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F. Ricci relazione.pdf - ARPA Lazio

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4 dell’art.4 consente di mettere in funzione l’attrezzatura o l’insieme per la verifica di I° impiantoed in assenza della dichiarazione di messa in esercizio.Verifiche di riqualificazione periodica, obbligatorie(salvo le esclusioni riportate all’art.11), pertutte le attrezzature a pressione. Tali verifiche di riqualificazione periodica, comprendono sia leverifiche di funzionamento, da effettuarsi a scadenza relativamente ravvicinata( da due a cinqueanni) che le verifiche d’integrità da effettuarsi ogni dieci anni. La periodicità dei controlli delleattrezzature, ai fini della loro ”riqualificazione periodica” viene determinata sulla base delle Tabelleriportate negli Allegati A e B del decreto 329/04. Qualora nel Manuale d’uso e manutenzione delfabbricante la frequenza dei controlli sia inferiore a quella della tabella di pertinenza, la frequenzastessa va modificata di conseguenza. .Verifica di funzionamento. va eseguita:Constatando la rispondenza di effettiva utilizzazione con quanto riportato1. nella dichiarazione di messa in servizio2. nelle istruzioni d’uso del fabbricante, e, ove prescritto, nella specifica attestazione deirisultati, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;constatando, anche con prove al banco o con simulazioni, la funzionalità degli accessori disicurezza. Per le valvole di sicurezza , la verifica può consistere nella accertamento dell’avvenutataratura entro i tempi prescritti dal fabbricante e tenendo conto della periodicità delle verifiche diriqualificazioneGli accessori di sicurezza e quelli a pressione seguono la stessa periodicità di verificadell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Su richiesta di derogadell’utente, completa di idonea <strong>relazione</strong> tecnica, possono anche essere accettate, per casi specifici eprevia autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, ispezioni alternative con differentiperiodicità rispetto a quelle delle Tabelle degli Allegati A e B. In tal caso, oltre a tener conto delleistruzioni d’uso del fabbricante, si deve assicurare un livello di protezione equivalenteVerifiche di riqualificazione periodica. Verifica d’integritàConsiste nella ispezione delle varie membrature dell’attrezzatura tramite l’esame esterno e, ovepossibile, interno in controlli spessimetrici ed in eventuali altri controlli che si ritengano necessariper situazioni palesi di danno.Se si riscontrano difetti pregiudizievoli per l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vanno eseguiteindagini per individuare entità del difetto e relativa origine al fine di ripristinare l’integrità dellastruttura o di valutarne, permanendo i difetti individuati, il grado di sicurezza con riferimentoall’ulteriore esercizio. In casi di difficoltosa o impossibile ispezione interna, l’ispezione va integratacon l’esecuzione di una prova di pressione a 1,125Ps con fluido allo stato liquido.In casi specificialla prova idraulica può essere sostituita, adottando tutte le precauzioni del caso, una prova dipressione con gas inerte (o aria) ad un valore di 1,1 volte la pressione Ps..Verifiche di riparazione o modifica. L’articolo 14 del decreto329/04 fornisce le definizioni deitermini riparazione e modifica e stabilisce le procedure da seguire nelle due rispettive situazioni. Ledefinizioni sono:Riparazione:sostituzione di parte di un attrezzatura a pressione, o riparazione, con o senza saldatura,senza variazione alcuna del progetto originario.Modifica: intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo osolamente il tipo di un attrezzatura, dopo che questa è stata posta in servizio.Le procedure da seguire sono le seguenti:


Riparazione. Per le attrezzature marcate CE in applicazione del decreto legislativo N.93/00, e perquelle collaudate secondo le norme previgenti:1. prima di eseguire la riparazione, il Riparatore comunica al soggetto preposto leoperazioni da effettuare, e se possibile, le relative procedure di collaudo previstedalla normativa tecnica in base alla quale l’attrezzatura è stata costruita;2. le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento, sono eseguitedal soggetto prepostoModifica. In caso di modifica l’attrezzatura deve essere assoggettata, ai sensi del decreto legislativo93/00 ad uno di moduli della valutazione di conformità previsti, e successivamente, ad un controllodella messa in servizio, se previsto. A questo proposito è da mettere in evidenza come in taledecreto non sia prevista la verifica di nuovo impianto, i cui contenuti tecnici bene si sarebberoadattati ai casi di riparazione e modifica.Dichiarazione di messa in servizioE’ opportuno far rilevare che l’esito positivo della verifica obbligatoria di I° impianto ovvero dimessa in servizio non autorizza la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme. Questa infattipuò avvenire soltanto dopo la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma1 dell’art.6.Il decreto infatti prevede che l’effettiva messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme avvengain due fasi: una prima fase finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio. In essa,per le attrezzature e gli insiemi per i quali è obbligatorio il controllo di il I° impianto, tale verificaviene fatta unitamente ad altre verifiche di sicurezza eventualmente previste.Una seconda fase di Messa in servizio (messa in esercizio) subordinata alla presentazione delladichiarazione di messa in servizio all’ISPESl e alle ASL.Per comprendere questa procedura bisogna tener presente che il legislatore ha voluto che fossepossibile anche una situazione in cui il soggetto preposto alle verifiche fosse diverso l’ISPESL edalle ASL Al momento essendo vigente la legge n.597 del 12 agosto 1982 “Disciplina dellefunzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto Superiore per laprevenzione e la sicurezza sul lavoro”l’individuazione di altri soggetti diversi da i due riportati nellalegge n.597 non è possibile (peraltro tale innovazione non era neppure prevista nella delega di cuiall’articolo 19 del Dlgs. n.93/00).E’ da rilevare la contraddizione tra il comma 1 che prevede la presentazione della dichiarazione dimessa in servizio per le attrezzature a pressione e per gli insiemi soggetti a verifica con ilcomma 4 che lo richiede anche per le attrezzature a pressione e per gli insiemi esclusi dalla verificadi I° impianto. Probabilmente la validità del comma 4 è limitata alle attrezzature e agli insiemi,esclusi dalla verifica di I° impianto, ma soggetti a verifiche di riqualificazione periodica.Norme transitorie e requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla datadi entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo93/2000.● L’articolo 15 del decreto 329/2004 fornisce le seguenti norme transitorie:▪ La cadenza dei controlli per la riqualificazione periodica, indicata nelle Tabelledegli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa inservizio.▪ Le attrezzature, che all’entrata in vigore del presente decreto sono già sottopostealle verifiche d'esercizio della normativa previgente, seguono le norme della


iqualificazione periodica a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.▪ Per le attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo n. 93/2000, e giàoggetto di denuncia di messa in esercizio all'ISPESL all’entrata in vigore del decreto329/2004 ma non ancora assoggettate alla relativa verifica, la denuncia stessa vaconsiderata come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia'inoltrata va integrata per adeguamento a quanto richiesto dal suddetto decreto.▪ Per le attrezzature fabbricate in accordo con il decreto legislativo 311/1991, e nonancora assoggettate alle verifiche di primo impianto, si applicano le disposizioni dicui ai precedenti commi.▪ Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione, commercializzateentro il 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressionecollaudate secondo la normativa nazionale previgente.Le medesime attrezzature possono essere installate su attrezzature collaudate inaccordo con il decreto legislativo 93/2000, purché siano sottoposte ad uno dei“moduli” previsti dal citato decreto.In entrambe le situazioni, occorre dimostrare che la commercializzazione è avvenutaentro la data suddetta.● L’articolo 16 del decreto, tratta, invece, dei requisiti dei recipienti per liquidi edelle tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 329/2004 e noncollaudati in accordo con il decreto legislativo 93/2000. Per essi:▪ L'utilizzatore deve presentare all'ISPESL, entro quattro anni dalla data di entrata invigore del decreto 329/2004, denuncia dei recipienti per liquidi e delle tubazioni,mai sottoposti ad omologazioni o controlli di legge, le cui caratteristiche tecnichesono tali da dover essere assoggettati obbligatoriamente alla riqualificazioneperiodica.La denuncia deve comprendere:- una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto,identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori disicurezza);- la classificazione dell’attrezzatura secondo i fluidi e le categorie di cui aldecreto legislativo 93/2000;- una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura▪ A seguito di tale denuncia, il soggetto preposto alla verifica periodica effettuapresso l'utente un sopralluogo per l’esecuzione di quanto previsto per lariqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata.Si osserva a questo proposito che le norme transitorie non appaiono certamente talida poter fronteggiare tutte le problematiche delle attrezzature che finora non sonostate assoggettate a verifiche periodiche..NOTA 1Esonero art.29 del DM 21.05.74Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la capacità totale inlitri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar.Esonero art.39 del DM 21.05.74


Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar, superficie diriscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità di vapore al carico massimocontinuo non superiore a 2t/h.Esonero art.40 del DM 21.05.74Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio nonsuperiore a 0.98 bar.Iniziative dell’ISPESL a seguito dell’emanazione del decreto 329/2004.A seguito dell’emanazione del decreto 329/2004, l’ISPESL, che ha sempre seguito con attenzione lealterne vicende dell’evolversi della situazione, ha elaborato ed emanato, a livello di DipartimentoCentrale Omologazione e Certificazione, n. 6 Circolari Tecniche interpretative degli aspetti piùrilevanti del decreto stesso, indirizzandole ai propri Dipartimenti territoriali.Tali circolari costituiscono delle valide linee guida per l’applicazione corretta del decreto 329/2004,che, come è noto, disciplinai, con procedure tecnico-amministrative di rilevante novità rispetto allenorme precedentemente in vigore, verifiche e controlli in precedenza svolti solo dall’ISPESL.Le prime 5 circolari recano la data del 9 febbraio 2005, la sesta è stata emanata il 21 aprile 2005. Laprima, in particolare, di carattere generale, precisa, tra l’altro, che:- “…le circolari sono state emesse, nelle more della pubblicazione delleSpecifiche tecniche di esercizio previste dall’art. 3 del decreto in oggetto, allo scopo di noninterrompere i servizi tecnici di prevenzione svolti dalle sedi territoriali, anche ai fini delcontrollo obbligatorio da esse svolto in <strong>relazione</strong> a prescrizioni di sicurezza afferenti adaltre disposizioni di legge…”, e- “…i soggetti previsti per le verifiche di cui al decreto ministeriale n. 329, denominaticon la generica dizione soggetti verificatori o soggetti preposti, devono ritenersi almomento individuati esclusivamente nell’ ISPESL e nelle ASL, a seconda dellerispettive competenze, come espressamente richiamato nella premessa del testo deldecreto con il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1982 n. 390 convertito conmodificazioni nella Legge 12 agosto 1982 n. 597...”.Le altre n. 4 circolari si riferiscono a varie tipologie di attrezzature ed insiemi, e riassumono, per idiversi casi, i compiti dell’utilizzatore e quelli dell’ISPESL, integrando quanto richiesto dal decretocon gli adempimenti previsti dalle altre disposizioni regolamentari vigenti e fornendo la modulisticanecessaria.Hanno consentito, inoltre, all’ISPESL, di poter abrogare precedenti circolari e disposizioni emanatenelle more della pubblicazione del decreto di attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo n.93/2000.La sesta circolare, invece, tiene già conto delle problematiche emerse in sede di prima applicazionedel decreto ministeriale.329/2004, evidenziate da parte delle strutture periferiche dell’Istituto,completando ed aggiornando le linee guida atte a risolvere la maggior parte dei problemi finorasegnalati. Viene precisato, peraltro, che per le novità introdotte dal decreto in esame tali linee guidasaranno periodicamente ulteriormente aggiornate. Se ne riporta di seguito il testo integrale, salvoalcune parti d’interesse del settore amministrativo dell’ISPESL.Lettera Circolare np.AOO-09/0001351/05 del 21.04.2005Oggetto: Applicazione del D.M. 1/12/04 n. 329 di attuazione dell'Art 19 delD.Lgs. 93/2000


Considerando i problemi sorti nel corso della prima applicazione del D.M.329/04 e segnalati aquesta Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritienepossano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti.Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdottedal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione.- Apparecchi omologati Ispesl in costruzione prima del 29/5/02 ma non ancora assoggettati averifiche di primo impianto dall'Ispesl.Esiste ancora un parco di apparecchi a pressione omologati in costruzione dall'Ispesl prima del29/5/02 per i quali non è stata ancora evasa la richiesta già pervenuta all'Ispesl di verifica di primoimpianto. Per la verifica obbligatoria di primo impianto o controllo di messa in servizio di questiapparecchi le specifiche tecniche da applicare sono quelle previste dalla regolamentazioneprevigente (rif. DPR 359/99 ), non essendo stati assoggettati questi apparecchi alla Direttiva PED oDirettiva SPV.L’esonero dall’applicazione delle prescrizioni particolari previste dai vari articoli delleregolamentazioni previgenti può essere concesso (compreso l'esonero dall’assistenza del conduttoreabilitato), ma non può essere concesso l'esonero totale, cioè l’esonero dalle verifiche periodiche,chedevono invece essere adattate al D.M. 329/04.Quanto sopra esposto si applica anche per le verifiche di 'nuovo impianto' richieste all'Ispesl erelative ad apparecchi omologati Ispesl prima del 29/5/02, ma solo se queste verifiche nonconfigurano una nuova destinazione d’uso.- Verifiche obbligatorie di primo impianto e relative verbalizzazioni.Per le denunce di primo impianto o di messa in servizio di attrezzature PED o apparecchi apressione semplici pervenute all'Ispesl prima del 12/2/05, occorre far presente all'utente che ladenuncia deve essere integrata ( ai sensi dell'art. 15 del D.M. 329/04 ) con la documentazionerichiesta all'art. 6 dello stesso D.M. Tale integrazione può essere acquisita anche al momento delsopralluogo per il controllo di messa in servizio della attrezzatura stessa.Se è stata inoltrata all'Ispesl prima del 12/2/05 una richiesta di verifica di primo impianto perattrezzature o insiemi PED che alla luce del D.M. 329/04 risulterebbero esclusi dalla verificaobbligatoria di primo impianto, l'Ispesl può effettuare comunque un sopralluogo e verbalizzare laaccertata esclusione dalla verifica obbligatoria di primo impianto ed eventualmente dalle verificheperiodiche.Per gli Insiemi che sono stati sottoposti ad una procedura di valutazione di conformità impiegandoModuli che non prevedono il controllo finale dei singoli insiemi stessi da parte dell’O.N. odell’Ispettorato degli Utilizzatori, resta l’obbligo della verifica di primo impianto ovvero di messain servizio (rif. Art. 5 comma 1 lettera d del D.M.329/04 ).Nel caso in cui durante le verifiche obbligatorie di primo impianto il tecnico Ispesl nota sugliimpianti dell'utente tubazioni e recipienti per liquidi certificati CE secondo PED, deve informarel'utente stesso che per tali attrezzature (se non risultano escluse ai sensi dell’art. 5.1 comma a)) vaeffettuata la richiesta di verifica obbligatoria di primo impianto in accordo all'art. 4 del D.M. 329/04e la dichiarazione di messa in servizio in accordo all'art. 6 del D.M. 329/04.Ad integrazione di quanto già indicato nelle Lettere circolari Ispesl, ed in attesa di successivedisposizioni, si conferma che le verifiche obbligatorie di primo impianto o di controllo dimessa inservizio devono essere effettuate applicando le procedure tecniche abituali utilizzate dai tecnicidell’Ispesl, per le parti non in contrasto con il D.M. 329/04 (esoneri dalle periodiche, esclusioni,


ecc.) e, per le attrezzature PED, non in contrasto nemmeno con la Direttiva PED (visite interne,prove idrauliche, ecc.).In occasione dei sopralluoghi per le verifiche obbligatorie degli insiemi non escludibili devonoessere assoggettate a verbalizzazione solo le attrezzature dell’insieme che non risultano esclusecontemporaneamente (in accordo al D.M.329/04) dalla verifica obbligatoria di primo impianto edalle verifiche di riqualificazione periodica.Il relativo Verbale di verifica (ove previsto, ai sensi dell’art. 6.1 lettera d)) va redatto per ciascunapparecchio (o attrezzatura) soggetto a verbalizzazione, sia esso singolo oppure facente parte di uninsieme certificato CE secondo PED.Il Verbale può essere redatto sulla preesistente modulistica Ispesl e deve riportare, oltre alleoperazioni di verifica effettuate, le seguenti informazioni:- la data della verifica e la descrizione della attrezzatura verificata, con il numero di fabbrica (oaltra sigla identificativa) della stessa;- i dati identificativi dell'insieme CE (secondo PED) a cui eventualmente l'attrezzatura appartiene;- il numero di matricola Ispesl che si assegna alla attrezzatura;- l'esito positivo o negativo della verifica stessa;- la categoria della attrezzatura, da rilevare o ricavare:- dalla certificazione PED esistente in caso di singole attrezzature certificate PED (anche sefacenti parte di insiemi PED), oppure- dal valore della pressione e dal fluido dell'insieme collegati alla capacità della singola attrezzaturanon certificata CE perché sotto certificazione dell'insieme stesso, oppure- dalla massima pressione di esercizio, dalla capacità e dal fluido d'esercizio indicato nel librettomatricolare oppure nei verbali in esso contenuti e comprovato con scheda di sicurezza in caso difluidi particolari, in caso di attrezzature omologate Ispesl.- Immatricolazioni(OMESSO)-Addebiti(OMESSO)- RiparazioniIn attesa di precisazioni da parte delle Autorità preposte, per l'Ispesl (attuale “soggetto preposto”) èpossibile accettare richieste di riparazione solo per apparecchi o attrezzature che siano già stateposte in esercizio ed abbiano formato oggetto di richiesta all’Ispesl di verifica di primo impianto e/odi dichiarazione di messa in servizio. Le presenti indicazioni si applicano sia ad apparecchiomologati Ispesl che ad attrezzature certificate PED o con Direttiva Apparecchi semplici inpressione.Per valutare se si è in presenza di una "riparazione" occorre valutare caso per caso avendo presentequanto esposto al comma 1 dell'art. 14 del D.M 329/04 e quanto precisato nella Linea guida europea1/3 approvata dal WGP nella seduta del 17/3/2004, tenendo presente che se si ha una sostituzione dimembratura (anche con materiale diverso ma equivalente) che non comporta importanti modifichesecondo il D.M. 329/04 e secondo la linea-guida 1/3 citati, anche in questo caso si è in presenza diuna "riparazione".Per valutare la richiesta di controllo di una riparazione si applica la procedura tecnica,amministrativa e contabile già in vigore nell'Ispesl , e se del caso, di quanto indicato al comma 2dell’art. 12 del D.M.329. In particolare:La richiesta deve contenere le informazioni tecniche necessarie e la procedura tecnica diriparazione, che deve tener conto della normativa tecnica con la quale l'apparecchio o l'attrezzatura


è stata costruita. Se la normativa tecnica è diversa da quella delle Normative Ispesl, il riparatoredeve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa). Dopo l'esame dellaprocedura tecnica l'Ispesl rilascerà per iscritto il suo parere positivo ( o negativo) alla riparazione.E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali prescrizioni sulle possibiliriparazioni riportate dal fabbricante della attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzaturastessa.Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo per il controllo dellariparazione effettuata e la esecuzione delle prove di collaudo ( visita interna e prova idraulica allapressione prevista dalla norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova difunzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già posseduta dall'attrezzatura.Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o negativo) sulla riparazioneeffettuata.- Ulteriori chiarimentiArt. 6 comma 1 lettera b) - <strong>relazione</strong> tecnica: a parziale rettifica di quanto disposto nelle precedentilettere circolari, la <strong>relazione</strong> tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essereredatta dall'Utente o da un tecnico competente delegato all'uopo dall'Utente stesso (che comunquela deve controfirmare in qualità di datore di lavoro). Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni adOrdini professionali.Richieste e dichiarazioni di vario genere inoltrate all'Ispes (OMESSO)Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono stati messi in serviziocome Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le vigenti procedure tecnico-amministrative econtabili, in attuazione del D.M. 1/12/75.Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: Devono intendersitutti gli impianti regolamentati dal D.M. 1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldidiversi dall'acqua, come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M.1/12/75tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non impianti, per cui occorreràvalutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà applicato per questi impianti. In attesa di ulterioridisposizioni, si considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche tecnicheapplicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la Direttiva PED).Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle Autorità preposte, l'Ispeslconsidererà le Tabelle A e B applicabili soltanto alle attrezzature e non anche agli insiemi (comerisulta anche dalla intestazione delle Tabelle medesime).Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autoritàpreposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensidella regolamentazione previgente, verranno considerati dall'Ispesl ancora esclusi o esonerati dallaapplicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può essere più concessoalleattrezzature ancora da assoggettare a verifica obbligatoria di messa in servizio.SIDPI, Cronologico(OMESSO)Ispesl, soggetto verificatore, dichiarazione di messa in servizio: In attesa di determinazioniministeriali sulla individuazione dei "soggetti verificatori" di cui al D.M. 329/04, l'Ispeslattualmente riveste sia la figura di "soggetto verificatore" sia quella di ricevitore della Dichiarazionedi messa in servizio. Per semplificare i compiti dell'utente, l'Ispesl ha stabilito di unificare (persemplificare le procedure) le due richieste di verifica obbligatoria e di dichiarazione di messa in


servizio permettendo all'Utente di effettuare una sola richiesta, la quale però deve contenere tutti gliallegati previsti e necessari sia per la verifica obbligatoria (se la attrezzatura non ne è esclusa) cheper la dichiarazione di messa in servizio. Ugualmente, le richieste già pervenute prima del12/2/05all'Ispesl e non ancora evase saranno considerate sia richieste di verifica che dichiarazioni dimessa in servizio, con l'obbligo dell'Utente (ai sensi dell'art. 15) di integrarne la documentazione.Serbatoi per GPL - Esonero D.M. 29/2/88: Su indicazione del MAP la concessione di tale esoneroalle condizioni di cui all’art. 3 del citato D.M. è ancora possibile e, su richiesta e previo sopralluogoper gli accertamenti opportuni presso il magazzino del fabbricante o dell’installatore o del fornitoredel gas, l’Ispesl può concederlo utilizzando le procedure esistenti, in attesa di eventuali nuoveprocedure emanate dalla Sede Centrale.Attrezzature escluse dalla PED ma regolate da particolari Decreti ministeriali: Se i DecretiMinisteriali sono relativi alla costruzione, essi vanno applicati fin quando non verrannoeventualmente abrogati. Per quanto riguarda l'esercizio, il D.M. 329/05 precisa esplicitamente chetutto ciò che è escluso dalla PED (salvo gli apparecchi a pressione semplici) resta escluso anche dalD.M. 329, per cui sono abrogati eventuali obblighi di controllo sull'esercizio. Per le attrezzature cherientrano nell'art. 3 par. 3 della Direttiva PED viene richiesta l'applicazione delle regolamentazioninazionali, e quindi per tali attrezzature eventuali decreti particolari sull'eserciziorestano validi se non sono stati esplicitamente abrogati.Allegato ATABELLA – Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione(Articolo 10 comma 3 e 5)ATTREZZATURA A PRESSIONELIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI


ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1(D.lgs. 93/2000 art. 3)Recipienti/insiemi classificati in III e IVcategoria, recipienti contenenti gasinstabili appartenenti alla categoria dallaI alla IV, forni per le industrie chimiche eaffini, generatori e recipienti per liquidisurriscaldati diversi dall’acqua.Frequenza ispezioni:− ogni 2 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica di integritàRecipienti/insiemi classificati in I e IIcategoria.Frequenza ispezioni:− ogni 4 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica di integritàTubazioni per gas, vapori e liquidisurriscaldati classificati nella I, II e IIIcategoriaFrequenza ispezioni:− ogni 5 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica di integritàTubazioni per liquidi classificati nella I,II e III categoriaFrequenza ispezioni:− ogni 5 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica di integritàRecipienti per liquidi appartenenti alla I,II e III categoria.Frequenza ispezioni:− ogni 5 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica di integritàAllegato BTABELLA-Frequenza delle riqualificazioni periodiche delle attrezzature a pressione(Articolo 10, comma 3 e 5)


ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2(D.lgs. 93/2000 art. 3)Recipienti/insiemi contenenti gascompressi, liquefatti e disciolti o vaporidiversi dal vapor d’acqua classificati inIII e IV categoria e recipienti di vapored’acqua e d’acqua surriscaldataappartenenti alle categorie dalla I alla IVFrequenza ispezioni:− ogni 3 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica d’integritàRecipienti/insiemi contenenti gascompressi, liquefatti e disciolti o vaporidiversi dal vapor d’acqua classificati in Ie II categoriaFrequenza ispezioni:− ogni 4 anni: verifica di funzionamento− ogni 10 anni: verifica d’integritàGeneratori di vapor d’acqua.Frequenza ispezioni.− ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna− ogni 10 anni: verifica di integritàTubazioni gas, vapori e liquidisurriscaldati classificati nella IIIcategoria.Tubazioni per liquidiRecipienti per liquidiBombole per apparecchi respiratoriFrequenza ispezioni:- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integritàogni 5 anni: verifica di funzionamento- per TS > 350 °C, ⎨ogni 10 anni: verifica di integritàNessuna verificaNessuna verificaRevisione iniziale dopo 4 anni- Per uso subacqueo: ⎨Revisioni successive ogni 2 anniEstintori portatili- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.-Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni-Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

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