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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________Salutidi Giovanni LosavioPresidente nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong>Una brevissima introduzione per dare il senso di questa iniziativa voluta fortemente da <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> peraffrontare una riflessione sullo sviluppo dell’attuazione della legge 353 del 2000, a quasi un decennio dallasua entrata in vigore. Nonostante questa dia un complesso insieme di strumenti per contrastare ilfenomeno degli incendi boschivi, in questi anni si è registrata una drammatica recrudescenza delfenomeno, fino a giungere al preoccupante picco avuto l’estate del 2007.Nel nostro ordinamento però il bosco sembrerebbe godere delle massime garanzie di tutela. Innanzituttoha perfino la copertura costituzionale essendo elemento essenziale costitutivo del paesaggio che è tutelatonell’articolo 9: nella legge del 1985 (trasferita poi nel Testo Unico e nel Codice dei Beni culturali) infatti siidentificano gli elementi costitutivi del paesaggio e tra questi vi sono, appunto, i territori coperti dal bosco.Da qui la tutela dell’articolo 9 della Costituzione. E non si parla solo di territori coperti da boschi e foreste,ma anche di boschi che siano stati “cancellati, percorsi o danneggiati dal fuoco”. Significa allora una tutelaassoluta che si oppone a qualsiasi modificazione di destinazione: il bosco anche se danneggiato o percorsodal fuoco rimane un elemento essenziale del paesaggio e non può quindi in alcun modo essere distolto daquesta sua funzione identificante del paesaggio.Nella legge del 2000 cogliamo in qualche modo questo sistema di intrinseca contraddizione: volendocontrastare il fenomeno degli incendi boschivi ha voluto ovviamente introdurre dei meccanismi dissuasiviinterpretando il fenomeno per gli ipotetici moventi e ha previsto delle sanzioni di impossibilità di modificadella destinazione boschiva, anche se però – come abbiamo già detto ‐ essendo il bosco elementointegrativo del paesaggio già aveva piena tutela. E la legge del 2000 interpretando appunto i possibilimoventi delle azioni dolose di incendio dei boschi pone dei limiti in 15 anni per la modifica di destinazione,10 anni per introdurre costruzioni, 5 anni per il divieto di azioni di rimboschimento con il finanziamentopubblico. Ne derivano quindi tre ipotesi di moventi delle azioni delittuose di incendio boschivo: il recuperodi territori per interventi di edilizia speculativa, possibilità di recupero di territori sottratti alla selvicoltura erestituiti al pascolo, fare affidamento sulle utilità che derivano dai finanziamenti pubblici alle operazioni dirimboschimento. C’è poi un ultimo movente che la legge non poteva considerare ma che la stampa“maliziosamente” ha introdotto, ovvero la possibilità che le stesse operazioni di spegnimento potesserocontenere in sé degli indotti economici e quindi indurre a “promuovere” gli incendi.In un assetto normativo nel quale il bosco sembrerebbe essere tutelato con estrema cura e in unordinamento amministrativo che impegna un corpo specializzato di altissima qualificazione professionale etutte le Istituzioni della Repubblica in tutti i suoi elementi che la compongono (Stato, Regione, Comuni),com’è possibile che il fenomeno degli incendi boschivi non sia dominato? Anzi, dall’introduzione di unalegge che voleva contrastarlo efficacemente abbia avuto le manifestazioni più drammatiche mettendo inpericolo anche l’incolumità delle persone? Com’è possibile che le azioni delittuose, azioni che non sonocontrastate solo con sanzioni amministrative ma anche penali, non abbiano avuto in pratica nessunaattenuazione?La riflessione di oggi vuol cercare appunto di offrire qualche risposta a questi imbarazzanti interrogativi. Lasperanza di questa giornata di riflessione insieme a tutte le competenze istituzionali impegnate afronteggiare il fenomeno è di dare quindi un contributo di chiarezza che valga eventualmente anche perintrodurre eventuali modifiche nell’assetto normativo. E se necessario, a giustificare iniziative di riforma.3

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