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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________che prevede la pena fino a 9 anni. Ma questa <strong>maggio</strong>re severità si coglie anche da un altro indizio:nell’articolo 424 che invece prevede il danneggiamento seguito da incendio (colui che, senza volere, al solofine di danneggiare appicca l’incendio) la pena base è ridotta da un terzo alla metà, a meno che non si trattidi incendio boschivo, nel qual caso si applica esattamente la pena del 4<strong>23</strong> bis.C’è un altro aspetto positivo, costituito dalla necessità di valutazione del nuovo reato in una più ampiaconcezione di politica criminale. Il problema degli incendi nelle zone di pregio ambientale come sono perdefinizione i boschi (vedi legge Galasso e Codice dei Beni ambientali e culturali), è un problema di strategiacontro i fenomeni criminali, che possono essere individuali, come nel caso dei piromani, o legati aorganizzazioni criminose. Queste ultime pongono in essere gli incendi non come finalità specifica (come peri piromani) ma come strumento per perseguire ulteriori obiettivi, prima fra tutte la speculazione edilizia.Per 10 anni infatti non si può costruire nelle aree percorse dal fuoco. Peccato che dopo qualche anno siperda memoria di dov’era stato l’incendio. C’è poi il problema delle aree di confine, nonché di quelle diinterfaccia: in conclusione, in certi casi, questo divieto viene molto “annacquato” e le associazioni criminosehanno la possibilità di mettere in atto i loro piani. Ci sono poi le vendette di varia natura o l’interesse chepuò avere chi nello spegnimento degli incendi trova occasione di occupazione lavorativa. E poi ci sonoanche i finanziamenti e gli appalti per il rimboschimento delle aree devastate, il noleggio dei mezzi idoneiallo spegnimento delle fiamme, la destinazione edificatoria dei terreni bruciati. Da questo si deduce quindiche un aspetto positivo nell’individuazione di questa figura criminosa sta nella possibilità, attraverso larepressione dell’incendio, di intervenire reprimendo un’attività criminosa a più ampio raggio collegata alleorganizzazioni a delinquere.Un ulteriore aspetto positivo è sul piano della tecnica legislativa di repressione penalistica. L’incendio ingenerale è previsto fra i reati contro l’incolumità pubblica, mentre il nuovo reato di incendio boschivo non ècontro l’incolumità pubblica ma a protezione dell’ambiente. È stato però inserito nel corpus del titolo VI dellibro II del Codice Penale ancora tra i reati contro l’incolumità pubblica. Questo perché essendo stataabrogata l’aggravante numero 5 del 425 si doveva riempire quel vuoto e quindi inserire questo nuovodelitto di incendio boschivo in sedes materiae. È stato anche detto che a differenza dei reati previsti daltitolo VI che sono reati di pericolo, l’incendio boschivo è un tipico reato di danno. Ma qui occorre fare unaprecisazione: la tecnica legislativa che presiede alla formulazione del Codice Penale tuttora vigente, ilCodice Rocco, è quella dei reati di danno secondo una concezione dominicale, patrimonialistica, oggettuale,ovvero si reprime un reato riconducibile a un comportamento perché ha danneggiato o distrutto qualchecosa o l’ha sottratta (tipo un furto). La moderna tecnica penalistica invece concepisce la formulazione dellapena del reato come deterrente al comportamento di certe condotte, configurando i cosiddetti reati nonpiù di “danno” ma di “pericolo”, punendo cioè l’attività nel momento in cui ancora non si è manifestata nelsuo momento distruttivo. In questo modo si hanno i reati per tutelare interessi super individuali e nondominicali, e tra questi c’è l’incolumità pubblica. E non occorre più provare che effettivamente un pericolosia derivato per l’incolumità pubblica, secondo quella vecchia concezione basata sull’offensività dellacondotta: nel momento in cui un fenomeno criminoso e disastroso, punito dalla legge come tale, incarnaquei requisiti previsti dal Codice Penale il reato contro l’incolumità pubblica sussiste senza bisogno che sidebba provare il pericolo. In altre parole, se si va a punire un incendio, una frana o un crollo di costruzioni,non importa che il pubblico ministero debba dimostrare il pericolo perché nel momento stesso in cuiquell’evento rappresenta un incendio, una frana o un crollo, il pericolo per l’incolumità pubblica è in re ipsa.A mio parere l’incendio boschivo non è un reato di danno ma anch’esso di pericolo, perché il bosco nonviene tutelato in quanto entità fine a se stessa, ma come elemento di un bene superindividuale e astratto,ovvero l’ambiente. Lo dimostra anche la stessa progressione astratta definita dalla norma al quarto comma,che prevede un aggravamento di pena ove sia stato cagionato un danno grave esteso e persistenteall’ambiente, dichiaratamente ed esplicitamente citato come oggetto della tutela come bene giuridico. Sitratta quindi della moderna concezione e tecnica penale di repressione delle condotte criminose, ma direianche non solo limitato alla tutela dell’ambiente ma esteso anche alla tutela dell’incolumità pubblica. Perquesto giustifico l’inserimento del 4<strong>23</strong> bis nel capo VI nel libro II del Codice penale: l’incendio boschivoinfatti non interessa soltanto una zona topograficamente limitata portando alla perdita di una frazione delpatrimonio boschivo. Il bosco fa anche parte del paesaggio, e viene tutelato come bene culturale eambientale in base all’articolo 9 della Costituzione che ne disciplina anche la fruizione. Dunque, non è un21

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