12.07.2015 Views

23 maggio 2008 - Italia Nostra

23 maggio 2008 - Italia Nostra

23 maggio 2008 - Italia Nostra

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________boschivo (art. 4<strong>23</strong>‐bis) è stato inserito in una serie di misure che tendono a velocizzare, in determinati casi,l’esecuzione del dibattimento e l’esecuzione della pena detentiva.1.3 Normative a confronto: la L. 47/75 e la L. 353/2000 e il quadro di riferimento dei principi di “tutelaambientale” della CostituzioneDal confronto fra l’attuale normativa e quella precedente risaltano in modo evidente le caratteristichenuove della legge quadro.Per rispondere in modo adeguato e con rinnovate azioni alla minaccia che gli incendi boschivirappresentano per il nostro Paese, il legislatore ha predisposto nell’anno 2000 la “legge quadro in materiadi incendi boschivi”, la n. 353 del 21 novembre, che in un organico sistema nazionale, regionale e degli altriEnti territoriali sussidiari, ha organizzato le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, lotta attiva)ed ha decisamente innovato le attività di sicurezza pubblica per la lotta ai reati, con l’introduzionenell’ordinamento penale nazionale al titolo VI del codice penale nella ripartizione che riguarda i reati control’incolumità pubblica, dello specifico reato di incendio boschivo (art. 4<strong>23</strong>‐bis c.p.).Il nuovo indirizzo che il legislatore ha voluto dare a questo settore con la legge quadro è già evidente dalconfronto fra l’art. 1 della legge 353/2000 e quello della precedente normativa che regolava il settore, lalegge 1° marzo 1975, n 47 “norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”.L’art. 1 della legge 47/75 così recitava “ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivodagli incendi …… sono predisposti … piani regionali ed interregionali”.L’art. 1 della legge 353/2000 prevede che “le disposizioni della presente legge sono finalizzate allaconservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per laqualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 dellacostituzione”Nel ’75 l’esigenza principale della comunità nazionale è stata quella di realizzare una immediata barriera aidirompenti e irrefrenabili incendi che già da anni si verificavano sul territorio nazionale e che hannocausato anche numerose vittime.. Ricordiamo gli incendi in Sardegna, nell’Isola d’Elba, sul promontoriodell’Argentario, su quello del Circeo.La legge del ’75, sin dall’art. 1, prevedeva l’organizzazione del sistema di prevenzione e spegnimento degliincendi, da terra e con le forze aeree (istituzione del Centro Operativo Aeromobili del Corpo Forestale delloStato), sistema, che ha consentito di difendere le vite umane, i beni ed il patrimonio forestale nazionale.Successivamente, le attività di spegnimento degli incendi boschivi sono state organizzate nel sistemacomplessivo della Protezione Civile, prima con la legge 225/92 e poi con la legge 353/2000.La legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) contiene all’art. 1 una enunciazione di principioche individua l’obiettivo primario della norma. Il fine che la legge intende sostenere è quello della difesa deiboschi dagli incendi quale strumento di tutela del patrimonio forestale nazionale in quanto beneinsostituibile per la qualità della vita e quindi per la collettività nazionale secondo dei valori largamentesentiti, che costituiscono norma imposta dai precetti costituzionali (art. 9 e art. 32), per cui essa assurge avalore primario.Gli artt. 9 (la repubblica …. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione) e 32 (larepubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività) dellaCostituzione sono i precetti primari attraverso i quali è attuata la tutela ambientale nel nostro Paese. Sononorme derivate e non dirette, in quanto, al contrario di altri Stati quali, la Grecia, il Portogallo, la Svezia,l’India, la Spagna, il Perù, i Paesi Bassi ed il Brasile che hanno inserito norme di tutela dell’ambientedirettamente nei rispettivi Trattati Costituzionali, l’<strong>Italia</strong> non lo ha previsto in modo specifico nella propriaCostituzione.Anche la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione “Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3” ha previsto la legislazione esclusiva dello Stato, tra le altre, nelle materie di ordine e sicurezza pubblicae di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, materie a cui afferisce la tutela dagli incendiboschivi.Da tempo è in atto nel nostro Paese un dibattito sull’opportunità e necessità di modificare la Costituzionenel senso di introdurre una norma di riferimento specifica per la salvaguardia dell’ambiente.35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!