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LINEE GUIDA SUL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E ...

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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dairischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva.Medico competente (MC)Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologiaindustriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicinapreventiva o in medicina legale delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decretodel Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o intossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;- autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate 3 .Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della S&Sdurante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.PrevenzioneIl complesso delle disposizioni o misure adottate in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischiprofessionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.AgenteL’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.Unità produttivaStabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale.Luoghi di lavoroLuoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ognialtro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.Via di emergenzaPercorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere unluogo sicuro.Uscita di emergenzaPassaggio che immette in luogo sicuro.Luogo sicuroLuogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni diemergenza.Attrezzatura di lavoroQualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.3 Vedi Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizidi prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.12

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