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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________ambito decontestualizzato dalla presenza umana. Basterebbe pensare che potendo esser frequentato daboy scout o naturalisti ad esempio, l’incendio boschivo è un reato contro l’incolumità pubblica. Ma c’è dipiù. Il nostro Paese, reduce da processi spesso inconsulti di urbanizzazione dal Dopoguerra ad oggi, ha sì deiboschi, ma sono delle aree assolutamente limitate, marginali, comunque collegate ad ambienti antropizzati,e dunque vanno per quanto rimasto, sommamente tutelati.Dopo aver detto tutto questo, dobbiamo chiederci: che cos’è un incendio boschivo?La scienza penalistica nel 4<strong>23</strong> bis definisce il reato di incendio base e lo distingue dal sempliceappiccamento definendolo come quel fenomeno per cui il fuoco ha vaste proporzioni, suscettività adespandersi e difficoltà di spegnimento. Se però si va a leggere la definizione di incendio boschivo che dàall’art. 2 della legge 353 del 2000 di questi attributi si sottolinea soltanto la suscettività ad espandersi sulsuolo boschivo. Significa che l’incendio boschivo è un qualcosa di meno dato che riguarda i boschi rispettol’incendio base? Ovviamente no. Bisogna allora recuperare ai fini penalistici la nozione di incendio boschivocon le tre caratteristiche di cui si parlava e applicarla all’entità bosco. Va poi considerato che per incendioboschivo a fini amministrativi si intendono anche gli incendi su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi,come dice l’art. 2 della 353 del 2000. Queste zone topografiche però non sono previste nel 4<strong>23</strong> bis e quinditemo che l’incendio delle stoppie non sia considerato incendio boschivo. Nel 4<strong>23</strong> bis infatti l’incendioboschivo è solo quello che riguarda boschi, foreste e selve (nel 2001 unificati come sinonimi del concetto dibosco), ma anche vivai forestali destinati al rimboschimento (importante aggiunta del legislatore perprevedere anche la possibilità di incendio appiccato a scopo di lucro).A 8 anni di distanza dal varo di questa nuova figura criminosa i risultati sono abbastanza deludenti. Lesentenze sono molto poche, e non perché non ci siano gli incendi ma solo perché non si hanno i colpevoli,purtroppo. E questo perché come si diceva all’inizio, l’incendio distrugge le prove. E così ogni incendio si vasolo ad aggiungere alla deludente statistica dei reati contro ignoti e viene automaticamente archiviato. Checosa fare allora? Mi viene in mente che si potrebbe suggerire, per interessare gli organi competenti, ditrovare escamotage che abbiano appeal mediatico. Ad esempio ormai qualsiasi reato che abbia un impattodi natura mediatica vede immediatamente l’arrivo dei Ris di Parma, ovviamente non voglio dire che perogni incendio boschivo vadano chiamati i Ris che hanno già molto lavoro. Ma nel quadro delle misureorganizzative e prevenzione, gli organi preposti andrebbero potenziati anche sul piano delle indagini dellapolizia giudiziaria, cioè che venga loro messo a disposizione un patrimonio di conoscenze investigative e dimezzi per il riscontro di indagine scientifica. Si potrebbe pensare di creare un Ris speciale per gli incendiboschivi data la vastità e la distruttività.Un’ultima constatazione: il 4<strong>23</strong> bis prevede anche l’ipotesi colposa. In questo sovvertendo la sistematicadei delitti contro l’incolumità pubblica in cui gli articoli dal 4<strong>23</strong> al 437 sono tutte ipotesi dolose, il 449 è lanorma che le riassume tutte sotto la facies colposa. Nel 4<strong>23</strong> bis si è previsto nel I comma l’ipotesi dolosa,nel II comma quella colposa. Ma l’importanza di aver previsto un’ipotesi colposa e di averla sottolineata conuna pena abbastanza severa, da 3 a 5 anni di reclusione, si spiega ed ha un suo significato se viene posta inrelazione con le previsione della legge 3<strong>23</strong> in tema di norme di comportamento: si è più volte accennatostamani al codice di comportamento che si comincia a approntare ai fini della creazione di una coscienzaecologica e viene fatto esplicito compito ai piani regionali di lotta agli incendi di elaborare un vademecum dicomportamenti da tenersi quando si frequenta il bosco. E purtroppo nel nostro Paese, come è statoegregiamente spiegato da chi mi ha preceduto, non c’è una vera coscienza ecologica. Io direi che questenorme di comportamento sono importanti per il giudice perché traducono in colpa specifica il reato colposoche altrimenti sarebbe imprudenza, negligenza, imperizia, ma sono importanti anche per la formazionedella coscienza ecologica perché purtroppo la non curanza dei frequentatori dei boschi ha provocato dannialmeno pari a quelli preordinati dalle associazioni criminose di cui accennavo prima.Infine, si consideri la previsione degli attributi del danno all’ambiente come aggravante, cioè come dannoparticolarmente grave, esteso e persistente. Sulla persistenza sono perfettamente d’accordo che non sivaluta soltanto nel tempo di durata dell’incendio ma anche negli effetti permanenti che esso cagionanell’inquinamento atmosferico. Purtroppo però su questo il legislatore è stato troppo cauto, nel senso cheha introdotto troppe variabili in modo da lasciare eccessiva discrezionalità all’apprezzamento del giudicequando va a valutare la possibile esistenza di questa aggravante. Per spiegare meglio, pensiamo a unafattispecie analoga che conosciamo bene: il danneggiamento del patrimonio storico artistico nazionale 733,22

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