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Il cabotaggio insulare nelle mani di Ponzio Pilato - Porto & diporto

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<strong>di</strong>ritto | porto&<strong>di</strong>porto<strong>Il</strong> <strong>cabotaggio</strong><strong>insulare</strong><strong>nelle</strong> <strong>mani</strong><strong>di</strong> <strong>Ponzio</strong> <strong>Pilato</strong>Ve<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> che si tratta.<strong>Il</strong> Co<strong>di</strong>ce della Navigazione per 50 anni ha riservatoil <strong>cabotaggio</strong> alle navi nazionali. Soltantonel 1992, con il regolamento CEE n. 3577/92,le navi battenti la ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> uno stato comunitariosono state ammesse al <strong>cabotaggio</strong>marittimo, compreso quello per e tra le isole, intutti gli Stati comunitari.In particolare, l’art. 3.2 del regolamento prevede chealla nave comunitaria che effettua <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong> inaltro Stato comunitario si applicano, per tutte le questionirelative all’equipaggio, le con<strong>di</strong>zioni dello Stato ospitante(nazionalità comunitaria, remunerazione, protezionesociale, ecc.). Ma il successivo art. 3.3, qualora il viaggio<strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong> segua o preceda un viaggio internazionale,consente l’applicazione della normativa delloStato <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>era in materia <strong>di</strong> equipaggio. <strong>Il</strong> Ministerodei Trasporti, con circolare n. 1 del 25 novembre 1999,precisava le modalità <strong>di</strong> attuazione della liberalizzazionedel <strong>cabotaggio</strong> e, in particolare, prevedeva l’obbligo perla nave comunitaria <strong>di</strong> completare la nota informativa <strong>di</strong>cui all’art. 179 Cod. Nav. Con la <strong>di</strong>chiarazione attestantela conformità del viaggio <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> alle con<strong>di</strong>zionifissate dal regolamento CEE 3577/92.Con la successiva circolare del 31 gennaio 2000, il Ministerodei Trasporti forniva chiarimenti sulla interpretazionedell’art. 3.3 del regolamento: la normativa delloStato ospitante non trova applicazione nel caso in cui ilviaggio <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong> si inserisca nell’ambito <strong>di</strong>un impiego internazionale della nave con la conseguenzache il viaggio che segue o precede quello <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong>deve essere eseguito con carico a bordo avente destinazionefinale/iniziale in porto estero.Su tali presupposti, il Tribunale <strong>di</strong> Roma, con la sentenzadel 26 settembre 2002, confermava che CEE 3577/92va interpretato nel senso che nei casi <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> versole isole, il viaggio proveniente da o <strong>di</strong>retto a un portostraniero, che segua o preceda quello verso l’isola da unporto nazionale del medesimo Stato, deve essere effettuatocon carico a bordo.E la Commissione delle Comunità Europee, con lacomunicazione 595 del 22 <strong>di</strong>cembre 2003, riba<strong>di</strong>va: leregole dello Stato <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>era possono applicarsi soltantoquando le merci sono effettivamente trasportatenel corso del tratto internazionale del viaggio che segueo precede il tratto nazionale del viaggio. E’ tuttomolto chiaro e non vi sarebbe perciò motivo <strong>di</strong> tornaresull’argomento. Ed invece, il TAR Sicilia – Sez. Catania, surichiesta dell’Agip Petroli, alla quale era stata negata dallaCapitaneria <strong>di</strong> Siracusa l’autorizzazione per un viaggio<strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong> in virtù della circolare 31 gennaio2000, con una decisione del 12 ottobre 2004, rimettela questione alla Corte <strong>di</strong> Giustizia perché sia precisatala nozione <strong>di</strong>: viaggio che segue o precede il viaggio <strong>di</strong><strong>cabotaggio</strong>.Ed ecco la sorpresa. La Corte <strong>di</strong> Giustizia, con decisionedel 16 aprile 2006, rimette tutto in <strong>di</strong>scussione affermandoche il viaggio che segue o precede il viaggio<strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> comprende, in linea <strong>di</strong> principio, ogniviaggio in provenienza da o <strong>di</strong>retto verso altro Stato,a prescindere dalla presenza <strong>di</strong> carico a bordo. Epoi precisa: Tuttavia, non possono essere ammessi viaggisenza carico a bordo effettuati abusivamente allo scopo<strong>di</strong> aggirare le norme previste dal regolamento n. 3577/92(cioè la normativa dello Stato ospitante).<strong>Il</strong> caso torna la TAR Sicilia il quale, alla luce delladecisione della Corte <strong>di</strong> Giustizia, con sentenza del 19<strong>di</strong>cembre 2006, annulla la circolare 31 <strong>di</strong>cembre 2000del Ministero dei Trasporti, impugnata dalla Agip Petroli,ed afferma che la normativa dello Stato <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>erapuò trovare applicazione, anche se il viaggio che segueo precede quello <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> sia senza carico a bordo,a con<strong>di</strong>zione che non si intenda eludere con tale escamotagel’obbligo <strong>di</strong> applicazione delle norme dello Statoospitante… Da questa logica e con<strong>di</strong>visibile precisa-<strong>di</strong>ciotto18MARZO


<strong>di</strong>ritto | porto&<strong>di</strong>portozione scaturisce che l’Amministrazione nazionale puòopporsi al viaggio <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong>, preceduto da unviaggio in zavorra, ma ha l’onere <strong>di</strong> provare abuso…Come e quando la Capitaneria potrebbe e/o dovrebbeprovare l’abuso? Era ragionevole attendersi una circolaredel Ministero dei Trasporti con istruzioni e chiarimentiper le Capitanerie. Ebbene, annullata dal Tar Sicilia lacircolare del 31 gennaio 2000, il Ministero dei Trasporti,in data 28 febbraio 2007, ha comunicato alle Capitanerie<strong>di</strong> <strong>Porto</strong> che si rende necessario mo<strong>di</strong>ficare il dettatodella circolare citata… ammettendo che il viaggio <strong>di</strong><strong>cabotaggio</strong> possa esserepreceduto o seguito daun viaggio in zavorra, cioèsenza carico a bordo.Ma come si risolve l’eventualeabuso dell’armatorecomunitario che intendeaggirare la normativa comunitaria?Detto, fatto: ilMinistero resta in attesa<strong>di</strong> eventuali utili osservazioniche codeste Autoritàvorranno fornire in meritoall’argomento in oggetto,anche al fine <strong>di</strong> meglioidentificare possibili strumentie/o parametri <strong>di</strong> valutazione<strong>di</strong> eventuali intentielusivi della normativa delloStato ospitante. <strong>Il</strong> Ministero,emulando <strong>Ponzio</strong> <strong>Pilato</strong>, halasciato al popolo la sceltatra la legge dello Stato ospitantee quella dello Stato <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>era. Eppure una soluzioneesiste e la linea guida è <strong>nelle</strong> stesse conclusioniproposte dall’Avv. Gen. Juliane Kokott alla Corte <strong>di</strong> Giustizia:L’art. 3.3 del regolamento deve consentire chead esempio una nave olandese, durante un viaggio dal<strong>Porto</strong>gallo a Cipro, possa senz’altro, al fine <strong>di</strong> sfruttarerazionalmente le sue capacità <strong>di</strong> trasporto, effettuareanche il <strong>cabotaggio</strong> da Maiorca a Minorca (Spagna) odalla Sardegna alla Sicilia (Italia).In questo caso, il viaggio <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> è un segmento<strong>di</strong> un viaggio internazionale e pertanto è irrilevante lapresenza o meno <strong>di</strong> un carico a bordo nel viaggio cheprecede o segue quello <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong>.Ve<strong>di</strong>amo ora un caso <strong>di</strong> elusione verificatosi recentemente:l’armatore della nave “Flinter Hunze”, <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>eraolandese e con equipaggio misto (olandese e filippino),noleggia la nave per un viaggio dal porto <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>sia quello <strong>di</strong> Oristano. La nave parte in zavorra da Susaki(Grecia), carica pale eoliche a Brin<strong>di</strong>si, scarica ad Oristanoe in zavorra si trasferisce a Salonicco. Lo stesso armatorenoleggia poco dopo la nave “Flinter Fury”, <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>eraolandese e con equipaggiomisto, per un viaggio da Augustae Brin<strong>di</strong>si ad Oristano.La nave in zavorra da Bejaja(Algeria), carica pale eolicheprima e poi a Brin<strong>di</strong>si, sbarcaad Oristano e si portain zavorra a Gythion (Grecia).Nell’ipotesi formulatadall’Avv. Gen. J. Kokott, lanave olandese faceva il viaggio<strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong> inoccasione e nell’ambito <strong>di</strong>un viaggio internazionale (inzavorra) in funzione dei dueviaggi <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong>.Ne consegue che, non essendostate rispettate le regoledello Stato ospitante per lequestioni relative agli equipaggi,vi è stata una ripetutaelusione del regolamento comunitario.Se, come suggerito dall’Avv. Gen. J. Kokott, le Capitanerie<strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si ed Augusta avessero chiesto ed ottenutole debite informazioni ai fini dell’autorizzazione delviaggio <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> <strong>insulare</strong>, le stesse informazioni nonavrebbero consentito i due viaggi <strong>di</strong> <strong>cabotaggio</strong> ai sensidell’art. 3.3 del regolamento. Saranno queste le prossimeistruzioni del Ministero per le Capitanerie <strong>di</strong> <strong>Porto</strong>?Per ora, si resta in fiduciosa attesa.Bruno CastaldoStu<strong>di</strong>o Castaldoventi20Sede Legale/Stabil.: S.S. Sannitica Km 19,00 Agglomerato Industriale Loc. S. Marco - 81025 Marcianise (CE)Tel. 0823 581144 - 0823 821221 Fax 0823 512979 Email: omboiano@omboiano.it - Web: http://www.omboiano.it/?q=pressMARZO


CustomerSatisfactionAssicurativa:“colpi” <strong>di</strong> finanzae Legge Bersanisulla strada cheporta al ClienteFusioni ed incorporazioni tra lecompagnie assicurative e integrazionicon le banche hannomutato il panorama assicurativonazionale ed europeo producendogruppi assicurativi più soli<strong>di</strong>, conmaggiori capacità <strong>di</strong> stare sul mercato.Sono cambiati gli interessi e lestrategie aziendali e si è giunti a veree proprie alleanze, come si evince dalrecente protocollo d’intesa firmatotra ANIA (Associazione Nazionale frale Imprese Assicuratrici) e ABI (AssociazioneBancaria Italiana), il qualeprevede l’attivazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong>sinergie politico-organizzative tra ledue Associazioni, con l’obiettivo <strong>di</strong>arrivare alla creazione <strong>di</strong> una Federazione.Nell’attuale panorama finanziariocaratterizzato da situazioni <strong>di</strong>convergenza, si <strong>mani</strong>festano maggiormentele esigenze <strong>di</strong> esserecompetitivi ed efficienti. Propriograzie al Decreto Bersani del 4 luglio2006 a favore della concorrenza, siè rafforzata la libertà <strong>di</strong> scelta delcitta<strong>di</strong>no/consumatore: un’improcrastinabileesigenza per le imprese<strong>di</strong> essere trasparenti ed affidabili. Lacustomer satisfaction è così giuntaai primi posti tra gli obiettivi delleimprese assicuratrici operanti nel rispettodelle nuove normative. A farsì che tutto ciò non sia solo relegatotra i buoni propositi è accorso l’Isvap(Istituto per la Vigilanza), la quale ha<strong>di</strong>sposto un Regolamento attuativoper accrescere la trasparenza. Lepolizze assicurative danni, inclusele rc auto, dovranno essere corredateda una sintetica informativaprecontrattuale, denominata NotaInformativa, nella quale devono essereriassunti in modo esplicito legaranzie prestate, i <strong>di</strong>ritti dell’assicuratoe i doveri della Compagnia.La <strong>di</strong>sposizione mira ad accrescere latrasparenza dei contratti a beneficiodel consumatore.Rapporti più <strong>di</strong>retti e proficui conle Associazioni dei consumatori el’evoluzione degli assetti <strong>di</strong> vigilanza,renderanno il mercato assicurativosempre più customer oriented.La lettura del nuovo co<strong>di</strong>ce delle assicurazioniintrodotto con il D.lsg. 209/2005 e<strong>di</strong>n vigore dal 1° gennaio 2006 rivela subitolo sforzo del legislatore <strong>di</strong> ricondurrea sistema quanto più comprensivo possibile la<strong>di</strong>sciplina della materia assicurativa.Per ciò che concerne il profilo della trasparenza,maggiormente sentita in virtù della latentecrisi <strong>di</strong> fiducia nei confronti delle impreseesponenziali del settore unitamente all’asimmetriainformativa collegata alla crescentetecnicità della materia, per certi versi osticaall’utenza, si presta a svolgere tale ruolo, daun lato e relativamente alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> contratto,l’in<strong>di</strong>cazione dei premi assicurativi e laconcorrenza, il combinato <strong>di</strong>sposto normativoesplicitato nell’art. 131 e nei successivi artt.182 e ss. del richiamato co<strong>di</strong>ce e dall’altro, lanorma dell’art. 3 relativamente alle funzioni efinalità <strong>di</strong> vigilanza attribuite all’ISVAP circa latrasparenza e la correttezza comportamentaledelle imprese, degli interme<strong>di</strong>ari e degli altrioperatori del settore assicurativo, avendo riguardo,però, alla efficienza, competitività ed albuon funzionamento del sistema assicurativo,alla tutela degli assicurati e degli altri aventi<strong>di</strong>ritto a prestazioni assicurative, all’informazioneed alla protezione dei consumatori.Alla luce <strong>di</strong> quanto precede, al fine <strong>di</strong> garantirela trasparenza e la concorrenzialitàdelle offerte dei servizi assicurativi nonché unaadeguata informazione ai soggetti che devonoadempiere all’obbligo <strong>di</strong> assicurazione deiveicoli e dei natanti, le imprese sono tenutead offrire a <strong>di</strong>sposizione del pubblico, pressoogni punto ven<strong>di</strong>ta e nei siti internet, all’uopo,pre<strong>di</strong>sposti, la nota informativa e le con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> contratto praticate nel territorio della Repubblica.Ancora, la pubblicità dei premi è attuata me<strong>di</strong>antepreventivi personalizzati rilasciati pressoogni punto ven<strong>di</strong>ta dell’impresa assicurativanonché me<strong>di</strong>ante siti internet che permettono<strong>di</strong> ricevere il medesimo preventivo.Per l’offerta <strong>di</strong> contratti relativi all’assicurazioner.c. auto, l’interme<strong>di</strong>ario rilascia preventivainformazione al consumatore sulleprovvigioni riconosciutegli dall’impresa o, <strong>di</strong>stintamente,dalle imprese per conto delle qualiopera. Informazione affissa, tra l’altro, neilocali in cui l’interme<strong>di</strong>ario opera e risultantedalla documentazione rilasciata al contraente.Per quanto riguarda i preventivi e le polizze,le stesse devono in<strong>di</strong>care in modo evidenziatoil premio <strong>di</strong> tariffa, la provvigione dell’inter-me<strong>di</strong>ario nonché lo sconto complessivamentericonosciuto al sottoscrittore delcontratto.Le imprese, dal canto loro, sono tenutead accettare, secondo le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>polizza e le tariffe che hanno l’obbligo<strong>di</strong> stabilire preventivamente per ognirischio derivante dalla circolazione deiveicoli a motore e dei natanti, le proposteper l’assicurazione obbligatoria chesono loro presentate, fatta salva la necessariaverifica della correttezza dei datirisultanti dall’attestato <strong>di</strong> rischio, nonchédell’identità del contraente e dell’intestatariodel veicolo, se persona <strong>di</strong>versa.In considerazione degli obiettivi <strong>di</strong>facilitare la mobilità dell’utenza, incentivarela concorrenza tra le imprese econtenere l’aumento delle tariffe, il nuovoregolamento attuativo del pacchettoBersani vieterà dalla data del 31.03.2008,data <strong>di</strong> entrata in vigore, alle imprese <strong>di</strong>assicurazione <strong>di</strong> imporre, ai propri puntiven<strong>di</strong>ta, i prezzi minimi o gli sconti massimipraticabili a chi stipula una polizzaRC auto.Resta compatibile, tuttavia, con tali finalitàla previsione del c.d. “monte sconto”ovvero la determinazione della misuramassima complessiva delle riduzioniriconoscibili alla clientela in un arco <strong>di</strong>tempo definito.Al consumatore dovrà essere garantitoun servizio <strong>di</strong> preventivazione personalizzatagratuito che dovrà tenere contodella valutazione del rischio da assicuraresulla base delle caratteristiche delsingolo utente.E ciò soprattutto al fine <strong>di</strong> evitare fenomeni<strong>di</strong> insana concorrenza (ndr cannibalismoconcorrenziale) tra le imprese<strong>di</strong> assicurazioni al fine <strong>di</strong> accaparrarsipercentuali <strong>di</strong> mercato, in spregio <strong>di</strong> sancitiprincipi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto positivo relativi alla“sana e prudente gestione delle imprese<strong>di</strong> assicurazione” ed alla stabilità, efficienzae competitività del sistema assicurativo.Contraenti, dunque, sotto protezionetotale.Avvocato Giovanni GrattacasoEsperto <strong>di</strong> Diritto delle AssicurazioniRC Auto, il profiloutente “cancella”il limite sconti<strong>nelle</strong> AgenzieCon il Decreto Bersani si apreuno scenario favorevoleagli assicurati: risparmi piùcerti legati ai coefficientieffettivi <strong>di</strong> rischioventidue22MARZO

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