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Testo completo della sentenza n. 28 del 11/01/2005 - fondazione ...

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Fallimento – Revocatoria fallimentare: scientia decoctionis – Pagamento forniture –Difetto di prova <strong><strong>del</strong>la</strong> concreta conoscenza - Pubblicazioni sulla stampa locale - Conoscibilità<strong>del</strong>lo stato di insolvenza – Revocatoria – Sussistenza - Rif.Leg.art.67 RD 267/42;Sentenza n. <strong>28</strong>/05Pronunziata il 22/10/2004Depositata il <strong>11</strong>/<strong>01</strong>/<strong>2005</strong>Il Giudice Unico, dott. Carolina GentiliHa pronunciato la seguenteNella causa n.2091/2002 promossa da:TRIBUNALE DI MODENAREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOS E N T E N Z AFALLIMENTO SATI USMAC S.P.A. in liquidazione, rapp.to dall'Avv.C.Ghittoniparte attriceCONTROYY SERVICE S.R.L., rapp.ta dall'Avv.F.Caliriparte convenutaOggetto: revocatoria fallimentare (art.67 l.f.)All'udienza <strong>del</strong> 16.06.2004 i procuratori <strong>del</strong>le parti hanno così concluso:Per parte attrice:" Ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,condannarsi la YY Service srl, come in atti rappresentata, a pagare al Fallimento SatiUsmac spa in liquidazione, in persona <strong>del</strong> curatore, in via revocatoria la somma di Euro17.706,96 così composta Euro 1.075,52 nel secondo semestre 96 (L.226.100 pari adEuro <strong>11</strong>6,77 l'<strong>11</strong>/12/96 e L.1856.400 pari a Euro 958,75 il 12/12/96) e Euro 16.631,44nel primo semestre 97, come da distinta assegni circolari agli atti, o quella diversa cherisulterà in corso di causa, oltre interessi e svalutazione, con condanna altresì alle spese,competenze ed onorari <strong>del</strong> presente giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e Cpacome per legge."Per parte convenuta:"Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni contraria istanzaeccezione e deduzione, respingere la domanda attrice, mandando assolta la convenutadalle domande tutte contro la stessa proposte perché infondate in fatto ed in diritto. Convittoria di spese, competenze ed onorari di causa."SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONI?


Con atto di citazione notificato ii 30.04.02 il Fallimento Sati Usmac Slin liquidazioneconveniva in giudizio la YY Service srl per sentire revocare ai sensi <strong>del</strong>l'art.67 l.f. ipagamenti effettuati dall'attrice a favore <strong><strong>del</strong>la</strong> convenuta per complessivi Euro 17.706,96oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al saldo.Deduceva che la Sati Usmac spa in liquidazione era stata dichiarata fallita con <strong>sentenza</strong><strong>del</strong> Tribunale di Modena <strong>del</strong> 10 giugno 1997; che nell'anno anteriore alla predettadichiarazione aveva eseguito pagamenti a favore <strong><strong>del</strong>la</strong> convenuta per l'importo suddetto;che al momento <strong>del</strong> pagamenti erano evidenti i sintomi <strong>del</strong>lo stato di insolvenza <strong><strong>del</strong>la</strong>Sati Usmac spa rappresentati:- Dallo svolgimento di numerosi incontri svolti con i creditori ad iniziativa <strong>del</strong>legale <strong>del</strong> gruppo Sati Ismac-Nassetti;- dalla presenza di decreto ingiuntivi, procedure esecutive e iscrizioni di ipotechegiudiziali dal giugno 1996;- dalla comunicazione <strong>del</strong>le difficoltà a tutti i fornitori da parte <strong><strong>del</strong>la</strong>amministrazione <strong>del</strong> gruppo e dalla richiesta dei creditori tra cui la YY Service srldi interventi su posizioni di sofferenza;Alla prima udienza nessuno si costituiva per la società convenuta che quindi venivadichiarata contumace. Depositata la memoria attorea ex art.184 c.p.c., veniva ammessa laprova per interrogatorio formale ivi richiesta e all'udienza fissata per l'incombente sicostituiva la YY Service , il cui legale rappresentante C.M.veniva interrogato.La convenuta nella comparsa di costituzione chiedeva il rigetto <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda,contestando la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> scientia decoctionis nella fattispecie de quo, per non avermai ricevuto le comunicazioni <strong>del</strong>l'Avv. Samorì, per essere la YY Service srl una societàcostituita alcuni mesi prima <strong><strong>del</strong>la</strong> data <strong>del</strong>le forniture, che vendeva per contanti essendopriva di affidamenti bancari, le cui condizioni di pagamento non erano state maimodificate o revocate.Infine all'udienza <strong>del</strong> 16.06.04 venivano precisate le conclusioni e la causa venivatrattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.La domanda è fondata.Secondo l'art.67 secondo comma l.f. sono revocati, se il curatore prova che l'altra parteconosceva lo stato d'insolvenza <strong>del</strong> debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (..)se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.Nel caso di specie il fallimento è stato dichiarato con <strong>sentenza</strong> <strong>del</strong> 17.06.1997; pertanto ilperiodo sospetto deve ritenersi ricompreso tra il 17.06.96 e il 17.06.97.La convenuta in sede di interrogatorio formale ha ammesso l'ammontare dei pagamentieseguiti da Sati Usmac, nonché l'epoca di esecuzione degli stessi, con la conseguenza chela circostanza <strong>del</strong>l'avvenuto pagamento di Euro 17.706,96 nell'anno anteriore alladichiarazione di fallimento può ritenersi pacifica.Potendosi dirsi raggiunta la prova <strong>del</strong> compimento di tali atti, non resta che affrontare laquestione <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscenza e/o conoscibilità <strong>del</strong>lo stato di insolvenza da parte <strong><strong>del</strong>la</strong>società convenuta ed il cui onere probatorio incombe a parte attrice.La società convenuta fonda la mancata conoscenza <strong>del</strong>lo stato di dissesto <strong><strong>del</strong>la</strong> SatiUsmac sulla circostanza di essere società costituita pochi mesi prima <strong><strong>del</strong>la</strong> data <strong>del</strong>leforniture e quindi di non avere mai modificato le condizioni di pagamento, ma di aversempre venduto per contanti, non godendo di affidamenti bancari o castelletti di sconto.


In realtà nulla di tutto ciò è stato dedotto dal fallimento attore, la cui difesa si basa invecesulla diffusione di lettere da parte <strong>del</strong>lo studio Samorì al ceto creditorio e sulla rilevanza<strong>del</strong>le notizie di stampa.Mentre in ordine al primo elemento la mancanza di prova <strong>del</strong>l'invio <strong>del</strong>le comunicazioni<strong>del</strong>lo studio Samorì alla società YY Service impedisce di attribuire rilevanza alle dettemissive, il cui ricevimento è peraltro stato negato dal legale rappresentante <strong><strong>del</strong>la</strong> societàconvenuta in sede di interrogatorio formale, diversamente vanno considerate le notizieapparse sulla stampa locale.In particolare la Gazzetta di Modena <strong>del</strong> 31.10.96 pubblicava un articolo intitolato"Nassetti in crisi. Pagamenti fermi", il cui contenuto è inequivocabile sulla situazione didifficoltà finanziarie <strong><strong>del</strong>la</strong> predetta società, <strong><strong>del</strong>la</strong> impossibilità di far fronte regolarmenteai pagamenti, <strong><strong>del</strong>la</strong> prospettiva di chiedere l'amministrazione controllata, mentre vienedato risalto alla convocazione di tutti i creditori <strong>del</strong> gruppo Nassetti per il successivo 7novembre a Bologna. Segue il giorno 10.<strong>11</strong>.97 sul Resto <strong>del</strong> Carlino il resoconto <strong><strong>del</strong>la</strong>riunione di cui si è detto supra, dove è stata resa pubblica la proposta di rientro <strong>del</strong>gruppo Nassetti e lo sfavore incontrato dal ceto creditorio.Ancora la Gazzetta di Modena <strong>del</strong> 20.<strong>11</strong>.96 parla di crisi di liquidità e di pericolo per ilposto di lavoro dei dipendenti; il Resto <strong>del</strong> Carlino <strong>del</strong> 22.<strong>11</strong>.96 riferisce che i creditorinon escludono il ricorso alla dichiarazione di fallimento dopo la riunione <strong>del</strong> 18novembre a Sassuolo.In altre parole tutto il ceto creditorio <strong>del</strong> gruppo Nassetti era stato allertato in quelperiodo e pare difficile sostenere che nel caso di specie la convenuta ignorassecompletamente lo stato di dissesto <strong><strong>del</strong>la</strong> controparte, attesa la notizia di incontro contutti i creditori.Non può infatti ragionevolmente sostenersi che soltanto la YY Service , che pur avevasede a Sassuolo ed operava nel medesimo settore, non conoscesse la situazione di gravecrisi in cui si trovava uno dei maggiori colossi <strong><strong>del</strong>la</strong> zona. Non per altro si è sempre fattapagare mediante assegni circolari, che equivalgono a denaro contante, sia in data <strong>11</strong> e12.12.96, sia nel primo semestre <strong>del</strong> 1997.Secondo la più recente giurisprudenza la conoscibilità <strong>del</strong>lo stato di insolvenza puòessere provata attraverso la dimostrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sussistenza di circostanze tali da farritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore non sitrovava in una situazione normale di esercizio <strong>del</strong>l'impresa.In conclusione anche se nel caso di specie non è stata dimostrata la conoscenza inconcreto, si è tuttavia raggiunta la prova <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscibilità <strong>del</strong>lo stato di insolvenzaattraverso l'esistenza di numerose presunzioni gravi, precisi e concordanti.Deve pertanto essere pronunciata la revoca nei confronti <strong>del</strong> Fallimento Sati Usmac spain liquidazione dei pagamenti eseguiti a favore <strong><strong>del</strong>la</strong> società convenuta per il complessivoimporto di Euro 17706,96, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.Non spetta invece alcuna rivalutazione monetaria, in quanto il credito sorge per effetto<strong><strong>del</strong>la</strong> pronuncia di revoca dei pagamenti, avendo la presente <strong>sentenza</strong> natura costitutivasecondo costante giurisprudenza. Spese di lite a carico di parte convenuta soccombente.P.Q.M.


Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa N.2091/2002, disattesa ognialtra domanda od eccezione,revoca nei confronti <strong>del</strong> Fallimento SATI USMAC spa in liquidazione i pagamentieseguiti a favore <strong><strong>del</strong>la</strong> società convenuta per il complessivo importo di Euro 17.706,96,oltre interessi dalla domanda al saldo;condanna YY Service s.r.l. al pagamento <strong>del</strong>le spese di lite, liquidate in Euro 988,22 percompetenze, Euro 244,12 per spese ed Euro 1500 per onorari, oltre 12,50% ex t.p., iva ecpa come per legge.Modena 22.10.04Il Giudice UnicoDott.ssa Carolina GentiliDepositato in Cancelleria il <strong>11</strong>/<strong>01</strong>/<strong>2005</strong>

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