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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 98 e della legge n. 205 del 21/07/2000,riguardante la riforma della giustizia amministrativa, deve fare riferimento alla nozione di “pubblicoservizio”, ivi compresi i soggetti anche privati ed imprese che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità,ossia miranti al soddisfacimento d’interesse generale, come ha inteso la giurisprudenza della Corte diCassazione.Con l’emanazione della recente legge del 20 dicembre 96, n. 639, sulle modifiche all’ordinamento dellaCorte dei Conti, recante integrazioni alle leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994, si è stabilito:1) la responsabilità amministrativa è personale e limitata al dolo e alla colpa grave;2) la regola della intrasmissibilità del debito agli eredi, salvo che per i casi di indebito arricchimentodel “dante causa” e del conseguente indebito arricchimento degli eredi;3) la regola della parziarietà dell’obbligazione e l’eccezionalità dei casi di solidarietà;4) il dovere del Giudice di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti;5) l’insindacabilità delle scelte discrezionali;6) l’esimente della buona fede per i titolari di organi politici, per atti che rientrano nella competenzadegli uffici tecnici o amministrativi;7) l’estensione della responsabilità per danni cagionati ad ente diverso da quello di appartenenza;8) nel caso di deliberazione di organi collegiali la responsabilità si imputa solo a coloro che hannoespresso voto favorevole;9) la generale norma della prescrizione quinquennale dal verificarsi del fatto dannoso o dalla datadella sua scoperta se il medesimo è doloso.Si è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione sull’estensione della giurisdizione della Corte deiConti al danno all’immagine o al prestigio della persona giuridica, che discende dal comportamentogravemente offensivo del dipendente o dell’amministratore che viene chiamato a rispondere, qualeulteriore danno, economicamente valutabile, delle spese occorrenti per il ripristino del bene giuridico leso.Nell’impossibilità di determinare l’esatto importo, normalmente, la relativa quantificazione avviene colcriterio equitativo di cui all’art. 1226 del c.c.Danno ambientaleIl T.U. sull’ambiente (d.lgs. 3 aprile 06, n. 152) tende ad assicurare tutela e risarcimento del suolo e delsottosuolo, prevenzione di fenomeni di dissesto ed effettua la lotta alla desertificazione anche attraversouna preliminare attività conoscitiva, con riguardo ai fenomeni di inquinamento ed ai parchi e alle areeprotette e successive attività di pianificazione anche nel campo della forestazione (art. 55‐56). Per laprotezione del paesaggio vige il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decr. leg.vo 22.1.2004 n.42, emanato ai sensi della legge 6.7.02 n. 137, come modificato dal d.lgs n. 152/06 e da quello ultimo del 26marzo <strong>2008</strong>, n. 63, che richiama la Convenzione europea del Paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre2000.Con d. lg.vo 24.3.06, n. 157, sono state individuate le aree tutelate per legge, ivi compresi i territori copertida foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. Il Ministro esercita le funzioni spettantiallo Stato (art. 117 Cost.) in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente, incollaborazione con le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria (direttiva Parlamento europeo n.2004/35/CE del 21.4.04) che elenca i danni ambientali e ne indica i rimedi, in applicazione dei principi disussidiarietà e di lealtà.È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsanaturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima (art. 300). Chiunque realizzando un fatto illecito, odomettendo comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimentoamministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un dannoall’ambiente, è obbligato al ripristino o al risarcimento per l’equivalente. In caso di pericoli, anche solopotenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione(principio di precauzione ‐ art. 301). Quando il danno non si è ancora verificato, ma esiste minaccia,l’operatore interessato (che esercita l’attività) adotta misure di prevenzione e di messa in sicurezza.Quando si è verificato un danno ambientale vi è il dovere di comunicare senza indugio la situazione allapertinente autorità e l’operatore ha l’obbligo di circoscrivere o eliminare il danno, adottare le misure di27

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