- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al prontosoccorso, alla evacuazione dei lavoratori;- è consultato in merito all'organizzazione dei programmi di formazione;- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzionerelative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gliambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute el'integrità fisica dei lavoratori;- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;- partecipa alla riunione periodica;- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;Medico competente (MC)Il DdL nomina il MC. Il MC garantisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed informa il DdL e le altre partiinteressate, previste dalle disposizioni legislative, circa i risultati della sorveglianza sanitaria.In particolare il MC:- collabora con il DdL e con il SPP per la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute edell’integrità psico-fisica dei lavoratori,- effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro,- collabora con il DdL alla predisposizione dei servizi per la gestione del pronto soccorso,- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, unacartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;- informa i lavoratori e il RLS circa gli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti gli stessi lavoratori e, a richiestadello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria,- visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno.- comunica, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettividegli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;Nota: il MC può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal DdL.Comunicazione internaLa Direzione dell’organizzazione dovrebbe definire e attuare un efficace ed efficiente processo percomunicare la politica per la S&S, i requisiti, gli obiettivi per la S&S, le segnalazioni del personaleed i risultati raggiunti. La diffusione di queste informazioni può aiutare a migliorare le prestazioni ecoinvolgere direttamente il personale nel perseguimento degli obiettivi. Dovrebbe essereincoraggiato il ritorno di informazioni e la comunicazione che ne deriva.Dovrebbero essere predisposte opportune procedure per garantire che le informazioni riguardantiS&S siano diffuse e circolino in modo corretto.Le modalità di comunicazione dovrebbero comprendere, per esempio:- comunicazioni nei luoghi di lavoro a cura dei responsabili e del RLS,- riunioni informative di gruppo ed altre riunioni,- avvisi su tabelloni, notiziari, periodici aziendali,- mezzi audiovisivi ed elettronici, (posta elettronica, intranet, siti web),- inchieste tra il personale e suggerimenti da parte dei lavoratori.In particolare il DdL informa:- il MC sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva,- i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o daprendere in materia di protezione,- il SPP relativamente a:a) natura dei rischi;b) organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;e) prescrizioni degli organi di vigilanza.30
Riesame da parte della DirezioneIl DdL, direttamente o tramite il SPP, indice ad intervalli prestabiliti (almeno una volta l’anno) una riunione alla qualepartecipano:- egli stesso o un suo rappresentante,- il RSPP,- il RLS,- il MC (ove previsto).Lo scopo di tale riunione è di riesaminare il sistema di gestione per la S&S per assicurarsi che essocontinui ad essere idoneo, che la politica per la S&S continui ad essere appropriata, che esso siaadeguato ed efficace. Tale riesame può essere considerato come una verifica interna di Direzione,diversa dalla verifica ispettiva interna (sul sistema di gestione S&S) che sarà trattatasuccessivamente.Il riesame dovrebbe essere indirizzato a possibili esigenze di modifica al sistema, esigenze diaddestramento, problemi con fornitori o relativi ad attrezzature di lavoro, o per stabilire nuoviobiettivi per la sicurezza e per il suo miglioramento (andrebbe considerata la necessità di eventualicambiamenti per alcuni elementi del sistema di gestione per la S&S, come ad es. la politica) allaluce dei risultati delle verifiche ispettive interne.In particolare riesami dovrebbero essere effettuati in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni diesposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla S&Sdei lavoratori, o sotto richiesta del RLS.Il processo di riesame dovrebbe garantire la raccolta di informazioni sufficienti per permettere allaDirezione di eseguire il riesame stesso. Sarebbe necessario che il riesame sia documentato.Per particolari esigenze dell’organizzazione può essere necessario ricorrere a riesami parziali (circale prestazioni del sistema di gestione per la S&S) tenuti, eventualmente, ad intervalli più frequenti.Nel corso della riunione, il DdL dovrebbe sottoporre all’esame dei partecipanti:- il documento di analisi dei rischi,- l’idoneità dei mezzi di protezione individuale,- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.Elementi in entrata per il riesameGli elementi in ingresso per il riesame da parte della Direzione dovrebbero comprendere:- la coerenza dell’attuale politica per la S&S,- lo stato e i risultati degli obiettivi e traguardi per la S&S e delle attività di miglioramento,- i dati relativi a infortuni ed incidenti che si sono verificati,- le statistiche relative agli incidenti,- i risultati delle attività di confronto con i dati statistici delle organizzazioni dello stesso tipo,- i risultati delle verifiche ispettive interne ed esterne al sistema di gestione per la S&S,- lo stato delle azioni correttive eseguite sul sistema, deliberate nei riesami precedenti da partedella Direzione,- i rapporti del RSPP, a tutti i livelli, sia per quanto riguarda le prestazioni globali del sistema siaper quanto riguarda l’efficienza locale del sistema,- i rapporti sui processi di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e controllo dei rischi,per valutare la loro adeguatezza,- gli attuali livelli di rischio,- i rapporti sui processi di comunicazione e informazione sui rischi e pericoli,- i commenti in merito alle esercitazioni di emergenza,- i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e le indicazioni sul significato di dettidati,- lo stato di preparazione alle emergenze ed i rapporti sulle stesse,- i rapporti sulle risorse impiegate (materiali, finanziarie, personale),- le informazioni di ritorno circa la soddisfazione delle parti interessate, (al fine di una loropartecipazione),31
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