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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________Interventi della Corte dei Conti in materia ambientaledi Francesco D’AmaroVice‐Procuratore Generale presso la Corte dei ContiGiudizio di ResponsabilitàL’art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione nelle materie di contabilitàpubblica e nelle altre previste dalla legge. L’art. 28 dispone che i funzionari e i dipendenti dello Stato e deglienti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atticompiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici.Il giudice competente per i dipendenti pubblici o per chiunque abbia un rapporto di servizio con lo Stato ocon gli enti pubblici non economici è la Corte dei Conti, la quale è investita di giurisdizione piena edesclusiva. Il Procuratore generale e i Procuratori regionali (i quali promuovono i giudizi di primo grado)rappresentano l’interesse generale al rispetto dell’ordinamento giuridico in materia di finanza pubblica,nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale e ad essi spetta di provare gli elementi costitutivi dellaresponsabilità (rapporto di servizio, danno, dolo o colpa grave, nesso di causalità).L’articolo 82 del R.D. 18 novembre 19<strong>23</strong>, n. 2440, assoggetta a tale giurisdizione “l’impiegato che, perazione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato”; lostesso articolo stabilisce, inoltre, che “quando l’azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati,ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio,tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire”. Si tratta di unanozione ampia di impiegato che comprende tutti gradi, le qualifiche e le funzioni esercitabili nella PubblicaAmministrazione. Dello stesso tenore è l’art. 18 del T.U. 3/57 che prevede l’obbligo del risarcimento alleamministrazioni per i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Sono intervenute poi le leggi n. 19e 20 del gennaio 1994 che hanno dettato nuove norme in materia di controllo e di responsabilità.Nell’ambito della giurisdizione vanno ricompresi agenti contabili, consegnatari, funzionari di fatto,personale temporaneo o a termine, funzionari onorari, amministratori, che compiono atti di gestione,direttori dei lavori, componenti di organi collegiali, anche se estranei all’apparato amministrativo o allapersona giuridica nella cui organizzazione essi svolgono le funzioni proprie di questa. Ciò accade perché lagiurisdizione del giudice contabile si fonda soprattutto sul rapporto di servizio, inteso in senso lato, tanto èvero che la medesima è rimasta inalterata anche dopo la trasformazione del rapporto dei pubblici impiegatiin contratto privatistico, con l’introduzione dell’art. 2 del d. lgs 29/93 e del d.lgs. 165/01 e successiveintegrazioni.La responsabilità amministrativa sorge dall’avvenuta lesione al bilancio pubblico o per la diminuzionepatrimoniale, concreta ed attuale, derivante da una condotta dolosa o gravemente colposa messa in attoda un soggetto legato da un rapporto di servizio con la PA, che sia in rapporto di causalità con l’eventopregiudizievole.L’obbligo di denuncia è previsto da diverse norme che pongono tale incombenza a carico di vertici, di organiispettivi, di revisione, di controllo in genere di enti o di amministrazioni pubbliche i quali vengono aconoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità (art. 20 T.U. n.3/57). Possono scaturire conseguenze gravi in capo ai soggetti medesimi che omisero la denuncia,determinando la prescrizione del diritto, che sono chiamati a rispondere insieme (o al posto) dei presuntiresponsabili (art. 1 legge n. 20 del 1994).La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte deldanno accertato o del valore perduto, esercitando il potere di riduzione dell’addebito, che costituisce unapeculiarità del giudizio amministrativo ‐ contabile. La nuova concezione di attività amministrativa, dopo26

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