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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________parcheggio vicino ad uno stabilimento balneare e che era stata percorsa da numerosi incendi in diversi annia carico della vegetazione di macchia mediterranea e di pineta ed interessata da successivi sbancamenti emovimenti terra.Altri due tipi di divieti sono previsti dalla L. 353/2000 per due attività a forte impatto sul territorioattraverso l’uso distorto del fuoco, quella della pastorizia e della caccia.Per questi due tipi di divieti valgono le considerazioni sulla difficoltà di applicazione da parte dei Comunicitate in precedenza, con l’aggravante che l’uso del territorio per queste attività è continuo e fa partedell’uso sociale ed economico di intere zone del territorio nazionale. Queste zone, inoltre, devono esseresegnalate con tabelle per rendere evidente il divieto. In alcune Regioni e Province sono state “tabellate” learee percorse dal fuoco ed interdette alla pastorizia ed alla caccia, con evidenti benefici di deterrenza ditipo preventivo per future azioni illegali.1.5. 2) Sanzioni amministrativeLa legge 353/2000 prevede anche delle sanzioni di tipo amministrativo, all’art. 10, che colpisconol’inottemperanza a prescrizioni imposte dalla Regione per salvaguardare l’innesco degli incendi, soprattuttonei periodi e nelle aree a rischio, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera f), nei piani regionali diprevisione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.Questi precetti erano quelli previsti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della L. 3267/<strong>23</strong> esuccessivamente recepite dalla L. 47/75.La nuova legge quadro in materia di incendi boschivi ha elevato i livelli pecuniari, nel minimo e nelmassimo, con il pagamento di una somma non inferiore a 2.000.000 di lire e nel massimo non superiore a20.000.000 di lire. Il tipo di prescrizioni sono rimaste, pressoché, quelle vigenti prima della L. 353/2000.E’ accaduto che non tutte le Regioni hanno normato la materia, anche in considerazioni delle elevatesanzioni introdotte dalla nuova legge.Nell’anno 2005 sono state elevate dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato n. 1.061 sanzioniamministrative per un importo totale esigibile di € 1.324.533.2. ATTIVITA’ OPERATIVE, ANALISI E STRATEGIA DI CONTRASTO2.1 RisultatiIl Corpo Forestale dello Stato dall’anno 2000 ha accentuato l’impegno per migliorare le azioni di lotta aireati di incendio boschivo, con tre diverse modalità:• prevenzione generale – controllo del territorio attraverso il servizio di emergenza ambientale1515;• prevenzione mirata – servizi mirati per il controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reatidi incendio boschivo;• attività investigativa per fatti complessi.Dall’anno 2003 gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato hanno migliorato la capacità d’indagine, con loscopo di approfondire con rinnovata capacità operativa fatti e matrici motivazionali complessi che sono allabase degli incendi boschivi.I dati che analizziamo si riferiscono a casi in cui sono state individuati gli autori dei reati sia per casi diincendi boschivi colposi che dolosi. Tali dati hanno il pregio che i moventi e le cause accertate posseggonoun’assoluta attendibilità per l’analisi del fenomeno rispetto ai dati di natura statistica.Complessivamente nel periodo 2000 – 2007 il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato all’AutoritàGiudiziaria sul territorio nazionale 3.091, di cui 110 tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare.Nell’anno 2007 sono state segnalate 596 persone di cui 13 tratte in arresto in flagranza di reato perincendio doloso o in applicazione di misure di custodia cautelare.L’analisi dei dati consente di trarre i indicazioni utili per migliorare l’azione complessiva futura.Il Corpo Forestale dello Stato ha attuato le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo in modo costantedall’anno 2000 ad oggi, applicando il dettato della nuova normativa e utilizzando i potenziati strumentiinvestigativi previsti dall’art. 4<strong>23</strong>‐bis e la nuova definizione di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000).42

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