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atti del convegno - approfondimenti tecnici - ing. cianci

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LABORATORIO ANALISIE RICERCA TESSILE41012 Carpi (MO) – Via Vasco Da Gama, 2Tel. 059/645279Fax 059/621856e-mail: lart@lartessile.itweb:http://www.lartessile.itAssistenza clienti059-645279338-6071671DIN EN ISO 9001:20002


Prontuario sul valore residuo nel tempo dei capid’abbigliamento, <strong>del</strong>la biancheria per casa e degli articolitessili d’arredamento, che si rovinano durante l’uso o lamanutenzione.PREMESSA• Per valutare correttamente il valore residuo dei capi d’abbigliamento odegli articoli tessili d’arredamento, li abbiamo suddivisi per classi diarticolo e per composizione, tenendo conto da un lato <strong>del</strong>le sollecitazionicui essi sono sottoposti durante l’uso e la manutenzione (ad esempiodivano, tenda, maglia, cappotto, impermeabile, vestito, ecc) e dall’altro<strong>del</strong>le proprietà <strong>del</strong>le s<strong>ing</strong>ole fibre (lana, seta, poliestere, fibra metallica,ecc.), che presentano valori di residenza differenziati ai vari fattori dialterazione cui sono sottoposte durante l’utilizzo dei capi e articoli tessili.• Il tempo di vita dei capi si misura a partire dalla data di vendita <strong>del</strong>negozio al cliente e non dalla data di produzione <strong>del</strong>la ditta costruttrice.• Il prezzo di acquisto <strong>del</strong> capo, necessario per stimare il valore residuo,deve essere documentato dal negoziante o dal produttore <strong>del</strong> capo.• Per capi antichi documentati o di particolare valore (>€ 1.000) è necessarioche il cliente indichi per iscritto, al momento <strong>del</strong>la consegna in caso dieventuale danno con il lavaggio, il valore attuale <strong>del</strong> capo; il documentodeve essere sottoscritto dalla lavanderia in caso di accettazione <strong>del</strong>lapulitura.Nel documento si deve altresì stabilire di comune accordo il valore <strong>del</strong>capo in caso di danneggiamento causato dalla lavanderia e il costo <strong>del</strong>lavaggio ; il costo <strong>del</strong> lavaggio deve essere commisurato al valoreconcordato ( + 5 -10% <strong>del</strong> valore concordato in aggiunta al costo esposto )• Per gli abiti da sposa, in particolare di seta, privi di etichetta dimanutenzione e composizione (in maggioranza ), oltre alla dichiarazioneper iscritto <strong>del</strong> valore <strong>del</strong> capo, la lavanderia non si assume alcunaresponsabilità sul risultato <strong>del</strong> lavaggio, che sarà a rischio <strong>del</strong> cliente .3


PresentazioneLa dispensa è destinata a tutti gli attori che si occupano nel redimere le controversietra consumatore e lavanderia, tra consumatore e negoziante, ecc.Si tratta di un’opera:- adatta ai loro bisogni in quanto elaborata assieme a:• lavanderie• camere di commercio• associazioni di categoria• aziende tessili• associazioni dei consumatori- importante nei contenuti in quanto dà spiegazioni esaustive alla maggior parte <strong>del</strong>leproblematiche implicite ed esplicite sollevate dai clienti, con particolare riferimentoal valore <strong>del</strong> capo danneggiato che i venditori, i commerciati, i tavoli diconciliazione, i giudici di pace, devono essere in grado di risolvere.- completa in tutti i suoi aspetti ed esauriente per le necessità degli addetti, senzaessere troppo dettagliata.- facile da consultare in quanto suddivisa a blocchi per tipologia e composizione.- utilizzabile come supporto pedagogico rivolto ai responsabili <strong>del</strong> settore di vendita ecommerciali, per meglio formare i propri collaboratori.Per ulteriori chiarimenti ed <strong>approfondimenti</strong> dei vari argomenti trattati è possibilecontattare:LART Laboratorio Analisi e Ricerca TessileVia Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856web: http://www.lartessile.it – e-mail: lart@lartessile.it4


CLASSIFICAZIONE DEI CAPI PER ARTICOLO E COMPOSIZIONE• Capi di abbigliamentoArticoli-vestiti – giacche –pantaloni, tessuti a navetta-abiti da tessuti a maglia-camicie-vestaglie - pigiami-maglieria-cravatte-giacconi – piumini - impermeabiliMateriali-cotone o miste con prevalenza cotonelana o miste con prevalenza lana-seta o miste con prevalenza seta-lino o miste con prevalenza lino-poliestere o miste con prevalenza poliestere-nylon o miste con prevalenza nylon-acetato o miste con prevalenza nylon-tessuti resinati o accoppiati-miste con fibre metalliche-stampe a pigmento-stampe floccate-acrilico o miste con prevalenza acrilico-pelle naturale e pellicce naturali• Articoli da arredamentoArticoli-copridivani – copricuscini-tende-tappetoMateriali-cotone o prevalenza cotone-lino o prevalenza lino-sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza-seta o prevalenza seta-Alcantara-finto Alcantara• Biancheria per la casaArticoli-lenzuola-copriletto-trapunta-tovaglieMateriali-cotone o prevalenza cotone-lino o prevalenza lino-sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza-seta o prevalenza seta-stampati a pigmento-stampati con coloranti5


Vestito-giacca-pantalone tessuto ortogonale o a navettaValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5 6Lana pettinata 100 80 60 40 20 0 0Lana cardata 100 60 40 20 0 0 0Kashmir 100 50 30 20 0 0 0Cotone pesante(peso g/m 2 >180)Cotone leggero(peso g/m 2 150)Viscosa leggera(peso g/m 2


Vestito-giacca-pantalone da tessuto a magliaValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Lana pettinata 100 60 40 20 0Lana cardata 100 40 20 0Kashmir 100 40 20 0Cotone pesante(peso g/m 2 >180)Cotone leggero(peso g/m 2 150)Viscosa leggera(peso g/m 2


CamicieValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Cotone 100 50 20 10 0Viscosa 100 40 20 0Seta 100 50 20 10 0Lino 100 40 20 0Poliestere 100 60 30 20 0Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0Stampati a pigmento efloccatiAcetato 100 40 20 0Acrilico 100 60 30 20 0100 30 20 08


MaglieriaValoreoriginaleValore residuo % dopo anni1 2 3 4 5Lana pettinataFilato s<strong>ing</strong>oloFilato ritortoLana cardataFilato s<strong>ing</strong>oloFilato ritortoKashmirFilato s<strong>ing</strong>oloFilato ritortoCotone pesante(peso g/m 2 >180)Cotone leggero(peso g/m 2 150)Viscosa leggera(peso g/m 2


Vestaglie-PigiamiValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Cotone 100 80 60 40 20 0Viscosa 100 60 40 20 0Seta 100 60 40 20 0Poliestere 100 80 60 40 20 0Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0Stampati a pigmento efloccatiAcetato 100 60 40 20 0Acrilico 100 80 60 40 20 0100 40 30 10 010


Giacconi-Piumini-ImpermeabiliValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Cotone 100 80 60 40 20 0Seta 100 60 30 20 0Poliestere 100 80 60 40 20 0Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0Acetato 100 40 20 0Resinati 100 80 60 40 20 0Spalmati 100 80 60 40 20 0Fibre metalliche 100 60 30 20 0Stampati a pigmento efloccati100 50 30 20 0Pelle naturale 100 80 60 40 20 011


CravatteValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Viscosa 100 50 30 0Seta 100 50 30 0Poliestere 100 60 40 10 0Poliammide (Nylon) 100 60 40 10 0Tende da interniValore residuo % dopoValoreoriginale2 4 6 8 10Cotone 100 80 40 20 0Seta 100 60 30 10 0Lino 100 80 40 20 0Poliestere 100 80 60 40 20 0Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 012


Copridivano o copricuscinoValoreoriginaleValore residuo % dopo anni2 4 6 8 10Cotone 100 80 50 20 10 0Seta 100 60 30 0Lino 100 60 40 20 0Poliestere 100 80 60 40 20 0Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0Alcantara e pelle naturale 100 60 40 30 20 0Finto Alcantara 100 50 30 10 0Ciniglia 100 50 20 013


TappetoValoreoriginaleValore residuo % dopo anni2 4 6 8 10Cotone 100 80 50 20 10 0Seta 100 60 30 10 0Lana 100 70 40 20 0Poliestere 100 80 60 40 20 0Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0Polipropilene 100 80 60 40 20 0LenzuoloValoreoriginaleValore residuo % dopo anni2 4 6 8Cotone 100 60 30 20 0Seta 100 60 30 0Lino 100 60 30 20 0Poliestere 100 60 30 20 0Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 014


TovagliaValoreoriginaleValore residuo % dopo anni2 4 6 8Cotone 100 60 30 0Seta 100 50 20 0Lino 100 60 30 0Poliestere 100 60 30 20 0Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0Fibra metallica 100 50 20 0Stampati a pigmento 100 50 20 0AsciugamaniValore residuo % dopo anniValoreoriginale2 4 6Cotone 100 60 30 0Lino 100 60 30 016


Abito da sposaValore residuo % dopo anniValoreoriginale1 2 3 4 5Viscosa 100 40 20 0Seta 100 50 20 10 0Poliestere 100 60 30 20 0Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0Ricamato con straspaillettesAcetato 100 40 20 0100 30 20 0Pelliccia naturaleValore residuo % dopo anniValoreoriginale2 4 6 8 10Pelliccia 100 80 60 40 20 017


Per ulteriori chiarimenti ed <strong>approfondimenti</strong> dei vari argomenti trattati è possibilecontattare:LART Laboratorio Analisi e Ricerca TessileVia Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856web: http://www.lartessile.it – e-mail: lart@lartessile.it18


NORMATIVA EN 23758/93ETICHETTATURA DI MANUTENZIONEMEDIANTE SEGNI GRAFICILavaggio ad umido Candeggio al cloro Stiratura Lavaggio a secco Asciugatura a mezzodi asciugabiancheria atamburo rotativoLAVAGGIO AD UMIDOOperazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso.Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune <strong>del</strong>le operazioni seguenti, debitamentecombinate:- bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale – effettuati generalmente a caldo, medianteoperazione meccanica con detergenti p altri prodotti – e risciacquo.- Estrazione <strong>del</strong>l’acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura, nel corso e/o alla fine <strong>del</strong>leoperazioni precedentiQuesti trattamenti possono essere effettuati a macchina o a mano.- non lavare in acqua- allo stato umido trattare con cura- lavaggio solo a mano- non lavare a macchina- temperatura massima 40°C- trattare con cura


- temperatura massima 30°C- azione meccanica molto ridotta- risciacquo normale- centrifugazione ridotta- temperatura massima 40°C- azione meccanica molto ridotta- risciacquo normale- centrifugazione normale- non torcere- temperatura massima 40°C- azione meccanica ridotta- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissionegraduale di acqua fredda)- centrifugazione ridotta- Temperatura massima 40°C- Azione meccanica normale- Risciacquo normale- Centrifugazione normale- temperatura massima 50°C- azione meccanica ridotta- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissionegraduale di acqua fredda)- centrifugazione ridotta- temperatura massima 60°C- azione meccanica ridotta- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissionegraduale di acqua fredda)- centrifugazione ridotta- Temperatura massima 60°C- Azione meccanica normale- Risciacquo normale- Centrifugazione normale- Temperatura massima 70°C- Azione meccanica normale- Risciacquo normale- Centrifugazione normale- temperatura massima 95°C- azione meccanica ridotta- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissionegraduale di acqua fredda)- centrifugazione ridotta- Temperatura massima 95°C- Azione meccanica normale- Risciacquo normale- Centrifugazione normaleLART S.r.l. – lart@lartessile.it ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 2


CANDEGGIO CON CLOROOperazione in bagno acquoso, praticata prima, durante e dopo le operazioni di lavaggio conl’impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco- Non candeggiare al cloro- Ammesso il candeggio al cloro- Solo a freddo in soluzione diluitaSTIRATURA DOMESTICAOperazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l’aspetto originalimediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione- Non stirare- La stiratura a vapore e i trattamenti a vapore non sono ammessi- Temperatura massima <strong>del</strong>la suola <strong>del</strong> ferro 100°C- A vapore può essere rischiosa la stiratura- Temperatura massima <strong>del</strong>la suola <strong>del</strong> ferro 150°C- Temperatura massima <strong>del</strong>la suola <strong>del</strong> ferro 200°CLART S.r.l. – lart@lartessile.it ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 3


LAVAGGIO A SECCOOperazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici. Questo trattamentocomprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l’asciugatura.- Non lavare a secco.- Non smacchiare con solventi.- Lavaggio a socco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio asecco, compresi i solventi indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e1.1.1-tricloroetano.- Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometanononché tutti i solventi indicati per il segno F.- Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.- Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometanononché tutti i solventi indicati per il segno F.- Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o allatemperatura di lavaggio e/o asciugatura).- Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone.- Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto diebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i60°C).- Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.- Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto diebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i60°C).- Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o allatemperatura di lavaggio e/o asciugatura.- Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone.ASCIUGATURA A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO ROTATIVOOperazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio destinata a eliminare l’acqua residua permezzo di aria calda, in un tamburo in rotazione- Non asciugare a mazzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo- Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa- Programma di asciugatura a temperatura ridotta- Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa- Programma di asciugatura a temperatura normaleLART S.r.l. – lart@lartessile.it ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 4


Appendice- L’etichettatura di manutenzione in Italia è obbligatoria (legge 126/91)- La simbologia di manutenzione viene descritta nella normativa EN 23758/93- I segni grafici devono essere riportati in modo permanente su una etichetta fissata alprodotto tessile o direttamente sul tessile- I segni grafici possono essere ottenuti per tessitura, stampa o altri procedimenti- I segni grafici devono riportare e conservare, durante la vita <strong>del</strong> prodotto, in modo leggibile,tutte le informazioni per la manutenzione prescritte- Le etichette devono essere costituite di materiale idoneo con resistenza al trattamento dimanutenzione indicato sull’etichetta almeno pari a quella <strong>del</strong> prodotto su cui sono applicate- Le etichette ed i segni grafici devono avere una dimensione sufficiente per essere facilmenteleggibili- È importante che le etichette ed i segni grafici siano realizzati in modo da poter esserefacilmente leggibili dal consumatore.- Le etichette devono essere fissate in modo permanente alla stoffa in modo da poter esserefacilmente localizzate e lette dal consumatore.- Nessuna parte dei segni grafici deve essere nascosta, ad esempio una barra coperta da unorlo- I segni grafici di manutenzione possono anche apparire su una etichetta fissata in modo nonpermanente al prodotto o al suo imballaggio purché gli stessi segni grafici siano riportati sulprodotto in modo permanente, ad eccezione <strong>del</strong>le stoffe vendute a metraggio.- Le informazioni per il trattamento di manutenzione a mezzo dei segni grafici , stabilite perun prodotto tessile, devono riportare tutti i trattamenti e nell’ordine seguente: lavaggio adumido, candeggio al cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura a mezzo diasciugabiancheria a tamburo rotativo.- I trattamenti rappresentati mediante i segni grafici si applicano a tutto il prodotto tessile- I simboli di manutenzione sono oggetto di un deposito di marchi internazionali. Il loroproprietario è Ginetex.Per ulteriori informazioni o chiarimenti:LART – Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile S.r.l.Via Vasco de Gama, 241012 Carpi (MO)Tel. 059.64.52.79Fax 059.62.18.56Web: http://www.lartessile.itE-mail: lart@lartessile.itLART S.r.l. – lart@lartessile.it ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 5


Sede legaleViale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423 859669 fax 0423 857203Sede operativa• Viale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423 859669 fax 0423 857203• Via Vasco de Gama 2 41012 Carpi (MO) tel. 059 645379 fax 059 621856E-mail: lartstl@lartessile.it sito: www.lartessile.itSommario• Testo decreto legislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 N° 194 pag. 2-9• Testo decreto legislativo <strong>del</strong> 19 ottobre 1999 pag. 10-11• Aggiornamenti rispetto al testo di legge 883 pag. 12-29Presso alla LART è disponibile il vademecum sulla letteratura uso interpretazione <strong>del</strong>la legge dietichettatura tessile 883 <strong>del</strong> 26 novembre 19731


Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n 194“Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 96/74/CE relativa alledenominazioni <strong>del</strong> settore tessile”Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n 146 <strong>del</strong> 24 giugno1999IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 <strong>del</strong>la Costituzione;Vista la direttiva 96/74/CE, <strong>del</strong> Parlamento Europeo e <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 16 dicembre 1996, relativaalla denominazione <strong>del</strong> settore tessile;Vista la legge 24 aprile 1998, n 128, ed in particolare, l’articolo 45 e l’allegato A;Vista la legge 26 novembre 1973, n 883;Vista la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione <strong>del</strong> 21 maggio 1999;Sulla proposta <strong>del</strong> Ministro per le politiche comunitarie e <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’industria, <strong>del</strong> commercioe <strong>del</strong>l’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,di grazia e giustizia e <strong>del</strong> tesoro, <strong>del</strong>bilancio e <strong>del</strong>la programmazione economica;E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.Campo di applicazione1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessisul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante lediverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.Art. 2.1. Ai sensi <strong>del</strong> presente decreto, per prodotti tessili e s’intendono tutti i prodotti che, allo statogrezzo, di semilavorati , lavorati, semimanuf<strong>atti</strong>, manuf<strong>atti</strong>, semiconfezionati o confezionati, sonoesclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unioneutilizzato.2. Ai sensi <strong>del</strong> presente decreto, per fibre tessili, si intende:2


a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensionetrasversale massima, che lo rendono atto ad applicazione tessili;b) le lamelle flessibili o i tubi i larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelletagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere lefibre di cui l’allegato 1, numeri da 19 a 41 e <strong>atti</strong> ad applicazioni tessili; la larghezza apparente èquella <strong>del</strong>la lamella o <strong>del</strong> tubo in forma piegata, appi<strong>atti</strong>ta, schiacciata o torta o, nel caso dilarghezza non uniforme, quella media.3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni <strong>del</strong> seguente decreto:a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, per la copertura dei mobili,per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti dei rivestimenti a più strati per pavimenti,dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne vengaspecificata la composizione.Art. 3.Denominazioni1. Le denominazioni <strong>del</strong>le fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportatenell’allegato 1.2. L’impiego <strong>del</strong>le denominazioni riportate nella tabella <strong>del</strong>l’allegato 1 è riservato alle fibre la cuinatura è precisata alla corrispondente voce <strong>del</strong>la tabella.3. E’ vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra. sia a titoloprincipale, sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla l<strong>ing</strong>ua impiegata.4. E’ vietato l’impiego <strong>del</strong>la denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazioneparticolare di fibre tessili in filo continuo.Art. 4.Tolleranze1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con iltermine 100% o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi espressione equivalente.2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso <strong>del</strong> prodotto tessile, se è giustificata damotivi <strong>tecnici</strong> e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodottiottenuti con il ciclo cardato.1. Un prodotto di lana può essere qualificato:“lana virgen” o “lana de esquilado”;“ren, ny uld”;“schurwolle”;“ξαρσευο μαλλι”“fleece wool” o “virgin wool”;“laine vierge” o “laine de tonte”;Art. 5.Denominazioni3


“lana vergine” o “lana di tosa”;“scheerwool”;“là virgem”;“uusi villa”;“ren ull”;solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in unprodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di filettatura che quelle richieste perla fabbricazione <strong>del</strong> prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lanacontenuta in una mischia di fibre quando:a) la totalità <strong>del</strong>la lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale <strong>del</strong>la mischia non è inferiore al 25%;c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.3. Nel caso previsto dal precedente comma, l’indicazione <strong>del</strong>la composizione percentuale completaè obbligatoria.4. La tolleranza giustificata da motivi <strong>tecnici</strong> inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3% diimpurità fibrose per i prodotti di cu ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.Art. 6.Designazione <strong>del</strong>la composizione1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% <strong>del</strong> pesototale, viene designato mediante denominazione <strong>del</strong>la fibra, seguita dalla relativa percentuale inpeso, ovvero mediante denominazione <strong>del</strong>la fibra, seguita <strong>del</strong>l’indicazione “minimo 85%”, ovveromediante composizione percentuale completa <strong>del</strong> prodotto.2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna <strong>del</strong>le quali raggiunga l’85% <strong>del</strong> pesototale, deve recare l’indicazione <strong>del</strong>la denominazione e <strong>del</strong>la percentuale in peso di almeno due<strong>del</strong>le fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni <strong>del</strong>le altre fibrecomponenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione <strong>del</strong>le loro percentualiin peso. Tuttavia l’insieme <strong>del</strong>le fibre, ciascuna <strong>del</strong>le quali costituisca meno <strong>del</strong> 10% <strong>del</strong>lacomposizione di un prodotto può essere indicato con l’espressione “altre fibre”, seguita da unapercentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituiscameno <strong>del</strong> 10% <strong>del</strong>la composizione percentuale <strong>del</strong> prodotto stesso.3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali lapercentuale di lino non è inferiore al 40% <strong>del</strong> peso totale <strong>del</strong> tessuto sbozzimato, possono esseredesignati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall’indicazione <strong>del</strong>lacomposizione “ordito puro cotone e trama puro lino”.4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali dicui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:a) una quantità di fibre estranee fino al 2% <strong>del</strong> peso totale <strong>del</strong> prodotto tessile, se è giustificata damotivi <strong>tecnici</strong> e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per iprodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui l’articolo 5, comma3;b) una tolleranza di fabbricazione <strong>del</strong> 3%, riferita al peso totale <strong>del</strong>le fibre indicate nell’etichetta, trale percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in4


conformità <strong>del</strong> comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione <strong>del</strong>la loropercentuale. Questa tolleranza si applica anche all’articolo 5, comma 2, lettera b).5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prenderein considerazione agli effetti <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>la tolleranza di cui alla lettera b) <strong>del</strong> precedente comma,quello <strong>del</strong>le fibre <strong>del</strong> prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate inapplicazione <strong>del</strong>la tolleranza di cui alla lettera a) <strong>del</strong> precedente comma. Il cumulo <strong>del</strong>le tolleranzedi cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate insede di analisi, in applicazione <strong>del</strong>la tolleranza di cui alla lettera a), risultino <strong>del</strong>la stessa naturachimica di una o più fibre indicate sull’etichetta.6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelleindicate nelle lettere a) e b) <strong>del</strong> comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodottiprevisti all’articolo 13, comma 1, possono essere ammesse <strong>del</strong>le tolleranze superiori solo in casieccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è dataimmediata comunicazione alla Commissione <strong>del</strong>le Comunità europee a cura <strong>del</strong>l’ispettorato tecnico<strong>del</strong>la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’industria,<strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianato.7. Le espressioni “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” possono essere utilizzateper qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.Art. 7.Tolleranze1. Fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, lefibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7%<strong>del</strong> peso <strong>del</strong> prodotto finito, nonché le fibre per esempio metalliche, incorporate per ottenere uneffetto antistatico, che non superino il 2% <strong>del</strong> peso <strong>del</strong> prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cuiall’articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso <strong>del</strong> tessuto, maseparatamente sul peso <strong>del</strong>la trama e quello <strong>del</strong>l’ordito.Art. 8.Etichette e contrassegni1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione dicommercializzazione <strong>atti</strong>nente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegnopossono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quandoquesti prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale e quando essi sono consegnati inesecuzione di un’ordinazione <strong>del</strong>lo Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agliarticoli 3, 4, 5 e 6 ed all’allegato 1, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questoobbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contr<strong>atti</strong>, nelle fatture o nelle distintedi vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stessodocumento figuri anche il significato <strong>del</strong>le abbreviazioni.3. All’atto <strong>del</strong>l’offerta in vendita e <strong>del</strong>la vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, neiprospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati5


5. L’etichettatura separata <strong>del</strong>le varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modoche il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte <strong>del</strong> prodotto si riferisconole indicazioni che figurano sull’etichetta, in particolare:a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento i corrosione, la composizione in fibre è data per latotalità <strong>del</strong> prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione <strong>del</strong> tessuto difondo e quella <strong>del</strong> tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono esseredesignate s<strong>ing</strong>olarmente.b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità <strong>del</strong> prodotto e puòessere indicata precisando separatamente la composizione <strong>del</strong> tessuto di fondo e quella dei fili perricamo, parti che devono essere designate s<strong>ing</strong>olarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10%<strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> prodotto, è sufficiente indicare la composizione <strong>del</strong> tessuto di fondo;c) la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse,presentate ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme <strong>del</strong> prodotto e può essere indicataprecisando separatamente la composizione <strong>del</strong>l’anima e <strong>del</strong> rivestimento, parti che devono esseredesignate s<strong>ing</strong>olarmente;d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme <strong>del</strong>prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti ecomposti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono esseredesignate s<strong>ing</strong>olarmente;e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano compostida fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve esseredesignato s<strong>ing</strong>olarmente.Art. 10.Deroghe1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III ein uno degli stati di lavorazione di cui all’articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporreun’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione <strong>del</strong>la composizione. Setuttavia tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, lacomposizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titoloprincipale o a titolo di aggettivo o di radicale, l’utilizzazione di una denominazione previstaall’allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.2. I prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono <strong>del</strong>lo stesso tipo ed hanno la stessacomposizione, possono essere presentati alla vendita raggruppanti sotto un’etichetta globale checontenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.3. L’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sullapezza o sul rotolo presenti alla vendita.4. L’esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo cheil consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza <strong>del</strong>la composizione di tali prodotti.Art. 11.Obblighi di chiarezza <strong>del</strong>le informazioni1. Le informazioni fornite all’atto <strong>del</strong>l’immissione sul mercato di prodotti tessili non devono darluogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.7


Art. 12.Ulteriori modalità di etichettatura1. Ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 1 e <strong>del</strong>le altre disposizioni <strong>del</strong> presente decreto inmateria di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengonodeterminate senza tener conto degli elementi seguenti:a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature eparamontature che non fanno parte integrante <strong>del</strong> prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materialetessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici elimitati <strong>del</strong> prodotto e, alle condizioni previste all’articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopodecorativo e fibre antistatiche;b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo stato diusura;c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottiturache non fanno parte <strong>del</strong>lo strato di usura;d) per i tendaggi: gli orditi e trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte <strong>del</strong> dritto <strong>del</strong>lastoffa;e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni <strong>del</strong> collo e fusti, fili per il cucito e quelli diunione a meno che costituiscano la trama o l’ordito <strong>del</strong> tessuto, le imbottiture che non hannofunzioni isolante e fatte salve le disposizioni <strong>del</strong>l’articolo 9, comma 1, le fodere.2. Ai fini <strong>del</strong> presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo deiprodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo <strong>del</strong>lecoperte e dei doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili oi tessuti aggiunti a parti specifiche o limitate <strong>del</strong> prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferireloro rigidità e spessore.3. Ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 1, e <strong>del</strong>le altre disposizioni <strong>del</strong> presente decretoin materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sonodeterminate senza tener conto <strong>del</strong>le materie grasse, dei leganti, <strong>del</strong>le cariche, degli appretti, deiprodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per iltrattamento dei tessili.Art. 13.Controlli1. I controlli <strong>del</strong>la conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalpresente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi dalla normativa vigente. A tal fine lepercentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra diciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui allegato II, previa eliminazione degli elementiindicati all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.Art. 14.Esclusioni1. Le disposizioni <strong>del</strong> presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento <strong>atti</strong>vo;8


4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o aimprese indipendenti che lavorano per conto terzi.Art. 15.Sanzioni1. La violazione <strong>del</strong>l’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegnoindicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniariaa lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali diaccompagnamento di cui all’articolo 8, comma 1.2. La violazione <strong>del</strong>l’obbligo di conservazione dei documenti di cui all’articolo 8, comma 8, èpunita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamentoin misura ridotta di cui all’articolo 16 <strong>del</strong>la legge 24 novembre 1981, n. 689.4. Il ministero <strong>del</strong>l’industria, <strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianato è l’autorità incaricata <strong>del</strong> controllo e<strong>del</strong>la vigilanza sull’osservanza <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> presente decreto.Art. 16.Disposizioni finali1. Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5 e <strong>del</strong>l’allegato D, <strong>del</strong>la legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati alpresente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione<strong>del</strong>la direttiva 97/37/CE, con decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’industria, <strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianato.Art. 17.Abrogazioni1. Sono abrogati:a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D <strong>del</strong>la legge 26 novembre 1973, n. 883, comemodificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13, 14 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 30aprile 1976, n. 515;c) il decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’industria, <strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianato 12 ottobre 1987, n. 482.(Si omette il testo degli allegati)9


MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATODECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1999Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 97/37/CE, recante adattamenti alprogresso tecnico degli allegati I e II <strong>del</strong>la direttiva 96/74/CE,sulle denominazioni <strong>del</strong> settore tessile(G.U. n. 258, 3 novembre 1999, Serie Generale)MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATOVista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 6 e allegato D;Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione <strong>del</strong>la direttiva 96/74/CErelativa alle denominazioni <strong>del</strong> settore tessile, ed in particolare l’articolo 16;Vista la direttiva 97/37/CE <strong>del</strong>la Commissione <strong>del</strong> 19 giugno 1997, recante adattamenti al progressotecnico degli allegati I e II <strong>del</strong>la direttiva 96/74/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio sulledenominazioni <strong>del</strong> settore tessile;DECRETA :Art. 1.1. L’allegato I, <strong>del</strong> decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:a) al numero 2, alla colonna “Denominazione”, dopo la parola “guanaco”, è inserita la parola“cashgora (m.)” e alla corrispondente colonna “Descrizione <strong>del</strong>le fibre”, dopo la parola “guanaco”,sono aggiunte le seguenti: “capra cashgora” (Incrocio <strong>del</strong>la capra Kashmir e <strong>del</strong>la capra angora);b) al numero 30, alla colonna “Denominazione”, le parole “Poliammidica o Nylon” sono sostituitedalle seguenti: “Poliammide o Nylon” e la corrispondente descrizione <strong>del</strong>le fibre è sostituita dalleparole seguenti: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legamiammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici”;c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;d) è inserito un nuovo 31: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola “Aramide” e allacorrispondente colonna “Descrizione <strong>del</strong>le fibre”, sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra dimacromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidicied immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero deilegami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici”;e) è inserito un nuovo numero 32: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola seguente:“Poliimmide” e alla corrispondente colonna “Descrizione <strong>del</strong>le fibre” sono aggiunte le seguentiparole: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidiciricorrenti”;10


f) è inserito un nuovo numero 33: alla colonna “Denominazione” è aggiunta la parola: “Lyocell” ealla corrispondente colonna “Descrizione <strong>del</strong>le fibre” sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra dicellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico,senza formazione di derivati”. Inoltre nella colonna “Denominazione” è aggiunto un rimando allaseguente nota in calce: “Per “solvente organico” s’intende essenzialmente una miscela di prodottiorganici e d’acqua”;g) il numero 22 è modificato di conseguenza: la descrizione <strong>del</strong>le fibre alla corrispondente colonnaè sostituita dalle parole seguenti: “Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscosomodificato ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura(Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento <strong>del</strong> 5% allo statoumido sono:Bc (centinewton) geq 1,3 √ T+ 2TBm (centinewton) geq 0,5 √Tdove T è la massa lineica media espressa in decitex.Art. 1.1. L’allegato II <strong>del</strong> decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è modificato come segue:a) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;b) è aggiunto un nuovo numero 31; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Aramide” e allacorrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 8,00;c) è aggiunto un nuovo numero 32; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Poliimmide” e allacorrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 3,50;d) è aggiunta un nuovo numero 33: alle colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Lyocell” e allacorrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 13,00;11


AGGIORNAMENTORISPETTO AL TESTO DI LEGGE 883• Testi normativi legislativi• Definizione di fibre tessile• Allegato A tabella <strong>del</strong>le fibre tessile• Precisazioni sui termini usati in tabella A• Definizione di prodotti tessile• Etichette e contrassegni• Documento di trasporto• Prodotti tessili a cui non si applica la norma• Allegato C dei prodotti non assoggettabili all’obbligo di etichettatura o di stampigliatura• Prodotti tessili per cui la legge prevede alcune deroghe• Allegato D dei prodotti per cui è obbligatoria soltanto un’etichettatura• Stampigliatura globale• Denominazione o qualificazione dei puri (prodotti composti da una sola fibra)• Qualificazione lana vergine nelle miste• Ulteriori modalità di etichettatura• Sanzioni amministrative pecuniarie• Allegato B dei tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo <strong>del</strong>la massa <strong>del</strong>lefibre contenute in un prodotto tessile12


AGGIORNAMENTOTESTI NORMATIVI LEGISLATIVILa legge sull’etichettatura di composizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1974. Sitratta <strong>del</strong>la legge N° 883 <strong>del</strong> 26 novembre <strong>del</strong> 1973 pubblicata sulla G.U. 8/1/74 e cherappresenta il testo legislativo fondamentale.Successivamente sono state emanate modifiche ed integrazioni al testo legislativo fondamentaledi cui le più importanti sono:• Provvedimento legislativo riportato nel D.P.R. n° 515 <strong>del</strong> 30 aprile 1976• Legge N° 632 <strong>del</strong> 8 agosto 1977 (G.U. 31/8/77)• Legge N° 669 <strong>del</strong> 4 ottobre 1986 (G.U. 18/10/86)• Decreto legislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 n° 194 (G.U. 24/6/99)• Decreto legislativo <strong>del</strong> 19 ottobre 1999 (G.U. 3/11/99)In appendice sono riportati il testo <strong>del</strong>la legge 883 “Disciplina <strong>del</strong>la denominazione e <strong>del</strong>laetichettatura dei prodotti tessili”, le modifiche di cui alla legge 632 e 669, il regolamento esecutivocontenuto nel D.P.R. 515 e i decreti legislativi, riguardanti le ultime modifiche, <strong>del</strong> 22 maggio e <strong>del</strong>19 ottobre 1999.La legge per fibra tessile intende:AGGIORNAMENTO PAG. 15DEFINIZIONE DI FIBRE TESSILEa) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza edimensione traversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;b) le lamelle flessibili o i tubi di lunghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese lelamelle tagliate da lamelle più lunghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono perottenere le fibre di cui all’allegato A, numeri da 19 a 44 e <strong>atti</strong> ad applicazioni tessili; lalarghezza apparente è quella <strong>del</strong>la lamella o <strong>del</strong> tubo in forma piegata, appi<strong>atti</strong>ta, schiacciata otorta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.13


AGGIORNAMENTO PAG. 16ALLEGATO ATABELLA DELLE FIBRE TESSILI1 Lana (f) 28 Flurofibra (f)2 Alpaca (m), lama (m), cammello (m), 29 Modacrilicakashmir (m), mohair (m), angora (m), 30 Poliammide o Nylonvigogna (f), yack (m), guanaco (m), 31 Aramidecashgora (m), castoro (m), lontra (f) 32 Poliimmidepreceduta o meno dalla denominazione 33 Lyocell“lana” o “pelo” 34 Poliestere (m)3 Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione 35 Polietilenica<strong>del</strong>la specie animale (per esempio pelo 36 Polipropilenicabovino, pelo di capra comune, crine di 37 Poliureicacavallo….) 30 Poliuretanica4 Seta (f) 39 Vinilal (m)5 Cotone (m) 40 Trivinilica6 Kapok (m) 41 Gomma7 Lino (m) 42 Elastam (m)8 Canapa (f) 43 Vetro tessile (m)9 Juta (f) 4410 Abaca (f)11 Alfa (f)12 Cocco (m)13 Ginestra (f)14 Ramiè (m)15 Sisal (m)16 Sunn17 Henequen18 Maguey19 Acetato (m)20 Alginica21 Cupro (m)22 Modal (m)23 Proteica24 Triacetato (m)25 Viscosa (f)26 Acrilica27 Clorofibra (f)Denominazione corrispondente alla materia<strong>del</strong>la quale le fibre sono composte, peresempio: metallo (metallica, metallizzata),amianto, carta tessile preceduta o meno dallaparola “filo”o fibra”14


AGGIORNAMENTO PAG.17PRECISAZIONI SUI TERMINI USATI NELLA TABELLA ANell’allegato A <strong>del</strong>la legge sono elencate e definite 44 fibre tessili, quelle attualmente utilizzate.L’impiego <strong>del</strong>le denominazioni riportate nella tabella <strong>del</strong>l’allegato A è riservato alle fibre la cuinatura è precisata alla corrispondente voce <strong>del</strong>la tabella.È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale,sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla l<strong>ing</strong>ua impiegata.È vietato l’impiego <strong>del</strong>la denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione particolaredi fibre tessili in filo continuo.La legge si preoccupa di evitare che l’utilizzatore o il consumatore possa essere indotto in errore daindicazioni diverse da quelle previste dalla legge, le sole che individuano esattamente il materialetessile. Spesso si utilizzano aggettivi, marchi che inducono il consumatore a commettere evidentierrori di interpretazione, ad esempio 100% cashmirette, 100% ancoretta, 100% agnellino etc….Così pure sono errate le composizioni che riportano la marca <strong>del</strong> produttore al posto <strong>del</strong>la fibra.1) Cotone 90% Lycra 10% composizione errataCotone 90% Elastam 10% composizione giustaCotone 90% Elastam (Lycra) 10% composizione giusta2) Lana 93% Lurex 7% composizione errataLana 93% Fibra metallica 7% composizione giustaLana 93% Fibra metallica (Lurex) 7% composizione giusta3) Lambswool 100% composizione errataLana 100%composizione giustaLana (Lambswool) 100%composizione giusta15


AGGIORNAMENTO PAG. 24ETICHETTE E CONTRASSEGNII prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione dicommercializzazione <strong>atti</strong>nente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegnopossono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quandoquesti prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnatiin esecuzione di un’ordinazione <strong>del</strong>lo Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili vannochiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolarel’impiego di abbreviazione sui contr<strong>atti</strong>, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammessoil ricorso ad un codice meccanografico a condizione che nello stesso documento figuri anche ilsignificato <strong>del</strong>le abbreviazioni.All’atto <strong>del</strong>l’offerta in vendita e <strong>del</strong>la vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi,nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativied i dati relativi alla composizione in fibre tessili, devono essere indicati con gli stessi caratteritipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni nonpreviste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non siapplica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente leindicazioni previste dal presente decreto.Se tuttavia, all’atto <strong>del</strong>l’offerta in vendita o <strong>del</strong>la vendita ai consumatori, è indicato un marchiodi fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o titolo di aggettivo o diradice, l’impiego di una denominazione previste all’allegato A o tale da prestarsi a confusionecon essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratterifacilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dati relativialla composizione in fibre tessili.All’atto <strong>del</strong>l’offerta e <strong>del</strong>la vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previstisecondo quando appena descritto devono essere red<strong>atti</strong> anche in italiano.Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità difili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l’etichettatura globale sugliimballaggi o sui contenitori di presentazione. F<strong>atti</strong> salvi i casi di cui all’allegato D, punto 18, les<strong>ing</strong>ole unità possono essere etichettate in una qualsiasi <strong>del</strong>le l<strong>ing</strong>ue <strong>del</strong>la Comunità.È consentito l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti,diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4, 5 <strong>del</strong> decreto legislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 n° 194(vedere copia allegata in fondo), se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi<strong>del</strong>la correttezza professionale.AGGIORNAMENTO PAG. 25DOCUMENTO DI TRASPORTOLa bolla di accompagnamento è stata sostituita dal documento di trasporto.Ai fini di quanto previsto nel paragrafo “Etichette e contrassegni” le fatture e le documentazionitecniche ed amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data <strong>del</strong>lefatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali sidetermina la data <strong>del</strong>l’emissione <strong>del</strong> prodotto al consumo finale.16


AGGIORNAMENTO PAG. 27BIS DEFINIZIONE DI PRODOTTI TESSILEAi sensi <strong>del</strong>la legge per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, disemilavorati, lavorati, semimanuf<strong>atti</strong>, manuf<strong>atti</strong>, semiconfezionati o confezionati, sonoesclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unioneutilizzato.Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni <strong>del</strong> presente decreto:a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;b) i tessuti le cui parti tessili costituiscono almeno 80% in peso, per la copertura di mobili,ombrelli e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, deimaterassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;c) i prodotti incorporati in altri prodotti di cui siamo parte integrante, qualora ne vengaspecificata la composizione.AGGIORNAMENTO PAG. 28PRODOTTI TESSILI A CUI NON SI APPLICA LA NORMALe norme previste dalla legge non si applicano ai prodotti tessili che:1) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;2) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento <strong>atti</strong>vo;4) sono dati in lavorazione, senza dare luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilioo a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;5) sono destinati ai messaggi pubblicitari effettuati attraverso i consueti canali di informazione(stampa, affissioni, radio, televisione, etc...) per i quali è espressamente escluso l’obbligo diindicare la composizione a meno che non siano accompagnati da buoni di ordinazione o dainviti ad acquistare per corrispondenza.Inoltre in deroga alle disposizioni degli 8 e 9 <strong>del</strong> decreto legislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 n° 194(vedere copia allegata in fondo), non vi è obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegnoconcernenti la denominazione e l’indicazione <strong>del</strong>la composizione per i prodotti tessili chefigurano nell’allegato C e in uno dei seguenti stati di lavorazione: stato grezzo, semilavorato ,lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionati o confezionato. Se tuttavia tali prodottisono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione oil marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o atitolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato A o taleda poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 <strong>del</strong> decretolegislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 n° 194 (vedere copia allegato in fondo).17


AGGIORNAMENTO PAG. 28 E 65ALLEGATO CPRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL’OBBLIGODI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA1. Fermamaniche di camicia2. Cinturini di materiale tessile per orologio3. Etichette e contrassegni4. Manopole di materia tessile imbottite5. Copricaffettiere6. Copriteiere7. Maniche di protezione8. Manicotti non di felpa9. Fiore artificiali10. Puntaspilli11. Tele dipinte12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti13. Feltri14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente tali15. Ghette16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali17. Cappelli di feltro18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria19. Articoli di materia tessile da viaggio20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazionecompresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamenteconfezionati per essere impiegati per tali arazzi21. Chiusure lampo22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile23. Copertine di materia tessile per libri24. Giocattoli25. Parti tessili di calzature ad eccezione <strong>del</strong>le fodere coibenti26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm 227. Tessuti e guanti per ritirare i pi<strong>atti</strong> dal forno28. Copriuova29. Astucci per il trucco30. Borse in tessuto per tabacco31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini32. Articoli di protezione per lo sport ed esclusione dei ganti33. “Nécessaires” da toletta34. “Nécessaires” per calzature35. Articoli funerari36. Articoli monouso, ad eccezione <strong>del</strong>le ovatte.Ai sensi <strong>del</strong>la presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati adessere usati una volta sola ovvero per breve durata, il cui normale impiego escludequalsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo18


37. Articoli tessili soggetti alle norme <strong>del</strong>la farmacopea europea e recanti una dicitura che vifa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche,ed articoli tessili d’ortopedia in generale.38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 <strong>del</strong>l’allegato D),destinati normalmente:a) ad essere usati in modo strumentale nelle <strong>atti</strong>vità di produzione e di trasformazionedei beni;b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione,illuminazione, etc…), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto,od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi,esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamentedai veicoli39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute,giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbottiantiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco,gli agenti chimici o altri rischi)40. Strumenti gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione,depositi, etc…), sempre che vengono fornite indicazioni sulle loro prestazioni ecaratteristiche tecniche41. Vele42. Articoli tessili per animali43. Bandiere, stendardi e gagliardettiAGGIORNAMENTO PAG.29PRODOTTI TESSILI PER CUI LA LEGGE PREVEDE ALCUNEDEROGHELa legge contempla alcune deroghe giustificate dalle particolari caratteristiche di determinatiprodotti e dalle modalità con cui vengono posti in vendita.- Tessuti a metraggio: l’etichetta di composizione può essere presente solo sulla pezza o sulrotolo presentati alla vendita e non nella parte in metratura venduta.- Etichettatura globale: i prodotti tessili elencati nell’allegato D, quando sono <strong>del</strong>lo stesso tipoed hanno la stessa composizione, possono essere venduti raggruppati sotto un’etichettaglobale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla legge.- Prodotti coordinati: due o più prodotti tessili che formano normalmente un insiemeinseparabile (ad esempio un abito composto da giacca e pantalone) e che hanno la stessacomposizione, offerti in vendita come un unico prodotto possono presentare una solaetichetta. Per evitare problemi è comunque preferibile etichettarli s<strong>ing</strong>olarmente.- L’esposizione in vendita dei prodotti menzionati nei punti precedenti deve avvenire in modoche il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza <strong>del</strong>la composizione di taliprodotti.19


AGGIORNAMENTO PAG. 29 E 66ALLEGATO D1. Canovacci2. Strofinacci per pulizia3. Bordature e guarnizioni4. Passamaneria5. Cinture6. Bretelle7. Reggicalze e giarrettiere8. Str<strong>ing</strong>he9. Nastri10. Elastici11. Imballaggi nuovi e venduti come tali12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi e funi diverse da quelle di cui al numero 38<strong>del</strong>l’allegato C13. Centrini14. Fazzoletti15. Retine per capelli16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cuipeso netto non superi 1 grammo19. C<strong>ing</strong>hie per tendaggi e venezianeAGGIORNAMENTO PAG. 30DENOMINAZIONE O QUALIFICAZIONE DEI PURI OVVERODEI PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA (PUNTO B)B) Qualificazione per la lana. Un prodotto di lana può essere qualificato:«Lana virgen» o «Lana de esquilado»;«ren, ny uld»;«schurwolle»;«ξαρσευο μαλλι »;«fleece wool» o «virgin wool»;«laine vierge» o «daine de tonte»;«lana vergine» o «lana di tosa»;« scheerwool »;«là virgem »;«uusi villa»;«ren ull »;Solo quando è costituto interamente da fibre di lana provenienti dalla pecora ed è compostoesclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che ha subitoaltre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione <strong>del</strong> prodotto, nétrattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.20


AGGIORNAMENTO PAG. 356° CASO QUALIFICAZIONE “LANA VERGINE” NELLEMISTEIn deroga al punto B) pagina 30 (sopra aggiornato) le denominazione ivi indicate possono essereusate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:a) la tonalità <strong>del</strong>la lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al punto B)suddetto;b) la qualità di tale lana rispetto al peso totale <strong>del</strong>la mischia non è superiore al 25%;c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.In caso è obbligatoria l’indicazione <strong>del</strong>la composizione percentuale completa.AGGIORNAMENTO PAG. 41ULTERIORI MODALITÀ DI ETICHETTATURAAi fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> decreto legislativo <strong>del</strong> 22 maggio 1999 n° 194 inmateria di etichettatura dei prodotti tessili; le percentuali in fibre vengono determinate senza tenerconto degli elementi seguenti:a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature eparamontature che non fanno parte integrante <strong>del</strong> prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materialetessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici elimitati <strong>del</strong> prodotto e, alle condizioni previste al paragrafo “tolleranze”, fibre visibile e isolabili ascopo decorativo e fibre antistatiche;b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo stato diusura;c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e imbottitura chenon fanno parte <strong>del</strong>lo strato di usura;d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che fanno parte <strong>del</strong> dritto <strong>del</strong>lastoffa;e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni <strong>del</strong> collo e fusti, fili per cucito e quelli diunione a meno che sostituiscono la trama o l’ordito <strong>del</strong> tessuto, le imbottiture che non hannofunzione isolante e, fatte salve le disposizioni citate nel paragrafo “Prodotti tessili composti da dueo più parti di composizione diversa”, le fodere.Ai fini di quanto detto non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo deiprodotti tessili che servono da supporti allo stato di usura, in particolare i tessuti di fondo <strong>del</strong>lecoperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzii fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate <strong>del</strong> prodotto tessile al fine di rinforzarle o diconferire loro rigidità e spessore.Ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> presente decreto in materia di etichettatura deiprodotti tessili, le percentuali in fibre sono determinate senza tener conto <strong>del</strong>le materie grasse, dileganti, <strong>del</strong>le cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura edi stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.21


AGGIORNAMENTOSANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIELa violazione <strong>del</strong>l’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegnoindicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativapecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti deidocumenti commerciali di accompagnamento descritti nel parafo “Etichette e contrassegni”.La violazione <strong>del</strong>l’obbligo di conservazione dei documenti citati nel paragrafo “Documenti ditrasporto” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire ottomilioni.22


AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63ALLEGATO BTASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGAREPER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRECONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILENumero <strong>del</strong>lefibre1-2 Lana e peli:3 Peli:Crine:Denominazione• fibre pettinate …………………………………………. 18,25percentuale• fibre cardate …………………………………………… 17,00 (1)• fibre pettinate ………………………………………….. 18,25• fibre cardate …………………………………………… 17,00 (1)• fibre pettinate ………………………………………….. 16,00• fibre cardate …………………………………………… 15,00 (1)4 Seta 11,005 Cotone:• fibre normali …………………………………………... 8,50• fibre mercerizzate ……………………………………... 10,506 Kapok………………………………………………………….. 10,907 Lino …………………………………………………………… 12,008 Canapa ………………………………………………………… 12,009 Juta…………………………………………………………….. 17,0010 Abaca ………………………………………………………….. 14,0011 Alfa…………………………………………………………….. 14,0012 Cocco…………………………………………………………... 13,0013 Ginestra………………………………………………………… 14,0014 Ramiè (fibra bianchita) ………………………………………... 8,5015 Sisal …………………………………………………………… 14,0016 Sunn …………………………………………………………… 12,0017 Henequen………………………………………………………. 14,0018 Maguey…………………………………………………………. 14,0023


Numero <strong>del</strong>lefibreAGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63ALLEGATO BDenominazione19 Acetato………..………………………………………………. 9,0020 Alginica.………………………………………………………. 20,0021 Cupro………………….………………………………………. 13,0022 Modal..………………………………………………………... 13,0023 Proteica………………………………………………………… 17,0024 Triacetato………………………………………………………. 7,0025 Viscosa…………………………………………………………. 13,0026 Acrilica…………………………………………………………. 2,0027 Clorofibra………………………………………………………. 2,0028 Fluorofibra..……………………………………………………. 0,0029 Modacrilica.…………………………………………………….30 Poliammide o Nylon:• fibra non continua……………………………………… 6,25• filamento………………………………………………. 5,7531 Aramide.………………………………………………………. 8,0032 Poliimmide……………………………………………………. 3,5033 Lyocell..………………………………………………………. 13,0034 Poliestere:• fibra non continua……………………………………… 1,50• filamento………………………………………………. 1,5035 Polietilenica……………………………………………………. 1,5036 Polipropilenica..……………………………………………….. 2,0037 Poliuretanica..…………………………………………………. 2,0038 Poliuretanica• fibra non continua……………………………………… 3,50• filamento………………………………………………. 3,00percentuale24


Numero <strong>del</strong>lefibreAGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63ALLEGATO BDenominazione39 Vinilal…………………………………………………………. 5,0040 trivinilica………………………………………………………. 3,0041 Gomma..………………………………………………………. 1,0042 Elastam..………………………………………………………. 1,5043 Vetro tessile:• diametro medio superiore a 5 μm……………………… 2,00• diametro medio pari o superiore a 5 μm………………. 3,0044 Metallica………………………………………………………. 2,00Metallizzata……………………………………………………. 2,00Amianto.………………………………………………………. 2,00Cartatessile..………………………………………………………….percentuale13,75(1) Il tasso convenzionale <strong>del</strong> 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se ilprodotto tessile contenute lana e/o pelo appartenga al ciclo pettinato o cardato.25


AGGIORNAMENTO PAG. 60ALLEGATO ATABELLA DELLE FIBRE TESSILINumeri Denominazione Descrizione <strong>del</strong>le fibre1 Lana (f) (1) Fibra tratta dal vello <strong>del</strong>la pecora (Ovis ariees)2 Alpaca (m), lama (m), cammello (m),kashmir (m), mohair (m), angora (m),vigogna (f), yack (m), guanaco (m),cashgora (m), castoro (m), lontra (f)preceduta o meno dalladenominazione “lana” o “pelo” (1)Peli degli animali citati a ficco; alpaca, lama,cammello, capra <strong>del</strong> kashmir, capra angora,coniglio angora, vigogna,yack, guanaco, capracashgora (incrocio <strong>del</strong>la capra kashmir e <strong>del</strong>lacapra angora), castoro, lontra3 Pelo (m) o crine (m) con o senzaindicazione <strong>del</strong>la specie animale (peresempio pelo bovino, pelo di capracomune, crine di cavallo….)Peli di vari animali diversi da quelli citati aipunti 1 e 24 Seta (f) Fibra proveniente esclusivamente da insettisentigeni5 Cotone (m) Fibra proveniente dal seme <strong>del</strong> cotone(Gossypium)6 Kapok (m) Fibra proveniente dall’interno <strong>del</strong> frutto <strong>del</strong>kapok (Ceiba pentandra)7 Lino (m) Fibra proveniente dal libro <strong>del</strong> lino (Linumusitatissimun)8 Canapa (f) Fibra proveniente dal libro <strong>del</strong>la canapa(Cannabis sativa)9 Juta (f) Fibra proveniente dal libro <strong>del</strong> Corchorusolitorius e <strong>del</strong> Corchorus capsularis. Ai sensi<strong>del</strong>la presente direttiva sono assimilabili alla jutale fibre provenienti dal libro <strong>del</strong>l’Hibiscuscannabinus,Hibiscus sabdariffa, Abutilionavicennae, Urena lobata, Urena srinutata10 Abaca (f) Fibra proveniente dalla guaine fogliari <strong>del</strong>laMusa textilis11 Alfa (f) Fibra proveniente dalla foglia <strong>del</strong>la Stipatenacissima12 Cocco (m) Fibra proveniente dal frutto <strong>del</strong>la Cocos nucifera26


AGGIORNAMENTO PAG. 60ALLEGATO A1314Ginestra (f)Ramiè (m)Fibra proveniente dal libro <strong>del</strong> Cytisus scopariuse/o Spartium junceumFibra proveniente dal libro <strong>del</strong>la Boehmeria e<strong>del</strong>la Boehmeria tenacissima15 Sisal (m) Fibra proveniente dalle foglie <strong>del</strong>l’Agavesisalana16 Sunn Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea17 Henequen Fibra proveniente dal libro di Agave18 Maguey Fibra proveniente dal libro <strong>del</strong>la Agave cantala19 Acetato (m) Fibra d’acetato di cellulosa di cui meno <strong>del</strong> 92%ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici èacetilato20 Alginica Fibra ottenuta da Sali metallici <strong>del</strong>l’acidoalginico21 Cupro (m) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta medianteprocedimento cuprammoniacale22 Modal (m) Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuto conprocedimento viscoso modificando ed aventeun’elevata forza di rottura ed un elevato moduloa umido. La forza di rottura (Bc) allo statoambientale e la forza (Bm) necessaria adottenere un allungamento <strong>del</strong> 5% allo statoumido sono:Bc (centinewton) ≥ 1,3 √T + 2TBm ≥ 0,5 √TDove T è la massa lineica media espressa indecitex23 Proteica Fibra ottenuta a partire da sostanze proteichenaturali rigenerate e stabilizzate mediantel’azione di agenti chimici27


AGGIORNAMENTO PAG. 60ALLEGATO A24 Triacetato (m) Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92%dei gruppi ossidrili è acetilato25 Viscosa (f) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante ilprocedimento viscosa per il filamento e per lafibra non continua26 Acrilica Fibra da macromolecola lineari aventi nellacatena almeno l’85% in massa <strong>del</strong> motivoacrilonitrilico27 Clorofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari aventinella catena più <strong>del</strong> 50% in massa <strong>del</strong> motivomonometrico vinilico clorurato o vinilidenicoclorurato.28 Flurofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari ottenutea partire da monomeri alifatici fluorurati29 Modacrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventinella catena più <strong>del</strong> 50% e meno <strong>del</strong>l’85% inmassa <strong>del</strong> motivo acrilonitrilico30 Poliammide o Nylon Fibra costituta da macromolecole linearisintetiche aventi nella loro catena legamiammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% èlegato a motivi alifatici o cicloalifatici31 Aramide Fibra di macromolecole lineari sintetiche,costituite da gruppi aromatici legati fra loro dalegami ammidici ed immidici, di cui almenol’85% è legato direttamente a due nucleiaromatici, mentre il numero dei legamiimmidici, ove presenti, non può essere superiorea quello dei legami ammidici32 Poliimmide Fibra costituita da macromolecole linearisintetiche aventi nella catena motivi immidiciricorrenti33 Lyocell Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta conprocedimento di dissoluzione e di filatura insolvente organico, senza formazione di derivati28


AGGIORNAMENTO PAG. 60ALLEGATO A34 Poliestere (m) Fibra formata da macromolecole lineari aventinella catena almeno l’85% in massa di un essereda diolo ed acido tereftalico35 Polietilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature diidrocarburi alifatici non sostituti36 Polipropilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature diidrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonioogni due porta una ramificazione metilica, inconfigurazione isot<strong>atti</strong>ca, senza ulteriorisostituzioni37 Poliureica Fibra formata da macromolecole lineari aventinella catena la ripetizione <strong>del</strong> gruppo funzionaleureilenico -(NH-CO-NH)-30 Poliuretanica Fibra formata da macromolecole lineari aventinella catena la ripetizione <strong>del</strong> gruppo funzionaleuretanico39 Vinilal (m) Fibra formata da macromolecole lineari la cuicatena è costituita da alcole polivinilico a tassodi acetilizzazione variabile40 Trivinilica Fibra formata da terpolimero di acrilonitriloe, diun monomero vinilico clorurato e di un terzomonomero vinilico, nessuno dei qualirappresenta il 50% <strong>del</strong>la massa totale41 Gomma Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprenenaturale o sintetico, sia da uno o più dienipolimerizzati con o senza uno o più monomerivinilici che, allungata sotto una forza di trazionefino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale,riprende rapidamente e sotanzialmente talelunghezza non appena cessa la forza di trazione42 Elastam (m) Fibra elastomerica costituta da almeno l’85% inmassa di poliuretano segmentato che, allungatasotto un forza di trazione fino a raggiungere trevolte la lunghezza iniziale, riprende rapidamentee sostanzialmente tale lunghezza non appenacessa la forza di trazione29


AGGIORNAMENTO PAG. 60ALLEGATO A43 Vetro tessile (m) Fibra costituita da vetro44 Denominazione corrispondente allamateria <strong>del</strong>la quale le fibre sonocomposte, per esempio: metallo(metallica, metallizzata), amianto, cartatessile preceduta o meno dalla parola“filo”o fibra”Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverseda quelle sopra indicate(1) La denominazione “lana” di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia difibre provenienti dal vello <strong>del</strong>la pecora e dai peli indicati al n° 2, terza colonna. Questa disposizionesi applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all’articolo 6 (vederecopia <strong>del</strong> decreto 22 maggio 1999 n° 194 allegato in fondo), a condizione che questi ultimi sianoparzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.(2) Per “solvente organico” si intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici ed’acqua.30

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