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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________La nuova configurazione del bene‐ambientenella giurisprudenza più recente della Corte Costituzionaledi Franco GiampietroDocente presso l’Università di Viterbo, già Magistrato in CassazioneSarò brevissimo e cercherò di dire poche cose in quanto appunto il mio tema si colloca a monte rispetto aquanto detto nel corso della mattina e si sviluppa su profili molto generali. Ho scelto questo temaaccettando l’invito del Presidente perché si è data l’occasione che la Corte Costituzionale, che ha definitol’ambiente come valore costituzionale e dalla metà degli anno ’80 ha elaborato principi generali per latutela dell’ambiente ricavati da norme costituzionali non esplicite eccetto gli art. 9 e 32, che ricordava ilpaesaggio come nodo della tutela della salute, recentemente e in occasione della tutela del bosco hamutato orientamento della giurisprudenza dando una nuova definizione di ambiente che mi sembra piùconcreta, molto più attuale e direi formativa di quella cultura ambientale che tutti stamattina hannoinvocato come elemento essenziale per far decollare una tutela effettiva del bosco non solo nel momentodell’incendio, quindi prima che l’incendio si verifichi a livello di prevenzione. Tale coincidenza quindi fra ilnuovo orientamento della Corte Costituzionale e l’episodio relativo alla tutela del bosco mi ha fatto pensaredi dover dare il conto in questa relazione di questo punto d’incontro tra queste due tematiche. Dico questoperché come oggi abbiamo parlato del delitto d’incendio boschivo e si è ritenuto attraverso questo delittodi porre una pietra che potesse cambiare la cultura e l’approccio alla tutela dei boschi e contro gli incendi,così avviene quando nella nostra legislazione e faccio un breve riferimento all’ultimo decreto correttivo deltesto unico ambientale numero 4 del <strong>2008</strong> si è voluto inserire nella prima parte del testo unico i principi ditutela ambientale che sono scritti niente di meno che nel trattato di Roma nella versione Amsterdam 1997:il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio di correzione alla fonte prima che il dannosi verifichi e il principio “chi inquina paga”. Questi principi li potremmo sicuramente calare nella nostratematica di tutela del bosco perché abbiamo un problema di prevenzione, principio generale di tutelaambientale dell’incendio boschivo, il principio del chi inquina paga ovvero chi danneggia l’ambiente deverispondere non solo a livello penale ma deve rispondere anche al livello di ripristino e risarcimento deldanno all’ambiente ragionato alla collettività essendo pacificamente sottolineato questa mattina che ilbosco è un essenziale elemento del paesaggio, bene ambientale a fruizione collettiva tipica di tutti i beniambientali che hanno la caratteristica di non essere appropriabili individualmente ma di essere di usocollettivo e di essere essenziali allo sviluppo culturale e economico della collettività. Si vede quindi comequesti principi possono essere calati nel caso concreto, ma se poi questi non hanno un loro spessoreapplicativo, cioè non sono accompagnati da una cultura e da un’applicazione diffusa, collettiva, restanopurtroppo dei messaggi, delle regole elastiche e noi di regole in materia ambientale dal ‘76 a oggi neabbiano in codici di 2mila – 3mila pagine, solo per le statali, poi ci sono anche quelle regionali. Il nostrorischio allora qual è? Tante leggi, nessuna legge, molti principi, molti messaggi, ma in concreto la realtà èancora quella della Campania, quella di condanne dell’<strong>Italia</strong>, tanto per parlare semplicemente in materia didiscariche, di nozioni di rifiuti, perché noi continuiamo con una legislazione che dopo aver affermato i sacriprincipi va nell’applicazione concreta e lì comincia quelle oscillazioni tipiche dello sciatore che bypassa gliostacoli con molta eleganza ma è quello slalom che serve non alle persone oneste e che ci credono ma a chisa utilizzarlo. Ora arriviamo a un punto che mi interessa: il passaggio che a mio avviso la Cortecostituzionale ha fatto sono con le sentenze del novembre ’79 la 378 e le due sentenze 104 e 105 dell’aprile<strong>2008</strong>, quindi un tema di giurisprudenza in fieri, che mentre negli anni precedenti alla riforma costituzionale1‐3‐2001 che ha parlato per la prima volta di legislazione dello Stato esclusiva a protezione dell’ambiente edell’ecosistema lasciando invece alle Regioni competenza legislativa concorrente nelle materie precedenti,24

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