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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________tener conto delle somme già corrisposte dal medesimo soggetto. Non sussiste, tra i due procedimenti,alcuna sovrapponibilità, o duplicazione, stante la diversa area di tutela accordata a ciascuna delle due azioni(Corte Cost. n. 272/2007; Corte Cassaz. n. 06581/06).Si tratta, pertanto, di un’ulteriore fonte qualificata di acquisizione di notizia di danno, oltre a quellaproveniente dal Ministero il quale dovrebbe trasmettere anche copia delle sentenze ad esso pervenute chepermette, in seguito all’entrata in vigore del recente codice dell’ambiente (che sottrae la competenza alGiudice ordinario civile), al requirente della Corte dei Conti di agire direttamente contro i presuntiresponsabili, in particolar modo di quelli accusati di avere arrecato pregiudizio al Demanio forestale delloStato, che costituisce patrimonio indisponibile (art. 822 e segg. c.c.), la cui tutela spetta, innanzitutto,all’autorità amministrativa (art. 8<strong>23</strong> c.c.). È da sottolineare che la giurisprudenza della magistraturacontabile considera il danno a questa categoria di beni come danno pubblico o danno sociale, in quanto èarrecato alla collettività titolare e fruitrice del bene ambiente, del quale lo Stato è l’ente esponenziale piùrappresentativo. In materia di emergenza rifiuti, per altro, si è giunti a pronunciare numerose sentenze dicondanna (Sez. Giur.le della Campania) a carico di amministratori e funzionari, specialmente per omissionedi vigilanza e di controlli pubblici, o di iniziative previste dalle norme vigenti, in ordine a misure diprevenzione relative ai beni appartenenti alla collettività, in nome della quale la Corte intercetta gliinteressi diffusi.L’azione per la tutela ambientale spetta al soggetto titolare del diritto sostanziale, che agisce nel suointeresse, o ad un organo indipendente e imparziale che promuove il giudizio nell’interesse della legge(P.M. penale e contabile), la cui azione è iniziata d’ufficio ed ha il carattere della obbligatorietà (nelprocesso contabile non è precluso l’intervento adesivo del terzo). La suddetta titolarità è riconosciutatalvolta dalle norme anche a soggetti (es. associazione di protezione ambientale) ai quali è attribuito uninteresse qualificato ad instaurare un rapporto processuale (o addirittura ad intervenire al processo),distinto dal rapporto giuridico correlato al diritto sostanziale. Si tratta, a seconda delle ipotesi, di azionipopolari a tutela di interessi diffusi (individuabili in capo ad un numero indeterminato di soggetti come, adesempio, quelle contemplate nelle leggi 421/90 e 267/2000, per cui ciascun elettore può far valere, dinanzialla G.A., azioni e ricorsi che spettano al Comune), oppure di azioni collettive che tendono a difendereinteressi qualificati di alcune categorie di soggetti. In quest’ultimo caso (art. 140 bis del codice delcommercio, di cui al decr. leg.vo 6.9.05, n. 206, introdotto dalla legge 24.12.07 – finanziaria <strong>2008</strong>) leassociazioni e i soggetti preposti alla tutela degli interessi dei consumatori possono proporre azionecollettiva (c.d. “class action”) di risarcimento (1342 e 2043 c.c.) davanti al Tribunale del luogo ove ha sedel’impresa, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti che abbiano dato la loroadesione. La legge 142/90 (sulle autonomie locali), modificata dalla legge 265/99, oltre a prevedere l’azionepopolare in tema di elezioni, sancisce la facoltà, per le associazioni di protezione ambientale di interessenazionale, di proporre azioni risarcitorie di competenza del G.O. che spettano al Comune e alla Provincia,conseguente a danno ambientale.Il decreto leg.vo 26.3.08, n. 63, recante disposizioni integrative d. lgs 22.1.04, n. 42, ha stabilito che leassociazioni portatrici di interessi diffusi, individuate, ai sensi delle vigenti norme in materia di ambiente,possono impugnare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione con ricorso al TAR o con ricorsostraordinario al Presidente della Repubblica; ciò è consentito anche a “qualsiasi altro soggetto pubblico oprivato che vi abbia interesse”. Le sentenze e le ordinanze del TAR possono essere appellate, dai medesimisoggetti, anche se non abbiano proposto ricorso in primo grado. Contro il rilascio del nulla osta diconcessioni per autorizzazioni da parte dell’Ente Parco (legge 6.12.91 n. 394 e legge 8.7.86 n. 349, art. 9Cost.) è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni di protezione ambientale.Il codice ambientale dell’aprile 2006 (art. 309) abilita anche gli “associati”, nonché le persone fisiche ogiuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno o da minaccia di danno ambientale o che vantinoun interesse alla partecipazione del procedimento relativo all’adozione di misure di prevenzione oripristino, a produrre denunce od osservazioni corredate da documenti o informazioni e a chiedere nuovemisure di precauzione o di contenimento.Infine, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente (ai sensi della l.8.7.86 n. 349), sono riconosciute titolari dell’interesse di cui sopra e sono legittimate ad agire, sia conricorso in opposizione che in sede giurisdizionale amministrativa, per l’annullamento degli atti e dei29

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