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Regolamento per la disciplina della attività dello spettacolo viaggiante

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COMUNE DI RAVENNASERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATOE PUBBLICI ESERCIZIREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLEEATTIVITA’ DELLO O SPETTACOLO VIAGGIANTEIANTE- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46195/99 del 7 giugno 2004.0


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTETITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1Oggetto del rego<strong>la</strong>mento1. Il presente rego<strong>la</strong>mento, in applicazione del<strong>la</strong> legge 18 marzo 1968 n. 337 e successivemodificazioni ed integrazioni, <strong>disciplina</strong> le <strong>attività</strong> <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> esercitate con leattrazioni indicate nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 del<strong>la</strong> suddetta legge, ivi compresi i“giochi gonfiabili” inseriti in tale elenco con decreto del Ministero <strong>per</strong> i Beni e le AttivitàCulturali del 20 marzo 2003.Art. 2Concessione delle aree1. Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong><strong>viaggiante</strong> o ad ogni organizzatore di parchi di divertimento purché in rego<strong>la</strong> con tutte ledisposizioni che <strong>disciplina</strong>no <strong>la</strong> materia, ivi compresa <strong>la</strong> licenza di cui all’art. 69 del TestoUnico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773 ri<strong>la</strong>sciata dal Comune diresidenza (o altro documento equipollente <strong>per</strong> l’esercente di nazionalità straniera).Nel caso di allestimento di “luna-park”, di cui al successivo art.5, l’area può anche essereconcessa ad un unico soggetto <strong>per</strong> conto di tutti i partecipanti al<strong>la</strong> manifestazione.2. La concessione dell’area non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’<strong>attività</strong> che rimanecomunque soggetta agli artt. 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e a tutte le disposizioni enorme ad essi corre<strong>la</strong>te.La domanda di concessione dell’area, inoltrata dal singolo o<strong>per</strong>atore, è da intendersi, in ognicaso, anche come richiesta di ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> licenza d’esercizio.3. L’area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie <strong>per</strong>l’esercizio dell’<strong>attività</strong>.4. Le aree <strong>per</strong> le manifestazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> sono quelle espressamente indicatedall’Amministrazione Comunale ai sensi del<strong>la</strong> legge 18.3.1968 n. 337. E’ facoltà tuttavia delComune utilizzare tali aree <strong>per</strong> partico<strong>la</strong>ri manifestazioni tradizionali e di pubblico interesseorganizzate o comunque autorizzate dal Comune stesso, purché non siano concomitanti con<strong>per</strong>iodi tradizionali di manifestazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> quali sagre, fiere o luna-park.1


5. Per alcune partico<strong>la</strong>ri attrazioni e <strong>per</strong> partico<strong>la</strong>ri eventi o manifestazioni, a giudizioinsindacabile dell’Amministrazione Comunale, possono essere utilizzate <strong>per</strong> lo <strong>spettacolo</strong><strong>viaggiante</strong> anche aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate <strong>per</strong> tale scopo.6. In mancanza di aree pubbliche, o in alcuni casi in aggiunta, possono essere utilizzate <strong>per</strong> glispettacoli viaggianti anche aree private (previo consenso del re<strong>la</strong>tivo proprietario), purchéritenute idonee dal <strong>la</strong>to urbanistico, igienico sanitario, del<strong>la</strong> sicurezza, viabilità e quietepubblica.7. Qualora, <strong>per</strong> imprevedibili motivi di pubblico interesse, all’atto dell’instal<strong>la</strong>zione delle strutturenon fosse possibile mantenere <strong>la</strong> concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile direvocar<strong>la</strong> o differir<strong>la</strong>, fatta salva <strong>la</strong> possibilità di re<strong>per</strong>ire altra area, mediante preavviso, senzache l’impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.8. Compatibilmente con <strong>la</strong> disponibilità dell’area, a richiesta motivata e documentata dell’impresaconcessionaria, mediante un preavviso di giorni 15, il Comune si riserva <strong>la</strong> facoltà di differire il<strong>per</strong>iodo del<strong>la</strong> concessione.9. Le concessioni delle aree vengono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al presenterego<strong>la</strong>mento e nel rispetto delle normative ad esse attinenti.Art. 3Obblighi del concessionario1. La concessione dell’area è un titolo strettamente <strong>per</strong>sonale e non può essere subconcessa adaltri.2. Qualora venga vio<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> suddetta norma, <strong>la</strong> concessione dell’area e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenzad’esercizio saranno revocate; in tal caso sia il concessionario che il subconcessionario verrannopreclusi, <strong>per</strong> l’anno successivo, dal<strong>la</strong> possibilità di fruire di aree comunali, con <strong>per</strong>ditad’eventuali diritti acquisiti fino a quel momento.3. La concessione dell’area comunale è subordinata al versamento anticipato di una cauzionefissata dal Dirigente del Servizio competente, a garanzia di eventuali danni che venisseroarrecati al patrimonio comunale nonché a garanzia del rimborso spese <strong>per</strong> consumo d’acqua.4. Gli esercenti sono tenuti a pagare, <strong>per</strong> ogni concessione, <strong>la</strong> tassa di occupazione suolo pubblico,o il canone di concessione, nonché <strong>la</strong> tariffa di gestione dei rifiuti. Dell’avvenuto pagamento ditali oneri farà fede <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva ricevuta che dovrà essere esibita agli uffici interessatiogniqualvolta verrà richiesta.Il mancato pagamento dei suddetti oneri o di altri conseguenti ad eventuali danni arrecati ai benicomunali, escluderà gli inadempienti da una successiva analoga concessione nell’ambito di tuttoil territorio comunale.5. Una volta ottenuta <strong>la</strong> concessione dell’area e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenza d’esercizio, l’esercente dovràcondurre l’<strong>attività</strong>, in modo continuativo, <strong>per</strong> tutto il <strong>per</strong>iodo e negli orari previsti nei re<strong>la</strong>tivititoli autorizzatori, salvo impedimenti <strong>per</strong> motivi di forza maggiore.2


6. Il concessionario dell’area dovrà esercitare <strong>la</strong> propria <strong>attività</strong> nel rispetto delle norme vigenti inmateria, assumendo in proprio ogni responsabilità <strong>per</strong> eventuali danni a <strong>per</strong>sone o cose che sidovessero verificare nel <strong>per</strong>iodo di durata del<strong>la</strong> concessione e sollevando l’AmministrazioneComunale da ogni e qualsiasi responsabilità.7. Al termine del<strong>la</strong> concessione l’area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesimecondizioni nelle quali si trovava al momento del<strong>la</strong> consegna.Art. 4Licenza d’esercizio1. L’esercizio delle <strong>attività</strong> di cui al presente rego<strong>la</strong>mento è subordinato al ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> licenza dipubblico <strong>spettacolo</strong> ai sensi dell’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –R.D. 18/06/1931 n. 773.2. Ai sensi dell’art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e in applicazione delle disposizioni di cuiall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, <strong>la</strong> licenza d’esercizio viene ri<strong>la</strong>sciata solo previa verifica diagibilità degli apprestamenti da parte:a) del<strong>la</strong> Commissione Provinciale di Vigi<strong>la</strong>nza sui locali di Pubblico Spettacolo, se l’<strong>attività</strong>preveda un’affluenza di pubblico su<strong>per</strong>iore a 1.300 <strong>per</strong>sone;b) del<strong>la</strong> Commissione Comunale di Vigi<strong>la</strong>nza sui locali di Pubblico Spettacolo, se l’<strong>attività</strong>preveda un’affluenza di pubblico su<strong>per</strong>iore a 200 <strong>per</strong>sone;c) di un professionista abilitato, iscritto nell’albo o degli ingegneri o degli architetti o dei <strong>per</strong>itiindustriali o dei geometri che attesti, mediante <strong>la</strong> presentazione di una re<strong>la</strong>zione tecnica,ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, <strong>la</strong> rispondenza dell'impianto alle regoletecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno, se l’<strong>attività</strong> preveda un’affluenza dipubblico pari o inferiore a 200 <strong>per</strong>sone.3. Nei casi in cui <strong>la</strong> verifica di agibilità degli apprestamenti spetti alle Commissioni di cui allelettere a) e b) del precedente comma, dovrà essere inoltrata, alle stesse, specifiCa domanda, induplice copia, almeno trenta giorni prima dell'inizio del<strong>la</strong> manifestazione con allegata <strong>la</strong>documentazione tecnica prevista dal<strong>la</strong> normativa vigente.Per il sopralluogo delle suddette Commissioni il richiedente, ai sensi dell’art. 144, comma 1°,del R.D. 635/1940, dovrà effettuare il pagamento dei dovuti corrispettivi.TITOLO IILUNA-PARKArt. 5Definizione1. Per “luna-park”, ai fini del presente rego<strong>la</strong>mento, si intende un complesso di attrazioni <strong>dello</strong><strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> <strong>la</strong> cui composizione non sia inferiore a sei unità.3


2. Non si computano nel calcolo numerico delle attrazioni quelle aventi piccole dimensioni(su<strong>per</strong>ficie d’ingombro non su<strong>per</strong>iore a mq.2) quali “pugnometri”, “apparecchi forzamusco<strong>la</strong>re”, ecc.3. Sono altresì considerate “piccole attrazioni”, anche se non previste nell’elenco ministeriale dicui all’art. 4 del<strong>la</strong> legge n. 337/68, i banchetti di zucchero fi<strong>la</strong>to e pop-corn che possono essereconcessi all’esercente unitamente alle attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, purché in rego<strong>la</strong>con le norme igienico-sanitarie.Art. 6Allestimento e funzionamento dei luna-park1. L’organico dei luna-park è determinato <strong>per</strong> tipologia d’attrazione e deve essere tale daassicurare un giusto equilibrio fra le attrazioni stesse ed il massimo del<strong>la</strong> funzionalità, nell’otticadi contem<strong>per</strong>are gli interessi economici degli esercenti con le aspettative del pubblico.2. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, tenuto conto del<strong>la</strong>disponibilità di spazio, nonché dei criteri prioritari di cui al successivo art. 10, stabilisce ilnumero ed il tipo delle attrazioni che dovranno comporre i luna-park, le date d’inizio ecessazione degli stessi nonché gli orari quotidiani d’a<strong>per</strong>tura al pubblico.3. Indipendentemente dal<strong>la</strong> durata del luna-park il Dirigente del Servizio competente stabilisce ledate a partire dalle quali ciascun esercente dovrà obbligatoriamente aver provvedutoall’instal<strong>la</strong>zione dell’attrazione con <strong>la</strong> quale è stato ammesso al parco e questa, una voltacol<strong>la</strong>udata e dichiarata agibile, dovrà <strong>per</strong>manere sul posto, o<strong>per</strong>osa, <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo stabilito.4. Gli o<strong>per</strong>atori che senza giustificato motivo abbandonino il parco prima del tempo stabilitooppure, dopo <strong>la</strong> comunicazione d’esito positivo del<strong>la</strong> loro domanda non completino <strong>la</strong> praticaentro il termine previsto, o comunque non partecipino, di fatto, al<strong>la</strong> manifestazione, sarannoesclusi dal parco stesso <strong>per</strong> <strong>la</strong> successiva edizione senza, tuttavia, <strong>per</strong>dere i diritti d’anzianità difrequenza eventualmente acquisiti.5. I partecipanti ai luna-park nominano nel loro seno una commissione che curerà <strong>la</strong> gestione delparco ed o<strong>per</strong>erà in stretta col<strong>la</strong>borazione con l’Amministrazione Comunale.Tale Commissione ha le seguenti mansioni:- cura il buon andamento del parco e prende contatti con l’Amministrazione Comunale <strong>per</strong> leeventuali necessità inerenti il parco stesso;- predispone, in accordo con le Associazioni di categoria, con il Corpo di Polizia Municipale econ l’assistenza di un tecnico abilitato, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nimetria re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> sistemazione delleattrazioni nel parco;- organizza iniziative specifiche inerenti il parco, comprese le campagne di promozione epubblicizzazione.7. I partecipanti al luna-park sono responsabili <strong>per</strong>sonalmente, ed in solido, del<strong>la</strong> rifusione deidanni causati al patrimonio comunale.4


8. Al<strong>la</strong> data di entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento, i luna-park tradizionalmente allestitinell'ambito del territorio comunale sono:- quello che si svolge nel<strong>la</strong> città di Ravenna durante il mese di maggio;- quelli che si svolgono nel litorale durante il <strong>per</strong>iodo estivo;- quelli che si svolgono nel forese in occasione delle sagre paesane.Art. 7Presentazione del<strong>la</strong> domanda - Rinunce1. Chi intende partecipare ai luna-park deve presentare domanda in carte legale, indirizzata alSindaco, almeno 90 giorni prima dell’inizio del<strong>la</strong> manifestazione.In ogni caso l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del<strong>la</strong> legge 241/90, decorrerà dal 90°giorno antecedente l'inizio del<strong>la</strong> manifestazione stessa.2. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma e quelle che, seppurepresentate in tempo utile, ma risultanti incomplete, non venissero <strong>per</strong>fezionate entro <strong>la</strong> dataprefissata e comunicata all'interessato, non saranno prese in considerazione.3. Potranno, tuttavia, essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine di cui al1° comma del presente articolo (ma almeno 35 giorni prima dell’inizio del<strong>la</strong> manifestazione) ocompletate oltre <strong>la</strong> data prefissata, nei seguenti casi:a) qualora non vi siano domande presentate entro il termine stabilito;b) qualora il ritardo sia stato causato da comprovati motivi di forza maggiore;c) qualora si siano venute a creare le condizioni <strong>per</strong> l’inserimento di nuove attrazioni a seguitodi rinunce di o<strong>per</strong>atori o <strong>per</strong> imprevedibili motivi che abbiano determinato <strong>la</strong> disponibilità diulteriore spazio.Per <strong>la</strong> scelta delle attrazioni, e quindi dei re<strong>la</strong>tivi esercenti, si dovrà tenere conto dei criteriprioritari di cui all’art. 10 del presente rego<strong>la</strong>mento nel rispetto, comunque, del<strong>la</strong> disponibilità dispazio e dell’equilibrio che deve esistere fra le attrazioni e il massimo del<strong>la</strong> funzionalità, inoltresi dovrà acquisire il parere consultivo delle Associazioni di categoria.Le autorizzazioni ri<strong>la</strong>sciate in tal senso non costituiscono diritto di ammissione o diassegnazione alle successive edizioni del luna-park, <strong>per</strong> cui verranno concesse a titolo precario(“una tantum”) e non matureranno diritto all’acquisizione dell’anzianità.4. Le eventuali rinunce, salvo motivi di forza maggiore giustificati e documentati, dovrannoessere comunicate <strong>per</strong> iscritto al Sindaco almeno 35 giorni prima dell’inizio del<strong>la</strong>manifestazione, pena l’applicazione del<strong>la</strong> penalizzazione prevista al comma 4 dell’art. 6 delpresente rego<strong>la</strong>mento.5. La comunicazione di rinuncia al<strong>la</strong> partecipazione al parco non supportata dalle motivazioniindicate nel successivo art. 12, commi 2 e 3, nonché <strong>la</strong> mancata presentazione di domanda,comportano <strong>per</strong> il “frequentatore fisso” (così come definito nel successivo art. 11), <strong>la</strong> <strong>per</strong>dita ditale titolo.5


Art. 8Contenuto del<strong>la</strong> domanda1. La domanda <strong>per</strong> <strong>la</strong> partecipazione ai luna-park può essere presentata sia da cittadini italiani cheda cittadini appartenenti ad altri stati dell’Unione Europea e dovrà contenere:1) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legalerappresentante, occorre indicare <strong>la</strong> denominazione e <strong>la</strong> sede legale del<strong>la</strong> società stessa);2) numero di codice fiscale;3) eventuale recapito diverso dal<strong>la</strong> residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione chesi ritenga utile fornire;4) indicazione dell’area e del <strong>per</strong>iodo interessati al<strong>la</strong> manifestazione;5) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendonoinstal<strong>la</strong>re nonché, <strong>per</strong> le piccole attrazioni (es. “rotonde a premio” e “tiri vari”) l’esattatipologia di gioco e di premio;6) misure d’ingombro delle attrazioni, comprese pedane, cassa, panchine ed ogni altraattrezzatura di <strong>per</strong>tinenza delle attrazioni stesse;7) numero massimo delle <strong>per</strong>sone che possono accedere contemporaneamente alle singoleattrazioni;8) numero e misure d’ingombro delle carovane-abitazioni e carri trasporto e re<strong>la</strong>tive targhe;9) elenco di tutte le <strong>per</strong>sone (e re<strong>la</strong>tive generalità) ospitate nelle carovane-abitazioni; le <strong>per</strong>soneospitate dovranno risultare esclusivamente appartenenti allo stato di famiglia del richiedenteo eventuali dipendenti;10) copia del<strong>la</strong> licenza di cui all’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso dirichiedente appartenente ad un altro Stato dell’Unione Europea.La suddetta licenza può anche essere sostituita da autocertificazione ai sensi del<strong>la</strong> normativavigente e non viene richiesta qualora ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di Ravenna.In caso di ragionevole dubbio circa <strong>la</strong> veridicità dell’autocertificazione, verranno effettuatele opportune verifiche.2. Nel caso il luna-park si svolga in area privata deve essere allegata p<strong>la</strong>nimetria catastale conl’indicazione del<strong>la</strong> zona interessata, inoltre deve essere documentata, anche medianteautodichiarazione, <strong>la</strong> disponibilità dell’area stessa.3. Qualora il richiedente intenda avvalersi <strong>per</strong> l’esercizio dell’<strong>attività</strong> di un proprio rappresentante,dovrà specificarlo nel<strong>la</strong> domanda che dovrà contenere, <strong>per</strong>altro, anche le generalità e il consensoscritto di quest’ultimo.Art. 9Documentazione da presentare in caso di ammissibilità al luna-park1. Il richiedente, qualora ammesso al luna-park, ai fini del ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> licenza d’esercizio e/odel<strong>la</strong> concessione <strong>per</strong> l’occupazione di suolo pubblico, dovrà presentare, entro il termine<strong>per</strong>entorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, <strong>la</strong> seguente ulterioredocumentazione:a) copia del<strong>la</strong> polizza assicurativa <strong>per</strong> responsabilità civile verso terzi, riguardante l’attrazione,corredata di re<strong>la</strong>tiva quietanza valida <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo del<strong>la</strong> manifestazione;6


) copia del certificato annuale di col<strong>la</strong>udo, in corso di validità, redatto da professionistaabilitato comprendente <strong>la</strong> descrizione di tutte le caratteristiche dell’attrazione e attestante <strong>la</strong>solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettricidel<strong>la</strong> stessa;c) attestazione del versamento del<strong>la</strong> cauzione di cui all’art. 3, comma 3 del presenterego<strong>la</strong>mento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensionidell’attrazione, in caso di utilizzo di area pubblica;d) copia del<strong>la</strong> ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4dell’art. 3, re<strong>la</strong>tivi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti.La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, daautocertificazione. Il Comune si riserva tuttavia <strong>la</strong> facoltà di effettuare verifiche circa <strong>la</strong>veridicità di quanto dichiarato.2. Per quanto attiene <strong>la</strong> verifica tecnica circa l’agibilità delle strutture, cui è subordinata <strong>la</strong> licenzad’esercizio, valgono le disposizioni indicate nell’art. 4 del presente rego<strong>la</strong>mento.Art. 10Criteri di concessione1. La concessione delle aree e/o l’assegnazione delle autorizzazioni <strong>per</strong> le attrazioni costituenti iluna-park avviene tenendo conto del concorso dei seguenti requisiti preferenziali e prioritari:a) maggior frequenza, continuativa o non, al<strong>la</strong> stessa manifestazione e con <strong>la</strong> stessa attrazioneoppure con altra ottenuta attraverso <strong>la</strong> “conversione”, a decorrere dal 1990;b) maggior anzianità di presentazione di domanda, non accolta, <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa manifestazione econ <strong>la</strong> stessa attrazione, a decorrere dal 1990;c) residenza nel Comune di Ravenna;d) residenza nel<strong>la</strong> Provincia di Ravenna;e) residenza nel<strong>la</strong> Regione Emilia – Romagna;f) residenza nelle altre regioni italiane;g) residenza negli altri Stati dell’Unione Europea;h) anzianità di appartenenza al<strong>la</strong> categoria.Tale anzianità è determinata dal<strong>la</strong> data di ri<strong>la</strong>scio, da parte del Comune di residenza, del<strong>la</strong>licenza amministrativa prevista dall’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di PubblicaSicurezza, o di altro documento equipollente nel caso di cui al<strong>la</strong> lettera g).2. Per i “giochi gonfiabili”, inseriti con decreto ministeriale del 20/03/2003 nell’elencoministeriale delle attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, i requisiti di cui al precedente commadecorrono dal<strong>la</strong> data di entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento, fatte salve le disposizioni dicui al successivo art. 43.3. In caso di assoluta parità di requisiti, si procederà a sorteggio delle domande al<strong>la</strong> presenza degliinteressati o loro incaricati.7


Art. 11Anzianità1. Si acquisisce anzianità, e quindi diritto ad essere considerati “frequentatori fissi” di un lunapark,dopo tre anni di frequenza continuativa con <strong>la</strong> stessa attrazione nel medesimo luna-park.Le eventuali autorizzazioni “una tantum” ri<strong>la</strong>sciate nel triennio, non fanno acquisire il dirittoall’anzianità.2. Per frequenza si intende l’esercizio dell’<strong>attività</strong>, debitamente autorizzato, <strong>per</strong> tutto il <strong>per</strong>iodo didurata del luna-park.3. La mancata partecipazione al luna-park <strong>per</strong> un solo anno, <strong>per</strong> giustificati e documentati motividi forza maggiore, ritenuti validi dal Dirigente del Servizio, non fa <strong>per</strong>dere il dirittoall’acquisizione dell’anzianità che viene so<strong>la</strong>mente protratta di un anno.Art. 12Conservazione dell’anzianità – Sospensive1. Al fine di conservare l’anzianità, e quindi <strong>la</strong> qualifica di “frequentatore fisso” di un determinatoluna-park, è obbligatoria <strong>la</strong> frequenza continuativa alle sue varie edizioni.2. Può essere tuttavia concesso, senza alcuna penalizzazione, dietro specifica richiesta scritta da far<strong>per</strong>venire almeno un giorno prima dell’inizio del<strong>la</strong> manifestazione, un anno di sospensiva <strong>per</strong>cause di forza maggiore quali:1) motivi di salute o gravi motivi familiari riguardanti sia il tito<strong>la</strong>re che i parenti di primo gradoo il convivente more uxorio;2) improvvisi e gravi guasti all’attrazione o al mezzo di trasporto del<strong>la</strong> stessa.Le suddette motivazioni devono essere debitamente documentate.In partico<strong>la</strong>re, <strong>per</strong> quanto riguarda eventuali danni all’attrazione o al re<strong>la</strong>tivo mezzo di trasporto,il richiedente deve presentare opportuna certificazione ri<strong>la</strong>sciata da professionista abilitato,ovvero dal tito<strong>la</strong>re di un’officina di autoriparazioni, attestante l’effettiva natura di entità deldanno nonché l’impossibilità di funzionamento dell’attrazione o del mezzo di trasporto.3. Al “frequentatore fisso” può essere inoltre concesso, senza alcuna penalizzazione, su richiestascritta da far <strong>per</strong>venire almeno 35 giorni prima dell’inizio del<strong>la</strong> manifestazione, un anno disospensiva <strong>per</strong> motivi diversi da quelli di forza maggiore. Tale sospensiva viene meglio definita“aspettativa” e può essere concessa so<strong>la</strong>mente una volta ogni tre anni.Il suddetto diritto è riconosciuto anche <strong>per</strong> ogni singo<strong>la</strong> attrazione.4. Nel caso di richiesta di sospensiva, di cui ai precedenti commi 2 e 3, e/o di comunicazione dirinuncia al<strong>la</strong> manifestazione ancorché presentate nei giorni o il giorno immediatamenteantecedenti l’inizio del<strong>la</strong> manifestazione stessa, il Dirigente del Servizio interessato, in viaeccezionale, al fine di salvaguardare <strong>la</strong> spettaco<strong>la</strong>rità del luna-park e di offrire più opportunitàdi <strong>la</strong>voro al<strong>la</strong> categoria, può valutare, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> disponibilità di spazio, <strong>la</strong> possibilità diaccogliere una o più domande di eventuali o<strong>per</strong>atori esclusi dal parco stesso, sempre che vi sia<strong>la</strong> possibilità di espletare in tempo utile tutti i necessari adempimenti. Per l’assegnazione delleautorizzazioni si dovrà comunque tenere conto dei criteri prioritari di concessione di cui al8


presente rego<strong>la</strong>mento ed inoltre si dovrà valutare che le nuove attrazioni abbiano caratteristichediverse da quelle già inserite nel parco.Dovranno, inoltre, essere consultate al riguardo le Associazioni di categoria.Le autorizzazioni così ri<strong>la</strong>sciate non costituiranno diritto di ammissione o di assegnazione allesuccessive edizioni del luna-park.Art. 13Attrazioni costituenti novità1. A prescindere dai criteri <strong>per</strong> <strong>la</strong> concessione delle aree di cui all’art. 10 del presente rego<strong>la</strong>mento,in ogni luna-park, qualora sussista <strong>la</strong> disponibilità di spazio, può essere inserita ogni anno, atitolo precario, “una tantum”, un’attrazione “novità”.2. Ai fini del presente rego<strong>la</strong>mento è da considerarsi attrazione “novità” quel<strong>la</strong> che esprimecaratteristiche nuove, non è simi<strong>la</strong>re alle altre attrazioni già componenti l’organico del parco edè tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettaco<strong>la</strong>re.3. I padiglioni d’entrata, qualsiasi sia <strong>la</strong> mostra, lo <strong>spettacolo</strong> all’interno o il tipo di <strong>per</strong>corso, sia suvetturette che a piedi, non possono essere considerati attrazioni “novità” e <strong>per</strong>tanto i re<strong>la</strong>tivititoli autorizzatori saranno ri<strong>la</strong>sciati secondo i criteri previsti dal presente rego<strong>la</strong>mento.4. Nel caso in cui vi siano più domande di ammissione che presentino i medesimi requisiti dinovità, l’assegnazione avverrà favorendo l’esercente con <strong>la</strong> maggiore anzianità di appartenenzaal<strong>la</strong> categoria, secondo le risultanze del<strong>la</strong> licenza di cui all’art. 69 del Testo Unico delle Leggi diPubblica Sicurezza ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di residenza.5. L’attrazione “novità” non acquisisce alcun diritto di anzianità e non può essere considerata tale<strong>per</strong> più di un anno.Art. 14Concessioni a rotazione1. L’ammissione al parco <strong>per</strong> rotazione con uguali attrazioni è consentita esclusivamente <strong>per</strong> i casigià esistenti all’entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento.2. La rotazione <strong>per</strong> i casi esistenti all’entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento, si esaurirà quandouno dei due partecipanti, senza alcuna delle motivazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 12, nonparteci<strong>per</strong>à anche a una so<strong>la</strong> manifestazione.3. In caso di assenza <strong>per</strong> il primo anno, il posto sarà, in via prioritaria, assegnato all’altropartecipante al<strong>la</strong> rotazione o in subordine, con concessione “una tantum”, ad altri richiedenti,tenendo conto dei criteri di concessione di cui al presente rego<strong>la</strong>mento.4. Se l’assenza, giustificata o non, si protrae anche <strong>per</strong> il successivo anno di turno al<strong>la</strong> rotazione, ilposto sarà assegnato esclusivamente all’altro partecipante al<strong>la</strong> rotazione stessa il quale non potràrifiutarsi di partecipare al<strong>la</strong> manifestazione, pena <strong>la</strong> <strong>per</strong>dita del posto.9


Art. 15Conversione1. Ai fini del presente rego<strong>la</strong>mento <strong>per</strong> conversione si intende il cambio dell’attrazione.2. Ai frequentatori fissi è consentita <strong>la</strong> conversione dell’attrazione alle seguenti condizioni:a) <strong>la</strong> nuova attrazione non deve rivolgersi ad un’utenza diversa da quel<strong>la</strong> dell’attrazionesostituita (ossia un’attrazione <strong>per</strong> bambini non può essere convertita con un’attrazione <strong>per</strong>adulti, e viceversa);b) l’attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti nel parco ma deve distinguersisostanzialmente dalle medesime;c) l’area occupata dal<strong>la</strong> nuova attrazione deve essere simi<strong>la</strong>re a quel<strong>la</strong> dell’attrazione sostituita,comunque compatibile con lo spazio disponibile;d) l’attrazione convertita non può occupare l’area destinata all’attrazione “novità” e comunqueNon può considerarsi sostitutiva di questa.3. Qualora, in occasione di un luna-park, <strong>per</strong>vengano due o più domande di conversione <strong>per</strong> <strong>la</strong>stessa identica attrazione, verrà privilegiato, nel rispetto delle condizioni sopra elencate,l’o<strong>per</strong>atore che, secondo i criteri prioritari di cui all’art. 10, risulta primo in graduatoria.4. Con <strong>la</strong> conversione l’esercente rinuncia definitivamente all’utilizzo del<strong>la</strong> precedente attrazionementre conserva l’anzianità acquisita.5. La conversione è consentita una volta ogni triennio di partecipazione al luna-park.Art. 16Sostituzione dell’attrazione1. L’o<strong>per</strong>atore che durante il <strong>per</strong>iodo di svolgimento del luna-park sostituisce <strong>la</strong> propria attrazionesenza preventiva autorizzazione <strong>per</strong>de il diritto <strong>per</strong> <strong>la</strong> partecipazione al parco stesso.2. Solo in via eccezionale e <strong>per</strong> comprovati motivi potrà essere autorizzata <strong>la</strong> sostituzionetemporaneamente <strong>per</strong> <strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> manifestazione, qualora <strong>la</strong> nuova attrazione sia di tipo esoggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti nel parco edabbia una su<strong>per</strong>ficie simile a quel<strong>la</strong> dell’attrazione precedente.Art. 17Luna-park con <strong>la</strong> figura dell'organizzatore1. Nell'ambito del territorio comunale, sempre che sussistano aree idonee, possono essere allestitiluna-park con <strong>la</strong> figura dell'organizzatore e più propriamente parchi di divertimento con <strong>la</strong>figura dell'organizzatore, così come previsti dall'art. 7 del<strong>la</strong> legge n. 337/68 e successivemodificazioni nonché dai titoli III e IV del D.M. del 23/05/2003, a condizione, tuttavia, che fra<strong>la</strong> data di chiusura degli stessi e <strong>la</strong> data d'inizio dei luna-park tradizionali eventualmente previstinelle località interessate, intercorrano almeno 90 giorni.10


Tali parchi, ai sensi dell'art. 26 del suddetto decreto, sono costituiti da un numero di attrazioninon inferiore a 10.2. La domanda <strong>per</strong> l’allestimento dei parchi in argomento deve essere presentatadall’organizzatore, nei tempi e nei modi di cui agli artt. 7 e 8 del presente rego<strong>la</strong>mento.Il richiedente, in partico<strong>la</strong>re, deve allegare l’autorizzazione ministeriale all’organizzazione diparchi divertimento prevista dall’art. 7 del<strong>la</strong> legge n. 337/68 e successive modificazioni nonchédal D.M. del 23/05/2003 –titolo IV.Il possesso di tale autorizzazione può essere anche autocertificato ai sensi di legge.3. La domanda deve contenere, altresì, l’elenco nominativo dei gestori partecipanti al parco conl’indicazione, <strong>per</strong> ciascuno di essi, dell’attrazione richiesta e degli estremi del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenzadi <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> ri<strong>la</strong>sciata daL Comune di residenza.4. Ogni partecipante al parco dovrà comunque munirsi del<strong>la</strong> licenza d’esercizio nel rispetto dellemodalità e prescrizioni indicate nel presente rego<strong>la</strong>mento.5. L’organizzatore, nell’esercizio del<strong>la</strong> sua <strong>attività</strong>, ha l’obbligo di rispettare le norme di leggevigenti in materia, le prescrizioni del presente rego<strong>la</strong>mento, in quanto attinenti al caso, nonchéogni prescrizione fissata dall’Amministrazione Comunale; è tenuto altresì al<strong>la</strong> gestione direttadel parco, tenendo in partico<strong>la</strong>re conto di quanto previsto nelle singole licenze d’esercizio, erisponderà nei confronti di tutti i partecipanti al parco stesso con rego<strong>la</strong>re rendiconto sottoscrittoda almeno tre di essi.6. Al termine del parco, l’organizzatore re<strong>la</strong>zionerà all’Amministrazione Comunalesull’andamento <strong>dello</strong> stesso.TITOLO IIICOMPLESSI NON COSTITUENTI LUNA-PARKE ATTRAZIONI SINGOLEArt. 18Definizione1. Non costituiscono “luna-park”, così come definiti nell’art. 5 del presente rego<strong>la</strong>mento, icomplessi composti da un numero di attrazioni non su<strong>per</strong>iore a cinque.Non si computano nel calcolo numerico le piccole attrazioni già indicate nel citato art. 5, commi2 e 3.Art. 19Condizioni d’esercizio1. I complessi di cui al precedente articolo nonché le singole attrazioni, compatibilmente conl’idoneità e <strong>la</strong> disponibilità dell’area, possono essere autorizzati, sempre che le condizioni11


climatiche siano favorevoli (specie <strong>per</strong> i gonfiabili), in qualsiasi <strong>per</strong>iodo dell’anno purché nonvenga recato disturbo al<strong>la</strong> viabilità e al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale.La tipologia e il decoro delle attrazioni e delle eventuali carovane al loro seguito, non devono inogni caso essere in contrasto con il contesto urbano e ambientale circostante.2. Le <strong>attività</strong> in argomento non possono comunque essere autorizzate in concomitanza con losvolgimento, nel<strong>la</strong> stessa località, del luna-park tradizionale (eventualmente previsto) ed anchenei 30 giorni che lo precedono.Può essere tuttavia concessa deroga, sentite preventivamente le Associazioni di categoria, finoad un massimo di due attrazioni <strong>per</strong> <strong>la</strong> città di Ravenna e di tre attrazioni <strong>per</strong> le località balnearie del forese.3. Le prescrizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l'<strong>attività</strong> venga esercitata inoccasione di partico<strong>la</strong>ri ricorrenze, eventi o manifestazioni di breve durata.Art. 20Presentazione delle domande1. Le domande, sia <strong>per</strong> i complessi non costituenti luna-park sia <strong>per</strong> le attrazioni singole, devonoessere presentate in carta legale almeno 30 giorni prima dell’inizio del<strong>la</strong> manifestazione. In ognicaso l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del<strong>la</strong> legge 241/90 decorrerà dal 30° giornoantecedente l'inizio del<strong>la</strong> manifestazione stessa. In casi partico<strong>la</strong>ri derivanti da motivi di forzamaggiore o in occasione di partico<strong>la</strong>ri iniziative, eventi o manifestazioni di interesse locale,possono essere accettate anche domande presentate oltre il termine sopra indicato, sempre che visia <strong>la</strong> possibilità di espletare in tempo utile tutti gli adempimenti necessari.2. La domanda, che può essere presentata sia da cittadini italiani sia da cittadini degli altri Statidell’Unione Europea, dovrà contenere le indicazioni e i documenti di cui all’art. 8 del presenterego<strong>la</strong>mento e , in caso di esito positivo, dovrà essere integrata, nei termini fissati dal Dirigentedel Servizio, con <strong>la</strong> documentazione elencata nell’art. 9.3. Per quanto attiene <strong>la</strong> verifica tecnica circa l’agibilità delle strutture, cui è subordinata <strong>la</strong> licenzad’esercizio, valgono le disposizioni indicate nell’art. 4 del presente rego<strong>la</strong>mento.Art. 21Criteri di concessione1. Nel caso di più domande <strong>per</strong>venute <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa manifestazione, l’assegnazione dell’area e/ol’autorizzazione <strong>per</strong> l’esercizio dell’<strong>attività</strong> saranno concesse sul<strong>la</strong> base dei criteri di cui all’art.10 del presente rego<strong>la</strong>mento.12


TITOLO IVDISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI II E IIIArt. 22Validità dei titoli autorizzatori1. Le autorizzazioni re<strong>la</strong>tive alle <strong>attività</strong> di cui ai titoli II e III del presente rego<strong>la</strong>mento, vengonori<strong>la</strong>sciate a carattere temporaneo con validità non su<strong>per</strong>iore a 180 giorni e non sono soggette arinnovo, <strong>per</strong> cui gli interessati devono, ogni anno, ripresentare <strong>la</strong> domanda nel rispetto deitermini e dei modi previsti dal presente rego<strong>la</strong>mento.2. Ad ogni esercente, nel corso dell’anno so<strong>la</strong>re, possono essere ri<strong>la</strong>sciate, <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa area, piùautorizzazioni re<strong>la</strong>tive a <strong>per</strong>iodi diversi purché il <strong>per</strong>iodo complessivo non su<strong>per</strong>i i 180 giorni.In ogni caso l’Amministrazione Comunale, ai fini del<strong>la</strong> sicurezza pubblica, valuterà, specie <strong>per</strong> i“giochi gonfiabili”, se i <strong>per</strong>iodi richiesti possono essere confacenti o meno, dal punto di vistaclimatico, al rego<strong>la</strong>re e corretto svolgimento dell’<strong>attività</strong>.Art. 23Limitazione del numero di attrazioni<strong>per</strong> ogni autorizzazione1. Fatti salvi i diritti di anzianità acquisiti dagli o<strong>per</strong>atori che, al<strong>la</strong> data di entrata in vigore delpresente rego<strong>la</strong>mento, hanno maturato, <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa manifestazione, almeno tre anni difrequenza continuativa, non possono essere concesse <strong>per</strong> ogni autorizzazione, più di treattrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 19.2. Non si computano nel calcolo numerico le piccole attrazioni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 5.Art. 24Subingresso1. Il subingresso nel<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità e nel<strong>la</strong> conduzione di un’attrazione <strong>per</strong> causa di morte o <strong>per</strong> attotra vivi comporta al subentrante il riconoscimento dell’anzianità di piazza acquisita dalprecedente tito<strong>la</strong>re, purché sia provato l’effettivo trasferimento in proprietà dell’attrazione epurché il subentrante stesso, <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione di tale attrazione, abbia ottenuto <strong>la</strong> prescrittalicenza d’esercizio da parte del Comune di residenza.13


Art. 25Obblighi del gestore dell’attrazione1. Le attrazioni dovranno essere continuamente a<strong>per</strong>te ed illuminate durante gli orari di esercizio.2. Gli o<strong>per</strong>atori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza egarantire <strong>la</strong> massima pulizia del<strong>la</strong> zona occupata.3. Il tito<strong>la</strong>re dell’autorizzazione, o il proprio rappresentante, è tenuto a gestire direttamentel’attrazione, o le attrazioni, eventualmente coadiuvato da componenti il proprio nucleofamiliare o da addetti, purché maggiorenni.4. E’ vietato modificare <strong>la</strong> su<strong>per</strong>ficie d’ingombro dell’attrazione già autorizzata, salvo che <strong>per</strong>giustificati e comprovati motivi tecnici e sempre che l’<strong>attività</strong> delle eventuali attrazionilimitrofe non ne risulti danneggiata.5. L’esercente dovrà esercitare esclusivamente nello spazio assegnatogli.TITOLO VCIRCHI EQUESTRI E GINNICIArt. 26Definizione1. Per circhi equestri e ginnici si intendono le <strong>attività</strong> <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> così comedefinite nel<strong>la</strong> sezione IV dell’elenco ministeriale istituito ai sensi dell’art. 4 del<strong>la</strong> legge 18marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni.2. Le manifestazioni circensi possono essere effettuate sia all’interno di una tendo-struttura, siaall’a<strong>per</strong>to (in caso di spettacoli ginnici).Art. 27Presentazione delle domande1. Le domande <strong>per</strong> <strong>la</strong> concessione dell’area e/o <strong>la</strong> licenza d’esercizio re<strong>la</strong>tive ai circhi equestri oginnici devono essere presentate, in carta legale, in un <strong>per</strong>iodo compreso dai 240 ai 90 giorniantecedenti l’inizio del <strong>per</strong>iodo indicato <strong>per</strong> <strong>la</strong> manifestazione, <strong>per</strong>iodo che non può su<strong>per</strong>are i30 giorni <strong>per</strong> <strong>la</strong> città di Ravenna e i 15 giorni <strong>per</strong> le località balneari e del forese. Tali domandepossono essere presentate sia da imprese circensi italiane sia da imprese circensi di nazionalitàstraniera.L’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del<strong>la</strong> legge 241/90 decorrerà comunque dal 90°giorno antecedente l’inizio del<strong>la</strong> manifestazione stessa.14


2. Le domande presentate in data anteriore o posteriore al <strong>per</strong>iodo indicato nel precedente commanon saranno prese in considerazione.3. In via eccezionale l’Amministrazione Comunale ha facoltà di prendere in considerazioneeventuali domande <strong>per</strong>venute oltre il termine dei 90 giorni di cui al 1° comma, purché l’areainteressata risulti disponibile <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo richiesto e purché vi sia <strong>la</strong> possibilità di espletare intempo utile tutti gli adempimenti necessari.4. La concessione delle aree e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenza d'esercizio, in caso di pluralità di domande, sonori<strong>la</strong>sciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e di acquisizione alprotocollo comunale, anche se trattasi di domande <strong>per</strong>venute a mezzo posta. Nel caso dirichieste presentate o <strong>per</strong>venute nello stesso giorno, <strong>la</strong> precedenza è assegnata al circoappartenente al<strong>la</strong> categoria più alta.5. Tra l’esibizione di un circo e un altro dovranno intercorrere almeno 50 giorni <strong>per</strong> <strong>la</strong> città diRavenna e <strong>per</strong> le località del forese e almeno 15 giorni <strong>per</strong> le località balneari.6. I circhi non potranno essere autorizzati nei <strong>per</strong>iodi in cui è previsto, nelle stesse aree, losvolgimento dei tradizionali luna-park o di altre manifestazioni in genere.Art. 28Contenuto delle domande1. Le domande <strong>per</strong> l’insediamento dei circhi equestri o ginnici dovranno essere indirizzate alSindaco e dovranno contenere:a) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legalerappresentante, occorre indicare <strong>la</strong> denominazione e <strong>la</strong> sede legale del<strong>la</strong> società stessa);b) numero di codice fiscale;c) eventuale recapito diverso dal<strong>la</strong> residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione chesi ritenga utile fornire;d) indicazione dell’area e del <strong>per</strong>iodo interessati al<strong>la</strong> manifestazione;e) misure complessive in mq. dell’area che si intende occupare (comprensiva anche dellecarovane e di tutte le attrezzature di supporto);f) numero di spettatori che possono presenziare contemporaneamente allo <strong>spettacolo</strong>;g) copia del<strong>la</strong> licenza di cui all’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso diimpresa circense di nazionalità straniera;h) copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 8 del<strong>la</strong> legge 337/68 e all’art. 7 delD.P.R. 394/94, in caso di circhi di nazionalità straniera non appartenenti a Paesi dell’UnioneEuropea.I documenti di cui alle lettere g) e h) possono essere anche autocertificati ai sensi di legge; incaso di ragionevole dubbio circa <strong>la</strong> veridicità dell’autocertificazione, verranno effettuate leopportune verifiche.2. Nel caso <strong>la</strong> manifestazione avvenga su area privata deve essere allegata p<strong>la</strong>nimetria catastalecon l’indicazione del<strong>la</strong> zona interessata, inoltre deve essere documentata o autocertificata <strong>la</strong>disponibilità dell’area stessa.15


3. Qualora <strong>la</strong> domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata a pena diarchiviazione entro il termine che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio e comunicatoall’interessato.Art. 29Documentazione da presentare incaso di esito positivo del<strong>la</strong> domanda1. In caso di esito positivo del<strong>la</strong> domanda il richiedente, ai fini del ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> licenza d’esercizioe/o del<strong>la</strong> concessione <strong>per</strong> l’occupazione del suolo pubblico, dovrà presentare, entro il termine<strong>per</strong>entorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, <strong>la</strong> seguente ulterioredocumentazione:a) copia del<strong>la</strong> polizza assicurativa <strong>per</strong> responsabilità civile verso terzi, riguardante l’attrazione,corredata di re<strong>la</strong>tiva quietanza valida <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo del<strong>la</strong> manifestazione;b) copia del certificato annuale di col<strong>la</strong>udo, in corso di validità, redatto da professionistaabilitato comprendente <strong>la</strong> descrizione di tutte le caratteristiche dell’attrazione e attestante <strong>la</strong>solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettricidel<strong>la</strong> stessa;c) attestazione del versamento del<strong>la</strong> cauzione di cui all’art. 3, comma 3 del presenterego<strong>la</strong>mento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensioni delcomplesso circense, in caso di utilizzo di area pubblica;d) copia del<strong>la</strong> ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4dell’art. 3, re<strong>la</strong>tivi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti.La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, daautocertificazione. L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia <strong>la</strong> facoltà di effettuareverifiche circa <strong>la</strong> veridicità di quanto dichiarato.2. Per quanto attiene <strong>la</strong> verifica tecnica circa l’agibilità delle strutture, cui è subordinata <strong>la</strong> licenzad’esercizio, valgono le disposizioni indicate nell’art. 4 del presente rego<strong>la</strong>mento.Art. 30Tute<strong>la</strong> degli animali1. Le <strong>attività</strong> circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali prepostial<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> delle specie animali.2. Gli animali utilizzati nell’<strong>attività</strong> circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o adatti crudeli, né essere costretti a compiere <strong>attività</strong> che presuppongono un precedentecomportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e al<strong>la</strong> dignità del<strong>la</strong>specie.3. Il tito<strong>la</strong>re dell’autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti <strong>per</strong><strong>la</strong> salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabu<strong>la</strong>zione degli animali al seguito deicomplessi circensi.16


TITOLO VIESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE, TEATRI VIAGGIANTIE ALTRE SIMILI MANIFESTAZIONI PREVISTE NELL’ELENCOMINISTERIALE DELLE ATTRAZIONIDELLO SPETTACOLO VIAGGIANTEArt. 31Presentazione delle domande1. Le domande <strong>per</strong> <strong>la</strong> concessione dell’area e/o <strong>la</strong> licenza d’esercizio re<strong>la</strong>tive alle manifestazionidi cui al presente titolo devono essere presentate, in carta legale, almeno 90 giorni primadell’inizio del <strong>per</strong>iodo del<strong>la</strong> manifestazione, <strong>per</strong>iodo che non può su<strong>per</strong>are i 30 giorni <strong>per</strong> <strong>la</strong>città di Ravenna e i 15 giorni <strong>per</strong> le località balneari e del forese.Tali domande possono essere inoltrate sia da cittadini italiani che da cittadini appartenenti adaltri Stati dell’Unione Europea.L’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del<strong>la</strong> legge 241/90 decorrerà comunque dal 90°giorno antecedente l’inizio del<strong>la</strong> manifestazione stessa.2. Le domande presentate in data anteriore o posteriore al <strong>per</strong>iodo indicato nel precedente commanon saranno prese in considerazione.3. In via eccezionale l’Amministrazione Comunale ha facoltà di prendere in considerazioneeventuali domande <strong>per</strong>venute oltre il termine dei 90 giorni di cui al 1° comma, purché l’areainteressata risulti disponibile <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo richiesto e purché vi sia <strong>la</strong> possibilità di espletare intempo utile tutti gli adempimenti necessari.4. La concessione delle aree e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenza d'esercizio, in caso di pluralità di domande, sonori<strong>la</strong>sciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e di acquisizione alprotocollo comunale, anche se trattasi di domande <strong>per</strong>venute a mezzo posta. Nel caso dirichieste presentate o <strong>per</strong>venute nello stesso giorno, <strong>la</strong> precedenza è assegnata a quel<strong>la</strong> che haottenuto d'ufficio il numero di protocollo più basso.5. Tra una manifestazione e un’altra analoga dovranno trascorrere almeno 50 giorni <strong>per</strong> <strong>la</strong> città diRavenna e <strong>per</strong> le località del forese e almeno 12 giorni <strong>per</strong> le località balneari.6. Dette manifestazioni non potranno essere autorizzate nei <strong>per</strong>iodi in cui è previsto, nelle stessearee, lo svolgimento dei tradizionali luna-park o di circhi equestri o ginnici o di altremanifestazioni in genere.Art. 32Contenuto delle domande1. Le domande <strong>per</strong> le manifestazione di cui al presente titolo dovranno essere indirizzate alSindaco e dovranno contenere:1) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legalerappresentante, occorre indicare <strong>la</strong> denominazione e <strong>la</strong> sede legale del<strong>la</strong> società stessa);17


2) numero di codice fiscale;3) eventuale recapito diverso dal<strong>la</strong> residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione chesi ritenga utile fornire;4) indicazione dell’area e del <strong>per</strong>iodo interessati al<strong>la</strong> manifestazione;5) misure complessive in mq. dell’area che si intende occupare (comprensiva anche dellecarovane e di tutte le attrezzature di supporto);6) numero massimo di spettatori che possono presenziare contemporaneamente allo <strong>spettacolo</strong>;7) copia del<strong>la</strong> licenza di cui all’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso dirichiedente appartenente ad un altro Stato dell’Unione Europea.La suddetta licenza può anche essere sostituita da autocertificazione ai sensi del<strong>la</strong> normativavigente e non viene richiesta qualora ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di Ravenna.In caso di ragionevole dubbio circa <strong>la</strong> veridicità dell’autocertificazione, verranno effettuatele opportune verifiche.2. Nel caso <strong>la</strong> manifestazione avvenga su area privata deve essere allegata p<strong>la</strong>nimetria catastalecon l’indicazione del<strong>la</strong> zona interessata, inoltre deve essere documentata o autocertificata <strong>la</strong>disponibilità dell’area stessa.3. Qualora <strong>la</strong> domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata, a pena diarchiviazione, entro il termine che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio e comunicatoall’interessato.Art. 33Documentazione da presentare in casodi esito positivo delle domande1. In caso di esito positivo del<strong>la</strong> domanda il richiedente, ai fini del ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> licenzad’esercizio e/o del<strong>la</strong> concessione <strong>per</strong> l’occupazione del suolo pubblico, dovrà presentare, entroil termine <strong>per</strong>entorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, <strong>la</strong> seguenteulteriore documentazione:e) copia del<strong>la</strong> polizza assicurativa <strong>per</strong> responsabilità civile verso terzi, riguardante l’attrazione,corredata di re<strong>la</strong>tiva quietanza valida <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo del<strong>la</strong> manifestazione;f) copia del certificato annuale di col<strong>la</strong>udo, in corso di validità, redatto da professionistaabilitato comprendente <strong>la</strong> descrizione di tutte le caratteristiche dell’attrazione e attestante <strong>la</strong>solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettricidel<strong>la</strong> stessa;g) attestazione del versamento del<strong>la</strong> cauzione di cui all’art. 3, comma 3 del presenterego<strong>la</strong>mento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensionidell’attrazione, in caso di utilizzo di area pubblica;h) copia del<strong>la</strong> ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4dell’art. 3, re<strong>la</strong>tivi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti.La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, daautocertificazione. Il Comune si riserva tuttavia <strong>la</strong> facoltà di effettuare verifiche circa <strong>la</strong>veridicità di quanto dichiarato.2. Per quanto attiene <strong>la</strong> verifica tecnica circa l’agibilità delle strutture, cui è subordinata <strong>la</strong> licenzad’esercizio, valgono le disposizioni indicate nell’art. 4 del presente rego<strong>la</strong>mento.18


TITOLO VIINORME COMUNIArt. 34Instal<strong>la</strong>zione delle attrazioni1. L’instal<strong>la</strong>zione delle attrazioni, preventivamente autorizzate, deve avvenire al<strong>la</strong> presenza di unagente del Corpo di Polizia Municipale, debitamente contattato dai gestori delle attrazionistesse, nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni che all’uopo verranno stabilite.Art. 35Ritiro dei titoli autorizzatori1. L’esercente dovrà provvedere al ritiro del<strong>la</strong> concessione prima dell’occupazione dell’area,nonché al ritiro del<strong>la</strong> licenza d’esercizio prima dell’inizio dell’<strong>attività</strong>.Tali titoli dovranno essere sempre ostensibili agli agenti delle Forze dell’Ordine che nefacciano richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento.Art. 36Carovane-abitazioni e mezzi di trasporto1. La sistemazione delle carovane abitazioni e dei mezzi di trasporto al seguito delle <strong>attività</strong> di cuial presente rego<strong>la</strong>mento avviene nelle aree stabilite dall’Amministrazione Comunale; tali areepossono essere le stesse ove ha luogo <strong>la</strong> manifestazione come pure altre ritenute idonee all’uso.La sistemazione di tali mezzi avverrà secondo le disposizioni impartite dal Corpo di PoliziaMunicipale, previo ri<strong>la</strong>scio del<strong>la</strong> concessione <strong>per</strong> l’occupazione di suolo pubblico.Gli esercenti, in ogni caso, devono garantire <strong>la</strong> massima pulizia e decoro del<strong>la</strong> zona occupata eporre in essere tutte le misure necessarie <strong>per</strong> salvaguardare <strong>la</strong> propria ed altrui sicurezza edigiene.2. E’ assolutamente vietato l’accesso alle suddette aree alle carovane-abitazioni e mezzi ditrasporto non autorizzati dall’Amministrazione Comunale.3. Nel caso in cui l’area ove viene svolta <strong>la</strong> manifestazione non disponga di spazio sufficiente <strong>per</strong><strong>la</strong> collocazione dei mezzi in argomento e non sia possibile, <strong>per</strong>altro, individuare aree comunaliidonee all’uso, gli esercenti dovranno re<strong>per</strong>ire aree private.4. A discrezione dell’Amministrazione Comunale, possono essere autorizzati sia l’anticipo che <strong>la</strong>protrazione del<strong>la</strong> sosta dei mezzi in questione, rispetto al <strong>per</strong>iodo di durata del<strong>la</strong>manifestazione, <strong>per</strong> favorire <strong>la</strong> frequenza del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> da parte dei figli degli esercenti o inattesa che questi possano partecipare ad altre manifestazioni previste in date ravvicinate o <strong>per</strong>comprovate cause di forza maggiore.19


Art. 37Emissione sonore1. Le emissione sonore, salvo i casi in cui, a seguito di specifiche prescrizioni indicate nel<strong>la</strong>licenza d’esercizio, siano totalmente vietate, dovranno essere tali da non recare disturbo al<strong>la</strong>quiete pubblica e alle <strong>attività</strong> circostanti e dovranno essere contenute entro i limiti previsti dal<strong>la</strong>vigente specifica normativa.Art. 38Pubblicità1. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissione di manifesti o posizionamento dicartelloni deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti ai quali gli interessatidevono presentare apposita domanda.Art. 39Pulizia dell’area e sgombro rifiuti1. Gli o<strong>per</strong>atori dovranno garantire <strong>la</strong> massima pulizia del<strong>la</strong> zona occupata.2. Lo sgombro dei rifiuti prodotti durante il <strong>per</strong>iodo di occupazione delle aree, è a carico degliesercenti i quali dovranno prendere gli opportuni accordi con l’azienda ravennate preposta alservizio smaltimento rifiuti.Art. 40Attività complementari1. Nell’ambito delle manifestazioni di cui al presente rego<strong>la</strong>mento può essere consentito,compatibilmente con <strong>la</strong> disponibilità di spazio, l’insediamento di banchi o automezziappositamente attrezzati <strong>per</strong> <strong>la</strong> vendita di prodotti dolciari o gastronomici nonché <strong>per</strong> <strong>la</strong>somministrazione di alimenti e bevande, purché in rego<strong>la</strong> con le norme che <strong>disciplina</strong>no <strong>la</strong>materia.Art. 41Revoca1. Può essere sempre disposta <strong>la</strong> revoca del<strong>la</strong> concessione e/o licenza sia in caso di partico<strong>la</strong>regravità o recidiva, sia <strong>per</strong> motivi di pubblico interesse, senza che l’interessato possa avanzarepretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.20


Art. 42Sanzioni1. Le infrazioni al presente rego<strong>la</strong>mento sono previste, salvo che il fatto costituisca reato, conl’applicazione di una sanzione amministrazione pecuniaria da € 75,00 fino ad un massimo di€ 500,00, nei modi e nelle forme di cui al<strong>la</strong> legge n. 689/81.TITOLO VIIINORME TRANSITORIE E FINALIArt. 43Norma di salvaguardia1. In deroga ai criteri di concessione previsti nel precedente art. 10, agli o<strong>per</strong>atori cui fino al<strong>la</strong>data di entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento sono state ri<strong>la</strong>sciate autorizzazioni <strong>per</strong>l’instal<strong>la</strong>zione e <strong>la</strong> gestione di “giochi gonfiabili”, viene riconosciuto il diritto di anzianità difrequenza e quindi il diritto al<strong>la</strong> riconferma del<strong>la</strong> propria autorizzazione a condizione che ilnumero di tali giochi non venga aumentato e che, <strong>la</strong>ddove fosse stato su<strong>per</strong>iore a tre, fermorestando quanto previsto al comma 2 dell'art. 23, venga contenuto, tassativamente, entro talelimite numerico.2. In deroga a quanto previsto nel comma 2 del precedente art. 19, agli o<strong>per</strong>atori cui fino al<strong>la</strong> datadi entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mento sono state ri<strong>la</strong>sciate autorizzazioni <strong>per</strong> <strong>la</strong>l’instal<strong>la</strong>zione e <strong>la</strong> gestione di attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> (giochi gonfiabilicompresi) in concomitanza con lo svolgimento, nel<strong>la</strong> stessa località, di luna-park tradizionali onei 30 giorni antecedenti il loro inizio, viene riconosciuta l’anzianità di frequenza e quindi ildiritto al<strong>la</strong> riconferma del<strong>la</strong> propria autorizzazione.3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi verranno, in ogni caso, riconfermate qualoravenga anche riconfermata <strong>la</strong> disponibilità dell'area interessata (comunale o privata) e sempreche l'insediamento delle attrazioni risulti compatibile con il contesto ambientale circostante.Dovranno comunque <strong>per</strong>manere in capo ai tito<strong>la</strong>ri i requisiti soggettivi ed oggettivi chedeterminarono il ri<strong>la</strong>scio dei precedenti titoli.4. Vengono, altresì, riconfermate tutte le attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> previste nellelicenze di “parco-giochi” ri<strong>la</strong>sciate fino al<strong>la</strong> data di entrata in vigore del presente rego<strong>la</strong>mentoa condizione che il numero di tali attrazioni non venga aumentato.Per “parco giochi”, ai fini del presente rego<strong>la</strong>mento, si intende un complesso di strutture, fisseo mobili, destinate allo svago e alle <strong>attività</strong> ludiche, costituito, eventualmente, anche daattrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, <strong>la</strong> cui <strong>attività</strong> può essere svolta sia in forma <strong>per</strong>manenteche in forma stagionale.Nel caso di richiesta <strong>per</strong> insediamento di un nuovo parco-giochi eventualmente costituitoanche da attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, queste potranno essere autorizzate fino ad unmassimo di tre, a condizione comunque che <strong>la</strong> località sia priva di luna-park tradizionale.In caso contrario tali attrazioni non potranno essere autorizzate.21


Per <strong>la</strong> gestione di tali attrazioni l'interessato dovrà essere in possesso del<strong>la</strong> licenza comunale di<strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, ri<strong>la</strong>sciata dal proprio Comune di residenza, nonché del<strong>la</strong> necessariadocumentazione tecnica e assicurativa.5. Le attrazioni “Soggetti a dondolo (cavallini, pa<strong>per</strong>e, razzi, aerop<strong>la</strong>ni, elefantini, calessini,canotti, ecc.) – Meccanismi a gettone o a moneta che consentano il dondolio del soggetto",comprese nell’elenco di cui all’art. 4 del<strong>la</strong> legge 337/68, così come ridefinite nel penultimocomma dell'art. 1 del D.M. 29/10/2003 recante modifiche ed integrazioni al suddetto elenco,qualora instal<strong>la</strong>te presso bar, ristoranti, centri ricreativi o di trattenimento, stabilimenti balneari,centri commerciali e altri esercizi simi<strong>la</strong>ri, non vengono considerate, ai fini del presenterego<strong>la</strong>mento, come vere e proprie <strong>attività</strong> <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong>, riconducibili a quelle dicui ai precedenti titoli II e III e quindi soggette al<strong>la</strong> normativa ad esse corre<strong>la</strong>ta, bensì vengonoconfigurate come attrazioni costituenti corol<strong>la</strong>rio dell’<strong>attività</strong> economica di cui fanno parte eautorizzate, <strong>per</strong>tanto, nel contesto del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva licenza d’esercizio.6. I giochi gonfiabili e i tappeti e<strong>la</strong>stici (così come descritti nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4del<strong>la</strong> legge 337/68), qualora instal<strong>la</strong>ti presso parrocchie, centri ricreativi <strong>per</strong> l'infanzia e altrisimili ambiti, non necessitano di autorizzazione amministrativa in quanto non sonoriconducibili ad <strong>attività</strong> imprenditoriali bensì a mere <strong>attività</strong> socio-ricreative non aventi scopodi lucro.Tali attrazioni, tuttavia, ai fini del<strong>la</strong> sicurezza e dell'incolumità degli utenti, dovranno esseredotate di documentazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante <strong>la</strong> rispondenzadell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, nonché diassicurazione <strong>per</strong> danni civili verso terzi.7. L'Amministrazione Comunale, a tute<strong>la</strong> delle condizioni naturalistico-ambientali, d'igiene equiete pubblica nonché <strong>per</strong> motivi di carattere turistico, può valutare, a suo giudizioinsindacabile, <strong>la</strong> possibilità di autorizzare, in una determinata area, l'allestimento di un lunaparkcostituito unicamente da giochi gonfiabili e tappeti e<strong>la</strong>stici, fatto salvo, comunque, ilrispetto dei criteri di concessione di cui all'art. 10 del presente rego<strong>la</strong>mento.In tale area non potranno essere, in alcun modo, instal<strong>la</strong>te carovane.Art. 44Attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> presso gli stabilimenti balneari1. Presso gli stabilimenti balneari, fermo restando quanto disposto al comma 5 del precedentearticolo, non possono essere instal<strong>la</strong>te attrazioni <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong> <strong>viaggiante</strong> ad eccezione dei"tappeti e<strong>la</strong>stici" (così come descritti nell’elenco di cui all’art. 4 del<strong>la</strong> legge 337/68) e dei"giochi gonfiabili" che, comunque, possono essere autorizzati solo nel<strong>la</strong> misura di:- un tappeto e<strong>la</strong>stico a stabilimento;- non più di un gioco gonfiabile a stabilimento.Dovranno essere, in ogni caso, osservate le eventuali prescrizioni indicate nell'ordinanzabalneare emessa dagli Organi preposti al<strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> del demanio marittimo.2. L’autorizzazione <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione delle suddette attrazioni verrà ri<strong>la</strong>sciata a prescindere dalledisposizioni di cui al comma 2 dell’art. 19, a condizione, tuttavia, che l’interessato sia inpossesso del<strong>la</strong> licenza prevista dall’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –R.D. 18/06/1931 n. 773 ri<strong>la</strong>sciata dal Comune di residenza, che l’attrazione abbia i requisiti di22


cui all’art. 9 – comma 1 – lettere a) e b) del presente rego<strong>la</strong>mento e che venga accertato, daparte di un tecnico abilitato, il corretto montaggio delle strutture.3. L’autorizzazione, in ogni caso, non potrà avere una validità su<strong>per</strong>iore a quel<strong>la</strong> <strong>dello</strong> stabilimentobalneare interessato.Art. 45Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nel presente rego<strong>la</strong>mento, si rimanda ad ogni altranorma legis<strong>la</strong>tiva e rego<strong>la</strong>mentare applicabile in materia.Art. 46Entrata in vigore del rego<strong>la</strong>mento1. Il presente rego<strong>la</strong>mento entra in vigore il giorno successivo al<strong>la</strong> data di esecutività del<strong>la</strong>deliberazione che lo approva. Dal<strong>la</strong> sua entrata in vigore è abrogato il “<strong>Rego<strong>la</strong>mento</strong> sulleconcessioni di aree comunali <strong>per</strong> l’esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri”approvato con provvedimento consiliare n. 26400/203 del 25 giugno 1996.**********23

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