F. Ricci relazione.pdf - ARPA Lazio

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ecc.) e, per le attrezzature PED, non in contrasto nemmeno con la Direttiva PED (visite interne,prove idrauliche, ecc.).In occasione dei sopralluoghi per le verifiche obbligatorie degli insiemi non escludibili devonoessere assoggettate a verbalizzazione solo le attrezzature dell’insieme che non risultano esclusecontemporaneamente (in accordo al D.M.329/04) dalla verifica obbligatoria di primo impianto edalle verifiche di riqualificazione periodica.Il relativo Verbale di verifica (ove previsto, ai sensi dell’art. 6.1 lettera d)) va redatto per ciascunapparecchio (o attrezzatura) soggetto a verbalizzazione, sia esso singolo oppure facente parte di uninsieme certificato CE secondo PED.Il Verbale può essere redatto sulla preesistente modulistica Ispesl e deve riportare, oltre alleoperazioni di verifica effettuate, le seguenti informazioni:- la data della verifica e la descrizione della attrezzatura verificata, con il numero di fabbrica (oaltra sigla identificativa) della stessa;- i dati identificativi dell'insieme CE (secondo PED) a cui eventualmente l'attrezzatura appartiene;- il numero di matricola Ispesl che si assegna alla attrezzatura;- l'esito positivo o negativo della verifica stessa;- la categoria della attrezzatura, da rilevare o ricavare:- dalla certificazione PED esistente in caso di singole attrezzature certificate PED (anche sefacenti parte di insiemi PED), oppure- dal valore della pressione e dal fluido dell'insieme collegati alla capacità della singola attrezzaturanon certificata CE perché sotto certificazione dell'insieme stesso, oppure- dalla massima pressione di esercizio, dalla capacità e dal fluido d'esercizio indicato nel librettomatricolare oppure nei verbali in esso contenuti e comprovato con scheda di sicurezza in caso difluidi particolari, in caso di attrezzature omologate Ispesl.- Immatricolazioni(OMESSO)-Addebiti(OMESSO)- RiparazioniIn attesa di precisazioni da parte delle Autorità preposte, per l'Ispesl (attuale “soggetto preposto”) èpossibile accettare richieste di riparazione solo per apparecchi o attrezzature che siano già stateposte in esercizio ed abbiano formato oggetto di richiesta all’Ispesl di verifica di primo impianto e/odi dichiarazione di messa in servizio. Le presenti indicazioni si applicano sia ad apparecchiomologati Ispesl che ad attrezzature certificate PED o con Direttiva Apparecchi semplici inpressione.Per valutare se si è in presenza di una "riparazione" occorre valutare caso per caso avendo presentequanto esposto al comma 1 dell'art. 14 del D.M 329/04 e quanto precisato nella Linea guida europea1/3 approvata dal WGP nella seduta del 17/3/2004, tenendo presente che se si ha una sostituzione dimembratura (anche con materiale diverso ma equivalente) che non comporta importanti modifichesecondo il D.M. 329/04 e secondo la linea-guida 1/3 citati, anche in questo caso si è in presenza diuna "riparazione".Per valutare la richiesta di controllo di una riparazione si applica la procedura tecnica,amministrativa e contabile già in vigore nell'Ispesl , e se del caso, di quanto indicato al comma 2dell’art. 12 del D.M.329. In particolare:La richiesta deve contenere le informazioni tecniche necessarie e la procedura tecnica diriparazione, che deve tener conto della normativa tecnica con la quale l'apparecchio o l'attrezzatura

è stata costruita. Se la normativa tecnica è diversa da quella delle Normative Ispesl, il riparatoredeve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa). Dopo l'esame dellaprocedura tecnica l'Ispesl rilascerà per iscritto il suo parere positivo ( o negativo) alla riparazione.E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali prescrizioni sulle possibiliriparazioni riportate dal fabbricante della attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzaturastessa.Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo per il controllo dellariparazione effettuata e la esecuzione delle prove di collaudo ( visita interna e prova idraulica allapressione prevista dalla norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova difunzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già posseduta dall'attrezzatura.Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o negativo) sulla riparazioneeffettuata.- Ulteriori chiarimentiArt. 6 comma 1 lettera b) - relazione tecnica: a parziale rettifica di quanto disposto nelle precedentilettere circolari, la relazione tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essereredatta dall'Utente o da un tecnico competente delegato all'uopo dall'Utente stesso (che comunquela deve controfirmare in qualità di datore di lavoro). Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni adOrdini professionali.Richieste e dichiarazioni di vario genere inoltrate all'Ispes (OMESSO)Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono stati messi in serviziocome Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le vigenti procedure tecnico-amministrative econtabili, in attuazione del D.M. 1/12/75.Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: Devono intendersitutti gli impianti regolamentati dal D.M. 1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldidiversi dall'acqua, come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M.1/12/75tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non impianti, per cui occorreràvalutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà applicato per questi impianti. In attesa di ulterioridisposizioni, si considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche tecnicheapplicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la Direttiva PED).Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle Autorità preposte, l'Ispeslconsidererà le Tabelle A e B applicabili soltanto alle attrezzature e non anche agli insiemi (comerisulta anche dalla intestazione delle Tabelle medesime).Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autoritàpreposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensidella regolamentazione previgente, verranno considerati dall'Ispesl ancora esclusi o esonerati dallaapplicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può essere più concessoalleattrezzature ancora da assoggettare a verifica obbligatoria di messa in servizio.SIDPI, Cronologico(OMESSO)Ispesl, soggetto verificatore, dichiarazione di messa in servizio: In attesa di determinazioniministeriali sulla individuazione dei "soggetti verificatori" di cui al D.M. 329/04, l'Ispeslattualmente riveste sia la figura di "soggetto verificatore" sia quella di ricevitore della Dichiarazionedi messa in servizio. Per semplificare i compiti dell'utente, l'Ispesl ha stabilito di unificare (persemplificare le procedure) le due richieste di verifica obbligatoria e di dichiarazione di messa in

è stata costruita. Se la normativa tecnica è diversa da quella delle Normative Ispesl, il riparatoredeve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa). Dopo l'esame dellaprocedura tecnica l'Ispesl rilascerà per iscritto il suo parere positivo ( o negativo) alla riparazione.E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali prescrizioni sulle possibiliriparazioni riportate dal fabbricante della attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzaturastessa.Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo per il controllo dellariparazione effettuata e la esecuzione delle prove di collaudo ( visita interna e prova idraulica allapressione prevista dalla norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova difunzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già posseduta dall'attrezzatura.Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o negativo) sulla riparazioneeffettuata.- Ulteriori chiarimentiArt. 6 comma 1 lettera b) - <strong>relazione</strong> tecnica: a parziale rettifica di quanto disposto nelle precedentilettere circolari, la <strong>relazione</strong> tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essereredatta dall'Utente o da un tecnico competente delegato all'uopo dall'Utente stesso (che comunquela deve controfirmare in qualità di datore di lavoro). Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni adOrdini professionali.Richieste e dichiarazioni di vario genere inoltrate all'Ispes (OMESSO)Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono stati messi in serviziocome Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le vigenti procedure tecnico-amministrative econtabili, in attuazione del D.M. 1/12/75.Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: Devono intendersitutti gli impianti regolamentati dal D.M. 1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldidiversi dall'acqua, come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M.1/12/75tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non impianti, per cui occorreràvalutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà applicato per questi impianti. In attesa di ulterioridisposizioni, si considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche tecnicheapplicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la Direttiva PED).Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle Autorità preposte, l'Ispeslconsidererà le Tabelle A e B applicabili soltanto alle attrezzature e non anche agli insiemi (comerisulta anche dalla intestazione delle Tabelle medesime).Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autoritàpreposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensidella regolamentazione previgente, verranno considerati dall'Ispesl ancora esclusi o esonerati dallaapplicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può essere più concessoalleattrezzature ancora da assoggettare a verifica obbligatoria di messa in servizio.SIDPI, Cronologico(OMESSO)Ispesl, soggetto verificatore, dichiarazione di messa in servizio: In attesa di determinazioniministeriali sulla individuazione dei "soggetti verificatori" di cui al D.M. 329/04, l'Ispeslattualmente riveste sia la figura di "soggetto verificatore" sia quella di ricevitore della Dichiarazionedi messa in servizio. Per semplificare i compiti dell'utente, l'Ispesl ha stabilito di unificare (persemplificare le procedure) le due richieste di verifica obbligatoria e di dichiarazione di messa in

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