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n. 15 del 14 dicembre 2012 - Confesercenti Ravenna

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Audizioni musicaliPer poter dare audizioni musicali nei pubblici esercizi occorre essere in possesso di licenza rilasciatadal Comune e rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico.Tombole e lotterieE' vietata ogni sorta di lotteria , tombola, riffa e pesca o banco di beneficienza, nonché ogni altramanifestazione avente analoghe caratteristiche, da cui si desume che devono intendersi vietateanche quelle iniziative effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nelmettere in palio cesti natalizi, confezioni regalo ecc., abbinando la vincita all'estrazione deinumeri <strong>del</strong> lotto.La competenza in materia di manifestazioni e sorti locali è dei Comuni.Il rispetto <strong>del</strong>la normativa sarà soggetta a controlli nelle attività. Le uniche eccezioni previsteriguardano lotterie,tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da Enti morali, associazionio comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.Commercio prodotti ortofrutticoli: iscrizione alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoliIn base alla normativa vigente, le imprese che effettuano la vendita al minuto, compreso ilcommercio su aree pubbliche, con un volume annuo commercializzato superiore a Euro60.000,00 e i grossisti indipendentemente dal quantitativo commercializzato, devono iscriversialla Banca Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli.Attualmente i prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme comunitarie di commercializzazionesono i seguenti:Prodotti con norma di commercializzazione specifica:mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola,pomodori.Prodotti con norma di commercializzazione generale:meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, agli, ciliegie.Le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione nella banca dati entro e nonoltre 60 giorni dall'inizio <strong>del</strong>l'attività o dalla conclusione <strong>del</strong>l'anno in cui si è realizzata la condizioneche determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche per qualsiasi modifica,integrazione o variazione dei dati dichiarati.Per l'iscrizione alla banca dati e per successivi eventuali aggiornamenti, va presentata appositadomanda allaAGECONTROLS.P.A. con sede a ROMA.Prodotti BiologiciLa vendita di prodotti biologici sfusi, la produzione, la preparazione e l'importazione dei prodottiagricoli biologici sono soggetti ai seguenti adempimenti:- invio <strong>del</strong>la notifica <strong>del</strong>l'attività alla Regione di competenza per territorio che istituisce gli elenchidegli operatori <strong>del</strong>l'agricoltura biologica. Per le aziende importatrici, la notifica va inviatadirettamente al Ministero <strong>del</strong>le Politiche Agricole e Forestali. Copia <strong>del</strong>la notifica va trasmessa allastessa data all'organismo di controllo autorizzato a cui l'operatore farà riferimento;- assoggettare l'azienda al sistema di controllo.Imposta sulle insegne e pubblicità: il termine di pagamento è il 30/01/2013(fatte salve eventuali proroghe comunali)Sono considerate pubblicità, e pertanto soggette alla relativa imposta, tutte le forme dipubblicizzazione di negozi, esercizi pubblici, locali ecc. che vengono realizzate in forma fissa, inparticolare, per esempio: targhe, scritte, tende reclamizzanti, cartelli.L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie <strong>del</strong>la minima figura piana geometrica incui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il minimo tassabile è un metro quadrato e le frazioni di essovengono arrotondate al mezzo metro quadrato successivo.È prevista la pubblicità di carattere temporaneo che può avere una durata massima di tre mesi (es.:Locandine, striscioni, manifestazioni, ecc.).Sono altresì da assoggettare ad imposta il volantinaggio, le proiezioni luminose, gli striscioni, gliaeromobili e la pubblicità sonora.3


L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta: per le insegne e la pubblicità di dimensioneinferiore a 300 cm quadrati, per le insegne di esercizio <strong>del</strong>le attività commerciali e di produzione dibeni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per lasuperficie complessiva fino a 5 metri quadrati.Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovutaper l'intera superficie. Per superfici complessive inferiori l'imposta non è dovuta.Le denunce di cessazione vanno presentate entro e non oltre il 31 gennaio.In alcuni comuni i termini di pagamento sono modificati in relazione all’approvazione dei Bilanci.Commercio elettronicoL'attività di commercio mediante mezzi elettronici, svolto nei confronti dei consumatori finali, èsoggetta alla disciplina <strong>del</strong>l'art. 18 <strong>del</strong> Dlgs 1<strong>14</strong>/98, pertanto per poter iniziare l'attività occorreinviare comunicazione al Comune competente con apposita modulistica. Nella comunicazione deveessere dichiarata la sussistenza <strong>del</strong> possesso dei requisiti morali, e, in caso di vendita di prodottialimentari anche i requisiti professionali. Per il commercio elettronico per la vendita all'ingrosso(non soggetto alla comunicazione al Comune), al momento <strong>del</strong>la denuncia di inizio attività al registro<strong>del</strong>le imprese, che deve essere fatta entro trenta giorni dall'avvio <strong>del</strong>l'attività stessa, dovranno esseredichiarati i requisiti morali e i requisiti professionali se trattasi di commercio di prodotti alimentari.Sono previste pesanti sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni di cui sopra.Tariffa rifiutiNel 2013 a seguito di quanto previsto sui provvedimenti <strong>del</strong> Governo entrerà in vigore la TARES chesostituisce e integra la T.I.A. (la precedente tariffa sui rifiuti) con nuovi parametri e meccanismi dicalcolo e paventati pesanti aumenti (si parla addirittura <strong>del</strong> 20% a carico di diverse categorie).La <strong>Confesercenti</strong> è già intervenuta chiedendo il differimento di un anno e incontri alle autorità localie anche informazioni circa la decorrenza (dovrebbe essere dal 1° gennaio) e le modalità.Al momentodi andare in stampa non si hanno inspiegabilmente notizie. Si darà conto successivamente.Vendite di fine stagioneLe vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili dinotevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione.Si possono effettuare in due periodi <strong>del</strong>l’anno e per il 2013 i periodi, stante un accordoraggiunto tra le Regioni, sono i seguenti:Vendite di fine stagione invernale dal 05 gennaio al 04 marzo;Vendite di fine stagione estiva dal 07 luglio al 04 settembre.L’effettuazione di tale vendita è soggetta a comunicazione al Comune da inviarsi almeno cinquegiorni prima <strong>del</strong>l’inizio.La presentazione al pubblico <strong>del</strong>la vendita di fine stagione deve esplicitamente contenerel’indicazione <strong>del</strong>la natura di detta vendita. E’obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamentee lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nelcorso <strong>del</strong>la vendita di fine stagione.Vendite di liquidazioneLe vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tutte merci, presentando alconsumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito dicessazione <strong>del</strong>l'attività commerciale, cessione <strong>del</strong>l'azienda, trasferimento di sede <strong>del</strong>l'azienda,trasformazione o rinnovo dei locali.L'effettuazione <strong>del</strong>le vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede ilpunto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata conricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima <strong>del</strong>la data di inizio <strong>del</strong>le vendite medesime.La trasformazione o il rinnovo dei 1ocali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori diristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali,all'installazione o al sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle normevigenti, tali da determinare la chiusura <strong>del</strong>l'esercizio per almeno <strong>15</strong> giorni consecutivi.Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno e precisamente:4


per un periodo non superiore a sei settimane per trasferimento di sede <strong>del</strong>l'azienda etrasformazione o rinnovo localiper un periodo non superiore a 13 settimane per cessazione <strong>del</strong>l'attività commerciale o percessione <strong>del</strong>l'azienda.L'esercente al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio.La vendita di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali non può essereeffettuata nel mese di <strong>dicembre</strong>.A decorre dalla data di invio <strong>del</strong>la comunicazione al comune, è fatto divieto di introdurre nei locali, opertinenze <strong>del</strong>l'esercizio ulteriori merci sia in conto acquisto sia in conto deposito, <strong>del</strong> genere diquelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.E' obbligatoria l'esposizione <strong>del</strong> prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso inpercentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso <strong>del</strong>la vendita diliquidazione.Vendite promozionaliLe uniche indicazioni per il momento sono quelle indicate dal Dlgs 1<strong>14</strong> <strong>del</strong> 31/03/1998 (DecretoBersani), più precisamente le vendite promozionali possono essere effettuate per tutti o una parte deiprodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.Anche in questo caso la pubblicità dei prezzi deve essere effettuata come nelle vendite straordinariesopra indicate.Vendite sottocostoIn breve una sintesi di alcune regole da rispettare.La vendita sottocosto va comunicata al Comune di competenza almeno dieci giorni prima <strong>del</strong>l'inizio epuò essere effettuata non più di tre volte nel corso <strong>del</strong>l'anno , non può avere una durata superiore a 10giorni ed il numero <strong>del</strong>le referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non é decorso almeno un periodo pari a 20giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto <strong>del</strong>l'anno. L'indicazione deiprodotti, <strong>del</strong> quantitativo disponibile per singolo articolo, il periodo temporale <strong>del</strong>la vendita, nonchéle circostanze che l'hanno determinata deve essere chiara ed inequivocabile. E' consentito effettuarela vendita sottocosto senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune: dei prodottialimentari freschi e deperibili, prodotti usati per dimostrazioni, mostre e fiere, ecc.Si informa che tutte le comunicazioni agli uffici comunali non vanno più presentate informa cartacea ma vanno compilate e inviate esclusivamente online fatte salve eventualisituazioni locali da verificare presso le sedi.Pesi e misure: obbligo <strong>del</strong>la verifica periodicaLa verifica periodica viene effettuata su richiesta degli utenti presso l'Ufficio Metrico <strong>del</strong>la Camera diCommercio per appuntamento o a domicilio.Periodicità <strong>del</strong>le verifiche Strumenti da pesare ogni 3 anni Complessi di misura per carburanti e misuratori massicci di gas metano per autotrazione ogni 2anni. Se la richiesta di verifica è conseguente ad un intervento di riparazione, va allegata anche ladichiarazione <strong>del</strong> manutentore Strumenti per la misura di lunghezza compresi i misuratori di livello dei serbatoi e misuratori divolumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua ogni 4 anni Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna ogni 5anni.L'esito positivo <strong>del</strong>la verifica è attestato mediante un contrassegno applicato su ogni strumento. Glistrumenti che non risultano regolari non possono essere utilizzati fino a quando non avranno avutouna nuova verifica con esito positivo. L'utente deve richiedere una nuova verifica qualora provvedaalla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro5


sigillo di garanzia. Gli utenti devono garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti,conservando ogni documento ad essi connessi, mantenere l'integrità <strong>del</strong>l'etichetta di verificazioneperiodica nonché ogni altro marchio e sigillo di garanzia. Non vanno utilizzati strumenti nonconformi o difettosi.PEC (posta elettronica certificata) PER IMPRESE INDIVIDUALILa norma, in vigore dal 21.10.12, comporta l'obbligo di dotarsi di tale casella che verrà indicata,come dato obbligatorio, nelle visureLe ditte individuali già iscritte, non soggette a procedure concorsuali, dovranno depositare, presso ilRegistro <strong>del</strong>le Imprese il proprio indirizzo pec ENTRO IL31.12.2013La pec consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di unaraccomandata con avviso di ricevimento.Sigarette e prodotti <strong>del</strong> tabacco solo a maggiorenniTra le novità introdotte dal “Decreto Balduzzi” in materia di sanità e salute c'è quella che stabilisceche a far data dal1° gennaio 2013sarà vietata la vendita di generi di monopolio ai minori di 18 anni e pertanto, coloro che vendonoprodotti <strong>del</strong> tabacco (rivendite di generi di monopolio, patentini attivi presso attività disomministrazione, ecc.) sono obbligati a chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento nonsussiste qualora la maggiore età. L'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documentonon sussiste qualora la maggiore età sia assolutamente evidente.La vendita effettuata nei confronti di minori di 18 anni comporta sanzioni amministrative da € 250 a€ 1.000. In caso di ripetute violazioni la sanzione aumenta ed è inoltre prevista la sospensione <strong>del</strong>lalicenza di esercizio per 3 mesi.Sempre a far data dal 1° gennaio <strong>2012</strong> i sistemi di lettura dei distributori automatici di sigarettedovranno obbligatoriamente essere aggiornati per individuare la maggiore età <strong>del</strong>l'acquirente.Norme contro le degenerazioni <strong>del</strong> gioco:no a pc, obbligo di avviso sulle slot, identificazioneLa legge di conversione <strong>del</strong> cosiddetto “Decreto Balduzzi” in materia di sanità e salute contienealcune importanti disposizioni per quanto riguarda la prevenzione <strong>del</strong>le degenerazioni <strong>del</strong> gioco.DIVIETO DI METTEREADISPOSIZIONE PC PER ILGIOCO ONLINEÈ vietato mettere a disposizione <strong>del</strong> pubblico qualsiasi apparecchiatura connessa telematicamenteche consenta ai clienti di giocare sui siti di gioco on line, a prescindere dal fatto che i siti stessi sianoautorizzati o meno; questo divieto è già in vigore.OBBLIGO DIAVVISO DI DIPENDENZADALGIOCO SULLE SLOTPer quanti hanno nel loro esercizio le macchine newslot viene introdotto l'obbligo di affiggere – suogni macchina – un avviso che, nel riportare l'indicazione <strong>del</strong>le probabilità di vincita, ricordi che ilgioco può causare dipendenza. In questo caso l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2013 e sono previste,come nel caso precedente, salatissime sanzioni in caso di inosservanza.Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree e nelle sale convideoterminali. E' infine stabilito in tutti i casi l'obbligo di esporre all'ingresso e all'interno nei localiil materiale informativo predisposto dalle ASL diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e asegnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e <strong>del</strong> privato sociale dedicati allacura e al reinserimento sociale <strong>del</strong>le persone con patologie legate alla G.A.P. (Gioco d'azzardopatologico). Sul punto ci siamo attivati presso l'ASL <strong>del</strong>la provincia di <strong>Ravenna</strong> e informeremo diquanto verrà predisposto.OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONEIl titolare <strong>del</strong>l'esercizio commerciale, nel locale ovvero <strong>del</strong> punto di offerta <strong>del</strong> gioco con vincite indenaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento diidentità, tranne nei casi in cui la maggiore età si manifesta.6


Nuovi adempimenti per agenti di commercio e mediatoriCambiamenti in vista per agenti, rappresentanti di commercio e mediatori. Con la soppressione deirispettivi albi e ruoli (ad opera <strong>del</strong> decreto legislativo n. 59 <strong>del</strong> 2010) detenuti dalle Camere diCommercio, su tali categorie incombono ora nuovi adempimenti, relativi sia alle procedure diiscrizione sia alla modifica e alla cessazione <strong>del</strong>le imprese che svolgono attività di agenti orappresentanti di commercio o di mediazione.Le novità sono state introdotte dai decreti attuativi <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico <strong>del</strong> 26ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio <strong>2012</strong> e puntano a una parziale liberalizzazione <strong>del</strong>l'attività daloro esercitata.Novità principale è l'aggiornamento, entro il 12 maggio 2013, <strong>del</strong>la posizione Rea (repertorioeconomico amministrativo) di tutte le imprese individuali o collettive attive al 12 maggio <strong>2012</strong> ediscritte agli ex ruoli, da fare attraverso «una pratica telematica uguale per tutte le camere dicommercio (procedura Comunicazione Unica) e la nuova modulistica approvata dal ministero eallegata ai decreti». L'adempimento è soggetto alla sanzione <strong>del</strong> «provvedimento di cessazioneemesso dal Conservatore <strong>del</strong>la Camera di commercio».Il secondo adempimento riguarda le persone fisiche (solo agenti e mediatori) iscritte agli ex ruoli einattive alla data <strong>del</strong> 12 maggio <strong>2012</strong>, che possono iscriversi, sempre entro il 12 maggio 2013,nell'apposita sezione Rea. Il transito dall'ex ruolo all'apposita sezione Rea ha lo scopo di conservareil requisito professionale in quanto "non permanente", che nel caso <strong>del</strong>l'agente di commercio, adesempio, è legato all'esperienza professionale maturata. Non è dunque necessario (ma resta unafacoltà) per coloro che possiedono i requisiti permanenti quali il diploma di scuola secondaria o lalaurea ad indirizzo giuridico economico. Lo stesso vale per il passaggio nell'apposita sezione Rea (aregime) a seguito di cessazione <strong>del</strong>l'attività, da effettuarsi entro 90 giorni dalla cessazione<strong>del</strong>l'attività stessa a pena di decadenza. Le pratiche telematiche per assolvere agli obblighi impostidalla normativa, possono essere concluse presso gli uffici licenze <strong>del</strong>le sedi territoriali di <strong>Ravenna</strong>,Cervia, Faenza, Lugo ed Alfonsine. Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabileprovinciale <strong>del</strong>la Fiarc Giulio Di Ticco – Tel. 0544/911063 (sede di Cervia) e 0544/292705 (sede di<strong>Ravenna</strong>, il giovedì).Riceviamo dall'Ufficio Metrico <strong>del</strong>la Camera di Commercio la nota informativa che volentierisi pubblica invitando alla massima attenzioneSugli strumenti di misura MID controlli in corsoLa premessa è che tutti i contatori, prima di essere installati, devono avere omologazione, se sonostati installati non omologati l'unica soluzione è la sostituzione degli stessi.Il problema è sorto perchèsembra che ci siano ditte che installano questi contatori non omologati, esempio contatore nelporticciolo dove poi la barca che attracca si allaccia, contatori nei campeggi eccLa DIRETTIVAEUROPEA 2004/22/CE nota come M.I.D. (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) è statarecepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. N° 22/2007 G.U. N° 64 DEL 17/03/2007 ed entrata invigore il giorno seguente alla sua pubblicazione il 18/03/2007. Essa introduce nella METROLOGIALEGALE nuovi tipi di strumenti di misura: CONTATORI di ENERGIA ATTIVA, CONTATORI<strong>del</strong>l'acqua, TASSAMETRI, CONTATORI DI CALORE,ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO edà indicazioni su i requisiti essenziali cui devono conformarsi.Pertanto tali strumenti di misura utilizzati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezzapubblica, protezione ambiente, tutela dei consumatori , imposizione di imposte e tasse, lealtà <strong>del</strong>letransazioni commerciali installati e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore <strong>del</strong>laMID, dovranno ad essa essere conformi mentre potranno continuare ad essere utilizzati queglistrumenti installati prima <strong>del</strong>la MID anche se non conformi.All'Ufficio Metrico è attribuita con D.M. 29.08.2007 la competenza allo svolgimento <strong>del</strong>la vigilanzasul mercato e il D.M. 22/07 sancisce che chiunque commercializzi, installi o metta in serviziostrumenti di misura utilizzati per transazioni commerciali privi <strong>del</strong>la idonea marcatura CE-M7


(attestante la loro conformità alla MID) è punibile con la sanzione amministrativa consistente nelpagamento di una sanzione da 500,00 a <strong>15</strong>00,00 euro per ciascuno strumento. Si informa che questoUfficio sta pianificando un calendario di controlli su tali strumenti di misura con particolareriferimento ai contatori di energia elettrica e di acqua installati presso PORTI TURISTICI,CAMPEGGI, AREE DI SOSTA PER CAMPER, AREE DI MERCATO, stazioni di ricarica deiveicoli elettrici.Allo scopo di ridurre al massimo le pesanti sanzioni per le eventuali situazioni di irregolarità, siribadisce quindi l'opportunità di diffondere l'informazione tra i vostri associati in modo che possanoeventualmente mettersi in regola.Nuovi divieti e obblighi su alcol e bibiteIn fase di conversione in legge <strong>del</strong> decreto <strong>15</strong>8/<strong>2012</strong>, cosiddetto decreto Sanità, sono state inseritealcune integrazioni che interessano le attività che vendono e somministrano alcolici e bibite.AlcolViene introdotto l'art. <strong>14</strong>-bis <strong>del</strong>la legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo art. <strong>14</strong>- ter, che introduceil divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l'applicazione <strong>del</strong>la sanzioneamministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di annidiciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione <strong>del</strong>l'attività per tre mesi. Inoltre, chiunquevende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto <strong>del</strong>l'acquisto, l'esibizionedi un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età <strong>del</strong>l'acquirente sia manifesta.La norma, che si applica sia agli esercizi di somministrazione che di vendita (esercizi commerciali diqualsiasi dimensione e tipologia), è efficace dall'11 novembre <strong>2012</strong>.Rimane la condanna penale per chi vende o somministra a minori di 16 anni, e viene inserita se ilfatto viene commesso più di una volta, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a25.000 euro e la sospensione <strong>del</strong>l'attività per tre mesi.Come <strong>Confesercenti</strong> al fine di fugare ogni dubbio abbiamo chiesto al Ministero competente dichiarire la differenziazione tra somministrazione e vendita, dove da precedentiinterpretazioni, in tema di sicurezza, la somministrazione era stata equiparata a vendita perconsumo immediato.Distributori automaticiLa stessa pena si applica a chi pone in essere le condotte irregolari richiamate, attraversodistributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici <strong>del</strong>l'utilizzatoremediante sistemi di lettura ottica dei documenti, tranne il caso in cui sia presente sul posto personaleincaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.Bibite analcoliche alla fruttaE' inserito l'obbligo di commercializzare bibite analcoliche alla frutta aventi un contenuto disucco naturale non inferiore al 20%, previo perfezionamento con esito positivo <strong>del</strong>larichiamata procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, avrà decorrenza applicativa apartire dall'11 agosto 2013.NB: le residue scorte di analcolici con percentuale di succo alla frutta inferiore al 20, potrannoessere smaltite dagli operatori <strong>del</strong> settore sino all'11 aprile 20<strong>14</strong>.Dietro ogni piccola e media impresa,ci sono persone che lavorano,ogni giorno, per migliorare e per crescere.Persone che vogliono decidere, che vogliono cambiare,che vogliono essere ascoltate, che vogliono scrivere ecostruire un domani migliore. Per questo serve unasvolta profonda.Festività <strong>2012</strong>-2013Auguridal SistemaProvincia di <strong>Ravenna</strong>8


Agli associati in arrivo l'Agenda 2013A tutte le aziende associate in regola con il tesseramento <strong>2012</strong> è stata inviata nelle scorse settimanel'agenda 2013 realizzata dalla <strong>Confesercenti</strong> in collaborazione con l'agenzia Star Business di Ospidaletto(Pisa). L'agenda contiene anche le principali scadenze fiscali per le imprese insieme a tutti i servizi resi aisoci dal sistema <strong>Confesercenti</strong> e dalle aziende partner <strong>del</strong>l'associazione nei diversi settori.Si è fatta una spedizione anticipata rispetto a fine anno di un utile strumento di lavoro per le aziende, sia comemotivo augurale per il nuovo anno che come ulteriore forma di riconoscimento agli associati perl'attaccamento e la fe<strong>del</strong>tà associativa. La spedizione ai soci in regola è avvenuta dal 10 novembre attraverso levie postali. Chi non l'avesse ricevuta è invitato a rivolgersi presso le sedi <strong>del</strong>l'Associazione.Attenzione! Per chi non l’avesse ancora fatto: prenotarsi in tempo entro il 31 <strong>dicembre</strong> <strong>2012</strong>Utili opportunità per i soci:Abbonamenti scontati ai quotidiani localiCome già avvenuto positivamente negli anni scorsi e facendo seguito alle richieste ricevute da aziende socie(sono stati oltre 300 gli abbonamenti prenotati quest’anno) l'Associazione ha confermato anche per il 2013 trebuone convenzioni esclusive per i soci <strong>Confesercenti</strong> <strong>del</strong>la Provincia di <strong>Ravenna</strong>: la possibilità di acquistare iquotidiani locali ad un prezzo molto vantaggioso (nonostante gli aumentiintervenuti e comunque solo lievemente ritoccate) e attraverso la formula <strong>del</strong>coupon-tagliando da consegnare alle edicole per il ritiro di una copia dei quotidiani(formula questa altrettanto semplice ed efficace). Si tratta di:Il Resto <strong>del</strong> CarlinoL'offerta convenzionata: 300 coupon al prezzo di 260,00 euro con un risparmio di100,00 euro (rispetto al prezzo attuale, ma ci è già stato anticipato che nel 2013 siavrà un aumento <strong>del</strong> costo <strong>del</strong> quotidiano, e quindi il risparmio sarà maggiore).I coupon sono da utilizzare entro <strong>14</strong> mesi dalla data di emissione e sono validi intutte le edicole <strong>del</strong>l'Emilia Romagna e <strong>del</strong>le Marche. Un'eventuale aumento di prezzo <strong>del</strong> quotidiano, nelcorso di validità <strong>del</strong>l'abbonamento non viene applicato ai possessori <strong>del</strong> coupon. Sono esclusi solo eventualigadget e pubblicazioni speciali che andranno pagati direttamente a parte all'edicolante. Questa buona offertavale anche per le attività stagionali da suddividere per <strong>15</strong>0 coupon che corrispondono a 130,00 euro.Abbonamento al Corriere di <strong>Ravenna</strong> e La StampaAnche con il Corriere di <strong>Ravenna</strong> (che viene venduto insieme al quotidiano nazionale la Stampa al prezzo diun quotidiano) è stata convenuta una collaborazione per gli abbonamenti riservati ai soci <strong>Confesercenti</strong>.300 coupon al prezzo di 270,00 euro con un risparmio di 90,00 euro. Questa offerta vale anche per le attivitàstagionali da suddividere pr <strong>15</strong>0 coupon che corrispondono a 135,00 euro. I coupon si possono spendere inqualsiasi edicola <strong>del</strong>la Romagna e di San Marino. Quindi, niente disservizi e massima flessibilità di utilizzo.Abbonamento con la Voce di RomagnaCon la Voce di Romagna, il quotidiano con le pagine sulle zone di <strong>Ravenna</strong>, Faenza, Lugo e Cervia si èconvenuta una migliore collaborazione per gli abbonamenti riservata ai soci <strong>Confesercenti</strong> <strong>del</strong>l’interaRomagna.Abbonamento annuale a blocchi (pari a 300 coupon da ritirarsi in edicola) al costo di € 250,00, conun risparmio annuo di 50 euro. I coupon, con le scadenze sopra di essi indicate, possono essere anche regalati,possono essere utilizzati in tutte le edicole <strong>del</strong>le province di Forlì-Cesena, Rimini, Rep. di San Marino e<strong>Ravenna</strong>. Questa offerta vale anche per le attività stagionali da suddividere per <strong>15</strong>0 coupon checorrispondono a 125,00 euro. Con La Voce è possibile anche abbonarsi all’invio on-line <strong>del</strong> quotidiano alcosto di € 80,00 semestrale o annuale di € <strong>15</strong>0,00.Queste offerte sono valide per gli abbonamenti prenotati entro il 31 <strong>dicembre</strong> <strong>2012</strong>, in quantosuccessivamente sono possibili anche aumenti. In ogni caso i coupon saranno consegnati a gennaio efebbraio. Pertanto si invitano gli operatori e i pensionati interessati ad utilizzare queste importanti eutili convenzioni e a prenotarsi, compilando l'apposito mo<strong>del</strong>lo che trovate sulla pagina seguente,ritagliandolo e inviandolo via fax allo 0544.408188 oppure consegnandolo presso le sedi comprensoriali<strong>del</strong>l'Associazione, dove potrete avere ulteriori informazioni. Successivamente sarà chiesto ilpagamento dei coupon con regolare rilascio di fattura. Il risparmio che si ottiene attraverso l'utilizzo diqueste convenzioni consente da solo il pagamento <strong>del</strong>la quota tessera <strong>del</strong> 2013.9


Prenotazione abbonamento(inviare via Fax 0544.408188 entro il 31/12/<strong>2012</strong>)Io sottoscritta/o ___________________________________ a nome e per conto <strong>del</strong>la ditta(Esatta intestazione per fattura) ___________________________________________,via ___________________________________città ___________________________tel. _______________ cell. ________________ e-mail __________________________con la presente chiedo di aderire alla convenzione <strong>del</strong>la <strong>Confesercenti</strong> Provinciale di<strong>Ravenna</strong> per l'acquisto <strong>del</strong> quotidiano localeIl Resto <strong>del</strong> Carlino – 300 coupon al prezzo di 260,00 euroIl Resto <strong>del</strong> Carlino – <strong>15</strong>0 coupon al prezzo di 130,00 euroLa Voce di Romagna – 300 coupon al prezzo di 250,00 euroLa Voce di Romagna – <strong>15</strong>0 coupon al prezzo di 125,00 euroLa Voce di Romagna on-line annuale <strong>15</strong>0,00 euro semestrale 80,00Corriere di <strong>Ravenna</strong> + Stampa – 300 coupon al prezzo di 270,00 euroCorriere di <strong>Ravenna</strong> + Stampa – <strong>15</strong>0 coupon al prezzo di 135,00 euro(all'atto <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>la quota viene rilasciata regolare fattura)(Timbro e firma) ____________________________________Lì_________________,10


Commercio di prodotti pirotecnici. Nuove quantità detenibili.Smaltimento <strong>del</strong>le scorte di prodotti con le vecchie etichette.Sulla G.U. n. 279, <strong>del</strong> 29 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto <strong>del</strong> Ministero<strong>del</strong>l'Interno <strong>del</strong> 26 novembre <strong>2012</strong>, recante modificazioni all'art. 3 <strong>del</strong> capitolo VI <strong>del</strong>l'allegatoB <strong>del</strong> R.d. n. 635/40, Regolamento di attuazione <strong>del</strong> Testo Unico <strong>del</strong>le leggi di pubblica sicurezza(R.d. n. 773/31), come novellato dall'art. 4, punto 4, <strong>del</strong> decreto 9 agosto 2011, nonchémodificazioni all'art. 6 <strong>del</strong> medesimo decreto.Le modifiche intervenute sono di fondamentale importanza per la prossima campagna divendita di artifici pirotecnici da divertimento nei negozi quali tabaccherie, cartolerie ed in tuttii negozi che commercializzano prodotti appartenenti al settore non alimentare.Come è noto, il Dm 9 agosto 2011 ha provveduto all'individuazione <strong>del</strong>le corrispondenze fra lecategorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 <strong>del</strong> decreto legislativo 4aprile 2010, n. 58 (nuove categorie previste dalla legislazione comunitaria), con quelle di cuiall'art. 82 <strong>del</strong> regolamento di esecuzione <strong>del</strong> Testo Unico <strong>del</strong>le leggi di pubblica sicurezza.In particolare, come si ricorderà, i manufatti già riconosciuti ai sensi <strong>del</strong>l'art. 53 <strong>del</strong> T.U.L.P.S.,ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione <strong>del</strong> decreto ministeriale 4 aprile1973, liberamente commercializzabili negli esercizi privi di licenza di P.S. (qualunque negozioappartenente al settore non alimentare, nonché tabaccherie) sono stati classificati in diversecategorie (IV, V, ecc.).Ovviamente quest'ultima disposizione comportava notevoli limitazioni per lo smaltimento deiprodotti pirotecnici di vecchio tipo.Le modifiche ora intervenute, efficaci fin dal 30 novembre scorso, comportano che - anche al fine dismaltire le scorte - fino al termine, non ulteriormente prorogabile, <strong>del</strong> 9 febbraio 20<strong>14</strong>, negliesercizi commerciali non muniti <strong>del</strong>la licenza per la minuta vendita di esplosivi i quantitativi deimanufatti indicati nell'art. 98, quarto comma, <strong>del</strong> R.d. n. 635/40, qualora rientrino tra gliartifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorché' sia soddisfatta una <strong>del</strong>le seguenticondizioni:- prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente cheimpedisca la propagazione <strong>del</strong>la combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;- prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10, riducibili a m5 con interposizione di materiale incombustibile;- prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasportoapprovati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materialeincombustibile.Inoltre, sempre fino al 9 febbraio 20<strong>14</strong>, è altresì possibile detenere in locali comunicanti conl'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non sia ammessapresenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria,gruppi D ed E, in quantità complessiva non superiore a <strong>15</strong>0 kg netti, purché' conservati negliimballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 coninterposizione di materiale incombustibile.Le scorte di prodotti non smaltite entro il 9 febbraio 20<strong>14</strong> dovranno essere distrutte oppure, per essereimmesse sul mercato, dovranno recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita. Esuccessivamente (ultim'ora in uscita) il Ministero <strong>del</strong>l'Interno in risposta a richieste fattedall'Associazione ha precisato che- i prodotti sprovvisti <strong>del</strong>la marcatura CE che possono essere detenuti e venduti presso icomuni esercizi al dettaglio (tabaccherie e altri negozi <strong>del</strong> settore non alimentare), senzalicenza di P.S. per la vendita di prodotti esplodenti, possono essere individuati solo negli ex“declassificati”, che possono ancora, per la presente campagna natalizia e di fine anno,essere commercializzati con le etichette non ancora aggiornate, recanti la dicitura“ riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti”,a condizione che l'importatore o ilfabbricante, all'atto <strong>del</strong>la cessione, attesti all'esercente al dettaglio non munito <strong>del</strong>la licenzadi P.S. che il manufatto appartenga alla V categoria, gruppi “D” o “E”. Ovviamente per la11


presente campagna di commercializzazione possono essere posti in vendita anche i prodottiche già recano le etichette facenti riferimento alle suddette categorie VD e VE.- Per quanto riguarda i prodotti provvisti <strong>del</strong>la marcatura CE, il dettagliante non munito<strong>del</strong>la licenza di P.S. potrà commercializzare i manufatti riportanti etichettatura che fariferimento alla categoria 1 e quelli <strong>del</strong>la categoria 2 che siano classificati nel gruppo “D”, adesclusione dunque di quegli artifizi che fanno parte <strong>del</strong>la medesima categoria 2 ma che sonoclassificati nel gruppo “C”. Ovviamente, i dettaglianti, per avere certezza che i prodotti <strong>del</strong>lacategoria 2 loro forniti appartengano solo ed esclusivamente al gruppo D dovrannorivolgersi ai loro fornitori.L' etichetta dei prodotti provvisti di marcatura CE, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 11 <strong>del</strong> D. Lgs. n. 58/2010,come modificato dal D. Lgs. n. 176/<strong>2012</strong>, deve riportare, in caratteri facilmente leggibili,almeno il nome e l'indirizzo <strong>del</strong> fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nellaComunità, il nome <strong>del</strong> fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo <strong>del</strong>l'importatore, il nome e iltipo <strong>del</strong>l'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita, la categoriapertinente e le istruzioni per l'uso, nonché, se <strong>del</strong> caso, la distanza minima di sicurezza.L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Ifuochi d'artificio sono inoltre corredati <strong>del</strong>le seguenti informazioni minime:a) categoria 1: se <strong>del</strong> caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione <strong>del</strong>la distanzaminima di sicurezza;b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se <strong>del</strong> caso, indicazione <strong>del</strong>la distanzaminima o <strong>del</strong>le distanze minime di sicurezza;L'intera circolare, corposa, con tutte le prescrizioni e le modalità, è disponibile presso le sedi<strong>del</strong>l'Associazione.Dichiarazione entro il 20 gennaioConai: gli adempimenti per le impreseIl Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ogni tipologia di materiale di imballaggio,rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui il Consorzio Nazionale Imballaggi ripartisce fraproduttori ed utilizzatori il costo per gli oneri <strong>del</strong>la raccolta differenziata, per il riciclaggio ed ilrecupero dei rifiuti di imballaggi.L'esenzione dal contributo ambientale spetta alle imprese che, in riferimento all'anno solareprecedente, hanno dichiarato un contributo fino a 26,00 Euro per singolo materiale o fino a 52,00Euro sul totale degli imballaggi importati, in caso di procedura semplificata per attivitàd'importazione.Se l'impresa dichiaratasi in esenzione, verifica di avere superato la soglia di esenzione, deve fare ladichiarazione periodica entro il 20 gennaio 2013 (mod.6.2).Sempre entro il 20 gennaio 2013 va inoltrata al Conai la dichiarazione periodica annuale per chi si èavvalso <strong>del</strong>la procedura semplificata per l'importazione di imballaggi pieni ed ha optato per taleperiodicità (mod.6.2).Le imprese che verificano l'appartenenza alla stessa classe di dichiarazione periodica non sonotenute a ripresentare l'autodichiarazione entro il 20 gennaio <strong>del</strong>l'anno successivo, così pure dal 1gennaio 2007 non vanno più segnalate a Conai le eventuali variazioni <strong>del</strong>la classe di dichiarazione.La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.conai.org .Si ricorda che le aziende di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso <strong>del</strong>l'anno conproduzione od utilizzo di imballaggi, devono aderire al Conai entro 30 giorni dalla data di inizioattività ed effettuare Dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività.Per le aziende Consorziate, che già effettuano una dichiarazione periodica per una propria attività, senel corso <strong>del</strong>l'anno aprono una nuova attività assoggettata a Dichiarazione periodica, questa dovràessere effettuata a cadenza trimestrale per i mesi di competenza.Per l'importazione di imballaggi va inviata la dichiarazione periodica(mod. 6.2) entro il giorno <strong>2012</strong>


<strong>del</strong> mese successivo al periodo di riferimento. Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodicadevono essere versati previo ricevimento <strong>del</strong>le relative fatture da parte <strong>del</strong> CONAI.In caso di importi complessivi annuali inferiori a 26 Euro per materiale o 52 Euro per calcoloforfetizzato, CONAI non emette alcuna fattura e non è dovuto alcun versamento.Si ricorda che la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi consortili deve essereconservata per dieci anni in Italia ed il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio aiconsorziati. Si comunica che CONAI ha <strong>del</strong>iberato variazioni <strong>del</strong> contributo ambientale per gliimballaggi dei seguenti materiali:dal 1 ottobre <strong>2012</strong> il contributo ambientale <strong>del</strong>la plastica è passato da 120 Euro/t a 110 Euro/tdal 1 gennaio <strong>2012</strong> il contributo ambientale <strong>del</strong>l'alluminio è passato da 52,00 Euro/t a 45,00 Euro/t;dal 1 ottobre <strong>2012</strong> il contributo ambientale <strong>del</strong>la carta è passato da <strong>14</strong>,00 Euro/t a 10,00 Euro/t.La variazione <strong>del</strong> contributo interessa direttamente i produttori di imballaggi e gli importatori diimballaggi vuoti e pieni che hanno adottato la procedura ordinaria, che prevede il calcolo <strong>del</strong>l'entità<strong>del</strong> contributo sulla base <strong>del</strong>la tipologia di imballaggio importato.La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.conai.org.IMPORTANTE PER LE AZIENDECorsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti (HACCP)Il Cescot organizza la formazione ai fini HACCP per il rilascio <strong>del</strong>l’attestato di formazione di cuiall’art. 3 <strong>del</strong>la L.R. n. 11/03 (formazione, si ricorda, obbligatoria per tutti i titolari di aziende cheoperano a contatto con alimenti).La durata dei corsi è di 3 ore e la formazione, su richiesta,è ritenuta valida anche ai fini <strong>del</strong>rinnovo <strong>del</strong>l’idoneità sanitaria (a tal proposito si ricorda di verificare sempre la data di scadenza diquesti, onde evitare di incorrere in sanzioni).L’orario dei corsi è dalle ore <strong>15</strong>.00 alle ore 18.00 nelle seguenti giornate:Sede <strong>Confesercenti</strong> <strong>Ravenna</strong> 23 gennaio - 20 febbraio - 20 marzo - 17 aprile - 29 maggioSede <strong>Confesercenti</strong> Lugo 30 gennaio - 27 febbraio - 17 aprile - 8 maggioSede <strong>Confesercenti</strong> Faenza 06 febbraio - 06 marzo - 10 aprile - <strong>15</strong> maggioSede <strong>Confesercenti</strong> Cervia <strong>15</strong> febbraio - 03 aprile - 22 maggioInformazioni ed iscrizioni presso le sedi <strong>del</strong>l’Associazione.Notizie dal Cescot sui corsiSi è concluso da pochi giorni il corso di aggiornamento per ristoranti promosso dal Cescot, la Scuolad'Impresa <strong>del</strong>la <strong>Confesercenti</strong>, “La cucina tradizionale e a km 0” (nella foto gli operatoripartecipanti).Durante gli incontri ospitati dall'Osteria Emilia di Castiglione di Cervia (che si ringrazia), lo ChefLuca Zannoni ha proposto un intero menu, dagli antipasti ai dolci, utilizzando i prodotti tipici eattualizzando le ricette <strong>del</strong>la tradizione locale.Il Cescot (Responsabile e collaboratori) cogliel'occasione per salutare tutti coloro che hannopartecipato ai corsi organizzati nell'arco <strong>del</strong> <strong>2012</strong> eper ringraziarli di questo, <strong>del</strong> loro interesse e,soprattutto, dei loro consigli per migliorare edoffrire corsi che rispondano sempre più alleesigenze <strong>del</strong>le aziende.Con l'auspicio di aver colto i suggerimenti ricevuti,il Cescot sta organizzando i nuovi corsi per ilprossimo anno.L'invito è a consultare il sito www.cescotravenna.itper restare informati sui corsi in avvio come perdare nuovi suggerimenti.13


Corso di e-marketing turistico territoriale:reti e sinergie per la promozione <strong>del</strong> territorioIn gennaio il Cescot di <strong>Ravenna</strong> organizza (nell'ambito <strong>del</strong>l'operazione n. 2011-517/RA i progetti n.1e n.3 approvati con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la Giunta provinciale di <strong>Ravenna</strong> <strong>del</strong> 30/11/2011 n. 448. L'operazioneè stata presentata in risposta all'avviso pubblico n. 111 e finanziata in regime De Minimis ai sensi <strong>del</strong>Regolamento CE n. 1998/2006) un corso <strong>del</strong>la durata di 30 ore (24 ore di lezioni frontali + 6 oreproject work).I contenuti <strong>del</strong> corso sono: Marketing territoriale e Marketing collaborativo: il concetto diofferta integrata. L'E-commerce e il web marketing: come promuovere la propria attività conle nuove tecnologie.Destinatari sono 12 operatori economici (in possesso di partita IVA o liberi professionisti, soci,dipendenti, coadiuvanti e lavoratori parasubordinati, in nome e per conto di imprese, altri soggettiprivati economici <strong>del</strong> territorio) che risiedono o lavorano nelle zone rurali <strong>del</strong>la provincia di<strong>Ravenna</strong>.Sede <strong>del</strong> corso: Cescot <strong>Ravenna</strong>, piazza Bernini 7.Docenti: interverranno gli esperti <strong>del</strong>lo Studio Giaccardi &Associati- Lidia Marongiu, specialista in web strategy, social web e marketing <strong>del</strong> territorio;- Robi Veltroni, consulente alberghiero, specialista in social media strategy e web marketing nelsettore turismo;- Martina Capiani, consulente in comunicazione e marketing.Quota: 63,00 € per 12 partecipanti. La quota può variare a seconda <strong>del</strong> numero degli iscritti.Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.ACCOMPAGNAMENTOADAZIONI DI E-MARKETING TERRITORIALE COLLABORATIVO:al termine <strong>del</strong> corso è prevista una consulenza individuale di 2 ore da parte di un esperto di marketing<strong>del</strong>lo Studio Giaccardi &Associati, al fine di valutare l'implementazione di un'attività di e-marketing.Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Letizia Rizzi - Cescot <strong>Ravenna</strong> Srl – Piazza Bernini 7 – Tel.0544/292711 – e-mail cescot@cescotravenna.itRiceviamo dalla Camera di CommercioProroga per i contributi su fiere e certificazioni“Si rende noto che con <strong>del</strong>ibera di Giunta camerale n. 173 <strong>del</strong> 29/11/<strong>2012</strong> è stata <strong>del</strong>iberata lariapertura, a partire dall'01/01/2013 dei Bandi per la concessione di contributi per la partecipazione afiere e per le certificazioni ambientali. Gli stessi sono stati in parte modificati, come anche lamodulistica, in relazione al periodo d'istruttoria (da semestrale ad annuale) ed alla comunicazione<strong>del</strong>l'assunzione al contributo (solo tramite pubblicazione nel sito <strong>del</strong>la graduatoria).”La nuova modulistica è scaricabile dal sito camerale www.ra.camcom.it”Riceviamo dal Comune di FaenzaTre Bandi di gara in corso di pubblicazionePer opportuna conoscenza ed informazione agli associati, si comunica che sono in corso dipubblicazione presso l'Albo Pretorio online <strong>del</strong> Comune di Faenza i bandi di gara per:- realizzazione dei lavori pubblici: TEATRO MASINI – RESTAURO LOCALI DELRIDOTTO- procedura aperta per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLASOSTACON PARCHEGGIO REGOLAMENTATOATARIFFANELCENTRO STORICO- affidamento in appalto dei lavori di AMPLIAMENTO AD USO MENSA SCOLASTICA EDAULE PER L'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “CARCHIDIO STROCCHI” .La documentazione di gara è pubblicata sul profilo committente-sito Internet <strong>del</strong> Comune di Faenza:www.comune.faenza.ra.it alla sezioneAmministratore, Bandi di Gara.<strong>14</strong>


Riceviamo dal ConsorzioAnimaLugo e pubblichiamoAnimaLugo porta il Natale in cittàUna città viva ed attraente, a maggior ragione in occasione <strong>del</strong>le festività. AnimaLugo, il Consorziodi promozione <strong>del</strong> centro urbano, ha voluto partecipare attivamente per rendere ancor più speciale ilNatale in arrivo a Lugo.Grazie anche al contributo <strong>del</strong>le Associazioni di categoria e <strong>del</strong>l'Amministrazione comunale, infatti,da inizio <strong>dicembre</strong> le strade e le piazze <strong>del</strong> centro storico, oltre a Logge <strong>del</strong> Pavaglione e GalleriaBanca di Romagna, sono arricchite da luminarie come le grandi sfere di luce, formate da led a bassoconsumo, che resteranno accese fino all'Epifania.Inoltre, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 <strong>dicembre</strong>, il centro storico <strong>del</strong>la città saràattraversato da un festoso trenino che lo collegherà con il Centro Commerciale “Globo”:un'attrazione per i più piccini, ma anche un utile mezzo per spostarsi per i propri acquisti senza dovercercare parcheggio nelle vie centrali di Lugo. Sono queste le idee messe in campo per augurare BuonNatale alla cittadinanza da parte dei 90 associati ad AnimaLugo (artigiani, commercianti, pubbliciesercizi ed imprese di servizi), che fino al 6 gennaio resteranno sempre aperti anche la domenica.Per info: www.animalugo.it o www.facebook.com/AnimaLugo.Insieme all'Imu, allarme TaresTroppe tasse, le nostre iniziative per contrastarleA causa <strong>del</strong>l'Imu, nel mese di <strong>dicembre</strong>, l'entità <strong>del</strong> carico fiscale per le aziende raddoppierà rispettoallo stesso periodo <strong>del</strong>l'anno scorso. Sono stati penalizzati in particolare gli immobili destinati alleattività commerciali.E' questo l'effetto che si abbatterà su migliaia di imprese commerciali, turistiche e dei servizi <strong>del</strong>laprovincia ravennate che, oltre a fare i conti con una riduzione dei consumi senza precedenti, sarannovessate da un carico fiscale enorme, che potrebbe raggiungere il livello record di oltre il 50%.Secondo Confcommercio e <strong>Confesercenti</strong> <strong>del</strong>la provincia dei <strong>Ravenna</strong> le istituzioni, a livellonazionale e locale, stanno sottovalutando le conseguenze di decisioni che mettono a rischio la tenuta<strong>del</strong> nostro tessuto economico e che generano tra gli imprenditori sconforto, oltre che rabbia, quandonon chiusure.Ma sulle imprese non si abbatterà solo l'Imu. È in arrivo una nuova 'stangata': dal 1 gennaio entra invigore la Tares, il tributo previsto dal decreto «Salva Italia» che va a sostituire Tarsu e Tia. Da nonsottovalutare gli effetti che la nuova normativa comporterà per le attività commerciali, con unincremento medio <strong>del</strong>la tassazione superiore al 10% se non verrà neutralizzata la cifra attualmentepagata quale Iva sulla tariffa dei rifiuti, e ancora più sensibili se le <strong>del</strong>iberazioni dei Comuni nonterranno conto dei correttivi introdotti nel tempo al regime <strong>del</strong>le tariffe per le diverse categorie.Su ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, discoteche, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza altaglio, bar, caffè, pasticcerie, mense, birrerie, alberghi, per citare alcune categorie che hanno già unaforte incidenza <strong>del</strong>la tariffa, l'effetto sarà dirompente.La nuova imposta, che deve essere corrisposta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasititolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, comprende oltre alla quota ambientale perlo smaltimento dei rifiuti anche una quota sui cosiddetti «servizi indivisibili»: sicurezza,illuminazione e gestione <strong>del</strong>le strade. La componente rifiuti è basata sulla tipologia <strong>del</strong>l'attivitàsvolta, secondo la metodologia che ricalca l'attuale tariffa, mentre la componente 'servizi' vienecalcolata in base al valore <strong>del</strong>l'immobile attraverso un'aliquota comunale rappresentata da unamagggiorazione pari a 30 centesimi il metro quadrato che può aumentare fino ad un massimo di 40centesimi. Dunque, dopo l'Imu ci sarà la Tares che graverà nel 2013 su tantissime impreseaumentando di conseguenza una pressione fiscale sempre più insostenibile.A tutt'oggi nulla trapela e nulla si conosce circa le stesse modalità applicative <strong>del</strong>la Tares. Per iriflessi pesanti oltre che per le incertezze attuative Confcommercio e <strong>Confesercenti</strong> chiedonol'emanazione di un provvedimento che proroghi l'entrata in vigore <strong>del</strong> nuovo tributo almeno fino al<strong>15</strong>


1° gennaio 20<strong>14</strong> e interesseranno in tal senso le istituzioni locali e nazionali. A tal proposito è statorichiesto alla Provincia un incontro sulla questione.È necessaria inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che necessariamente coinvolga le principaliassociazioni di categoria, affinché possano essere messe in campo tutte le misure e gli studi perl'individuazione dei criteri che siano maggiormente vicini alla reale produzione di rifiuti, per avereun pagamento <strong>del</strong> servizio proporzionato all'effettivo quantitativo di rifiuti assimilati.Dopo l'incontro dei comuni previsto per oggi a <strong>Ravenna</strong> ci aspettiamo risposte e un coinvolgimentodiretto utile a dissipare le notevoli incertezze <strong>del</strong> momento.E soprattutto, e non ci stancheremo mai di ripeterlo: l'unica strada da percorrere non è aumentare lapressione fiscale e tributaria e di un drastico taglio <strong>del</strong>la spesa improduttiva per reperire risorse dadestinare allo sviluppo di cui il paese ha urgente bisogno.Sicurezza nei luoghi di lavoroPubblicate le procedure standardizzate di valutazione rischiper le imprese fino a 10 lavoratoriAd oggi a tutte le imprese con meno di 10 lavoratori era consentito, in merito alla sicurezza nei luoghidi lavoro, autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.Sono state approvate dal Governo con un decreto interministeriale il 30 novembre <strong>2012</strong>, e pubblicatein gazzetta ufficiale (n. 285, <strong>del</strong> 6 <strong>dicembre</strong> u.s.), le procedure standardizzate di Valutazione deiRischi, di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) <strong>del</strong> D.Lgs 81/2008.Questo provvedimento impone che tutte le imprese fino a 10 addetti, che abbiano finora fatto uso<strong>del</strong>la procedura di autocertificazione sostitutiva <strong>del</strong> documento di valutazione dei rischi (DVR),debbano necessariamente, entro il 31 <strong>dicembre</strong> <strong>2012</strong>, redigere il nuovo documento sulla base<strong>del</strong>le procedure standardizzate.Siamo alle solite. Si impone senza tenere conto dei temi e degli oneri.<strong>Confesercenti</strong>, nella convinzione che sia impossibile, per le migliaia di piccole imprese tenuteall'adempimento, rispettare la scadenza di fine anno, ha chiesto al Governo una proroga, anchecon il comunicato che segue:“ Un'altra zavorra burocratica sulle spalle di oltre 4 milioni di imprenditori italiani. Entro il 31<strong>dicembre</strong> <strong>2012</strong> devono redigere il documento sulla valutazione <strong>del</strong> rischio in azienda. Lo impone ildecreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong> 6 <strong>dicembre</strong> con il quale vengonoemanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione <strong>del</strong> rischio in azienda per le PMI.In passato le imprese potevano adempiere all'obbligo autocertificando l'effettuazione <strong>del</strong>lavalutazione <strong>del</strong> rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione. Ora, invece, èrichiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione <strong>del</strong>documento.Purtroppo il tempo concesso agli imprenditori per effettuare l'adempimento è di soli 20 giorni,festività natalizie comprese, perché la scadenza per la validità <strong>del</strong>la autocertificazione è fissata al31 <strong>dicembre</strong> <strong>2012</strong>.Da mesi <strong>Confesercenti</strong> e R.ETE. Imprese Italia avvertono che le procedure non avrebbero dovutoessere pubblicate a ridosso <strong>del</strong>la scadenza a meno di prevedere un congruo periodo di tempo perconsentire alle aziende di rispettare l'obbligo. Ma, nonostante lo stesso decreto interministerialeriporti nei “considerando” tale necessità di tempo, ad oggi le imprese devono operare entro l'anno.Si denuncia l'ennesima complicazione burocratica che penalizza le piccole imprese, giàsovraccaricate di adempimenti e scadenze, e sollecita un provvedimento che proroghi la scadenzaper effettuare la valutazione>”.Si auspica che la richiesta venga accolta dal Governo, peraltro in scadenza, ma, nel contempo, siconsiglia alle imprese, che occupano non oltre 10 lavoratori, di attivarsi fin da subito,contattando il Servizio Sicurezza <strong>del</strong>l'Associazione (tel. 0544/292771) allo scopo di consentirequanto prima la redazione di un documento in linea con le previsioni di legge.16

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