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23 maggio 2008 - Italia Nostra

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Gli incendi boschivi.Convegno nazionale di <strong>Italia</strong> <strong>Nostra</strong> per una prossima emergenza (Roma, <strong>23</strong> luglio <strong>2008</strong>)_________________________________________________________________________La specificità del nuovo delitto di incendio boschivodi Stefano BeniniConsigliere presso la Suprema Corte di CassazionePartirò da una constatazione di tutta evidenza: non è attraverso la previsione di un reato specifico per ildelitto di incendio boschivo che si risolve il problema. Detto in parole semplici, se bastasse prevedere reatoe pena per dissuadere i comportamenti criminosi non si avrebbero più crimini. E così non è.La tutela dell’ambiente richiede un’importante opera di prevenzione e soprattutto di educazione dellapopolazione. Va considerato infatti che la repressione del reato avviene quando ormai l’ambiente ècompromesso, e trattandosi di incendi boschivi, la minaccia della pena non ha praticamente alcunaefficacia come “deterrente” dal commettere il reato, dato che il fuoco distrugge tutte le prove, rendendopraticamente impossibile individuare i colpevoli.A conferma di tutto questo vediamo infatti che i dati derivanti dalla constatazione statisticadell’applicazione di questo nuovo delitto di incendio boschivo previsto dal 2000 nella legge 353 sonodavvero sconfortanti. In realtà nel Codice Penale già erano previsti il delitto di incendio all’articolo 4<strong>23</strong> e ildanneggiamento seguito da incendio all’art. 424. Questi due delitti sono inseriti, con le aggravanti dell’art.425 (e tra queste, al n. 5. se “il fatto è commesso su boschi, selve o foreste”), tra quelli contro l’incolumitàpubblica con l’aggravante. Ma data la gravità del fenomeno degli incendi boschivi e la preoccupantefrequenza con cui si manifestano specialmente durante la stagione estiva, si è stati indotti allapresentazione di varie proposte di leggi, di disegni di legge al fine di introdurre una figura speciale diincendio boschivo. Questo è avvenuto nel 2000, con il decreto legge 220, convertito poi nella legge 275 del2000, che ha introdotto l’articolo 4<strong>23</strong> bis intitolato proprio “Incendio boschivo”.L’introduzione di un delitto speciale di incendio boschivo agli occhi di un giurista presenta “luci e ombre”.L’articolo 4<strong>23</strong> bis è infatti il classico prodotto di una legislazione “simbolica” che interviene per punire inmaniera eclatante un qualcosa di grande attualità in quel momento e che provoca inquietudine nellapopolazione. Anche se il delitto di incendio era già punibile, l’urgenza della situazione consiglia unimmediato intervento del Governo, con decreto legge, il 4 agosto, ovvero proprio quando il Paese èattraversato dal fuoco, stralciandosi parte del disegno di legge 580 che era in “gestazione” al Parlamento.Come si accennava prima infatti, un reato di incendio che proteggeva il patrimonio boschivo esisteva già,anche se non si chiamava specificatamente “incendio boschivo”. Ma questo la gente non lo sa, perché aparte pochi addetti ai lavori la <strong>maggio</strong>ranza della popolazione, leggendo titoli del tipo “finalmente punitol’incendio boschivo” deduce quindi, evidentemente, che prima esso era impunito.Il 4<strong>23</strong>bis prevede inoltre la reclusione da 4 anni a 9 anni, mentre l’ipotesi aggravata prima prevista nel 425n. 5 prevedeva la pena da 4 anni a 8 e 4mesi. Era necessario allora istituire un nuovo reato per guadagnare8 mesi nella misura edittale massima (raramente applicata)? Come si è detto prima, non è conl’inasprimento delle pene che si risolvono i problemi. A cosa serve infatti tutto questo se non si avvia unaconcreta azione idonea a supportare con strumenti operativi e istituzionali la lotta contro gli incendi? Nonserve a nulla infatti minacciare le sanzioni se poi non si è in grado di applicare effettivamente le pene:occorre piuttosto un’efficace politica di ricerca dei colpevoli e quindi un potenziamento anche dei mezzidella polizia scientifica.Bisogna però fare un chiarimento: prima si accennava al fatto che forse non valeva la pena introdurre ilnuovo reato solo per aggravare di pochi mesi la pena massima, ma questo non è proprio esatto. Una cosa èil reato aggravato, un’altra il reato base, e, nel caso di reato aggravato, basta l’esistenza di un’aggravantenel giudizio di bilanciamento delle circostanze per annullare l’aggravamento e quindi ci si basa sul reatobase minimo. Qui invece abbiamo un trattamento penalistico indubbiamente più severo con un reato base20

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