <strong>della</strong> s<strong>it</strong>uazione,con<strong>di</strong>videndo in prima battuta l’impostazione sugger<strong>it</strong>a dai consulenti, ossiaquella <strong>di</strong> integrare il documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi senza il riferimentoall’attiv<strong>it</strong>à agonistica dei giocatori, e non provvedendo in segu<strong>it</strong>o adottemperare alla richiesta <strong>di</strong> ulteriore integrazione del documento provenientedall’ASL terr<strong>it</strong>orialmente competente.In defin<strong>it</strong>iva, il dottor GIRAUDO <strong>nel</strong>la sua qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> datore <strong>di</strong> lavoro,omise consapevolmente <strong>di</strong> ottemperare alla prescrizione concernente ildocumento <strong>di</strong> valutazione dei rischi e, <strong>di</strong> conseguenza, deve essere <strong>di</strong>chiaratoresponsabile in or<strong>di</strong>ne alla contravvenzione sub D).Valutati tutti i parametri previsti <strong>nel</strong>l’art. 133 c.p., la Corte r<strong>it</strong>iene congruodeterminare la pena da infliggere al predetto imputato in EURO 2000 DIAMMENDA, calcolata <strong>nel</strong> modo seguente: pena base <strong>di</strong> euro 3000 <strong>di</strong>ammenda, <strong>di</strong>minu<strong>it</strong>a ad euro 2000 <strong>di</strong> ammenda per le attenuanti genericheconce<strong>di</strong>bili per lo stato <strong>di</strong> incensuratezza e per il buon comportamentoprocessuale. Il dottor GIRAUDO deve, inoltre, essere condannato alpagamento delle spese processuali <strong>di</strong> entrambi i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, relativeall’imputazione in questione (art.535, primo comma, c.p.p.). Sussistono lecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge per concedere all’imputato il beneficio <strong>della</strong> non menzione<strong>della</strong> condanna sul certificato del casellario giu<strong>di</strong>ziale. Tenuto conto <strong>della</strong>specie <strong>della</strong> pena irrogata, appare più rispondente all’interesse dell’imputatonon concedere il beneficio <strong>della</strong> sospensione con<strong>di</strong>zionale <strong>della</strong> pena.L’imputazione <strong>di</strong> frode sportivaAppare opportuno operare una breve sintesi dell’ipotesi accusatoria con<strong>di</strong>visadal Tribunale, ripetendo alcune considerazioni già sviluppate in precedenza.Il pubblico ministero ha sostenuto che gli attuali imputati, <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>odelle rispettive qualifiche <strong>di</strong>rigenziali eserc<strong>it</strong>ate <strong>nel</strong>la s.p.a. JUVENTUS F.C.,si procurarono, detennero e somministrarono ai calciatori <strong>della</strong> predettasquadra <strong>di</strong> calcio dal 1994 al 1998 i me<strong>di</strong>cinali meglio in<strong>di</strong>cati <strong>nel</strong> capo <strong>di</strong>imputazione secondo la seguente classificazione:


176 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>a) sostanze proib<strong>it</strong>e, in quanto ricomprese nei protocolli e negli elenchidel C.I.O. in vista <strong>della</strong> lotta al doping in ambiente sportivo, tra le qualispicca per rilevanza ovviamente la er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante;b) special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali non vietate, ma utilizzate in con<strong>di</strong>zioni off-label,ossia al <strong>di</strong> là ed al <strong>di</strong> fuori delle in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche autorizzate dalMinistero <strong>della</strong> San<strong>it</strong>à;c) special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali riservate agli ospedali ed alle case <strong>di</strong> cura e, quin<strong>di</strong>,non utilizzabili al <strong>di</strong> fuori delle strutture ospedaliere;d) prodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai seigrammi giornalieri, così da impiegare il predetto integratoresostanzialmente come me<strong>di</strong>cinale.Tali condotte, realizzate tram<strong>it</strong>e modal<strong>it</strong>à a carattere fraudolento econ il fine specifico <strong>di</strong> , integrarono, secondo la contestazione, il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> frode sportiva<strong>di</strong> cui all’art. 1 <strong>della</strong> legge n. 401/1989.La questione che è stata posta <strong>nel</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado e cher<strong>it</strong>orna anche in <strong>appello</strong> è, innanz<strong>it</strong>utto, quella dell’applicabil<strong>it</strong>à al <strong>caso</strong> checi occupa – caratterizzato appunto dalla somministrazione <strong>di</strong> sostanzeme<strong>di</strong>cinali – <strong>della</strong> predetta fattispecie con particolare riferimento alla secondaparte dell’art.1, in cui il legislatore, dopo avere contemplato (<strong>nel</strong>la primaparte) una condotta <strong>di</strong> natura corruttiva (“chiunque offre o promette denaroo altra util<strong>it</strong>à o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizionesportiva organizzate dalle federazioni riconosciute dal Com<strong>it</strong>ato olimpiconazionale <strong>it</strong>aliano (CONI), dall’Unione <strong>it</strong>aliana per l’incremento delle razzeequine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalleassociazioni ad essi aderenti, al fine <strong>di</strong> raggiungere un risultato <strong>di</strong>verso daquello conseguente al corretto e leale svolgimento <strong>della</strong> competizione … èpun<strong>it</strong>o …), ha sanzionato penalmente – e con la medesima pena - ilcompimento <strong>di</strong> “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.Ad avviso <strong>della</strong> Corte, la predetta questione, che è stata affrontatada accusa e <strong>di</strong>fesa con grande abbondanza <strong>di</strong> argomentazioni, deve essererisolta in senso contrario a quello delineato <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> impugnata, dalmomento che il Collegio r<strong>it</strong>iene che la predetta <strong>di</strong>sposizione non possa trovareapplicazione nei confronti <strong>della</strong> condotta che è stata ascr<strong>it</strong>ta ai <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong>JUVENTUS.Iniziamo con il <strong>di</strong>re, conformemente a quanto affermato anche dal


Giurisprudenza Nazionale 177Tribunale <strong>di</strong> Torino (cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 19), che la previsionenormativa <strong>di</strong> cui ci stiamo occupando non è caratterizzata da “imme<strong>di</strong>atachiarezza”, tanto da aver dato luogo in passato a notevoli dubbi interpretativiin campo giurisprudenziale. Del resto, la norma in questione sembra esserefiglia <strong>di</strong> una tecnica legislativa non troppo accurata, ma purtroppo frequente,che consiste <strong>nel</strong>l’accompagnare la descrizione <strong>di</strong> una fattispecie tuttosommato esauriente e precisa (quella <strong>della</strong> prima parte) con una figura pocochiara, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a essenzialmente da una formula quasi <strong>di</strong> stile. In buonasostanza, l’interpretazione letterale <strong>della</strong> norma non consente, dunque, <strong>di</strong>giungere ad una soluzione adeguata del problema <strong>di</strong> cui trattasi.Quanto alla giurisprudenza, sappiamo che la Corte <strong>di</strong> Cassazione haaffrontato la questione in un’unica pronuncia, enunciando il principio, secondocui (Cass. pen. sez. VI, 25.1.1996 n. 3011, imp. OMINI,CED). In altre parole - come massimato in Cass. pen. 1997, 529 - >.Principio che questo Collegio con<strong>di</strong>vide.Per contro, i contributi <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o sono piùnumerosi, ma non univoci, poiché si alternano pronunce favorevoliall’applicazione <strong>della</strong> c<strong>it</strong>ata norma a pronunce che non r<strong>it</strong>engono possibiletale interpretazione del dettato normativo.Fatte queste brevi premesse, è necessario osservare che la normativain questione fu introdotta dal legislatore con lo specifico scopo <strong>di</strong> reprimere,in particolare, il fenomeno delle scommesse clandestine e, in generale, ilcomplesso delle condotte corruttive e fraudolente, destinate a ledere la corret-


178 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>tezza delle competizioni sportive anche in relazione alle influenze eserc<strong>it</strong>atedalla criminal<strong>it</strong>à organizzata. Già una prima analisi <strong>della</strong> ratio legis impe<strong>di</strong>sce,dunque, <strong>di</strong> r<strong>it</strong>enere che tale normativa fosse destinata, <strong>nel</strong>le intenzioni dellegislatore, a sanzionare penalmente il fenomeno del doping o comunquecondotte <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> vario genere, volte ad incideresul regolare svolgimento delle competizioni sportive. E, <strong>di</strong> conseguenza, lavalutazione del primo giu<strong>di</strong>ce è stata rivolta anche ad analizzare il contenutodei lavori preparatori relativi alla legge 401/1989, al fine <strong>di</strong> sondare in modopiù approfon<strong>di</strong>to la volontà del legislatore.Tale esame è stato effettuato anche dalla Corte con un risultato chenon può essere favorevole alla tesi dell’accusa, che il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha,invece, con<strong>di</strong>viso.Scorrendo con attenzione i lavori parlamentari, ci si rende conto, adesempio, che il <strong>di</strong>batt<strong>it</strong>o svoltosi alla Camera dei Deputati in mer<strong>it</strong>o al <strong>di</strong>segno<strong>di</strong> legge in questione fu caratterizzato esclusivamente da interventiconcernenti i temi delle scommesse clandestine, <strong>della</strong> corruzione e del ruolo<strong>della</strong> criminal<strong>it</strong>à organizzata. Al Senato il <strong>di</strong>batt<strong>it</strong>o fu in qualche modo piùinteressante rispetto alla questione che ci interessa, anche se il le<strong>it</strong> motivpredominante fu quello già visto per l’altro ramo del Parlamento. Inparticolare, <strong>nel</strong> corso dell’adunanza in data 14.2.1989 <strong>della</strong> SecondaCommissione il senatore MACIS, <strong>nel</strong> sottolineare alcune perpless<strong>it</strong>à sul testodel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, fece un riferimento specifico al doping, segnalando lanecess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> prevedere sanzioni anche in relazione a tale fenomeno.Si r<strong>it</strong>iene opportuno riportare testualmente parte <strong>di</strong> tale interventoper la sua indubbia rilevanza ai fini <strong>della</strong> presente decisione:


Giurisprudenza Nazionale 179menta la regolar<strong>it</strong>à del risultato sportivo. Dobbiamo e possiamo prevederedelle sanzioni; dobbiamo e possiamo prevedere un intervento penale …>>.Occorre aggiungere che, in risposta a tale intervento, il senatoreGALLO ebbe a precisare che l’art. 1 del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge faceva uno specificoriferimento alla formula “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. Maa questo punto il senatore MACIS aggiunse: .Nel corso <strong>della</strong> medesima adunanza il senatore GALLO propose <strong>di</strong>sopprimere l’aggettivo “altri” dalla seconda parte del c<strong>it</strong>ato articolo 1,osservando che . E al termine <strong>della</strong> riunione il presidente <strong>della</strong> SecondaCommissione puntualizzò: . Infine, <strong>nel</strong>la seduta del giorno successivo ilsenatore COCO, <strong>nel</strong>la sua qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong> relatore, osservò: .Orbene, l’esame del contenuto dei suddetti interventi conduce ar<strong>it</strong>enere con ragionevole certezza che i senatori, pur avendo ben presente


180 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>l’esistenza e l’importanza del fenomeno del doping, decisero <strong>di</strong> non introdurretale tema <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento legislativo, che era destinato a<strong>di</strong>nteressarsi <strong>di</strong> avvenimenti del tutto <strong>di</strong>versi e ad approntare una valida tuteladel c<strong>it</strong>ta<strong>di</strong>no giocatore a fronte del verificarsi e del ripetersi <strong>di</strong> attacchi allacorrettezza delle competizioni sportive determinati dall’intervento <strong>della</strong>criminal<strong>it</strong>à organizzata e da vicende quali quella del “totonero”, dellescommesse clandestine e dello scandalo del “calcio scommesse” <strong>di</strong> qualcheanno precedente. Tanto è vero che <strong>di</strong> fronte alle interessanti osservazioni delsenatore MACIS, l’orientamento conclusivo <strong>della</strong> Commissione fu quello<strong>di</strong> non coltivare tali in<strong>di</strong>cazioni, in quanto ciò avrebbe comportato non soloun <strong>di</strong>verso approccio al problema sotto il profilo operativo, ma un vero eproprio stravolgimento del provve<strong>di</strong>mento governativo. Giu<strong>di</strong>care se questascelta sia stata pos<strong>it</strong>iva o negativa è un comp<strong>it</strong>o che non spetta alla Corte,ma resta il fatto in<strong>di</strong>scutibile che la legge 401/1989 si formò ed entrò invigore, per rispondere ad esigenze <strong>di</strong> tutela completamente <strong>di</strong>fformi da quellein<strong>di</strong>viduate dalla pubblica accusa <strong>nel</strong> presente processo.Tanto è vero che il Procuratore Generale <strong>nel</strong>la sua requis<strong>it</strong>oria haintrodotto il tema del cr<strong>it</strong>erio teleologico <strong>di</strong> interpretazione delle leggi, alfine <strong>di</strong> superare l’enpasse determinato dalla valutazione <strong>della</strong> reale volontàdel legislatore. Il rappresentante <strong>della</strong> pubblica accusa ha ricordato, sullascorta <strong>di</strong> autorevoli contributi <strong>della</strong> dottrina, che . Devetrattarsi, in altri termini, <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong>namica, <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> qualel’interprete può e deve sviluppare e portare alle estreme conseguenze gliobiettivi che il legislatore aveva al momento dell’emanazione <strong>della</strong> norma,cosicché, dal momento che la legge 401/1989 nacque con lo scopo <strong>di</strong> tutelarela correttezza <strong>nel</strong>lo svolgimento delle competizioni sportive, non può essereescluso da tale amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> tutela il comportamento <strong>di</strong> chi somministra sostanzeidonee ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.La Corte r<strong>it</strong>iene che tale argomento, per quanto interessante esuggestivo, non possa essere con<strong>di</strong>viso. Il ricorso al cr<strong>it</strong>erio teleologico <strong>di</strong>interpretazione <strong>della</strong> legge penale, introdotto dalla pubblica accusa, presta,infatti, il fianco a due obiezioni fondamentali.Per un verso, non vi è dubbio che tram<strong>it</strong>e tale interpretazione si finiscaper andare ben al <strong>di</strong> là degli scopi, per i quali il legislatore si determinò a<strong>di</strong>ntervenire, e questa operazione non appare corretta, se non <strong>di</strong> fronteall’esigenza improrogabile <strong>di</strong> espandere l’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> tutela, al fine <strong>di</strong> ricom-


Giurisprudenza Nazionale 181prendervi fenomeni <strong>di</strong> illice<strong>it</strong>à o <strong>di</strong> illegal<strong>it</strong>à, che altrimenti ne sarebbero deltutto privi. In altri termini, se la sensibil<strong>it</strong>à del legislatore non è ancoraintervenuta in un determinato contesto abbisognevole <strong>di</strong> una tutela che mancadel tutto, può essere consent<strong>it</strong>o all’interprete <strong>di</strong> “forzare la mano” allegislatore medesimo, ampliando quanto più possibile, l’operativ<strong>it</strong>à concreta<strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento legislativo creato principalmente per altri scopi. Ma,all’epoca, il fenomeno del doping o comunque quello <strong>della</strong> somministrazione<strong>di</strong> sostanze capaci <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la prestazione degli atleti trovava già una<strong>di</strong>sciplina normativa <strong>nel</strong>la legge 26.10.1971, n. 1099, che all’art. 3 sanzionaval’impiego e la somministrazione <strong>di</strong> sostanze, al fine <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficareartificialmente le energie naturali del partecipante ad una competizionesportiva.Tuttavia la pubblica accusa ha osservato che la predetta fattispecie,originariamente dotata <strong>di</strong> rilevanza penale, venne depenalizzata dall’art. 32<strong>della</strong> legge 24.11.1981, n. 689, e che, <strong>di</strong> conseguenza, si sarebbe determinatoun calo o persino un’assenza <strong>di</strong> tutela, tale da giustificare l’interventointerpretativo estremo, <strong>di</strong> cui si è detto in precedenza. Questa conclusione èinaccettabile, poiché non si deve cadere <strong>nel</strong>l’equivoco che solo la tutelapenale abbia <strong>di</strong>gn<strong>it</strong>à <strong>nel</strong> nostro or<strong>di</strong>namento normativo. La tendenza alla“panpenalizzazione” (orribile neologismo) trova indubbiamente non pochegiustificazioni a fronte dell’inerzia, vuoi del legislatore, vuoi <strong>di</strong> chi dovrebbeamministrare le “giustizie” <strong>di</strong>verse da quella or<strong>di</strong>naria (penale o civile), marappresenta un errore <strong>di</strong> impostazione <strong>nel</strong>l’opera del magistrato, che rischia<strong>di</strong> scivolare talvolta in comportamenti <strong>di</strong> vera e propria supplenza (beninteso,non <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> che ci occupa).Per altro verso, è la struttura stessa <strong>della</strong> legge 401/1989 e, inparticolare, dell’art. 1 <strong>della</strong> medesima, a contrad<strong>di</strong>re la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> unainterpretazione, quale quella sugger<strong>it</strong>a dalla pubblica accusa.In primo luogo, il predetto provve<strong>di</strong>mento legislativo è privodell’elenco delle sostanze vietate, nonché dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui viene fattaproibizione <strong>nel</strong>lo svolgimento delle competizioni sportive. La presenza <strong>di</strong>uno o più elenchi allegati è, infatti, una costante <strong>nel</strong>la normativa antidoping,come si riscontra non solo <strong>nel</strong>la c<strong>it</strong>ata legge del 1971, ma anche neiprovve<strong>di</strong>menti successivi, dalla Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata dallalegge 522/1995, alla legge 376/2000, che ha forn<strong>it</strong>o concreta attuazione allapredetta convenzione. Tanto è vero che <strong>nel</strong> presente processo le parti hannomolto <strong>di</strong>scusso sugli elenchi in questione, al fine <strong>di</strong> stabilire se i farmacisomministrati ai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS - pacificamente non ricompresinegli elenchi in argomento, ad eccezione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina – non potessero


182 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>rientrarvi per affin<strong>it</strong>à, sul presupposto che gli elenchi medesimi fossero apertied avessero unicamente una funzione esemplificativa.In secondo luogo, l’interpretazione teleologica in<strong>di</strong>cata dalProcuratore Generale trova un ostacolo insormontabile <strong>nel</strong>la <strong>di</strong>sposizionedel secondo comma dell’art. 1 <strong>della</strong> legge 401/1989. Tale norma stabilisceche le medesime pene previste <strong>nel</strong> primo comma debbano essere applicate. È del tutto evidente che ilpartecipante alla competizione viene pun<strong>it</strong>o esclusivamente in relazione alverificarsi dell’ipotesi corruttiva <strong>di</strong> cui al primo comma, mentre nessunasanzione è prevista con riferimento alla seconda figura, relativa al compimentodegli “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.Ora, il primo giu<strong>di</strong>ce ha interpretato tale <strong>di</strong>sciplina in relazione aduna precisa scelta <strong>di</strong> pol<strong>it</strong>ica criminale del legislatore; infatti avendo stabil<strong>it</strong>oche .Ma tale volontà del legislatore non traspare in alcun modo dalcomplesso dei lavori preparatori <strong>della</strong> legge 401/1989, essendo anzi possibiler<strong>it</strong>enere il contrario. Ad esempio, durante la seduta del 20.10.1988 <strong>della</strong>Seconda Commissione del Senato il senatore RIZZO, facendo espressoriferimento alla figura degli “altri atti fraudolenti”, in<strong>di</strong>cò la condotta concretadel fornire ad un atleta una bib<strong>it</strong>a contenente sostanze che ne debil<strong>it</strong>ino lecapac<strong>it</strong>à. E il senatore GALLO <strong>nel</strong>la seduta del 9.11.1989 ebbe ad osservare:


Giurisprudenza Nazionale 183confronti <strong>di</strong> taluno dei partecipanti, rappresenta sempre un momento illec<strong>it</strong>oal quale bisogna opporsi …>>. Appare evidente che i due predetti interventisono accomunati dalla considerazione che le condotte criminose previste<strong>nel</strong>l’art. 1 <strong>della</strong> legge 401/1989 sono rappresentate invariabilmente da attiposti in essere nei confronti del partecipante alla gara, vuoi sotto l’aspetto<strong>della</strong> proposta corruttiva, vuoi sotto il profilo <strong>di</strong> una fraudolenza che toccae colpisce l’atleta inconsapevole, cosicchè si comprende molto bene comesia corretto sanzionare la condotta del partecipante che rispondepos<strong>it</strong>ivamente alla proposta corruttiva, mentre non lo sia prevedere lapunizione <strong>di</strong> chi viene fatto oggetto <strong>di</strong> un atto fraudolento (l’esempio <strong>della</strong>bevanda debil<strong>it</strong>ante è molto perspicuo sia in relazione al carattere <strong>di</strong>fraudolenza dell’atto che in or<strong>di</strong>ne alla inconsapevolezza dell’atleta, nonessendo logico ipotizzare che questi acconsenta ad assumere volontariamentela pozione, se non <strong>nel</strong>l’ipotesi che intenda in tal modo dare esecuzione ad unprecedente accordo corruttivo volto a far soccombere la sua squadra).In buona sostanza, dunque, i lavori parlamentari in<strong>di</strong>cano che lavolontà del legislatore non fu in alcun modo quella in<strong>di</strong>cata dal primo giu<strong>di</strong>cee che in questo <strong>caso</strong> certamente non può soccorrere il ricorso al cr<strong>it</strong>erioteleologico <strong>di</strong> interpretazione.La conclusione non può essere, dunque, che quella <strong>di</strong> affermare chela somministrazione al partecipante ad una competizione sportiva <strong>di</strong> sostanzeidonee a mo<strong>di</strong>ficarne la prestazione – siano esse proib<strong>it</strong>e o meno - non rientra<strong>nel</strong>l’ipotesi criminosa <strong>di</strong> cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 1l. 401/1989, allorché il medesimo atleta sia consapevole <strong>di</strong> tale condotta,che non può, pertanto, essere defin<strong>it</strong>a fraudolenta.Si tratta, allora, <strong>di</strong> stabilire le implicazioni concrete <strong>di</strong> taleimpostazione rispetto all’imputazione <strong>di</strong> concorso in frode sportiva sub G)contestata agli imputati.La suddetta imputazione si compone sostanzialmente <strong>di</strong> due parti,l’una relativa alle special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali non espressamente vietate, masomministrate fuori delle in<strong>di</strong>cazioni contenute <strong>nel</strong>le autorizzazioniministeriali ovvero riservate all’uso esclusivo <strong>di</strong> ospedali e case <strong>di</strong> cura;l’altra concernente alcune sostanze proib<strong>it</strong>e, tra le quali spicca la er<strong>it</strong>ropoietinaumana ricombinante, <strong>di</strong> cui parleremo più <strong>di</strong>ffusamente in segu<strong>it</strong>o.Durante la <strong>di</strong>scussione il Procuratore Generale ha effettuato dueosservazioni importanti:1) gli elenchi delle sostanze vietate, che, ripart<strong>it</strong>e in classi, sono allegati ai<strong>di</strong>versi provve<strong>di</strong>menti legislativi emanati per la lotta contro il doping,non sono “chiusi” ed hanno, dunque, un contenuto prettamente esemplifi-


184 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>cativo, cosicchè devono essere ricomprese <strong>nel</strong>le varie classi anche tuttele sostanze dotate <strong>di</strong> una struttura chimica simile a quelle in<strong>di</strong>cate neglielenchi o comunque capaci <strong>di</strong> esplicare una attiv<strong>it</strong>à farmacologica vietataper doping;2) <strong>di</strong> conseguenza, tranne poche eccezioni, gran parte delle special<strong>it</strong>àme<strong>di</strong>cinali somministrate ai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS e nonespressamente proib<strong>it</strong>e, devono essere ricomprese negli elenchi dellesostanze vietate “per affin<strong>it</strong>à”, ossia in relazione al meccanismofarmacologico d’azione (biochimico o bioenergetico) rispettivamenteposseduto.Si tratta <strong>di</strong> osservazioni <strong>di</strong> grande rilievo, che appaiono tali daintrodurre <strong>nel</strong> processo nuovi ed importanti temi <strong>di</strong> valutazione, pur essendonecessario osservare che l’imputazione <strong>di</strong> frode sportiva contestata agli attualiimputati era modulata sulla base <strong>di</strong> una netta <strong>di</strong>versificazione tra sostanzeproib<strong>it</strong>e (n. 1 del capo G) e sostanze non vietate, ma somministrate off label.L’impossibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> far rientrare <strong>nel</strong>la fattispecie dell’art. 1 <strong>della</strong> legge401/1989 la somministrazione <strong>di</strong> sostanze capaci <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la prestazioneagonistica del partecipante ad una competizione consente oggi alla Corte <strong>di</strong>non affrontare le questioni sollevate dalla pubblica accusa in or<strong>di</strong>ne allaclassificazione delle special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali detenute <strong>nel</strong> tempo dallaJUVENTUS.Fatta questa precisazione, non vi è dubbio che la condotta contestatacon riferimento alle special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali non espressamente vietate venneposta in essere nei confronti dei giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS. Invero, risultaampiamente provato agli atti del processo (e si tratta <strong>di</strong> un fatto riconosciutoin gran parte anche dal dottor AGRICOLA e dalla <strong>di</strong>fesa del medesimo) chedal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvennerealmente e fu realizzata spesso con modal<strong>it</strong>à off label, ossia al <strong>di</strong> fuori delcontesto autorizzativo in<strong>di</strong>viduato dal Ministero <strong>della</strong> Salute, ovvero in formenon consent<strong>it</strong>e (ciò con particolare riferimento alle special<strong>it</strong>à ORUDIS eMEPRAL, destinate esclusivamente ad essere utilizzate in ambienteospedaliero o presso case <strong>di</strong> cura).Di conseguenza, in relazione a tale aspetto dell’imputazione sub G)non può esservi spazio per una formula <strong>di</strong> proscioglimento <strong>di</strong>versa da quelladerivante dalla impossibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> applicare al <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie la normativa <strong>di</strong> cuialla legge n. 401/1989.Ciò detto, l’attenzione del Collegio deve trasferirsi sui profilisoggettivi <strong>della</strong> medesima imputazione. Sappiamo, infatti, che il primo giu<strong>di</strong>cein or<strong>di</strong>ne al del<strong>it</strong>to sub G) ha assolto il dottor GIRAUDO, per non avere


Giurisprudenza Nazionale 185commesso il fatto, ed ha <strong>di</strong>chiarato la responsabil<strong>it</strong>à del dottor AGRICOLA.Sulla base del complesso delle precedenti considerazioni quest’ultimoimputato deve oggi essere assolto dalla predetta imputazione, perché il fattonon è previsto dalla legge come reato.Ma, <strong>nel</strong> contempo, è necessario valutare, in presenza dell’impugnazionepresentata dal pubblico ministero, se al dottor GIRAUDO deve essereapplicata la medesima formula <strong>di</strong> proscioglimento o se si deve semplicementeprocedere alla conferma <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> appellata.Già si è detto che il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha assolto il dottor GIRAUDOper la carenza <strong>di</strong> una prova piena e <strong>di</strong>retta del coinvolgimento <strong>nel</strong>la condotta<strong>di</strong> somministrazione dei farmaci attuata dal dottor AGRICOLA. Ma a favore<strong>della</strong> tesi del concorso <strong>di</strong> entrambi gli imputati esiste una consistente serie <strong>di</strong>prove logiche, che possono essere sintetizzate nei termini seguenti:a) tenuto conto che la condotta posta in essere dal dottor AGRICOLAnon venne realizzata per un interesse esclusivamente personale, bensì alfine <strong>di</strong> assicurare il migliore apporto dei giocatori alla squadra, ;b) i rapporti tra il dottor GIRAUDO ed il dottor AGRICOLA sono staticostantemente improntati a piena fiducia, essendo, inoltre, stato il primoad affidare al secondo la responsabil<strong>it</strong>à del settore me<strong>di</strong>co <strong>della</strong> squadra;c) il dottor GIRAUDO, che ha sempre svolto il suo ruolo <strong>di</strong> amministratoredelegato <strong>della</strong> società con grande impegno professionale e conriconosciute capac<strong>it</strong>à manageriali, era perfettamente a conoscenza degliacquisti regolarmente effettuati dei prodotti me<strong>di</strong>cinali somministrati<strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> JUVENTUS, acquisti che provvedeva a vistare per ifini autorizzativi <strong>della</strong> relativa spesa;d) il fabbisogno economico per l’acquisizione delle special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali e<strong>della</strong> creatina aumentò <strong>nel</strong> corso degli anni presi in considerazione dalleindagini e tale circostanza non potè sfuggire ad un attento amministratore,quale era (ed è) il dottor GIRAUDO, che dunque la con<strong>di</strong>viseconsapevolmente.A fronte <strong>di</strong> tale insieme <strong>di</strong> prove logiche, il Tribunale <strong>di</strong> Torino hain<strong>di</strong>viduato, come già detto, la carenza <strong>della</strong> prova <strong>di</strong>retta, tenuto conto, in


186 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>particolare, che il dottor GIRAUDO, non essendo me<strong>di</strong>co, non avrebbepotuto interferire <strong>nel</strong>lo specifico campo del dottor AGRICOLA, <strong>di</strong> cui aveva,del resto, piena fiducia. Inoltre, non si può escludere del tutto che il predettome<strong>di</strong>co . Infine, il dottor AGRICOLA, che hacostantemente <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> non avere mai parlato con il dottor GIRAUDO<strong>di</strong> questioni me<strong>di</strong>che, <strong>di</strong>pendeva gerarchicamente in modo <strong>di</strong>retto dal <strong>di</strong>rettoregenerale <strong>della</strong> società, Luciano MOGGI, che godeva, a sua volta, <strong>di</strong> unanon in<strong>di</strong>fferente autonomia <strong>di</strong> gestione finanziaria.Nell’atto <strong>di</strong> <strong>appello</strong> e <strong>nel</strong> corso <strong>della</strong> <strong>di</strong>scussione il ProcuratoreGenerale ha specificato ed arricch<strong>it</strong>o il quadro degli elementi probatori acarico dell’imputato con alcune osservazioni interessanti. In primo luogo,ha puntualizzato che . In secondo luogo, il rappresentante<strong>della</strong> pubblica accusa ha proceduto ad una attenta analisi cr<strong>it</strong>ica delleargomentazioni contenute <strong>nel</strong>la pronuncia appellata, al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrareche nessuna <strong>di</strong> esse appare in grado <strong>di</strong> scalfire la consistente prova logicain<strong>di</strong>viduata nei termini precedentemente illustrati. Nella requis<strong>it</strong>oria, infine,il Procuratore Generale, oltre a circostanziare in modo rigoroso la effettivavalenza dei predetti elementi <strong>di</strong> prova logica, ha puntualizzato le seguentiosservazioni:1) il dottor GIRAUDO è un profondo conosc<strong>it</strong>ore degli ambienti sportivie del fenomeno del doping, contro il quale – per sua stessa <strong>di</strong>chiarazione– si è sempre battuto con forza; ciò non<strong>di</strong>meno egli si è prestato adavere rapporti (conflu<strong>it</strong>i in contratti <strong>di</strong> consulenza) con alcuni personaggimolto “chiacchierati” proprio in relazione al possibile coinvolgimento<strong>nel</strong> campo delle pratiche sportive proib<strong>it</strong>e (si tratta <strong>di</strong> tali LOCATELLI,LAICH e KRAAIJENHOF, <strong>di</strong> cui ha parlato anche il Tribunale <strong>di</strong> Torino,in particolare, a propos<strong>it</strong>o dei consumi <strong>di</strong> creatina tra i giocatori <strong>della</strong>JUVENTUS);2) il dottor GIRAUDO, pur essendo consapevole dell’incremento <strong>della</strong>spesa per i farmaci e dei “recuperi affrettati <strong>di</strong> atleti infortunati derivanti


Giurisprudenza Nazionale 187dall’uso massiccio <strong>di</strong> FANS nei tempi imme<strong>di</strong>atamente precedenti lapart<strong>it</strong>a”, ev<strong>it</strong>ò <strong>di</strong> prendere provve<strong>di</strong>menti e persino <strong>di</strong> chiederespiegazioni al responsabile del settore me<strong>di</strong>co;3) il dottor GIRAUDO, allorchè <strong>di</strong>venne amministratore delegato <strong>della</strong>JUVENTUS, ricevette l’oneroso mandato <strong>di</strong> mantenere l’eccellenzasportiva <strong>della</strong> squadra senza richiedere aiuti economici agli azionisti erisanando la s<strong>it</strong>uazione finanziaria <strong>della</strong> società. Tale risultato vennebrillantemente raggiunto in una serie <strong>di</strong> stagioni <strong>nel</strong>le quali la JUVENTUSconseguì, inoltre, risultati sportivi <strong>di</strong> grande prestigio. Secondo ilrappresentante <strong>della</strong> pubblica accusa, .Il Collegio concorda pienamente con il Procuratore Generalesull’importanza <strong>della</strong> prova logica – peraltro, riconosciuta anche dal Tribunale<strong>di</strong> Torino -, nonché sull’esigenza <strong>di</strong> un estremo rigore <strong>nel</strong>la valutazione <strong>della</strong>stessa.Quest’ultima considerazione deve, anzi, essere sub<strong>it</strong>o utilizzata, alfine <strong>di</strong> r<strong>it</strong>enere ben poco significativi alcuni degli argomenti introdotti dallapubblica accusa.Ciò vale, in particolare, per quello illustrato da ultimo, che appareinaccettabile. Sono note le gestioni “allegre”, sotto il profilo finanziario, <strong>di</strong>squadre <strong>di</strong> calcio <strong>it</strong>aliane appartenenti alle massime <strong>di</strong>visioni, tanto che si èassist<strong>it</strong>o anche recentemente al fallimento o comunque al tracollo economico<strong>di</strong> alcune <strong>di</strong> esse. Altre società, poi, sopravvivono solo perché possono contaresul consistente aiuto finanziario <strong>di</strong> munifici “proprietari”. Orbene, la gestione<strong>della</strong> JUVENTUS negli ultimi anni è stata del tutto <strong>di</strong>versa: la società è statarisanata sotto il profilo economico e tale risultato è stato consegu<strong>it</strong>o senzapregiu<strong>di</strong>care i successi agonistici <strong>della</strong> squadra. Ma certamente non puòessere con<strong>di</strong>visa l’opinione del rappresentante <strong>della</strong> pubblica accusa, secondocui tali successi cost<strong>it</strong>uirebbero la cartina <strong>di</strong> tornasole del doping, essendoarb<strong>it</strong>rario ed apo<strong>di</strong>ttico l’assunto che l’unico sistema per coniugare ilrisanamento economico ai risultati agonistici sarebbe stato quello <strong>di</strong> utilizzarela farmacia <strong>della</strong> squadra per incrementare illec<strong>it</strong>amente le prestazioni degliatleti e sfruttarne maggiormente le potenzial<strong>it</strong>à.


188 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>Altrettanto privi <strong>di</strong> consistenza probatoria appaiono i rapporti tra laJUVENTUS (ed il suo amministratore delegato) con i suin<strong>di</strong>cati consulentiLOCATELLI, LAICH e KRAAIJENHOF, poiché in questo <strong>caso</strong> ci troviamo<strong>di</strong> fronte a semplici congetture.Occorre, inoltre, riconoscere che l’esistenza <strong>di</strong> un rapporto gerarchico<strong>di</strong>retto tra il dottor AGRICOLA ed il <strong>di</strong>rettore generale MOGGI determinaqualche problema <strong>di</strong> collegamento probatorio (anche sotto il profilo logico)tra le posizioni degli attuali imputati, specie ove si consideri che le indagininei confronti <strong>di</strong> Luciano MOGGI si sono concluse con un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>archiviazione, che ha sanc<strong>it</strong>o l’estrane<strong>it</strong>à del predetto <strong>di</strong>rigente ai fatti percui si procede.Ma, fatte queste premesse, non vi è dubbio che contro il dottorGIRAUDO mil<strong>it</strong>ano molteplici dati <strong>di</strong> valutazione che, pur essendo in<strong>di</strong>retti,assumono una rilevanza non comune. Primo fra tutti il ruolo svolto dalpredetto imputato all’interno <strong>della</strong> società e, soprattutto, le modal<strong>it</strong>à concrete<strong>della</strong> conseguente attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> gestione. E’ del tutto pacifico che il dottorGIRAUDO non si è interessato esclusivamente <strong>della</strong> gestione finanziaria<strong>della</strong> compagine, ma ha costantemente segu<strong>it</strong>o le sorti <strong>della</strong> JUVENTUSanche sotto il profilo dei risultati agonistici, dei rapporti con gli organismifederali del calcio, del conseguimento <strong>di</strong> un rapporto equilibrato tra il successoagonistico e la riusc<strong>it</strong>a economica <strong>della</strong> squadra. Sotto questo profilo èpossibile recuperare, almeno in parte, il ragionamento del ProcuratoreGenerale: l’adeguamento al <strong>di</strong>fficile mandato ottenuto dagli azionisti nondeterminò necessariamente l’amministratore delegato a delinquere, comesemplicisticamente si è affermato in precedenza, ma certamente impose almedesimo <strong>di</strong> seguire con attenzione tutti i settori operativi <strong>della</strong> società,seppure <strong>nel</strong> rispetto dell’autonomia degli altri <strong>di</strong>rigenti.Il secondo importante tema è rappresentato dal ruolo svolto dal dottorAGRICOLA. Anch’egli è stato un <strong>di</strong>rigente abile ed attento, che ha svolto ilproprio comp<strong>it</strong>o con professional<strong>it</strong>à. Ma proprio per tali caratteri e per ilfatto che la somministrazione off label dei me<strong>di</strong>cinali rappresentò unfenomeno non spora<strong>di</strong>co, ma una pratica che, del resto, si inserì in unfenomeno <strong>di</strong> ben più ampia portata, che coinvolse molte squadre <strong>it</strong>aliane <strong>di</strong>calcio (solo a fini esemplificativi, ricor<strong>di</strong>amo che il presente proce<strong>di</strong>mentoiniziò con il rinvenimento <strong>di</strong> una consistente farmacia non solo presso laJUVENTUS, ma anche presso il TORINO CALCIO), è logico concludereche determinate strategie, a causa <strong>della</strong> loro importanza, non fossero adottatetram<strong>it</strong>e unilaterali iniziative del <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> un singolo settore. Del resto, gliatti del processo non delineano il dottor AGRICOLA come un soggetto


Giurisprudenza Nazionale 189avvezzo all’in<strong>di</strong>vidualismo e de<strong>di</strong>to al conseguimento <strong>di</strong> ambizioni personali,bensì come un me<strong>di</strong>co ben inser<strong>it</strong>o in una gestione societaria derivantedall’attiv<strong>it</strong>à concorde e combinata <strong>di</strong> più soggetti.Resta da prendere in considerazione un terzo elemento <strong>di</strong> una certarilevanza. Come vedremo meglio in segu<strong>it</strong>o, la Corte r<strong>it</strong>iene che agli atti delprocesso non vi sia la prova <strong>della</strong> sussistenza del fatto, relativamente allacondotta <strong>di</strong> somministrazione delle sostanze proib<strong>it</strong>e con particolareriferimento alla er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante. Di conseguenza, vengonoa cadere (o comunque perdono gran parte <strong>della</strong> loro importanza) alcunetessere dell’<strong>it</strong>er logico percorso dal Tribunale <strong>di</strong> Torino, per giungereall’assoluzione del dottor GIRAUDO.In particolare, se ai <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> JUVENTUS può essere addeb<strong>it</strong>ataunicamente la condotta <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinalipacificamente non ricomprese negli elenchi delle sostanze proib<strong>it</strong>e, c<strong>it</strong>roviamo in presenza <strong>di</strong> un fenomeno certamente deprecabile sotto il profilosportivo, che tuttavia all’epoca dei fatti rappresentava una pratica purtroppomolto <strong>di</strong>ffusa negli ambienti del gioco del calcio in Italia. Questaconsiderazione non deve assumere il valore <strong>di</strong> una scusante, ma permette <strong>di</strong>osservare che in tal modo perde efficacia l’argomento del Tribunale <strong>di</strong> Torino,secondo cui l’acquisto <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante avrebbedeterminato l’esigenza <strong>di</strong> utilizzare risorse finanziarie occulte con ilconseguente rischio per l’amministratore delegato <strong>della</strong> società <strong>di</strong> incappare<strong>nel</strong>la commissione <strong>di</strong> gravi illec<strong>it</strong>i (come sappiamo i farmaci non proib<strong>it</strong>ivennero, invece, acquistati alla luce del sole e con regolare fattura). In buonasostanza, l’insussistenza del fatto concernente la somministrazione <strong>della</strong>er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, riconducendo la vicenda entro un contesto<strong>di</strong> minore grav<strong>it</strong>à, finisce per rendere maggiormente plausibile l’esistenza <strong>di</strong>una strategia allargata, che coinvolse non solo il me<strong>di</strong>co sociale, ma anchel’amministratore delegato <strong>della</strong> società.In defin<strong>it</strong>iva, la Corte r<strong>it</strong>iene che gli elementi relativi al coinvolgimentodel dottor GIRAUDO <strong>nel</strong>la condotta <strong>di</strong> somministrazione dei farmaci nonproib<strong>it</strong>i debbano essere maggiormente apprezzati e debbano, <strong>di</strong> conseguenza,condurre alla equiparazione <strong>di</strong> entrambi gli imputati sotto il profilo <strong>della</strong>formula <strong>di</strong> assoluzione adottata in mer<strong>it</strong>o al del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> cui all’art. 1 <strong>della</strong>legge 401/1989.Il secondo aspetto <strong>della</strong> imputazione <strong>di</strong> frode sportiva sub G)concerne, come già si è avuto modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>re in precedenza, l’ipotesi accusatoria<strong>della</strong> acquisizione, detenzione e somministrazione ai calciatori <strong>della</strong>JUVENTUS, da parte degli attuali imputati, <strong>di</strong> sostanze espressamente ricom-


190 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>prese negli elenchi <strong>di</strong> legge, con particolare riguardo alla er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante.In prima battuta, è opportuno svolgere una breve considerazione <strong>di</strong>carattere introduttivo. Nel capo G) <strong>della</strong> rubrica la pubblica accusa ha in<strong>di</strong>cato- oltre alla er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, frutto <strong>della</strong> contestazioneeffettuata il 15.7.2004 – altre sostanze vietate, quali il LIPOSOM, laLIDOCAINA, la XYLOCAINA, il DEPO-MEDROL fiale (anche <strong>nel</strong>lapreparazione ottenuta con aggiunta <strong>di</strong> lidocaina), il BENTELAN (in fiale e<strong>di</strong>n compresse), il DEFLAN compresse, il FLANTADIN compresse, ilFLEBOCORTID fiale, il SOLU-MEDROL fiale ed il TRICORTIN 1000.Inrealtà, la presente vicenda processuale si è interessata, in modo particolare,<strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, mentre le altre sostanze proib<strong>it</strong>e <strong>di</strong>cui sopra sono state praticamente ignorate. Più precisamente, la ricordataperizia farmacologica del prof. MULLER ha preso in esame unicamente ilTRICORTIN 1000 ed il LIPOSOM, valutato tuttavia <strong>nel</strong>la versione FORTEche, priva <strong>di</strong> lidocaina, non rientrava tra le special<strong>it</strong>à vietate, nonché ilBENTELAN, per il quale esiste il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> somministrazione assoluta pervia orale, essendo invece consent<strong>it</strong>o, previa notifica all’autor<strong>it</strong>à competenteprima <strong>della</strong> competizione, la somministrazione per iniezione locale. <strong>Le</strong> restantisostanze non sono state, invece, valutate dal predetto per<strong>it</strong>o. Occorreaggiungere che anche <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o dell’approfon<strong>di</strong>ta requis<strong>it</strong>oria delProcuratore Generale l’attenzione <strong>della</strong> pubblica accusa si è soffermataunicamente sulle special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali prese in considerazione dal prof.MULLER.Il motivo <strong>di</strong> tale impostazione deriva dalle caratteristiche del materialeprobatorio a <strong>di</strong>sposizione degli inquirenti, conflu<strong>it</strong>o in segu<strong>it</strong>o <strong>nel</strong><strong>di</strong>battimento. Occorre, infatti ricordare che le indagini ebbero come punti <strong>di</strong>riferimento: a) gli acquisti <strong>di</strong> farmaci effettuati dalla JUVENTUS con regolarefattura; b) i verbali relativi alle <strong>di</strong>chiarazioni dei giocatori in sede <strong>di</strong> sorteggioantidoping; c) le <strong>di</strong>chiarazioni rese dai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>odelle varie fasi processuali.Ora, per quanto attiene alle sostanze vietate – ad eccezione delcap<strong>it</strong>olo concernente la er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, che rappresentaun <strong>caso</strong> a parte <strong>nel</strong> processo -, l’unico in<strong>di</strong>zio riferibile all’avvenutasomministrazione è rappresentato dall’acquisto dei relativi me<strong>di</strong>cinali, dalmomento che non risultano <strong>di</strong>chiarazioni dei giocatori in mer<strong>it</strong>o al consumo<strong>di</strong> tali prodotti e che non si può escludere che i suddetti farmaci fossero statiutilizzati per la somministrazione a giocatori non idonei (ossia fuori attiv<strong>it</strong>àagonistica per infortunio o malattia), oppure ad altri soggetti operanti a


Giurisprudenza Nazionale 191contatto con la squadra (in particolare, <strong>di</strong>pendenti <strong>della</strong> società oaccompagnatori dell’equipe). I lim<strong>it</strong>i dell’indagine emergono in modo moltoevidente dalla consulenza BENZI/CECI, laddove i consulenti, dopo averecorrettamente osservato che in linea <strong>di</strong> principio , ossia – in parole piùsemplici – <strong>nel</strong>la farmacia <strong>di</strong> una squadra <strong>di</strong> calcio, hanno, poi, tratto da taleaffermazione alcune conclusioni inaccettabili sia sotto il profilo logico cheprobatorio, affermando: .Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte per ilBENTELAN compresse, per il LIPOSOM e per il TRICORTIN 1000, per iquali agli atti del processo non emergono in<strong>di</strong>cazioni concrete <strong>di</strong> unasomministrazione in favore <strong>di</strong> atleti idonei. Per quanto attiene, invece, alBENTELAN fiale, che venne somministrato ai giocatori senza aver effettuatopreventivamente la prescr<strong>it</strong>ta notifica all’autor<strong>it</strong>à competente, lo stessoTribunale <strong>di</strong> Torino ha riconosciuto che tale inosservanza derivò dal fallimentogeneralizzato del sistema delle notifiche.In defin<strong>it</strong>iva, ciò che interessa riba<strong>di</strong>re è che in mer<strong>it</strong>o alle sostanzevietate, in quanto espressamente ricomprese negli elenchi <strong>di</strong> cui si è giàdetto, l’interesse del processo (e, quin<strong>di</strong>, anche quello attuale <strong>della</strong> Corte)deve essere focalizzato esclusivamente sull’acquisizione, detenzione esomministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, ossia su quellecondotte che rappresentano il vero punto focale <strong>della</strong> presente vicendaprocessuale e che la Corte r<strong>it</strong>iene <strong>di</strong> dover valutare tram<strong>it</strong>e un esame concretodel mer<strong>it</strong>o.Appare opportuno, in primo luogo, ricostruire brevemente le tappe,che hanno portato alla formulazione <strong>della</strong> predetta ipotesi accusatoria, inor<strong>di</strong>ne alla quale il dottor AGRICOLA è stato condannato dal Tribunale <strong>di</strong>Torino.


192 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>Inizialmente il pubblico ministero aveva addeb<strong>it</strong>ato ad entrambi gliimputati, tra l’altro, la seguente imputazione sub G/7): “omettere l’adozionedelle necessarie misure precauzionali – in particolare, controin<strong>di</strong>cazionianche temporanee alla pratica dell’attiv<strong>it</strong>à professionale, sospensione orestrizione dell’attiv<strong>it</strong>à agonistica, svolgimento <strong>di</strong> specifiche indagini<strong>di</strong>agnostiche clinico laboristiche – in presenza <strong>di</strong> s<strong>it</strong>uazioni clinicheanomale, evidenziatesi in alcuni determinati calciatori e consist<strong>it</strong>e in intensiincrementi dei valori <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>o (sino a 8/9 punti percentuali e con punteoltre il 50%) associato ad aumento del volume me<strong>di</strong>o dei globuli rossi,riduzione <strong>della</strong> concentrazione emoglobinica me<strong>di</strong>a e assunzione <strong>di</strong> ferronon giustificata dall’evidenza clinica <strong>di</strong> una anemia da carenza da ferro,essendo tale con<strong>di</strong>zione compatibile con una stimolazione farmacologiadel midollo er<strong>it</strong>roide e la conseguente necess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> preparatia base <strong>di</strong> ferro ai fini <strong>della</strong> sintesi dell’emoglobina per i globuli rossi ineccesso”.La contestazione <strong>della</strong> suddetta condotta omissiva rappresentava unaconseguenza <strong>di</strong>retta delle conclusioni, alle quali erano pervenuti i consulenti<strong>della</strong> pubblica accusa, ossia il prof. Gianmartino BENZI e la prof.ssa AdrianaCECI. Ed è, dunque, utile riproporre, seppure in modo sintetico, gli aspettifondamentali degli accertamenti svolti dai predetti consulenti e gli es<strong>it</strong>i, aiquali sono approdati.In primo luogo, occorre precisare che la consulenza <strong>di</strong>sposta dalpubblico ministero concerneva essenzialmente l’utilizzo dei farmaci acquistati<strong>nel</strong> tempo e/o rinvenuti presso la JUVENTUS ed aveva lo scopo <strong>di</strong> verificarel’eventuale insorgenza <strong>di</strong> alterazioni o <strong>di</strong>sturbi associati ai farmaci medesimio genericamente ai prodotti somministrati ai giocatori <strong>della</strong> predetta societàcalcistica.Nell’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> tale indagine i consulenti hanno valutato, tra l’altro,l’aspetto riguardante la somministrazione <strong>di</strong> preparazioni a base <strong>di</strong> ferro,desumibile senza possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> dubbio dalle <strong>di</strong>chiarazioni effettuate da alcuniatleti <strong>della</strong> predetta squadra sia in occasioni dei sorteggi antidoping, sia insede processuale. A questo punto gli esperti nominati dal pubblico ministerohanno svolto un’analisi approfon<strong>di</strong>ta sulla <strong>di</strong>stribuzione del ferro<strong>nel</strong>l’organismo umano, sul bilancio marziale (con particolare riguardo allevicende che portano all’assorbimento o alla per<strong>di</strong>ta del ferro in soggettide<strong>di</strong>ti allo sport con modal<strong>it</strong>à professionistiche), nonché alle basi <strong>di</strong>agnosticheper il trattamento <strong>della</strong> carenza <strong>di</strong> ferro. Sotto quest’ultimo profilo i consulentihanno richiamato l’attenzione sull’importanza delle variazioni dei parametriematologici, riscontrabili <strong>nel</strong>lo stesso soggetto sia in tempi me<strong>di</strong>o-lunghi


Giurisprudenza Nazionale 193che in tempi brevi; ciò con particolare riguardo alle variazionidell’emoglobina, dell’ematocr<strong>it</strong>o e <strong>della</strong> concentrazione emoglobinica me<strong>di</strong>a(usualmente defin<strong>it</strong>a con l’acronimo MCHC). Occorre aggiungere che,secondo i consulenti, le variazioni <strong>nel</strong> tempo dei parametri ematologici e <strong>di</strong>quelli del bilancio marziale devono essere valutate con grande attenzioneprima <strong>di</strong> formulare una <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> ferro o <strong>di</strong> anemia sideropenica,tenuto conto che in alcuni casi la presenza <strong>di</strong> valori bassi <strong>di</strong> ferr<strong>it</strong>ina (chein<strong>di</strong>ca il ferro depos<strong>it</strong>ato <strong>nel</strong>le cellule), associata a valori normali o persinoin aumento dei parametri ematologici, non è ricollegabile ad uno stato <strong>di</strong>anemia, bensì ad altre cause determinate dall’aumentata produzione <strong>di</strong>er<strong>it</strong>ropoietina a livello endogeno (come segnale <strong>di</strong> gravi patologie anche acarattere tumorale) ovvero a livello esogeno, a motivo dell’avvenutasomministrazione <strong>di</strong> farmaci atti a stimolare l’er<strong>it</strong>ropoiesi (ossia la produzione<strong>di</strong> globuli rossi), quali l’er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, la somatotropinae gli anabolizzanti. In buona sostanza, l’attenzione <strong>nel</strong>la <strong>di</strong>agnosi deve essereaccompagnata dall’attenzione <strong>nel</strong>l’utilizzo <strong>della</strong> terapia marziale, poichèl’impiego appropriato dei preparati a base <strong>di</strong> ferro è quello che serve acombattere la forma patologica <strong>della</strong> carenza <strong>di</strong> ferro rappresentatadall’anemia sideropenica. I consulenti hanno, inoltre, ricordato che èimproprio e dannoso il trattamento “alla cieca” a base <strong>di</strong> ferro in soggetti, aiquali sono stati somministrati farmaci corticosteroi<strong>di</strong> o farmaciantinfiammatori non steroidei (FANS), posto che in tal modo il rischioconcreto è quello <strong>di</strong> sovrapporre nuove lesioni gastroenteriche a quelle giàinsorte a segu<strong>it</strong>o <strong>della</strong> somministrazione dei predetti farmaci. Infine, è statoricordato che .Fatte queste premesse, i consulenti <strong>della</strong> pubblica accusa si sonosoffermati sulla s<strong>it</strong>uazione <strong>di</strong> alcuni giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS, che avevano<strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> essere stati trattati con preparati a base <strong>di</strong> ferro in relazione aproblemi <strong>di</strong> anemia, effettuando specifiche valutazioni comparative tra le <strong>di</strong>-


194 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>chiarazioni del singolo atleta e quanto rinvenibile <strong>nel</strong>le relative cartellesan<strong>it</strong>arie.In modo particolare, tali valutazioni hanno interessato i giocatoriAlessandro DEL PIERO, Moreno TORRICELLI, Zine<strong>di</strong>ne ZIDANE, Di<strong>di</strong>erDESCHAMPS e Angelo DI LIVIO, facendo conseguire alcune conclusionicomuni a tutti i predetti atleti, che possono essere sintetizzate nei seguent<strong>it</strong>ermini:a) assenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>agnosi, che potesse giustificare un appropriatotrattamento a base <strong>di</strong> ferro (in buona sostanza, non si trattava <strong>di</strong> soggettiaffetti da anemia);b) assenza <strong>di</strong> qualsivoglia dato relativo al dosaggio ed alle modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong>trattamento con i preparati a base <strong>di</strong> ferro;c) <strong>di</strong> conseguenza, una somministrazione <strong>di</strong> ferro ingiustificata e<strong>di</strong>mpropria, in quanto non legata ad esigenze terapeutiche derivanti dalla<strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> una patologia anemica, ovvero effettuata nei confronti <strong>di</strong>soggetto talassemico (ZIDANE).Per i giocatori DESCHAMPS e TORRICELLI il trattamento a base<strong>di</strong> ferro è stato defin<strong>it</strong>o anche dannoso, in quanto associato allasomministrazione <strong>di</strong> farmaci corticosteroi<strong>di</strong> (BENTELAN fiale) oantinfiammatori non steroidei (FANS).Ma l’attenzione dei consulenti del pubblico ministero è stata attiratain modo particolare dalla valutazione dei dati clinici dei giocatoriDESCHAMPS e DI LIVIO per i seguenti motivi:1) il primo presentava la s<strong>it</strong>uazione anomala cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da valori <strong>di</strong> ferr<strong>it</strong>inainferiori alla norma, accompagnati da valori dei parametri ematologicinormali (quanto all’emoglobina), o inferiori alla norma (quanto alMCHC), ovvero superiori alla norma (ciò con particolare riferimentoall’ematocr<strong>it</strong>o, in due occasioni tendente a bruschi e consistenti aumenti);2) il secondo presentava una ferr<strong>it</strong>ina normale, associata alla <strong>di</strong>minuzionedel MCHC (concentrazione globulare me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> emoglobina) e ad unaumento consistente e repentino dell’ematocr<strong>it</strong>o.Secondo i consulenti, la presenza <strong>di</strong> tali anomalie nei suddetti giocatoriavrebbe dovuto, in primo luogo, indurre l’equipe me<strong>di</strong>ca <strong>della</strong> JUVENTUSad effettuare serie indagini cliniche, al fine <strong>di</strong> stabilire le cause <strong>di</strong> quantodesumibile dalle analisi del sangue (iniziativa che non risultava essere stataposta in essere). Inoltre, in assenza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> valutazione tali dacomprovare l’esistenza in entrambi gli atleti in questione <strong>di</strong> un’anemiasideropenica o <strong>di</strong> altre patologie comportanti una maggiore produzioneendogena <strong>di</strong> globuli rossi, la concom<strong>it</strong>anza delle mo<strong>di</strong>ficazioni appena illu-


Giurisprudenza Nazionale 195strate .Queste le conclusioni dei consulenti <strong>della</strong> pubblica accusa sullasomministrazione dei preparati a base <strong>di</strong> ferro ad alcuni giocatori, conclusioniche hanno determinato il pubblico ministero a contestare agli imputati ilreato <strong>di</strong> frode sportiva anche in relazione alla condotta omissiva già ricordatain precedenza. In buona sostanza, l’ipotesi accusatoria scatur<strong>it</strong>a dalle indaginipreliminari, conflu<strong>it</strong>a <strong>nel</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio e mantenuta sino ad una faseinoltrata del <strong>di</strong>battimento, non prevedeva un addeb<strong>it</strong>o commissivo<strong>di</strong>rettamente legato alla somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante, ma unicamente una condotta omissiva, volta ad attribuire ai<strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> JUVENTUS la mancata adozione <strong>di</strong> misure precauzionali –sia <strong>di</strong> carattere san<strong>it</strong>ario che <strong>di</strong> natura sportiva – a fronte <strong>di</strong> un contesto <strong>di</strong>anomalie nei risultati delle analisi <strong>di</strong> alcuni atleti, compatibile con una pratica<strong>di</strong> doping.Come sappiamo, le insanabili <strong>di</strong>vergenze sorte <strong>nel</strong> <strong>di</strong>battimento tra iconsulenti <strong>della</strong> pubblica accusa e quelli <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, hanno correttamenteindotto il Tribunale <strong>di</strong> Torino a nominare un per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>la persona del prof.D’ONOFRIO.Si è già fatto cenno alle conclusioni cui è giunto il per<strong>it</strong>o sulla scorta<strong>di</strong> una metodologia e <strong>di</strong> argomentazioni, che hanno dato origine a<strong>di</strong>nterminabili <strong>di</strong>scussioni tecniche tra gli esperti ed a polemiche molto accesetra il per<strong>it</strong>o stesso e le <strong>di</strong>fese, nonché, talvolta, persino tra i <strong>di</strong>fensori ed ilgiu<strong>di</strong>ce. Appare, pertanto, utile ripercorrere brevemente l’<strong>it</strong>er argomentativosegu<strong>it</strong>o dal prof. D’ONOFRIO, precisando che la presente trattazionecercherà <strong>di</strong> essere il più possibile semplice e schematica, al fine <strong>di</strong> renderemaggiormente comprensibile una materia estremamente specialistica ecomplessa.Il per<strong>it</strong>o ha ricordato, in via <strong>di</strong> premessa, che l’er<strong>it</strong>ropoietina è unamolecola proteica, che, in <strong>caso</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione dell’emoglobina, stimola lecellule del midollo osseo in modo da accelerare la produzione dei globulirossi e riportarli ad un quant<strong>it</strong>ativo adeguato. Occorre aggiungere che unafunzione analoga è svolta anche dalla somministrazione esogena <strong>di</strong> sostanzedestinate ad aumentare la er<strong>it</strong>ropoiesi, quale appunto la er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante.


196 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>Altro elemento in<strong>di</strong>spensabile per la formazione delle molecole <strong>di</strong>emoglobina è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal ferro, che <strong>nel</strong>l’organismo è presente sotto forma<strong>di</strong> ferro funzionale (quello posto nei globuli rossi, che interagisce conl’ossigeno), <strong>di</strong> ferro <strong>di</strong> depos<strong>it</strong>o (posto in organi come il fegato e<strong>di</strong>mmagazzinato in molecole <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, tra cui la ferr<strong>it</strong>ina) e <strong>di</strong>ferro circolante <strong>nel</strong> plasma e trasportato da una proteina chiamata transferrina.Alla base degli accertamenti destinati a dare risposta ai ques<strong>it</strong>i sipongono, in modo particolare, gli esami <strong>di</strong> laboratorio rappresentati, quantoal sangue:1) dall’emoglobina, principale misuratore del livello <strong>di</strong> produzione deiglobuli rossi;2) dall’ematocr<strong>it</strong>o, che esprime in percentuale la proporzione del sanguecomposto da globuli rossi rispetto alla parte liquida;3) dal numero dei globuli rossi;4) dagli in<strong>di</strong>ci er<strong>it</strong>roc<strong>it</strong>ari, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i = a) dal volume corpuscolare me<strong>di</strong>odei globuli rossi (MCV); b) dalla concentrazione globulare me<strong>di</strong>adell’emoglobina (MCHC);e, quanto al ferro:5) dalla ferr<strong>it</strong>ina, che esprime la quant<strong>it</strong>à <strong>di</strong> ferro presente nei depos<strong>it</strong>idell’organismo;6) dalla sideremia, che in<strong>di</strong>vidua la quant<strong>it</strong>à delle molecole <strong>di</strong> ferro checircolano <strong>nel</strong> plasma legate alla transferrina;7) dalla transferrina, che in<strong>di</strong>ca la quant<strong>it</strong>à delle proteine <strong>di</strong> trasporto delferro <strong>nel</strong> sangue;8) dalla percentuale <strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina, che esprime laproporzione <strong>di</strong> molecole <strong>di</strong> transferrina saturate dal ferro, dovendosiprecisare che tale valore scende in presenza <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> ferro, ma solodopo che la ferr<strong>it</strong>ina si è ridotta sotto il livello minimo.Il per<strong>it</strong>o ha, poi, osservato che l’esaurimento dei depos<strong>it</strong>i <strong>di</strong> ferro<strong>nel</strong>l’organismo – ossia la carenza marziale –, determinata da molteplici cause(per<strong>di</strong>te mestruali per le donne, frequenti donazioni <strong>di</strong> sangue, per<strong>di</strong>te dovutea lesioni gastrointestinali,.…), può sfociare in una malattia, che attraversoquattro fasi conduce progressivamente all’anemia sideropenica, caratterizzatadal fatto che la formazione dei globuli rossi è ormai compromessa e che ciòdetermina una consistente riduzione del parametro dell’emoglobina. Secondoil per<strong>it</strong>o,


Giurisprudenza Nazionale 197sideropenia prima dell’inizio del trattamento (…). Anche malattie moltogravi, infatti, possono causare sideropenia e la somministrazione <strong>di</strong> ferropuò r<strong>it</strong>ardare la <strong>di</strong>agnosi clinica …(cfr. la relazione scr<strong>it</strong>ta <strong>di</strong> perizia allapagina 6)>>.Si è precisato, inoltre, che in due casi specifici la percentuale <strong>di</strong>saturazione <strong>della</strong> transferrina <strong>di</strong>minuisce, anche se la ferr<strong>it</strong>ina non è calata alminimo e, dunque, i depos<strong>it</strong>i <strong>di</strong> ferro non sono esaur<strong>it</strong>i. I casi in questionesono rappresentati dalla presenza <strong>di</strong> stati patologici infiammatori <strong>di</strong> grandeimportanza (<strong>di</strong> regola, non rilevabili negli atleti in attiv<strong>it</strong>à) e dalla carenzafunzionale <strong>di</strong> ferro. Appare opportuno riportare testualmente alcuneproposizioni dell’elaborato scr<strong>it</strong>to, in virtù <strong>della</strong> loro rilevanza e chiarezza:.Fatte queste premesse, il per<strong>it</strong>o ha proceduto a dare risposta ai treques<strong>it</strong>i postigli dal Tribunale. In or<strong>di</strong>ne ai primi due, va precisato che qui siriferisce in modo molto sintetico, tenuto conto del sostanziale accordo sulleconclusioni esistente tra gli esperti delle parti.Con il primo ques<strong>it</strong>o il giu<strong>di</strong>ce ha chiesto al per<strong>it</strong>o <strong>di</strong> accertare se lasomministrazione <strong>di</strong> ferro, er<strong>it</strong>ropoietina o altre sostanze, determini la varia-


198 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>zione dei principali parametri ematologici. Il per<strong>it</strong>o ha, in primo luogo,risposto che la somministrazione isolata <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> ferro nonproduce alcun effetto ematologico su soggetti non anemici, mentre influiscesui contesti <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> ferro ed, in particolare, sui pazienti da anemia. Lasomministrazione <strong>di</strong> ferro determina, invece, una mo<strong>di</strong>ficazione significativa<strong>di</strong> tutti i parametri del bilancio marziale. Si deve aggiungere che somministrareferro a soggetti con depos<strong>it</strong>i marziali normali o ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura aumentati èdannoso, mentre la medesima pratica è utile nei soggetti con depos<strong>it</strong>i <strong>di</strong>ferro ridotti, anche se non ancora in stato <strong>di</strong> anemia, posto che in tal modosi realizza una terapia preventiva <strong>di</strong>retta a scongiurare l’insorgere dell’anemiamedesima. Il per<strong>it</strong>o ha precisato che la somministrazione preventiva <strong>di</strong> ferroè molto praticata <strong>nel</strong>lo sport agonistico sulla scorta <strong>della</strong> erronea convinzione<strong>di</strong> combattere la cosiddetta “anemia dell’atleta”, che cost<strong>it</strong>uisce, in realtà,una . Il prof. D’ONOFRIO ha aggiunto che la somministrazione <strong>di</strong>ferro produce, secondo le risultanze <strong>di</strong> un’ampia letteratura, l’effetto <strong>di</strong>favorire l’er<strong>it</strong>ropoiesi durante il trattamento con er<strong>it</strong>ropoietina. Altri fattoriproducono mo<strong>di</strong>ficazioni dei parametri ematologici e tra questi devono essereannoverati:1) la somministrazione <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina, che, stimolando la produzionedei globuli rossi, determina un aumento dei reticoloc<strong>it</strong>i, dell’emoglobina,dell’ematocr<strong>it</strong>o e dei globuli rossi, mentre molto modeste sono lemo<strong>di</strong>ficazioni degli altri parametri, tra le quali deve essere segnalatauna lieve riduzione <strong>di</strong> MCHC;2) la somministrazione <strong>della</strong> v<strong>it</strong>amina B12, dell’acido folico - lim<strong>it</strong>atamenteai soggetti affetti da anemia - e degli ormoni androgeni, che a dosi elevatestimolano l’er<strong>it</strong>ropoiesi con aumenti dei parametri dell’emoglobina edell’ematocr<strong>it</strong>o;3) il soggiorno in alt<strong>it</strong>u<strong>di</strong>ne (alle con<strong>di</strong>zioni meglio precisate alla pagine 11<strong>della</strong> relazione e comunque irrilevante ai fini <strong>della</strong> presente decisione);4) l’emotrasfusione e l’autotrasfusione (cfr. sempre la pagina 11 <strong>della</strong>relazione).Con il secondo ques<strong>it</strong>o il giu<strong>di</strong>ce ha chiesto al per<strong>it</strong>o <strong>di</strong> accertare: a)se l’incremento dei parametri ematologici in segu<strong>it</strong>o alla somministrazionedei preparati <strong>di</strong> cui al primo ques<strong>it</strong>o è parallelo o consensuale; b) quali sonoi parametri che variano, in<strong>di</strong>candone i lim<strong>it</strong>i e le percentuali. Il per<strong>it</strong>o haprecisato che <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> trattamento con er<strong>it</strong>ropoietina – anche inassociazione con preparati a base <strong>di</strong> ferro - l’aumento dell’emoglobina e


Giurisprudenza Nazionale 199dell’ematocr<strong>it</strong>o è contemporaneo e parallelo (potendosi, dunque, parlare <strong>di</strong>consensual<strong>it</strong>à), mentre la reticoloc<strong>it</strong>osi è modesta. Nella somministrazione<strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina è, peraltro, ravvisabile un minimo profilo <strong>di</strong> non consensual<strong>it</strong>àdei valori <strong>di</strong> emoglobina e <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>o, con riduzione molto modesta <strong>di</strong>MCHC, verosimilmente dovuto all’aumento dei reticoloc<strong>it</strong>i (ossia dei globulirossi <strong>di</strong> più recente produzione) ed alla formazione <strong>di</strong> globuli rossi aventiuna concentrazione <strong>di</strong> emoglobina lievemente inferiore (occorre comunqueprecisare che anche in questo <strong>caso</strong> permane la sostanziale consensual<strong>it</strong>à traemoglobina ed ematocr<strong>it</strong>o, ma che gli aumenti dei predetti parametri possonotalvolta non essere perfettamente paralleli con un leggero “vantaggio” perl’ematocr<strong>it</strong>o). È stato, tuttavia, precisato dal prof. D’ONOFRIO che talenon consensual<strong>it</strong>à parziale (o, più precisamente, tale consensual<strong>it</strong>à nonperfetta) non è sufficiente a spiegare, da sola, talune risultanze <strong>di</strong> nonparallelismo riscontrate nei parametri ematici <strong>di</strong> giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS,<strong>nel</strong>le quali, peraltro, non può essere escluso l’intervento <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>àanal<strong>it</strong>ica.Per completezza, il per<strong>it</strong>o ha, infatti, puntualizzato che, in accordocon i consulenti <strong>di</strong> parte e per i motivi meglio in<strong>di</strong>cati <strong>nel</strong>la relazione, sonostati esclusi dalla valutazione per<strong>it</strong>ale alcuni risultati delle analisi, che sonoapparsi il frutto <strong>di</strong> errori <strong>di</strong> laboratorio. Ciò concerne, in particolare, il referto<strong>di</strong> un emocromo del giocatore Angelo DI LIVIO esegu<strong>it</strong>o in data 28.8.1997,mentre per il referto dell’esame emocromoc<strong>it</strong>ometrico del giocatore Di<strong>di</strong>erDESCHAMPS effettuato il 22.3.1995 (ovvero, 23.3.1995 secondo iprofessori BENZI e CECI) si è parlato espressamente <strong>della</strong> presenza <strong>di</strong> “in<strong>di</strong>cisignificativi <strong>di</strong> errore anal<strong>it</strong>ico”. La precisazione è importante e deve esserec<strong>it</strong>ata, poiché i due referti in questione riportano l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> valori moltoelevati <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>o (anche superiori alla soglia del 50%), che avevacost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o la base principale per le conclusioni assunte dai consulenti delpubblico ministero, secondo le quali gli aumenti abnormi e repentinidell’ematocr<strong>it</strong>o in atleti, ai quali erano stati somministrati preparati a base <strong>di</strong>ferro, dovevano considerarsi compatibili con una stimolazione farmacologicadel midollo er<strong>it</strong>roide.Con il terzo ques<strong>it</strong>o il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha chiesto al per<strong>it</strong>o <strong>di</strong>accertare,


200 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>sere altre pratiche per ottenere l’incremento dei valori in parola>>. Si trattacon tutta evidenza dell’interrogativo più importante, poiché concerne in modo<strong>di</strong>retto l’addeb<strong>it</strong>o rivolto ai <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> JUVENTUS <strong>di</strong> avere posto inessere delle pratiche vietate tali da in<strong>di</strong>viduare un contesto <strong>di</strong> doping sportivorivolto a mo<strong>di</strong>ficare l’es<strong>it</strong>o delle competizioni agonistiche affrontate neglianni dal 1994 al 1998. E, come sappiamo, la risposta del prof. D’ONOFRIOa tale ques<strong>it</strong>o ha determinato la mo<strong>di</strong>ficazione dell’imputazione da parte delpubblico ministero nei termini già in<strong>di</strong>cati in precedenza, laddove una condottaomissiva non più adeguatamente sostenuta dalle conclusioni (errate, <strong>nel</strong> sensosopra esposto) dei consulenti <strong>della</strong> pubblica accusa ha lasciato il posto aduna condotta – commissiva e più esplic<strong>it</strong>a - <strong>di</strong> somministrazione <strong>della</strong> sostanzavietata.In via <strong>di</strong> premessa, il per<strong>it</strong>o ha descr<strong>it</strong>to il metodo segu<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>la suavalutazione. Sono stati utilizzati i referti originali presenti agli atti del processoe non i tabulati sequestrati presso la sede <strong>della</strong> JUVENTUS, in quantocost<strong>it</strong>uenti (questi ultimi) un sottoinsieme solo parziale degli esami effettuati.Sono stati, poi, esaminati in dettaglio i referti <strong>di</strong> venti calciatori <strong>della</strong> predettasquadra, selezionati in modo da comprendere .Sono stati, infine, presi in considerazione i principali parametri ematologicie, tra questi, in primo luogo quello dell’emoglobina, , nonché iparametri del bilancio marziale rappresentati dalla ferr<strong>it</strong>ina e dalla percentuale<strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina. Provenendo i referti da strutture san<strong>it</strong>arie<strong>di</strong>verse, in <strong>caso</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>screpanze si è fatto riferimento a quelli esegu<strong>it</strong>i pressola clinica torinese FORNACA. Sempre in via introduttiva, il per<strong>it</strong>o hariscontrato, (si devericordare che una osservazione analoga è stata fatta dai consulenti <strong>della</strong>pubblica accusa e dal prof. MULLER <strong>nel</strong>la perizia farmacologica).Attraverso l’analisi <strong>di</strong> 480 referti, riguardanti i venti atleti <strong>di</strong> cui si èdetto, il per<strong>it</strong>o ha delineato alcune elaborazioni statistiche generali sia suidati ematologici che sul bilancio marziale. In sintesi, è stato accertato quantosegue: per i parametri del sangue =1) i valori me<strong>di</strong> dell’emoglobina e dell’ematocr<strong>it</strong>o degli atleti in questionesono sostanzialmente conformi alla me<strong>di</strong>a <strong>della</strong> popolazione generale;


Giurisprudenza Nazionale 2012) i coefficienti <strong>di</strong> variazione – che esprimono in percentuale l’ampiezzadelle variazioni dei parametri ematologici rispetto al valore centrale <strong>della</strong><strong>di</strong>stribuzione – nei giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS appaiono lievementesuperiori sia per quanto attiene all’emoglobina che per quanto concer<strong>nel</strong>’ematocr<strong>it</strong>o; si tratta, tuttavia, <strong>di</strong> un eccesso <strong>di</strong> variabil<strong>it</strong>à ;3) sono state riscontrate due determinazioni <strong>di</strong> emoglobina <strong>di</strong> livellosuperiore a 17,0 g/dl e due <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>o <strong>di</strong> livello superiore al 50%, tracui deve essere annoverato anche il dato contenuto <strong>nel</strong> referto DI LIVIOdel 28.8.1997 eliminato dalla valutazione (n.d.e.: occorre precisare chela seconda determinazione in eccesso <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>o è quella del 22.3.1995<strong>di</strong> DESCHAMPS, in or<strong>di</strong>ne alla quale il per<strong>it</strong>o ha parlato <strong>di</strong> “in<strong>di</strong>cisignificativi <strong>di</strong> errore anal<strong>it</strong>ico”); si tratta, secondo il per<strong>it</strong>o, <strong>di</strong> un numero<strong>di</strong> valori in eccesso inferiore alle attese;4) il conteggio dei reticoloc<strong>it</strong>i compare solamente nei referti più recenti ein numero inadeguato a realizzare una valida elaborazione statistica; ilsuperamento del valore <strong>di</strong> riferimento è comunque riscontrabile in unsolo referto concernente il calciatore PESSOTTO;per il bilancio marziale=5) i valori me<strong>di</strong> <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina e <strong>della</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina sonosostanzialmente <strong>nel</strong>la norma con poche eccezioni non significative;6) la variabil<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>a <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina e <strong>della</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrinaè, per i giocatori presi in esame, considerevole, sia da un soggettoall’altro, sia <strong>nel</strong>lo stesso soggetto, dovendosi segnalare che alcuni atletipresentano una variabil<strong>it</strong>à molto spiccata;7) sono state rilevate numerose determinazioni singole <strong>di</strong> saturazione <strong>di</strong>transferrina al <strong>di</strong> sotto del lim<strong>it</strong>e del 16% o al <strong>di</strong> sopra del lim<strong>it</strong>e del45%, dovendosi precisare che in tali casi non sono state, invece,evidenziate <strong>di</strong>fferenze nei parametri ematologici dell’emoglobina edell’ematocr<strong>it</strong>o;8) il prof. D’ONOFRIO, preso atto che dalle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> alcunicalciatori emerge l’avvenuta somministrazione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong>ferro, ha osservato che tale trattamento, molto <strong>di</strong>ffuso <strong>nel</strong>lo sportagonistico,


202 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>28)>>;9) infine, è stato osservato che la carenza funzionale <strong>di</strong> ferro, quale in<strong>di</strong>zio<strong>di</strong> stimolazione esogena dell’er<strong>it</strong>ropoietina, .Il per<strong>it</strong>o ha, poi, preso in considerazione il tema <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>àstagionale dei parametri ematologici e marziali, precisando che tale aspettoviene influenzato, seppure in modo non rilevante, dall’avvicendarsi stessodelle stagioni, dalle <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong> allenamento dell’atleta, dall’ent<strong>it</strong>à deglisforzi fisici posti in essere <strong>nel</strong> corso dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva e dall’eventualeverificarsi <strong>di</strong> infortuni o <strong>di</strong> altre cause <strong>di</strong> inidone<strong>it</strong>à. Per quanto concerne las<strong>it</strong>uazione dei calciatori presi in considerazione, deve essere registrato, inprimo luogo, un andamento altalenante ed irregolare, nonché una vera epropria anomalia, rappresentata dalla circostanza che <strong>nel</strong>la stagione agonistica1996/97 i valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> emoglobina risultano inferiori a quelli delle stagioniimme<strong>di</strong>atamente precedente ed imme<strong>di</strong>atamente successiva, mentre per ivalori <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina si assiste al fenomeno contrario. Ha osservato il per<strong>it</strong>o:.Altro tema affrontato dal prof. D’ONOFRIO è stato quello <strong>della</strong>variabil<strong>it</strong>à per ruolo, in or<strong>di</strong>ne alla quale gli stu<strong>di</strong> effettuati sulla base <strong>di</strong> unacasistica molto elevata hanno consent<strong>it</strong>o <strong>di</strong> stabilire che i centrocampistihanno valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> emoglobina più bassi dei soggetti de<strong>di</strong>ti ad altri ruolicalcistici, verosimilmente per il fatto <strong>di</strong> svolgere un lavoro <strong>di</strong> resistenza chefavorisce l’emo<strong>di</strong>luizione. Nei giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS, al contrario, ivalori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> emoglobina dei centrocampisti sono risultati lievementemaggiori rispetto a quelli dei giocatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso ruolo, ma con livelli <strong>di</strong> fer-


Giurisprudenza Nazionale 203r<strong>it</strong>ina più bassi.Il per<strong>it</strong>o ha, ancora, rilevato un dato r<strong>it</strong>enuto significativo. Per lamaggior parte degli atleti esaminati i valori più elevati <strong>di</strong> emoglobina e <strong>di</strong>ematocr<strong>it</strong>o sono coincidenti e concentrati in perio<strong>di</strong> ristretti <strong>di</strong> tempo,in<strong>di</strong>viduabili – quanto all’emoglobina - da aprile a giugno del 1996, nonchéda <strong>di</strong>cembre 1997 a marzo 1998. Questa concentrazione, non legata amo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> carattere stagionale, .Una sezione rilevante <strong>della</strong> perizia del prof. D’ONOFRIO è statariservata alle considerazioni sui singoli atleti ed essa inizia con una premessametodologica molto importante sulla rilevanza <strong>della</strong> “somma <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>àbiologica intrain<strong>di</strong>viduale e <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>à anal<strong>it</strong>ica legata allariproducibil<strong>it</strong>à del laboratorio”. Di qui l’elaborazione <strong>di</strong> un cr<strong>it</strong>erio <strong>di</strong>valutazione, significativo sotto il profilo statistico, rappresentato dalla“<strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica”, che <strong>nel</strong> breve e me<strong>di</strong>o termine (ossia da un giorno all’altroe da un mese all’altro) è rappresentata per l’emoglobina dalla percentualedel 13% e per l’ematocr<strong>it</strong>o da quella del 12%, mentre <strong>nel</strong> lungo termine(ossia oltre i due mesi e <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o dell’anno, tenuto conto <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>àstagionale), si attesta sul 16% per l’emoglobina e del 15% per l’ematocr<strong>it</strong>o.Cosicchè ogni <strong>di</strong>fferenza fra due successivi valori osservati <strong>nel</strong>lo stessopaziente, in tempi <strong>di</strong>versi, che superi il valore previsto dal concetto <strong>di</strong><strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica


204 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>ro si deve soprattutto fare riferimento alle determinazioni in cui vienesuperato il valore minimo o massimo dell’intervallo <strong>di</strong> normal<strong>it</strong>à …(cfr. larelazione <strong>di</strong> perizia alle pagine 35 e 36)>>.All’esplic<strong>it</strong>azione del cr<strong>it</strong>erio <strong>di</strong> metodo segue <strong>nel</strong>la perizia l’esamedelle s<strong>it</strong>uazioni anal<strong>it</strong>iche dei singoli giocatori presi in considerazione con lapuntuale segnalazione dei casi <strong>di</strong> manifestazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica,nonché delle risultanze r<strong>it</strong>enute comunque significative. Al termine <strong>di</strong> talepuntigliosa ed ampia valutazione il prof. D’ONOFRIO è giunto, come già siè accennato, alla conclusione che ai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS laer<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante sarebbe stata somministrata:- in forma acuta e per brevi perio<strong>di</strong> ad Antonio CONTE ed AlessioTACCHINARDI ;- in forma cronica e a dosi basse anche ad altri atleti, .Si tratta, a questo punto, <strong>di</strong> prendere in esame i risultatidell’accertamento per<strong>it</strong>ale del prof. D’ONOFRIO e <strong>di</strong> valutarli in modorigoroso, ev<strong>it</strong>ando, quanto più possibile un errore <strong>di</strong> fondo che hacaratterizzato il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado. Nel processo svoltosi avanti ilTribunale <strong>di</strong> Torino l’opera del predetto per<strong>it</strong>o è stata sottoposta ad unfuoco <strong>di</strong> fila <strong>di</strong> cr<strong>it</strong>iche ed obiezioni da parte <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa e del consulenti<strong>della</strong> stessa, che talora è apparso francamente eccessivo. Talesovrabbondanza <strong>di</strong> censure tecniche – sul metodo segu<strong>it</strong>o, sui datiraccolti, sul numero <strong>di</strong> giocatori presi in esame, sul mancato rispettodelle premesse metodologiche concordate con i consulenti e così via –ha in qualche modo fatto perdere <strong>di</strong> vista l’obiettivo principale <strong>della</strong>vicenda processuale, ossia quello <strong>della</strong> corretta valutazione dellerisultanze sotto il profilo del regime probatorio vigente. In altri termini,è del tutto evidente che in una materia estremamente specialistica, comequella che ci occupa, l’opera degli esperti è fondamentale e<strong>di</strong>nsost<strong>it</strong>uibile, ma deve essere altrettanto chiaro che, una volta messe


Giurisprudenza Nazionale 205insieme tutte le tessere del mosaico tecnico, la valutazione del fatto vaoperata unicamente sotto il profilo giuri<strong>di</strong>co e sulla base delle regoledel sistema legale in tema <strong>di</strong> prova. Ciò cost<strong>it</strong>uisce forse un’ovvietà, maa questo Collegio pare che tutte le parti si siano, per così <strong>di</strong>re, fatteprendere la mano dai profili tecnici, scatur<strong>it</strong>i dalle conclusioni del per<strong>it</strong>oe dei consulenti e dalle interminabili <strong>di</strong>scussioni svoltesi tra gli stessiesperti, assegnando un ruolo meno incisivo al trasferimento <strong>di</strong> tali datisul piano <strong>della</strong> valutazione giuri<strong>di</strong>ca del materiale probatorio <strong>di</strong>sponibileed utilizzabile.Si tratta, allora, <strong>di</strong> fare alcune premesse.In primo luogo, è necessario puntualizzare che <strong>nel</strong>le stagioni agonisticheprese in considerazione dalle indagini – ossia negli anni dal 1994 al 1998 –ed anche successivamente non venne riscontrato alcun <strong>caso</strong> <strong>di</strong> pos<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à asostanze dopanti in nessuno dei giocatori in forza presso la JUVENTUS.In secondo luogo, non esiste agli atti del processo alcun elementoprobatorio concernente l’avvenuto acquisto, la detenzione e lasomministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante ai predettiatleti. L’osservazione può apparire scontata, ma non lo è alla luce <strong>di</strong> quantorinvenibile in altre vicende processuali. Nell’affrontare la questionedell’applicabil<strong>it</strong>à al <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie <strong>della</strong> norma dell’art. 1 <strong>della</strong> legge 401/1989, la Corte ha preso visione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> note pronunce <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o, che in passato si sono interessate alla medesimaquestione (solo per esemplificare, ricor<strong>di</strong>amo le sentenze: a) del Tribunale<strong>di</strong> Trento in data 2.10.2003 sul <strong>caso</strong> PANTANI; b) del Tribunale <strong>di</strong> Ferrarain data 19.11.2003 sulla vicenda del prof. CONCONI; c) del GIP presso ilTribunale <strong>di</strong> Roma in data 21.2.1992 sul <strong>caso</strong> dei giocatori CARNEVALE ePERUZZI; d) del Tribunale <strong>di</strong> Bologna in data 1.10.2004 sulla vicenda delme<strong>di</strong>co sportivo FERRARI; f) <strong>della</strong> Corte d’Appello <strong>di</strong> Bologna in data23.10.2001 in mer<strong>it</strong>o ad altra vicenda coinvolgente il ciclista PANTANI).Orbene, in tutti questi casi, ed anche in altri venuti alla luce negli ultimianni specie negli ambienti del ciclismo professionistico, il materialeprobatorio messo a <strong>di</strong>sposizione del giu<strong>di</strong>ce, oltre ad essere rappresentatodall’es<strong>it</strong>o degli accertamenti posti in essere da per<strong>it</strong>i e consulenti, fuinvariabilmente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o anche da elementi probatori <strong>di</strong> carattere<strong>di</strong>retto (<strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> atleti coinvolti; rinvenimento delle sostanzedopanti ovvero <strong>di</strong> tracce in mer<strong>it</strong>o all’acquisizione delle medesime; verie propri archivi informatici cost<strong>it</strong>uenti il <strong>di</strong>ario delle avvenutesomministrazioni; valori ematologici <strong>di</strong> gran lunga superiori ai lim<strong>it</strong>ifissati nei <strong>di</strong>versi protocolli emanati dalle autor<strong>it</strong>à sportive per la lotta


206 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>al doping). In altri termini, il contesto probatorio è stato formato da unsostrato <strong>di</strong> dati <strong>di</strong>retti, che gli esperti sono stati chiamati a chiarire, adarricchire, ad integrare, a porre in correlazione: in una parola, ad interpretare.Nel <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie nulla <strong>di</strong> ciò è avvenuto e, se per gli aspetti puramentefarmacologici si è detto in precedenza che le indagini hanno trovato un lim<strong>it</strong>e<strong>nel</strong>la circostanza che tutti i dati <strong>di</strong> valutazione provenivano dalla squadrasottoposta al controllo, per i profili <strong>di</strong> natura ematologica il lim<strong>it</strong>e èrappresentato dalla circostanza che il per<strong>it</strong>o si è trovato a confrontarsi conesami <strong>di</strong> laboratorio effettuati anche molti anni prima e non sempre contenent<strong>it</strong>utti i valori che avrebbero potuto risultare utili per un accertamento piùcompleto. Il giu<strong>di</strong>ce, poi, non ha potuto fare affidamento per la sua decisionesu nessun altro elemento probatorio, se non quelli derivanti dalle conclusionidel per<strong>it</strong>o.Di conseguenza, la prima questione che si pone è quella <strong>della</strong> valenza<strong>di</strong> un quadro probatorio che, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto verrà detto in segu<strong>it</strong>o sullasua effettiva consistenza, si fonda esclusivamente su elementi probatoriin<strong>di</strong>retti. Ed è del tutto evidente che tale s<strong>it</strong>uazione, oltre a richiedere unestremo rigore <strong>nel</strong>la valutazione del materiale <strong>di</strong>sponibile, non avrebbecomunque potuto condurre il Tribunale <strong>di</strong> Torino ad affermare l’esistenza <strong>di</strong>una prova certa in mer<strong>it</strong>o all’acquisizione, detenzione e somministrazione<strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante ai giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS daparte <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> società.Del resto, non è possibile ignorare che il prof. D’ONOFRIO hain<strong>di</strong>viduato la somministrazione <strong>della</strong> predetta sostanza dopante in terminicertamente <strong>di</strong>fformi dalla sicura evidenza, che è stata r<strong>it</strong>enuta dal primogiu<strong>di</strong>ce. Come già è stato detto in precedenza, il per<strong>it</strong>o ha, infatti, concluso<strong>nel</strong> senso che la somministrazione cronica <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante ad un certo numero <strong>di</strong> giocatori appare “molto probabile”,mentre quella asser<strong>it</strong>amente effettuata nei confronti <strong>di</strong> CONTE eTACCHINARDI sarebbe stata “praticamente certa”. Sotto questo profilo,è <strong>nel</strong> giusto il Tribunale <strong>di</strong> Torino <strong>nel</strong>l’osservare che


Giurisprudenza Nazionale 207è comportato ed ha operato, non può vincolare il conseguente giu<strong>di</strong>zio delgiu<strong>di</strong>ce che, invece, si attiene ai risultati tecnici ottenuti e non ai commenti oal linguaggio con cui gli stessi vengono presentati …(cfr. la <strong>sentenza</strong> appellataalla pagina 273)>>. Ma proprio per questo non è possibile non nutrireperpless<strong>it</strong>à sulla circostanza che una valutazione espressa dal per<strong>it</strong>o in termini<strong>di</strong> probabil<strong>it</strong>à e non <strong>di</strong> certezza, e non corroborata da elementi probatori<strong>di</strong>retti, possa condurre ad una conclusione <strong>di</strong> evidenza <strong>della</strong> prova in mer<strong>it</strong>oalla sussistenza del fatto contestato. Anche perché non pare possibileipotizzare che il per<strong>it</strong>o non sia consapevole <strong>della</strong> consistente <strong>di</strong>fferenzaconcettuale che intercorre tra la probabil<strong>it</strong>à e la quasi certezza, da un lato, ela sicura evidenza, dall’altro lato. Se, poi, il per<strong>it</strong>o avesse r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong> poterragionare e concludere in termini <strong>di</strong> certezza, lo avrebbe sicuramenteaffermato con la chiarezza, che ha costantemente caratterizzato la sua opera<strong>nel</strong> presente processo.Ma, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questa considerazione, è necessario procedere ad unarigorosa valutazione <strong>della</strong> perizia del prof. D’ONOFRIO, per verificare sele conclusioni <strong>della</strong> medesima siano pienamente con<strong>di</strong>visibili o se, invece,possano assumere una valenza almeno parziale le numerose obiezioniavanzate dai consulenti <strong>di</strong> parte e dalle <strong>di</strong>fese.In precedenza, è stato sottolineato che <strong>nel</strong> nostro <strong>caso</strong> non sonostati riscontrati valori anal<strong>it</strong>ici <strong>di</strong> laboratorio superiori ai lim<strong>it</strong>i fissatinei vari protocolli che le autor<strong>it</strong>à sportive hanno applicato in tempi<strong>di</strong>versi, al fine <strong>di</strong> arginare e reprimere il fenomeno del doping. Ma èpossibile andare oltre tale dato, poiché, in realtà, gli accertamenti delper<strong>it</strong>o hanno posto in luce che, sia con riferimento ai valori ematologicime<strong>di</strong>, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, la s<strong>it</strong>uazione deigiocatori <strong>della</strong> JUVENTUS non si <strong>di</strong>scostava dalle me<strong>di</strong>e <strong>della</strong>popolazione. Analoga conclusione è stata formulata anche per i datirelativi alla variabil<strong>it</strong>à in<strong>di</strong>viduale degli atleti presi in considerazione.Questa realtà incontestabile è stata valutata dal per<strong>it</strong>o e posta correttamentein risalto <strong>nel</strong>la relazione scr<strong>it</strong>ta, <strong>nel</strong>la quale, tuttavia, si è andati alla ricerca<strong>di</strong> altri dati <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, sia <strong>di</strong> carattere generale (ossia concernenti las<strong>it</strong>uazione complessiva degli atleti valutati), sia <strong>di</strong> carattere particolare(ossia attinenti alla s<strong>it</strong>uazione del singolo giocatore), che, esaminaticongiuntamente, hanno condotto il per<strong>it</strong>o a formulare le conclusioni <strong>di</strong>cui si è già parlato in precedenza.Ora, tale metodo <strong>di</strong> verifica è stato severamente posto in <strong>di</strong>scussionedalle <strong>di</strong>fese, che lo hanno efficacemente defin<strong>it</strong>o una ricerca dell’anormal<strong>it</strong>à<strong>nel</strong>la normal<strong>it</strong>à, poiché, tram<strong>it</strong>e l’esame comparato <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> valori as-


208 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>solutamente <strong>nel</strong>la norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi, il per<strong>it</strong>oha in<strong>di</strong>viduato taluni caratteri <strong>di</strong> anormal<strong>it</strong>à, che lo hanno portato a concludereper l’avvenuta somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante informa acuta o in forma cronica.<strong>Le</strong> cr<strong>it</strong>iche <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa sulla sostanza <strong>di</strong> tale metodo <strong>di</strong> verifica sonostate recisamente respinte dal Tribunale <strong>di</strong> Torino sul presupposto che gliaccertamenti e le conclusioni del per<strong>it</strong>o fossero in sintonia con i ques<strong>it</strong>i postidal giu<strong>di</strong>ce ed, in particolare, con il terzo <strong>di</strong> essi, che non imponeva al per<strong>it</strong>o.L’osservazione del Tribunale <strong>di</strong> Torino è sicuramente corretta, <strong>nel</strong>senso che il per<strong>it</strong>o si è mosso all’interno del ques<strong>it</strong>o postogli, che, del resto,era sufficientemente ampio da consentirgli ampio margine <strong>di</strong> manovra. Ma,a giu<strong>di</strong>zio <strong>della</strong> Corte, l’aspetto da valutare con grande attenzione non èquello <strong>della</strong> correttezza o <strong>della</strong> capac<strong>it</strong>à professionale del per<strong>it</strong>o, che appaionofuori <strong>di</strong>scussione, quanto piuttosto quello <strong>di</strong> stabilire l’effettiva valenzaprobatoria <strong>di</strong> un risultato per<strong>it</strong>ale, che è giunto ad in<strong>di</strong>viduare taluni caratteri<strong>di</strong> anormal<strong>it</strong>à partendo dall’esistenza <strong>di</strong> valori ematologici assolutamente<strong>nel</strong>la norma <strong>della</strong> popolazione e collocando i dati “anormali” comunqueall’interno del range <strong>di</strong> normal<strong>it</strong>à.Occorre, dunque, ripercorrere l’<strong>it</strong>er segu<strong>it</strong>o dal per<strong>it</strong>o, per verificarneil reale impatto probatorio, dovendosi ricordare che tale valutazione dovràtenere conto non solo del contenuto <strong>della</strong> relazione, ma anche dei dati entrati<strong>nel</strong> processo a segu<strong>it</strong>o dell’approfon<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>scussione dell’elaborato per<strong>it</strong>ale,svoltasi durante l’istruzione <strong>di</strong>battimentale del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado.Il prof. D’ONOFRIO ha, in primo luogo, in<strong>di</strong>cato una serie <strong>di</strong> elementi<strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> carattere generale, che sarebbero tali da in<strong>di</strong>viduare “in<strong>di</strong>zi”<strong>della</strong> presenza <strong>di</strong> un contesto non fisiologico <strong>di</strong> variabil<strong>it</strong>à. Si tratta, piùprecisamente, delle considerazioni svolte <strong>nel</strong>la relazione <strong>di</strong> perizia a propos<strong>it</strong>o<strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>à per stagione, <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>à per ruolo, <strong>della</strong> concentrazione<strong>di</strong> valori più elevati <strong>di</strong> emoglobina in due perio<strong>di</strong> particolari, ossia da aprilea giugno del 1996, nonché da <strong>di</strong>cembre 1997 a marzo 1998, nonché <strong>della</strong>frequente re<strong>it</strong>erazione degli esami nei confronti <strong>di</strong> buona parte dei giocatoriin questione. Poiché le osservazioni del per<strong>it</strong>o in mer<strong>it</strong>o a tali aspetti dei suoiaccertamenti sono già state riepilogate in precedenza, non si r<strong>it</strong>iene opportunoripetere cose già dette.


Giurisprudenza Nazionale 209E’ interessante, piuttosto, ricordare che lo stesso per<strong>it</strong>o con grandecorrettezza ha precisato, <strong>nel</strong> corso delle u<strong>di</strong>enze <strong>di</strong>battimentali de<strong>di</strong>cate alla<strong>di</strong>scussione del suo operato, che il dato <strong>della</strong> variabil<strong>it</strong>à per ruolo possiedeuna valenza molto lim<strong>it</strong>ata (cfr., in particolare, le integrazioni alla perizia indata 2.9.2004 alla pagina 9). Ricor<strong>di</strong>amo brevemente che il per<strong>it</strong>o avevanotato come <strong>nel</strong>la JUVENTUS i centrocampisti presentassero valori <strong>di</strong>emoglobina più alti rispetto ai giocatori <strong>di</strong> altri ruoli, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quantoosservato <strong>di</strong> regola. La puntualizzazione del per<strong>it</strong>o è stata opportuna, specieove si consideri che <strong>nel</strong> calcio moderno le <strong>di</strong>fferenze tra alcuni ruoli sonoevanescenti, cosicchè appare arduo trarne vali<strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio. Delresto, le <strong>di</strong>fese sono state in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che le anomalie segnalatedal per<strong>it</strong>o in tema <strong>di</strong> variabil<strong>it</strong>à per ruolo trovavano una conferma noncompleta nei risultati <strong>di</strong> laboratorio. Del resto, anche il Tribunale hagiustamente osservato a questo propos<strong>it</strong>o che .Per quanto concerne, inoltre, il problema <strong>della</strong> concentrazione <strong>di</strong>valori elevati <strong>di</strong> emoglobina in due perio<strong>di</strong> specifici, è stato nuovamente ilper<strong>it</strong>o a riconoscere che le spiegazioni forn<strong>it</strong>e dal dottor AGRICOLA (elegate alle <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à delle caratteristiche degli allenamenti in vista <strong>di</strong> impegniagonistici particolarmente onerosi) mer<strong>it</strong>ano <strong>di</strong> essere r<strong>it</strong>enute atten<strong>di</strong>bili,almeno per quanto attiene al primo dei due perio<strong>di</strong> incriminati (cfr., inparticolare, le note 7.10.2004 alla pagina 4, occorrendo aggiungere che ilprof. D’ONOFRIO ha continuato, invece, ad attribuire un valore in<strong>di</strong>ziarioinalterato ai dati concernenti il secondo periodo, quello intercorrente tra il<strong>di</strong>cembre del 1997 ed il marzo del 1998).Per quanto attiene, infine, al numero rilevante <strong>di</strong> controlli e <strong>di</strong> esami,ai quali vennero sottoposti i giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS spesso con cadenzetemporali brevi, il per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>le note 7.10.2004 (pag. 3) ha precisato che leosservazioni svolte dalle <strong>di</strong>fese e dai consulenti <strong>di</strong> parte hanno recato utilichiarimenti “per un buon numero <strong>di</strong> prelievi ravvicinati”, anche se il giu<strong>di</strong>ziocr<strong>it</strong>ico – ed il conseguente valore in<strong>di</strong>ziario – permane per altri casi moltoin<strong>di</strong>cativi.Ciò premesso, la Corte osserva che, al <strong>di</strong> là dell’uso inappropriatodel termine “in<strong>di</strong>zio” per definire i dati <strong>di</strong> valutazione esaminati in precedenza(al per<strong>it</strong>o non è richiesto <strong>di</strong> conoscere il significato giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> determinat<strong>it</strong>ermini tecnici), il valore probatorio <strong>di</strong> quanto accertato dal prof.D’ONOFRIO è francamente molto modesto. Intanto, occorre ricordare


210 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>che le anomalie segnalate dal per<strong>it</strong>o appaiono tutte circoscr<strong>it</strong>te inquell’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> normal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> valori, <strong>di</strong> cui si è parlato in precedenza.Inoltre, lo stesso prof. D’ONOFRIO ha ri<strong>di</strong>mensionato la valenza dei datiosservati, adeguandosi almeno in parte alle spiegazioni ed alle opinioni giuntedal versante delle <strong>di</strong>fese. Non si può, poi, ignorare che il dato <strong>della</strong>concentrazione temporale <strong>di</strong> valori alti <strong>di</strong> emoglobina concerne un numeromolto lim<strong>it</strong>ato <strong>di</strong> giocatori, ove lo si intenda rifer<strong>it</strong>o ad entrambi i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>tempo presi in considerazione. Senza contare che il per<strong>it</strong>o perl’elaborazione <strong>di</strong> tale dato ha utilizzato i valori <strong>di</strong> emoglobina più elevati<strong>di</strong> ciascun giocatore nei perio<strong>di</strong> in osservazione, e non quelli me<strong>di</strong> comesugger<strong>it</strong>o dai consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa. La scelta non pare con<strong>di</strong>visibile anchealla luce delle ragioni che l’hanno determinata, avendo il per<strong>it</strong>o precisatotestualmente che . Non èpossibile <strong>di</strong>menticare che il dato <strong>della</strong> concentrazione temporale <strong>della</strong>maggiore emoglobina è stato utilizzato come “in<strong>di</strong>zio” <strong>della</strong> somministrazionecronica e generalizzata <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante al complessodei giocatori <strong>della</strong> JUVENTUS presi in considerazione, cosicchè non sembracorretto costruire il dato probatorio utilizzando solo gli elementimaggiormente in sintonia con l’ipotesi accusatoria senza tenere conto<strong>di</strong> quelli favorevoli. Infine, in or<strong>di</strong>ne all’andamento stagionale altalenantedei valori dell’emoglobina e <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina, non si può fare a meno <strong>di</strong> osservare:a) che lo stesso per<strong>it</strong>o ha r<strong>it</strong>enuto che non è possibile ;b) che la questione risente delle cr<strong>it</strong>iche e delle perpless<strong>it</strong>à già espresse inmer<strong>it</strong>o al problema <strong>della</strong> concentrazione <strong>di</strong> valori più elevati <strong>di</strong>emoglobina in perio<strong>di</strong> specifici;c) che si tratta comunque <strong>di</strong> andamenti che rientrano <strong>nel</strong>la norma dei datigenerali <strong>della</strong> popolazione.Per quanto concerne, invece, l’amb<strong>it</strong>o in<strong>di</strong>viduale dei singoli atleti


Giurisprudenza Nazionale 211tenuti in osservazione, il per<strong>it</strong>o ha utilizzato il cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong> “<strong>di</strong>fferenzacr<strong>it</strong>ica”, già sinteticamente descr<strong>it</strong>to in precedenza, tram<strong>it</strong>e il quale ha r<strong>it</strong>enuto<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una serie <strong>di</strong> anomalie nei valori ematologici dei giocatori <strong>della</strong>JUVENTUS (spesso anche in rapporto alle risultanze del bilancio marziale),che rappresentano una sorta <strong>di</strong> dato probatorio “cerniera” tra gli “in<strong>di</strong>zi” <strong>di</strong>carattere generale appena illustrati e la s<strong>it</strong>uazione particolare <strong>di</strong> due atleti -CONTE e TACCHINARDI - per i quali la sussistenza <strong>di</strong> casi <strong>di</strong> variabil<strong>it</strong>àspiccata dei valori ematologici hanno condotto lo stesso per<strong>it</strong>o a parlare <strong>di</strong>una somministrazione <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante “praticamentecerta”. In altri termini, il cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica è stato applicato atutti i giocatori presi in considerazione, conducendo il per<strong>it</strong>o a delineareanomalie, che, per un verso, lo hanno determinato a r<strong>it</strong>enere confermatal’ipotesi <strong>della</strong> somministrazione cronica e generalizzata <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietinaumana ricombinante e, per altro verso, hanno consent<strong>it</strong>o <strong>di</strong> ipotizzare per idue predetti atleti un uso “acuto” <strong>della</strong> medesima sostanza in perio<strong>di</strong> tempoben determinati e caratterizzati dall’esigenza <strong>di</strong> ottenere un pronto recuperodegli stessi giocatori a segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong> gravi infortuni sub<strong>it</strong>i.Come si è detto, anche l’utilizzo del cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica èstato oggetto <strong>di</strong> forti censure da parte delle <strong>di</strong>fese, soprattutto per il fattoche ci si troverebbe in presenza <strong>di</strong> una metodologia <strong>di</strong> accertamento nuovae mai utilizzata <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o dei protocolli, che le Autor<strong>it</strong>à sportive hannoelaborato <strong>nel</strong> tempo in vista <strong>della</strong> lotta contro il doping. Cr<strong>it</strong>iche altrettantoconsistenti sono state rivolte al per<strong>it</strong>o in mer<strong>it</strong>o alle scelte operate<strong>nel</strong>l’in<strong>di</strong>viduare il numero <strong>di</strong> giocatori da valutare e l’ident<strong>it</strong>à deimedesimi in relazione al periodo <strong>di</strong> permanenza <strong>nel</strong>la JUVENTUS; <strong>nel</strong>prendere in considerazione anche valori anal<strong>it</strong>ici relativi ad esamieffettuati al <strong>di</strong> fuori del periodo in contestazione; <strong>nel</strong>l’utilizzare in modoaltalenante e non coerente il rapporto esistente tra i valori dell’emoglobina(considerati molto significativi anche a causa <strong>della</strong> stabil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> tale datoanal<strong>it</strong>ico) ed alcuni <strong>di</strong> quelli del bilancio marziale (con particolare riguardoalla ferr<strong>it</strong>ina ed alla percentuale <strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina). Occorreaggiungere che le censure delle <strong>di</strong>fese si sono concentrate anche sulla <strong>sentenza</strong>del Tribunale <strong>di</strong> Torino, che, oltre a sviluppare una <strong>di</strong>fesa dell’opera delper<strong>it</strong>o, avrebbe in qualche modo sovra<strong>di</strong>mensionato le conclusioni delmedesimo, nonostante che quest’ultimo <strong>nel</strong> corso dell’istruzione<strong>di</strong>battimentale avesse, a fronte <strong>della</strong> numerose obiezioni sollevate daiconsulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, talvolta operato correzioni e ri<strong>di</strong>mensionamenti delleaffermazioni contenute <strong>nel</strong>la relazione scr<strong>it</strong>ta.Il cap<strong>it</strong>olo relativo alle polemiche sorte nei confronti dell’opera del


212 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>prof. D’ONOFRIO rappresenta un aspetto deprecabile <strong>della</strong> presente vicendaprocessuale, dal momento che spesso l’ansia <strong>di</strong> svolgere con efficaciaobiezioni <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>fensivo ha generato atteggiamenti vicini all’acrimoniae comunque a cr<strong>it</strong>iche non giustificate nei confronti del per<strong>it</strong>o. Quest’ultimo,peraltro, <strong>nel</strong> pieno rispetto dell’ampio ques<strong>it</strong>o ricevuto dal giu<strong>di</strong>ce, ha r<strong>it</strong>enutoopportuno utilizzare un cr<strong>it</strong>erio – quello appunto <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica-, che non rappresenta una nov<strong>it</strong>à priva <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà scientifica. Sta, poi,al giu<strong>di</strong>cante interpretare le conclusioni del per<strong>it</strong>o e valutare se il cr<strong>it</strong>erio èstato applicato correttamente e quale ne sia, in defin<strong>it</strong>iva, l’effettiva valenzaprobatoria. Occorre ancora aggiungere che in questa sede non si r<strong>it</strong>ieneopportuno descrivere nuovamente le caratteristiche salienti del cr<strong>it</strong>erioutilizzato dal per<strong>it</strong>o, dovendosi operare un richiamo integrale a quantoillustrato, seppure in modo sintetico, in altra parte <strong>della</strong> motivazione. Delresto, il cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica è stato ampiamente esposto e spiegatosia <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado che <strong>nel</strong>la relazione scr<strong>it</strong>ta del prof.D’ONOFRIO.Ciò che piuttosto interessa alla Corte è effettuare, innanz<strong>it</strong>utto, unaverifica generale dei risultati applicativi del cr<strong>it</strong>erio medesimo e sotto questoprofilo si rendono necessarie alcune considerazioni.In primo luogo, occorre ancora riba<strong>di</strong>re che i valori anal<strong>it</strong>ici utilizzati dalper<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o del cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica rientravano nei lim<strong>it</strong>i<strong>della</strong> me<strong>di</strong>a generale <strong>della</strong> popolazione, cosicchè tutte le mo<strong>di</strong>ficazioniin<strong>di</strong>viduate <strong>nel</strong>la perizia (ossia principalmente le variazioni in aumento o in<strong>di</strong>minuzione dei dati concernenti l’emoglobina e l’ematocr<strong>it</strong>o) rappresentanosostanzialmente dei casi <strong>di</strong> asser<strong>it</strong>a anormal<strong>it</strong>à circoscr<strong>it</strong>ti in un contesto <strong>di</strong>normal<strong>it</strong>à.Questa prima osservazione è rilevante <strong>di</strong> per se stessa, ma apparetanto più significativa, ove si consideri che il prof. D’ONOFRIO hain<strong>di</strong>viduato s<strong>it</strong>uazioni <strong>di</strong> spiccata anomalia <strong>nel</strong>l’applicazione del cr<strong>it</strong>erio <strong>della</strong><strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica solo in relazione ad un numero molto lim<strong>it</strong>ato <strong>di</strong> giocatori.Se, infatti, si prescinde dalla valutazione dei casi CONTE e TACCHINARDI,<strong>di</strong> cui si tratterà in modo più approfon<strong>di</strong>to <strong>nel</strong> prosieguo, ci si trova in presenza<strong>di</strong> un panorama ben poco in<strong>di</strong>cativo sotto il profilo probatorio a causa delleseguenti circostanze:1) per la maggior parte degli atleti in questione i dati anal<strong>it</strong>ici, in generale,e quelli dei parametri ematologici, in particolare, non hanno registratoanomalie <strong>di</strong> sorta o comunque alcuna anormal<strong>it</strong>à concretamentein<strong>di</strong>cativa in senso accusatorio (si confrontino, sia <strong>nel</strong>la relazione <strong>di</strong>perizia che <strong>nel</strong>l’istruzione <strong>di</strong>battimentale, i casi dei giocatori DI LIVIO,


Giurisprudenza Nazionale 213FERRARA, IULIANO, PADOVANO, PECCHIA, PERUZZI,RAMPULLA, VIALLI e ZIDANE, dovendosi osservare che talvolta<strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado si assiste, relativamente a tali atleti, aduna sorta <strong>di</strong> enfatizzazione in senso accusatorio delle osservazioni delper<strong>it</strong>o).2) Almeno in un <strong>caso</strong> deve essere evidenziata la presenza <strong>di</strong> una valutazioneerrata da parte del per<strong>it</strong>o, il quale <strong>nel</strong> corso dell’ampia <strong>di</strong>scussione svoltasi<strong>nel</strong>l’istruzione <strong>di</strong>battimentale ha correttamente riconosciuto l’errore. Ilriferimento è, in particolare, alla s<strong>it</strong>uazione del giocatore AMORUSO:<strong>nel</strong>la relazione <strong>di</strong> perizia è stato in<strong>di</strong>cato un solo <strong>caso</strong> <strong>di</strong> superamento<strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica in forza dell’aumento dell’emoglobina del 14%in due mesi, in<strong>di</strong>viduato in relazione al valore <strong>di</strong> 15,4 <strong>di</strong> tale parametro<strong>nel</strong>l’esame del 5.6.1997, mentre è stato chiar<strong>it</strong>o che il predetto valoreera, in realtà, <strong>di</strong> 14,5 e che, <strong>di</strong> conseguenza, non vennero superate lepercentuali in<strong>di</strong>cate dal per<strong>it</strong>o. Solo per completezza, si deve rilevareche al Tribunale <strong>di</strong> Torino è sfugg<strong>it</strong>a l’esistenza <strong>di</strong> tale errore (cfr., infatti,quanto scr<strong>it</strong>to a pagina 259 <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata).3) In altre s<strong>it</strong>uazioni la <strong>di</strong>scussione tra il per<strong>it</strong>o ed i consulenti <strong>di</strong> parte hapermesso <strong>di</strong> giungere ad un ri<strong>di</strong>mensionamento dei risultati <strong>della</strong> perizia,come <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> del giocatore BIRINDELLI. In or<strong>di</strong>ne a questo atleta<strong>nel</strong>la relazione il prof. D’ONOFRIO ha segnalato genericamente che, precisando tuttavia che ildato più significativo . Durante l’istruzione <strong>di</strong>battimentale la <strong>di</strong>fesaha evidenziato che il campione <strong>di</strong> sangue rilasciato da BIRINDELLI il10 ottobre del 1997, oltre ad essere stato analizzato dalla clinicaFORNACA <strong>di</strong> Torino, venne esaminato anche dal laboratorio <strong>della</strong> Bancadel Sangue presso l’ospedale MOLINETTE del capoluogo piemontese,risultando un valore <strong>di</strong> emoglobina superiore a quello preso in esamedal per<strong>it</strong>o (più precisamente: 13,4 anziché 12,9). Utilizzando, dunque,il dato <strong>della</strong> Banca del Sangue, la percentuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza rispetto alsuccessivo valore <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> 15,1 del 29.12.1997 sarebbe risultatadel 13% circa e non si sarebbe verificato il superamento <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenzacr<strong>it</strong>ica. Occorre precisare che <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> impugnata relativamente


214 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>al giocatore BIRINDELLI si è semplicemente osservato da parte delTribunale <strong>di</strong> Torino che .Non è chiaro se il primo giu<strong>di</strong>ce non ha colto il significato <strong>della</strong>precisazione introdotta dalla <strong>di</strong>fesa, oppure se, più verosimilmente, nonha dato rilievo alla medesima a causa del fatto che i due valori presi inconsiderazione dal per<strong>it</strong>o (12,9 e 15,1 <strong>di</strong> emoglobina) derivavanoentrambi da analisi svolte presso il medesimo laboratorio (quello <strong>della</strong>clinica FORNACA), mentre la ricostruzione <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa presuppone ilriferimento a risultati <strong>di</strong> laboratori <strong>di</strong>versi (Banca del Sangue per il valore<strong>di</strong> 13,4 e clinica FORNACA per quello <strong>di</strong> 15,1). Un’osservazione in talsenso del primo giu<strong>di</strong>ce compare, del resto, <strong>nel</strong>la trascrizione dell’u<strong>di</strong>enzadel 28.6.2004 (la c<strong>it</strong>azione si r<strong>it</strong>rova anche alla pagina 174 dell’<strong>appello</strong>presentato <strong>nel</strong>l’interesse del dottor AGRICOLA). Resta comunque ilfatto incontestabile che, utilizzando i dati anal<strong>it</strong>ici secondo il cr<strong>it</strong>eriodel favor rei (al <strong>di</strong> là <strong>della</strong> considerazione sulla <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à dei laboratori<strong>di</strong> provenienza, che sembra più che altro formalistica), l’unico episo<strong>di</strong>osignificativo concernente il giocatore BIRINDELLI avrebbe dovutoessere letto in modo <strong>di</strong>fforme da quanto risulta <strong>nel</strong>la perizia.4) Nelle integrazioni alla perizia del 2 settembre 2004 il prof. D’ONOFRIO,rispondendo ad alcune censure avanzate dalle <strong>di</strong>fese e dai consulenti <strong>di</strong>parte in mer<strong>it</strong>o alla vali<strong>di</strong>tà del metodo <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica, ha svoltoalcune interessanti osservazioni, che mer<strong>it</strong>ano <strong>di</strong> essere c<strong>it</strong>atetestualmente per la loro chiarezza:


Giurisprudenza Nazionale 215(…) L’obiezione riguardante la non consecutiv<strong>it</strong>à degli esami tra i qualila <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica è superata non è fondata, in quanto la <strong>di</strong>fferenzacr<strong>it</strong>ica si definisce come <strong>di</strong>fferenza tra valori successivi nonnecessariamente consecutivi. La consecutiv<strong>it</strong>à è ovviamente funzionedel numero e <strong>della</strong> frequenza degli esami effettuati. Nel <strong>caso</strong> teorico <strong>di</strong>un soggetto che passa da 13 a 16 g/dl <strong>di</strong> emoglobina in due settimane,effettuando controlli ogni pochi giorni la <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica potrebbenon esser mai superata in esami consecutivi. Quello che conta inveceè che in un mese, tra il primo e l’ultimo controllo <strong>della</strong> sequenza, sisarebbe verificato un aumento molto consistente. Naturalmente sonoimportanti non solo gli aumenti, ma anche le <strong>di</strong>minuzioni <strong>di</strong> emoglobina(…). Uno stimolo crea una s<strong>it</strong>uazione in un senso, la sua cessazionedetermina una variazione <strong>nel</strong> senso opposto: e sono entrambe degne<strong>di</strong> considerazione … (cfr. le suin<strong>di</strong>cate integrazioni alle pagine 6, 7,8)>>.Come si può vedere, si tratta <strong>di</strong> affermazioni molto chiare e dotate <strong>di</strong>un contenuto logico ineccepibile. Nel contempo, però, si tratta <strong>di</strong>osservazioni che delineano i lim<strong>it</strong>i del metodo utilizzato dal per<strong>it</strong>o.Infatti, le considerazioni appena riportate portano ad osservare: a) che isingoli aumenti dell’emoglobina non possono essere giu<strong>di</strong>cati veramentesignificativi, se non in casi del tutto peculiari; b) che è rilevantel’andamento degli aumenti come quello delle <strong>di</strong>minuzioni dei valoriematologici, ma solo se abbinati ad altri elementi (i valori del bilancio marziale– peraltro, soggetti a grande variabil<strong>it</strong>à -, la re<strong>it</strong>erazione delle analisi, ilraggrupparsi <strong>nel</strong> tempo,…), che non sono predeterminati, ma che, <strong>di</strong> voltain volta, possono venire impiegati come elementi <strong>di</strong> ulteriore sospetto afronte delle variazioni dell’emoglobina; c) che non è possibile fareriferimento al rapporto esistente tra valori consecutivi, a causa delle<strong>motivazioni</strong> chiaramente spiegate dal per<strong>it</strong>o, ma che non vi è una regolaprecisa neppure in relazione ai valori successivi, poiché è del tuttoevidente che, <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> un numero elevato <strong>di</strong> es<strong>it</strong>i <strong>di</strong> laboratorioeffettuati nei confronti del medesimo soggetto in un arco <strong>di</strong> tempoconsiderevole, la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> andare a “pescare” senza una regoladefin<strong>it</strong>a due valori successivi superiori alla <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica influisceenormemente sull’es<strong>it</strong>o <strong>della</strong> valutazione.In buona sostanza, non vi è nessun dubbio che il metodo <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenzacr<strong>it</strong>ica non rappresenti un invenzione del per<strong>it</strong>o e che questi lo abbiacorrettamente utilizzato <strong>nel</strong> contesto dell’ampio ques<strong>it</strong>o posto dal Tribunale<strong>di</strong> Torino. Ma la vali<strong>di</strong>tà in concreto <strong>di</strong> tale metodo – specie se rifer<strong>it</strong>o alle


216 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>esigenze probatorie del processo penale – esce ri<strong>di</strong>mensionata sulla basedelle affermazioni dello stesso prof. D’ONOFRIO, che, del resto, ha valutatoil metodo stesso solo come un cr<strong>it</strong>erio <strong>di</strong> carattere generale per il giu<strong>di</strong>cante,una guida per l’interpretazione dei dati eventualmente a <strong>di</strong>sposizione. E finoa questo momento, come abbiamo visto, il cr<strong>it</strong>erio forn<strong>it</strong>o dal per<strong>it</strong>o non hacontribu<strong>it</strong>o ad in<strong>di</strong>viduare nessun elemento <strong>di</strong> prova dotato <strong>di</strong> una qualcheconsistenza.Rimanendo ancora <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o dell’ipotesi <strong>di</strong> somministrazionecronica <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante formulata dal per<strong>it</strong>o, appareopportuno esaminare il <strong>caso</strong> del giocatore PESSOTTO, al quale il Tribunale<strong>di</strong> Torino e soprattutto il Procuratore Generale hanno attribu<strong>it</strong>o una rilevanzaparticolare.Nella relazione <strong>di</strong> perizia il prof. D’ONOFRIO ha osservato che las<strong>it</strong>uazione ematologica del predetto atleta, anche se connotata da unavariabil<strong>it</strong>à generale apparentemente modesta e da una me<strong>di</strong>a ampiamente<strong>nel</strong>la norma per emoglobina ed ematocr<strong>it</strong>o, presenta <strong>di</strong>versi elementi sospettilegati a picchi <strong>di</strong> emoglobina, alla conta dei reticoloc<strong>it</strong>i ed alla ridottapercentuale <strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina, precisando: .Il Tribunale, commentando le risultanze <strong>della</strong> perizia, ha postol’accento soprattutto sull’elemento <strong>della</strong> re<strong>it</strong>erazione in tempi brevi degliesami del sangue <strong>di</strong> PESSOTTO, osservando:


Giurisprudenza Nazionale 217gressiva riduzione <strong>della</strong> percentuale <strong>di</strong> reticoloc<strong>it</strong>i sono tutti elementi checoncordemente possono trovare adeguata spiegazione solo con lasomministrazione <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina al giocatore <strong>nel</strong>la fase <strong>della</strong> preparazioneestiva, somministrazione interrotta successivamente, magari proprio inpresenza del dato elevato <strong>di</strong> reticoloc<strong>it</strong>i. Soltanto così, oltretutto, si spiegala richiesta <strong>di</strong> tale parametro <strong>nel</strong>le analisi del 7 agosto e solo così si spiegal’andamento <strong>di</strong> tutti i parametri interessati, prima consensualmente esensibilmente rivolti verso l’alto, secondo i tempi richiesti perchél’er<strong>it</strong>ropoietina potesse esplicare i propri effetti e, dopo la sospensione<strong>della</strong> stimolazione, tutti velocemente tendenti verso il basso. Il tutto segu<strong>it</strong>odalla assidua mon<strong>it</strong>orizzazione del giocatore, attraverso i tanti esami delsangue ravvicinati …(cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina 263)>>.Occorre aggiungere che il primo giu<strong>di</strong>ce ha, inoltre, attribu<strong>it</strong>o granderilievo alle <strong>di</strong>chiarazioni del dottor AGRICOLA, secondo le quali, essendostato riscontrato <strong>nel</strong>l’emocromo del 14.10.1998 un valore <strong>di</strong> ematocr<strong>it</strong>opiuttosto elevato (49,9%, ossia molto prossimo al 50% previsto come lim<strong>it</strong>emassimo <strong>nel</strong> protocollo CONI “Io non rischio la salute”), si provvide – suconsiglio del consulente ematologico prof. CAZZOLA – ad effettuare unanuova verifica <strong>di</strong> laboratorio il 27.10.1998, acquisendo anche il parametro<strong>della</strong> creatininuria. Contestualmente il dottor AGRICOLA consigliòall’amministratore delegato <strong>della</strong> JUVENTUS <strong>di</strong> non aderire al predettoprotocollo del CONI, in quanto fondato sui valori <strong>di</strong> due parametri(ematocr<strong>it</strong>o e creatininuria) r<strong>it</strong>enuti del tutto inefficaci. Di conseguenza: .Il Procuratore Generale <strong>nel</strong>la sua requis<strong>it</strong>oria ha ripreso e riba<strong>di</strong>to lepredette considerazioni, affermando che il <strong>caso</strong> <strong>di</strong> PESSOTTO in<strong>di</strong>viduaun’ipotesi <strong>di</strong> somministrazione acuta <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante.In particolare, rilevano sia la notevole re<strong>it</strong>erazione degli esami <strong>di</strong> laboratorio,sia la già accennata richiesta <strong>di</strong> ricercare il parametro <strong>della</strong> creatininuria. Inparticolare, tale ultimo aspetto può essere spiegato unicamente con riferimen-


218 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>to a due scenari: .Inoltre, la consapevolezza dell’avvenuta somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietinaumana ricombinante a PESSOTTO indusse il dottor AGRICOLA adenunciare come inefficace il suin<strong>di</strong>cato protocollo del CONI.La Corte osserva che <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> PESSOTTO si registra una evidentesopravvalutazione dei risultati <strong>della</strong> perizia. Come abbiamo visto inprecedenza, il prof. D’ONOFRIO ha posto l’accento sui seguenti aspetti<strong>della</strong> vicenda:1. l’atleta presenta costantemente valori ematologici <strong>nel</strong>la norma con unavariabil<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>a modesta;2. il picco del valore dell’emoglobina del 14.10.1998 potrebbe esserecollegato con il valore alto <strong>di</strong> reticoloc<strong>it</strong>i del 7.8.1998;3. l’emocromo viene ripetuto a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> soli 13 giorni, facendo emergereun calo dell’emoglobina superiore alla <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica, in modo tale farendere lec<strong>it</strong>o il dubbio <strong>della</strong> possibile sospensione <strong>di</strong> una pregressastimolazione esogena;4. in quattro occasioni viene evidenziata una riduzione <strong>della</strong> percentuale <strong>di</strong>saturazione <strong>della</strong> transferrina, s<strong>it</strong>uazione che può essere in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong>insufficienza funzionale <strong>di</strong> ferro.Come si può vedere agevolmente, il per<strong>it</strong>o ha in<strong>di</strong>viduato una serie<strong>di</strong> dati, che giustificano, al più, un sospetto <strong>di</strong> somministrazione cronica <strong>di</strong>er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante. Questo quadro <strong>di</strong> sospetto <strong>di</strong>viene <strong>nel</strong>la<strong>sentenza</strong> un contesto <strong>di</strong> utilizzo certo <strong>della</strong> predetta sostanza vietata, mentre<strong>nel</strong>l’impostazione <strong>della</strong> pubblica accusa si giunge a parlare <strong>di</strong>somministrazione acuta, cosicchè è evidente che <strong>nel</strong> primo <strong>caso</strong> le conclusionidel per<strong>it</strong>o sono state sopravvalutate in modo consistente, mentre <strong>nel</strong> secondo<strong>caso</strong> sono state persino stravolte. Ciò è stato operato – <strong>nel</strong> primo e <strong>nel</strong>secondo <strong>caso</strong> – non sulla base <strong>di</strong> elementi oggettivi e concreti <strong>di</strong> valutazione,bensì sulla opinabile interpretazione logica dell’iniziativa del dottorAGRICOLA <strong>di</strong> ripetere in tempi brevi l’emocromo dell’atleta, effettuandola mon<strong>it</strong>orizzazione del parametro <strong>della</strong> creatininuria, che usualmente nonveniva mai controllato. In defin<strong>it</strong>iva, il <strong>caso</strong> PESSOTTO deve esserenecessariamente ri<strong>di</strong>mensionato, in quanto appare caratterizzato unicamentedagli elementi <strong>di</strong> sospetto che sono stati rilevati, in via generale, per tutte leipotesi per le quali il per<strong>it</strong>o ha parlato <strong>di</strong> possibile somministrazione cronica<strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante.


Giurisprudenza Nazionale 219Veniamo, infine, ad esaminare i due casi più rilevanti, ossia quelli deigiocatori CONTE e TACCHINARDI, per verificare se in relazione a taliatleti le conclusioni del per<strong>it</strong>o, che ha parlato <strong>di</strong> uso praticamente certo <strong>di</strong>er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, possano essere con<strong>di</strong>vise e in qualemisura.Nella relazione <strong>di</strong> perizia il prof. D’ONOFRIO ha ricordato, in primoluogo, che relativamente alla s<strong>it</strong>uazione del centrocampista CONTE è stataosservata, in generale, .Fatta questa premessa, il per<strong>it</strong>o ha preso in considerazione due episo<strong>di</strong>specifici, caratterizzati entrambi da una rilevante <strong>di</strong>minuzione inizialedell’emoglobina e dell’ematocr<strong>it</strong>o e da un recupero rapido e consistente deipredetti valori ematologici, r<strong>it</strong>enuto non fisiologico anche perchéaccompagnato da anomalie nei dati del bilancio marziale.In particolare, il 23.5.1996 il giocatore in questione venne ricoveratoall’ospedale San Giovanni Battista <strong>di</strong> Torino a segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong> un grave incidente<strong>di</strong> gioco, che aveva determinato l’insorgere <strong>di</strong> un vasto ematoma al muscoloquadricip<strong>it</strong>e <strong>della</strong> coscia sinistra. Nel corso <strong>della</strong> degenza ospedaliera siassistette ad una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> anemizzazione del soggetto, segnalata dalla<strong>di</strong>scesa dell’emoglobina dal valore <strong>di</strong> 14,3 g/dl (relativo alla prima analisieffettuata il giorno del ricovero) a quello <strong>di</strong> 12,8, g/dl del 24.5.1996 ed aquello <strong>di</strong> 11,1 g/dl del 28 maggio, data in cui il giocatore venne trasfer<strong>it</strong>oalla clinica privata FORNACA, presso la quale venne emessa una <strong>di</strong>agnosi<strong>di</strong> “anemia da per<strong>di</strong>ta ematica per versamento emorragico (circa un l<strong>it</strong>ro emezzo) intramuscolare”. Il per<strong>it</strong>o ha precisato che


220 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>40)>>. Si è trattato, secondo il per<strong>it</strong>o, <strong>di</strong> un aumento dell’emoglobina nonriscontrabile come spontaneo e fisiologico <strong>della</strong> pratica clinica, cosicchè,.Il secondo episo<strong>di</strong>o concernente il giocatore CONTE si verificò il6.12.1996, allorchè i valori ematologici registrarono una <strong>di</strong>minuzione conparticolare riguardo all’emoglobina che si ridusse a 13,1 g/dl rispetto ad unvalore <strong>di</strong> 14,6 g/dl ottenuto <strong>nel</strong>l’esame effettuato il 16.11.1996. A detta delper<strong>it</strong>o, tale <strong>di</strong>minuzione non trova alcuna causa <strong>nel</strong>la documentazione clinica,anche se esiste una corrispondenza temporale con un intervento chirurgicoal menisco, che avrebbe potuto favorire una per<strong>di</strong>ta ematica (in effetti, il9.10.1996 CONTE <strong>nel</strong> corso <strong>di</strong> una part<strong>it</strong>a <strong>della</strong> Nazionale riportò una<strong>di</strong>storsione al ginocchio, alla quale fece segu<strong>it</strong>o l’intervento <strong>di</strong> cui sopraesegu<strong>it</strong>o il 15.11.1996). Il prof. D’ONOFRIO ha aggiunto che <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong>specie venne registrato anche un aumento molto consistente del valore <strong>della</strong>ferr<strong>it</strong>ina, dato veramente anomalo che in<strong>di</strong>ca la possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> unasomministrazione <strong>di</strong> ferro per via endovenosa. In questa seconda occasione,inoltre, .A propos<strong>it</strong>o dell’ultima osservazione riportata, è opportuno ricordareche il per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>la parte generale del suo elaborato ha trattato ampiamente iltema <strong>della</strong> carenza marziale, <strong>di</strong>stinguendo due ipotesi ben <strong>di</strong>verse:1. la carenza reale <strong>di</strong> ferro, che si verifica con l’esaurimento effettivo deidepos<strong>it</strong>i del ferro e con il calo al minimo <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina plasmatica; intale ipotesi si determina anche una <strong>di</strong>minuzione <strong>della</strong> percentuale <strong>di</strong>saturazione <strong>della</strong> transferrina, che rappresenta un in<strong>di</strong>catore molto valido<strong>della</strong> <strong>di</strong>sponibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> ferro per la er<strong>it</strong>ropoiesi, esprimendo la proporzione<strong>di</strong> molecole <strong>di</strong> transferrina saturate dal ferro;2. la carenza funzionale <strong>di</strong> ferro, che si verifica se il ferro, pur essendopresente nei depos<strong>it</strong>i dell’organismo, non arriva a sufficienza al midolloosseo per la produzione dei globuli rossi (pertanto, la carenza non èreale); in questa ipotesi, <strong>di</strong> regola, la percentuale <strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong>


Giurisprudenza Nazionale 221transferrina <strong>di</strong>minuisce, mentre la ferr<strong>it</strong>ina assume valori normali opersino elevati, <strong>di</strong>ssociazione <strong>di</strong> valori che in<strong>di</strong>ca come il ferro, puressendo presente, non riesce ad essere tempestivamente trasportatodai depos<strong>it</strong>i al midollo.Il per<strong>it</strong>o ha aggiunto che la con<strong>di</strong>zione rappresentata dalla carenzafunzionale <strong>di</strong> ferro è stata descr<strong>it</strong>ta per la prima volta in campo scientificonei pazienti con anemia da malattie renali croniche trattati con er<strong>it</strong>ropoietina,e che il test migliore per la <strong>di</strong>agnosi <strong>della</strong> carenza funzionale <strong>di</strong> ferro ècost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla percentuale <strong>di</strong> saturazione <strong>della</strong> transferrina.Questa è, in sintesi, la ricostruzione operata dal per<strong>it</strong>o relativamenteai due episo<strong>di</strong> concernenti il giocatore CONTE. Si tratta, ora, <strong>di</strong> esaminarele obiezioni <strong>di</strong>fensive e le argomentazioni contenute <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> appellata,avendo cura <strong>di</strong> ignorare quanto più possibile tutte le annotazioni polemichee riportare la questione ai suoi caratteri essenziali.Ma prima ancora è necessario ricordare che il per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong> corsodell’istruzione <strong>di</strong>battimentale ha introdotto un ulteriore dato <strong>di</strong> valutazione,che in precedenza non era stato rilevato. Il prof. D’ONOFRIO ha accertatoche in un esame del sangue <strong>di</strong> CONTE in data 29.5.1996 risulta un valoredel parametro dei reticoloc<strong>it</strong>i pari al 6%. Tale parametro è destinato acalcolare la percentuale dei globuli rossi più giovani e più recentementeprodotti dal midollo osseo (detti, appunto, reticoloc<strong>it</strong>i), che aumentano perprimi in <strong>caso</strong> <strong>di</strong> sollec<strong>it</strong>azione <strong>della</strong> funzione er<strong>it</strong>ropoietica sia a livelloendogeno che esogeno. Ora, il per<strong>it</strong>o all’u<strong>di</strong>enza del 7.10.2004 ha osservatoche una conta <strong>di</strong> reticoloc<strong>it</strong>i <strong>nel</strong>la predetta percentuale in un soggetto conun valore <strong>di</strong> emoglobina pari a 13 g/dl non è pensabile e rappresenta un altroelemento <strong>di</strong> conferma delle conclusioni in<strong>di</strong>cate <strong>nel</strong>la perizia.<strong>Le</strong> <strong>di</strong>fese ed i consulenti <strong>di</strong> parte hanno sviluppato una lunga serie <strong>di</strong>obiezioni ai risultati dell’opera per<strong>it</strong>ale, che possono essere riepilogati neiseguenti termini.1. E’ necessario premettere che tutti i valori in<strong>di</strong>viduati dal per<strong>it</strong>orelativamente a CONTE rientrano <strong>nel</strong>le me<strong>di</strong>e dei dati <strong>della</strong>popolazione in generale.2. Nella sua analisi il per<strong>it</strong>o non ha tenuto conto in modo adeguato<strong>della</strong> circostanza che il giocatore in questione aveva sub<strong>it</strong>o uninfortunio molto grave ed un lungo periodo <strong>di</strong> inattiv<strong>it</strong>à, fattoriche influirono certamente sull’andamento dei valori ematologici.3. Nello stesso modo non si è valutato che CONTE venne curato concortisonici, terapia che ebbe anch’essa influenza sulle variazionidei dati concernenti, in particolare, l’emoglobina e l’ematocr<strong>it</strong>o.


222 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>4. Nel corso dell’istruzione <strong>di</strong>battimentale sono state portateall’attenzione del Tribunale le risultanze <strong>di</strong> tre casi clinici <strong>di</strong> soggettiaffetti da anemia, nei quali è stato possibile riscontrare aumenti<strong>della</strong> emoglobina analoghi a quelli <strong>di</strong> CONTE e determinati inmodo certo ed esclusivo da una er<strong>it</strong>ropoiesi endogena.5. In uno dei tre casi in questione, inoltre, i risultati delle analisieffettuate in due <strong>di</strong>verse occasioni evidenziano un valore delparametro dei reticoloc<strong>it</strong>i superiore alla percentuale riscontrata il29.5.1996 per il giocatore CONTE, cosicchè perderebbe rilievo ildato <strong>di</strong> valutazione legato a tale parametro, che, del resto, nonavrebbe potuto essere utilizzato, poiché il relativo referto d’analisinon risultava sottoscr<strong>it</strong>to e poiché concerneva un parametroematologico <strong>di</strong>verso da quello dell’emoglobina, che il per<strong>it</strong>o avevaassunto come il più rilevante ai fini <strong>della</strong> risposta ai ques<strong>it</strong>i delgiu<strong>di</strong>ce.6. Il per<strong>it</strong>o, contrariamente a quanto aveva fatto per altri giocatori, nonha r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong> eliminare gli emocromi <strong>di</strong> CONTE effettuati tra l’aprileed il maggio del 1996, nonostante che recassero un valore del parametroMCHC (concentrazione er<strong>it</strong>roc<strong>it</strong>aria me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> emoglobina) fuori range(in particolare, superiori al valore <strong>di</strong> 35) e, quin<strong>di</strong>, verosimilmente frutto<strong>di</strong> errori anal<strong>it</strong>ici dovuti a problemi <strong>di</strong> calibrazione delle apparecchiature.7. L’incremento del valore <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina riscontrabile <strong>nel</strong> primo episo<strong>di</strong>oche concerne CONTE appare riferibile al riassorbimento dell’ematoma,come riconosciuto anche dal Per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong> corso dell’istruzione<strong>di</strong>battimentale (u<strong>di</strong>enza in data 1.7.2004).8. Sempre relativamente al primo episo<strong>di</strong>o occorre osservare che lo staffme<strong>di</strong>co <strong>della</strong> JUVENTUS non aveva comunque alcun interesse asomministrare la er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante al predettogiocatore, poiché la stagione sportiva volgeva al termine e l’infortunio<strong>di</strong> CONTE avvenne proprio durante la part<strong>it</strong>a finale <strong>della</strong> Coppa deiCampioni, che era destinata a chiudere gli impegni agonistici <strong>della</strong>squadra.9. Per quanto concerne, invece, il secondo episo<strong>di</strong>o relativo a CONTE, leanomalie riscontrate nei dati delle analisi trovano una valida spiegazione<strong>nel</strong> fatto che il predetto giocatore poco dopo l’infortunio venne colp<strong>it</strong>oda una grave forma <strong>di</strong> artr<strong>it</strong>e settica, che determinò un processoinfiammatorio cospicuo, come è stato riconosciuto anche dallo stessoper<strong>it</strong>o.10. Esiste una insanabile contrad<strong>di</strong>zione tra le conclusioni del per<strong>it</strong>o e la


Giurisprudenza Nazionale 223<strong>sentenza</strong> impugnata per quanto concerne la collocazione <strong>nel</strong> tempo<strong>della</strong> ipotizzata somministrazione al giocatore CONTE <strong>della</strong>er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante. Il prof. D’ONOFRIO hacostantemente fatto riferimento ad una somministrazione successivaagli infortuni con final<strong>it</strong>à <strong>di</strong> accelerazione del recupero in vista <strong>di</strong> impegniagonistici futuri. Il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha, invece, r<strong>it</strong>enuto preferibilecollocare la somministrazione <strong>della</strong> sostanza proib<strong>it</strong>a in epoca anterioreagli infortuni e per esigenze connesse anche allo svolgimento delle garein cui si verificarono gli infortuni in questione.Occorre aggiungere, prima <strong>di</strong> procedere alla valutazione degliargomenti in <strong>di</strong>scussione, che il per<strong>it</strong>o, ad eccezione del profilo concernentel’artr<strong>it</strong>e settica <strong>di</strong> CONTE <strong>nel</strong> secondo episo<strong>di</strong>o, ha respinto le osservazionidei consulenti delle <strong>di</strong>fese ed ha confermato, <strong>nel</strong>la sostanza, la vali<strong>di</strong>tà delleconclusioni contenute <strong>nel</strong>la perizia, osservando, in particolare, che


224 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>Come è stato osservato correttamente dal per<strong>it</strong>o, dal Tribunale e dalProcuratore Generale, è impossibile (o comunque molto <strong>di</strong>fficile) stabilireuna valida comparazione tra le s<strong>it</strong>uazioni dei pazienti in questione e quella <strong>di</strong>CONTE. In buona sostanza, l’argomento <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, pur non essendo deltutto privo <strong>di</strong> significato, assume sostanzialmente un valore neutro, poichél’impossibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> comparazione non consente né <strong>di</strong> considerarlo favorevolealla tesi <strong>di</strong>fensiva, né <strong>di</strong> utilizzarlo in senso accusatorio.Molto più interessante è l’argomento che concerne i valori fuori rangedel parametro MCHC, che, essendo presenti in tutti gli esami <strong>di</strong> CONTE <strong>nel</strong>periodo incriminato, avrebbero dovuto - secondo le <strong>di</strong>fese – indurre il per<strong>it</strong>oa non prendere in considerazione gli emocromi in questione, come del restovenne fatto per altri giocatori. Questi tesi <strong>di</strong>fensiva è stata respinta dalTribunale <strong>di</strong> Torino sulla base <strong>di</strong> due considerazioni: a) in primo luogo,CONTE presentava costantemente valori <strong>di</strong> MCHC superiori alla norma, ilche fa pensare non ad un errore <strong>di</strong> laboratorio, bensì ad una caratteristicapeculiare dell’organismo del predetto atleta; b) anche ipotizzando un errore<strong>di</strong> calibrazione delle apparecchiature e riducendo i valori del 4,4% in<strong>di</strong>catodal per<strong>it</strong>o come percentuale massima <strong>di</strong> sovrastima, ci si dovrebbe comunqueconfrontare con incrementi <strong>di</strong> emoglobina non spiegabili in modo fisiologico.Tali osservazioni sono state riproposte dal Procuratore Generale <strong>nel</strong>larequis<strong>it</strong>oria, laddove ha osservato che .Ora, la Corte osserva che le argomentazioni <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa sui valorifuori range del parametro MCHC non possono essere liquidatefrettolosamente. Scorrendo i valori del predetto parametro <strong>nel</strong>la “tabelladei dati ematologici e del bilancio marziale” <strong>di</strong> CONTE, che fa partedell’allegato 2 <strong>della</strong> perizia D’ONOFRIO, si può vedere come vi sianoanche non pochi valori <strong>nel</strong>la me<strong>di</strong>a, cosicchè non pare corretto sostenereche l’atleta in questione avesse costantemente un MCHC fuori norma.In secondo luogo, risponde al vero la circostanza che il per<strong>it</strong>o, allorchèsi è interessato <strong>della</strong> questione legata alla concentrazione <strong>di</strong> valori alti<strong>di</strong> emoglobina in determinati perio<strong>di</strong> tempo, ha esplic<strong>it</strong>amente esclusodalla sua valutazione i dati relativi ai mesi da aprile a giugno del 1996,in quanto verosimilmente caratterizzati da errori anal<strong>it</strong>ici (cfr. larelazione <strong>di</strong> perizia, nonché le note del 7.10.2004 alla pagina 4). Non è,pertanto, chiaro il motivo per il quale non sia stata adottata una solu-


Giurisprudenza Nazionale 225zione analoga <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie.Se, dunque, i valori del parametro MCHC del periodo che ci interessanon sono atten<strong>di</strong>bili, tanto che i relativi emocromi non sono stati presi inconsiderazione dal per<strong>it</strong>o per la in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno degli “in<strong>di</strong>zi” <strong>di</strong>somministrazione cronica <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante, non haalcun senso e, soprattutto, alcun valore probatorio utilizzarli per la prova <strong>di</strong>un <strong>caso</strong> <strong>di</strong> somministrazione acuta, giungendo persino a rifare i calcolidell’emoglobina, come è stato fatto <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> impugnata.Il secondo argomento <strong>di</strong> grande rilevanza è quello che concer<strong>nel</strong>’interesse <strong>della</strong> JUVENTUS alla somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante ad un atleta a stagione agonistica terminata.Ricor<strong>di</strong>amo brevemente che il per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>le integrazioni del 2.9.2004ha risposto all’obiezione <strong>di</strong>fensiva, osservando che . E sulla scorta <strong>di</strong> tale puntualizzazione ilprof. D’ONOFRIO ha concluso che in questo, come negli altri casi <strong>di</strong>somministrazione acuta, la er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante venne utilizzatadopo l’infortunio al fine <strong>di</strong> conseguire un rapido recupero dell’atleta in vista<strong>di</strong> impegni agonistici futuri.Come sappiamo, su questo aspetto <strong>della</strong> vicenda il primo giu<strong>di</strong>ce siè <strong>di</strong>scostato in parte dalle conclusioni del per<strong>it</strong>o. Facendo, infatti, leva sullaconsiderazione del prof. D’ONOFRIO che la er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante , il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha sostenuto


226 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>appellata alle pagine 220 e 221)>>.Sul punto devono essere registrati anche i contributi ulteriori <strong>della</strong><strong>di</strong>fesa e <strong>della</strong> pubblica accusa.In particolare, i <strong>di</strong>fensori del dottor AGRICOLA hanno fatto presenteche CONTE <strong>nel</strong> primo esame del sangue effettuato dopo il ricoveroall’ospedale MOLINETTE il 23.5.1996 presentava un valore <strong>di</strong> emoglobina<strong>di</strong> 14,3 g/dl, del tutto rientrante <strong>nel</strong>la norma. Tale es<strong>it</strong>o anal<strong>it</strong>ico si pone,dunque, in netto contrasto con la tesi del tribunale, secondo cui lasomministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante sarebbe iniziatamolto tempo prima dell’infortunio e in vista degli impegni <strong>della</strong> Coppa deiCampioni, perchè, se così fosse, il 23 maggio del 1996 – giorno dell’infortunioavvenuto proprio durante la finale <strong>di</strong> Coppa – l’emoglobina <strong>di</strong> CONTEavrebbe dovuto presentare un valore molto più alto a causa del prolungatoutilizzo <strong>della</strong> sostanza vietata.Dal canto suo, il Procuratore Generale ha r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong> introdurre unulteriore motivo <strong>di</strong> riflessione, osservando testualmente: .Se questo è il quadro, assai variegato, delle posizioni e degli argomentidelle parti, non si può fare a meno <strong>di</strong> osservare che la povertà probatoria delmetodo in<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> accertamento dei fatti conduce alla formulazione delleipotesi più varie, proprio perché mancano delle delim<strong>it</strong>azioni concrete edoggettive a cui fare riferimento.


Giurisprudenza Nazionale 227Il Procuratore Generale, ad esempio, forzando i risultati <strong>della</strong> stessaperizia, ha sostenuto non solo che la somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietinaumana ricombinante avvenne in epoca antecedente all’infortunio, ma cheprima <strong>di</strong> tale evento lesivo il valore dell’emoglobina <strong>di</strong> CONTE doveva esserefortemente fuori norma, tanto da attestarsi verosimilmente sui 19 g/dl. S<strong>it</strong>ratta <strong>di</strong> un’ipotesi del tutto sforn<strong>it</strong>a <strong>di</strong> conforto scientifico, in<strong>di</strong>mostrata e<strong>di</strong>nfondata. Il processo <strong>di</strong> anemizzazione <strong>di</strong> CONTE è stato, infatti,compiutamente ricostru<strong>it</strong>o dal prof. D’ONOFRIO, valutando che ilversamento <strong>di</strong> sangue e la formazione dell’ematoma determinarono il calodell’emoglobina dal valore <strong>di</strong> 14,3 del giorno dell’infortunio, a quello <strong>di</strong>12,8 del giorno successivo, a quello <strong>di</strong> 12,3 del 25 maggio e, infine, a quello<strong>di</strong> 11,1 del 28 maggio. Si deve aggiungere che il 27.4.1996, ossia meno <strong>di</strong>un mese prima dell’infortunio, l’emoglobina <strong>di</strong> CONTE presentava un valore<strong>di</strong> 15,3, cosicchè appare arduo ipotizzare in modo serio che tale valore possaessere effettivamente liev<strong>it</strong>ato a 19 e crollato a 14,3 <strong>nel</strong> giro <strong>di</strong> pochesettimane.Anche le ricostruzioni del per<strong>it</strong>o e del Tribunale <strong>di</strong> Torinoprestano il fianco ad alcune cr<strong>it</strong>iche soprattutto <strong>di</strong> carattere logico. Inparticolare, la prima non tiene conto che le gran<strong>di</strong> squadre <strong>di</strong> calciovedono quasi con fasti<strong>di</strong>o gli impegni dei propri giocatori in favore<strong>della</strong> Nazionale e che ben <strong>di</strong>fficilmente sarebbero <strong>di</strong>sponibili a<strong>di</strong>ntraprendere pratiche illec<strong>it</strong>e <strong>nel</strong>l’esclusivo interesse <strong>di</strong> competizionia loro estranee. Senza contare che in uno scenario come quello ipotizzatodal prof. D’ONOFRIO sarebbe inev<strong>it</strong>abile intravedere uncoinvolgimento dei vertici <strong>della</strong> Nazionale <strong>it</strong>aliana <strong>di</strong> calcio <strong>nel</strong>lasomministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante,coinvolgimento che non fa assolutamente parte dell’impostazioneaccusatoria. Proprio per questo motivo il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong>collocare l’utilizzazione <strong>della</strong> sostanza proib<strong>it</strong>a in un epoca antecedenterispetto all’infortunio. Ora, questa soluzione è indubbiamente tale darispondere in modo logico all’obiezione appena formulata nei confronti <strong>della</strong>ricostruzione del per<strong>it</strong>o, ma, <strong>nel</strong> contempo, non tiene conto del fatto che ilgiorno dell’infortunio l’emoglobina <strong>di</strong> CONTE aveva un valore del tuttonormale, il che non è compatibile con la tesi <strong>della</strong> somministrazioneantecedente e prolungata <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante. Tanto èvero che il Procuratore Generale <strong>nel</strong>la sua requis<strong>it</strong>oria, come abbiamo visto,ha ipotizzato (senza fondamento) un precedente valore <strong>di</strong> emoglobinaestremamente alto, per giustificare gli es<strong>it</strong>i ematologici del primo esame indata 23.5.1996.


228 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>A ben vedere, il tema rappresentato dal primo episo<strong>di</strong>o del giocatoreCONTE è caratterizzato da un coacervo <strong>di</strong> incongruenze, che lo rendonoparticolarmente <strong>di</strong>fficile da interpretare.La tesi <strong>della</strong> somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante in epoca precedente all’infortunio si scontra con la constatazioneche il valore dell’emoglobina del 23 maggio è normale e che tale parametroregistra ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura una <strong>di</strong>minuzione rispetto all’emocromo precedente, ossiaquello del 27 aprile. Tale ultima circostanza sembra, inoltre, in contrad<strong>di</strong>zionecon l’affermazione, secondo la quale l’azione lenta <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante presuppone una strategia <strong>di</strong> utilizzazione programmata in tempilunghi.La tesi <strong>della</strong> somministrazione in epoca successiva all’infortunio (e ascopi <strong>di</strong> pronto recupero) sconta, invece, la mancanza <strong>di</strong> un interesse adagire, sia per quanto già detto in precedenza in mer<strong>it</strong>o ai rapporti tra lesquadre <strong>di</strong> club e la Nazionale, sia perché la previsione <strong>di</strong> una inidone<strong>it</strong>àpiuttosto prolungata dell’atleta in questione non concedeva molto spazioalla possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> una ripresa accelerata dell’attiv<strong>it</strong>à agonistica.Rimane, in defin<strong>it</strong>iva, un unico dato da valutare con attenzione ed èquello concernente il valore del parametro dei reticoloc<strong>it</strong>i, che <strong>nel</strong>l’emocromoeffettuato da CONTE in data 29.5.1996, secondo il per<strong>it</strong>o, appare . Occorre ricordare che il dato inquestione è stato r<strong>it</strong>enuto estremamente importante dal Tribunale <strong>di</strong> Torino,che, dopo aver ricordato in propos<strong>it</strong>o che <strong>nel</strong> protocollo CONI “Io nonrischio la salute 2000” veniva considerato patologica una percentuale deireticoloc<strong>it</strong>i superiore al 2%, ha affermato testualmente: .


Giurisprudenza Nazionale 229In realtà, il dato in questione assume un’importanza molto minore <strong>di</strong>quella in<strong>di</strong>viduata <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong>, tenuto conto che si tratta <strong>di</strong> un elemento <strong>di</strong>valutazione che non è stato sottoposto ad adeguata verifica, al fine <strong>di</strong> stabilir<strong>nel</strong>’atten<strong>di</strong>bil<strong>it</strong>à. Tanto è vero che lo stesso prof. D’ONOFRIO sul puntofornisce un giu<strong>di</strong>zio molto più prudente <strong>di</strong> quello del primo giu<strong>di</strong>ce, parlandogenericamente <strong>di</strong> ulteriore in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> stimolazione er<strong>it</strong>ropoietica nonfisiologica. Si tratta, in altri termini, <strong>di</strong> un dato isolato, al quale verosimilmenteè stato attribu<strong>it</strong>o un rilievo eccessivo in considerazione del fatto che la contadei reticoloc<strong>it</strong>i non rappresentava all’epoca un esame <strong>di</strong> routine, cosicchè lasua presenza <strong>nel</strong>l’emocromo <strong>di</strong> CONTE ha determinato il sospetto che fosseil frutto <strong>di</strong> una iniziativa anomala <strong>di</strong> controllo a fronte dell’esercizio occulto<strong>di</strong> una pratica vietata.Per quanto attiene al secondo episo<strong>di</strong>o in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo,l’interpretazione dei dati processuali appare molto meno problematica.Come si è accennato in precedenza, CONTE riportò in data 9.10.1996un infortunio in una part<strong>it</strong>a <strong>della</strong> Nazionale <strong>di</strong> calcio; dopo un periodo <strong>di</strong>tempo, in cui venne tentata una riabil<strong>it</strong>azione, in data 15.11.1996 il predettogiocatore venne sottoposto ad un intervento al menisco in artroscopia. Ilgiorno successivo l’esame del sangue evidenziò un valore <strong>di</strong> emoglobinapari a 14,6 g/dl, che <strong>di</strong>minuì fino a raggiungere il valore <strong>di</strong> 13,1 g/dl <strong>nel</strong>successivo esame del 6.12.1996. Già si è detto che il per<strong>it</strong>o ha in<strong>di</strong>viduatoin<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> somministrazione acuta <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante intalune anomalie del bilancio marziale (più precisamente: in un aumentonotevole <strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina associato ad un calo <strong>della</strong> sideremia).Ora, la Corte r<strong>it</strong>iene che l’argomentare del per<strong>it</strong>o non sia, innanz<strong>it</strong>utto,in linea con la metodologia posta alla base dell’accertamento per<strong>it</strong>ale. Nel<strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie, infatti, il punto <strong>di</strong> riferimento è stato in<strong>di</strong>viduato esclusivamentenei valori <strong>di</strong> alcuni parametri del bilancio marziale (tra l’altro, soggetti aspiccata variabil<strong>it</strong>à) e non in quelli dell’emoglobina, posto che il calo deivalori <strong>di</strong> tale parametro dal 16 novembre al 6 <strong>di</strong>cembre non fu neppure taleda superare la <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica, ossia quella percentuale del 13% in<strong>di</strong>catadallo stesso prof. D’ONOFRIO (peraltro, non venne neppure superata lapercentuale del 12% relativa all’ematocr<strong>it</strong>o). In secondo luogo, <strong>nel</strong>leconclusioni <strong>della</strong> perizia si afferma molto chiaramente che <strong>nel</strong>le ipotesiconcernenti CONTE e TACCHINARDI l’asser<strong>it</strong>a somministrazione acuta<strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante sarebbe desumibile in modopraticamente certo dalla rapi<strong>di</strong>tà degli aumenti <strong>di</strong> emoglobina. Ma <strong>nel</strong> secondoepiso<strong>di</strong>o riguardante CONTE si assiste, al contrario, ad un calodell’emoglobina, il che non sembra compatibile con la somministrazione eso-


230 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>gena <strong>della</strong> predetta sostanza proib<strong>it</strong>a in modal<strong>it</strong>à acute.Occorre aggiungere che lo stesso per<strong>it</strong>o ha pienamente concordatocon i consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>nel</strong> senso che le anomalie dei dati del bilanciomarziale potrebbero essere spiegate con l’insorgere <strong>di</strong> una grave forma <strong>di</strong>artr<strong>it</strong>e settica, che, secondo le <strong>di</strong>chiarazioni del dottor AGRICOLA, colpì ilgiocatore successivamente all’intervento al ginocchio. Nella <strong>sentenza</strong>impugnata il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha espresso alcune perpless<strong>it</strong>à in mer<strong>it</strong>oalla effettiva sussistenza <strong>di</strong> tale patologia, <strong>di</strong> cui non esiste unadocumentazione me<strong>di</strong>ca, nonché sulla cre<strong>di</strong>bil<strong>it</strong>à del dottor GIOANNINI,che ebbe in cura CONTE per tale forma infiammatoria e che ha deposto<strong>nel</strong>l’istruzione <strong>di</strong>battimentale <strong>di</strong> primo grado confermando la versionedell’imputato. Ora, la Corte osserva che le risultanze processuali confermanocon ragionevole certezza l’insorgenza <strong>della</strong> complicazione rappresentatadall’artr<strong>it</strong>e settica, <strong>di</strong> cui, del resto, il dottor AGRICOLA parlò anche<strong>nel</strong>l’u<strong>di</strong>enza del 17 giugno 2003, ossia in un momento decisamenteantecedente all’effettuazione <strong>della</strong> perizia, allorchè l’attenzione <strong>della</strong> pubblicaaccusa e dei suoi consulenti non era per nulla appuntata sugli es<strong>it</strong>i degliesami <strong>di</strong> CONTE, ma semmai su quelli <strong>di</strong> DESCHAMPS e <strong>di</strong> DI LIVIO.Inoltre, il Tribunale <strong>di</strong> Torino non ha r<strong>it</strong>enuto <strong>di</strong> tacciare <strong>di</strong> falsa testimonianzail prof. GIOANNINI, che all’epoca del fatto era Direttore <strong>della</strong> Clinica perle malattie infettive dell’Univers<strong>it</strong>à <strong>di</strong> Torino e che, fino a prova contraria,non sembra essere un soggetto <strong>di</strong>sposto a mettere in gioco la propriareputazione <strong>di</strong>chiarando il falso in un processo penale. Infine, poiché CONTEriprese l’attiv<strong>it</strong>à agonistica solo il 13.4.1997, appare problematico ipotizzareuna somministrazione acuta <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante a fini <strong>di</strong>pronto recupero dell’atleta.Si tratta, a questo punto, <strong>di</strong> affrontare l’esame <strong>della</strong> posizioneconcernente il giocatore TACCHINARDI, la cui s<strong>it</strong>uazione ha attrattol’attenzione del per<strong>it</strong>o e del giu<strong>di</strong>cante in relazione a due episo<strong>di</strong> specifici.Nel primo <strong>caso</strong> si è fatto riferimento ad un calo dell’emoglobina, chedal 10 gennaio al 2 febbraio del 1996 passò da 14,5 g/dl a 13,4 g/dl con unsuccessivo recupero molto consistente, posto che in <strong>di</strong>eci giorni il valoredell’emoglobina aumentò a 15,9 g/dl con superamento <strong>della</strong> soglia <strong>della</strong><strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica. Secondo il per<strong>it</strong>o,


Giurisprudenza Nazionale 231sembra più coerente con la stabil<strong>it</strong>à dei risultati ottenuti nei mesi successivi…(cfr. la relazione <strong>di</strong> perizia alla pagina 64)>>. Sempre <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>odell’elaborato scr<strong>it</strong>to il prof. D’ONOFRIO ha ricordato che l’atleta inquestione venne colp<strong>it</strong>o da una broncopolmon<strong>it</strong>e virale, <strong>di</strong>agnosticata il7.2.1996, che ne determinò l’inidone<strong>it</strong>à agonistica, concludendo che lapredetta patologia e la sospensione degli allenamenti non rappresentò unacausa <strong>di</strong> anemizzazione, mentre la terapia a base <strong>di</strong> cortisone (che fu effettuatanei confronti del giocatore) potè determinare emorragie gastriche in unsoggetto gastroepatico.Il secondo episo<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduato dal per<strong>it</strong>o come degno <strong>di</strong> nota siverificò il 15.10.1997, allorchè TACCHINARDI venne ricoverato in ospedalecon una <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> “melena ed ematemesi dopo assunzione <strong>di</strong> FANS”. Indata 17.10.1997 l’emoglobina del predetto atleta aveva un valore <strong>di</strong> 13,7 g/dl, che aumentò sino a raggiungere il livello <strong>di</strong> 15,3 g/dl il 4.12.1997.Ora, la Corte osserva che il secondo episo<strong>di</strong>o non assume alcunsignificato sostanziale, tenuto conto che non si assiste neppure al superamento<strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica, che il per<strong>it</strong>o ha posto alla base dei suoi accertamenti.Del resto, lo stesso prof. D’ONOFRIO non ha annesso soverchia rilevanzaal fatto sotto il profilo dell’ent<strong>it</strong>à del recupero, tanto è vero che <strong>nel</strong>le notedel 7.10.2004 ha precisato che l’aumento dell’emoglobina avvenutosuccessivamente . Ed anche il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha posto l’accentosul recupero dell’atleta, che, pur essendo stato <strong>di</strong>chiarato non idoneo per ilperiodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni, prese parte attiva ad una part<strong>it</strong>a <strong>di</strong> Coppa dei Campioni<strong>di</strong>sputata alla JUVENTUS il 22.10.1997.In realtà, il recupero agonistico <strong>di</strong> TACCHINARDI non fu, poi, cosìfulmineo ed anomalo, ma l’episo<strong>di</strong>o è stato sopravvalutato verosimilmenteanche per altri aspetti. In primo luogo, perché il ricovero ospedaliero del 15ottobre fu determinato da un abuso <strong>di</strong> farmaci, il che ricollega il fatto alprimo profilo dell’imputazione <strong>di</strong> frode sportiva. In secondo luogo, <strong>nel</strong>la<strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado è spiegato in modo molto esauriente che l’atleta,esaminato <strong>nel</strong> corso delle indagini preliminari, ebbe a <strong>di</strong>chiarare che il maloreera stato la conseguenza dell’ingestione <strong>di</strong> una bib<strong>it</strong>a ghiacciata. Ma, se èvero che con tale risposta TACCHINARDI voleva nascondere qualche cosa,è altrettanto evidente che l’obiettivo <strong>della</strong> fals<strong>it</strong>à riguardò, semmai,l’assunzione <strong>di</strong> FANS.Anche in or<strong>di</strong>ne al primo episo<strong>di</strong>o r<strong>it</strong>orna il tema del rapido recupero


232 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>agonistico, poiché TACCHINARDI, <strong>di</strong>chiarato non idoneo fino al 5.4.1996,riprese l’attiv<strong>it</strong>à il 20 marzo occupando la panchina in una part<strong>it</strong>a <strong>di</strong> Coppadei Campioni. Ma in questo <strong>caso</strong> il fatto mer<strong>it</strong>a un approfon<strong>di</strong>mento maggioreper la presenza, come è già stato ricordato, <strong>di</strong> un aumento del valoredell’emoglobina tale da superare la <strong>di</strong>fferenza cr<strong>it</strong>ica.Il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha attribu<strong>it</strong>o grande rilevanza alla circostanzache le spiegazioni forn<strong>it</strong>e dai consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa in mer<strong>it</strong>o alla s<strong>it</strong>uazioneriscontrata <strong>nel</strong> primo episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> TACCHINARDI non hanno trovatoadeguate conferme <strong>nel</strong>le risultanze processuali. Occorre ricordare brevementeche i predetti esperti avevano spiegato le anomalie del <strong>caso</strong>, facendoriferimento, per un verso, alla somministrazione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> ferroin un soggetto affetto da anemia sideropenica e, per altro verso, all’assunzione<strong>di</strong> un prodotto cortisonico quale il BENTELAN <strong>nel</strong> corso <strong>della</strong> terapia controla broncopolmon<strong>it</strong>e. Il primo giu<strong>di</strong>ce ha osservato, in via <strong>di</strong> estrema sintesi(ma a tale propos<strong>it</strong>o la <strong>sentenza</strong> è ampiamente motivata):1. che l’utilizzo del BENTELAN non appare <strong>nel</strong>la documentazione clinicadell’atleta e non giustificherebbe comunque la risal<strong>it</strong>a del valoredell’emoglobina riscontrata nei referti <strong>di</strong> laboratorio;2. che TACCHINARDI non era affetto da anemia sideropenica, posto chenegli emocromi dell’epoca risulta normale il parametro MCV (valoreglobulare me<strong>di</strong>o), come è stato precisato anche dal per<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>le integrazionidel 2.9.2004;3. che, <strong>di</strong> conseguenza, la somministrazione <strong>di</strong> ferro avrebbe inciso sul valore<strong>della</strong> ferr<strong>it</strong>ina e non su quello dell’emoglobina e che in ogni <strong>caso</strong> anchel’assunzione <strong>di</strong> ferro in un soggetto anemico non avrebbe potuto determinareuna risal<strong>it</strong>a così consistente del valore dell’emoglobina.In buona sostanza, è possibile <strong>di</strong>re che il primo episo<strong>di</strong>o concernenteTACCHINARDI è stato caratterizzato da intense <strong>di</strong>scussioni tra il per<strong>it</strong>o e<strong>di</strong> consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, tanto è vero che l’eco <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>spute riappare anche<strong>nel</strong>l’atto d’<strong>appello</strong> presentato <strong>nel</strong>l’interesse del dottor AGRICOLA e <strong>nel</strong>larequis<strong>it</strong>oria del Procuratore Generale (ovviamente con considerazioni deltutto <strong>di</strong>scordanti tra loro). In realtà, non vi è dubbio che ci troviamo inpresenza <strong>di</strong> una s<strong>it</strong>uazione <strong>di</strong> non facile definizione, che ha portato il per<strong>it</strong>oad esprimersi nei seguenti termini:


Giurisprudenza Nazionale 233per l’alternanza <strong>di</strong> brusche <strong>di</strong>minuzioni ripetute e trans<strong>it</strong>orie <strong>di</strong> emoglobinae risal<strong>it</strong>e sub<strong>it</strong>anee e mantenute, come anche per la frequenza dellealterazioni del bilancio marziale e per un andamento <strong>di</strong>versificato <strong>nel</strong>le<strong>di</strong>verse stagioni agonistiche. L’atleta può essere considerato perio<strong>di</strong>camenteaffetto da sideropenia in fase pre-anemica, latente o pre-latente, da attribuirecon verosimiglianza almeno in parte a per<strong>di</strong>te ematiche da lesioni gastriche(…) i rilievi più importanti riguardano i cali <strong>di</strong> emoglobina, che non arrivanomai a livelli <strong>di</strong> anemia conclamata, e le successive rapide risal<strong>it</strong>e, <strong>di</strong> cui ladocumentazione clinica fornisce spiegazioni lim<strong>it</strong>ate e parziali. Dal punto<strong>di</strong> vista del bilancio marziale la valutazione è <strong>di</strong>fficile, perché sicuramenteepiso<strong>di</strong> <strong>di</strong> sanguinamento gastrico si sono succeduti a somministrazioni <strong>di</strong>ferro, le quali comunque, per il loro potenziale effetto gastrolesivo,presentano problematiche particolari in pazienti con patologie dellostomaco, Una considerazione analoga vale per la somministrazioneterapeutica <strong>di</strong> cortisonici e anti-infiammatori non steroidei … (cfr. larelazione scr<strong>it</strong>ta alla pagina 62)>>. E persino il Tribunale <strong>di</strong> Torino, riferendoin mer<strong>it</strong>o alle osservazioni dei consulenti <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa, ha dovuto riconoscere<strong>di</strong> trovarsi in presenza <strong>di</strong> una s<strong>it</strong>uazione “fortemente confusa” (cfr. la <strong>sentenza</strong>appellata alla pagina 240).Una forte confusione complessiva che, come abbiamo visto, hadeterminato gli esperti a formulare ipotesi <strong>di</strong>verse, in or<strong>di</strong>ne alle quali si èsviluppata un’intensa <strong>di</strong>scussione. Un esempio tra i molti appare significativo.Nell’atto <strong>di</strong> impugnazione presentato <strong>nel</strong>l’interesse del dottor AGRICOLAsi è osservato che <strong>nel</strong>l’emocromo del 16.2.1996 il valore dell’emoglobina <strong>di</strong>TACCHINARDI, che in precedenza era sal<strong>it</strong>o in modo consistente, risulta<strong>di</strong>minu<strong>it</strong>o, seppure <strong>di</strong> poco (da 15,9 a 15,6), circostanza r<strong>it</strong>enuta incompatibilecon la fase <strong>di</strong> carico derivante dalla somministrazione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietinaumana ricombinante. Nella requis<strong>it</strong>oria il Procuratore Generale, a questopropos<strong>it</strong>o, ha scr<strong>it</strong>to che la circostanza segnalata alla <strong>di</strong>fesa non è significativa,. Ora, se la circostanza non appare significativa, inquanto non si conoscono alcuni dati <strong>di</strong> valutazione che appartengono conogni evidenza al versante accusatorio, è consequenziale rilevare che in questoprocesso si hanno ipotesi in<strong>di</strong>mostrate. In altre parole, il primo episo<strong>di</strong>o checoncerne TACCHINARDI è caratterizzato da un’anomalia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficileinterpretazione, che le parti e gli esperti hanno tentato <strong>di</strong> spiegare tram<strong>it</strong>e


234 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>l’utilizzo <strong>di</strong> ipotesi contrapposte, che non sono suffragate da elementiprobatori adeguati.In defin<strong>it</strong>iva, anche i casi dei giocatori CONTE e TACCHINARDIsono caratterizzati unicamente da sospetti più o meno consistenti, che nonassurgono a valore <strong>di</strong> prova neppure sotto il profilo in<strong>di</strong>ziario. Un contestoefficacemente rappresentato sia dalle parole del prof. D’ONOFRIO quandoha parlato espressamente <strong>di</strong> “sospetto <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> er<strong>it</strong>ropoietina” (cfr. lenote del 7.10.2004 alla pagina 18), sia dal tenore stesso <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>impugnata, allorchè il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha utilizzato l’avverbio “magari”per esprimere l’ipotesi <strong>di</strong> una somministrazione <strong>della</strong> sostanza anche in epocasuccessiva all’infortunio <strong>di</strong> CONTE (cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata alla pagina221).Nella sua requis<strong>it</strong>oria il Procuratore Generale ha affermato che ilconcetto <strong>di</strong> anormal<strong>it</strong>à <strong>nel</strong>la normal<strong>it</strong>à rappresenta “l’obiettivo <strong>di</strong> tutti idopatori”. L’affermazione è corretta <strong>nel</strong>la sua franca durezza, ma, se loscopo <strong>di</strong> chi pratica il doping è quello <strong>di</strong> farlo senza dare <strong>nel</strong>l’occhio, loscopo <strong>di</strong> chi combatte le pratiche illec<strong>it</strong>e <strong>nel</strong>lo sport in campo penale è quello<strong>di</strong> costruire una prova convincente, che consenta <strong>di</strong> <strong>di</strong>svelare l’illec<strong>it</strong>o eprovarlo in modo efficace.In defin<strong>it</strong>iva, la Corte r<strong>it</strong>iene che AGRICOLA RICCARDO e, pereffetto estensivo, GIRAUDO ANTONIO debbano essere assolti dal reato<strong>di</strong> cui al capo G) <strong>della</strong> rubrica - <strong>nel</strong>la parte relativa alla contestazione aventead oggetto “er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante o pratiche <strong>di</strong> tipotrasfusionale” -, perché il fatto non sussiste.I reati <strong>di</strong> somministrazione d me<strong>di</strong>cinali in modo pericoloso per la salutepubblica<strong>Le</strong> imputazioni <strong>di</strong> cui ai capi H) ed I) <strong>della</strong> rubrica concernono due ipotesi <strong>di</strong>violazione dell’art. 445 c.p.: <strong>nel</strong> primo <strong>caso</strong> per la somministrazione deime<strong>di</strong>cinali in senso stretto (reato sub H) e <strong>nel</strong> secondo <strong>caso</strong> per lasomministrazione <strong>di</strong> sovradosaggi <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> creatina (reato subI).Nella parte <strong>della</strong> presente motivazione de<strong>di</strong>cata alla descrizione delleargomentazioni contenute <strong>nel</strong>la <strong>sentenza</strong> impugnata si è già dato brevementeatto dello sviluppo logico che ha condotto il Tribunale <strong>di</strong> Torino ad affermarela responsabil<strong>it</strong>à del dottor AGRICOLA in or<strong>di</strong>ne ad entrambi i suddettireati, nonché a pronunciare l’assoluzione del dottor GIRAUDO in or<strong>di</strong>nealle medesime imputazioni, per non avere commesso il fatto. In questa sedenon resta, pertanto, che operare un rinvio a quanto scr<strong>it</strong>to in precedenza,


Giurisprudenza Nazionale 235avendo cura <strong>di</strong> precisare che la questione <strong>di</strong> maggiore rilievo consiste <strong>nel</strong>verificare se <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie sia configurabile il del<strong>it</strong>to contestato. In altr<strong>it</strong>ermini, si deve stabilire se la condotta posta in essere dal dottor AGRICOLA- rappresentata dalla somministrazione off label dei me<strong>di</strong>cinali in<strong>di</strong>cati <strong>nel</strong>capo <strong>di</strong> imputazione (con la ovvia esclusione <strong>della</strong> er<strong>it</strong>ropoietina umanaricombinante, che non risulta essere stata <strong>di</strong>stribu<strong>it</strong>a ai giocatori <strong>della</strong>JUVENTUS) – sia stata tale da integrare il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> cui all’art. 445 c.p.Il primo giu<strong>di</strong>ce ha risposto in modo pos<strong>it</strong>ivo a tale ques<strong>it</strong>o, superandol’orientamento consolidato <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à con unamotivazione molto ampia, che appare opportuno riportare testualmentealmeno in parte. Ha sostenuto il Tribunale <strong>di</strong> Torino che:


236 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>sostanze me<strong>di</strong>cinali. Se a ciò, poi, si aggiunge il testuale dettato con ilquale viene descr<strong>it</strong>ta la condotta, che consiste <strong>nel</strong> somministrare sostanzeme<strong>di</strong>cinali in specie, qual<strong>it</strong>à o quant<strong>it</strong>à non corrispondente alle or<strong>di</strong>nazionime<strong>di</strong>che, o <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong>chiarata o pattu<strong>it</strong>a, si ha l’ulteriore confermache non si tratta <strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong> reato applicabile solo al farmacista ovverosolo a colui che professionalmente eserc<strong>it</strong>i il commercio <strong>di</strong> special<strong>it</strong>àme<strong>di</strong>cinali, perché il complessivo tenore <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione induce ad unacorrelazione <strong>di</strong>retta tra soggetto attivo del reato e condotta tipica. Anchela giurisprudenza <strong>della</strong> suprema Corte, d’altra parte, è orientata in tale<strong>di</strong>rezione; basti considerare che da tempo viene equiparato alla sostanzame<strong>di</strong>cinale anche il sangue umano per uso trasfusionale. Se è vero, dunque,che non solo il commerciante autorizzato può commettere il reato, perchéesso trova applicazione pure nei casi <strong>di</strong> commercio abusivo, allora ilproblema interpretativo deve essere in<strong>di</strong>viduato e risolto con riferimento alsignificato da assegnare al verbo “somministrare”. Occorre stabilire, inaltri termini, che cosa si intenda per somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali<strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>di</strong> tale fattispecie e una prima in<strong>di</strong>cazione deriva proprio dalfatto che, pur avendo il legislatore con l’articolo 445 previsto un’ipotesispeciale <strong>di</strong> aliud pro alio, non abbia lim<strong>it</strong>ato peraltro il campo <strong>di</strong>applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione in parola alla sola ipotesi <strong>della</strong> consegnadel me<strong>di</strong>cinale, come è invece previsto per la frode <strong>nel</strong>l’esercizio delcommercio, <strong>di</strong>sciplinata dall’articolo 515 del co<strong>di</strong>ce penale. In questa ottica,il verbo somministrare deve essere interpretato <strong>nel</strong> significato più ampiopossibile e cioè <strong>nel</strong> senso <strong>di</strong> fornire, <strong>di</strong>stribuire ovvero, come è statoautorevolmente affermato in Dottrina fin dall’entrata in vigore del co<strong>di</strong>ce,<strong>nel</strong> senso <strong>di</strong> “dare altrui ciò che gli fa bisogno”. La somministrazione, inaltri termini, deve essere intesa come “un momento successivo e piùprogre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> quello <strong>della</strong> semplice detenzione o <strong>della</strong> messa in commercio”;l’attiv<strong>it</strong>à del somministrare, insomma, è da r<strong>it</strong>enersi perfezionata quandoil me<strong>di</strong>cinale viene consegnato al consumatore finale. Nel <strong>caso</strong> in esame,peraltro, non è neppure necessario aderire ad un’interpretazione così ampia– ancorché corretta a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> chi scrive – del significato <strong>di</strong>“somministrare” e ci si può persino lim<strong>it</strong>are ad un’interpretazione per così<strong>di</strong>re “me<strong>di</strong>ca” del termine, perché il dottor Agricola, da una parte, haag<strong>it</strong>o come me<strong>di</strong>co, sì che la stessa <strong>di</strong>fesa, proprio in tale qual<strong>it</strong>à, ne hapretesa la capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> farmaci, ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura senza alcunaforma <strong>di</strong> documentazione, come si è visto e, dall’altra parte, egli haprovveduto a propinare se non <strong>di</strong>rettamente, comunque in via defin<strong>it</strong>iva ifarmaci ai calciatori, che sono da considerare i consumatori finali <strong>della</strong>


Giurisprudenza Nazionale 237somministrazione, con la collaborazione <strong>di</strong> altri me<strong>di</strong>ci <strong>della</strong> società da lui<strong>di</strong>retti. L’imputato, in altri termini, ha sommato in sé la doppia funzione <strong>di</strong>prescrivere i me<strong>di</strong>cinali quale me<strong>di</strong>co sociale addetto alla cura dei calciatorie <strong>di</strong> fornirli ai fru<strong>it</strong>ori finali, somministrandoli <strong>di</strong>rettamente ai giocatori(peraltro in modo ingannevole). Come si vede, risulta integrata in questo<strong>caso</strong> l’ipotesi <strong>della</strong> somministrazione <strong>di</strong> sostanze me<strong>di</strong>cinali in specie,quant<strong>it</strong>à o qual<strong>it</strong>à <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong>chiarate o pattu<strong>it</strong>e, proprio per la<strong>di</strong>retta relazione tra l’imputato e i giocatori ai quali è stata effettuata lasomministrazione. Né a tal riguardo si possono con<strong>di</strong>videre le osservazioniproposte dalla <strong>di</strong>fesa con l’autorevole conforto <strong>della</strong> giurisprudenza c<strong>it</strong>ata,secondo le quali riferire la <strong>di</strong>vers<strong>it</strong>à in specie, qual<strong>it</strong>à o quant<strong>it</strong>à dellesostanze me<strong>di</strong>cinali da quelle <strong>di</strong>chiarate o pattu<strong>it</strong>e non necessariamente adun’attiv<strong>it</strong>à strettamente o professionalmente commerciale, bensì all’attodel somministrare tali sostanze, risulterebbe operazione vietata dal principio<strong>di</strong> stretta legal<strong>it</strong>à in quanto attuerebbe un’indeb<strong>it</strong>a estensione analogica,perché invece essa sembra rispondere ad un corretto cr<strong>it</strong>erio interpretativodel dettato letterale <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione stessa <strong>nel</strong>la quale, come si è visto,non è stato utilizzato il verbo consegnare per descrivere la condotta, bensìil verbo somministrare. Tale scelta del legislatore non troverebbepraticamente spiegazione alcuna se interpretata in modo comunquenecessariamente ancorato ad una strutturale attiv<strong>it</strong>à commerciale. Nel <strong>caso</strong>che qui interessa, oltretutto, occorre ricordare che il dottor Agricola hascavalcato persino la farmacia, procurandosi anticipatamente i me<strong>di</strong>cinalie si è comportato, oltre che come me<strong>di</strong>co, anche da farmacista, prelevandoe fornendo <strong>di</strong>rettamente i farmaci <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> somministrazione <strong>di</strong>cui si tratta …(cfr. la <strong>sentenza</strong> appellata dalla pagina 279 alla pagina 281)>>.Si deve aggiungere che il Tribunale <strong>di</strong> Torino ha precisato che ilcomportamento del dottor AGRICOLA fu ingannevole nei confronti deigiocatori <strong>della</strong> JUVENTUS, poiché gli stessi atleti hanno <strong>di</strong>chiarato <strong>nel</strong>processo <strong>di</strong> non essere stati a conoscenza <strong>della</strong> effettiva natura delle sostanzeloro somministrate, dovendosi aggiungere che le <strong>di</strong>chiarazioni effettuate neicasi <strong>di</strong> sorteggio in vista dei controlli antidoping non appaiono significative,poiché si trattò <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni forn<strong>it</strong>e in realtà dai componenti dello staffme<strong>di</strong>co, che accompagnavano i giocatori in tali occasioni.Nell’atto <strong>di</strong> impugnazione presentato <strong>nel</strong>l’interesse del dottorAGRICOLA la <strong>di</strong>fesa ha sviluppato una serie <strong>di</strong> argomentazioni, che possonoessere sintetizzate nei seguenti termini per la parte che maggiormente interessain questo momento:1. <strong>nel</strong>la fattispecie <strong>di</strong> cui all’art. 445 c.p. non rientra la somministrazione <strong>di</strong>


238 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>farmaci da parte del me<strong>di</strong>co in favore del paziente ed il riferimento achi si comporta abusivamente da farmacista non può estendersiall’ipotesi del san<strong>it</strong>ario <strong>nel</strong> suo rapporto fiduciario con il soggettosottoposto alla cura;2. non risponde al vero che i calciatori <strong>della</strong> JUVENTUS non fosseroinformati in mer<strong>it</strong>o ai me<strong>di</strong>cinali somministrati, come risulta dalle<strong>di</strong>chiarazioni antidoping, ancorché tale documento fosse redattomaterialmente dal me<strong>di</strong>co, che accompagnava l’atleta al controllo;3. il <strong>di</strong>scorso, del resto, non cambierebbe neppure <strong>di</strong> fronte ad unainadeguatezza <strong>della</strong> informazione forn<strong>it</strong>a dal me<strong>di</strong>co al fru<strong>it</strong>ore, carenzache non integra la pericolos<strong>it</strong>à ins<strong>it</strong>a <strong>nel</strong>la fattispecie.Il tema dell’applicabil<strong>it</strong>à al <strong>caso</strong> in argomento dell’art. 445 c.p. ha,poi, trovato ulteriore sviluppo <strong>nel</strong> corso <strong>della</strong> <strong>di</strong>scussione, specie in relazioneagli argomenti svolti dal Procuratore Generale <strong>nel</strong>la sua requis<strong>it</strong>oria. Ilrappresentante <strong>della</strong> pubblica accusa ha osservato che il reato in questionenon è stato contestato in via esclusiva al dottor AGRICOLA, bensì aquest’ultimo in concorso con il dottor GIRAUDO e, soprattutto, con il dottorROSSANO (quanto al capo H) e con forn<strong>it</strong>ori <strong>della</strong> creatina (quanto al capoI), ossia con soggetti pacificamente esercenti attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> commercio <strong>nel</strong> settoredei prodotti farmaceutici. Se si r<strong>it</strong>iene, pertanto, <strong>di</strong> essere in presenza <strong>di</strong> unreato proprio, si deve anche riconoscere che si tratta <strong>di</strong> una ipotesi <strong>di</strong> concorsodell’extraneus <strong>nel</strong> reato posto in essere dal soggetto qualificato. Sotto questoprofilo è, poi, rilevante aggiungere e precisare che il dottor ROSSANO.Inoltre, il Procuratore Generale, facendo riferimento alla <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> Corte <strong>di</strong> Cassazione c<strong>it</strong>ata anche <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> pronuncia impugnata(si tratta <strong>della</strong> nota <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> Corte Suprema 28.11.2001 n. 2681,ricorrente VASARIO), ha osservato che <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> che ci occupa,contrariamente a quanto rilevabile <strong>nel</strong>la fattispecie oggetto del giu<strong>di</strong>zio <strong>della</strong>Corte medesima, è stato addeb<strong>it</strong>ato al dottor AGRICOLA e ai suoiconcorrenti qualificati la somministrazione <strong>di</strong> special<strong>it</strong>à me<strong>di</strong>cinali ,cosicchè si è in presenza <strong>di</strong> quell’elemento cost<strong>it</strong>utivo <strong>di</strong> natura fraudolentache caratterizza il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> cui all’art. 445 c.p. e che si sostanzia <strong>nel</strong>lasomministrazione dell’aliud pro alio. Inoltre, in presenza <strong>di</strong> un reato <strong>di</strong> peri-


Giurisprudenza Nazionale 239colo quale quello in esame, la pericolos<strong>it</strong>à <strong>della</strong> sostanza me<strong>di</strong>cinale, intesacome possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> cagionare danno alla persona, deve essere presunta in viaassoluta. Infine, il Procuratore Generale ha giu<strong>di</strong>cato inconsistenti leconsiderazioni contenute <strong>nel</strong>l’<strong>appello</strong> <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa in mer<strong>it</strong>o alle <strong>di</strong>chiarazionirese dai calciatori <strong>della</strong> JUVENTUS sulle informazioni ricevute relativamentealle sostanze somministrate, nonché in mer<strong>it</strong>o alle modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> formazionedelle <strong>di</strong>chiarazioni rese dagli atleti in occasione dei controlli antidoping.In buona sostanza, l’intervento <strong>della</strong> pubblica accusa in sede <strong>di</strong>requis<strong>it</strong>oria ha posto l’accento su due aspetti rilevanti <strong>della</strong> questione. Perun verso, il tenore <strong>della</strong> contestazione consente <strong>di</strong> recuperare la fattispecieconcreta <strong>nel</strong> contesto del reato proprio, permettendo, <strong>nel</strong> contempo, <strong>di</strong>vincere le evidenti <strong>di</strong>fficoltà incontrate dal Tribunale <strong>nel</strong> tentativo <strong>di</strong> superarel’orientamento consolidato <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à in tema <strong>di</strong>interpretazione del reato <strong>di</strong> cui all’art. 445 c.p. Per altro verso, il passaggioin giu<strong>di</strong>cato <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> patteggiamento nei confronti del dottorROSSANO determinerebbe la conferma e, per così <strong>di</strong>re, la cristallizzazionedel dato rappresentato dal concorso del dottor AGRICOLA con il soggettoqualificato.Sotto quest’ultimo profilo, occorre precisare che le <strong>di</strong>fese degliimputati hanno replicato osservando come la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> patteggiamentonon cost<strong>it</strong>uisca pronuncia <strong>di</strong> condanna sulla base degli orientamenticonsolidati <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Osservazione alla quale lapubblica accusa ha opposto il riferimento alla recente riforma dell’art. 445c.p.p., che, attraverso l’inserimento del comma 1bis, ha determinatol’equiparazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> patteggiamento alla pronuncia <strong>di</strong> condanna.Esposti sinteticamente i termini <strong>della</strong> questione, la Corte r<strong>it</strong>iene chele argomentazioni del Procuratore Generale, sebbene interessanti esuggestive, non possano essere con<strong>di</strong>vise.Innanz<strong>it</strong>utto, occorre osservare che l’impostazione <strong>della</strong> pubblicaaccusa, per quanto ricollegabile al tenore <strong>della</strong> contestazione sub H) ed I),non corrisponde alla realtà concreta dei fatti accertati <strong>nel</strong> corso del giu<strong>di</strong>zio.Nella presente vicenda il percorso dei farmaci e dei prodotti a base <strong>di</strong> creatinadal soggetto qualificato (farmacista o forn<strong>it</strong>ore) al me<strong>di</strong>co sociale e daquest’ultimo agli atleti si sviluppò in due fasi nettamente <strong>di</strong>stinte. La primafase fu rappresentata dal rapporto commerciale venutosi ad instaurare tra ilsoggetto qualificato e l’acquirente (ossia la JUVENTUS rappresentata daglio<strong>di</strong>erni imputati): i farmaci e la creatina vennero or<strong>di</strong>nati dalla societàcalcistica al farmacista o al forn<strong>it</strong>ore e da questi ultimi consegnati e fatturati.Non vi è motivo alcuno per sostenere che in tali occasioni i soggetti qualificati


240 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>abbiano consegnato i farmaci ed i prodotti a base <strong>di</strong> creatina in modo <strong>di</strong>fformerispetto agli or<strong>di</strong>nativi commerciali ricevuti dall’acquirente sulla base dellein<strong>di</strong>cazioni del me<strong>di</strong>co sociale. La seconda fase <strong>della</strong> presente vicenda fucaratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e <strong>della</strong> creatina da partedel dottor AGRICOLA ai giocatori e ciò avvenne spesso in con<strong>di</strong>zioni offlabel nei termini già in<strong>di</strong>cati in precedenza. Ora, è pacifico che il dottorROSSANO ed i forn<strong>it</strong>ori <strong>della</strong> creatina non presero parte a tale condotta nésotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico o morale, in quanto s<strong>it</strong>rattò <strong>di</strong> un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> societàed i giocatori. Tanto è vero che i predetti soggetti qualificati non sono statiincriminati per il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire <strong>nel</strong><strong>caso</strong> <strong>di</strong> un loro coinvolgimento <strong>nel</strong>l’attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> somministrazione delle sostanzeagli atleti o comunque <strong>nel</strong>l’ipotesi <strong>di</strong> una partecipazione al progetto <strong>nel</strong> suocomplesso. Sotto questo profilo, non è consent<strong>it</strong>o ipotizzare una <strong>di</strong>menticanzada parte <strong>della</strong> pubblica accusa (del resto, molto scrupolosa), ma si deveparlare <strong>di</strong> una impostazione corretta e precisa, <strong>nel</strong>l’amb<strong>it</strong>o <strong>della</strong> quale laresponsabil<strong>it</strong>à per la frode sportiva non prevedeva il coinvolgimento deisoggetti, che si erano lim<strong>it</strong>ati ad effettuare forn<strong>it</strong>ure del tutto regolari <strong>di</strong>prodotti specifici senza, poi, partecipare in alcun modo alla successivagestione delle sostanze vendute.In buona sostanza, appare del tutto evidente che <strong>nel</strong> reato proprio inquestione il soggetto qualificato, oltre a non avere posto in esserematerialmente la condotta incriminata (ossia quella <strong>di</strong> somministrazione offlabel delle sostanze me<strong>di</strong>cinali), non vi prese parte neppure sotto il profilodel concorso morale <strong>nel</strong>la stessa, cosicchè ci si deve domandare se il contenutoformale <strong>della</strong> contestazione sub H) ed I) possa influire sulla posizione degliattuali imputati o se, invece, non sia doveroso superare l’ostacolorappresentato da una contestazione non perfettamente aderente alla realtàdei fatti tram<strong>it</strong>e l’interpretazione concreta delle risultanze processuali. Larisposta a tale ques<strong>it</strong>o deve essere pos<strong>it</strong>iva, tanto è vero che il ProcuratoreGenerale ha dovuto, alla fine, arroccarsi <strong>di</strong>etro l’argomento rappresentatodalla valenza del giu<strong>di</strong>cato scatur<strong>it</strong>o dalla <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> patteggiamento neiconfronti del dottor ROSSANO, valenza determinata dalla recente riforma<strong>della</strong> procedura in tema <strong>di</strong> patteggiamento allargato.Tale argomento appare rilevante e, ancora una volta, suggestivo. Mala sua rilevanza risulta inficiata dalla considerazione che la predetta riformaè successiva al patteggiamento fatto dal dottor ROSSANO; e, comunque, sideve osservare che, anche riconoscendo alla <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> patteggiamento ilvalore e la sostanza <strong>di</strong> una pronuncia <strong>di</strong> condanna, non pare potersi con<strong>di</strong>vi-


Giurisprudenza Nazionale 241dere l’affermazione secondo cui il giu<strong>di</strong>cante sarebbe totalmente vincolato,<strong>nel</strong>la valutazione <strong>della</strong> posizione <strong>di</strong> un imputato, dall’esistenza <strong>di</strong> unprecedente giu<strong>di</strong>cato nei confronti <strong>di</strong> altro soggetto r<strong>it</strong>enuto concorrentecon il primo <strong>nel</strong>la realizzazione del medesimo reato. Sembra al Collegio chetale conclusione non sia conforme con i principi espressi dalla giurisprudenza<strong>della</strong> Corte Suprema nei termini seguenti: . Nel nostro<strong>caso</strong>, i termini <strong>della</strong> questione sono invert<strong>it</strong>i, ma ciò non toglie applicabil<strong>it</strong>àal principio sopra affermato.Nel <strong>caso</strong> <strong>di</strong> specie, poi, la condotta posta in essere dai <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong>JUVENTUS ed, in particolare, dal dottor AGRICOLA non fu tale dacost<strong>it</strong>uire il del<strong>it</strong>to <strong>di</strong> cui all’art. 445 c.p., poiché, contrariamente a quantor<strong>it</strong>enuto dal Tribunale <strong>di</strong> Torino e dal Procuratore Generale, venne a mancarel’elemento dell’inganno nei confronti dei fru<strong>it</strong>ori delle sostanze somministrate.Infatti, le risultanze processuali non consentono <strong>di</strong> r<strong>it</strong>enere provato che ime<strong>di</strong>cinali ed i prodotti a base <strong>di</strong> creatina vennero somministrati in specie,qual<strong>it</strong>à o quant<strong>it</strong>à non corrispondenti rispetto alle <strong>di</strong>chiarazioni e<strong>di</strong>nformazioni forn<strong>it</strong>e dal me<strong>di</strong>co sociale ai giocatori.Ci troviamo in presenza <strong>di</strong> un argomento che è stato molto <strong>di</strong>battutoin tutte le fasi del processo, tanto è vero che il Tribunale <strong>di</strong> Torino r<strong>it</strong>enneopportuno procedere all’esame <strong>di</strong>battimentale <strong>di</strong> numerosi giocatori <strong>della</strong>JUVENTUS, nonostante l’accordo raggiunto tra le parti per l’acquisizione


242 <strong>Le</strong> <strong>motivazioni</strong> <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> <strong>appello</strong> <strong>nel</strong> <strong>caso</strong> <strong>Juventus</strong>al fascicolo per il <strong>di</strong>battimento dei verbali relativi alle <strong>di</strong>chiarazioni rese daglistessi soggetti <strong>nel</strong>la fase delle indagini preliminari. Nella <strong>sentenza</strong> impugnataè stata effettuata l’analisi cr<strong>it</strong>ica <strong>di</strong> tali deposizioni, per concludere che quas<strong>it</strong>utti gli atleti furono ingannati in mer<strong>it</strong>o alle sostanze utilizzate e che le<strong>di</strong>chiarazioni effettuate in occasione dei sorteggi antidoping non sonosignificative, in quanto confezionate dallo staff me<strong>di</strong>co <strong>della</strong> squadra.Ora, la Corte r<strong>it</strong>iene che tale analisi non sia con<strong>di</strong>visibile.In primo luogo, non mancano <strong>nel</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni rese dai giocatori<strong>della</strong> JUVENTUS in<strong>di</strong>cazioni, che fanno r<strong>it</strong>enere come gli stessi atletifruissero <strong>di</strong> una informazione tutto sommato sufficiente in mer<strong>it</strong>o alle sostanzesomministrate. Una informazione verosimilmente non capillare, ma comunquenon troppo <strong>di</strong>ssimile da quella che viene usualmente impart<strong>it</strong>a, ad esempio,dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> famiglia ai propri assist<strong>it</strong>i e che certamente non è mai cosìcompleta ed esauriente rispetto a quella contenuta <strong>nel</strong> c.d. “bugiar<strong>di</strong>no”. Se,poi, non devono essere ignorati taluni atteggiamenti <strong>di</strong> incertezza e <strong>di</strong> nonricordo da parte dei predetti testimoni, che denotano talvolta una scarsavolontà <strong>di</strong> collaborazione, non si devono neppure sottovalutare gli effettidel lungo lasso <strong>di</strong> tempo trascorso e del rapporto <strong>di</strong> fiducia esistente tra ilfru<strong>it</strong>ore ed il me<strong>di</strong>co. In altri termini, la circostanza che i dati forn<strong>it</strong>i dalme<strong>di</strong>co al singolo atleta sulle sostanze somministrate non fossero minuziosinon deve essere confusa né con la carenza <strong>di</strong> informazione, né tanto menocon l’inganno.D’altro canto, non vi è motivo <strong>di</strong> r<strong>it</strong>enere che i giocatori <strong>di</strong> calcio inquestione (professionisti ed operanti in una squadra <strong>di</strong> serie A) fosserosostanzialmente degli ignari burattini <strong>nel</strong>le mani dei <strong>di</strong>rigenti <strong>della</strong> società <strong>di</strong>appartenenza. Si tratta, invero, <strong>di</strong> soggetti per i quali la forma fisica e ladurata negli anni <strong>di</strong> un elevato standard <strong>di</strong> prestazioni rappresentavano unvero e proprio cap<strong>it</strong>ale da non <strong>di</strong>sperdere, il che presuppone l’esigenza <strong>di</strong>non affidarsi in modo completo ed acr<strong>it</strong>ico alle scelte dei “datori <strong>di</strong> lavoro”.Del resto, proprio l’aspetto concernente le <strong>di</strong>chiarazioni rese in occasionedei sorteggi antidoping rappresentano la migliore conferma <strong>di</strong> quanto appenasostenuto. Tali <strong>di</strong>chiarazioni, sebbene fossero stilate materialmente dal dottorTENCONE (collaboratore del dottor AGRICOLA), venivano rese allapresenza dei giocatori, cosicchè o si continua a pensare che questi ultimifossero degli inconsapevoli fantocci oppure non si può fare a meno <strong>di</strong> r<strong>it</strong>enereche le <strong>di</strong>chiarazioni in questione cost<strong>it</strong>uissero un aspetto rilevante <strong>di</strong> un piùgenerale contesto <strong>di</strong> informazione. Senza contare che, essendo ben notocome l’uso e l’abuso dei farmaci rappresentasse negli anni che ci interessanoun fenomeno purtroppo frequente (se non ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura generalizzato) <strong>nel</strong>le


Giurisprudenza Nazionale 243squadre <strong>di</strong> calcio <strong>della</strong> massima <strong>di</strong>visione, risulta, per un verso, illogicor<strong>it</strong>enere che tutto ciò avvenisse ingannando costantemente i <strong>di</strong>retti interessatie, per altro verso, inverosimile che l’inganno fosse perpetrato esclusivamentedai <strong>di</strong>rigenti juventini. Si deve quin<strong>di</strong> r<strong>it</strong>enere che, in realtà, gli atleti eranoinformati, magari in modo non perfetto, ed accettavano consapevolmente <strong>di</strong>prendere parte ad una pratica censurabile ma comune.In defin<strong>it</strong>iva, il dottor GIRAUDO ed il dottor AGRICOLA devonoessere assolti dai reati sub H) ed I), perché il fatto non cost<strong>it</strong>uisce reato.La <strong>sentenza</strong> appellata deve essere confermata <strong>nel</strong> resto.A causa <strong>della</strong> delicatezza e <strong>della</strong> compless<strong>it</strong>à delle questioni ins<strong>it</strong>e<strong>nel</strong> processo, il termine per il depos<strong>it</strong>o <strong>della</strong> motivazione viene in<strong>di</strong>cato innovanta giorni.P. Q. M.Visti gli artt. 592 - 593 e seg.ti; 599 e 605 c.p.p.;in parziale riforma dell’appellata <strong>sentenza</strong>,<strong>di</strong>chiara GIRAUDO ANTONIO colpevole <strong>della</strong> contravvenzione <strong>di</strong>cui al capo D e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena<strong>di</strong> euro 2000 <strong>di</strong> ammenda, oltre alle spese <strong>di</strong> entrambi i gra<strong>di</strong> relative al reatosuddetto; e gli concede il beneficio <strong>di</strong> cui all’art. 175 c.p.;assolve AGRICOLA RICCARDO e, per effetto estensivo,GIRAUDO ANTONIO dal reato <strong>di</strong> cui al capo G, <strong>nel</strong>la parte relativa allacontestazione avente ad oggetto “er<strong>it</strong>ropoietina umana ricombinante opratiche <strong>di</strong> tipo trasfusionale”, perché il fatto non sussiste;assolve entrambi i predetti imputati dai residui fatti addeb<strong>it</strong>ati <strong>nel</strong>capo G, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;assolve AGRICOLA RICCARDO dai reati <strong>di</strong> cui ai capi H ed I perchéil fatto non cost<strong>it</strong>uisce reato.Conferma <strong>nel</strong> resto.In<strong>di</strong>ca il termine <strong>di</strong> giorni 90 per il depos<strong>it</strong>o <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>.Torino, 14.12.2005Il Consigliere est.(Pietro Capello)Il Presidente(Gustavo W<strong>it</strong>zel)

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